Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 16646/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. LEVITA OTTAVIO, con elezione di domicilio in VIA CESARE BATTISTI 51, ACERRA, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con CP_2 elezione di domicilio in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE nonchè
Controparte_3
con il patrocinio dell'avv.
[...]
FRANCESCO GOGLIA, VERONICA PERRONE, CP_4 con elezione di domicilio in VIA FOSSE ARDEATINE 1,
[...]
CURTI (CE);
RESISTENTE
OGGETTO: TFR + omissione contributi
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21-9-2023, premesso di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_3
, dal 18-10-2001 al 5-7-2019, con le mansioni di sorvegliante ed
[...] inquadramento nel livello III A del CCNL Federambiente e che alla
7, del d.l. n.78 del 2010 al pagamento del tfr, nulla aveva corrisposto assumendo l'omissione contributiva da parte del;
che il diniego CP_3 dell' era illegittimo operando il principio di automaticità della CP_2 prestazione ex art. 2116 c.c.
Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo, previo accertamento dell'omissione contributiva a carico del
, la condanna dell' al pagamento della predetta somma a CP_3 CP_2 titolo di tfr/tfs oltre accessori di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituivano i convenuti che chiedevano, con varie argomentazioni, il rigetto della domanda;
l' CP_2 spiegava domanda riconvenzionale per la condanna del Consorzio al versamento dei contributi omessi.
*****
In ragione del sopravvenuto pagamento del tfr nella misura richiesta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n.
4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento
2 della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630;
Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il pagamento della somma rivendicata a titolo di tfr, avvenuto successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661;
Cass., 14.11.77, n. 4923).
3 E, nella specie, l'avvenuto pagamento è elemento univoco nel senso del buon diritto dell'istante. tante la mancanza di prova del versamento della contribuzione, in ragione delle disposizioni
Va, in via ulteriore, accolta la domanda riconvenzionale proposta dall' nei confronti del convenuto, stante la mancanza di CP_2 CP_3 prova del versamento della contribuzione dovuta in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente e la non decorrenza dei termini di prescrizione, in ragione delle disposizioni dettate dall'art. 3, commi 9, 10
e 10bis, della legge n. 335 del 1995 (come modificata dall'articolo 19, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, successivamente sostituito dall'articolo
11, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 e succ modif.).
Ne consegue la condanna del al versamento in favore CP_3 dell' della copertura contributiva omessa in relazione al TFR/indennità CP_2 fine servizio dovuto al ricorrente, oltre accessori di legge, da liquidarsi in separata sede.
Le spese seguono, per legge, la soccombenza dell' e del CP_2 CP_3
, a norma dell'art. 92 c.p.c, nel testo applicabile ratione temporis, e
[...] vanno liquidate sulla base dei parametri del DM 55/2014, tenuto conto della serialità della controversia, dell'assenza della fase istruttoria e della discussione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento del tfr;
2) condanna il al versamento in favore dell' della CP_3 CP_2 copertura contributiva omessa in relazione al TFR/indennità fine servizio dovuto al ricorrente, oltre accessori di legge, da liquidarsi in separata sede
4 3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di CP_2 lite che si liquidano complessivamente in € 1700,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario;
4) condanna il alla rifusione in favore dell delle spese CP_3 CP_2 di lite che si liquidano complessivamente in € 1500,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, se dovute per legge.
Così deciso in data 29-1-2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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