TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1254/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
3.4.25 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Locri, Via Dromo 40/A, presso lo studio dell'Avv. FIAMINGO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo per status di invalido civile e relativa indennità di accompagnamento per ciechi assoluti o parziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 2988/2020 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente nella fase di
ATPO, che concludeva affermando che il ricorrente è da considerarsi ipovedente ma non cieco assoluto o cieco parziale, le condizioni di salute dell'istante fossero tali da determinare il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della pensione per ciechi civili assoluti o, in subordine, parziali e l'indennità speciale per ciechi civili assoluti, o in subordine, parziali.
Non si costituiva l' di cui, attesa la regolare notifica del ricorso, si dichiara la CP_1
contumacia.
Disposta la nomina di altro consulente rispetto alla fase di ATPO e rinnovate le operazioni peritali, ad esito dell'udienza di discussione del 3.4.25, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie detto termine essenziale è stato rispettato, in quanto a fronte della comunicazione del decreto in data 9.2.23, le contestazioni sono state depositate in data 10.3.23.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 6.4.23 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica, laddove parte resistente intenda contestare l'esistenza delle condizioni dell'azione ovvero i presupposti della stessa, deve depositare autonoma dichiarazione di dissenso sul punto ed introdurre, nell'osservanza dei termini perentori, il giudizio di opposizione.
Sul punto la S.C. ha recentemente ribadito che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4
e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il
c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.” (cfr.
Cass. ord. n. 20847 del 02.08.2019).
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente non ha tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, in particolare ha dedotto che alla specifica richiesta avanzata dal
CTU nel corso delle operazioni peritali, ossia di eseguire un esame “OCT occhi bilaterale”, si è prontamente attivato sottoponendosi a visita specialistica in data
25.2.2022 presso l'U.O.C. di Melito di Porto Salvo ove gli è stato diagnosticato
“VNOO: ombre e luci n.e.l.; TOO: 15 mmHg;
FOO: angiosclerosi retinica con maggioramento dell'EPR (paziente affetto da diabete ed ipertensione arteriosa)”; il ricorrente lamenta che il CTU ha ritenuto la documentazione versata in atti non idonea al fine di documentare la cecità assoluta ovvero la cecità parziale, poiché sarebbe fondata su quanto riferito dallo stesso periziando. Il ricorrente ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato dal consulente, il visus rilevato e tutti gli altri dati diagnostici sono stati direttamente registrati dall'operatore (TOO e FOO) e da questi emergerebbe un visus ridotto a ombre e luci non elevabili con lenti, con conseguente sussistenza della condizione di cieco civile assoluto.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n.
5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
All'udienza del 24.11.2023 veniva chiamato a rendere chiarimenti il CTU nominato per la fase di ATPO il quale riferiva che la documentazione medica specialistica tardivamente prodotta dal ricorrente non poteva considerarsi attendibile ai fini dell'obiettivo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari invocati in giudizio.
Per tali motivi il giudicante riteneva opportuno disporre il rinnovo della CTU, con nomina di consulente con competenze scientifiche specifiche in materia di oftalmologia.
Ebbene il consulente nominato con l'elaborato peritale, che in tale sede si richiama, perché esaustivo e congruamente motivato, ha concluso affermando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente non lo qualifica come cieco civile né assoluto, né parziale.
In particolare, il CTU, coerentemente con quanto dichiarato dal ricorrente in sede di visita peritale, ossia di aver subito un contatto accidentale con la soda caustica nello svolgimento della mansione di muratore e di essersi sottoposto alle cure prescritte, ha rilevato “la presenza di un simblefaron, una neovascolarizzazione sclero-corneale settori inferiori ed un leucoma cornale settori inferiori, in soggetto con cataratta cortico-nucleare in evoluzione in OS” patologie verosimilmente associabili al pregresso trauma riferito;
con riguardo all'occhio destro ha rilevato un visus residuo corretto pari a 2/10.
In ragione dunque dell'anamnesi raccolta, dell'esame degli atti di causa e della visita obiettiva effettuata, la CTU nominata ha concluso che il ricorrente è affetto da
“Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
ipercolesterolemia ed iperuricemia in trattamento farmacologico in soggetto con pregresso intervento per ernia inguinale dx;
cataratta cortico-nucleare in evoluzione in OO (>OS) in soggetto con pregressa riferita causticazione da calce in OS esitata in simblefaron e leucoma corneale e con in atto residuo visivo corretto dichiarato in OD pari a 2/10 e visus residuo corretto dichiarato in OS pari ad 1/20” e che per tale motivo lo stesso
“presenta in atto un quadro patologico che lo qualifica non cieco civile”.
Contrariamente a quanto dedotto sul punto dal ricorrente, la consulenza è chiarissima nell'escludere anche la condizione di cieco parziale, atteso il residuo visus corretto nell'occhio destro pari a 2/10.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dalla consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Ne consegue, quindi, che non sussistono in capo al ricorrente i requisiti per il riconoscimento dello status di cieco civile assoluto ex art. 1 Legge 28 marzo 1968, n.
406 o cieco parziale (ventesimista) ex art. 3 Legge 21 novembre 1988, n. 508 e il ricorso deve essere integralmente rigettato. Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_1
separato decreto emesso in pari data, considerate entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1254/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
3.4.25 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Locri, Via Dromo 40/A, presso lo studio dell'Avv. FIAMINGO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo per status di invalido civile e relativa indennità di accompagnamento per ciechi assoluti o parziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 2988/2020 R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente nella fase di
ATPO, che concludeva affermando che il ricorrente è da considerarsi ipovedente ma non cieco assoluto o cieco parziale, le condizioni di salute dell'istante fossero tali da determinare il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della pensione per ciechi civili assoluti o, in subordine, parziali e l'indennità speciale per ciechi civili assoluti, o in subordine, parziali.
Non si costituiva l' di cui, attesa la regolare notifica del ricorso, si dichiara la CP_1
contumacia.
Disposta la nomina di altro consulente rispetto alla fase di ATPO e rinnovate le operazioni peritali, ad esito dell'udienza di discussione del 3.4.25, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie detto termine essenziale è stato rispettato, in quanto a fronte della comunicazione del decreto in data 9.2.23, le contestazioni sono state depositate in data 10.3.23.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 6.4.23 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica, laddove parte resistente intenda contestare l'esistenza delle condizioni dell'azione ovvero i presupposti della stessa, deve depositare autonoma dichiarazione di dissenso sul punto ed introdurre, nell'osservanza dei termini perentori, il giudizio di opposizione.
Sul punto la S.C. ha recentemente ribadito che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4
e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il
c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.” (cfr.
Cass. ord. n. 20847 del 02.08.2019).
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente non ha tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, in particolare ha dedotto che alla specifica richiesta avanzata dal
CTU nel corso delle operazioni peritali, ossia di eseguire un esame “OCT occhi bilaterale”, si è prontamente attivato sottoponendosi a visita specialistica in data
25.2.2022 presso l'U.O.C. di Melito di Porto Salvo ove gli è stato diagnosticato
“VNOO: ombre e luci n.e.l.; TOO: 15 mmHg;
FOO: angiosclerosi retinica con maggioramento dell'EPR (paziente affetto da diabete ed ipertensione arteriosa)”; il ricorrente lamenta che il CTU ha ritenuto la documentazione versata in atti non idonea al fine di documentare la cecità assoluta ovvero la cecità parziale, poiché sarebbe fondata su quanto riferito dallo stesso periziando. Il ricorrente ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato dal consulente, il visus rilevato e tutti gli altri dati diagnostici sono stati direttamente registrati dall'operatore (TOO e FOO) e da questi emergerebbe un visus ridotto a ombre e luci non elevabili con lenti, con conseguente sussistenza della condizione di cieco civile assoluto.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n.
5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
All'udienza del 24.11.2023 veniva chiamato a rendere chiarimenti il CTU nominato per la fase di ATPO il quale riferiva che la documentazione medica specialistica tardivamente prodotta dal ricorrente non poteva considerarsi attendibile ai fini dell'obiettivo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari invocati in giudizio.
Per tali motivi il giudicante riteneva opportuno disporre il rinnovo della CTU, con nomina di consulente con competenze scientifiche specifiche in materia di oftalmologia.
Ebbene il consulente nominato con l'elaborato peritale, che in tale sede si richiama, perché esaustivo e congruamente motivato, ha concluso affermando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente non lo qualifica come cieco civile né assoluto, né parziale.
In particolare, il CTU, coerentemente con quanto dichiarato dal ricorrente in sede di visita peritale, ossia di aver subito un contatto accidentale con la soda caustica nello svolgimento della mansione di muratore e di essersi sottoposto alle cure prescritte, ha rilevato “la presenza di un simblefaron, una neovascolarizzazione sclero-corneale settori inferiori ed un leucoma cornale settori inferiori, in soggetto con cataratta cortico-nucleare in evoluzione in OS” patologie verosimilmente associabili al pregresso trauma riferito;
con riguardo all'occhio destro ha rilevato un visus residuo corretto pari a 2/10.
In ragione dunque dell'anamnesi raccolta, dell'esame degli atti di causa e della visita obiettiva effettuata, la CTU nominata ha concluso che il ricorrente è affetto da
“Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
ipercolesterolemia ed iperuricemia in trattamento farmacologico in soggetto con pregresso intervento per ernia inguinale dx;
cataratta cortico-nucleare in evoluzione in OO (>OS) in soggetto con pregressa riferita causticazione da calce in OS esitata in simblefaron e leucoma corneale e con in atto residuo visivo corretto dichiarato in OD pari a 2/10 e visus residuo corretto dichiarato in OS pari ad 1/20” e che per tale motivo lo stesso
“presenta in atto un quadro patologico che lo qualifica non cieco civile”.
Contrariamente a quanto dedotto sul punto dal ricorrente, la consulenza è chiarissima nell'escludere anche la condizione di cieco parziale, atteso il residuo visus corretto nell'occhio destro pari a 2/10.
La profusa e compiuta valutazione effettuata dalla consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Ne consegue, quindi, che non sussistono in capo al ricorrente i requisiti per il riconoscimento dello status di cieco civile assoluto ex art. 1 Legge 28 marzo 1968, n.
406 o cieco parziale (ventesimista) ex art. 3 Legge 21 novembre 1988, n. 508 e il ricorso deve essere integralmente rigettato. Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da CP_1
separato decreto emesso in pari data, considerate entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Locri, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi