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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio in persona di:
dott. Enrico Astuni presidente dott.ssa Antonia Mussa giudice rel. ed est.
dott. Stefano Miglietta giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.01.25
ha pronunciato il seguente
DECRETO
letto il ricorso con il quale il sig. quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, ha chiesto che gli sia accordato il beneficio dell'esdebitazione;
visto il fascicolo della procedura, i documenti allegati al ricorso e la relazione depositata dall'ex-curatore, dott. , in data 28.11.2024 e relativa integrazione in data Persona_1
27.12.2024;
viste le osservazioni depositate dal creditore Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino allegate dall'ex curatore dott. in data 27.12.24 Persona_1
§. Premesso che:
- l'imprenditore individuale è stato dichiarato fallito con sentenza del 09.03.2016;
- il fallimento è stato chiuso con decreto del 13.08.2019;
- il ricorrente ha attivato il presente procedimento di esdebitazione con deposito del ricorso in data 04.11.2024;
- Con decreto del 19.11.2024 il Giudice Delegato ha fissato udienza di comparizione al 16.12.2024 mandando all' ex curatore del fallimento di fornire parere sull'istanza, di avvisare i creditori della pendenza della stessa e di relazionare sull'esito delle comunicazioni;
- In data 28.11.2024 l'ex curatore ha reso il proprio parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti ex lege richiesti per ottenere l'esdebitazione. In tale contesto l'Ex curatore ha dato atto di avere ritualmente comunicato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i creditori concorrenti non integralmente soddisfatti;
- dal parere del Ex curatore, che richiama la relazione resa ex art 33 LF, si evince che il fallito ha scelto il regime contabile semplificato pur essendo tenuto a quello ordinario e che pertanto le scritture contabili non risultano tenute in maniera completa, rendendo problematica la ricostruzione del movimento degli affari, con possibile emersione della fattispecie di cui all'art. 217 n. 2 L.F e che, ciononostante, la incompleta tenuta della contabilità non consente allo stato di individuare eventuali ulteriori fattispecie penalmente rilevanti;
donde, il parere favorevole all'esdebitazione
- all'udienza del 16.12.24 sono comparsi l'Ex curatore, il ricorrente e l'Agenzia delle
Entrate DG II. Agenzia delle Entrate che ha dato atto di avere inviato opposizione all'esdebitazione già in data 12.12.24. La parte ricorrente ha insistito nella propria istanza eccependo l'inammissibilità dell'opposizione di per il Controparte_1 mancato deposito della stessa nel fascicolo telematico. Il Giudice ha invitato l'Ex curatore ad integrare il proprio parere entro l'08.01.2024 riservando al proseguo la decisione in ordine all'eccezione preliminare formulata da parte ricorrente e ha rinviato l'udienza al 13.01.2025;
- In data 27.12.24 l'ex curatore ha integrato il parere precedentemente reso, confermandolo e allegando allo stesso le osservazioni fatte pervenire da CP_1 già in data 12.12.24 e non visibili nel fascicolo telematico, la quale deduce
[...]
l'applicabilità all'odierna procedura della disciplina prevista dagli artt. 142 e ss. l.f.
e, quindi, contestando l'inammissibilità del ricorso del sig. poiché depositato Pt_1 oltre il termine di cui all'art 143 LF, nonché eccependo nel merito la sussistenza dei presupposti di legge in ordine all'istanza di esdebitazione.
- All'udienza del 13.01.2025 è comparso il ricorrente che ha insistito nell'inammissibilità delle osservazioni di Agenzia dell'Entrate (poiché prodotte nel fascicolo telematico tardivamente) e nell'accoglimento della propria istanza attesa l'applicazione al caso di specie della disciplina di cui al CCII e non di quella prevista nella legge fallimentare. E' comparsa altresì il creditore
[...]
per insistere nell'inammissibilità del ricorso (in Controparte_2 quanto tardivo secondo la disciplina di cui agli artt. 142 e ss. l.f.) e nella ritualità e tempestività delle proprie osservazioni. L'ex Curatore ha richiamato e confermato il proprio parere e la successiva integrazione. Il Giudice ha riservato di riferire in
Camera di Consiglio.
§. Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di esdebitazione non possa trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Il ricorrente ha sostenuto, sulla scorta di alcuni precedenti (cfr. Tribunale di Vicenza
07.12.2023 citato nell'istanza, ma anche, tra gli altri, Tribunale di Torino 17.03.23 e
Corte Appello di Bologna 18.02.22), la possibilità di valutare l'istanza sulla scorta dei requisiti previsti dal Codice della crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. n.14/2019, entrato in vigore il 15.07.2022), che sono più favorevoli al debitore rispetto a quelli dettati dal R.D. n.267/1942, essendo stato eliminato, tra l'altro, il requisito, cosiddetto oggettivo, della soddisfazione almeno parziale dei creditori.
