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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/07/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2412/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2412 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Fortino;
Parte_1 Parte_2
Opponenti
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Marco Rossi;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 618/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza e notificato il
19.6.2020, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la somma complessiva di euro 13.367,05, oltre interessi e spese, in favore di a fronte dell'inadempimento alle obbligazioni assunte con il Controparte_1
contratto di finanziamento personale stipulato con Compass Banca s.p.a. il 18.8.2010.
Gli opponenti eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento a cura dell'opposta del tentativo di mediazione obbligatoria;
deducevano nel merito la mancanza di prova del credito attesa l'insufficienza a tal fine dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B., con valore di mera pagina 1 di 5 presunzione;
il pagamento quantomeno parziale delle rate di finanziamento scadute come da bollettini allegati;
l'usurarietà degli interessi pretesi dalla società di credito;
deducevano, infine, l'avvenuta attivazione da parte dei debitori di una polizza assicurativa con la Compass Banca s.p.a. al momento della stipula del contratto di finanziamento, idonea a coprire l'eventuale posizione debitoria in caso di omesso pagamento dei ratei mensili, e chiedevano pertanto di essere manlevati “da ogni altra responsabilità, a copertura totale di quanto richiesto”.
Tanto premesso, essi opponenti formulavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale giudicante, in via principale e preliminare, in accoglimento dell'eccezione preliminare, in applicazione della normativa sulla mediazione obbligatoria, dichiarare improcedibile il procedimento di ingiunzione anche per non avere ottemperato parte opposta all'obbligo del procedimento di conciliazione/mediazione obbligatoria nei confronti degli odierni opponenti;
sempre in via preliminare e nel merito, in accoglimento della suesposta opposizione, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, per le causali espresse nella premessa che precede, ed anche per avere adempiuto parte opponente alla propria obbligazione e, contestualmente, condannare l'istituto di credito alla restituzione della somma di euro 4.273,32 a titolo di interessi illegittimi di evidenza usurari, ovvero in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia previa disponenda CTU per la quale si insiste anche in questa sede, già richiesta nell'atto introduttivo, riservandosi nel contempo e sin d'ora la nomina di CTP;
condannare la società di credito al risarcimento del danno in favore della parte attrice-opponente calcolato in euro 13.367,05, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da valutarsi in corso di causa, nei modi e nei termini di rito previa disponenda CTU;
con vittoria di spese e competenze distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
All'esito della prima udienza del 13.4.2021, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava termine a parte opposta per procedere alla mediazione obbligatoria ex art. 5 commi 1 bis e 4 d.lvo n. 28 del 2010.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 17 aprile 2025, sulle conclusioni spiegate, essa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata.
pagina 2 di 5 Preliminarmente deve darsi atto dell'esperimento da parte dell'opposta (oggi Controparte_1 [...]
del tentativo di mediazione obbligatoria e del conseguente avveramento della Controparte_1
condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cfr verbale negativo di mediazione per mancata comparizione delle parti invitate del 9.9.2021 con allegata prova della comunicazione dell'invito e della conferma dell'incontro al procuratore di in data 9.7.2021, depositato in atti Parte_3 dall'opposta).
Ciò posto, occorre innanzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, all'interno del quale, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, mentre quella di convenuto è propria del debitore;
da ciò deriva che, in applicazione delle regole relative al riparto dell'onere probatorio, incombe sull'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo, mentre spetta all'opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Più precisamente, in materia contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
Tanto premesso, si ritiene che la società opposta abbia dato prova della esistenza e della titolarità del diritto di credito azionato, producendo il contratto di finanziamento stipulato in data 18.8.2010 da
(quale obbligato principale) e da (quale garante) con Compass Banca Parte_1 Parte_2
s.p.a., estratto conto ex art. 50 T.U.B. con la lista dei movimenti fino al 21.11.2018, prospetto interessi di mora nonché contratto di cessione di crediti pro-soluto da Compass Banca s.p.a. a in data Controparte_1
19.11.2018 e prova della notificazione della cessione ad entrambi i debitori ceduti a mezzo raccomandata
A/R (consegnata a mani della in data 17.12.2018), elenco dei crediti ceduti debitamente Parte_2
omissato (cfr documenti del fascicolo monitorio nuovamente allegati alla comparsa di costituzione e risposta ed allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta).
La pretesa creditoria azionata è dunque provata sia nell'an che nel quantum.
Le eccezioni sollevate dagli opponenti appaiono, invero, assolutamente generiche o comunque infondate.
pagina 3 di 5 Riguardo alla pretesa estinzione parziale del credito, si osserva infatti che i bollettini di pagamento allegati da parte opponente afferiscono a rate il cui pagamento non è contestato, come riscontrato dall'estratto conto certificato prodotto dall'opposta ed oggetto di contestazione assolutamente generica di controparte.
L'eccezione di usurarietà degli interessi pretesi è allo stesso modo formulata in modo generico, astratto e non circostanziato, non avendo peraltro parte opponente neppure specificamente contestato il prospetto di calcolo elaborato e prodotto dall'opposta (cfr Cass. Sez. Un. sentenza n. 19597 del 2020, laddove si conferma il principio per il quale l'onere della prova dell'usurarietà degli interessi grava su chi la eccepisce e che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma sempre con la necessità di una specifica allegazione dei fatti). Ne consegue la natura esplorativa, come tale inammissibile, della chiesta CTU.
Sulla invocata operatività della polizza assicurativa, si rileva infine che gli opponenti non hanno dato prova della effettiva attivazione della garanzia, atteso che la sottoscrizione da parte del di Parte_1
specifica clausola contenuta nel contratto di finanziamento con la banca cedente riscontra unicamente l'adesione di quest'ultimo alla copertura assicurativa (facoltativa) del credito e l'impegno a stipulare una polizza, che avrebbe dovuto però essere successivamente stipulata con un assicuratore. Peraltro, la clausola del contratto di finanziamento prevedeva la possibilità della copertura assicurativa del credito con rimborso del debito residuo in caso di decesso, inabilità temporanea o permanente, malattia grave o perdita dell'impiego secondo condizioni generali di polizza non allegate. Ciò posto, il debitore opponente non ha allegato né tanto meno documentato la ricorrenza di uno degli eventi asseritamente coperti da garanzia assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando le tariffe ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 ad euro 26.000) attesa la natura documentale del giudizio e la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 618 del 2020 emesso dal Tribunale di Cosenza nell'ambito del procedimento n. 1608/2020 R.G. e notificato il 19.6.2020, già dichiarato esecutivo;
condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della società opposta delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
pagina 4 di 5 Cosenza, 15 luglio 2025 Il giudice
Manuela Gallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2412 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Fortino;
Parte_1 Parte_2
Opponenti
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Marco Rossi;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 618/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza e notificato il
19.6.2020, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la somma complessiva di euro 13.367,05, oltre interessi e spese, in favore di a fronte dell'inadempimento alle obbligazioni assunte con il Controparte_1
contratto di finanziamento personale stipulato con Compass Banca s.p.a. il 18.8.2010.
Gli opponenti eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento a cura dell'opposta del tentativo di mediazione obbligatoria;
deducevano nel merito la mancanza di prova del credito attesa l'insufficienza a tal fine dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B., con valore di mera pagina 1 di 5 presunzione;
il pagamento quantomeno parziale delle rate di finanziamento scadute come da bollettini allegati;
l'usurarietà degli interessi pretesi dalla società di credito;
deducevano, infine, l'avvenuta attivazione da parte dei debitori di una polizza assicurativa con la Compass Banca s.p.a. al momento della stipula del contratto di finanziamento, idonea a coprire l'eventuale posizione debitoria in caso di omesso pagamento dei ratei mensili, e chiedevano pertanto di essere manlevati “da ogni altra responsabilità, a copertura totale di quanto richiesto”.
Tanto premesso, essi opponenti formulavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale giudicante, in via principale e preliminare, in accoglimento dell'eccezione preliminare, in applicazione della normativa sulla mediazione obbligatoria, dichiarare improcedibile il procedimento di ingiunzione anche per non avere ottemperato parte opposta all'obbligo del procedimento di conciliazione/mediazione obbligatoria nei confronti degli odierni opponenti;
sempre in via preliminare e nel merito, in accoglimento della suesposta opposizione, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, per le causali espresse nella premessa che precede, ed anche per avere adempiuto parte opponente alla propria obbligazione e, contestualmente, condannare l'istituto di credito alla restituzione della somma di euro 4.273,32 a titolo di interessi illegittimi di evidenza usurari, ovvero in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia previa disponenda CTU per la quale si insiste anche in questa sede, già richiesta nell'atto introduttivo, riservandosi nel contempo e sin d'ora la nomina di CTP;
condannare la società di credito al risarcimento del danno in favore della parte attrice-opponente calcolato in euro 13.367,05, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da valutarsi in corso di causa, nei modi e nei termini di rito previa disponenda CTU;
con vittoria di spese e competenze distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
All'esito della prima udienza del 13.4.2021, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava termine a parte opposta per procedere alla mediazione obbligatoria ex art. 5 commi 1 bis e 4 d.lvo n. 28 del 2010.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 17 aprile 2025, sulle conclusioni spiegate, essa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata.
pagina 2 di 5 Preliminarmente deve darsi atto dell'esperimento da parte dell'opposta (oggi Controparte_1 [...]
del tentativo di mediazione obbligatoria e del conseguente avveramento della Controparte_1
condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cfr verbale negativo di mediazione per mancata comparizione delle parti invitate del 9.9.2021 con allegata prova della comunicazione dell'invito e della conferma dell'incontro al procuratore di in data 9.7.2021, depositato in atti Parte_3 dall'opposta).
Ciò posto, occorre innanzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, all'interno del quale, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, mentre quella di convenuto è propria del debitore;
da ciò deriva che, in applicazione delle regole relative al riparto dell'onere probatorio, incombe sull'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo, mentre spetta all'opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Più precisamente, in materia contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
Tanto premesso, si ritiene che la società opposta abbia dato prova della esistenza e della titolarità del diritto di credito azionato, producendo il contratto di finanziamento stipulato in data 18.8.2010 da
(quale obbligato principale) e da (quale garante) con Compass Banca Parte_1 Parte_2
s.p.a., estratto conto ex art. 50 T.U.B. con la lista dei movimenti fino al 21.11.2018, prospetto interessi di mora nonché contratto di cessione di crediti pro-soluto da Compass Banca s.p.a. a in data Controparte_1
19.11.2018 e prova della notificazione della cessione ad entrambi i debitori ceduti a mezzo raccomandata
A/R (consegnata a mani della in data 17.12.2018), elenco dei crediti ceduti debitamente Parte_2
omissato (cfr documenti del fascicolo monitorio nuovamente allegati alla comparsa di costituzione e risposta ed allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta).
La pretesa creditoria azionata è dunque provata sia nell'an che nel quantum.
Le eccezioni sollevate dagli opponenti appaiono, invero, assolutamente generiche o comunque infondate.
pagina 3 di 5 Riguardo alla pretesa estinzione parziale del credito, si osserva infatti che i bollettini di pagamento allegati da parte opponente afferiscono a rate il cui pagamento non è contestato, come riscontrato dall'estratto conto certificato prodotto dall'opposta ed oggetto di contestazione assolutamente generica di controparte.
L'eccezione di usurarietà degli interessi pretesi è allo stesso modo formulata in modo generico, astratto e non circostanziato, non avendo peraltro parte opponente neppure specificamente contestato il prospetto di calcolo elaborato e prodotto dall'opposta (cfr Cass. Sez. Un. sentenza n. 19597 del 2020, laddove si conferma il principio per il quale l'onere della prova dell'usurarietà degli interessi grava su chi la eccepisce e che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma sempre con la necessità di una specifica allegazione dei fatti). Ne consegue la natura esplorativa, come tale inammissibile, della chiesta CTU.
Sulla invocata operatività della polizza assicurativa, si rileva infine che gli opponenti non hanno dato prova della effettiva attivazione della garanzia, atteso che la sottoscrizione da parte del di Parte_1
specifica clausola contenuta nel contratto di finanziamento con la banca cedente riscontra unicamente l'adesione di quest'ultimo alla copertura assicurativa (facoltativa) del credito e l'impegno a stipulare una polizza, che avrebbe dovuto però essere successivamente stipulata con un assicuratore. Peraltro, la clausola del contratto di finanziamento prevedeva la possibilità della copertura assicurativa del credito con rimborso del debito residuo in caso di decesso, inabilità temporanea o permanente, malattia grave o perdita dell'impiego secondo condizioni generali di polizza non allegate. Ciò posto, il debitore opponente non ha allegato né tanto meno documentato la ricorrenza di uno degli eventi asseritamente coperti da garanzia assicurativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando le tariffe ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 ad euro 26.000) attesa la natura documentale del giudizio e la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 618 del 2020 emesso dal Tribunale di Cosenza nell'ambito del procedimento n. 1608/2020 R.G. e notificato il 19.6.2020, già dichiarato esecutivo;
condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della società opposta delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
pagina 4 di 5 Cosenza, 15 luglio 2025 Il giudice
Manuela Gallo
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