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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/08/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 847/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 847/2023 promossa da:
(P. IVA ), in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del suo Presidente Dott. rappresentata e difesa dall' Avv. Giu- Parte_2 seppina Dell'Aria presso il cui studio sito in Cecina, Piazza della Libertà, n. 12 è elettiva- mente domiciliata attrice contro
(C.F. ) e per lui Controparte_1 C.F._1
l'Amministratore di Sostegno (C.F. ), rap- Controparte_2 C.F._2 presentato e difeso dagli avv.ti Carla Calvi e Sabrina Terazzi presso il cui studio sito in Mi- lano, Via Boccaccio n. 4, è elettivamente domiciliato convenuto
Oggetto: inadempimento contrattuale
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in data 30 aprile 2025
Conclusioni: per Parte_1
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, con- dannare a dare e pagare, in favore della Controparte_1 ON
per le causali di cui in premessa, la somma di Euro 13.309,77 oltre i successi interessi
[...] moratori maturati ex D.lgs 231/2022 e maturandi sino al saldo, ex art 1284, 4° comma CC.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per : Controparte_1 CP_1
“In via principale respingere le domande avversarie per i motivi di cui in narrativa.
In via subordinata, in caso di condanna del SI. al ver- Controparte_1 samento della somma che sarà ritenuta di giustizia, dare atto della disponibilità a farvi fronte con versamenti mensili di € 100,00 cad. e per gli effetti disporre che il SI.
[...]
sia tenute a versare il quantum accertato mediante rate mensili di Controparte_1
€ 100,00 cadauna.
Con vittoria di compensi professionali, stante l'offerta transattiva formulata con la memo- ria 183 VI comma nr 1 cpc e la disponibilità al pagamento rateale di quanto risultasse ef- fettivamente dovuto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ON
(di seguito, per brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio
[...] Parte_1
dinnanzi all'intestato Tribunale per ivi Controparte_1 sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare a dare e pagare, in favore della Controparte_1 Controparte_4
per le causali di cui in premessa, la somma di Euro 13.309,77 oltre i
[...] successivi interessi moratori maturati ex D.lgs 231/2022 e maturandi sino al saldo, ex art
1284 4° comma CC. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.”
A fondamento della domanda parte attrice deduceva che: - nel giugno 2007 la SI.ra
[...]
provvedeva al ricovero del figlio/odierno convenuto, Parte_3 [...]
, presso la struttura della “Istituto Parte_4 Parte_1
2 Olmarello” di Castelnuovo Magra, sottoscrivendo, in data 13/06/2007, il relativo contratto per prestazioni socio-sanitarie con il quale la stessa, a fronte di una retta che ammontava a €
125,21 giornalieri, si obbligava al pagamento della sola quota di compartecipazione, pari a
€ 32 giornalieri, mentre la restante quota parte restava a carico della relativa ASL di compe- tenza;
- che nel maggio 2008, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, su segnalazione della , ebbe a promuovere la Parte_5 procedura per la nomina di un amministrazione di sostegno in favore di Controparte_1 ed in data 15.05.2008 il Giudice Tutelare del Tribunale di La Spezia nominava all'uopo l'Avv. Emiliano Barbieri il quale, in data 1.10.2008 prestava assistenza all'odierno conve- nuto per la sottoscrizione di un nuovo contratto per prestazioni socio-sanitarie in luogo del precedente;
- che, in conseguenza di quanto sopra, l'obbligazione di pagamento, fino ad al- lora a carico della madre dell'odierno convenuto, , si trasferiva, dun- Controparte_2 que, a decorrere dall'ottobre 2008, direttamente in capo allo , alla quale avrebbe CP_1 potuto assolvere grazie al proprio reddito rappresentato da una pensione di inabilità civile e dall'assegno di mantenimento corrisposto dal di lui padre - che la no- Persona_1 tizia della nomina del nuovo amministratore veniva tuttavia comunicata all' CP_5
con ritardo, cosicché la fatturazione della quota di compartecipazione privata veniva
[...] dalla eseguita sempre a nome della madre dell'odierno convenuto e a Parte_1 quest'ultima trasmessa tant'è vero che, sopraggiunta la notizia della nomina del nuovo
ADS, l'odierna attrice emetteva una nota di credito in favore di e, Controparte_2 contestualmente, redigeva nuova fattura per gli importi maturati nel periodo 1/10/2008 fino al 30/11/2009, intestata direttamente allo - che, tuttavia, mentre la Controparte_1
ASL provvedeva al pagamento della quota di sua spettanza, il tutore ometteva ogni paga- mento della quota di retta a carico dello maturando, dunque, un debito pari ad CP_1 euro 13.633,81 e che, nonostante i vari solleciti volti ad ottenerne il pagamento, tale somma rimaneva insoluta a causa dell'esiguità della pensione percepita dall'odierno convenuto;
- che successivamente in data 19.11.2010 veniva nominato un nuovo amministratore di so- stegno, avv. Francesca Angelicchio, la quale, preso contezza della situazione debitoria che si era venuta a creare, proponeva un piano di rateizzazione del debito consistente nel paga- mento mensile di assegni di euro 100,00/150,00; - che, tuttavia, dopo i primi quattro asse- gni mensili, il pagamento si interrompeva nuovamente senza più riprendere;
- che la
[...]
[..
[...] [
si rivolgeva nuovamente al Giudice Tutelare, questa volta del Parte_6
Tribunale di Monza (in conseguenza del trasferimento nel 2013 dell'amministrato in altra struttura avente sede in detto Comune) il quale ritenne di nominare un nuovo ADS indivi- duato nella persona dell'avv. Stefano Spadari al quale veniva immediatamente rivolta la ri- tuale comunicazione contenente contestazione del debito ed invito al relativo pagamento cui faceva seguito altrettanto immediata risposta del nuovo Amministratore che rappresen- tava l'impossibilità di estinguere il relativo debito ammontante ad euro 13.309,77; - che da ultimo, in data 14/5/2019, l'Ufficio di ADS veniva assunto direttamente dalla madre dello che, in data 19/6/2019, veniva formalmente invitata al CP_1 Controparte_2 saldo del debito ancora in essere a quella data ma, siccome questo invito non sortì alcun ef- fetto, venne presentata una nuova istanza al Giudice Tutelare del Tribunale di Monza affin- ché, previo accertamento della situazione debitoria ormai cristallizzata, fossero assunti gli opportuni provvedimenti nell'interesse del debitore/odierno convenuto Controparte_1
e della creditrice/odierna attrice - che, nel corso di Parte_1 questo ultimo procedimento, la signora , all'udienza del 27/01/2020, Controparte_2 pur riconoscendo il debito, opponeva la propria impossibilità a farvi fronte, dimostrandosi, al contempo, disponibile ad attivarsi per ottenere dal padre di un aumento del CP_1 contributo al mantenimento così da poter proporre un piano di rientro. Tuttavia, la situazio- ne è rimasta invariata, persistendo l'intero debito pari ad euro 13.309,77;
Resisteva alla pretesa attorea con comparsa di costituzione , il Controparte_1 quale nel merito insisteva per l'integrale rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, eccependo il concorso colposo della parte attrice la quale, a seguito del ritardo nella fatturazione della quota privata di spettanza dell'odierno convenuto, avrebbe causato un grave pregiudizio nei suoi confronti aggravando ulteriormente una condizione economica già di per sé estremamente precaria. Non solo, ma l'odierno convenuto, conte- stava altresì il quantum della pretesa creditoria fatta valere da parte attrice, sollevando ec- cezione di intervenuta prescrizione dei crediti portati alla fattura n. 7100/2009 e sostenendo che la non avrebbe potuto, in conseguenza di ciò, pretendere e ottenere il pa- Parte_1 gamento dell'intero importo ivi riportato.
All'udienza del 21 settembre 2023, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice “rilevato che la causa in questione rientra tra quelle per le quali la procedura di
4 negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 3, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014” fissava alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita e rinviava all'udienza del 15 febbraio 2024.
A tale udienza, preso atto dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita, il
Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. rinviando all'udienza del 6 giugno 2024 per la discussione delle richieste istruttorie.
All'udienza del 6 giugno 2024, lo scrivente Giudicante formulava proposta conciliativa ai sensi e dell'art. 185 bis rinviando all'udienza del 18 luglio 2024, sostituita anch'essa me- diante note scritte ex art. 127 ter c.p.c, per la verifica dell'esito della citata proposta.
Il 18 luglio 2024, il Giudice preso atto della mancata adesione di parte convenuta alla summenzionata proposta conciliativa, “ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione”, fissava l'udienza del 30 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Istruita a mezzo prove documentali, all'udienza del 30 aprile 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies
c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse con- clusionali e delle memorie di replica.
***
1.Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda di parte attrice Parte_7
meriti accoglimento in conformità alla seguente motivazione.
[...]
È documentalmente provato, nonché pacifico tra le parti, che Controparte_1
– assistito da vari Amministratori di sostegno che nel tempo si sono succeduti e
[...] la cui nomina si è resa necessaria in quanto il beneficiario risulterebbe affetto da “disturbo bipolare con manifestazioni psicotiche” (cfr. pag. 1, doc. 2 di parte attrice) – dal 2007 al
2013 (anno, quest'ultimo, del suo trasferimento presso la struttura Villa Agata di Vimercate
e dalla quale risulta dimesso dall'anno 2016 stante una sua acquisita progressiva autono- mia), è risultato ricoverato presso la struttura Olmarello di Castelnuovo Magra facente capo all'odierna attrice, (cfr. docc. 1 e 3 di parte attri- Parte_1 ce).
È altresì pacifico che il 15.05.2008 il Giudice Tutelare di La Spezia nominava quale nuovo
ADS l'avv. Emiliano Barbieri (cfr. doc. 2 di parte attrice) e che in forza di tale nomina lo
5 sottoscriveva con la struttura Olmarello nuovo contratto per prestazioni socio- CP_1 sanitarie in luogo di quello precedentemente sottoscritto dalla madre del convenuto,
[...] in data 13.06.2007 (circostanza quest'ultima altresì non contestata e co- Parte_8 munque documentalmente provata, cfr. il contratto sub doc. 3 di parte attrice). Tuttavia, a causa di un errore di comunicazione l'odierna attrice veniva resa edotta dell'intervenuto su- bentro del nuovo ADS soltanto l'anno successivo (fine 2009) e in conseguenza di ciò la che fino ad allora aveva continuato ad addebitare il pagamento della rela- Parte_1 tiva quota di compartecipazione alla madre dello , provvedeva a regolarizzare la CP_1 sua posizione emettendo, contestualmente, la relativa nota di credito e la fattura intestata di- rettamente all'odierno convenuto per un importo pari ad euro 13.633,81 (cfr. fattura n.
7100/2009 sub doc. 4), importo questo che, tuttavia, rimaneva insoluto.
Risulta non contestata e comunque documentalmente provata altresì la circostanza per cui nel 2011 lo , in ottemperanza al piano di rateizzazione del debito proposto CP_1 dall'avv. Angelicchio (cfr. la comunicazione sub doc. 9 di parte attrice nella quale si legge
“per quanto riguarda il pagamento della retta dal 1.08.2008 sino al 31.12.2009 di compe- tenza di posso proporre un pagamento rateizzato di € 100,00/ 150,00 al mese”) in CP_1 qualità di suo nuovo ADS nominato in sostituzione del precedente (avv. Barbieri, cfr. doc.
8 di parte attrice), aveva provveduto ad effettuare quattro versamenti di euro 150,00 l'uno per un ammontare pari ad euro 600,00. Tuttavia, anche questi versamenti si sono poi inter- rotti permanendo in capo allo un debito nei confronti della struttura (cfr. doc. 10 CP_1 di parte attrice). Seguirono negli anni copiose comunicazioni fra la struttura e i vari ammi- nistratori di sostegno contenenti continui solleciti ad opera di parte attrice volti al recupero del credito, le quali sono rimaste, tuttavia, senza seguito (cfr. docc. 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17,
18, 20, 23, 24 e 25 di parte attrice).
Parte attrice, dunque, allega l'inadempimento contrattuale dell'odierno attore relativamente al contratto per prestazione socio-sanitarie sottoscritto in data 1.10.2008 e agisce in giudizio al fine di ottenere l'adempimento dello stesso chiedendo, dunque, la condanna dello CP_6
al pagamento di € 13.309,77 oltre ai successivi interessi moratori maturati ai sensi e
[...] per gli effetti del d.lgs 231/2002 e maturandi sino al saldo ex art 1284, 4° comma c.c.
L'odierno convenuto, invece, pur non contestando di fatto la pretesa creditoria fatta valere in giudizio da parte attrice sotto il profilo dell'an debeatur (limitandosi solamente ad addur-
6 re quale motivo di giustificazione del mancato pagamento del debito maturato nel tempo,
l'esiguità delle risorse economiche di cui lo stesso dispone - id est la sola pensione di inabi- lità civile essendo venuto meno oggi anche l'assegno di mantenimento erogato dal padre,
a seguito del decesso dello stesso), eccepisce, tuttavia, il concorso di Persona_1 colpa di parte attrice la quale, a causa del suo comportamento noncurante, consistito nell'errore di fatturazione per il periodo che va dal 1.10.2008 al 30.11.2009, avrebbe con- tribuito ad aggravare ulteriormente la sua posizione economica già estremamente precaria.
Dall'esame degli scritti difensivi di parte convenuta risulta altresì contestato il profilo del quantum debeatur. Infatti, sul punto l'odierno convenuto ritiene che non Parte_1 potrà pretendere il pagamento dell'intera fattura eccependo l'intervenuta prescrizione se- mestrale ex art. 2954 c.c. delle somme richiestegli per le prestazioni socio-sanitarie relative al periodo 1.10.2008 – 30.11.2009 (cfr. la fattura sub doc. 4 di parte attrice) avendo la stes- sa emesso la relativa fattura n. 7100/2009 “decorsi quattordici mesi dalla firma Parte_1 del contratto e quindi dal sorgere dell'obbligazione” (cfr. pag. 3 della comparsa di costitu- zione e risposta). Inoltre, parte convenuta ha allegato altresì la circostanza per cui lo CP_6
sarebbe beneficiario di esenzione dal pagamento dei ticket sui farmaci e che pertanto
[...] tali esborsi, per un ammontare pari ad euro 134,09 (cfr. docc. 5 e 10 di parte attrice), non sarebbero in alcun caso dovuti e che, comunque, dall'importo complessivo di euro
13.633,81 dovrebbero essere detratti anche i quattro acconti di euro 150,00 l'uno (per un to- tale di euro 600,00).
2. Innanzitutto, giova premettere che – secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in mate- ria di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio
2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez.
II, 5 dicembre 1994, n. 10446) – in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento –salvo che si tratti di obbligazioni negative– deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
7 convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., nella giurisprudenza di merito, quali precedenti specifici stante la presenza quale parte attrice della Tribu- Parte_1 nale di Livorno, Sentenza n. 250/2018, pubblicata il 26 febbraio 2018, R.G. 4780/2016;
Tribunale di Livorno, Sentenza n. 257/2023, pubblicata il 23 maggio 2023, R.G. 453/2021).
Applicando tale coordinate ermeneutiche al caso sottoposto all'attenzione di questo Giudi- ce, anche alla luce dalle risultanze probatorie in atti può ritenersi esaustivamente assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, la quale ha prodotto il titolo per cui è causa
(contratto di prestazioni socio-sanitarie – cfr. doc. 3 di cui alla produzione documentale di parte attrice) fornendo sufficiente prova della scadenza dell'obbligazione inadempiuta dal convenuto ed ha puntualmente allegato l'inadempimento di controparte.
Per contro, parte convenuta a fronte dell'allegazione attorea di inadempimento nulla ha provato circa il fatto estintivo (il pagamento della somma richiesta) o della causa non impu- tabile dell'inadempimento in cui la stessa è incorsa.
Sul punto, l'odierno convenuto si è limitato esclusivamente: 1) ad allegare la circostanza per cui lo stesso si troverebbe in una condizione economica estremamente precaria tale da non consentirgli di saldare il debito maturato e 2) ad eccepire un concorso di colpa di parte attrice, la quale con la sua condotta negligente (sub specie di errore nella fatturazione della quota di compartecipazione a causa del ritardo nella comunicazione del nuovo ADS) gli avrebbe di fatto arrecato un grave pregiudizio.
Sul punto giova rammentare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua presta- zione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quan- to concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.[…] Pertanto, al fi- ne di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che tale inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì sola- mente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza
8 che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'al- tro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale dili- genza porre riparo (cfr. ex multis Cass. civ., sez. Lav., n. 9244/2023; Cass., Sez. 3, n.
15712 dell'8 novembre 2002)”.
Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è re- sponsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa (cfr. Cass. civ., sez. Lav., n. 9244/2023).
Tale impossibilità, che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabi- lità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, che non può essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass., Sez. Lav., n. 15073 del 26 giu- gno 2009). Di conseguenza, coordinando fra loro le componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta della presta- zione produce gli effetti estintivi o dilatori predetti se deriva da una causa avente na- tura esterna e carattere imprevedibile e non prevenibile secondo la diligenza media
(cfr. Cass., Sez. Lav, n. 9244/2023).
Ebbene, in virtù dei principi sopra richiamati, ad avviso di questo Giudice la sola circostan- za della errata fatturazione da parte della e della condizione economica precaria Parte_1 dell'odierno convenuto non determina in automatico alcuna allegazione del carattere non imputabile dell'impossibilità assoluta/temporanea di adempiere, sub specie della diligenza impiegata in concreto sia per evitare che sorgesse sia per rimuovere tempestivamente l'o- stacolo all'adempimento1.
9 Difatti, sul punto appare corretto l'assunto formulato da parte attrice secondo il quale nes- suna negligenza colpevole può esserle imputata, mentre, al contrario, appare evidente la re- sponsabilità di controparte per non avere tempestivamente informato la della Parte_1 sostituzione del soggetto passivo del rapporto contrattuale obbligato al pagamento.
Inoltre, l'odierno convenuto facendo leva sull'asserita precaria condizione economica ha, di fatto, protratto il suo debito nel corso di questo ampio lasso di tempo (2009-2025) senza adoperarsi attivamente (per l'appunto con la dovuta diligenza) al fine di trovare una solu- zione in concreto sostenibile che gli consentisse di abbattere, quantomeno in parte, il debito maturato, anche tenuto conto della disponibilità da sempre mostrata dalla al fi- Parte_1 ne di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda.
In ogni caso, comunque, si tenga presente che l'estinzione dell'obbligazione per impossibi- lità definitiva, alla stregua del principio secondo il quale genus nunquam perit, può eviden- temente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa deter- minata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (Cass., Sez. 1, n. 20152 del
22 giugno 2022).
Ad avviso di questo Giudice, dunque, nel caso de quo non risultano integrati gli elementi oggettivi e soggettivi affinché si possa ritenere liberato il debitore/odierno convenuto dall'adempimento dell'obbligazione per cui è causa.
2. La prescrizione ex art. 2954 c.c.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno convenuto, questa merita inte- grale reiezione.
Difatti, com'è noto, l'art. 2954 c.c. prevede un'ipotesi di prescrizione presuntiva, vale a dire una presunzione legale iuris tantum, con limitata possibilità di prova contraria la cui ratio consiste nel fatto che la legge, in ordine ad alcuni rapporti della vita quotidiana per i quali il pagamento avviene di solito senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, presume che il pagamento sia stato effettuato tendendo ad evitare, dunque, che si paghi una seconda volta. (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 20047/2022).
Ebbene, come evidenziato dalla difesa di parte attrice, a mente dell'art. 2959 c.c. l'eccezione deve essere rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli art. 2954, 2955 e
2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
10 Come insegna la Corte di Cassazione "… l'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere utilmente sollevata dal debitore che abbia ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, dovendosi ritenere che tale situazione ricorra allorché il debitore neghi
l'esistenza, in tutto o in parte, del credito oggetto della domanda ..." (Cass. n. 21107/09), tanto che "... in tema di prescrizione presuntiva, l'affermazione del debitore in ordine all'in- sussistenza della obbligazione di pagamento è inconciliabile con la proposizione della re- lativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa ..."(Cass. n.
26986/13). In altri termini, "l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento diretto od indiretto del debitore che importi, sia pure implicita- mente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione da lui assunta non sia stata estinta"
(Cass. n. 7883/06).
Nel caso di specie, parte convenuta, aldilà di una mera contestazione che come detto sopra
è circoscritta esclusivamente al quantum della pretesa creditoria (“qualora il credito dell'attrice fosse determinato e provato nel suo ammontare, il SI. qui rappre- CP_1 sentato dall' manifesta fin d'ora disponibilità a farvi fronte con il versa- Controparte_7 mento di € 100,00 mensili”, cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta), non nega nei suoi scritti difensivi l'esistenza del credito oggetto della domanda formulata da parte at- trice.
Tale circostanza è ulteriormente corroborata dalla documentazione versata in atti da parte attrice. In particolare, come anche già evidenziato dall'odierna attrice nei suoi scritti difen- sivi (in particolare nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
21.09.2023 e nella 2° memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. del 16.04.2024), lo , CP_1 per il tramite dell'ADS del tempo (avv. Angelicchio), avrebbe espressamente riconosciuto il debito sullo stesso gravante proponendo un piano di rateizzazione del debito consistente nella corresponsione mensile di assegni da € 100,00/150,00 (“Peraltro è innegabile che vi sia un debito arretrato di nei confronti della struttura per la retta… Per quanto CP_1 riguarda il pagamento della retta dal 1.08.2008 al 31.12.2009 di competenza di CP_1 posso proporre un pagamento rateizzato di € 100,00/ 150,00 al mese” cfr. lettera dell'Avv.
Angelicchio sub doc. 9 di parte attrice).
In conclusione non può trovare in alcun modo accoglimento l'eccezione di prescrizione pre- suntiva sollevata dal convenuto in relazione alla domanda principale svolta da parte attrice.
