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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 10125/2024; promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA MONCUCCO, 12 CHIERI presso lo Parte_1 studio dell'avv. CHIAPPELLO MICHELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 31 TORINO presso lo studio Controparte_1 dell'avv. BERTOLI GERMANA e dell'avv. GUAZZONE LAURA MARIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per_ relativo ai minori: il 29/01/2011 e il 08/06/2013. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte depositate il 14/04/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non coniugati, Parte_1 Controparte_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 06/06/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione Parte_1
dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre – figli e alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
All'udienza del 17/02/2025, innanzi al G.O.P. delegato, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano revoca dell'udienza di comparizione e concessione di un termine per il deposito di note congiunte. Il G.O.P. provvedeva in conformità alle richieste delle parti.
Il 14/04/2025 venivano depositate note di trattazione scritta contenenti le conclusioni congiunte. La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e, soprattutto, a quelli della prole minorenne, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo e, in ogni caso, non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla si dispone in punto spese di lite atteso il raggiunto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Per_ DISPONE che i figli e siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli in ogni occasione in cui sarà possibile - previo accordo con la madre - e, in difetto, secondo quantomeno le seguenti modalità, sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi:
- a fine settimana alternati, dal venerdì con prelievo presso l'abitazione materna entro le ore 14:30
(anche in caso di sospensione/interruzione delle lezioni) al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o in orario equipollente presso l'abitazione materna, in caso di sospensione/interruzione delle lezioni). Il padre (quando sarà per il medesimo possibile) potrà, in ogni caso, prelevare i minori anche direttamente all'uscita da scuola (o in orario equipollente presso l'abitazione materna in caso di sospensione/interruzione delle lezioni), fermo restando l'eventuale passaggio dei figli presso l'abitazione materna per il recupero del materiale scolastico loro necessario;
- ogni settimana un pomeriggio con pernottamento (salvo diverso accordo, il mercoledì) con prelievo presso l'abitazione materna entro le ore 14:30 (anche in caso di sospensione/interruzione delle lezioni) sino al mattino successivo con rientro a scuola (o in orario equipollente presso l'abitazione materna, in caso di sospensione/interruzione delle lezioni). Il padre (quando sarà per il medesimo possibile) potrà, in ogni caso, prelevare i minori anche direttamente all'uscita da scuola (o in orario equipollente presso l'abitazione materna in caso di sospensione/interruzione delle lezioni), fermo restando l'eventuale passaggio dei figli presso l'abitazione materna per il recupero del materiale scolastico loro necessario;
- in caso di malattia, i figli resteranno con il genitore presso il quale si troveranno in allora che dovrà tempestivamente avvisare l'altro anche rispetto alle cure che verranno somministrate previo parere medico;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni, dal 23 dicembre alle ore 9:00 (nel caso in cui si tenga ancora lezione, dall'uscita scuola) al 30 dicembre alle ore 21:30 o dal 30 dicembre alle ore 21:30 al 06 gennaio alle ore 21:30 (in caso di disaccordo negli anni pari la prima settimana con la madre). Nel periodo di spettanza del padre, sarà quest'ultimo a prelevare i figli dall'abitazione materna e a riaccompagnarli nella medesima secondo date e orari prestabiliti. Il primo periodo con il padre per il 2025. Il primo week-end (anche se parziale) successivo alla conclusione del periodo di vacanza spetterà al genitore a cui sarebbe spettato applicando l'alternanza dei fine settimana anche nel detto periodo;
- per le vacanze scolastiche pasquali, i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni l'intero periodo, senza variazioni nell'alternanza dei week-end. Per il 2025 con il padre;
- per le vacanze di Carnevale ad anni alterni l'intero periodo con ciascun genitore, il 2025 con la madre, senza variazioni nell'alternanza dei week-end come per le vacanze pasquali;
- per le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con sospensione del calendario ordinario
(in caso di mancato accordo: i primi 15 giorni di agosto - con riaccompagnamento presso la casa materna il 16 alle ore 10:00 - con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
i successivi
15 giorni di agosto - con riaccompagnamento presso la casa materna il 31 alle ore 10:00 - con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari). Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli oltre che ad agosto come regolamentato altresì per ulteriori due settimane di vacanza, anche non consecutive, durante la sospensione scolastica delle lezioni quindi tra giugno e settembre di ogni anno in date da concordare sempre entro il 31 maggio (in caso di mancato accordo: i primi 15 giorni di luglio - con riaccompagnamento presso la casa materna il 16 alle ore 10:00 - con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
i successivi 15 giorni di luglio - con riaccompagnamento presso la casa materna il 31 alle ore 10:00 - con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari).
