CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine del 16.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c, ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 8/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DE IG;
Email_1
- ricorrente in riassunzione –
originario appellato
e
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Amalia Manuela Nucera (pec:
e AN IA Email_2
(pec: ; Email_3
- resistente in riassunzione-
originario appellante
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/02/2010 innanzi al Tribunale di Castrovillari,
[...]
, meccanico alle dipendenze della con sede in Parte_1 Controparte_2
IA Calabro, conveniva in giudizio l' chiedendo l'accertamento del CP_1 proprio diritto e la conseguente condanna dell'Istituto alla corresponsione dell'indennizzo in capitale per l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 12 giugno 2006,
già riconosciuto come tale dall'Ente assicuratore, deducendo una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%.
Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il CTU, all'esito degli accertamenti clinici, diagnostici e della visita medico-legale, rilevava in capo al ricorrente le seguenti patologie: esiti di frattura scomposta della prima falange del terzo dito della mano destra;
osteosintesi chirurgica eseguita il 15 giugno 2006;
blocco anchilotico dell'articolazione interfalangea prossimale con conseguente incapacità prensile della mano destra. Il consulente concludeva per un danno biologico permanente pari al 6%, così determinato: 5% per gli esiti disfunzionali del terzo dito della mano destra, trattandosi di arto dominante con processo anchilotico irreversibile e compromissione della capacità prensile ai pesi;
1% quale danno biologico permanente aggiuntivo al medesimo dito.
Il CTU indicava quale data di decorrenza del beneficio il 26 febbraio 2013, coincidente con la visita medica e con l'acquisizione degli ulteriori esami radiografici valutati ai fini conclusivi.
A seguito delle contestazioni sollevate da entrambe le parti, il Giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali.
All'esito , il Tribunale accoglieva il ricorso, condannando l' alla costituzione, in CP_1
favore del ricorrente, di una rendita nella misura del 6% a decorrere dalla data di stabilizzazione dei postumi, individuata nel 23 aprile 2014.
Avverso tale decisione proponeva appello l' dinanzi alla Corte d'Appello di CP_1
Catanzaro, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva respinto l'eccezione di prescrizione del diritto azionato.
In particolare, l' deduceva che al con prospetto di liquidazione del CP_1 Pt_1
13.10.2006, veniva comunicata la chiusura amministrativa del caso con il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea assoluta di 121 giorni. Il ha Pt_1
proposto il ricorso amministrativo in opposizione solo in data 23.10.2009 e quindi allorquando il termine triennale di prescrizione di cui agli artt. 111 e 112 TU era ormai spirato. La Corte territoriale accoglieva il gravame, ritenendo fondata l'eccezione sollevata dall' , sul presupposto che il ricorso amministrativo fosse stato presentato oltre il CP_1
termine triennale previsto dalla legge, ritenendo che detto termine decorresse dal
13.10.2006, non rilevando la notificazione del provvedimento, incombente che la legge non richiede. La corte ha aggiunto che l'azione è comunque tardiva, anche a voler considerare come die a quo il formarsi del silenzio rigetto, che si ricollega al vano decorso di 150 giorni dall'avvio del procedimento amministrativo.
roponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione della Pt_1
normativa in materia di minimale contributivo e sgravi, nonché degli artt. 111 e 112 del
D.P.R. n. 1124/1965 e degli artt. 1334, 1335 e 2729 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere individuato il dies a quo della prescrizione nella data di emissione del provvedimento (13 ottobre 2006), anziché in quella del suo effettivo ricevimento da parte del destinatario.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29532/2022, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Reggio Calabria anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il Giudice di legittimità, richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite (Cass., S.U.,
n. 11928/2019), ha ribadito che ai fini della cessazione della sospensione del termine prescrizionale assume rilievo la definizione, in senso positivo o negativo, del procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennizzo, a prescindere dal momento in cui il provvedimento espresso venga adottato. Può, infatti, accadere che il procedimento si esaurisca in tempi più rapidi o che il provvedimento sia emesso allorché
il termine di centocinquanta giorni è già decorso.
Ne consegue che il mero decorso del predetto termine – valorizzato nella sentenza impugnata – incide esclusivamente sulla procedibilità dell'azione giudiziaria da parte dell'assicurato, senza potersi tradurre in un silenzio significativo assimilabile a un provvedimento espresso dell' . CP_1
Poiché è l'adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego a determinare la cessazione della sospensione, rileva la data in cui tale provvedimento è
comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Soltanto da tale momento la prescrizione riprende a decorrere. Tale conclusione trova ulteriore fondamento nella natura recettizia del provvedimento dell' , che producendo effetti nei confronti dell'assicurato, deve essere portato a CP_1
conoscenza di quest'ultimo.
L'esigenza di assicurare al destinatario la conoscenza del provvedimento che lo riguarda
è espressamente contemplata dagli artt. 102 e 104 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
che impongono all' l'obbligo di comunicare le determinazioni adottate in CP_1
relazione agli infortuni denunciati.
L'indicato carattere recettizio del provvedimento trova riscontro anche nella vicenda concreta.
Non è infatti in discussione che l'atto sia stato effettivamente comunicato all'interessato, ma è controversa la data di effettiva ricezione della comunicazione.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il giudice di legittimità ha demandato al giudice del rinvio di accertare la data in cui il ha acquisito formale conoscenza del Pt_1
provvedimento dell' valutando le contrapposte argomentazioni delle parti, CP_1
trascurate dalla Corte territoriale sul presupposto errato della superfluità della comunicazione del provvedimento. La Corte di Cassazione ha, poi, enunciato il seguente principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi: «Il termine di prescrizione
triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e
malattie professionali, di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965, resta sospeso, ai sensi
dell'art. 111, comma 2, del medesimo decreto, per tutta la durata del procedimento
amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione del provvedimento di
accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto assicuratore;
il termine riprende a
decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell' e, in particolare, CP_1
dal momento in cui esso perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato».
ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte d'Appello, chiedendo la riforma Pt_1
della sentenza n. 294/2016 della Corte d'Appello di Catanzaro e il conseguente rigetto dell'appello proposto dall' CP_1
Con riferimento agli accertamenti di fatto demandati dalla Corte di Cassazione, il Pt_1
ha puntualizzato che sin dal verbale di prima udienza dinanzi al Tribunale di Castrovillari
aveva contestato che la comunicazione di definizione del procedimento amministrativo da parte dell' fosse stata ricevuta in data 13 ottobre 2006. CP_1 Tale data, infatti, corrisponde unicamente a quella riportata nella missiva dell'Istituto,
inoltrata mediante ordinaria spedizione postale e non già tramite raccomandata, come risulta dalla documentazione versata in atti (doc. f., pag. 10 – indice degli atti prodotti in appello dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro).
Il ricorrente aveva inoltre dichiarato di avere ricevuto detta comunicazione solo in data
8 novembre 2006, gravando sulla controparte – ai sensi dell'ordinario regime dell'onere probatorio – la dimostrazione dell'eventuale diverso momento di conoscenza del provvedimento.
L' tuttavia, non ha mai contestato tale allegazione, né ha fornito prova contraria CP_1
idonea a dimostrare la conoscenza del provvedimento in data diversa e anteriore rispetto a quella dedotta dal La Corte di Cassazione, nell'ordinanza rescindente, Pt_1
ha affermato che la sospensione del termine prescrizionale cessa con l'adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego e che, trattandosi di atto recettizio, rileva la data in cui esso è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Solo da tale momento la prescrizione torna a decorrere.
Nel caso di specie, il provvedimento datato 13 ottobre 2006, volto alla definizione del procedimento amministrativo, è stato comunicato mediante spedizione ordinaria;
in assenza di prova positiva sulla data di effettiva ricezione da parte del destinatario, la data indicata nella lettera non è idonea ad assolvere l'onere probatorio gravante sull' Viceversa, la prova dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte CP_1
dell'assicurato in data 8 novembre 2006 emerge dalle dichiarazioni rese dal nel Pt_1
verbale di udienza del giudizio di primo grado (doc. n. 3), cui non è seguita alcuna specifica contestazione.
Ne consegue che solo in tale data – 8 novembre 2006 – il provvedimento di definizione del procedimento è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario e solo da tale momento il termine prescrizionale ha iniziato nuovamente a decorrere, conformemente ai principi espressi dalla Suprema Corte.
Con riferimento agli ulteriori motivi di gravame, il ha richiamato integralmente le Pt_1
argomentazioni già articolate nel precedente giudizio di appello, opponendosi alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta priva di utilità e inopportuna, stante la completezza e correttezza degli accertamenti già compiuti,
suffragati dalla documentazione medica agli atti. Si è costituito l' ribadendo che il avrebbe avuto conoscenza della CP_1 Pt_1
determinazione dell'Istituto già in occasione della visita medica del 29.06.2006, nel corso della quale era stato informato del riavviamento al lavoro fissato per l'11.10.2006;
conoscenza che, comunque, è stata confermata dalla percezione dell'importo di €
2.651,42, avvenuta il 13.10.2006. Sulla base di tali circostanze, l' ha sostenuto la CP_1
tardività del ricorso amministrativo proposto il 23.10.2009.
L' ha inoltre richiesto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
richiamando le argomentazioni già svolte nell'atto di appello proposto innanzi alla Corte
d'Appello di Catanzaro.