11 Va, infine, rilevata la tardività dell'eccezione di prescrizione annuale ex art. 2955 n. 3 c.c. formulata per la prima volta dal convenuto in sede di scritti difensivi concusionali.
4. In punto quantum
Parte attrice agiva in giudizio per ottenere la condanna dello al pagamento del CP_1 debito maturato dallo stesso che ammonterebbe a complessivi € 13.309,77. Questo importo non è altro che la risultante della sommatoria fra: 1) € 13.633,81 quale debito originario de- rivante dall'errore di fatturazione e portato alla fattura n. 7100/2009, da cui vanno detratti
2) € 600,00 quale totale dei quattro acconti da € 150,00 l'uno (id est fatture del 18/06/12,
31/07/12, 27/08/12 e 1/10/12, cfr. doc. 10 di parte attrice) eseguiti dallo in ot- CP_1 temperanza al piano di rateizzazione e da detrarre dalla somma originaria di € 13.633,81, oltre la nota di credito di 3) € 990,19 e quindi con detrazione totale di € 1.590,19. In più devono essere aggiunte le spese “per rimborso ticket” per i farmaci somministrati allo durante la permanenza nella struttura per un totale di 4) € 134,09 (cfr. doc. 10 di CP_1 parte attrice).
Punto in contestazione risulta la debenza o meno delle somme relative al rimborso ticket re- lativi ai farmaci in quanto, sul punto, l'odierno convenuto allega di essere beneficiario di esenzione dal pagamento degli stessi.
Tuttavia, concordemente con quanto rilevato da parte attrice, lo allega tale circo- CP_1 stanza senza tuttavia provarla in alcun modo, neanche attraverso una produzione documen- tale attestante tale beneficio.
Pertanto, questo Giudice ritiene che anche tali somme siano parzialmente dovute, anche se nei limiti di quanto si dirà di seguito.
Difatti, dai documenti versati in atti da parte attrice non tutti gli importi relativi ai rimborsi ticket sono stati sufficientemente provati. In particolare, si fa riferimento alle fatture n.
3815 del 30/06/2010 di € 14,55, n. 7046 del 30/11/2010 di € 9,10 e n. 1374 del 29/02/2012
(cfr. doc. 10 di parte attrice), rispetto alle quali non è stato prodotto, come fatto per gli altri importi, il relativo DDT attestante la consegna dei farmaci destinati ad uso dello CP_1 direttamente presso l'Istituto Olmarello.
Non solo, ma da un attento esame del compendio documentale versato in atti e, in particola- re, del documento 10 testé citato, recante l'estratto conto alla data del 6 febbraio 2013, ri- sulta altresì riportata un'ulteriore voce nominata “nota debito interessi” n. 7854 del
12 31/12/2010 per € 138,25 che è stata sicuramente ricompresa ai fini del calcolo dell'importo complessivo dovuto dallo (€ 13.309,77) e che, al contrario, deve essere esclusa CP_1 per espressa ammissione di parte attrice, la quale in sede di 2° memoria ex art. 183, comma
6 espressamente afferma che “l'altra contestazione riguarda il credito corrispondente alla spesa a titolo di ticket per i farmaci somministrati al SI. sotto prescrizione me- CP_1 dica che, secondo quanto risulta dall'E.C. (sub. Doc. 5 all. citazione) ammonta a comples- sivi euro 135,00 (fatt. n. 3815/10, 4448/10, 5090/10, 5732/10, 6360/10, 7046/10,
1374/10)”.
Pertanto, la summenzionata nota di debito insieme agli importi relativi ai rimborsi ticket sopra menzionati dovranno essere necessariamente scomputati dall'importo originariamen- te calcolato dall'odierna attrice e per il quale la stessa agisce in giudizio per ottenerne il pa- gamento.
5. In definitiva, per ragioni di chiarezza espositiva si ritiene opportuno riportare la somma totale delle singole voci, importo questo che corrisponderà, quindi, a quello riportato in di- spositivo.
Ammontare definitivo del debito: € 13.633,81 – € 1.590,19 + € 993,812 + € 14,56 + € 21,84
+ € 30,93 + € 30,933 = € 13.135,69.
Alla luce di quanto sinora esposto e considerato, in parziale accoglimento della domanda attorea, si impone la condanna del convenuto alla corresponsione in favore della Parte_7
[... attrice dell'importo di € 13.135,69; oltre interessi come da domanda
Destituita di fondamento – oltre che di ancoraggio normativo (non vertendosi certamente nel caso di specie in ipotesi di cui all'art. 133 ter c.p. – è la richiesta del convenuto di otte- nere una condanna al pagamento rateale (con ipotizzate rate mensili di € 100,00) di quanto in questa sede disposto.
A prescindere dalla possibilità o meno di accordare quanto richiesto (possibilità che lo scri- vente ritiene non percorribile), non vi sarebbero i presupposti per la relativa concessione
13 avendo parte convenuta disatteso il pregresso impegno ad ottemperare ad un pagamento ra- teale ed avendo essa stessa nelle more del giudizio, di fatto, rifiutato di aderire a ben due proposte transattive (l'una proveniente dall'attrice nel corso della espletata negoziazione assistita e l'altra da parte dello scrivente Giudicante ex art. 185 bis c.p.c.).
6. spese di lite
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 avuto ri- guardo ai valori minimi4 dello scaglione di riferimento (tra € 5.200,00 e € 26.000,00) previ- sti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione5 e per la fase decisionale (te- nendo conto anche della condotta processuale del convenuto il quale non ha aderito alla proposta conciliativa giudiziale formulata ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del 6 giugno
2024 – id est, corresponsione da parte dell'opponente alla parte opposta a titolo transattivo dell'importo omnicompensivo di € 8.000,00 da corrispondersi mediante versamenti di €
500,00 per i primi 8 mesi e di € 250,00 per i successivi 16 mesi, spese di lite integralmente compensate con rinuncia delle parti ad ogni azione ed eccezione formulata in giudizio – avendo tuttavia provato di versare in una condizione economica decisamene precaria tale da rendere difficoltoso addirittura far fronte alle spese relative alla propria sussistenza), tenen-
14 do conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della
contro
- versia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie, per le ragioni di cui in narrativa, la domanda proposta da
[...]
e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1
a pagare in favore di parte attrice la somma di € 13.135,69
[...] CP_1 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna alla refusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite che si liquida- Controparte_8 no in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 851,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 12 agosto 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'accertamento del caso fortuito o della forza maggiore determinante una situazione cogente che impedisca l'adempimento dell'obbligazione, comporta un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il cui convincimento si sottrae, se congruamente motivato ed immune da errori logici e giuridici, al sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 9244/2023). 2 Corrispondente alla fattura n. 7738 del 31.12.2009 che è stata provata e, comunque, non è stata oggetto di contestazione da parte del convenuto. 3 Gli importi di € 14,56, € 21,84, € 30,93, € 30,93 fanno riferimento, rispettivamente, alle fatture nn. 4448 del 31/07/2010, 5090 del 31/08/2010, 5732 del 30/09/2010 e 6360 del 31/10/2010 tutte provate da parte attrice con la produzione di atti dei docc. 26 (libretto sanitario dello indicante la prescrizione dei farmaci) CP_1 e 27 (DDT attestanti la consegna dei farmaci prescritti allo direttamente all'istituto Olmarello con il CP_1 relativo prezzo). 4 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ulti- mo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01). 5 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 847/2023 promossa da:
(P. IVA ), in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del suo Presidente Dott. rappresentata e difesa dall' Avv. Giu- Parte_2 seppina Dell'Aria presso il cui studio sito in Cecina, Piazza della Libertà, n. 12 è elettiva- mente domiciliata attrice contro
(C.F. ) e per lui Controparte_1 C.F._1
l'Amministratore di Sostegno (C.F. ), rap- Controparte_2 C.F._2 presentato e difeso dagli avv.ti Carla Calvi e Sabrina Terazzi presso il cui studio sito in Mi- lano, Via Boccaccio n. 4, è elettivamente domiciliato convenuto
Oggetto: inadempimento contrattuale
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in data 30 aprile 2025
Conclusioni: per Parte_1
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, con- dannare a dare e pagare, in favore della Controparte_1 ON
per le causali di cui in premessa, la somma di Euro 13.309,77 oltre i successi interessi
[...] moratori maturati ex D.lgs 231/2022 e maturandi sino al saldo, ex art 1284, 4° comma CC.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per : Controparte_1 CP_1
“In via principale respingere le domande avversarie per i motivi di cui in narrativa.
