Articolo 78 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
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1 settembre 1967
Art. 78. Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attivita' di servizio

In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante delle Societa' menzionate nel precedente articolo 58, in attivita' di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' costituita a carico della Gestione speciale una posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con le modalita' previste nel precedente articolo 74 per il personale amministrativo.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967