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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei Dottori: Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2137/2022
avente a oggetto: separazione personale dei coniugi.
promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.tessa Santina Ragno, giusta procura in atti, presso lo studio della quale, in Alba via Gastaldi 11 è altresì elettivamente domiciliata
RICORRENTE
nei confronti di:
Parte_2 nato a [...] il [...], residente in Carmagnola, rappresentato e difeso dalle avv.tesse Paola Coppa
e Alessia Morini, giuste procure in atti, presso lo studio della prima delle quali, in Alba via Ospedale
13, è altresì elettivamente domiciliato
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA
pagina 1 di 6 trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente: ordinarsi la esibizione da parte di , figlio dei ricorrenti che lavora col padre, modelli Persona_1 unici anni 2019-2023, estratti c/c postali e bancari 2019-2023 , visura catastale su base nazionale immobili intestati, visura storica PRA veicoli intestati o cointestati col padre, come già specificato nella memoria 184 VI comma n. 1 c.pc.. del 20 marzo 23, pagg 2 e 3, in quanto ha Parte_2 simulato una cessione di azienda al figlio e vi è prova, doc. 33, 34, è stato fittizio il pagamento, la provvista della cessione è stata data da come risulta dagli e/c doc. 10 avversario, nel Parte_2 merito chiede pronuncia di separazione , rinuncia alla domanda di addebito, chiede disporsi a carico del assegno di mantenimento della moglie pari a 2000 euro mensili o altra somma Pt_2 accertanda, a far data dalla domanda, con rivalutazione, con vittoria di spese
per parte resistente: precisa come da comparsa di costituzione, richiamando le conclusioni nel merito, chiede quindi disporsi separazione e rigettarsi la domanda di condanna del al mantenimento della moglie, Pt_2 rileva che i documenti richiesti sono in parte già stati depositati (Pra e catasto)
per il Pubblico Ministero: parere favorevole
Motivi di fatto e di diritto della decisione Premesso di essersi sposata con in data 5 aprile 1987; essere, da detta unione, nati i figli Parte_2
, in data 6.8.1989, in data l'8.10.1994, , nato il [...], tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3 Per_1 economicamente autosufficienti;
aver sempre lavorato nella azienda agricola del marito altresì occupandosi a tempo pieno della casa e dei figli mentre il marito la maltrattava ripetutamente, da ultimo, nell'ottobre 2019, aggredendola ed insultandola unitamente al fratello tanto che lei, Per_4 chiamate le forze dell'ordine, si allontana definitivamente dalla abitazione insieme alla propria madre convivente;
essere priva di qualunque fonte di reddito mentre il marito è titolare di una florida azienda agricola dedita alla coltivazione di vigneti ed è altresì proprietario immobiliare;
chiedeva Parte_1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e con posizione, a carico del marito, di assegno di mantenimento di essa moglie pari ad euro 2000,00 mensili. All'esito della udienza presidenziale, nell'assenza del , il Presidente autorizzava i coniugi a Pt_2 vivere separati e poneva a carico del contributo di mantenimento della moglie pari ad euro Pt_2
1200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT (ordinanza 13.10.2022).
si costituiva quindi in giudizio negando gli addebiti mossigli, sostenendo che la moglie Parte_2 aveva, nel 2019, abbandonato il tetto coniugale già prima essendosi sottratta ai suoi doveri coniugali, che inoltre la stessa aveva sottratto denari al marito, si era disinteressata della casa e dei figli e non aveva mai coadiuvato il marito in campagna, allegando altresì che la azienda agricola, nella quale collabora il figlio , garantisce redditi minimi e che lui stesso è gravato da numerosi debiti, Per_1 mentre la moglie svolgerebbe attività lavorativa non dichiarata, chiedendo dunque dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e con reiezione di ogni altra domanda. Concessi i termini di trattazione, tentata la conciliazione della lite e svolta istruttoria orale, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe e con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..o pagina 2 di 6 ***
1 .Sulla pronuncia in punto status
Devono anzitutto accogliersi le conclusioni conformi in punto status. E' necessario al riguardo rilevare come, dal contenuto e dal tenore delle difese, si ricava un eloquente quadro del grave ed irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali – sostanzialmente assenti a far data dal 2019 - univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessato il mutuo rispetto fra gli sposi, ovvero la comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire. Il PM, come già detto, concorda con l'assunto. S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione dei coniugi, come anzi detto concordemente richiesta.
Non risulta, infine, proposta alcuna domanda di addebito della separazione, non risultando tale domanda ribadita neppure dalla parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni né in sede di atti difensivi conclusivi (sul punto si veda altresì la comparsa conclusionale ). Pt_2
2. Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento della moglie L'art. 156 c.c. stabilisce il diritto del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri ad essere mantenuto dall'altro coniuge. Si noti, in particolare, che a differenza della normativa dettata in materia di scioglimento del matrimonio (su cui si è pronunciata la Suprema Corte con la nota sentenza 11504/2017) La separazione personale, …, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017). Si è precisato che a norma dell'art. 156 cod.civ., il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi
l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso (Cass 5762/1997) ed ancora che l'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass 605/2017).
Nel caso di specie non vi sono allegazioni particolari in punto tenore di vita, sostenendo la ricorrente – né contestando il resistente – di non aver mai goduto di redditi autonomi e di aver sempre lavorato in pagina 3 di 6 casa, per la cura della casa e dei figli, altresì lavorando nella impresa agricola di famiglia, nella quale risultava formalmente coadiuvante sino al 2018. La circostanza, negata dal resistente, risulta solo parzialmente provata.
Ed infatti i testi escussi, i tre figli della coppia ed il fidanzato della figlia ( ), hanno Per_2 Persona_5 sostanzialmente riferito che la madre aiutava nella vendemmia o in altre attività stagionali, altresì occupandosi di tutte le faccende domestiche, ma ciò solo fino a che non erano cominciati i litigi ovvero avendo, da un certo momento, variamente collocato tra il 2012 e il 2018, smesso di collaborare e di occuparsi del menage familiare (la figlia NI , classe 1989, riferisce che la madre Per_2 lavorava in vigna sin da quando lei era piccola ed anche quando lei stessa, a 14/15 anni, aveva cominciato a lavorarvi, che inoltre dal 2012 lei stessa era andata a vivere fuori casa ma continuava a lavorare nelle vigne e vedeva la madre lavorare o comunque lei gliene parlava, la IT , Per_3 classe 1994, riferisce che la madre si occupava dei figli e faceva ogni tanto dei lavori agricoli, che nel 2012 lei stessa era andata via di casa e i fratelli le dicevano che la madre non lavorava più nelle vigne e non si occupava più della casa, il TO , classe 1999, riferisce che la madre non faceva Per_1 nulla nelle vigne e che da quando aveva circa 10 anni la madre non si occupava di nulla neanche in casa, il fidanzato di , , che dichiara di frequentare regolarmente la casa circa dal Per_2 Per_5
2005, riferisce che la lavorava in casa e in campagna, che inoltre lui stesso aveva coadiuvato Pt_1 nella vendemmia sino al 2019 ivi vedendo lavorare anche la : se ne ricava, come già detto, che la Pt_1
si era, per molti anni, occupata della famiglia altresì coadiuvando, anche se non in maniera Pt_1 preponderante, nelle attività dell'azienda agricola, essenzialmente cooperando nei lavori stagionali nelle vigne, salvo poi, da una certa data, da collocarsi dopo il 2012 – né in questa sede rileva la identificazione precisa dell'annualità – ridurre drasticamente tali attività, occupandosi solo più sporadicamente delle attività agricole ed anche dismettendo le attività casalinghe – si noti, sul punto, che i capitoli dedotti per prova orale, e sui quali si è svolta la istruttoria, non sono particolarmente specifici e che i testi, figli o genero della coppia, riferiscono circostanze non precise e suscettibili di essere variamente interpretate).
