Articolo 2 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 1Articolo 3
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21 aprile 1942
Art. 2. Onere del pagamento.

Gli onorari' sono sempre dovuti dal cliente all'avvocato anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente.


Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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