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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/10/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1762 /2020 R.G. vertente
T R A
già in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso e nello studio dell' Avv. Email_1
RN DR DA dal quale è rappresentata e difesa
Attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in via Antica Arischia, 185/E null 67100 L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. GATTUSO ALESSANDRA dal quale è rappresentato e difeso
Convenuto
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183. 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 23/10/2020 la (ora Parte_2 [...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di L' Aquila il Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_2
da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
della somma di:
I) € 5.662,95 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del dei CP_1
crediti oggetto di cessione;
II) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle
Note Debito, che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
III) € 11.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 dovuto in relazione
a ciascuna delle n. 285 fatture il cui tardivo pagamento da parte del CP_1
ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_2
pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di di ogni diversa somma
[...] Parte_2
che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_2
- importo dovuto a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del dei crediti oggetto di cessione;
CP_1
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a CP_1
fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_2
ottenere il pagamento da parte del degli importi di cui in narrativa Controparte_1 o di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a
[...]
per interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a Parte_2
titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
L'attrice in particolare esponeva: - che si era resa cessionaria di alcuni crediti portati da fatture emesse dalla società Eni S.p.a. nei confronti del Comune mediante i contratti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al
Comune; - che con i medesimi contratti di cessione la Eni S.p.a. aveva ceduto anche i relativi interessi di mora;
- che il aveva pagato tardivamente la sorte capitale CP_1
portata dalle fatture oggetto di cessione;
- che il tardivo pagamento aveva generato interessi di mora pari ad € 5.669.95 oggetto delle Note Debito;
- che ai sensi dell'art. 1283 cod.civ. aveva maturato il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note di debito con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
- che in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, aveva, altresì, diritto al pagamento dell'importo di €
11.400,00 dovuto in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Si costituiva in giudizio il per eccepire in rito: - la improcedibilità Controparte_1
della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3, comma 1, D.L. n. 132/2014; - il difetto di legittimazione attiva della
[...]
per mancata accettazione espressa della cessione da parte dell' Parte_2
amministrazione convenuta;
- la inopponibilità dei contratti di cessione per nullità della notificazione al nel merito l'infondatezza della domanda relativa alle somme CP_1
richieste a titolo di interessi sia perché il credito vantato da Eni S.p.a. per le forniture degli anni 2015, 2016 e 2017 era stato saldato con compensazione di un controcredito di € 16.094,44 vantato dal nei confronti di Eni S.p.a. Controparte_1 successivamente alle cessioni;
sia perché il pagamento delle fatture oggetto di cessioni e delle note di debito azionate era avvenuto nei termini.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Il Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia per i motivi, tutti, esposti in narrativa,
IN RITO:
- dichiarare improcedibile la domanda attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.
132/2014;
NEL MERITO:
in via principale:
- rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata:
- rideterminare il credito effettivamente vantato dalla Parte_2
tenendo conto dell'effettiva data di pagamento delle fatture cedute e dell'effettivo periodo di decorrenza degli interessi moratori.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Instaurato ritualmente in contraddittorio dopo la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione disposta dal Giudice, esperita con esito negativo la procedura di negoziazione assistita ex art. 3, comma 1, D.L. n.132/2014 , concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali la causa veniva trattenuta a decisione. Con ordinanza di data 29/02/2024, ritenuto necessario ai fini del decidere l'espletamento di una CTU tecnica contabile come richiesta dal convenuto, veniva rimessa la causa sul ruolo. Espletata la CTU contabile, precisate le conclusioni , la causa è stata trattenuta a decisione. Prioritario, è l'esame della legittimazione attiva ad causam della Parte_2
la cui carenza è stata tempestivamente sollevata dal per
[...] Controparte_1
mancata accettazione della cessione del credito in favore della stessa banca.
La è divenuta cessionaria dei crediti vantati da Eni S.p.a. Parte_2
con tre contratti di cessione stipulati nella forma della scrittura privata autenticata di data 27/06/2016 (per i crediti portati da n. 178 fatture emesse dal 18/03/2016 al 10/06/
2016), di data 23/12/2016 (per i crediti portati da n. 92 fatture emesse dal 17/06/2016 al 29/11/2016) e di data 31/03/2017 (per i crediti portati da n. 15 fatture emesse dal
05/08/2016 al 10/03/2017) stipulati nella forma della scrittura privata autenticata.