Per i restanti periodi non spettanti a ciascun genitore in via esclusiva, si applicherà il calendario ordinario, salvo differente accordo. Il primo week-end (anche se parziale) successivo alla conclusione del periodo di vacanza spetterà al genitore a cui sarebbe spettato applicando l'alternanza dei fine settimana anche nel detto periodo;
- le festività infrasettimanali (25.04, 1°.05, 2.06, 1°.11, 8.12, festa patronale) se non collegate ad un ponte scolastico o non ricadenti di lunedì o di venerdì verranno regolamentate secondo il calendario ordinario. Nel caso in cui la giornata sia di spettanza paterna, se i bambini fossero dalla madre ivi si recherà a prenderli per le ore 14:30. Se la festività dovesse cadere di lunedì o di venerdì o di martedì
e di giovedì (per questi due ultimi giorni nel caso di previsione di un ponte scolastico) verranno trascorsi con il genitore cui spetta il week-end collegato precedente o successivo;
- il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso con il genitore cui spetta la giornata da calendario con possibilità per l'altro di trascorrere qualche ora con il figlio festeggiato per gli auguri e la consegna dei regali, concordando tra genitori gli orari di prelievo e rientro;
- i genitori concordano altresì che, salvo diverso accordo scritto, ciascuno - se lo desidera - potrà partecipare agli eventi scolastici e sportivi (recite, saggi, gare ecc.) riguardanti i figli anche se non ricadenti in un giorno di spettanza.
DISPONE che, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il IG. versi in favore della P_
IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate già note, Parte_1 la somma di € 600,00 (300,00 per ciascun figlio) per dodici mensilità, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
PRENDE ATTO che entro il mese di aprile 2025, il IG. si impegna a versare alla IG.ra P_
la somma di € 1.800,00 quale differenza, dalla data del deposito del ricorso, tra il Parte_1
mantenimento dei figli dal medesimo mensilmente già corrisposto e l'importo mensile concordato in udienza.
DISPONE, relativamente alle spese straordinarie dei figli, che entrambi i genitori si facciano carico del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative nonché:
- del seguente abbigliamento: capispalla e scarpe;
- della tecnologia richiesta dalla scuola;
- dei costi di acquisto del cellulare, scheda telefonica e ricarica/abbonamento, spese tutte previamente concordate e successivamente documentate come da protocollo adottato d'intesa tra Codesto Ill.mo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino il 15/03/2016, integrato con quanto qui concordato, che dichiarano di aver letto, compreso ed accettato.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi.
PRENDE ATTO che le parti si rilasciano reciprocamente il consenso/assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto/carta d'identità valida per l'espatrio dei figli.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 10125/2024; promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA MONCUCCO, 12 CHIERI presso lo Parte_1 studio dell'avv. CHIAPPELLO MICHELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in VIA SUSA, 31 TORINO presso lo studio Controparte_1 dell'avv. BERTOLI GERMANA e dell'avv. GUAZZONE LAURA MARIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per_ relativo ai minori: il 29/01/2011 e il 08/06/2013. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte depositate il 14/04/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non coniugati, Parte_1 Controparte_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 06/06/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione Parte_1
dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre – figli e alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
All'udienza del 17/02/2025, innanzi al G.O.P. delegato, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano revoca dell'udienza di comparizione e concessione di un termine per il deposito di note congiunte. Il G.O.P. provvedeva in conformità alle richieste delle parti.
Il 14/04/2025 venivano depositate note di trattazione scritta contenenti le conclusioni congiunte. La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e, soprattutto, a quelli della prole minorenne, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo e, in ogni caso, non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla si dispone in punto spese di lite atteso il raggiunto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Per_ DISPONE che i figli e siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli in ogni occasione in cui sarà possibile - previo accordo con la madre - e, in difetto, secondo quantomeno le seguenti modalità, sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi:
- a fine settimana alternati, dal venerdì con prelievo presso l'abitazione materna entro le ore 14:30
(anche in caso di sospensione/interruzione delle lezioni) al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o in orario equipollente presso l'abitazione materna, in caso di sospensione/interruzione delle lezioni). Il padre (quando sarà per il medesimo possibile) potrà, in ogni caso, prelevare i minori anche direttamente all'uscita da scuola (o in orario equipollente presso l'abitazione materna in caso di sospensione/interruzione delle lezioni), fermo restando l'eventuale passaggio dei figli presso l'abitazione materna per il recupero del materiale scolastico loro necessario;
- ogni settimana un pomeriggio con pernottamento (salvo diverso accordo, il mercoledì) con prelievo presso l'abitazione materna entro le ore 14:30 (anche in caso di sospensione/interruzione delle lezioni) sino al mattino successivo con rientro a scuola (o in orario equipollente presso l'abitazione materna, in caso di sospensione/interruzione delle lezioni). Il padre (quando sarà per il medesimo possibile) potrà, in ogni caso, prelevare i minori anche direttamente all'uscita da scuola (o in orario equipollente presso l'abitazione materna in caso di sospensione/interruzione delle lezioni), fermo restando l'eventuale passaggio dei figli presso l'abitazione materna per il recupero del materiale scolastico loro necessario;
- in caso di malattia, i figli resteranno con il genitore presso il quale si troveranno in allora che dovrà tempestivamente avvisare l'altro anche rispetto alle cure che verranno somministrate previo parere medico;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni, dal 23 dicembre alle ore 9:00 (nel caso in cui si tenga ancora lezione, dall'uscita scuola) al 30 dicembre alle ore 21:30 o dal 30 dicembre alle ore 21:30 al 06 gennaio alle ore 21:30 (in caso di disaccordo negli anni pari la prima settimana con la madre). Nel periodo di spettanza del padre, sarà quest'ultimo a prelevare i figli dall'abitazione materna e a riaccompagnarli nella medesima secondo date e orari prestabiliti. Il primo periodo con il padre per il 2025. Il primo week-end (anche se parziale) successivo alla conclusione del periodo di vacanza spetterà al genitore a cui sarebbe spettato applicando l'alternanza dei fine settimana anche nel detto periodo;
- per le vacanze scolastiche pasquali, i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni l'intero periodo, senza variazioni nell'alternanza dei week-end. Per il 2025 con il padre;
- per le vacanze di Carnevale ad anni alterni l'intero periodo con ciascun genitore, il 2025 con la madre, senza variazioni nell'alternanza dei week-end come per le vacanze pasquali;
- per le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con sospensione del calendario ordinario
(in caso di mancato accordo: i primi 15 giorni di agosto - con riaccompagnamento presso la casa materna il 16 alle ore 10:00 - con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
i successivi
15 giorni di agosto - con riaccompagnamento presso la casa materna il 31 alle ore 10:00 - con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari). Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli oltre che ad agosto come regolamentato altresì per ulteriori due settimane di vacanza, anche non consecutive, durante la sospensione scolastica delle lezioni quindi tra giugno e settembre di ogni anno in date da concordare sempre entro il 31 maggio (in caso di mancato accordo: i primi 15 giorni di luglio - con riaccompagnamento presso la casa materna il 16 alle ore 10:00 - con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
i successivi 15 giorni di luglio - con riaccompagnamento presso la casa materna il 31 alle ore 10:00 - con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari).
Per i restanti periodi non spettanti a ciascun genitore in via esclusiva, si applicherà il calendario ordinario, salvo differente accordo. Il primo week-end (anche se parziale) successivo alla conclusione del periodo di vacanza spetterà al genitore a cui sarebbe spettato applicando l'alternanza dei fine settimana anche nel detto periodo;
- le festività infrasettimanali (25.04, 1°.05, 2.06, 1°.11, 8.12, festa patronale) se non collegate ad un ponte scolastico o non ricadenti di lunedì o di venerdì verranno regolamentate secondo il calendario ordinario. Nel caso in cui la giornata sia di spettanza paterna, se i bambini fossero dalla madre ivi si recherà a prenderli per le ore 14:30. Se la festività dovesse cadere di lunedì o di venerdì o di martedì
e di giovedì (per questi due ultimi giorni nel caso di previsione di un ponte scolastico) verranno trascorsi con il genitore cui spetta il week-end collegato precedente o successivo;
- il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso con il genitore cui spetta la giornata da calendario con possibilità per l'altro di trascorrere qualche ora con il figlio festeggiato per gli auguri e la consegna dei regali, concordando tra genitori gli orari di prelievo e rientro;
- i genitori concordano altresì che, salvo diverso accordo scritto, ciascuno - se lo desidera - potrà partecipare agli eventi scolastici e sportivi (recite, saggi, gare ecc.) riguardanti i figli anche se non ricadenti in un giorno di spettanza.
DISPONE che, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il IG. versi in favore della P_
IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate già note, Parte_1 la somma di € 600,00 (300,00 per ciascun figlio) per dodici mensilità, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
PRENDE ATTO che entro il mese di aprile 2025, il IG. si impegna a versare alla IG.ra P_
la somma di € 1.800,00 quale differenza, dalla data del deposito del ricorso, tra il Parte_1
mantenimento dei figli dal medesimo mensilmente già corrisposto e l'importo mensile concordato in udienza.
DISPONE, relativamente alle spese straordinarie dei figli, che entrambi i genitori si facciano carico del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative nonché:
- del seguente abbigliamento: capispalla e scarpe;
- della tecnologia richiesta dalla scuola;
- dei costi di acquisto del cellulare, scheda telefonica e ricarica/abbonamento, spese tutte previamente concordate e successivamente documentate come da protocollo adottato d'intesa tra Codesto Ill.mo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino il 15/03/2016, integrato con quanto qui concordato, che dichiarano di aver letto, compreso ed accettato.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi.
PRENDE ATTO che le parti si rilasciano reciprocamente il consenso/assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto/carta d'identità valida per l'espatrio dei figli.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.