In via subordinata, in caso di condanna del SI. al ver- Controparte_1 samento della somma che sarà ritenuta di giustizia, dare atto della disponibilità a farvi fronte con versamenti mensili di € 100,00 cad. e per gli effetti disporre che il SI.
[...]
sia tenute a versare il quantum accertato mediante rate mensili di Controparte_1
€ 100,00 cadauna.
Con vittoria di compensi professionali, stante l'offerta transattiva formulata con la memo- ria 183 VI comma nr 1 cpc e la disponibilità al pagamento rateale di quanto risultasse ef- fettivamente dovuto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ON
(di seguito, per brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio
[...] Parte_1
dinnanzi all'intestato Tribunale per ivi Controparte_1 sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare a dare e pagare, in favore della Controparte_1 Controparte_4
per le causali di cui in premessa, la somma di Euro 13.309,77 oltre i
[...] successivi interessi moratori maturati ex D.lgs 231/2022 e maturandi sino al saldo, ex art
1284 4° comma CC. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.”
A fondamento della domanda parte attrice deduceva che: - nel giugno 2007 la SI.ra
[...]
provvedeva al ricovero del figlio/odierno convenuto, Parte_3 [...]
, presso la struttura della “Istituto Parte_4 Parte_1
2 Olmarello” di Castelnuovo Magra, sottoscrivendo, in data 13/06/2007, il relativo contratto per prestazioni socio-sanitarie con il quale la stessa, a fronte di una retta che ammontava a €
125,21 giornalieri, si obbligava al pagamento della sola quota di compartecipazione, pari a
€ 32 giornalieri, mentre la restante quota parte restava a carico della relativa ASL di compe- tenza;
- che nel maggio 2008, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, su segnalazione della , ebbe a promuovere la Parte_5 procedura per la nomina di un amministrazione di sostegno in favore di Controparte_1 ed in data 15.05.2008 il Giudice Tutelare del Tribunale di La Spezia nominava all'uopo l'Avv. Emiliano Barbieri il quale, in data 1.10.2008 prestava assistenza all'odierno conve- nuto per la sottoscrizione di un nuovo contratto per prestazioni socio-sanitarie in luogo del precedente;
- che, in conseguenza di quanto sopra, l'obbligazione di pagamento, fino ad al- lora a carico della madre dell'odierno convenuto, , si trasferiva, dun- Controparte_2 que, a decorrere dall'ottobre 2008, direttamente in capo allo , alla quale avrebbe CP_1 potuto assolvere grazie al proprio reddito rappresentato da una pensione di inabilità civile e dall'assegno di mantenimento corrisposto dal di lui padre - che la no- Persona_1 tizia della nomina del nuovo amministratore veniva tuttavia comunicata all' CP_5
con ritardo, cosicché la fatturazione della quota di compartecipazione privata veniva
[...] dalla eseguita sempre a nome della madre dell'odierno convenuto e a Parte_1 quest'ultima trasmessa tant'è vero che, sopraggiunta la notizia della nomina del nuovo
ADS, l'odierna attrice emetteva una nota di credito in favore di e, Controparte_2 contestualmente, redigeva nuova fattura per gli importi maturati nel periodo 1/10/2008 fino al 30/11/2009, intestata direttamente allo - che, tuttavia, mentre la Controparte_1
ASL provvedeva al pagamento della quota di sua spettanza, il tutore ometteva ogni paga- mento della quota di retta a carico dello maturando, dunque, un debito pari ad CP_1 euro 13.633,81 e che, nonostante i vari solleciti volti ad ottenerne il pagamento, tale somma rimaneva insoluta a causa dell'esiguità della pensione percepita dall'odierno convenuto;
- che successivamente in data 19.11.2010 veniva nominato un nuovo amministratore di so- stegno, avv. Francesca Angelicchio, la quale, preso contezza della situazione debitoria che si era venuta a creare, proponeva un piano di rateizzazione del debito consistente nel paga- mento mensile di assegni di euro 100,00/150,00; - che, tuttavia, dopo i primi quattro asse- gni mensili, il pagamento si interrompeva nuovamente senza più riprendere;
- che la
[...]
[..
[...] [
si rivolgeva nuovamente al Giudice Tutelare, questa volta del Parte_6
Tribunale di Monza (in conseguenza del trasferimento nel 2013 dell'amministrato in altra struttura avente sede in detto Comune) il quale ritenne di nominare un nuovo ADS indivi- duato nella persona dell'avv. Stefano Spadari al quale veniva immediatamente rivolta la ri- tuale comunicazione contenente contestazione del debito ed invito al relativo pagamento cui faceva seguito altrettanto immediata risposta del nuovo Amministratore che rappresen- tava l'impossibilità di estinguere il relativo debito ammontante ad euro 13.309,77; - che da ultimo, in data 14/5/2019, l'Ufficio di ADS veniva assunto direttamente dalla madre dello che, in data 19/6/2019, veniva formalmente invitata al CP_1 Controparte_2 saldo del debito ancora in essere a quella data ma, siccome questo invito non sortì alcun ef- fetto, venne presentata una nuova istanza al Giudice Tutelare del Tribunale di Monza affin- ché, previo accertamento della situazione debitoria ormai cristallizzata, fossero assunti gli opportuni provvedimenti nell'interesse del debitore/odierno convenuto Controparte_1
e della creditrice/odierna attrice - che, nel corso di Parte_1 questo ultimo procedimento, la signora , all'udienza del 27/01/2020, Controparte_2 pur riconoscendo il debito, opponeva la propria impossibilità a farvi fronte, dimostrandosi, al contempo, disponibile ad attivarsi per ottenere dal padre di un aumento del CP_1 contributo al mantenimento così da poter proporre un piano di rientro. Tuttavia, la situazio- ne è rimasta invariata, persistendo l'intero debito pari ad euro 13.309,77;
Resisteva alla pretesa attorea con comparsa di costituzione , il Controparte_1 quale nel merito insisteva per l'integrale rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, eccependo il concorso colposo della parte attrice la quale, a seguito del ritardo nella fatturazione della quota privata di spettanza dell'odierno convenuto, avrebbe causato un grave pregiudizio nei suoi confronti aggravando ulteriormente una condizione economica già di per sé estremamente precaria. Non solo, ma l'odierno convenuto, conte- stava altresì il quantum della pretesa creditoria fatta valere da parte attrice, sollevando ec- cezione di intervenuta prescrizione dei crediti portati alla fattura n. 7100/2009 e sostenendo che la non avrebbe potuto, in conseguenza di ciò, pretendere e ottenere il pa- Parte_1 gamento dell'intero importo ivi riportato.
All'udienza del 21 settembre 2023, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice “rilevato che la causa in questione rientra tra quelle per le quali la procedura di
4 negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 3, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014” fissava alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita e rinviava all'udienza del 15 febbraio 2024.
A tale udienza, preso atto dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita, il
Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. rinviando all'udienza del 6 giugno 2024 per la discussione delle richieste istruttorie.
All'udienza del 6 giugno 2024, lo scrivente Giudicante formulava proposta conciliativa ai sensi e dell'art. 185 bis rinviando all'udienza del 18 luglio 2024, sostituita anch'essa me- diante note scritte ex art. 127 ter c.p.c, per la verifica dell'esito della citata proposta.
Il 18 luglio 2024, il Giudice preso atto della mancata adesione di parte convenuta alla summenzionata proposta conciliativa, “ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione”, fissava l'udienza del 30 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Istruita a mezzo prove documentali, all'udienza del 30 aprile 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies
c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse con- clusionali e delle memorie di replica.
***
1.Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda di parte attrice Parte_7
meriti accoglimento in conformità alla seguente motivazione.
[...]
È documentalmente provato, nonché pacifico tra le parti, che Controparte_1
– assistito da vari Amministratori di sostegno che nel tempo si sono succeduti e
[...] la cui nomina si è resa necessaria in quanto il beneficiario risulterebbe affetto da “disturbo bipolare con manifestazioni psicotiche” (cfr. pag. 1, doc. 2 di parte attrice) – dal 2007 al
2013 (anno, quest'ultimo, del suo trasferimento presso la struttura Villa Agata di Vimercate
e dalla quale risulta dimesso dall'anno 2016 stante una sua acquisita progressiva autono- mia), è risultato ricoverato presso la struttura Olmarello di Castelnuovo Magra facente capo all'odierna attrice, (cfr. docc. 1 e 3 di parte attri- Parte_1 ce).
È altresì pacifico che il 15.05.2008 il Giudice Tutelare di La Spezia nominava quale nuovo
ADS l'avv. Emiliano Barbieri (cfr. doc. 2 di parte attrice) e che in forza di tale nomina lo
5 sottoscriveva con la struttura Olmarello nuovo contratto per prestazioni socio- CP_1 sanitarie in luogo di quello precedentemente sottoscritto dalla madre del convenuto,
[...] in data 13.06.2007 (circostanza quest'ultima altresì non contestata e co- Parte_8 munque documentalmente provata, cfr. il contratto sub doc. 3 di parte attrice). Tuttavia, a causa di un errore di comunicazione l'odierna attrice veniva resa edotta dell'intervenuto su- bentro del nuovo ADS soltanto l'anno successivo (fine 2009) e in conseguenza di ciò la che fino ad allora aveva continuato ad addebitare il pagamento della rela- Parte_1 tiva quota di compartecipazione alla madre dello , provvedeva a regolarizzare la CP_1 sua posizione emettendo, contestualmente, la relativa nota di credito e la fattura intestata di- rettamente all'odierno convenuto per un importo pari ad euro 13.633,81 (cfr. fattura n.
7100/2009 sub doc. 4), importo questo che, tuttavia, rimaneva insoluto.
Risulta non contestata e comunque documentalmente provata altresì la circostanza per cui nel 2011 lo , in ottemperanza al piano di rateizzazione del debito proposto CP_1 dall'avv. Angelicchio (cfr. la comunicazione sub doc. 9 di parte attrice nella quale si legge
“per quanto riguarda il pagamento della retta dal 1.08.2008 sino al 31.12.2009 di compe- tenza di posso proporre un pagamento rateizzato di € 100,00/ 150,00 al mese”) in CP_1 qualità di suo nuovo ADS nominato in sostituzione del precedente (avv. Barbieri, cfr. doc.
8 di parte attrice), aveva provveduto ad effettuare quattro versamenti di euro 150,00 l'uno per un ammontare pari ad euro 600,00. Tuttavia, anche questi versamenti si sono poi inter- rotti permanendo in capo allo un debito nei confronti della struttura (cfr. doc. 10 CP_1 di parte attrice). Seguirono negli anni copiose comunicazioni fra la struttura e i vari ammi- nistratori di sostegno contenenti continui solleciti ad opera di parte attrice volti al recupero del credito, le quali sono rimaste, tuttavia, senza seguito (cfr. docc. 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17,
18, 20, 23, 24 e 25 di parte attrice).
Parte attrice, dunque, allega l'inadempimento contrattuale dell'odierno attore relativamente al contratto per prestazione socio-sanitarie sottoscritto in data 1.10.2008 e agisce in giudizio al fine di ottenere l'adempimento dello stesso chiedendo, dunque, la condanna dello CP_6
al pagamento di € 13.309,77 oltre ai successivi interessi moratori maturati ai sensi e
[...] per gli effetti del d.lgs 231/2002 e maturandi sino al saldo ex art 1284, 4° comma c.c.
L'odierno convenuto, invece, pur non contestando di fatto la pretesa creditoria fatta valere in giudizio da parte attrice sotto il profilo dell'an debeatur (limitandosi solamente ad addur-
6 re quale motivo di giustificazione del mancato pagamento del debito maturato nel tempo,
l'esiguità delle risorse economiche di cui lo stesso dispone - id est la sola pensione di inabi- lità civile essendo venuto meno oggi anche l'assegno di mantenimento erogato dal padre,
a seguito del decesso dello stesso), eccepisce, tuttavia, il concorso di Persona_1 colpa di parte attrice la quale, a causa del suo comportamento noncurante, consistito nell'errore di fatturazione per il periodo che va dal 1.10.2008 al 30.11.2009, avrebbe con- tribuito ad aggravare ulteriormente la sua posizione economica già estremamente precaria.
Dall'esame degli scritti difensivi di parte convenuta risulta altresì contestato il profilo del quantum debeatur. Infatti, sul punto l'odierno convenuto ritiene che non Parte_1 potrà pretendere il pagamento dell'intera fattura eccependo l'intervenuta prescrizione se- mestrale ex art. 2954 c.c. delle somme richiestegli per le prestazioni socio-sanitarie relative al periodo 1.10.2008 – 30.11.2009 (cfr. la fattura sub doc. 4 di parte attrice) avendo la stes- sa emesso la relativa fattura n. 7100/2009 “decorsi quattordici mesi dalla firma Parte_1 del contratto e quindi dal sorgere dell'obbligazione” (cfr. pag. 3 della comparsa di costitu- zione e risposta). Inoltre, parte convenuta ha allegato altresì la circostanza per cui lo CP_6
sarebbe beneficiario di esenzione dal pagamento dei ticket sui farmaci e che pertanto
[...] tali esborsi, per un ammontare pari ad euro 134,09 (cfr. docc. 5 e 10 di parte attrice), non sarebbero in alcun caso dovuti e che, comunque, dall'importo complessivo di euro
13.633,81 dovrebbero essere detratti anche i quattro acconti di euro 150,00 l'uno (per un to- tale di euro 600,00).
2. Innanzitutto, giova premettere che – secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in mate- ria di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio
2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez.
II, 5 dicembre 1994, n. 10446) – in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento –salvo che si tratti di obbligazioni negative– deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
7 convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., nella giurisprudenza di merito, quali precedenti specifici stante la presenza quale parte attrice della Tribu- Parte_1 nale di Livorno, Sentenza n. 250/2018, pubblicata il 26 febbraio 2018, R.G. 4780/2016;
Tribunale di Livorno, Sentenza n. 257/2023, pubblicata il 23 maggio 2023, R.G. 453/2021).
Applicando tale coordinate ermeneutiche al caso sottoposto all'attenzione di questo Giudi- ce, anche alla luce dalle risultanze probatorie in atti può ritenersi esaustivamente assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, la quale ha prodotto il titolo per cui è causa
(contratto di prestazioni socio-sanitarie – cfr. doc. 3 di cui alla produzione documentale di parte attrice) fornendo sufficiente prova della scadenza dell'obbligazione inadempiuta dal convenuto ed ha puntualmente allegato l'inadempimento di controparte.
Per contro, parte convenuta a fronte dell'allegazione attorea di inadempimento nulla ha provato circa il fatto estintivo (il pagamento della somma richiesta) o della causa non impu- tabile dell'inadempimento in cui la stessa è incorsa.
Sul punto, l'odierno convenuto si è limitato esclusivamente: 1) ad allegare la circostanza per cui lo stesso si troverebbe in una condizione economica estremamente precaria tale da non consentirgli di saldare il debito maturato e 2) ad eccepire un concorso di colpa di parte attrice, la quale con la sua condotta negligente (sub specie di errore nella fatturazione della quota di compartecipazione a causa del ritardo nella comunicazione del nuovo ADS) gli avrebbe di fatto arrecato un grave pregiudizio.
Sul punto giova rammentare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua presta- zione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quan- to concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.[…] Pertanto, al fi- ne di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che tale inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì sola- mente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza
8 che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'al- tro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale dili- genza porre riparo (cfr. ex multis Cass. civ., sez. Lav., n. 9244/2023; Cass., Sez. 3, n.
15712 dell'8 novembre 2002)”.
Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è re- sponsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa (cfr. Cass. civ., sez. Lav., n. 9244/2023).
Tale impossibilità, che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabi- lità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, che non può essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass., Sez. Lav., n. 15073 del 26 giu- gno 2009). Di conseguenza, coordinando fra loro le componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta della presta- zione produce gli effetti estintivi o dilatori predetti se deriva da una causa avente na- tura esterna e carattere imprevedibile e non prevenibile secondo la diligenza media
(cfr. Cass., Sez. Lav, n. 9244/2023).
Ebbene, in virtù dei principi sopra richiamati, ad avviso di questo Giudice la sola circostan- za della errata fatturazione da parte della e della condizione economica precaria Parte_1 dell'odierno convenuto non determina in automatico alcuna allegazione del carattere non imputabile dell'impossibilità assoluta/temporanea di adempiere, sub specie della diligenza impiegata in concreto sia per evitare che sorgesse sia per rimuovere tempestivamente l'o- stacolo all'adempimento1.
9 Difatti, sul punto appare corretto l'assunto formulato da parte attrice secondo il quale nes- suna negligenza colpevole può esserle imputata, mentre, al contrario, appare evidente la re- sponsabilità di controparte per non avere tempestivamente informato la della Parte_1 sostituzione del soggetto passivo del rapporto contrattuale obbligato al pagamento.
Inoltre, l'odierno convenuto facendo leva sull'asserita precaria condizione economica ha, di fatto, protratto il suo debito nel corso di questo ampio lasso di tempo (2009-2025) senza adoperarsi attivamente (per l'appunto con la dovuta diligenza) al fine di trovare una solu- zione in concreto sostenibile che gli consentisse di abbattere, quantomeno in parte, il debito maturato, anche tenuto conto della disponibilità da sempre mostrata dalla al fi- Parte_1 ne di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda.
In ogni caso, comunque, si tenga presente che l'estinzione dell'obbligazione per impossibi- lità definitiva, alla stregua del principio secondo il quale genus nunquam perit, può eviden- temente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa deter- minata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (Cass., Sez. 1, n. 20152 del
22 giugno 2022).
Ad avviso di questo Giudice, dunque, nel caso de quo non risultano integrati gli elementi oggettivi e soggettivi affinché si possa ritenere liberato il debitore/odierno convenuto dall'adempimento dell'obbligazione per cui è causa.
2. La prescrizione ex art. 2954 c.c.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno convenuto, questa merita inte- grale reiezione.
Difatti, com'è noto, l'art. 2954 c.c. prevede un'ipotesi di prescrizione presuntiva, vale a dire una presunzione legale iuris tantum, con limitata possibilità di prova contraria la cui ratio consiste nel fatto che la legge, in ordine ad alcuni rapporti della vita quotidiana per i quali il pagamento avviene di solito senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, presume che il pagamento sia stato effettuato tendendo ad evitare, dunque, che si paghi una seconda volta. (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 20047/2022).
Ebbene, come evidenziato dalla difesa di parte attrice, a mente dell'art. 2959 c.c. l'eccezione deve essere rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli art. 2954, 2955 e
2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
10 Come insegna la Corte di Cassazione "… l'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere utilmente sollevata dal debitore che abbia ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, dovendosi ritenere che tale situazione ricorra allorché il debitore neghi
l'esistenza, in tutto o in parte, del credito oggetto della domanda ..." (Cass. n. 21107/09), tanto che "... in tema di prescrizione presuntiva, l'affermazione del debitore in ordine all'in- sussistenza della obbligazione di pagamento è inconciliabile con la proposizione della re- lativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa ..."(Cass. n.
26986/13). In altri termini, "l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento diretto od indiretto del debitore che importi, sia pure implicita- mente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione da lui assunta non sia stata estinta"
(Cass. n. 7883/06).
Nel caso di specie, parte convenuta, aldilà di una mera contestazione che come detto sopra
è circoscritta esclusivamente al quantum della pretesa creditoria (“qualora il credito dell'attrice fosse determinato e provato nel suo ammontare, il SI. qui rappre- CP_1 sentato dall' manifesta fin d'ora disponibilità a farvi fronte con il versa- Controparte_7 mento di € 100,00 mensili”, cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta), non nega nei suoi scritti difensivi l'esistenza del credito oggetto della domanda formulata da parte at- trice.
Tale circostanza è ulteriormente corroborata dalla documentazione versata in atti da parte attrice. In particolare, come anche già evidenziato dall'odierna attrice nei suoi scritti difen- sivi (in particolare nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
21.09.2023 e nella 2° memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. del 16.04.2024), lo , CP_1 per il tramite dell'ADS del tempo (avv. Angelicchio), avrebbe espressamente riconosciuto il debito sullo stesso gravante proponendo un piano di rateizzazione del debito consistente nella corresponsione mensile di assegni da € 100,00/150,00 (“Peraltro è innegabile che vi sia un debito arretrato di nei confronti della struttura per la retta… Per quanto CP_1 riguarda il pagamento della retta dal 1.08.2008 al 31.12.2009 di competenza di CP_1 posso proporre un pagamento rateizzato di € 100,00/ 150,00 al mese” cfr. lettera dell'Avv.
Angelicchio sub doc. 9 di parte attrice).
In conclusione non può trovare in alcun modo accoglimento l'eccezione di prescrizione pre- suntiva sollevata dal convenuto in relazione alla domanda principale svolta da parte attrice.
11 Va, infine, rilevata la tardività dell'eccezione di prescrizione annuale ex art. 2955 n. 3 c.c. formulata per la prima volta dal convenuto in sede di scritti difensivi concusionali.
4. In punto quantum
Parte attrice agiva in giudizio per ottenere la condanna dello al pagamento del CP_1 debito maturato dallo stesso che ammonterebbe a complessivi € 13.309,77. Questo importo non è altro che la risultante della sommatoria fra: 1) € 13.633,81 quale debito originario de- rivante dall'errore di fatturazione e portato alla fattura n. 7100/2009, da cui vanno detratti
2) € 600,00 quale totale dei quattro acconti da € 150,00 l'uno (id est fatture del 18/06/12,
31/07/12, 27/08/12 e 1/10/12, cfr. doc. 10 di parte attrice) eseguiti dallo in ot- CP_1 temperanza al piano di rateizzazione e da detrarre dalla somma originaria di € 13.633,81, oltre la nota di credito di 3) € 990,19 e quindi con detrazione totale di € 1.590,19. In più devono essere aggiunte le spese “per rimborso ticket” per i farmaci somministrati allo durante la permanenza nella struttura per un totale di 4) € 134,09 (cfr. doc. 10 di CP_1 parte attrice).
Punto in contestazione risulta la debenza o meno delle somme relative al rimborso ticket re- lativi ai farmaci in quanto, sul punto, l'odierno convenuto allega di essere beneficiario di esenzione dal pagamento degli stessi.
Tuttavia, concordemente con quanto rilevato da parte attrice, lo allega tale circo- CP_1 stanza senza tuttavia provarla in alcun modo, neanche attraverso una produzione documen- tale attestante tale beneficio.
Pertanto, questo Giudice ritiene che anche tali somme siano parzialmente dovute, anche se nei limiti di quanto si dirà di seguito.
Difatti, dai documenti versati in atti da parte attrice non tutti gli importi relativi ai rimborsi ticket sono stati sufficientemente provati. In particolare, si fa riferimento alle fatture n.
3815 del 30/06/2010 di € 14,55, n. 7046 del 30/11/2010 di € 9,10 e n. 1374 del 29/02/2012
(cfr. doc. 10 di parte attrice), rispetto alle quali non è stato prodotto, come fatto per gli altri importi, il relativo DDT attestante la consegna dei farmaci destinati ad uso dello CP_1 direttamente presso l'Istituto Olmarello.
Non solo, ma da un attento esame del compendio documentale versato in atti e, in particola- re, del documento 10 testé citato, recante l'estratto conto alla data del 6 febbraio 2013, ri- sulta altresì riportata un'ulteriore voce nominata “nota debito interessi” n. 7854 del
12 31/12/2010 per € 138,25 che è stata sicuramente ricompresa ai fini del calcolo dell'importo complessivo dovuto dallo (€ 13.309,77) e che, al contrario, deve essere esclusa CP_1 per espressa ammissione di parte attrice, la quale in sede di 2° memoria ex art. 183, comma
6 espressamente afferma che “l'altra contestazione riguarda il credito corrispondente alla spesa a titolo di ticket per i farmaci somministrati al SI. sotto prescrizione me- CP_1 dica che, secondo quanto risulta dall'E.C. (sub. Doc. 5 all. citazione) ammonta a comples- sivi euro 135,00 (fatt. n. 3815/10, 4448/10, 5090/10, 5732/10, 6360/10, 7046/10,
1374/10)”.
Pertanto, la summenzionata nota di debito insieme agli importi relativi ai rimborsi ticket sopra menzionati dovranno essere necessariamente scomputati dall'importo originariamen- te calcolato dall'odierna attrice e per il quale la stessa agisce in giudizio per ottenerne il pa- gamento.
5. In definitiva, per ragioni di chiarezza espositiva si ritiene opportuno riportare la somma totale delle singole voci, importo questo che corrisponderà, quindi, a quello riportato in di- spositivo.
Ammontare definitivo del debito: € 13.633,81 – € 1.590,19 + € 993,812 + € 14,56 + € 21,84
+ € 30,93 + € 30,933 = € 13.135,69.
Alla luce di quanto sinora esposto e considerato, in parziale accoglimento della domanda attorea, si impone la condanna del convenuto alla corresponsione in favore della Parte_7
[... attrice dell'importo di € 13.135,69; oltre interessi come da domanda
Destituita di fondamento – oltre che di ancoraggio normativo (non vertendosi certamente nel caso di specie in ipotesi di cui all'art. 133 ter c.p. – è la richiesta del convenuto di otte- nere una condanna al pagamento rateale (con ipotizzate rate mensili di € 100,00) di quanto in questa sede disposto.
A prescindere dalla possibilità o meno di accordare quanto richiesto (possibilità che lo scri- vente ritiene non percorribile), non vi sarebbero i presupposti per la relativa concessione
13 avendo parte convenuta disatteso il pregresso impegno ad ottemperare ad un pagamento ra- teale ed avendo essa stessa nelle more del giudizio, di fatto, rifiutato di aderire a ben due proposte transattive (l'una proveniente dall'attrice nel corso della espletata negoziazione assistita e l'altra da parte dello scrivente Giudicante ex art. 185 bis c.p.c.).
6. spese di lite
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 avuto ri- guardo ai valori minimi4 dello scaglione di riferimento (tra € 5.200,00 e € 26.000,00) previ- sti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione5 e per la fase decisionale (te- nendo conto anche della condotta processuale del convenuto il quale non ha aderito alla proposta conciliativa giudiziale formulata ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del 6 giugno
2024 – id est, corresponsione da parte dell'opponente alla parte opposta a titolo transattivo dell'importo omnicompensivo di € 8.000,00 da corrispondersi mediante versamenti di €
500,00 per i primi 8 mesi e di € 250,00 per i successivi 16 mesi, spese di lite integralmente compensate con rinuncia delle parti ad ogni azione ed eccezione formulata in giudizio – avendo tuttavia provato di versare in una condizione economica decisamene precaria tale da rendere difficoltoso addirittura far fronte alle spese relative alla propria sussistenza), tenen-
14 do conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della
contro
- versia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie, per le ragioni di cui in narrativa, la domanda proposta da
[...]
e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1
a pagare in favore di parte attrice la somma di € 13.135,69
[...] CP_1 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna alla refusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite che si liquida- Controparte_8 no in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 851,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 12 agosto 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'accertamento del caso fortuito o della forza maggiore determinante una situazione cogente che impedisca l'adempimento dell'obbligazione, comporta un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il cui convincimento si sottrae, se congruamente motivato ed immune da errori logici e giuridici, al sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 9244/2023). 2 Corrispondente alla fattura n. 7738 del 31.12.2009 che è stata provata e, comunque, non è stata oggetto di contestazione da parte del convenuto. 3 Gli importi di € 14,56, € 21,84, € 30,93, € 30,93 fanno riferimento, rispettivamente, alle fatture nn. 4448 del 31/07/2010, 5090 del 31/08/2010, 5732 del 30/09/2010 e 6360 del 31/10/2010 tutte provate da parte attrice con la produzione di atti dei docc. 26 (libretto sanitario dello indicante la prescrizione dei farmaci) CP_1 e 27 (DDT attestanti la consegna dei farmaci prescritti allo direttamente all'istituto Olmarello con il CP_1 relativo prezzo). 4 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ulti- mo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01). 5 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).