In via preliminare, come è noto, la disciplina ordinaria relativa alla cessione dei crediti
è disciplinata dall'art. 1260 e segg. cod.civ. e prevede la libera cedibilità del credito per cui è possibile cedere un credito anche senza il consenso del debitore. In punto di diritto la cessione del credito "costituisce un negozio con efficacia traslativa immediata", che si realizza con lo scambio dei consensi fra cedente e cessionario e il requisito della notificazione della cessione al debitore ceduto è posto ad esclusiva garanzia del debitore ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, ed è sufficiente che il ceduto ne abbia avuto notizia prima del pagamento e un tale prospettiva può essere effettuata anche con la notifica di un atto giudiziario contenente la richiesta di pagamento.
Discorso diverso deve essere svolto relativamente alla cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. per la quale è prevista la disciplina speciale di cui al R.D. n.
2440/1923 che a sua volta richiama la L. n. 2248/1865.
L'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 afferma al comma 1 che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e al comma 3 che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno
e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.”
L'art. 70 del R.D. n. 2440/1923, inoltre, prevede che “gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.” Lo stesso articolo prevede che “per le somme dovute dallo
Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli
351 e 355, allegato F, della legge medesima.”.
Parte attrice a conforto della propria legittimazione attiva e dell' efficacia della cessione dei crediti nei confronti della PA invoca l'art. 106, comma 13 D.lgs. n.
50/2016 come normativa sopravvenuta con conseguente applicazione del principio per il quale l'adesione della pubblica amministrazione debitrice si presume salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica e che il divieto di cessione, in assenza dell'adesione dell'amministrazione interessata, opera unicamente fino a quando il contratto non abbia cessato la propria efficacia.
Sul punto si rende necessario un cenno sulla disciplina riguardante la cessione dei crediti in cui il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione
Successivamente al citato R.D. n. 2440/1923, che a sua volta richiama la L. n.
2248/1865, è entrata in vigore la L. n. 52/1991 che disciplina, nello specifico, la cessione dei crediti d'impresa.
L'art. 1 della legge citata definisce l'ambito di applicazione della stessa prevedendo che essa si applica nel caso in cui:
“a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”
Per quanto qui interessa, la legge citata, all'art. 5, comma II, prevede che “è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice”.
La norma citata specifica che, per le cessioni di credito prive dei requisiti appena riportati, continuano ad applicarsi le norme del codice civile, vi è pertanto un rimando all'art. 1264 c.c. il quale prevede che l'efficacia della cessione avvenga anche solo con la notifica della stessa al debitore ceduto.
Con riguardo ai contratti pubblici, l'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 (successivamente abrogato dal D.lgs. n. 50/2016) ossia il Codice dei contratti pubblici, il quale prevedeva, “per i crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione” l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 con la precisazione che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e debbono essere notificate alle amministrazioni debitrici” e che “le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindi giorni dalla notifica della cessione”.
Successivamente l'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ha disposto “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti debbono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.” .
Infine, per completezza va dato atto che attualmente l'art. 120, comma 12, del D.Lgs
36/2023 prevede “ Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. L'allegato 11.14 disciplina le condizioni per
l'opponibilità alle stazioni appaltanti”. L'art. 6 del menzionato allegato 11.14 prevede
“Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” (cfr. Corte Appello L' Aquila sentenza n. 528/2023).
Pertanto, ove si applicasse la normativa prevista dagli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2440/1923 e dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto occorrerebbe la notifica della cessione alla PA e l'adesione alla cessione da parte di quest'ultimo.
Diversamente, ove si applicasse la disciplina prevista dalla L. n. 52/1991, la cessione, per essere efficace, abbisognerebbe della mera notifica al debitore ceduto.
In base alla normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici, inoltre, per l'efficacia della cessione occorrerebbe la notifica al debitore ceduto e il mancato rifiuto da parte di quest'ultimo entro quarantacinque giorni dalla notifica stessa. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire che la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 l. 18 novembre 1923, n.
2440) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore;
tale conclusione è confermata, del resto, dall'art. 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52\1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
da tale disposizione emerge non solo che la legge n.
52\1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura (così Cass. 14/03/2024 n. 6934; Cass.
23/12/2024 n. 34173). Pertanto non sono applicabili alla cessione dei crediti oggetto del presente giudizio il successivo art. 117 del D.lgs n.163/2006 (abrogato) e il successivo art. 106 del del D.lgs. n. 50/2016 (a sua volta abrogato dal D.lgs. n.36/2023).
Dunque in materia di cessione dei crediti devono applicarsi gli artt. 69 e 70 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440 che prevalgono sulla normativa generale relativa alla cessione dei crediti d'impresa e richiedono la notifica della cessione e l'accettazione espressa dell'ente pubblico debitore per la validità della cessione. Questo principio si applica anche ai crediti vantati nei confronti di enti comunali (cfr. Cass. civ. n.
34173/2024).
Nello specifico, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A.
(da intendersi nel suo complesso), se da un canto l'art. 69 del R.D. n. 2240/1923 stabilisce che le cessioni di somme dovute dallo Stato “debbono essere notificate all'amministrazione centrale , ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e non postula la necessità che l'amministrazione aderisca alla cessione con adempimenti formali, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirla di disporre le opportune variazioni degli ordini di pagamento;
dall'altro canto l'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70 il cui comma 3 prescrive che “ per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni... devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865
n. 2248, art. 9, all. E”, il quale stabilisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ...convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il legislatore, nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A. con il divieto di cessione senza l' adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione, ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ).
Ciò in quanto ha ravvisato l' esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. Civ. 11/01/2006 n. 268).
Il divieto di cui alla L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9, all. E, richiamato dal R.D. n.
2240 del 1923 art. 70 resta valido finché la fornitura non sia stata completamente eseguita, per cui nel caso in cui il contratto di durata abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente esaurita, trovano applicazione l'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore e la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo.
In altri termini dalle disposizioni richiamate consegue che, in ipotesi di cessione di credito, risulta essere necessaria, quale condizione di efficacia della stessa in primis la notificazione alla PA e in secundis l'esplicita accettazione della cessione da parte dell'
Amministrazione interessata.
Dunque, nel caso in esame siamo nell'ambito di applicazione della norma citata sia sotto il profilo soggettivo (la norma è applicabile in favore del sia sotto il CP_1
profilo oggettivo (la norma si applica agli appalti ed anche a forniture e somministrazioni) (ex multis: Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-08-2014, n. 18339) con il limite previsto dalla normativa richiamata dell'applicazione al solo contratto in corso di esecuzione per cui non è richiesta l'adesione del debitore ceduto una volta cessato il rapporto.
Ebbene, ai fini dell'opponibilità della cessione alla all' , le risultanze CP_2
istruttorie hanno dimostrato sia la non necessità dell' accettazione della cessione del credito da parte del sul rilievo che le prestazioni oggetto di Controparte_1
fatturazione erano state già state interamente eseguite e fruite dal convenuto CP_1
al tempo della relativa fatturazione e della successiva cessione del credito, come dedotto dall'attrice e non contestato dal quanto l'avvenuta notificazione dei CP_1
contratti di cessione all' comunale. A riguardo non è da ritersi fondata l'ulteriore CP_2
questione sollevata dal riguardante l'eccezione di nullità dell'avvenuta CP_1
notificazione delle cessioni a mezzo pec per essere stata effettuata all'indirizzo non presente nel registro Reginde ma nel registro IPA Email_2
senza che sia stata invocata la relativa sussidiarietà. Invero, il richiamato art. 28 del
D.L. n. 76/2020, in virtù del quale l'unica notifica valida è quella effettuata all'indirizzo
Reginde, per cui , nel rispetto del requisito di sussidiarietà dell'IPA , ai fini della validità della notifica, occorre l'attestazione che l'indirizzo pec della PA è stato estratto da IPA in quanto non presente nel registro delle PP.AA., riguarda esclusivamente le notificazioni PEC ad effetti legali ai fini giudiziari.
Ciò posto deve ritenersi pienamente valida ed efficace tra le parti la cessione dei crediti vantati nei confronti del da Eni S.p.a. in favore di Controparte_1 [...]
Parte_2
Riguardo alla tematica relativa all' applicazione e alla decorrenza degli interessi moratori di cui al suddetto D.Lgs. n. 231 del 2002 sugli importi portati dalle fatture pagati tardivamente, non si discute in merito all'applicabilità o meno degli interessi moratori di origine comunitaria nei rapporti contrattuali in cui una parte è una pubblica amministrazione, ossia non si mette in dubbio l'idoneità in generale della pubblica amministrazione a stipulare una "transazione commerciale", species negoziale introdotta nel sistema normativo interno dal D.Lgs. n. 231 del 2002.
Difatti, come noto, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 231 del 2002, applicabile anche alle transazioni commerciali concluse con pubbliche amministrazioni visto il disposto di cui all'art. 2, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento come pattuito e risultante dalla fattura sino al saldo.
Con il D.Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva
2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha previsto la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento.
Ne discende che nessuna domanda, nè tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinchè questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, la Corte di legittimità ha precisato che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911/2019).
Ne consegue la legittimità della richiesta attorea avente ad oggetto il pagamento di detti interessi calcolati sull'importo di ciascuna fattura al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento.
Deve poi essere riconosciuto all' attrice il pagamento degli interessi anatocistici, come da specifica domanda , da corrispondersi sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell' atto di citazione con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Detti interessi, poi, in difetto di convenzione tra le parti circa la loro misura, andranno calcolati al saggio legale indicato dal comma IV dell'art. 1284 c.c. – comma aggiunto dall'art. 17 comma 1 del D.L. 12/09/2014 n. 132 convertito con modificazioni nella legge 10/11/2014 n. 162 - ovvero in misura pari a quella prevista dal decreto n.
