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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 25 febbraio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1123/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Salvatore Nasti, presso la quale elettivamente domicilia, in Calvizzano, v.le delle Repubblica
n. 130
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Marra, presso la quale elettivamente Controparte_1 domicilia, in Napoli, via Santa Brigida n. 39
APPELLATO
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Gambino, Vincenzo Di Maio ed Erminio Capasso, elettivamente domiciliato in Napoli, preso la sede di via De Gasperi n. 55
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, n. 1975 del 2024 che, in parziale accoglimento della domanda proposta , la condannava al pagamento, in favore del predetto, della Controparte_1 complessiva somma di euro 20.996,84 a titolo di lavoro straordinario e tfr, per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.9.2018 al 9.1.2020, nel corso del quale egli era inquadrato al V livello del
CCNL Commercio, mansioni di addetto al carico e scarico delle merci.
Censurava detta pronuncia, per non aver rilevato: la nullità del ricorso di primo grado, oggettivamente carente nei suoi elementi essenziali;
le contraddizioni, che segnalava, della prova testimoniale ammessa ed espletata;
l'avvenuta contestazione dei conteggi attorei, non sviluppati da un consulente del lavoro.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'integrale rigetto della domanda proposta da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
Si è costituito , resistendo all'appello. Controparte_1
CP_ Si è costituito, altresì, l' anch'esso parte del giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
Privo di pregio è il rilievo sulla nullità del ricorso introduttivo di primo grado.
Come ha condivisibilmente statuito la S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Se. Lav., 14.2.2020 n. 3816), nel rito del lavoro il ricorso è nullo solo qualora il ricorrente non provveda ad indicare, ex art. 414 c.p.c., n. 4, nel ricorso introduttivo della lite, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. Solo in tal caso, infatti, è assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, il convenuto non essendo posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. L'eventuale nullità, peraltro, sarebbe stata in ogni caso sanabile ex art. 164 comma 5 c.p.c., norma ritenuta estensibile anche al processo del lavoro (così anche
Cass., Sez. Un., 17.6.2004 n. 11533) e in caso di mancata fissazione, da parte del Giudice adito, di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, si sarebbe integrata una sanatoria del ricorso nullo per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c..
Nella fattispecie al vaglio, ove si verte su mere differenze retributive, il lavoratore aveva indicato il periodo lavorativo e le mansioni svolte, con il relativo inquadramento, nonché la somma pretesa per le causali indicate, per cui il Giudice ha potuto esaminare compiutamente la controversia e la controparte è stata posto in grado di difendersi agevolmente.
2 Infondati sono i rilevi anche sull'esame, compiuto dal Tribunale, della prova testimoniale ammessa ed espletata.
Quanto ai rilievi sulla deposizione del teste , non è vero che questi sia stato in grado di riferire solo Tes_1
sui suoi orari e non anche su quelli del Come ben emerge dalle dichiarazioni integralmente riportate CP_1
nella sentenza impugnata, il teste ha potuto riferire direttamente sia sul lavoro mattutino che su quello pomeridiano del ricorrente. Al mattino vedeva questi prelevare il camion dalla sede aziendale e iniziare il giro e poi ciclicamente lo incrociava nel corso della mattinata, allorchè il rientrava e ripartiva per CP_1
altre consegne. Assisteva, poi, personalmente alle indicazioni di tale sig.ra o sig.ra che CP_4 CP_5
indicavano a ciascuno il camion da prendere il giorno successivo. Non vi è poi alcuna contraddizione nell'affermare che il pomeriggio usciva insieme al o incontrava questi in azienda, perché ciò vuole CP_1
evidentemente dire che a volte i due uscivano insieme, altre volte seguivano percorsi diversi, ma si incontravano. Dunque, il teste non ha lavorato minuto per minuto con il ricorrente, ma ha riferito circostanze che hanno contribuito a ricostruire l'orario lavorativo attoreo.
Non c'è poi alcuna discrasia nel fatto che il teste abbia dichiarato di aver visto lavorare il Tes_2 CP_1
anche alle 7 del mattino, laddove il ha riferito che il lavoro iniziasse alle 8, perché in un arco Tes_1
temporale ampio ciascuno ha potuto constatare abitudini diverse, a seconda anche degli impegni lavorativi del teste stesso e comunque il Tribunale ha posto le ore 8.00 come momento iniziale della giornata lavorativa. Parimenti quanto riferito dal in ordine alla circostanza che il guidasse il camion Tes_2 CP_1
da solo non è affatto contraddetto dalle dichiarazioni del , che ha confermato che ciò capitava Tes_1 spesso. Il teste , poi, a differenza di quanto riportato nell'atto di appello, quindi a smentita delle Tes_2
censure che deriverebbero da contrarie affermazioni, ha affermato di aver visto il prelevare il camion CP_1 al mattino, che non sempre guidava il camion a lui assegnato, ma all'occorrenza anche altri, che il camion poteva essere lasciato anche fuori dal perimetro aziendale, se il cancello era chiuso e l'autista non aveva il telecomando del cancello, che spesso il suo turno terminava senza che il fosse ancora rientrato. CP_1
Trattasi di dichiarazioni lineari e che ben si integrano con quelle di e nemmeno sono smentite da Tes_1
quelle del teste il quale, riferendo di una certa facoltà di autogestione degli orari da parte del Tes_3
singolo autista, in alcun modo elide il lavoro accertato per il e anzi spiega qualche differente CP_1
riferimento da parte dei testi, ciascuno dei quali può aver rilevato cose leggermente diverse, appunto perchè ha focalizzato alcuni momenti del ricorrente, che potevano anche non essere rigidamente costanti.
Va rilevato, poi, che il Tribunale ha compiuto una valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali, più ampie delle parti oggetto del gravame, non censurata in quanto tale nell'appello.
L'appellante, in altri termini ha estrapolato solo frazioni delle deposizioni, senza collocarle nell'insieme.
Va richiamata, al riguardo, la (arg. ex Cass., I, 19.3.2009 n. 6697), per la quale, ferma la Parte_2 possibilità che una prova sia ritenuta prevalente, perché più attendibile, sull'altra, non è corretto condurre
3 un esame isolato di singoli elementi istruttorii, dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria.
Al contempo, va ricordato che, come ci insegna sempre la S.C., è devoluta al Giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (così Cass., Sez. Lav., 24.9.2013 n.21820).
In conclusione, ritiene la Corte che il Giudice di prime cure abbia fatto un buon governo delle risultanze istruttorie orali, definendo in termini congrui e coerenti l'effettivo snodarsi dell'attività lavorativa del
CP_1
Del tutto priva di pregio, infine, si appalesa la censura in ordine alla mancata considerazione, da parte del
Tribunale, della contestazione dei conteggi, perché affidati dal Giudice alla parte, senza imporre la necessaria assistenza di un consulente del lavoro.
Al riguardo va puntualizzato che alcuna norma impone a una parte di effettuare i conteggi a mezzo di un professionista, l'importante è che essi siano chiari e consentano al Giudice di comprender i criteri seguiti e alla controparte di procedere alle relative contestazioni, che devono essere qualificate ed esclusivamente di contenuto contabile, il che, nella fattispecie al vaglio, non è avvenuto.
Va rilevato, allora, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Ne discende che l'appello proposto va disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza della società appellata, liquidandosi, con distrazione all'avv. Maria Marra, come indicato in dispositivo, nella misura reputata congrua ricompresa, per lo scaglione di valore, nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal DM. n. 147 del 2022.
Le spese medesime, invece, vanno integralmente compensate nel rapporto processuale con l' , pur CP_2 nel contesto ordinamentale scaturente dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro temperato da Corte Cost. n. CP_ 77 del 2018, attesa la peculiarità della posizione dell' rispetto a quanto dedotto e accertato in giudizio.
4
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la a corrispondere a , con distrazione all'avv. Maria Marra, Controparte_6 Controparte_1 le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese medesime nel CP_ rapporto processuale con l'
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del
2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 25 febbraio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1123/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Salvatore Nasti, presso la quale elettivamente domicilia, in Calvizzano, v.le delle Repubblica
n. 130
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Marra, presso la quale elettivamente Controparte_1 domicilia, in Napoli, via Santa Brigida n. 39
APPELLATO
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Gambino, Vincenzo Di Maio ed Erminio Capasso, elettivamente domiciliato in Napoli, preso la sede di via De Gasperi n. 55
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, n. 1975 del 2024 che, in parziale accoglimento della domanda proposta , la condannava al pagamento, in favore del predetto, della Controparte_1 complessiva somma di euro 20.996,84 a titolo di lavoro straordinario e tfr, per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.9.2018 al 9.1.2020, nel corso del quale egli era inquadrato al V livello del
CCNL Commercio, mansioni di addetto al carico e scarico delle merci.
Censurava detta pronuncia, per non aver rilevato: la nullità del ricorso di primo grado, oggettivamente carente nei suoi elementi essenziali;
le contraddizioni, che segnalava, della prova testimoniale ammessa ed espletata;
l'avvenuta contestazione dei conteggi attorei, non sviluppati da un consulente del lavoro.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'integrale rigetto della domanda proposta da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
Si è costituito , resistendo all'appello. Controparte_1
CP_ Si è costituito, altresì, l' anch'esso parte del giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
Privo di pregio è il rilievo sulla nullità del ricorso introduttivo di primo grado.
Come ha condivisibilmente statuito la S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Se. Lav., 14.2.2020 n. 3816), nel rito del lavoro il ricorso è nullo solo qualora il ricorrente non provveda ad indicare, ex art. 414 c.p.c., n. 4, nel ricorso introduttivo della lite, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. Solo in tal caso, infatti, è assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, il convenuto non essendo posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. L'eventuale nullità, peraltro, sarebbe stata in ogni caso sanabile ex art. 164 comma 5 c.p.c., norma ritenuta estensibile anche al processo del lavoro (così anche
Cass., Sez. Un., 17.6.2004 n. 11533) e in caso di mancata fissazione, da parte del Giudice adito, di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, si sarebbe integrata una sanatoria del ricorso nullo per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c..
Nella fattispecie al vaglio, ove si verte su mere differenze retributive, il lavoratore aveva indicato il periodo lavorativo e le mansioni svolte, con il relativo inquadramento, nonché la somma pretesa per le causali indicate, per cui il Giudice ha potuto esaminare compiutamente la controversia e la controparte è stata posto in grado di difendersi agevolmente.
2 Infondati sono i rilevi anche sull'esame, compiuto dal Tribunale, della prova testimoniale ammessa ed espletata.
Quanto ai rilievi sulla deposizione del teste , non è vero che questi sia stato in grado di riferire solo Tes_1
sui suoi orari e non anche su quelli del Come ben emerge dalle dichiarazioni integralmente riportate CP_1
nella sentenza impugnata, il teste ha potuto riferire direttamente sia sul lavoro mattutino che su quello pomeridiano del ricorrente. Al mattino vedeva questi prelevare il camion dalla sede aziendale e iniziare il giro e poi ciclicamente lo incrociava nel corso della mattinata, allorchè il rientrava e ripartiva per CP_1
altre consegne. Assisteva, poi, personalmente alle indicazioni di tale sig.ra o sig.ra che CP_4 CP_5
indicavano a ciascuno il camion da prendere il giorno successivo. Non vi è poi alcuna contraddizione nell'affermare che il pomeriggio usciva insieme al o incontrava questi in azienda, perché ciò vuole CP_1
evidentemente dire che a volte i due uscivano insieme, altre volte seguivano percorsi diversi, ma si incontravano. Dunque, il teste non ha lavorato minuto per minuto con il ricorrente, ma ha riferito circostanze che hanno contribuito a ricostruire l'orario lavorativo attoreo.
Non c'è poi alcuna discrasia nel fatto che il teste abbia dichiarato di aver visto lavorare il Tes_2 CP_1
anche alle 7 del mattino, laddove il ha riferito che il lavoro iniziasse alle 8, perché in un arco Tes_1
temporale ampio ciascuno ha potuto constatare abitudini diverse, a seconda anche degli impegni lavorativi del teste stesso e comunque il Tribunale ha posto le ore 8.00 come momento iniziale della giornata lavorativa. Parimenti quanto riferito dal in ordine alla circostanza che il guidasse il camion Tes_2 CP_1
da solo non è affatto contraddetto dalle dichiarazioni del , che ha confermato che ciò capitava Tes_1 spesso. Il teste , poi, a differenza di quanto riportato nell'atto di appello, quindi a smentita delle Tes_2
censure che deriverebbero da contrarie affermazioni, ha affermato di aver visto il prelevare il camion CP_1 al mattino, che non sempre guidava il camion a lui assegnato, ma all'occorrenza anche altri, che il camion poteva essere lasciato anche fuori dal perimetro aziendale, se il cancello era chiuso e l'autista non aveva il telecomando del cancello, che spesso il suo turno terminava senza che il fosse ancora rientrato. CP_1
Trattasi di dichiarazioni lineari e che ben si integrano con quelle di e nemmeno sono smentite da Tes_1
quelle del teste il quale, riferendo di una certa facoltà di autogestione degli orari da parte del Tes_3
singolo autista, in alcun modo elide il lavoro accertato per il e anzi spiega qualche differente CP_1
riferimento da parte dei testi, ciascuno dei quali può aver rilevato cose leggermente diverse, appunto perchè ha focalizzato alcuni momenti del ricorrente, che potevano anche non essere rigidamente costanti.
Va rilevato, poi, che il Tribunale ha compiuto una valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali, più ampie delle parti oggetto del gravame, non censurata in quanto tale nell'appello.
L'appellante, in altri termini ha estrapolato solo frazioni delle deposizioni, senza collocarle nell'insieme.
Va richiamata, al riguardo, la (arg. ex Cass., I, 19.3.2009 n. 6697), per la quale, ferma la Parte_2 possibilità che una prova sia ritenuta prevalente, perché più attendibile, sull'altra, non è corretto condurre
3 un esame isolato di singoli elementi istruttorii, dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria.
Al contempo, va ricordato che, come ci insegna sempre la S.C., è devoluta al Giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (così Cass., Sez. Lav., 24.9.2013 n.21820).
In conclusione, ritiene la Corte che il Giudice di prime cure abbia fatto un buon governo delle risultanze istruttorie orali, definendo in termini congrui e coerenti l'effettivo snodarsi dell'attività lavorativa del
CP_1
Del tutto priva di pregio, infine, si appalesa la censura in ordine alla mancata considerazione, da parte del
Tribunale, della contestazione dei conteggi, perché affidati dal Giudice alla parte, senza imporre la necessaria assistenza di un consulente del lavoro.
Al riguardo va puntualizzato che alcuna norma impone a una parte di effettuare i conteggi a mezzo di un professionista, l'importante è che essi siano chiari e consentano al Giudice di comprender i criteri seguiti e alla controparte di procedere alle relative contestazioni, che devono essere qualificate ed esclusivamente di contenuto contabile, il che, nella fattispecie al vaglio, non è avvenuto.
Va rilevato, allora, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Ne discende che l'appello proposto va disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza della società appellata, liquidandosi, con distrazione all'avv. Maria Marra, come indicato in dispositivo, nella misura reputata congrua ricompresa, per lo scaglione di valore, nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal DM. n. 147 del 2022.
Le spese medesime, invece, vanno integralmente compensate nel rapporto processuale con l' , pur CP_2 nel contesto ordinamentale scaturente dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro temperato da Corte Cost. n. CP_ 77 del 2018, attesa la peculiarità della posizione dell' rispetto a quanto dedotto e accertato in giudizio.
4
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la a corrispondere a , con distrazione all'avv. Maria Marra, Controparte_6 Controparte_1 le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese medesime nel CP_ rapporto processuale con l'
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del
2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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