Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1966/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1966/2024 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Giordano Annamaria, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Coiro Fernando, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 20.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.8.2024 i coniugi [nata a Parte_1
TE (LT) in data 8.1.1981 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] in data [...] (C.F. ] hanno
[...] C.F._2 allegato:
1) di aver contratto matrimonio in Eboli (SA) in data 28.5.2006 (trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 2006, parte II, Serie A, n. 31);
2) che dal matrimonio sono nate due figlie, (29.1.2009) e (19.1.2011); Per_1 Per_2
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ - i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, ma con Per_1 Per_2 collocamento prevalente con la madre presso l'abitazione coniugale;
- il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo riterrà opportuno compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse e, comunque, orientativamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dall' uscita di scuola fino alle ore 16,00, oltre che alternativamente nei weekend a partire dal venerdì sera dalle ore 22,00 alla domenica alle ore 20,00;
- le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza, Natale con un genitore e Capodanno con l'altro e viceversa;
così per le vacanze pasquali, alternativamente di anno in anno per il giorno di Pasqua e Pasquetta;
- le vacanze estive saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi con avviso entro il 15 maggio di ogni anno, assicurando al padre almeno sette giorni consecutivi per il mese di luglio e sette giorni consecutivi per il mese di agosto;
- la casa coniugale di proprietà del padre del IG. resta Controparte_1 temporaneamente assegnata alla IG.ra che vi dimorerà Parte_1
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unitamente alle figlie minori, finché la sig.ra non reperisca nuova dimora Pt_1 abitativa ove si trasferirà con le figlie minori;
- il sig. , titolare di un'attività commerciale (pizzeria) a titolo di CP_1 mantenimento per le figlie minori corrisponderà alla sig.ra , Parte_1 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma € 500,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat;
da corrispondersi a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla IG.ra recante IBAN n. [...] Pt_1
- le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- il sig. autorizza sin da ora la sig.ra alla Controparte_1 Parte_1 riscossione dell'intero importo relativo all'Assegno Unico per le figlie minori;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
”.
Con sentenza n. 517/2024 emessa in data 10.10.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 20.5.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
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Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a Eboli (SA) in [...] C.F._1 Controparte_1
5.2.1977 (C.F. ] in data 28.5.2006 in Eboli (SA) regolarmente C.F._2 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Eboli (SA) dell'anno
2006, parte II, Serie A, n. 31;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
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- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Eboli (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 20/05/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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