231/2002 per gli interessi moratori nel caso di ritardo nelle transazioni commerciali.
Non vi è dubbio, infatti, che tale saggio di interessi sia applicabile in tutte le ipotesi di mancato pagamento di obbligazioni di natura contrattuale quale è sicuramente quella che in questa sede occupa (Cass. n. 28409/2018).
In relazione al quantum la CTU è pienamente condivisibile, in quanto congruamente motivata sotto tutti i profili. Al fine rispondere ai quesiti posti il CTU, tenuto conto della documentazione non univoca presente nel fascicolo, ha proceduto con Parte l'estrazione sia dei dati risultanti dal prospetto predisposto da (allegato n. 3 dell'atto di citazione) in cui sono stati riportati tutti i dati delle fatture cedute ed il conteggio degli interessi di mora, sia dei dati del promemoria predisposto dall'Enel
(allegato n. 3 della comparsa di costituzione del ) in cui per ogni Controparte_1
fattura viene riportata la data indicata come di effettivo pagamento e ha predisposto due ipotesi di calcolo. In una prima ipotesi di calcolo ha tenuto conto di quanto riportato dall' attrice, nella seconda ipotesi di calcolo ha considerato come data di pagamento quella indicata nel promemoria Eni S.p.a.. Questo giudice ritiene di condividere la seconda ipotesi di calcolo in quanto il CTU, come da lui precisato nella predisposizione dei conteggi, ha considerato le fatture risultanti in modo dettagliato nei contratti di cessione per un totale di n. 285 per complessivi € 129.497,37, avendo rilevato una discordanza con quelle evidenziate nelle note di debito poste a base dei conteggi della citazione per un totale di n. 294 fatture per complessivi € 130.888,04.
Il calcolo degli interessi di mora è stato effettuato secondo quanto previsto dal D.Lgs..
n. 231/02: -ai fini della determinazione del saggio in applicazione dell'art. 5; -ai fini Parte della decorrenza, dalla data di scadenza delle fatture riportata nei prospetti della non contestati, facendo riferimento all'art. 4 comma 1, che recita: “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento”. Leggesi nelle CTU: “Il ricalcolo degli interessi di mora è stato effettuato attraverso la predisposizione di uno scalare interessi in cui sono state inserite dapprima le fatture oggetto di cessione ordinate in base alla data di scadenza e assumendo quest'ultima come valuta di decorrenza degli interessi, poi le fatture sono state inserite con segno negativo e ordinate in base alla data di pagamento;
anche in questo caso la data di pagamento è stata assunta quale valuta. Sullo scalare così strutturato sono stati calcolati gli interessi secondo quanto previsto dal d.lgs 231/2002.” . Ebbene, gli interessi di mora sono risultati essere, come da promemoria Eni s.p.a., € 3.077,46.
Gli interessi anatocistici, calcolati sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, sono stati calcolati dalla data di notifica dell'atto di citazione, 08/06/2021, fino alla data del deposito della relazione peritale,
03/09/2024, nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n.231/02
e sono risultati essere pari ad € 991,87.
Da ultimo, la difesa della insta per la condanna di Parte_2
controparte al pagamento anche dell'importo forfettario di € 40,00 previsto dall'art. 6 comma II del dlgs. N. 231/2002, non avendo il provato la non imputabilità del CP_1
proprio inadempimento, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. cit. Anche detta domanda deve essere accolta limitatamente a ciascuna delle n. 271 fatture rimaste inevase per complessivi € 10.840,00 secondo la direttiva Europea.n. 2011/7EU.
La domanda dell'attrice deve quindi trovare accoglimento con condanna del CP_1
convenuto al pagamento delle seguenti somme: € 3.077,46 per interessi di mora;
€
991,87 per interessi anatocistici conteggiati al 03/09/2024 , oltre successivi interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n.231/02 dovuti al saldo;
€ 10.840,00 per n. 271 fatture pagate in ritardo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda svolta da già e Parte_1 Parte_2
conseguentemente condanna il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1
di € 3.077,46 per interessi di mora;
€ 991,87 per interessi anatocistici, oltre gli ulteriori interessi al saldo come in parte motiva;
€ 10.840,00 per n. 271 fatture pagate in ritardo;
-condanna il al pagamento in favore della già Controparte_1 Parte_1
alla refusione delle spese di lite, che liquida in Parte_2
complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge e oltre rimborso contributo unificato e bolli .
L' Aquila il 14/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1762 /2020 R.G. vertente
T R A
già in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso e nello studio dell' Avv. Email_1
RN DR DA dal quale è rappresentata e difesa
Attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in via Antica Arischia, 185/E null 67100 L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. GATTUSO ALESSANDRA dal quale è rappresentato e difeso
Convenuto
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183. 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 23/10/2020 la (ora Parte_2 [...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di L' Aquila il Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_2
da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
della somma di:
I) € 5.662,95 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del dei CP_1
crediti oggetto di cessione;
II) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle
Note Debito, che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
III) € 11.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 dovuto in relazione
a ciascuna delle n. 285 fatture il cui tardivo pagamento da parte del CP_1
ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_2
pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di di ogni diversa somma
[...] Parte_2
che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_2
- importo dovuto a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del dei crediti oggetto di cessione;
CP_1
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a CP_1
fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_2
ottenere il pagamento da parte del degli importi di cui in narrativa Controparte_1 o di ogni diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a
[...]
per interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a Parte_2
titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
L'attrice in particolare esponeva: - che si era resa cessionaria di alcuni crediti portati da fatture emesse dalla società Eni S.p.a. nei confronti del Comune mediante i contratti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al
Comune; - che con i medesimi contratti di cessione la Eni S.p.a. aveva ceduto anche i relativi interessi di mora;
- che il aveva pagato tardivamente la sorte capitale CP_1
portata dalle fatture oggetto di cessione;
- che il tardivo pagamento aveva generato interessi di mora pari ad € 5.669.95 oggetto delle Note Debito;
- che ai sensi dell'art. 1283 cod.civ. aveva maturato il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note di debito con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
- che in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, aveva, altresì, diritto al pagamento dell'importo di €
11.400,00 dovuto in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Si costituiva in giudizio il per eccepire in rito: - la improcedibilità Controparte_1
della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3, comma 1, D.L. n. 132/2014; - il difetto di legittimazione attiva della
[...]
per mancata accettazione espressa della cessione da parte dell' Parte_2
amministrazione convenuta;
- la inopponibilità dei contratti di cessione per nullità della notificazione al nel merito l'infondatezza della domanda relativa alle somme CP_1
richieste a titolo di interessi sia perché il credito vantato da Eni S.p.a. per le forniture degli anni 2015, 2016 e 2017 era stato saldato con compensazione di un controcredito di € 16.094,44 vantato dal nei confronti di Eni S.p.a. Controparte_1 successivamente alle cessioni;
sia perché il pagamento delle fatture oggetto di cessioni e delle note di debito azionate era avvenuto nei termini.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Il Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia per i motivi, tutti, esposti in narrativa,
IN RITO:
- dichiarare improcedibile la domanda attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.
132/2014;
NEL MERITO:
in via principale:
- rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata:
- rideterminare il credito effettivamente vantato dalla Parte_2
tenendo conto dell'effettiva data di pagamento delle fatture cedute e dell'effettivo periodo di decorrenza degli interessi moratori.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Instaurato ritualmente in contraddittorio dopo la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione disposta dal Giudice, esperita con esito negativo la procedura di negoziazione assistita ex art. 3, comma 1, D.L. n.132/2014 , concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali la causa veniva trattenuta a decisione. Con ordinanza di data 29/02/2024, ritenuto necessario ai fini del decidere l'espletamento di una CTU tecnica contabile come richiesta dal convenuto, veniva rimessa la causa sul ruolo. Espletata la CTU contabile, precisate le conclusioni , la causa è stata trattenuta a decisione. Prioritario, è l'esame della legittimazione attiva ad causam della Parte_2
la cui carenza è stata tempestivamente sollevata dal per
[...] Controparte_1
mancata accettazione della cessione del credito in favore della stessa banca.
La è divenuta cessionaria dei crediti vantati da Eni S.p.a. Parte_2
con tre contratti di cessione stipulati nella forma della scrittura privata autenticata di data 27/06/2016 (per i crediti portati da n. 178 fatture emesse dal 18/03/2016 al 10/06/
2016), di data 23/12/2016 (per i crediti portati da n. 92 fatture emesse dal 17/06/2016 al 29/11/2016) e di data 31/03/2017 (per i crediti portati da n. 15 fatture emesse dal
05/08/2016 al 10/03/2017) stipulati nella forma della scrittura privata autenticata.
