Sentenza 12 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 12/10/2023, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2023
N. 01119/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01589/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2021, proposto da
Società Digas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ida Giannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Melissano, via L. Da Vinci, 44;
contro
Comune di Melissano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
DE NI AO, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Crespino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’Autorizzazione Unica n. 9 del 20/12/2017, rilasciata dal Comune di Melissano in favore della Sig.ra AO DE NI ex art. 7 D.P.R. n. 160/2010, per la costruzione di un “ opificio con annessi uffici e alloggio del custode ” in Via Cima d’Aosta, n. 15 - Fg. 6, particella 91;
nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi comprese le successive varianti assentite con Autorizzazione Unica n. 7 del 9/7/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata DE NI AO;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2023 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori avv.to A. Pepe, in sostituzione dell’avv.to I. Giannelli, e avv.to M. Crespino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente espone quanto segue.
1. Essa “ sin dal 1979, è titolare di un’azienda per lo stoccaggio ed imbottigliamento di GPL ”, con capienza superiore a 5 tonnellate di prodotto, “nella zona industriale del Comune di Melissano” . L’impianto a tal fine in uso è soggetto a specifiche norme di sicurezza e per poter operare necessita, in particolare, del “Certificato di prevenzione incendi”, il rilascio del quale è subordinato al rispetto, per quel che qui interesse, delle distanze di sicurezza esterna, interna e di protezione specificamente prescritte dal D.M. del 13 ottobre 1994 n. 265, recante “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg. ”. Tale D.M., al punto 4.1.3. del Titolo IV, rubricato “ Elementi dei depositi e distanze di sicurezza ”, prevede che: “ Rispetto agli elementi pericolosi del deposito ”, tra cui sono annoverati i punti di riempimento e le apparecchiature per l’imbottigliamento del gas, “ devono essere osservate le distanze di sicurezza esterna indicate nel punto 4.2, le distanze di sicurezza interna indicate nel punto 4.3, le distanze di protezione indicate nel punto 4.4 e le zone di rispetto indicate nel punto 4.5. ”. E il punto 4.2 del medesimo Titolo prevede, a sua volta, che rispetto ai punti di travaso, alle apparecchiature per l’imbottigliamento e ai dispositivi per il travaso deve essere rispettata la distanza minima di sicurezza esterna (cioè tra l’elemento di pericolo e quello da proteggere) di 40 metri lineari (mentre il punto 4.4 prevede che rispetto ai suddetti elementi deve essere rispettata una distanza minima di protezione, cioè rispetto alla recinzione dell’area in cui sorgono, di 15 metri lineari).
La Società ricorrente, pertanto, lamenta che il Comune di Melissano avrebbe rilasciato a favore dell’impresa controinteresaata l’Autorizzazione Unica, ex art. 7 D.P.R. n. 160/2010, a costruire un opificio industriale a una distanza rispetto all’impianto di imbottigliamento del GPL, di proprietà della medesima ricorrente, inferiore a 40 ml, e precisamente a 35 ml.
La Società è, pertanto, insorta contro tale determinazione comunale, oltre che contro quella adottata in variante di essa, reputandole inficiate da: violazione e mancata applicazione del D.M. n. 265/1994 e delle disposizioni in materia di distanze di sicurezza degli impianti; difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti.
2. Il 4.01.2022 si è costituita in giudizio la controinteressata DE NI AO con memoria difensiva con la quale ha, in via preliminare, eccepito “ l’inammissibilità del ricorso introduttivo” , notificato solo in data 9/11/2021, “ perché proposto ben oltre il termine ” decadenziale di legge “essendo provato anche per tabulas l’esistenza in natura del manufatto, oggetto dei provvedimenti impugnati, già alla data del 28/06/2020 ”; quindi, ha eccepito un ulteriore profilo d’inammissibilità del ricorso “ per mancata indicazione dei motivi specifici su cui esso si fonda ”, stante l’eccessiva genericità dell’unico motivo dedotto dalla ricorrente, dal quale non si evincerebbero, in particolare, le reali dimensioni e potenzialità dell’impianto in sua proprietà, pur essendo tali elementi decisivi ai fini del calcolo delle distanze minime prescritte dal suddetto D.M. n. 265/1994. Infine, la controinteressata ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso introduttivo del presente giudizio sul presupposto che: “ l’osservanza delle disposizioni di cui al citato DM, ed in particolare quelle sul rispetto delle distanze esterne, sia posta a carico di chi intende realizzare o ha già realizzato impianti di carburante GPL, nel caso di specie a carico della società ricorrente ”, e non già a carico dei fondi confinanti.
3. Il 9/01/2023 la Digas S.r.l. ha depositato in giudizio memoria difensiva con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso “ con ogni conseguenza anche in ordine a spese e competenze di lite ”.
All’udienza pubblica del 6 ottobre 2023 la causa è stata introitata per la decisione.
4. Il ricorso è irricevibile per la palese tardività del gravame, ritenendo condivisibile il Collegio l’eccezione, sollevata dalla parte controinteressata, di irricevibilità del ricorso per tardività della relativa proposizione.
Avuto riguardo al caso che occupa, infatti, deve richiamarsi la costante interpretazione giurisprudenziale secondo la quale la piena conoscenza del titolo edilizio, individuata dall’art. 41, comma 2, c.p.a., quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la (concreta) conoscenza piena e integrale dell’atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l’attualità dell’interesse ad agire (cfr., tra le molte, Consiglio di Stato, Sezione IV, 28 dicembre 2020 n. 8415). E “ con specifico riferimento all’impugnazione dei titoli edilizi va rilevato che la TA , come nella fattispecie in esame, di un soggetto rispetto all’area e alle opere edilizie contestate induce a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori. Va peraltro evidenziato che chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio è tenuto ad esercitare sollecitamente l'accesso documentale, ove ne abbia necessità per comprenderne appieno la portata. La giurisprudenza si è dunque preoccupata di individuare il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso nell’ambito dell’attività edilizia, ma con riferimento al solo caso in cui il provvedimento non sia noto al controinteressato (indicando con tale qualifica il titolare della posizione di TA ). Questo momento è stato ravvisato: a) nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area (l’ an dell’edificazione); b) ovvero, laddove si contesti il quomodo (ad esempio distanze o consistenza), nel loro completamento o grado di sviluppo tale da renderne palese la dimensione, consistenza e finalità (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 23 agosto 2021, n. 6014; Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2018 n. 3075 e 7 dicembre 2017n. 5754; Sez. VI, 18 ottobre 2017 n. 4830 e 18 aprile 2012 n. 2209; Sez. V, 16 aprile 2013 n. 2107).
Inoltre, in anni più recenti il Consiglio di Stato ha mitigato “ la nettezza del riferimento al momento di completamento strutturale dell’opera ai fini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine a ricorrere, annettendo dirimente rilievo al momento di percezione della concreta entità dell’intervento, al riguardo precisando che << Il termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso il rilascio di permesso di costruire decorre dalla data in cui è palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, che si verifica quando è percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto e la sua effettiva incidenza sulla propria posizione giuridica >> (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1746; T A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 29 maggio 2018 n. 3540; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, 4 novembre 2015 n. 5118) ”.
Tanto premesso, e facendo applicazione nella fattispecie concreta oggetto del giudizio delle surricordate coordinate ermeneutiche, emerge chiaramente come il ricorso proposto debba reputarsi tardivo.
La Digas S.r.l., infatti, non contesta l’ an dell’edificazione dell’assentito manufatto, ma esclusivamente le relative modalità di realizzazione e, segnatamente, la circostanza che le autorizzazioni uniche impugnate ne abbiano permesso la collocazione a una distanza (asseritamente) inferiore rispetto a quella minima di sicurezza dal proprio punto di imbottigliamento del GPL. Con la conseguenza che ai fini della corretta individuazione del dies a quo del termine di impugnazione dei titoli abilitativi a costruire de quibus bisogna avere riguardo al momento in cui il manufatto della controinteressata ha assunto una consistenza materiale tale da rendere evidente alla Società ricorrente il mancato rispetto della distanza minima di sicurezza esterna dal proprio impianto.
E, invero, dalla documentazione versata in atti dalla controinteressata si evince che: “ se da un lato la sig.ra DE NI con comunicazione del 24/4/2018 assunta al protocollo del Comune di Melissano in pari data al n. 3897 (all.2), comunicava l’inizio dei lavori, dall’altro si rileva come dall’aereofotogrammetria aggiornata al 28/06/2020 (all.3) risulta già edificato e in buona parte rifinito il fabbricato assentito con le autorizzazioni impugnate. ”
E se è pur vero, come affermato in giurisprudenza, che: “ poiché il rilievo aerofotogrammetrico non ha il valore dell’incontrovertibilità proprio di una piena prova, essendo in genere formato non da un pubblico ufficiale ma da un operatore privato (la ditta di ricognizioni aeree), e la sua attendibilità può essere condizionata da una molteplicità di fattori (tecnologici, come la maggiore o minore risoluzione, ambientali, come fenomeni di rifrazione, la presenza di vegetazione che può schermare le costruzioni, etc.), è certamente ammessa la prova contraria, ma questa deve essere concreta e rilevante, senza che possa ritenersi sufficiente, per contrastarne le risultanze, il mero disconoscimento delle stesse “ (T.A.R. Napoli, (Campania), sezione III, 29/5/2018, n. 3540; T.A.R. Napoli, (Campania), Sezione II, 7/8/2017, n. 4040), è altrettanto vero che la parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione in merito alle risultanze del rilievo aerofotogrammetrico presentato dalla controinteressata, con la conseguenza che nella specie deve farsi applicazione del principio di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a..
Dagli atti versati in giudizio, invece, s’evince che la Società ricorrente ha esercitato il proprio diritto di accesso “ al permesso di costruire, elaborati grafici e relazioni tecniche allegate, riferiti all’immobile sito in Melissano, identificato in C.T. al foglio 6, particella 91 ”, presentando apposita istanza al Comune di Melissano, solo in data 24 agosto 2021, mentre ha notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio il successivo 24 novembre 2021.
Il presente ricorso, pertanto, in quanto notificato ben oltre il termine di 60 giorni decorrente dall’ultimazione dell’opera edilizia contestata (avvenuta in epoca precedente al 28 giugno 2020), è irricevibile per l’evidente tardività della proposizione.
Le spese di lite, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la Digas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese processuali in favore della controintressata costituita in giudizio, DE NI AO, liquidate complessivamente in € 1.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 6 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
Marco Martone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO