Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 14217/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 20/05/2025, alle ore 10:45, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. RIZZO PINO ROSARIO, per l'attore il quale si riporta ai propri atti di causa e alle conclusioni redatte nell'atto di citazione in opposizione nonché nelle note conclusionali depositate in data 9.5.2025 e chiede decidersi la causa;
l'Avv. Fabrizio Galizia per delega dell'avv. Menghini per la convenuta opposta, il quale insiste per il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a , sollevata dall'attrice solo in occasione del deposito delle CP_1
note conclusive, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca può essere validamente dimostrata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti e il possesso del titolo e dei documenti relativi alla posizione creditoria;
insiste altresì, per l'accoglimento delle domande promosse dalla convenuta opposta CP_1
come formulate nella comparsa di costituzione e risposta, contestando le
[...]
deduzioni cui è giunto il CTU nel proprio elaborato peritale definitivo, richiamando le osservazioni trasmesse dal proprio CTP dott. ; chiede Per_1
decidersi la causa.
1
Terminata la discussione il giudice avvisa le parti che all'esito della
Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza darà lettura del provvedimento anche in assenza dei Difensori che autorizza ad allontanarsi dall'aula.
All'esito della Camera di consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14217/2021 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Pino
Rosario Rizzo presso il cui studio è elett.te dom.ta in via Circumvallazione 44/a
Torre del Greco (NA);
Opponente
E
(c.f. ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ) rapp.ta e difesa in virtù di procura generale alle liti
[...] P.IVA_2 dall'Avv. Stefano Menghini elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Venezia in Sciacca – 95019, Via Ovidio n. 14;
Opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari
Conclusioni: come da verbale di causa e scritti difensivi.
2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato tempestivamente, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2614/2021 (R.G. 6565/2021) emesso il 29/03/2021 dal Tribunale di Napoli, con il quale, ad istanza Controparte_1
(quale cessionaria di ) è stata ingiunta di pagare la somma di Controparte_3
euro 22.049,93 oltre interessi e spese, a titolo di esposizione debitoria rinveniente dal contratto di conto corrente n. 05142/0046/00000234 e del contratto di prestito personale n. 05142/0644678. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione del diritto (quanto alla pretesa creditoria relativa al contratto di prestito personale), la carenza di prova del credito ingiunto, l'appostazione di addebiti illegittimi per interessi ultralegali non pattuiti (e usurari), commissioni, anatocismo e spese, quanto al rapporto di conto corrente;
la nullità dei contratti per mancanza di firma della banca. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare la prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c. essendo prescritti sia gli interessi calcolati che l'intero contratto di finanziamento;
in via preliminare subordinata dichiarare la prescrizione ordinaria ex art 2946 c.c. del contratto di finanziamento 1. Revocare il decreto ingiuntivo n. 2614/2021 opposto nei confronti della sig.ra perché illegittimo e infondato per tutti Parte_1
quanti i motivi esposti, atteso che il credito ivi canonizzato si fonda su contratti nulli ovvero parzialmente nulli o annullabili o, comunque inefficaci;
2. Revocare
e dichiarare nullo e privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto n.
2614/2021 - R.G. 6565/2021 emesso il 29/03/2021, e notificato in data
21/04/2021 in quanto emesso sulla base della certificazione ex art 50 d.lgs
385/93; 3. Stante il difetto di ammissibilità della domanda revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2614/2021 - R.G. 6565/2021 emesso il 29/03/2021, e notificato in data 21/04/2021, alternativamente per una delle ragioni esposte nella narrativa del presente atto di opposizione, con ogni ulteriore statuizione;
4.
Dichiarare, comunque, la nullità, inammissibilità, improponibilità, con qualsivoglia statuizione, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, atteso che reca condanna al pagamento di somme non dovute ovvero parzialmente non dovute;
5.
In via gradata alle sopradette conclusioni, accertare la reale situazione dare - avere tra le parti alla luce dei rilievi formulati;
6. Condannare la convenuta al
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pagamento delle spese diritti e onorari e il rimborso forfettario delle spese generali su diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatore”.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, chiedendone il rigetto e insistendo nella domanda di pagamento. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova né di pronta soluzione;
- in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare
l'opponente al pagamento di quanto dovuto, nonché delle spese e competenze di causa;
- in subordine e in via gradata, nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione, emettere ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma ritenuta di giustizia. In via istruttoria: Ci si oppone fin da ora all'ammissione degli eventuali mezzi di prova articolati da controparte. Con riserva di produrre, dedurre e articolare, con indicazione dei testi e dei capitoli di prova, nei termini di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata CTU contabile, la causa, pervenuta per la prima volta innanzi allo scrivente all'udienza del 19.3.2024, è chiamata all'odierna udienza per la decisione a seguito di trattazione orale, ex art. 281- sexies c.p.c.
Preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale della opposta, che la parte opponente ha sollevato soltanto in sede di note conclusionali, deducendo la mancata dimostrazione dell'intervenuta cessione, va rigettata, avendo la medesima parte opponente già implicitamente riconosciuto la titolarità della cessionaria posto che alcuna contestazione ha mosso in relazione alla documentazione versata in atti a dimostrazione dell'intervenuta cessione sin dal ricorso in sede monitoria. Sul punto, giova richiamare la stesso passaggio motivazionale dell'Ordinanza n. 24798/2020 della Corte di Cassazione, riportato dalla parte opponente, seppure in modo incompleto, laddove si legge che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice
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originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16)”.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
E' noto che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass. 6528/00; 26782/16) e nel quale giudizio il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio
(Cass. 7020/2019).
Pertanto, nell'ipotesi in esame, assumendo l'istituto bancario la veste di attore sostanziale, ed essendo come tale gravato dell'onere della prova, deve egli fornire la prova del credito azionato, gravando sulla parte opponente, poi, contrastare la domanda dimostrando il fondamento delle eccezioni e delle difese proposte.
Orbene, quanto al contratto di prestito personale n. 644678, la società opposta ha adeguatamente fornito dimostrazione della sua pretesa creditoria, versando in atti il documento contrattuale, l'estratto conto indicante le rate scadute e da scadere e sollecito di pagamento regolarmente ricevuto dalla debitrice.
Il contratto, stipulato in data 02.04.2008 per euro 5.239,00 da rimborsare in 72 rate mensili contiene la puntuale disciplina delle condizioni economiche applicate (tan, taeg, importo finanziato, rate da rimborsare).
L'estratto conto prodotto dalla opposta contiene la specifica indicazione delle rate scadute e da scadere (data, importo e scadenza di ogni singola rata), le somme effettivamente versate a deconto, la valuta, le competenze, gli interessi maturati e il saldo integrale del rapporto, sicché l'eccezione di indeterminatezza
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del credito appare, anche sotto tale aspetto, infondata. Né alcun effetto può avere il disconoscimento effettuato dall'opponente circa la conformità all'originale della copia del predetto estratto conto, atteso che gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rivenuta, non nell'art. 2719 c.c., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nella norma dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti (Cass. 11269/2004). Altresì inammissibile è il disconoscimento che l'opponente ha formulato della “conformità all'originale dei documenti prodotti dalla controparte solo in fotocopia”.
La pretesa creditoria inerente il finanziamento in oggetto risulta pertanto ben fondata, nulla avendo rilevato l'opponente sul mancato pagamento delle rate scadute e a scadere.
Giova richiamare il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per
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violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. s.u., 13533/2001).
* * *
Relativamente alla pretesa creditoria fondata sul rapporto di conto corrente n. 05142/0046/00000234 aperto in data 15.12.2020 e chiuso in data 8.2.2012, la banca, a dimostrazione del saldo debitore preteso ha prodotto in giudizio, in sede monitoria, il relativo documento contrattuale (a firma non disconosciuta dell'opponente), intimazione di pagamento, certificazione ex art. 50 t.u.b., estratti conto in serie continua dall'inizio del rapporto al passaggio a sofferenza.
Alla luce della produzione del documento contrattuale del rapporto di conto corrente, va in primo luogo rilevata l'infondatezza della doglianza della parte opponente circa la nullità del contratto per asserita insussistenza della relativa forma scritta, ex art. 117 TUB.
Sulla scorta di quanto acquisito in atti, l'opposta è creditrice di somme a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente in questione, ancorché in misura inferiore alla somma pretesa con il ricorso monitorio.
Tuttavia, il contratto di conto corrente, come condivisibilmente si legge nell'ordinanza 23.5.2022 (emessa in corso di causa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.5.2022), palesa profili di nullità parziale in relazione: alla indeterminatezza della pattuizione riguardante il tasso di interesse debitore intra fido (essendo pattuito solo l'interesse passivo da sconfinamento e non essendo neanche esplicitato il limite dell'affidamento pure certamente esistente); nonché alla pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale (non conforme all'art. 120 TUB, mancando la necessaria reciprocità tra interessi creditori e interessi debitori); nonché, infine, alla pattuizione della commissione di massimo scoperto, non essendo determinata la sua modalità di calcolo.
Si verte quinti in ipotesi di nullità parziali alla luce delle seguenti sintetiche considerazioni.
Quanto alla mancata previsione contrattuale del tasso di interesse debitore intra-fido, trova evidentemente applicazione l'art. 117, comma 7, TUB, che
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stabilisce la nullità delle clausole contrattuali bancarie in caso di mancata indicazione specifica dei tassi di interesse e la conseguente applicazione dei tassi nominali minimi e massimi dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti, rispettivamente per le operazioni attive e passive.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, va evidenziato che il contratto di conto corrente, aperto nel dicembre 2000, in violazione della Delibera CICR 9 febbraio 2000 non contiene la pattuizione di pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
anzi, stabilisce la capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e trimestrale per gli interessi debitori. Ai sensi dell'art. 2 della Delibera richiamata (entrata in vigore il 22 aprile 2000), nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le stesse modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Non vi è dubbio, pertanto, che la legittimità della produzione di interessi sugli interessi, ancorché normativamente prevista (art. 120 t.u.b. come modificato dal d.lgs. n. 342/1999, art. 25), presuppone necessariamente la specifica pattuizione, mancante nella specie, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. La conseguenza della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dalla banca comporta, altresì, che gli interessi medesimi dovranno essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (cfr. Cass. s.u. 24418\2010; Cass.; Cass. 24153/2016;
21875/2018).
Quanto alla commissione di massimo scoperto, parimenti va rilevato che il contratto non ne contiene la disciplina;
pertanto, appare sufficiente rilevare che la commissione di massimo scoperto aveva la funzione di remunerare la banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista;
si trattava di una remunerazione distinta, per natura e modalità di computo (essendo la c.m.s. indipendente dall'estensione nel tempo dell'utilizzo), dagli interessi passivi, sicché la relativa pattuizione se esistente, ante legge 2/2009, è valida soltanto se risponde a criteri di determinatezza/determinabilità.
In corso di causa è stato quindi affidato al CTU nominato, dott. Per_2
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Per_
, il compito di ricalcolare il saldo contabile del c/c in oggetto, previa sostituzione del tasso di interesse intra-fido applicato dalla banca con quello di cui al meccanismo di eterointegrazione ex art. 117 comma 7° t.u.b.; escludendo gli addebiti applicati a titolo di c.m.s.; eliminando ogni forma di capitalizzazione sia attiva che passiva degli interessi e delle commissioni.
All'esito del proprio elaborato peritale, il CTU, correttamente avendo applicato il meccanismo sostitutivo ex art. 117 TUB ed espunto, per quanto sopra rilevato, gli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e le c.m.s. ha rideterminato il saldo al momento della chiusura/passaggio a sofferenza del 18.02.2013, a debito della correntista, per l'importo di euro 4.462,11 (anziché per l'importo di euro 22.049,93 portato dall'estratto della posizione a sofferenza n. 9501/00000007, emesso il 17.9.2020 da ivi avendo Controparte_1
sommato, al saldo da estratto conto bancario di euro 10.060,78 al 18.02.2013,
l'ulteriore somma di euro 11.989,15 per interessi e competenze maturate successivamente a tale data).
* * *
Sulla scorta degli atti di causa e dell'accertamento peritale, in definitiva, la complessiva esposizione dell'opponente nei confronti della opposta è pari a euro
7.208,66 di cui euro 4.462,11 per il rapporto di conto corrente n. 46-234 ed euro
2.746,55 per il prestito personale n. 644678 (come indicato, quest'ultimo, nella certificazione ex art. 50 TUB in atti).
* * *
Quanto all'ulteriore questione prospettata dalla parte opponente circa la nullità dei contratti azionati per mancanza di firma della banca, se ne evidenzia l'infondatezza, essendo oramai pacificamente acquisito nella giurisprudenza di merito e di legittimità che in materia di contratti bancari, l'omessa sottoscrizione del documento d parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto di forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. 385/1993, atteso che il requisito formale non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di
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credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (Cass.
16070/2018; 14646/2018; 14234/2018).
E' poi inammissibile l'eccezione di applicazione di interessi usurari, poiché formulata in maniera del tutto generica e senza specifico riferimento alle pattuizioni contrattuali e al concreto svolgimento del rapporto.
Infine, è infondata l'eccezione di prescrizione. Nella fattispecie, trattandosi di credito residuo risultante da contratto di prestito finalizzato sottoscritto in data
1.4.2008, prima rata 1.6.2008, da estinguere con il pagamento di n. 72 rate mensili, ultima rata quindi prevista per il 01.5.2014, e di contratto di conto corrente chiuso il 15.2.2013, il termine di prescrizione applicabile, ex art. 2946
c.c., è quello decennale, decorrente dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento e, per il conto corrente, dalla chiusura del rapporto, sicché alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e successiva notifica (2021) il termine di prescrizione non era decorso.
***
In definitiva, atteso l'accertamento dell'inferiore importo dovuto rispetto a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore della opposta, della somma di euro 7.208,66 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio
(12.3.2021) al soddisfo.
Le spese di lite, in ragione del considerevole minore importo accertato rispetto a quello ingiunto, vanno integralmente compensate.
In pari misura della metà per ciascuna parte vanno definitivamente poste le spese di CTU già liquidate in corso di causa in favore del dott. . Persona_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
2614/2021 (R.G. 6565/2021) emesso il 29/03/2021 dal Tribunale di Napoli e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro
7.208,66 oltre interessi legali dal 12.3.2021 al saldo;
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- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese della ctu a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025
E' verbale, ore 13:30
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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