Ha, infine, formulato istanza di differimento dell'udienza al fine di procedere al recupero delle somme corrisposte al a titolo di danno biologico, nonché delle spese legali Pt_1
liquidate al difensore in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 16.04.2025, sono state rinnovate le operazioni peritali in questa fase di rinvio al fine di riesaminare l'esito della consulenza tecnica espletata in primo grado dinanzi al Tribunale di Castrovillari alla luce degli specifici motivi svolti nell'atto di
CP_ appello proposto dall' (dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro) e delle contrapposte difese del per accertare entità dei postumi permanenti derivati Pt_1
dall'infortunio del 12.6.2006 ed epoca della stabilizzazione.
All'esito del deposito della Consulenza, l' ne ha chiesto la rinnovazione e , in CP_1
subordine, che il CTU renda chiarimenti.
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Le parti hanno depositato le note nel termine fissato nel predetto decreto (16.12.2025).
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17.12. 2025.
Motivi della decisione
L' ha impugnato la sentenza del Tribunale di Castrovillari, eccependo la CP_1
prescrizione del diritto del alla prestazione richiesta. A sostegno dell'eccezione, Pt_1
l' ha dedotto di aver comunicato, mediante prospetto di liquidazione del CP_1
13.10.2006, la chiusura amministrativa del caso, con il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 121 giorni. Secondo la prospettazione dell'appellante, il dies a quo del termine triennale di prescrizione avrebbe dovuto individuarsi in tale data;
conseguentemente, al momento della proposizione del ricorso amministrativo (23.10.2009), il termine risultava già irrimediabilmente decorso.
Invero, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di decorrenza del termine prescrizionale e di natura recettizia del provvedimento dell'Istituto,
l'eccezione sollevata dall' non risulta meritevole di accoglimento. CP_1
Il giudice di legittimità si è infatti soffermato sulla natura del provvedimento che conclude il procedimento di liquidazione dell'indennizzo, precisando la necessità che l' adotti un provvedimento espresso, sia esso di accoglimento o di diniego, e che CP_1
solo dal momento in cui l'interessato ne abbia conoscenza la prescrizione riprende a decorrere.
Come chiarito dalla Corte, tale provvedimento ha natura recettizia, poiché produce i suoi effetti nei confronti dell'assicurato e, pertanto, deve essergli trasmesso.
La Cassazione ha inoltre evidenziato che, anche nel caso di specie, non è in discussione l'avvenuta comunicazione del provvedimento, bensì la data di effettiva ricezione della comunicazione stessa.
Ebbene, sul punto l' sin dal ricorso in appello, ha sostenuto che la mera CP_1
liquidazione della somma riconosciuta a titolo di inabilità permanente sarebbe di per sé
sufficiente a far decorrere il termine di prescrizione.
Tale assunto non può essere condiviso.
Non è infatti sufficiente che l'assicurato percepisca l'importo liquidato a titolo di inabilità
temporanea affinché si determini la cessazione della sospensione del termine prescrizionale.
È necessario, invece — come chiarito dalla Corte di Cassazione — che l'interessato abbia effettiva conoscenza del provvedimento espresso di diniego, unico atto idoneo a far nuovamente decorrere il termine di prescrizione.
Il sin dal verbale di prima udienza del giudizio di primo grado, ha dichiarato di Pt_1
aver ricevuto il provvedimento del 13 ottobre 2006 – quello nel quale si dava atto del riconoscimento dell'inabilità temporanea e si accertava un grado di menomazione pari al 4%, dunque inferiore alla soglia indennizzabile – solo in data 8.11.2006.
L' non ha mai contestato tale circostanza, limitandosi a sostenere che la mera CP_1
liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea sarebbe di per sé sufficiente a determinare la cessazione della sospensione della prescrizione. La mancata contestazione, da parte dell' della data indicata dal unitamente CP_1 Pt_1
all'assenza di prova circa la data di effettiva comunicazione del provvedimento, sarebbe già di per sé sufficiente a rendere infondata l'eccezione di prescrizione. Va inoltre considerato che la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea non implica né
presuppone l'accertamento di un grado di menomazione tale da escludere la possibilità
di un indennizzo in capitale o della costituzione della rendita, trattandosi di prestazioni diverse e tra loro autonome.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Infatti,
applicando al caso di specie il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, il ricorso amministrativo proposto dal in data 23 ottobre 2010 deve ritenersi Pt_1
tempestivo, avendo egli acquisito conoscenza del provvedimento di diniego dell' CP_1
solo in data 8 novembre 2006.
L'appello è infondato anche nel merito.
L' ha riconosciuto al un periodo di inabilità temporanea dal 10 giugno 2006 CP_1 Pt_1
al 20 ottobre 2006 per l'infortunio sul lavoro subito, stabilizzandolo per “Mano dx: esiti
di frattura (illeg.) 1 dito, consistenti in limitazione funzionale dei movimenti del 3° dito di
circa 2/3, in arto dominante;
mano dx: esiti strumentali di frattura F1 al 3° dito” con danno biologico permanente nella misura del 4 %.
Il Consulente nominato dal primo giudice ha invece ritenuto che presentava il Pt_1
seguente quadro clinico: “subanchilosi del terzo dito della mano dominante destra, esiti
cicatriziali ben consolidati, ipoanestesia tattile nel territorio del nervo collaterale
radiale”, quantificando il danno biologico nella misura del 6%; .
Il CTU ha confermato la diagnosi e la valutazione del primo consulente, descrivendo la patologia in questi termini: “Rigidità flessoria triarticolare — metacarpofalangea,
interfalangea prossimale e distale — del terzo dito della mano destra, configurante una
subanchilosi parziale in soggetto destrimane, con degenerazione distrofica medio-
distale, quale esito di frattura della falange prossimale trattata con infissione di fili di
Tale condizione determina una permanente riduzione dell'efficienza e CP_3
dell'integrità psicofisica del Periziando, integrando, ai sensi del d.lgs. n. 38/2000, un
danno biologico permanente.”
Il CTU ha richiamato le tabelle di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, osservando che, pur non ricorrendo una perdita anatomica del dito medio (Cod. 245), il quadro clinico è assimilabile all'“anchilosi rettilinea del medio” (Cod. 264), essendo coinvolte tutte e tre le articolazioni in modo tale da rendere il dito “praticamente inutile ed insufficiente” sia nella presa di forza sia nella pinza di precisione.
Richiamando le “Linee guida per la valutazione Medico-Legale del danno alla persona in ambito civilistico”, edito dalla ha evidenziato che, nel sistema, un'anchilosi CP_4
triarticolare del 3° dito dell'arto dominante corrisponde al 6%.
Ha quindi ritenuto congruo attribuire: il 5% per il deficit funzionale assimilabile all'anchilosi (Cod. 264); l'1% per il danno estetico, tenuto conto degli esiti cicatriziali da infissione dei fili di IR e dell'ipotonotrofia medio-distale (Cod. 36), per un totale del 6% di danno biologico permanente.
L' ha contestato gli esiti della CTU sostenendo che il deficit sarebbe inferiore CP_1
all'anchilosi, trattandosi di semplice riduzione funzionale, e ha proposto una valutazione complessiva del 4%; il CTP dell'ente ha altresì negato la sussistenza di un apprezzabile danno estetico.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dal CTU, “se la perdita della funzionalità di un
arto non può essere equiparata alla sua perdita anatomica, la significativa riduzione
funzionale può esserne considerata equivalente, ai fini valutativi”.
Tale rilievo è coerente con il criterio valutativo adottato in materia di accertamento del danno biologico, che dà prevalenza all'incidenza del deficit sulla funzionalità
complessiva dell'arto interessato.
Il CTU ha inoltre fornito ampia giustificazione del punto percentuale attribuito per il danno estetico, valorizzando elementi (ipotonotrofia e cicatrici) espressamente riconosciuti dalle tabelle del d.lgs. n. 38/2000.
Le doglianze dell' si risolvono, dunque, nella mera riproposizione delle CP_1
osservazioni già formulate in sede di bozza peritale, cui il CTU ha fornito puntuale,
coerente e completa risposta. Esse non sono idonee a scalfire la solidità dell'elaborato peritale né giustificano la rinnovazione della CTU o ulteriori accertamenti.
Sulla base dell'accurata e motivata ricostruzione tecnica operata dal Consulente
d'Ufficio — che appare scientificamente corretta, logicamente coerente e conforme ai criteri normativi e tabellari vigenti — il Collegio condivide integralmente le conclusioni peritali. Pertanto, in assenza di elementi contrari che mettano in dubbio la correttezza metodologica o la tenuta scientifica della CTU, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario di (III scaglione, nei minimi Pt_1
stante la semplicità delle questioni).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 29532/22 depositata in data
11.10.2022, proposto con ricorso in riassunzione da , vertente Parte_1
sull'appello proposto dall' Controparte_1
contro avverso la sentenza n. 538/15 del 5.05.2015
[...] Parte_1
emessa dal Tribunale di Castrovillari, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 538/15 del 5.05.2015 emessa dal Tribunale di Castrovillari;
2) condanna l' a rifondere a le spese di giudizio, che si CP_1 Parte_1
liquidano in € 2.904,5 per il giudizio d' appello, € 2.904,5 per il giudizio di rinvio ed €
1.541,00 per il giudizio in cassazione , oltre accessori come per legge Con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. DE IG.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) ( dott. Marialuisa Crucitti )