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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2605/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 19.02.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Vittorio
Spada (c.f. ) che lo rappresenta e difende per procura in atti - CodiceFiscale_2
APPELLANTE -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato David
Bacecci (c.f. ) che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._4
APPELLATO -
E
(c.f. ) CP_2 C.F._5
- APPELLATA – CONTUMACE -
Oggetto: appello di , nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n.310/2021, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli, il
04.03.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 5342/2017 promosso da Pt_1
e nei confronti di – inadempimento di
[...] CP_2 Controparte_1
preliminare e restituzione somme -
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 e convengono in giudizio, dinanzi al Tribunale di Tivoli, Parte_1 CP_2 [...]
, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
<< (…) In via principale, condannare il sig. alla restituzione della Controparte_1 quota pari al 50% della proprietà dell'immobile villa bifamiliare, sito in Tivoli, via
Salvatore Allende, lotto B, sub 2-4; In subordine, condannare il sig. Controparte_1
alla restituzione di tutte le somme corrisposte, dai sigg.ri e CP_2 Parte_1 all'odierno convenuto, per un importo totale di € 204.120,00
(duecentoquattromilacentoventi/00), oltre gli interessi come per legge. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa”
A sostegno delle rassegnate conclusioni, il e la allegano: Pt_1 CP_2
- Di essere subentrati nel “preliminare di vendita” sottoscritto, il 20.01.2005, da
[...]
, per l'acquisto, dalla Chemi Service s.r.l., della porzione di una villa Per_1
bifamiliare in Tivoli, via Salvatore Allende, lotto B, sub 2-4 e di aver corrisposto, per detto immobile, l'importo complessivo di euro 204.120,00, per le spese del preliminare di vendita, per lavori effettuati, per rate di mutuo e oneri vari.
- Per le dimensioni dell'immobile, passibile di essere frazionato in due unità autonome, di aver concordato, con il convenuto, di procedere all'acquisto della proprietà per la quota del 50% ciascuno, con l'intesa che il si sarebbe inizialmente intestato CP_1
l'intero immobile e avrebbe contratto in via esclusiva il mutuo per l'acquisto del bene, salvo successivo frazionamento.
- Il 22.03.2010, il acquista l'immobile in oggetto e, rispondendo alle formali CP_1
richieste del e della nel luglio del 2014, palesa la volontà di trattenere per sé Pt_1 CP_2
l'intera proprietà del bene.
Il 26.01.2018, si costituisce;
contesta la domanda attorea e rassegna Controparte_1 le seguenti conclusioni: “(…) dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato avvio della conciliazione obbligatoria;
Nel merito: rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto. con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno delle conclusioni di merito, allega la mancata prova del subentro nel contratto preliminare sottoscritto da che non tutti gli assegni versati Persona_1
alla Chemi Service s.r.l. provengono dal o dalla e sono riconducibili al CP_1 CP_2 contratto di subentro nel preliminare o all'acquisto dell'immobile da parte del;
CP_1 di aver acquistato l'immobile, dalla Chemi Service s.r.l., nell'anno 2010, al prezzo di euro 290.000,00 e, trovatosi in difficoltà rispetto al pagamento del mutuo, nel r.g. n. 2 corrispondere le rate di mutuo, di aver chiesto e ottenuto, dal e dalla Pt_1 CP_2
spontaneamente e in esecuzione di un dovere morale, la somma di euro 43.280,00.
Alla prima udienza del 29.01.2018 il Giudice sospende il processo per esperire il tentativo di mediazione obbligatorio.
Con atto del 06.11.2019, l'avv. Alimonti Sandro, costituito per rinuncia al CP_3
mandato conferito da , per il quale, si costituisce, in sostituzione del Parte_1 precedente difensore, l'avv. Daggiante.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<<1) condanna al pagamento in favore degli attori dell'importo di Controparte_1
euro 43.280,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta le restanti domande formulate da parte attrice;
3) condanna al pagamento delle Controparte_1 spese processuali che liquida, in favore dell'Erario, in complessivi euro 3.800,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso delle spese forfettarie e IVA e CPA come per legge>>.