Ciò premesso è un fatto che la è priva di adeguati redditi propri, dichiarando, il 27.9.2023, di Pt_1 aver svolto lavori saltuari negli anni 2020/2022 per circa euro 2400,00 annui, divenuti 600,00 nel 2023,
e poi venuti meno del tutto a seguito di caduta e frattura basicervicale dx (come da certificato doc. 40 in atti, tardiva dovendosi poi ritenere la produzione documentale svolta dalla controparte solo in comparsa conclusionale che attesterebbe lo svolgimento di attività lavorativa da parte della per Pt_1
16 ore settimanali sino al 30.9.24, trattandosi di documento risultato da un accesso agli atti del 26.7.2024 ), di essere comproprietaria col marito, al 50% ciascuno, di 5 terreni coltivati a vigneto
(docc. 20 e 36 ), ed altresì di versare euro 350,00 mensili a titolo di canone di locazione;
che Pt_1 invece il era titolare di impresa individuale esercente attività agricola e proprietario unico Pt_2 dell'azienda agricola avente ad oggetto colture viticole, coltivazione di nocciole e trasporto uve, corrente in IV, ceduta al figlio, per la somma di euro 65.618,00 con atto pubblico 9.3.2023 (doc. 33
), è tutt'ora titolare di pensione INPS dell'ammontare di euro 950,00 mensili (asseritamente Pt_1 interamente versata alla cfr. dichiarazioni rese in sede di comparsa conclusionale), nel 2022 si Pt_1 dichiarava, con riferimento alla annualità 2021, titolare di 22 terreni e di redditi totali pari ad euro 14336,00, oltre che di un volume d'affari calcolato a fini IVA in euro 65.460,00 (docc 7 e 8 ), Pt_2 al settembre 2023 risultava altresì proprietario esclusivo di 4 immobili siti in IV e di 11 terreni coltivati a vigneto siti in IV , nudo proprietario di altri 3 terreni coltivati a vigneto siti in IV, oltre che comproprietario con la moglie di altri 5 terreni a vigneto in IV (doc. 14 ), risulta inoltre Pt_2 ad oggi gravato da rateo per restituzione mutuo contratto con Banca D'Alba nel 2018 pari ad euro pagina 4 di 6 7.000,00 circa annui (doc. 3 ; essendo altresì dedotti molteplici altri mutui allo stato estinti) ed Pt_2 altresì tutt'ora collaborare nell'azienda agricola di famiglia. A parte ogni considerazione in ordine alla natura eventualmente simulata del negozio di cessione d'azienda in favore del figlio (effettivamente constando, al 17.1.2023 il bonifico, da a Per_1 Pt_2
, di euro 54.000,00, doc. 10 ), non oggetto di questo giudizio, ed in ordine alla effettiva Per_1 Pt_2 consistenza della stessa (con riferimento alla quale si richiama il già citato volume d'affari calcolato a fini IVA, nel 2021, in complessivi euro 65460,00, nonché la presenza di circa 35 macchine agricole, come da atto di cessione doc. 33 ), rilevato che il reddito attuale del non può in alcun Pt_1 Pt_2 modo ritenersi limitato ad euro 950,00 mensili, a mala pena sufficiente a coprire le rate di mutuo onorate, oltretutto avendo lo stesso allegato di svolgere ancora attività lavorativa nell'azienda ora intestata quantomeno formalmente al figlio, deve dunque ritenersi la sussistenza di una notevole disparità della situazione reddituale/patrimoniale delle parti. Considerato ciò, rilevato che, per quanto già detto, non vi sono allegazioni particolari circa il tenore di vita (di tal che risultano inammissibili per irrilevanza le istanze ex art 210 c.p.c. ribadite dalla parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, in ogni caso non trattandosi di causa intesa al computo del dovuto per il lavoro svolto dalla quale coadiuvante di impresa familiare), che deve Pt_1 comunque ritenersi tale da garantire una esistenza dignitosa, considerata la persistenza del vincolo matrimoniale e la durata ultratrentennale del matrimonio, ritenuto che la ricorrente donna di 63 anni mai inserita nel mondo del lavoro, se non quale bracciante agricola nella azienda del marito, è da ritenersi allo stato sostanzialmente impossibilitata a garantirsi un reddito adeguato, valutato altresì il contributo prestato per la gestione della famiglia e nell'azienda agricola del marito, ritiene equo il
Collegio porre a carico del marito contributo di mantenimento della moglie pari ad euro 1500,00 mensili oltre rivalutazione ex indici ISTAT da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese. Ciò con decorrenza dalla data della domanda.
Le spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa, della media difficoltà della stessa e delle attività in concreto svolte, sono poste a carico di parte resistente in applicazione del principio di soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza o domanda respinta o assorbita, pronuncia la separazione personale delle parti sposatesi in data 5 aprile 1987, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente gli adempimenti di competenza, dichiara tenuto e condanna a versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_2 Parte_1 euro 1500,00 oltre rivalutazione ISTAT a titolo di contributo al suo mantenimento, con decorrenza dalla data della domanda, dichiara tenuto e condanna a versare a a titolo di spese di lite la somma di Parte_2 Parte_1 euro 7616,00 per compensi oltre euro 98,00 per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali
IVA e CPA.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
pagina 5 di 6 dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
così deciso in Asti all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025
il Giudice relatore il Presidente
Elga Bulgarelli Gian Andrea Morbelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei Dottori: Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2137/2022
avente a oggetto: separazione personale dei coniugi.
promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.tessa Santina Ragno, giusta procura in atti, presso lo studio della quale, in Alba via Gastaldi 11 è altresì elettivamente domiciliata
RICORRENTE
nei confronti di:
Parte_2 nato a [...] il [...], residente in Carmagnola, rappresentato e difeso dalle avv.tesse Paola Coppa
e Alessia Morini, giuste procure in atti, presso lo studio della prima delle quali, in Alba via Ospedale
13, è altresì elettivamente domiciliato
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA
pagina 1 di 6 trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente: ordinarsi la esibizione da parte di , figlio dei ricorrenti che lavora col padre, modelli Persona_1 unici anni 2019-2023, estratti c/c postali e bancari 2019-2023 , visura catastale su base nazionale immobili intestati, visura storica PRA veicoli intestati o cointestati col padre, come già specificato nella memoria 184 VI comma n. 1 c.pc.. del 20 marzo 23, pagg 2 e 3, in quanto ha Parte_2 simulato una cessione di azienda al figlio e vi è prova, doc. 33, 34, è stato fittizio il pagamento, la provvista della cessione è stata data da come risulta dagli e/c doc. 10 avversario, nel Parte_2 merito chiede pronuncia di separazione , rinuncia alla domanda di addebito, chiede disporsi a carico del assegno di mantenimento della moglie pari a 2000 euro mensili o altra somma Pt_2 accertanda, a far data dalla domanda, con rivalutazione, con vittoria di spese
per parte resistente: precisa come da comparsa di costituzione, richiamando le conclusioni nel merito, chiede quindi disporsi separazione e rigettarsi la domanda di condanna del al mantenimento della moglie, Pt_2 rileva che i documenti richiesti sono in parte già stati depositati (Pra e catasto)
per il Pubblico Ministero: parere favorevole
Motivi di fatto e di diritto della decisione Premesso di essersi sposata con in data 5 aprile 1987; essere, da detta unione, nati i figli Parte_2
, in data 6.8.1989, in data l'8.10.1994, , nato il [...], tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3 Per_1 economicamente autosufficienti;
aver sempre lavorato nella azienda agricola del marito altresì occupandosi a tempo pieno della casa e dei figli mentre il marito la maltrattava ripetutamente, da ultimo, nell'ottobre 2019, aggredendola ed insultandola unitamente al fratello tanto che lei, Per_4 chiamate le forze dell'ordine, si allontana definitivamente dalla abitazione insieme alla propria madre convivente;
essere priva di qualunque fonte di reddito mentre il marito è titolare di una florida azienda agricola dedita alla coltivazione di vigneti ed è altresì proprietario immobiliare;
chiedeva Parte_1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e con posizione, a carico del marito, di assegno di mantenimento di essa moglie pari ad euro 2000,00 mensili. All'esito della udienza presidenziale, nell'assenza del , il Presidente autorizzava i coniugi a Pt_2 vivere separati e poneva a carico del contributo di mantenimento della moglie pari ad euro Pt_2
1200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT (ordinanza 13.10.2022).
si costituiva quindi in giudizio negando gli addebiti mossigli, sostenendo che la moglie Parte_2 aveva, nel 2019, abbandonato il tetto coniugale già prima essendosi sottratta ai suoi doveri coniugali, che inoltre la stessa aveva sottratto denari al marito, si era disinteressata della casa e dei figli e non aveva mai coadiuvato il marito in campagna, allegando altresì che la azienda agricola, nella quale collabora il figlio , garantisce redditi minimi e che lui stesso è gravato da numerosi debiti, Per_1 mentre la moglie svolgerebbe attività lavorativa non dichiarata, chiedendo dunque dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e con reiezione di ogni altra domanda. Concessi i termini di trattazione, tentata la conciliazione della lite e svolta istruttoria orale, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe e con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..o pagina 2 di 6 ***
1 .Sulla pronuncia in punto status
Devono anzitutto accogliersi le conclusioni conformi in punto status. E' necessario al riguardo rilevare come, dal contenuto e dal tenore delle difese, si ricava un eloquente quadro del grave ed irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali – sostanzialmente assenti a far data dal 2019 - univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessato il mutuo rispetto fra gli sposi, ovvero la comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire. Il PM, come già detto, concorda con l'assunto. S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione dei coniugi, come anzi detto concordemente richiesta.
Non risulta, infine, proposta alcuna domanda di addebito della separazione, non risultando tale domanda ribadita neppure dalla parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni né in sede di atti difensivi conclusivi (sul punto si veda altresì la comparsa conclusionale ). Pt_2
2. Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento della moglie L'art. 156 c.c. stabilisce il diritto del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri ad essere mantenuto dall'altro coniuge. Si noti, in particolare, che a differenza della normativa dettata in materia di scioglimento del matrimonio (su cui si è pronunciata la Suprema Corte con la nota sentenza 11504/2017) La separazione personale, …, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017). Si è precisato che a norma dell'art. 156 cod.civ., il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi
l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso (Cass 5762/1997) ed ancora che l'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass 605/2017).
Nel caso di specie non vi sono allegazioni particolari in punto tenore di vita, sostenendo la ricorrente – né contestando il resistente – di non aver mai goduto di redditi autonomi e di aver sempre lavorato in pagina 3 di 6 casa, per la cura della casa e dei figli, altresì lavorando nella impresa agricola di famiglia, nella quale risultava formalmente coadiuvante sino al 2018. La circostanza, negata dal resistente, risulta solo parzialmente provata.
Ed infatti i testi escussi, i tre figli della coppia ed il fidanzato della figlia ( ), hanno Per_2 Persona_5 sostanzialmente riferito che la madre aiutava nella vendemmia o in altre attività stagionali, altresì occupandosi di tutte le faccende domestiche, ma ciò solo fino a che non erano cominciati i litigi ovvero avendo, da un certo momento, variamente collocato tra il 2012 e il 2018, smesso di collaborare e di occuparsi del menage familiare (la figlia NI , classe 1989, riferisce che la madre Per_2 lavorava in vigna sin da quando lei era piccola ed anche quando lei stessa, a 14/15 anni, aveva cominciato a lavorarvi, che inoltre dal 2012 lei stessa era andata a vivere fuori casa ma continuava a lavorare nelle vigne e vedeva la madre lavorare o comunque lei gliene parlava, la IT , Per_3 classe 1994, riferisce che la madre si occupava dei figli e faceva ogni tanto dei lavori agricoli, che nel 2012 lei stessa era andata via di casa e i fratelli le dicevano che la madre non lavorava più nelle vigne e non si occupava più della casa, il TO , classe 1999, riferisce che la madre non faceva Per_1 nulla nelle vigne e che da quando aveva circa 10 anni la madre non si occupava di nulla neanche in casa, il fidanzato di , , che dichiara di frequentare regolarmente la casa circa dal Per_2 Per_5
2005, riferisce che la lavorava in casa e in campagna, che inoltre lui stesso aveva coadiuvato Pt_1 nella vendemmia sino al 2019 ivi vedendo lavorare anche la : se ne ricava, come già detto, che la Pt_1
si era, per molti anni, occupata della famiglia altresì coadiuvando, anche se non in maniera Pt_1 preponderante, nelle attività dell'azienda agricola, essenzialmente cooperando nei lavori stagionali nelle vigne, salvo poi, da una certa data, da collocarsi dopo il 2012 – né in questa sede rileva la identificazione precisa dell'annualità – ridurre drasticamente tali attività, occupandosi solo più sporadicamente delle attività agricole ed anche dismettendo le attività casalinghe – si noti, sul punto, che i capitoli dedotti per prova orale, e sui quali si è svolta la istruttoria, non sono particolarmente specifici e che i testi, figli o genero della coppia, riferiscono circostanze non precise e suscettibili di essere variamente interpretate).
Ciò premesso è un fatto che la è priva di adeguati redditi propri, dichiarando, il 27.9.2023, di Pt_1 aver svolto lavori saltuari negli anni 2020/2022 per circa euro 2400,00 annui, divenuti 600,00 nel 2023,
e poi venuti meno del tutto a seguito di caduta e frattura basicervicale dx (come da certificato doc. 40 in atti, tardiva dovendosi poi ritenere la produzione documentale svolta dalla controparte solo in comparsa conclusionale che attesterebbe lo svolgimento di attività lavorativa da parte della per Pt_1
16 ore settimanali sino al 30.9.24, trattandosi di documento risultato da un accesso agli atti del 26.7.2024 ), di essere comproprietaria col marito, al 50% ciascuno, di 5 terreni coltivati a vigneto
(docc. 20 e 36 ), ed altresì di versare euro 350,00 mensili a titolo di canone di locazione;
che Pt_1 invece il era titolare di impresa individuale esercente attività agricola e proprietario unico Pt_2 dell'azienda agricola avente ad oggetto colture viticole, coltivazione di nocciole e trasporto uve, corrente in IV, ceduta al figlio, per la somma di euro 65.618,00 con atto pubblico 9.3.2023 (doc. 33
), è tutt'ora titolare di pensione INPS dell'ammontare di euro 950,00 mensili (asseritamente Pt_1 interamente versata alla cfr. dichiarazioni rese in sede di comparsa conclusionale), nel 2022 si Pt_1 dichiarava, con riferimento alla annualità 2021, titolare di 22 terreni e di redditi totali pari ad euro 14336,00, oltre che di un volume d'affari calcolato a fini IVA in euro 65.460,00 (docc 7 e 8 ), Pt_2 al settembre 2023 risultava altresì proprietario esclusivo di 4 immobili siti in IV e di 11 terreni coltivati a vigneto siti in IV , nudo proprietario di altri 3 terreni coltivati a vigneto siti in IV, oltre che comproprietario con la moglie di altri 5 terreni a vigneto in IV (doc. 14 ), risulta inoltre Pt_2 ad oggi gravato da rateo per restituzione mutuo contratto con Banca D'Alba nel 2018 pari ad euro pagina 4 di 6 7.000,00 circa annui (doc. 3 ; essendo altresì dedotti molteplici altri mutui allo stato estinti) ed Pt_2 altresì tutt'ora collaborare nell'azienda agricola di famiglia. A parte ogni considerazione in ordine alla natura eventualmente simulata del negozio di cessione d'azienda in favore del figlio (effettivamente constando, al 17.1.2023 il bonifico, da a Per_1 Pt_2
, di euro 54.000,00, doc. 10 ), non oggetto di questo giudizio, ed in ordine alla effettiva Per_1 Pt_2 consistenza della stessa (con riferimento alla quale si richiama il già citato volume d'affari calcolato a fini IVA, nel 2021, in complessivi euro 65460,00, nonché la presenza di circa 35 macchine agricole, come da atto di cessione doc. 33 ), rilevato che il reddito attuale del non può in alcun Pt_1 Pt_2 modo ritenersi limitato ad euro 950,00 mensili, a mala pena sufficiente a coprire le rate di mutuo onorate, oltretutto avendo lo stesso allegato di svolgere ancora attività lavorativa nell'azienda ora intestata quantomeno formalmente al figlio, deve dunque ritenersi la sussistenza di una notevole disparità della situazione reddituale/patrimoniale delle parti. Considerato ciò, rilevato che, per quanto già detto, non vi sono allegazioni particolari circa il tenore di vita (di tal che risultano inammissibili per irrilevanza le istanze ex art 210 c.p.c. ribadite dalla parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, in ogni caso non trattandosi di causa intesa al computo del dovuto per il lavoro svolto dalla quale coadiuvante di impresa familiare), che deve Pt_1 comunque ritenersi tale da garantire una esistenza dignitosa, considerata la persistenza del vincolo matrimoniale e la durata ultratrentennale del matrimonio, ritenuto che la ricorrente donna di 63 anni mai inserita nel mondo del lavoro, se non quale bracciante agricola nella azienda del marito, è da ritenersi allo stato sostanzialmente impossibilitata a garantirsi un reddito adeguato, valutato altresì il contributo prestato per la gestione della famiglia e nell'azienda agricola del marito, ritiene equo il
Collegio porre a carico del marito contributo di mantenimento della moglie pari ad euro 1500,00 mensili oltre rivalutazione ex indici ISTAT da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese. Ciò con decorrenza dalla data della domanda.
Le spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa, della media difficoltà della stessa e delle attività in concreto svolte, sono poste a carico di parte resistente in applicazione del principio di soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza o domanda respinta o assorbita, pronuncia la separazione personale delle parti sposatesi in data 5 aprile 1987, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente gli adempimenti di competenza, dichiara tenuto e condanna a versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_2 Parte_1 euro 1500,00 oltre rivalutazione ISTAT a titolo di contributo al suo mantenimento, con decorrenza dalla data della domanda, dichiara tenuto e condanna a versare a a titolo di spese di lite la somma di Parte_2 Parte_1 euro 7616,00 per compensi oltre euro 98,00 per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali
IVA e CPA.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
pagina 5 di 6 dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
così deciso in Asti all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025
il Giudice relatore il Presidente
Elga Bulgarelli Gian Andrea Morbelli
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