In via preliminare, come è noto, la disciplina ordinaria relativa alla cessione dei crediti
è disciplinata dall'art. 1260 e segg. cod.civ. e prevede la libera cedibilità del credito per cui è possibile cedere un credito anche senza il consenso del debitore. In punto di diritto la cessione del credito "costituisce un negozio con efficacia traslativa immediata", che si realizza con lo scambio dei consensi fra cedente e cessionario e il requisito della notificazione della cessione al debitore ceduto è posto ad esclusiva garanzia del debitore ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, ed è sufficiente che il ceduto ne abbia avuto notizia prima del pagamento e un tale prospettiva può essere effettuata anche con la notifica di un atto giudiziario contenente la richiesta di pagamento.
Discorso diverso deve essere svolto relativamente alla cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. per la quale è prevista la disciplina speciale di cui al R.D. n.
2440/1923 che a sua volta richiama la L. n. 2248/1865.
L'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 afferma al comma 1 che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e al comma 3 che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno
e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.”
L'art. 70 del R.D. n. 2440/1923, inoltre, prevede che “gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.” Lo stesso articolo prevede che “per le somme dovute dallo
Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli
351 e 355, allegato F, della legge medesima.”.
Parte attrice a conforto della propria legittimazione attiva e dell' efficacia della cessione dei crediti nei confronti della PA invoca l'art. 106, comma 13 D.lgs. n.
50/2016 come normativa sopravvenuta con conseguente applicazione del principio per il quale l'adesione della pubblica amministrazione debitrice si presume salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica e che il divieto di cessione, in assenza dell'adesione dell'amministrazione interessata, opera unicamente fino a quando il contratto non abbia cessato la propria efficacia.
Sul punto si rende necessario un cenno sulla disciplina riguardante la cessione dei crediti in cui il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione
Successivamente al citato R.D. n. 2440/1923, che a sua volta richiama la L. n.
2248/1865, è entrata in vigore la L. n. 52/1991 che disciplina, nello specifico, la cessione dei crediti d'impresa.
L'art. 1 della legge citata definisce l'ambito di applicazione della stessa prevedendo che essa si applica nel caso in cui:
“a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”
Per quanto qui interessa, la legge citata, all'art. 5, comma II, prevede che “è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice”.
La norma citata specifica che, per le cessioni di credito prive dei requisiti appena riportati, continuano ad applicarsi le norme del codice civile, vi è pertanto un rimando all'art. 1264 c.c. il quale prevede che l'efficacia della cessione avvenga anche solo con la notifica della stessa al debitore ceduto.
Con riguardo ai contratti pubblici, l'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 (successivamente abrogato dal D.lgs. n. 50/2016) ossia il Codice dei contratti pubblici, il quale prevedeva, “per i crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione” l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 con la precisazione che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e debbono essere notificate alle amministrazioni debitrici” e che “le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindi giorni dalla notifica della cessione”.
Successivamente l'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ha disposto “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti debbono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.” .
Infine, per completezza va dato atto che attualmente l'art. 120, comma 12, del D.Lgs
36/2023 prevede “ Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. L'allegato 11.14 disciplina le condizioni per
l'opponibilità alle stazioni appaltanti”. L'art. 6 del menzionato allegato 11.14 prevede
“Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concordo di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” (cfr. Corte Appello L' Aquila sentenza n. 528/2023).
Pertanto, ove si applicasse la normativa prevista dagli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2440/1923 e dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto occorrerebbe la notifica della cessione alla PA e l'adesione alla cessione da parte di quest'ultimo.
Diversamente, ove si applicasse la disciplina prevista dalla L. n. 52/1991, la cessione, per essere efficace, abbisognerebbe della mera notifica al debitore ceduto.
In base alla normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici, inoltre, per l'efficacia della cessione occorrerebbe la notifica al debitore ceduto e il mancato rifiuto da parte di quest'ultimo entro quarantacinque giorni dalla notifica stessa. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire che la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 l. 18 novembre 1923, n.
2440) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore;
tale conclusione è confermata, del resto, dall'art. 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52\1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
da tale disposizione emerge non solo che la legge n.
52\1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura (così Cass. 14/03/2024 n. 6934; Cass.
23/12/2024 n. 34173). Pertanto non sono applicabili alla cessione dei crediti oggetto del presente giudizio il successivo art. 117 del D.lgs n.163/2006 (abrogato) e il successivo art. 106 del del D.lgs. n. 50/2016 (a sua volta abrogato dal D.lgs. n.36/2023).
Dunque in materia di cessione dei crediti devono applicarsi gli artt. 69 e 70 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440 che prevalgono sulla normativa generale relativa alla cessione dei crediti d'impresa e richiedono la notifica della cessione e l'accettazione espressa dell'ente pubblico debitore per la validità della cessione. Questo principio si applica anche ai crediti vantati nei confronti di enti comunali (cfr. Cass. civ. n.
34173/2024).
Nello specifico, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A.
