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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/05/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania Pollicoro
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Diana Rotunno
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 6 settembre 2023 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento della malattia professionale (“ernie discali multiple dorso lombari”) denunciata in data 16.03.2023 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi importi nell'ammontare CP_1
previsto dalla vigente normativa (tenendo conto altresì dell'esistenza di altri postumi già riconosciuti nella misura del 6% e del 4%), oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Espletata l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n°
112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
1
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha così affermato:
Sulla base della documentazione riportata nel fascicolo di parte, dei dati anamnestici e dell'esame obiettivo effettuato sulla perizianda si può affermare che la ricorrente la Sig.a è Parte_1
affetta da: Spondiloartrosi e discopatie con artrodesi cervicale C6-C7, discopatie lombari con ernie discali L4-L5 con sofferenza neurogena cronica a destra.,L4-L5 .
Si ritiene che tali patologie determinano un danno biologico del 6%(sei) (rispetto al 4% riconosciuto dall' ) che sommato al 6%(sei) già riconosciuto per la scapolo omerale e al CP_1
4%(quattro) già riconosciuto per il tunnel carpale determinano un danno biologico complessivo del
15%(quindici) dalla data della domanda”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, dovendosi considerare altresì i postumi già riconosciuti esistenti in capo alla ricorrente, e trattandosi dunque di un grado di menomazione complessivo pari al 15%, la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 15% (in virtù del cumulo con i precedenti postumi già riconosciuti) dalla domanda amministrativa del 16.03.23, di talché l' deve essere condannato CP_1
al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese di lite e della c.t.u. seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire
2
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 15% dalla domanda amministrativa del 16.3.2023, condanna l' al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.300,00 a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie,
dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore della procuratrice della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 13 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania Pollicoro
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Diana Rotunno
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 6 settembre 2023 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento della malattia professionale (“ernie discali multiple dorso lombari”) denunciata in data 16.03.2023 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi importi nell'ammontare CP_1
previsto dalla vigente normativa (tenendo conto altresì dell'esistenza di altri postumi già riconosciuti nella misura del 6% e del 4%), oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Espletata l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n°
112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha così affermato:
Sulla base della documentazione riportata nel fascicolo di parte, dei dati anamnestici e dell'esame obiettivo effettuato sulla perizianda si può affermare che la ricorrente la Sig.a è Parte_1
affetta da: Spondiloartrosi e discopatie con artrodesi cervicale C6-C7, discopatie lombari con ernie discali L4-L5 con sofferenza neurogena cronica a destra.,L4-L5 .
Si ritiene che tali patologie determinano un danno biologico del 6%(sei) (rispetto al 4% riconosciuto dall' ) che sommato al 6%(sei) già riconosciuto per la scapolo omerale e al CP_1
4%(quattro) già riconosciuto per il tunnel carpale determinano un danno biologico complessivo del
15%(quindici) dalla data della domanda”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, dovendosi considerare altresì i postumi già riconosciuti esistenti in capo alla ricorrente, e trattandosi dunque di un grado di menomazione complessivo pari al 15%, la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 15% (in virtù del cumulo con i precedenti postumi già riconosciuti) dalla domanda amministrativa del 16.03.23, di talché l' deve essere condannato CP_1
al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese di lite e della c.t.u. seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire
2
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 15% dalla domanda amministrativa del 16.3.2023, condanna l' al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.300,00 a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie,
dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore della procuratrice della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 13 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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