La prospettazione non può trovare accoglimento atteso che la procedura risulta essere stata chiusa in data 08.07.2019 ovvero antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo
Codice della Crisi e dell'Insolvenza (15.07.2022).
Al riguardo, si evidenzia che sono note le diverse posizioni della giurisprudenza di merito in ordine all'interpretazione dell'art. 390 CCII: la prima, maggiormente ancorata al dato letterale, ritiene la perdurante applicabilità della legge fallimentare alle istanze di esdebitazione presentate in relazione a procedure che sono sorte nella vigenza della precedente legge fallimentare;
la seconda interpretazione, superando il dato letterale e facendo leva sulla ratio generale della Riforma della Crisi d'impresa volta al c.d. fresh start e in un'ottica di armonizzazione con il Diritto comunitario, riconosce al procedimento di esdebitazione valore autonomo e ritiene, pertanto, applicabile le nuove disposizioni del CCII.
Alla prima interpretazione ha aderito recentemente la Corte d'Appello di Torino affermando che il procedimento di esdebitazione relativo a debiti definiti o da definirsi attraverso una procedura fallimentare regolata dal R.D. n.267/1942 è soggetto alle regole sostanziali e processuali degli artt.142-144 l. Fall., pur se detto procedimento sia stato introdotto dopo il 15.7.2022.
La questione in oggetto concerne, tuttavia, i fallimenti che sono stati chiusi o erano pendenti nel periodo in cui è entrato in vigore il Codice della Crisi, quale presupposto per l'applicazione di un regime transitorio.
Nel caso in esame risulta, invece, che la suddetta procedura non era più pendente alla data di entrata in vigore del CCII, essendo stata chiusa con decreto del 13.8.2019 ed essendo, altresì, pacificamente spirato anche il termine di decadenza previsto dall'art. 143 l.f.
Da ciò ne consegue l'inapplicabilità del regime transitorio ex art. 390 CCII e delle interpretazioni allo stato vigenti nella giurisprudenza di merito.
Si ritiene, infatti, che in tal caso devono trovare applicazione le disposizioni della Legge
Fallimentare posto che, diversamente ragionando e aderendo alla prospettazione di parte ricorrente, si cagionerebbe un'evidente elusione del termine di decadenza stabilito dall'art. 143 l.f. e, quindi, una chiara disparità di trattamento in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, atteso il differente trattamento sotteso alle due discipline (ante e post riforma delle procedure concorsuali).
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento e l'istanza deve essere rigettata.
§. Per quanto attiene all'eccezione di inammissibilità formulata da parte ricorrente nei confronti delle osservazioni presentate dal creditore Controparte_2 si ritiene la stessa infondata.
[...]
Invero l ha formulato osservazioni Controparte_2 contro l'istanza di esdebitazione presentata del sig. omettendo il deposito Pt_1 telematico delle stesse e limitandosi a comunicare le stesse alla pec del Curatore e, poi, allegate dal Curatore all'integrazione depositata in data 27.12.2024.
In merito, dunque, a tale eccezione di inammissibilità formulata da parte ricorrente, si osserva come tutte le eccezioni formulate dal creditore de quo siano rilevabili d'ufficio e ciò ne legittima la proposizione in qualunque stato del procedimento.
Non osta, in ogni caso, al loro esame da parte del Collegio la circostanza che le stesse siano state successivamente allegate dal curatore nell'integrazione della propria relazione, atteso che né la disciplina di cui alla LF, né quella di cui al CCII prevedono un termine decadenziale di proposizione delle osservazioni dei creditori quanto all'istanza di esdebitazione.
L'eccezione di inammissibilità, pertanto, deve intendersi respinta.
* Esaminata e risolta la questione preliminare afferente alla disciplina applicabile ratione temporis e ritenuta tale questione assorbente, tutte le ulteriori domande ed eccezioni si intendono assorbite e non devono, pertanto, essere esaminate.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in quanto proposto tardivamente oltre l'anno dalla chiusura del fallimento.
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 142 e segg. del R.D. n.267/1942,
rigetta la domanda di esdebitazione presentata da (cf. Parte_1
C.F._1
Così deciso nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Antonia Mussa
Il Presidente
dott. Enrico Astuni