(da intendersi nel suo complesso), se da un canto l'art. 69 del R.D. n. 2240/1923 stabilisce che le cessioni di somme dovute dallo Stato “debbono essere notificate all'amministrazione centrale , ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e non postula la necessità che l'amministrazione aderisca alla cessione con adempimenti formali, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirla di disporre le opportune variazioni degli ordini di pagamento;
dall'altro canto l'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70 il cui comma 3 prescrive che “ per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni... devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865
n. 2248, art. 9, all. E”, il quale stabilisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ...convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il legislatore, nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A. con il divieto di cessione senza l' adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione, ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ).
Ciò in quanto ha ravvisato l' esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. Civ. 11/01/2006 n. 268).
Il divieto di cui alla L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9, all. E, richiamato dal R.D. n.
2240 del 1923 art. 70 resta valido finché la fornitura non sia stata completamente eseguita, per cui nel caso in cui il contratto di durata abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente esaurita, trovano applicazione l'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore e la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo.
In altri termini dalle disposizioni richiamate consegue che, in ipotesi di cessione di credito, risulta essere necessaria, quale condizione di efficacia della stessa in primis la notificazione alla PA e in secundis l'esplicita accettazione della cessione da parte dell'
Amministrazione interessata.
Dunque, nel caso in esame siamo nell'ambito di applicazione della norma citata sia sotto il profilo soggettivo (la norma è applicabile in favore del sia sotto il CP_1
profilo oggettivo (la norma si applica agli appalti ed anche a forniture e somministrazioni) (ex multis: Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-08-2014, n. 18339) con il limite previsto dalla normativa richiamata dell'applicazione al solo contratto in corso di esecuzione per cui non è richiesta l'adesione del debitore ceduto una volta cessato il rapporto.
Ebbene, ai fini dell'opponibilità della cessione alla all' , le risultanze CP_2
istruttorie hanno dimostrato sia la non necessità dell' accettazione della cessione del credito da parte del sul rilievo che le prestazioni oggetto di Controparte_1
fatturazione erano state già state interamente eseguite e fruite dal convenuto CP_1
al tempo della relativa fatturazione e della successiva cessione del credito, come dedotto dall'attrice e non contestato dal quanto l'avvenuta notificazione dei CP_1
contratti di cessione all' comunale. A riguardo non è da ritersi fondata l'ulteriore CP_2
questione sollevata dal riguardante l'eccezione di nullità dell'avvenuta CP_1
notificazione delle cessioni a mezzo pec per essere stata effettuata all'indirizzo non presente nel registro Reginde ma nel registro IPA Email_2
senza che sia stata invocata la relativa sussidiarietà. Invero, il richiamato art. 28 del
D.L. n. 76/2020, in virtù del quale l'unica notifica valida è quella effettuata all'indirizzo
Reginde, per cui , nel rispetto del requisito di sussidiarietà dell'IPA , ai fini della validità della notifica, occorre l'attestazione che l'indirizzo pec della PA è stato estratto da IPA in quanto non presente nel registro delle PP.AA., riguarda esclusivamente le notificazioni PEC ad effetti legali ai fini giudiziari.
Ciò posto deve ritenersi pienamente valida ed efficace tra le parti la cessione dei crediti vantati nei confronti del da Eni S.p.a. in favore di Controparte_1 [...]
Parte_2
Riguardo alla tematica relativa all' applicazione e alla decorrenza degli interessi moratori di cui al suddetto D.Lgs. n. 231 del 2002 sugli importi portati dalle fatture pagati tardivamente, non si discute in merito all'applicabilità o meno degli interessi moratori di origine comunitaria nei rapporti contrattuali in cui una parte è una pubblica amministrazione, ossia non si mette in dubbio l'idoneità in generale della pubblica amministrazione a stipulare una "transazione commerciale", species negoziale introdotta nel sistema normativo interno dal D.Lgs. n. 231 del 2002.
Difatti, come noto, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 231 del 2002, applicabile anche alle transazioni commerciali concluse con pubbliche amministrazioni visto il disposto di cui all'art. 2, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento come pattuito e risultante dalla fattura sino al saldo.
Con il D.Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva
2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha previsto la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento.
Ne discende che nessuna domanda, nè tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinchè questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, la Corte di legittimità ha precisato che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911/2019).
Ne consegue la legittimità della richiesta attorea avente ad oggetto il pagamento di detti interessi calcolati sull'importo di ciascuna fattura al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento.
Deve poi essere riconosciuto all' attrice il pagamento degli interessi anatocistici, come da specifica domanda , da corrispondersi sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell' atto di citazione con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Detti interessi, poi, in difetto di convenzione tra le parti circa la loro misura, andranno calcolati al saggio legale indicato dal comma IV dell'art. 1284 c.c. – comma aggiunto dall'art. 17 comma 1 del D.L. 12/09/2014 n. 132 convertito con modificazioni nella legge 10/11/2014 n. 162 - ovvero in misura pari a quella prevista dal decreto n.