Di seguito, le ragioni della decisione.
- La domanda principale di condanna, del , alla “restituzione della quota CP_1 pari al 50% della proprietà dell'immobile” è infondata, sia che la si qualifichi come domanda di accertamento della natura relativamente simulata dell'atto in notaio del 22.3.2010 ( con il quale, solo apparentemente il Per_2 CP_1 avrebbe acquistato l'intero bene, operando invece, attraverso una interposizione fittizia di persona, l'acquisto della quota del 50% in favore degli attori), sia che la si qualifichi come domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c., trattandosi di domanda non “restitutoria” in senso letterale, ma di adempimento in forma specifica di un'obbligazione di trasferimento della quota di proprietà assunta dal;
CP_1 infatti l'interposizione fittizia di persona per la quota del 50% avrebbe necessitato non solo la forma scritta, ma anche il previo accordo di tutte le parti coinvolte, dante causa, avente causa e terzo, e la diversa fattispecie dell'obbligo di trasferimento di quota, eventualmente riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 2932 c.c. avrebbe richiesto anch'esso, a pena di nullità, la forma scritta, ma tale forma dell'allegato accordo non è provata e neppure dedotta. – La domanda subordinata per la condanna del “alla restituzione di tutte le CP_1 somme corrisposte, dai sigg.ri e all'odierno CP_2 Parte_1 convenuto, per un importo totale di € 204.120,00
r.g. n. 3 (duecentoquattromilacentoventi/00), oltre gli interessi come per legge”, è fondata in parte.
Quanto alla dazione di somme in favore della società Chemi Service s.r.l., quale promittente venditrice di un immobile in Tivoli, via Salvatore Allende, lotto B, sub 2-4, in virtù di contratto preliminare del 20.1.2005 originariamente stipulato da e nel quale sarebbero subentrati il e la il Persona_1 Pt_1 CP_2 preliminare non contiene un riferimento specifico all'immobile oggetto di causa e la comunque, ha acquistato un immobile dalla Chemi Service s.r.l., Per_1
con la conseguenza che gli esborsi sostenuti dal e dalla in favore Pt_1 CP_2 della Chemi Service s.r.l. non vi è prova che siano collegati all'immobile acquistato, nel 2010, dal . CP_1
La domanda è fondata limitatamente all'importo di euro 43.280,00, per il quale il ammette che “non riuscendo a reperire la provvista necessaria per CP_1
onorare le rate di mutuo pendenti, si rivolgeva al sig. , il quale si Parte_1 rendeva spontaneamente disponibile ad aiutare il mediante la CP_1
emissione in suo favore degli assegni specificamente indicati per un totale di euro 43.280,00.
Le parti controvertono dell'obbligo restitutorio relativo a tale prestito.
Allorquando il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo.
Non si controverte del fatto che il trasferimento di denaro ha rappresentato un prestito (sia pur ricondotto, dal convenuto, ad una obbligazione naturale, spontaneamente attuata in esecuzione di doveri morali o sociali ex art. 2034 c.c., tale da escludere l'insorgenza in capo all'accipiens di un obbligo restitutorio); la liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso;
nella fattispecie in esame non risultano provati, e neppure invero puntualmente dedotti, elementi significativi
(l'indigenza dell'accipiens o il rapporto affettivo tra le parti) che possano r.g. n. 4 giustificare la spontanea dazione di un importo oggettivamente non modesto, nella consapevole e spontanea rinuncia alla possibilità di coartarne la restituzione.
- Spese regolate secondo soccombenza e liquidate in ragione del limitato accoglimento della domanda, in favore dell'Erario.
L'atto di appello, con citazione per la udienza del 14.10.2021, risulta ritualmente notificato, in data 27.04.2021, a , presso l'avvocato Alimonti Sandro, con CP_2
il quale era costituita nel primo grado di giudizio;
non si è costituita e deve essere dichiarata contumace.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
<< (…) accertato e dichiarato l'obbligo del signor di restituire la Controparte_1 quota pari al 50% della proprietà dell'immobile villa bifamiliare, sito in Tivoli, Via
Salvador Allende, lotto B, sub 2-4, condannare lo stesso a trasferire agli attori i diritti pari al 50% sull' immobile così come identificato nelle memorie conclusionali (Tivoli,
Via Salvador Allende identificato nel NCEU di detto Comune foglio 45 num. 626 sub 2
e sub 4); “in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accogliere la domanda subordinata formulata da parte attrice e condannare il signor CP_1
a restituire agli attori, in proporzione alle somme da ciascuno versate, così
[...] come documentate in atti, l'importo di € 204.120,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo. Con condanna al pagamento delle spese, competenze, accessori di legge ed onorari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede di ammettere come mezzo istruttorio i documenti, i titoli e gli atti già depositati nel giudizio di primo grado ed ammettere la prova testimoniale richieste ed articolata nelle memorie 183 VI co. num. 2, che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta e mai rinunciata>>.
Con comparsa del 24.09.2021, si costituisce rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
<<in via preliminare: dichiarare inammissibile il gravame proposto in quanto non>
conforme al disposto di cui all'art.342 c.p.c. Nel merito rigettare l'appello proposto per tutti i motivi esposti;
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
condannare
l'appellante alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio>>.
anticipa sinteticamente il tenore di tre ordini di censure non riconducibili Parte_1 alle vicende oggetto di causa e neppure a punti di decisione specifici (1. “Errata, contraddittoria ed insufficiente motivazione” 2. “Erronea applicazione di legge”3.
r.g. n. 5 Errata e parziale valutazione della prova documentale di parte attrice”,) che tuttavia tratta unitariamente, svolgendo complessivamente le seguenti difese.
- Censura (in difetto di qualsivoglia allegazione difensiva) la qualificazione della domanda principale proposta (art. 2932 cc e azione di simulazione o acquisto per interposta persona).
- Censura la decisione nella parte in cui accoglie la domanda subordinata limitatamente all'importo di euro 43.280,00. A tale ultimo fine, allega vizio di motivazione, sostenendo che difetta la esposizione dei motivi per i quali è stata accolta la restituzione del minor importo di euro 43.280,00, in presenza del documentato pagamento dell'importo di euro 145.540,00 e dell'ulteriore importo di euro 58.580,00 da parte della sola CP_2
- Sostiene la riconducibilità della documentazione in atti (pagamenti eseguiti dal
, all'immobile poi acquistato dal . Pt_1 CP_1
- Insiste sull'ammissione della prova orale articolata con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c., che richiama. Sostiene che l'espletamento di tale prova avrebbe dimostrato la esistenza di un nesso causale tra i pagamenti eseguiti dal e dalla e l'immobile acquistato dal . Pt_1 CP_2 CP_1
- Esclude che il trasferimento di somme è avvenuto in adempimento di un dovere morale e sociale o di un rapporto di amicizia con il . CP_1
- Ribadisce che l'intervento economico e finanziario degli attori ha consentito al l'acquisto dell'immobile. CP_1
L'appello è manifestamente infondato.
Quando al rigetto della domanda principale proposta.
L'appellante, per un verso, si limita genericamente a contestare la qualificazione della domanda operata in sentenza e, per altro verso, non spende argomenti difensivi sull'accertamento, contenuto in sentenza e posto a sostegno del rigetto della domanda principale, della mancanza di prova e allegazione della esistenza dell'accordo nella forma scritta richiesta a pena di nullità, con il , sull'impegno a trasferire quota CP_1 della proprietà dell'immobile.
Quanto al parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata.
La domanda di prova orale è inammissibile.
In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. n.
r.g. n. 6 16420 del 09/06/2023) e, nel concreto, l'appellante si limita a richiamare, genericamente, le prove articolate con la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c., non consentendo di apprezzarne la utilità e la ammissibilità sotto il diverso profilo delle circostanze articolate.
Passando all'esame del merito delle censure.
L'appellante si limita ad una generica contestazione che non intacca i diversi punti di motivazione che, diversamente da quanto sostenuto in questa sede dal chiariscono Pt_1
diffusamente le ragioni per le quali il primo giudice esclude che la istruttoria documentale espletata nel primo grado di giudizio abbia dato la prova del pagamento, al
, dell'importo azionato dal con la domanda riconvenzionale nonché abbia CP_1 Pt_1
dato prova della riconducibilità dei pagamenti diversi da quelli che lo stesso CP_1
ammette di aver ricevuto dagli attori, al rapporto con il , precisando che si CP_1
tratta di esborsi eseguiti in favore della Chemi Service S.r.l., non riferibili all'immobile acquistato, da , nel corso del 2010. CP_1
Infine, in sentenza sono indicati specificamente le date e gli importi dei pagamenti che il ammette di aver ricevuto dalle contro parti, mentre l'appellante, con le CP_1
generiche allegazioni difensive proposte in questa sede, si limita ad un richiamo complessivo della documentazione versata in atti, senza indicare quali sarebbero, tra i tanti versati in atti, i documenti di pagamento riferibili all'immobile in oggetto e al
[...]
e non considerati in sentenza. Sul punto giova aggiungere che in atti sono stati CP_1
versati ( oltre agli assegni emessi dalla e relativi alle somme che il CP_2 CP_1
ammette di aver incassato, somme liquidate in sentenza con punto di decisione non oggetto di censura incidentale) sette assegni emessi dal in favore della Chemi Pt_1
Service s.r.l.; sei cambiali per euro 12.000,00 emesse da tale;
un assegno di Persona_3
euro 5000,00 emesso da tale non immediatamente riferibili ai fatti causa e che Per_4
le generiche censure proposte in questa sede non consentono di riferire al rapporto dedotto in giudizio.
Resta assorbita la valutazione della allegazione difensiva che vuole escludere la configurabilità, alla base del trasferimento di somme accertato, di un adempimento di un dovere morale o sociale e di un rapporto di amicizia: per le somme il cui trasferimento è stato accertato, la esistenza delle circostanze è stata già esclusa in sentenza, mentre in questa sede, per effetto delle censure dell'appellante, non può ritenersi provato che siano intervenuti pagamenti diversi da quelli già accertati con la sentenza impugnata con riferimento ai quali valutare la allegazione difensiva.
r.g. n. 7 Spese di lite.
Non ripetibili rispetto alla che non si è costituita nel presente giudizio. CP_2
Tra il e il , seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come Pt_1 CP_1
da dispositivo (valore della causa: valore compreso tra euro 52.001,00 e euro
260.000,00; compensi minimi, in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività di difesa svolta nel concreto, nelle diverse fasi del giudizio;
esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
Ulteriore tributo a carico dell'appellante.
Giova precisare che non è parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato e Parte_1
dunque non è esonerato dal pagamento del tributo in oggetto: la delibera di ammissione al beneficio versata in atti è stata adottata, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Tivoli, il 21.10.2020, su domanda in data 20.10.2020 e dunque riguarda il solo giudizio di primo grado, definito con la sentenza impugnata il 04.02.2021.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, dunque, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello di , nei confronti di Parte_1
e , avverso la sentenza n.310/2021, resa tra le parti, dal Controparte_1 CP_2
Tribunale Ordinario di Tivoli, il 04.03.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G.
5342/2017 promosso da e nei confronti di , Parte_1 CP_2 Controparte_1
ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Dichiara non ripetibili le spese di lite relativamente a e condanna CP_2 Pt_1
a rifondere, a , le spese del grado che liquida, in euro 4.997,00
[...] Controparte_1
per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 12.05.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
r.g. n. 8 Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 9