231/2002 per gli interessi moratori nel caso di ritardo nelle transazioni commerciali.
Non vi è dubbio, infatti, che tale saggio di interessi sia applicabile in tutte le ipotesi di mancato pagamento di obbligazioni di natura contrattuale quale è sicuramente quella che in questa sede occupa (Cass. n. 28409/2018).
In relazione al quantum la CTU è pienamente condivisibile, in quanto congruamente motivata sotto tutti i profili. Al fine rispondere ai quesiti posti il CTU, tenuto conto della documentazione non univoca presente nel fascicolo, ha proceduto con Parte l'estrazione sia dei dati risultanti dal prospetto predisposto da (allegato n. 3 dell'atto di citazione) in cui sono stati riportati tutti i dati delle fatture cedute ed il conteggio degli interessi di mora, sia dei dati del promemoria predisposto dall'Enel
(allegato n. 3 della comparsa di costituzione del ) in cui per ogni Controparte_1
fattura viene riportata la data indicata come di effettivo pagamento e ha predisposto due ipotesi di calcolo. In una prima ipotesi di calcolo ha tenuto conto di quanto riportato dall' attrice, nella seconda ipotesi di calcolo ha considerato come data di pagamento quella indicata nel promemoria Eni S.p.a.. Questo giudice ritiene di condividere la seconda ipotesi di calcolo in quanto il CTU, come da lui precisato nella predisposizione dei conteggi, ha considerato le fatture risultanti in modo dettagliato nei contratti di cessione per un totale di n. 285 per complessivi € 129.497,37, avendo rilevato una discordanza con quelle evidenziate nelle note di debito poste a base dei conteggi della citazione per un totale di n. 294 fatture per complessivi € 130.888,04.
Il calcolo degli interessi di mora è stato effettuato secondo quanto previsto dal D.Lgs..
n. 231/02: -ai fini della determinazione del saggio in applicazione dell'art. 5; -ai fini Parte della decorrenza, dalla data di scadenza delle fatture riportata nei prospetti della non contestati, facendo riferimento all'art. 4 comma 1, che recita: “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento”. Leggesi nelle CTU: “Il ricalcolo degli interessi di mora è stato effettuato attraverso la predisposizione di uno scalare interessi in cui sono state inserite dapprima le fatture oggetto di cessione ordinate in base alla data di scadenza e assumendo quest'ultima come valuta di decorrenza degli interessi, poi le fatture sono state inserite con segno negativo e ordinate in base alla data di pagamento;
anche in questo caso la data di pagamento è stata assunta quale valuta. Sullo scalare così strutturato sono stati calcolati gli interessi secondo quanto previsto dal d.lgs 231/2002.” . Ebbene, gli interessi di mora sono risultati essere, come da promemoria Eni s.p.a., € 3.077,46.
Gli interessi anatocistici, calcolati sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, sono stati calcolati dalla data di notifica dell'atto di citazione, 08/06/2021, fino alla data del deposito della relazione peritale,
03/09/2024, nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n.231/02
e sono risultati essere pari ad € 991,87.
Da ultimo, la difesa della insta per la condanna di Parte_2
controparte al pagamento anche dell'importo forfettario di € 40,00 previsto dall'art. 6 comma II del dlgs. N. 231/2002, non avendo il provato la non imputabilità del CP_1
proprio inadempimento, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. cit. Anche detta domanda deve essere accolta limitatamente a ciascuna delle n. 271 fatture rimaste inevase per complessivi € 10.840,00 secondo la direttiva Europea.n. 2011/7EU.
La domanda dell'attrice deve quindi trovare accoglimento con condanna del CP_1
convenuto al pagamento delle seguenti somme: € 3.077,46 per interessi di mora;
€
991,87 per interessi anatocistici conteggiati al 03/09/2024 , oltre successivi interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n.231/02 dovuti al saldo;
€ 10.840,00 per n. 271 fatture pagate in ritardo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda svolta da già e Parte_1 Parte_2
conseguentemente condanna il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1
di € 3.077,46 per interessi di mora;
€ 991,87 per interessi anatocistici, oltre gli ulteriori interessi al saldo come in parte motiva;
€ 10.840,00 per n. 271 fatture pagate in ritardo;
-condanna il al pagamento in favore della già Controparte_1 Parte_1
alla refusione delle spese di lite, che liquida in Parte_2
complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge e oltre rimborso contributo unificato e bolli .
L' Aquila il 14/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini