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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Massimo Gullino Presidente
2) dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) d.ssa Marisa Salvo Consigliere rel ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 444/2024 R. G., posta in decisione all'udienza del
6 maggio 2025
vertente tra
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Lungomare n.36, C.F. , elettivamente domiciliato in Messina via Carlo Botta C.F._1
n. 6, presso lo studio dell'avv. Tiziana Campolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di cancelleria al numero fax
090770327 e all'indirizzo pec: Email_1
Appellante
e
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente (C.F. ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Messina via Lenzi n. 1 presso e nello studio dell'avv. Marcello Greco
(c.f. , tel/fax 090/671952, PEC che la rappresenta C.F._3 Email_2
e difende giusta procura in atti;
Appellata
e e con l'intervento del Procuratore Generale –Sede
Oggetto: appello avverso la sentenza n.955/2024 R.G., emessa dal Tribunale di Messina in data
16.04.2024 e depositata in pari data, nella causa iscritta al n. 4506/2020 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l' appellante:
1)Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora come meglio specificato al capo 4) della narrativa del presente atto;
2) Accogliere la richiesta istruttoria e disporre accertamenti di Polizia Tributaria, anche mediante l'ausilio della Guardia di Finanza, la fine di accertare la reale situazione reddituale
e patrimoniale della Sig.ra come indicato al capo 3) della superiore narrativa;
3) CP_1
Conseguentemente, in esito alle risultanze dell'istruttoria richiesta, in considerazione delle attuali condizioni economiche del Sig. e di tutte le motivazioni esposte in narrativa, Parte_1 disporre la revoca dell'assegno divorzile posto a carico di quest'ultimo per le motivazioni di cui in premessa;
4) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e cpa, per entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata:
“Piaccia alla Ecc,ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, per i motivi sopra dedotti rigettare l'appello proposto con la conferma della sentenza di primo grado e
l'ulteriore condanna dello alla corresponsione delle spese del suddetto giudizio d'appello” Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.11.2020, , premesso che in data 29.11.1982 aveva Parte_1
contratto matrimonio con , da cui erano nati i figli ed , e che in data CP_1 Per_1 Per_2
7.7.2011 il Tribunale di Messina aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, ponendo a suo carico l'obbligo di versare la somma mensile di euro 600,00 a titolo di assegno per la moglie e di contributo di mantenimento del figlio , Per_1
chiedeva al Tribunale di Messina di disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
deducendo che la separazione si era protratta ininterrottamente dall'udienza di comparizione presidenziale e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata.
Evidenziato che sia la moglie che il figlio erano economicamente indipendenti , chiedeva che non fosse riconosciuto alcun assegno o in favore degli stessi.
si costituiva, aderendo alle domande del ricorrente quanto alla declaratoria di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio ed alla revoca del mantenimento in favore del figlio , Per_1
opponendosi, invece, alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore e chiedendo il riconoscimento a titolo di mantenimento dell'importo di €uro 300,00 mensili.
Contestava, infatti, quanto allegato dalla controparte in ordine alla propria autosufficienza economica,
esponendo di non svolgere più da anni l'attività di sub agente e di svolgere solo attività di supplente nelle scuole, senza alcuna certezza di rinnovo degli incarichi.
Con sentenza n. 955/2024, emessa in data 16.04.2024 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
Messina, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (contratto in
Messina il 29.11.1982, trascritto al n. 1417, parte II, serie A, anno 1982), nel disciplinare i rapporti economici tra le parti, poneva a carico dello l'obbligo di corrispondere alla , entro il Pt_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 250,00, oltre adeguamento
ISTAT annuale, e lo condannava alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte,
liquidate in € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Con ricorso depositato in data 08.11.2020, proponeva appello, chiedendo, in via Pt_1
preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, in riforma della medesima, la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto in favore della . CP_1
Instaurato il contraddittorio, quest'ultima si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 02.10.2024, eccependo l'infondatezza dell'appello e resistendo a ciascun motivo di gravame.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 28.05.2024 la trattazione scritta della causa, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 D.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, la Corte, con ordinanza del 04.11.2024, riservava la decisione sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata..
Con successiva ordinanza dell'08.11.2024, sciogliendo la riserva assunta, rigettava l'istanza,
rinviando la causa per la decisione all'udienza del 28.04.2025.
Infine, con ordinanza in data 7-9.05.2025, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle note, assumeva la causa in decisione, senza concessione di termini ulteriori, attesa la natura camerale del rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va, preliminarmente, precisato che, contrariamente a quanto evidenziato nell'ordinanza del 7-
9.05.2025, con cui la causa è stata assunta in decisione, anche parte appellata ha depositato note di trattazione in vista dell'udienza c.d. virtuale del 6.05.2025.
§
2.-Ciò puntualizzato, vale premettere che, con la sentenza impugnata, il primo giudice, richiamando i noti principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), ha riconosciuto in favore di il diritto all'assegno divorzile, limitatamente alla cosiddetta CP_1
componente assistenziale in considerazione della sua condizione economica svantaggiata.
Nel riconoscere l' aleatorietà della attività lavorativa della predetta e la assenza di concrete occasioni lavorative, ha rilevato che la medesima, secondo quanto allegato, svolgeva solo attività di insegnante in supplenza a chiamata , avendo cessato da anni la attività di sub agente assicurativo;
che non aveva presentato dichiarazione dei redditi , attesa la loro modestia, ed aveva, infine, prodotto modelli IS
degli ultimi anni ed estratti conto bancari dai quali risultava , come entrata, solo una somma mensile,
oggetto del pignoramento dalla stessa effettuata in danno dello oltre che un contributo una Pt_1 tantum per la locazione.
Ha, invece, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della componente compensativa dell'assegno, rilevando che, all'esito dell'istruttoria, la – su cui gravava l'onere CP_1
probatorio – non aveva fornito alcuna prova circa il contributo apportato al ménage familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale dei coniugi, né aveva evidenziato in alcun modo la propria partecipazione alle esigenze del nucleo familiare durante la lunga convivenza matrimoniale,
né tantomeno aveva provato di aver sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi interamente alla famiglia, in modo tale da giustificare il riconoscimento della componente compensativa dell'assegno.
§
3.-Di tale statuizione si duole lo con il proposto appello, affidato a quattro motivi di Pt_1
doglianza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine all'attività lavorativa svolta dalla . CP_1
Nel contestare il convincimento espresso dal Tribunale in merito allo svolgimento dell'attività di
“insegnante in supplenza a chiamata” , rileva che tale argomentazione non era supportata da alcuna documentazione ma basata semplicemente sulle allegazioni dell'allora ricorrente che, peraltro, aveva dichiarato di svolgere attività di supplenza “come personale ATA” e non come insegnante.
Pertanto, a detta dell'appellante , non vi era alcuna prova circa l'aleatorietà dell'attività lavorativa della e l'assenza di concrete occasioni lavorative. CP_1
4.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale aveva affermato che “stante i modesti guadagni, ella ( ) non presenta CP_1
dichiarazione dei redditi ed ha prodotto modelli IS degli ultimi anni ed estratti conto bancari dai
quali, come entrata, risulta solo una somma mensile oggetto del pignoramento dalla stessa effettuato
al ricorrente (oltre che un contributo una tantum per la locazione)”. Sostiene che tale argomentazione, oltre a non essere adeguatamente provata, non era veritiera, in quanto l'allora resistente non aveva mai depositato, nel corso del giudizio di primo grado, idonea documentazione attestante la propria situazione patrimoniale.
I modelli IS e gli estratti conto prodotti si riferivano, infatti, agli anni 2017, 2018 e 2019, mentre nessuna prova era stata fornita quanto ai redditi percepiti dalla a partire dal 2020, sicchè nulla CP_1
era dato conoscere circa le attuali entrate patrimoniali e le attività effettivamente svolte.
Sostiene , ancora, l'appellante la sussistenza di indizi tali da sorreggere la presunzione di disponibilità
economiche maggiori rispetto a quelle dichiarate, evidenziando che dall'estratto di conto corrente bancario relativo all'anno 2019 risultava un trasferimento di fondi pari a euro 2.599,75 su una carta mai prodotta ed un bonifico effettuato dalla DR Broker s.p.a., società di intermediazione assicurativa,
di euro 300,00.
5.-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in ordine al rigetto della richiesta di indagini patrimoniali tramite la Polizia Tributaria, finalizzate alla ricostruzione del patrimonio personale dell'appellata, che – a suo dire – non giustificherebbe il riconoscimento dell'assegno divorzile, neppure nella sua componente meramente assistenziale.
Chiede, pertanto, l'ammissione di tali accertamenti, incaricando la Guardia di Finanza di verificare l'attività lavorativa svolta dalla , l'esistenza di dichiarazioni dei redditi e di estratti conto bancari CP_1
e/o postali successivi al 2019, al fine di ricostruire compiutamente il patrimonio personale della stessa.
6.-Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la valutazione operata dal Tribunale in merito alle condizioni economiche di esso ricorrente, che non corrispondeva alla situazione reale.
Evidenzia che l'importo mensile della pensione di vecchiaia con cumulo ex L.228, pari a €uro
1.521,07 , quale risultava dal “Prospetto riepilogativo della pensione per l'anno 2023”, aggiornato alla data del 17.07.2023, costituiva l'importo lordo della pensione, da cui dovevano detrarsi le trattenute IRPEF applicate dall' sin dal primo rateo pensionistico, con conseguente automatica CP_2 detrazione delle trattenute dovute dal mese di settembre 2022 al dicembre 2023.
Assume che a decorrere da gennaio 2024, il rateo pensionistico effettivamente percepito ammonta a
€ 900,06, dato che dall'importo lordo mensile vengono decurtati: la detrazione IRPEF pari a €uro
284,82; €uro 193,27 quale “debito IRPEF anno precedente”; una “addizionale IRPEF regionale a debito del pensionato anno 2023” di €uro 22,42; una “addizionale IRPEF comunale a debito del pensionato anno 2023” di €uro 14,58.
Aggiunge che , essendo stato posto in quiescenza alla data del 28.07.2022 senza diritto a pensione,
era rimasto privo di qualsiasi mezzo di sostentamento sino al mese di agosto 2023 e che solo con
Decreto n.3113 del 14.06.2023 il gli era stato riconosciuto il diritto Controparte_3
alla pensione anticipata in regime di cumulo presso la gestione , con decorrenza 1.08.2023. CP_2
Essendo rimasto per un intero anno senza alcun reddito, era stato costretto a contrarre diversi finanziamenti, senza riuscire ad onorarli, così che, in atto, versava in una situazione economica disagiata dovendo pagare le rate pregresse di un finanziamento di €uro 5.285,41 contratto in data
1.08.2022 con Younited Credit per l'importo di €uro 104,63 mensile;
le rate della cessione del quinto pari ad €uro 200,00 mensili, come si evince dai cedolini pensione;
le rate di una cartella esattoriale di
€uro 2.868,87 da corrispondere trimestralmente per un importo di €uro 144,69.
Evidenzia la sussistenza di ulteriore debito risultante da altra ulteriore cartella esattoriale di €uro
22.595,53, già notificata e di cui è stata presentata istanza di rateizzazione, al momento ancora non riscontrata.
Dall'importo netto, inoltre, occorre detrarre la somma di € 360,00 per il canone di locazione dell'immobile in cui risiede.
7.-Con il quinto motivo di gravame, l'appellante impugna il capo della sentenza con cui è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, chiedendone la compensazione, in considerazione del parziale accoglimento delle domande avversarie.
In subordine, lamenta l'eccessiva e spropositata quantificazione delle stesse, avuto riguardo alla modesta attività istruttoria espletata in primo grado e anche alla luce delle precarie condizioni economiche in cui versa.
§
I motivi di appello sono stati punto per punto contestati dalla , che, nel sostenere la correttezza CP_1
della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, ribadisce di aver svolto esclusivamente attività di insegnante in supplenza e di essere attualmente impiegata, con contratto a tempo determinato, presso l'Istituto “La Pira” di Messina.
Aggiunge, altresì, di aver prodotto, conformemente a quanto richiesto dal Tribunale, i modelli IS
relativi agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.
§
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, considerata la loro intima connessione.
E' opportuno, a fronte delle contestazioni mosse da parte appellante, premettere alcune considerazioni di carattere generale, al fine di dare conto delle regole giuridiche che presiedono all'istituto dell'assegno divorzile, così come fissate dalla più recente evoluzione giurisprudenziale, in quanto decisive ai fini della soluzione della contesa in base al diritto “vivente”.
E' bene osservare che, a seguito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenza n. 18287/2018), l'assegno divorzile ha natura composita e, in pari misura,
assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o meglio perequativo-compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico).
Ne deriva che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativa oltre che assistenziale, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, della causale riconducibilità dello squilibrio - effettivo e di non modesta entità- delle condizioni economico - patrimoniali delle parti , in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare (Cass., n.
35434/23).
La ratio è quella di compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituali.
In tale ottica, la verifica dell'eventuale disparità economico-patrimoniale delle parti – prerequisito delle valutazioni successive - deve essere effettuata avendo riguardo alle scelte di conduzione della vita familiare compiute in corso di matrimonio e l'eventuale sacrificio di aspettative professionali e reddituali di un coniuge va valutato in relazione alla durata del vincolo e alle effettive potenzialità
professionali e reddituali, da stimarsi alla conclusione della relazione matrimoniale, avuto riguardo all'età del coniuge e alle condizioni del mercato del lavoro (Cass. S.U. 35385/2023).
Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla determinazione dell'assegno divorzile deve, dunque,
verificare anche a mezzo di presunzioni una serie di elementi, quali: lo squilibrio della posizione economica dei coniugi;
la presuntiva derivazione di tale disparità dall'organizzazione della vita familiare, avendo ad esempio la moglie assunto su di sé il peso prevalente della cura della casa e dell'eventuale prole;
la durata della vita coniugale;
l'età del richiedente.
Sulla scorta di tali principi, ritiene la Corte che non meriti censura alcuna la statuizione del Tribunale,
che ha riconosciuto l'assegno divorzile in favore della con funzione esclusivamente CP_1
assistenziale.
Tale decisione, infatti, risulta basata sull'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e della aleatorietà dell'attività lavorativa della . CP_1
Dalla documentazione prodotta dalla predetta (IS , contratto di lavoro a tempo determinato stipulato nel 2023), si trae, infatti, conferma dell'inadeguatezza dei redditi della medesima e della mancanza di stabilità della sua posizione lavorativa, risultando dimostrato l'espletamento di attività
di insegnante in supplenza . Né l'accredito una tantum di modeste somme da parte di terzi (pari a €uro 312,49 con causale
“ricevuta 25.10.2019” effettuato dalla DR Broker Sp.a., società di intermediazione assicurativa) è
idoneo a sovvertire il formulato giudizio di inadeguatezza.
Ritiene la Corte correttamente il primo decidente abbia – sia pure implicitamente – rigettato la richiesta di indagini tributarie.
Va, in proposito, osservato che , secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970,
all'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, i coniugi devono presentare la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai redditi ed al patrimonio personale e comune e, in secondo luogo, è previsto il compimento di accertamenti d'ufficio anche per il tramite della polizia giudiziaria per il caso di contestazioni sulle risultanze acquisite.
Il Legislatore richiede alle parti un comportamento di lealtà processuale particolarmente pregnante,
consistente nell'offerta degli elementi probatori utili a ricostruire le loro effettive condizioni economiche e giunge fino a richiedere a ciascuna di esse di fornire al giudice elementi di prova contrari al proprio personale interesse, giustificati dalla particolarità della materia del contendere,
legata ad interessi aventi rilievo costituzionale (art. 2, 29 e 30 Cost (Cass.
Qualora ritenga che gli elementi di prova offerti non siano sufficienti o attendibili, il giudice può
disporre il compimento di indagini da parte della polizia tributaria per accertare la reale situazione economica e patrimoniale dei coniugi.
Tuttavia, per poter fondatamente richiedere l'attivazione dei poteri ufficiosi in questione, non basta contestare genericamente la veridicità delle allegazioni e delle prove altrui, ma occorre che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversa in ordine alle condizioni di vita delle parti.
La Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che "in tema di determinazione dell'assegno di
mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del
giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole
generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza
probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non
consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non
completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini
meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla
posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e
circostanziati". (cfr. Cass.n. 2098/2011; 23263/2016; 4292/2017;Cass.n. 25314/2021; Cass. n.1987/
2023; Cass. n.30767/2024).
Sulla scorta di tali consolidati principi, l' espletamento di indagini tributarie- sollecitato dallo in considerazione dell'accertato versamento una tantum di modeste somme da parte di terzi Pt_1
in favore della e del trasferimento dell'importo di €uro 2.599,75 sulla carta n.184105114 mai CP_1
depositata- non risultava necessario, essendo stata "aliunde" raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti che condizionavano il riconoscimento dell'assegno di divorzio.
La documentazione prodotta dall'allora resistente, infatti, consentiva e consente la compiuta ricostruzione della situazione economica della medesima, comprovando l'inadeguatezza dei redditi derivante dall'aleatorietà della posizione lavorativa, che non le consente di vivere dignitosamente
Privo di pregio è anche il profilo di doglianza, che fa leva sull'inadeguatezza dei redditi dello
. Pt_1
E' vero che il predetto versa in una situazione debitoria , ma, nondimeno, non solo detta condizione
è suscettibile di essere progressivamente sanata nel tempo, ma, peraltro, la posizione economica del predetto obbligato è evidentemente stabile.
Mette conto, altresì, evidenziare che nessuna prova lo ha fornito circa gli esborsi sostenuti Pt_1
a titolo di canone locativo né in merito alle esigenze che lo hanno indotto alla contrazione di debiti.
Ritiene, in proposito, la Corte che l'assegno dovuto al coniuge divorziato non può essere revocato o subire riduzioni in conseguenza di eventuali debiti contratti dall' obbligato per soddisfare esigenze meramente voluttuarie.
Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese .
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c. p. c., nel testo attualmente vigente (qui applicabile ratione temporis),
la compensazione può essere disposta, in tutto o in parte, solo nelle ipotesi in esso tassativamente indicate, e cioè in caso di “soccombenza reciproca” oppure nel caso di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” o, ancora, per effetto della nota pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ebbene , secondo l'insegnamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, la soccombenza reciproca – unica delle ipotesi di cui sopra eventualmente configurabile nella specie - ricorre esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, accolte solo in parte, oppure in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, come affermato di recente dalla nota sentenza delle Sezioni Unite
della Suprema Corte n. 32061/2022 (in senso conforme si veda anche, da ultimo, Cass. Civ. n.
13827/2024).
Nella fattispecie in esame, non è configurabile una soccombenza reciproca, dato che la resistente non si è opposta alla domanda di divorzio ed alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio
, divenuto nelle more economicamente autosufficiente. Per_1
Pertanto, in ragione della condanna del ricorrente al versamento in favore dell'ex coniuge dell'
assegno divorzile, la regolamentazione delle spese resiste alle censure dello . Pt_1
Infondata è, infine, la censura che involge la quantificazione delle spese.
Ed invero, al di là dell'estrema genericità della doglianza, che non risulta non basata sulla rappresentazione di alcun errore commesso dal primo decidente nella liquidazione, ma esclusivamente sulla pretesa eccessività degli importi , va evidenziato che questi risultano del tutto congrui , avuto riguardo al valore della controversia ( indeterminabile- complessità bassa ) ed ai parametri tabellari applicabili.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione di valore ex art. 13 c.p.c. da determinarsi in base al valore della controversia , dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato da ultimo con D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis secondo l'art. 6 del citato
D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
La non particolare complessità delle questioni trattate, esclusivamente di natura economica, giustifica l'applicazione di parametri prossimi a quelli minimi.
Atteso il rigetto dell'appello va dato, altresì, atto della ricorrenza il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1
commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 444/2024 R.G. sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 955/2024 del 16.04.2024 emessa dal Tribunale di Messina, Parte_1
così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di questo grado Parte_1
che liquida in complessivi euro 4.100,00 per compensi (euro 1.000,00 per la fase di studio, euro
800,00 per quella introduttiva , euro 1000,00 per quella istruttoria/trattazione ed euro 1.300,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa ed iva;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Massimo Gullino
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Massimo Gullino Presidente
2) dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) d.ssa Marisa Salvo Consigliere rel ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 444/2024 R. G., posta in decisione all'udienza del
6 maggio 2025
vertente tra
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Lungomare n.36, C.F. , elettivamente domiciliato in Messina via Carlo Botta C.F._1
n. 6, presso lo studio dell'avv. Tiziana Campolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di cancelleria al numero fax
090770327 e all'indirizzo pec: Email_1
Appellante
e
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente (C.F. ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Messina via Lenzi n. 1 presso e nello studio dell'avv. Marcello Greco
(c.f. , tel/fax 090/671952, PEC che la rappresenta C.F._3 Email_2
e difende giusta procura in atti;
Appellata
e e con l'intervento del Procuratore Generale –Sede
Oggetto: appello avverso la sentenza n.955/2024 R.G., emessa dal Tribunale di Messina in data
16.04.2024 e depositata in pari data, nella causa iscritta al n. 4506/2020 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l' appellante:
1)Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora come meglio specificato al capo 4) della narrativa del presente atto;
2) Accogliere la richiesta istruttoria e disporre accertamenti di Polizia Tributaria, anche mediante l'ausilio della Guardia di Finanza, la fine di accertare la reale situazione reddituale
e patrimoniale della Sig.ra come indicato al capo 3) della superiore narrativa;
3) CP_1
Conseguentemente, in esito alle risultanze dell'istruttoria richiesta, in considerazione delle attuali condizioni economiche del Sig. e di tutte le motivazioni esposte in narrativa, Parte_1 disporre la revoca dell'assegno divorzile posto a carico di quest'ultimo per le motivazioni di cui in premessa;
4) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e cpa, per entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata:
“Piaccia alla Ecc,ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, per i motivi sopra dedotti rigettare l'appello proposto con la conferma della sentenza di primo grado e
l'ulteriore condanna dello alla corresponsione delle spese del suddetto giudizio d'appello” Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.11.2020, , premesso che in data 29.11.1982 aveva Parte_1
contratto matrimonio con , da cui erano nati i figli ed , e che in data CP_1 Per_1 Per_2
7.7.2011 il Tribunale di Messina aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, ponendo a suo carico l'obbligo di versare la somma mensile di euro 600,00 a titolo di assegno per la moglie e di contributo di mantenimento del figlio , Per_1
chiedeva al Tribunale di Messina di disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
deducendo che la separazione si era protratta ininterrottamente dall'udienza di comparizione presidenziale e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata.
Evidenziato che sia la moglie che il figlio erano economicamente indipendenti , chiedeva che non fosse riconosciuto alcun assegno o in favore degli stessi.
si costituiva, aderendo alle domande del ricorrente quanto alla declaratoria di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio ed alla revoca del mantenimento in favore del figlio , Per_1
opponendosi, invece, alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore e chiedendo il riconoscimento a titolo di mantenimento dell'importo di €uro 300,00 mensili.
Contestava, infatti, quanto allegato dalla controparte in ordine alla propria autosufficienza economica,
esponendo di non svolgere più da anni l'attività di sub agente e di svolgere solo attività di supplente nelle scuole, senza alcuna certezza di rinnovo degli incarichi.
Con sentenza n. 955/2024, emessa in data 16.04.2024 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
Messina, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (contratto in
Messina il 29.11.1982, trascritto al n. 1417, parte II, serie A, anno 1982), nel disciplinare i rapporti economici tra le parti, poneva a carico dello l'obbligo di corrispondere alla , entro il Pt_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 250,00, oltre adeguamento
ISTAT annuale, e lo condannava alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte,
liquidate in € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Con ricorso depositato in data 08.11.2020, proponeva appello, chiedendo, in via Pt_1
preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, in riforma della medesima, la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto in favore della . CP_1
Instaurato il contraddittorio, quest'ultima si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 02.10.2024, eccependo l'infondatezza dell'appello e resistendo a ciascun motivo di gravame.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 28.05.2024 la trattazione scritta della causa, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 D.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, la Corte, con ordinanza del 04.11.2024, riservava la decisione sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata..
Con successiva ordinanza dell'08.11.2024, sciogliendo la riserva assunta, rigettava l'istanza,
rinviando la causa per la decisione all'udienza del 28.04.2025.
Infine, con ordinanza in data 7-9.05.2025, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle note, assumeva la causa in decisione, senza concessione di termini ulteriori, attesa la natura camerale del rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va, preliminarmente, precisato che, contrariamente a quanto evidenziato nell'ordinanza del 7-
9.05.2025, con cui la causa è stata assunta in decisione, anche parte appellata ha depositato note di trattazione in vista dell'udienza c.d. virtuale del 6.05.2025.
§
2.-Ciò puntualizzato, vale premettere che, con la sentenza impugnata, il primo giudice, richiamando i noti principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), ha riconosciuto in favore di il diritto all'assegno divorzile, limitatamente alla cosiddetta CP_1
componente assistenziale in considerazione della sua condizione economica svantaggiata.
Nel riconoscere l' aleatorietà della attività lavorativa della predetta e la assenza di concrete occasioni lavorative, ha rilevato che la medesima, secondo quanto allegato, svolgeva solo attività di insegnante in supplenza a chiamata , avendo cessato da anni la attività di sub agente assicurativo;
che non aveva presentato dichiarazione dei redditi , attesa la loro modestia, ed aveva, infine, prodotto modelli IS
degli ultimi anni ed estratti conto bancari dai quali risultava , come entrata, solo una somma mensile,
oggetto del pignoramento dalla stessa effettuata in danno dello oltre che un contributo una Pt_1 tantum per la locazione.
Ha, invece, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della componente compensativa dell'assegno, rilevando che, all'esito dell'istruttoria, la – su cui gravava l'onere CP_1
probatorio – non aveva fornito alcuna prova circa il contributo apportato al ménage familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale dei coniugi, né aveva evidenziato in alcun modo la propria partecipazione alle esigenze del nucleo familiare durante la lunga convivenza matrimoniale,
né tantomeno aveva provato di aver sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi interamente alla famiglia, in modo tale da giustificare il riconoscimento della componente compensativa dell'assegno.
§
3.-Di tale statuizione si duole lo con il proposto appello, affidato a quattro motivi di Pt_1
doglianza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine all'attività lavorativa svolta dalla . CP_1
Nel contestare il convincimento espresso dal Tribunale in merito allo svolgimento dell'attività di
“insegnante in supplenza a chiamata” , rileva che tale argomentazione non era supportata da alcuna documentazione ma basata semplicemente sulle allegazioni dell'allora ricorrente che, peraltro, aveva dichiarato di svolgere attività di supplenza “come personale ATA” e non come insegnante.
Pertanto, a detta dell'appellante , non vi era alcuna prova circa l'aleatorietà dell'attività lavorativa della e l'assenza di concrete occasioni lavorative. CP_1
4.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale aveva affermato che “stante i modesti guadagni, ella ( ) non presenta CP_1
dichiarazione dei redditi ed ha prodotto modelli IS degli ultimi anni ed estratti conto bancari dai
quali, come entrata, risulta solo una somma mensile oggetto del pignoramento dalla stessa effettuato
al ricorrente (oltre che un contributo una tantum per la locazione)”. Sostiene che tale argomentazione, oltre a non essere adeguatamente provata, non era veritiera, in quanto l'allora resistente non aveva mai depositato, nel corso del giudizio di primo grado, idonea documentazione attestante la propria situazione patrimoniale.
I modelli IS e gli estratti conto prodotti si riferivano, infatti, agli anni 2017, 2018 e 2019, mentre nessuna prova era stata fornita quanto ai redditi percepiti dalla a partire dal 2020, sicchè nulla CP_1
era dato conoscere circa le attuali entrate patrimoniali e le attività effettivamente svolte.
Sostiene , ancora, l'appellante la sussistenza di indizi tali da sorreggere la presunzione di disponibilità
economiche maggiori rispetto a quelle dichiarate, evidenziando che dall'estratto di conto corrente bancario relativo all'anno 2019 risultava un trasferimento di fondi pari a euro 2.599,75 su una carta mai prodotta ed un bonifico effettuato dalla DR Broker s.p.a., società di intermediazione assicurativa,
di euro 300,00.
5.-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in ordine al rigetto della richiesta di indagini patrimoniali tramite la Polizia Tributaria, finalizzate alla ricostruzione del patrimonio personale dell'appellata, che – a suo dire – non giustificherebbe il riconoscimento dell'assegno divorzile, neppure nella sua componente meramente assistenziale.
Chiede, pertanto, l'ammissione di tali accertamenti, incaricando la Guardia di Finanza di verificare l'attività lavorativa svolta dalla , l'esistenza di dichiarazioni dei redditi e di estratti conto bancari CP_1
e/o postali successivi al 2019, al fine di ricostruire compiutamente il patrimonio personale della stessa.
6.-Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la valutazione operata dal Tribunale in merito alle condizioni economiche di esso ricorrente, che non corrispondeva alla situazione reale.
Evidenzia che l'importo mensile della pensione di vecchiaia con cumulo ex L.228, pari a €uro
1.521,07 , quale risultava dal “Prospetto riepilogativo della pensione per l'anno 2023”, aggiornato alla data del 17.07.2023, costituiva l'importo lordo della pensione, da cui dovevano detrarsi le trattenute IRPEF applicate dall' sin dal primo rateo pensionistico, con conseguente automatica CP_2 detrazione delle trattenute dovute dal mese di settembre 2022 al dicembre 2023.
Assume che a decorrere da gennaio 2024, il rateo pensionistico effettivamente percepito ammonta a
€ 900,06, dato che dall'importo lordo mensile vengono decurtati: la detrazione IRPEF pari a €uro
284,82; €uro 193,27 quale “debito IRPEF anno precedente”; una “addizionale IRPEF regionale a debito del pensionato anno 2023” di €uro 22,42; una “addizionale IRPEF comunale a debito del pensionato anno 2023” di €uro 14,58.
Aggiunge che , essendo stato posto in quiescenza alla data del 28.07.2022 senza diritto a pensione,
era rimasto privo di qualsiasi mezzo di sostentamento sino al mese di agosto 2023 e che solo con
Decreto n.3113 del 14.06.2023 il gli era stato riconosciuto il diritto Controparte_3
alla pensione anticipata in regime di cumulo presso la gestione , con decorrenza 1.08.2023. CP_2
Essendo rimasto per un intero anno senza alcun reddito, era stato costretto a contrarre diversi finanziamenti, senza riuscire ad onorarli, così che, in atto, versava in una situazione economica disagiata dovendo pagare le rate pregresse di un finanziamento di €uro 5.285,41 contratto in data
1.08.2022 con Younited Credit per l'importo di €uro 104,63 mensile;
le rate della cessione del quinto pari ad €uro 200,00 mensili, come si evince dai cedolini pensione;
le rate di una cartella esattoriale di
€uro 2.868,87 da corrispondere trimestralmente per un importo di €uro 144,69.
Evidenzia la sussistenza di ulteriore debito risultante da altra ulteriore cartella esattoriale di €uro
22.595,53, già notificata e di cui è stata presentata istanza di rateizzazione, al momento ancora non riscontrata.
Dall'importo netto, inoltre, occorre detrarre la somma di € 360,00 per il canone di locazione dell'immobile in cui risiede.
7.-Con il quinto motivo di gravame, l'appellante impugna il capo della sentenza con cui è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, chiedendone la compensazione, in considerazione del parziale accoglimento delle domande avversarie.
In subordine, lamenta l'eccessiva e spropositata quantificazione delle stesse, avuto riguardo alla modesta attività istruttoria espletata in primo grado e anche alla luce delle precarie condizioni economiche in cui versa.
§
I motivi di appello sono stati punto per punto contestati dalla , che, nel sostenere la correttezza CP_1
della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, ribadisce di aver svolto esclusivamente attività di insegnante in supplenza e di essere attualmente impiegata, con contratto a tempo determinato, presso l'Istituto “La Pira” di Messina.
Aggiunge, altresì, di aver prodotto, conformemente a quanto richiesto dal Tribunale, i modelli IS
relativi agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.
§
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, considerata la loro intima connessione.
E' opportuno, a fronte delle contestazioni mosse da parte appellante, premettere alcune considerazioni di carattere generale, al fine di dare conto delle regole giuridiche che presiedono all'istituto dell'assegno divorzile, così come fissate dalla più recente evoluzione giurisprudenziale, in quanto decisive ai fini della soluzione della contesa in base al diritto “vivente”.
E' bene osservare che, a seguito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenza n. 18287/2018), l'assegno divorzile ha natura composita e, in pari misura,
assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o meglio perequativo-compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico).
Ne deriva che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativa oltre che assistenziale, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, della causale riconducibilità dello squilibrio - effettivo e di non modesta entità- delle condizioni economico - patrimoniali delle parti , in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare (Cass., n.
35434/23).
La ratio è quella di compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituali.
In tale ottica, la verifica dell'eventuale disparità economico-patrimoniale delle parti – prerequisito delle valutazioni successive - deve essere effettuata avendo riguardo alle scelte di conduzione della vita familiare compiute in corso di matrimonio e l'eventuale sacrificio di aspettative professionali e reddituali di un coniuge va valutato in relazione alla durata del vincolo e alle effettive potenzialità
professionali e reddituali, da stimarsi alla conclusione della relazione matrimoniale, avuto riguardo all'età del coniuge e alle condizioni del mercato del lavoro (Cass. S.U. 35385/2023).
Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla determinazione dell'assegno divorzile deve, dunque,
verificare anche a mezzo di presunzioni una serie di elementi, quali: lo squilibrio della posizione economica dei coniugi;
la presuntiva derivazione di tale disparità dall'organizzazione della vita familiare, avendo ad esempio la moglie assunto su di sé il peso prevalente della cura della casa e dell'eventuale prole;
la durata della vita coniugale;
l'età del richiedente.
Sulla scorta di tali principi, ritiene la Corte che non meriti censura alcuna la statuizione del Tribunale,
che ha riconosciuto l'assegno divorzile in favore della con funzione esclusivamente CP_1
assistenziale.
Tale decisione, infatti, risulta basata sull'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e della aleatorietà dell'attività lavorativa della . CP_1
Dalla documentazione prodotta dalla predetta (IS , contratto di lavoro a tempo determinato stipulato nel 2023), si trae, infatti, conferma dell'inadeguatezza dei redditi della medesima e della mancanza di stabilità della sua posizione lavorativa, risultando dimostrato l'espletamento di attività
di insegnante in supplenza . Né l'accredito una tantum di modeste somme da parte di terzi (pari a €uro 312,49 con causale
“ricevuta 25.10.2019” effettuato dalla DR Broker Sp.a., società di intermediazione assicurativa) è
idoneo a sovvertire il formulato giudizio di inadeguatezza.
Ritiene la Corte correttamente il primo decidente abbia – sia pure implicitamente – rigettato la richiesta di indagini tributarie.
Va, in proposito, osservato che , secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970,
all'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, i coniugi devono presentare la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai redditi ed al patrimonio personale e comune e, in secondo luogo, è previsto il compimento di accertamenti d'ufficio anche per il tramite della polizia giudiziaria per il caso di contestazioni sulle risultanze acquisite.
Il Legislatore richiede alle parti un comportamento di lealtà processuale particolarmente pregnante,
consistente nell'offerta degli elementi probatori utili a ricostruire le loro effettive condizioni economiche e giunge fino a richiedere a ciascuna di esse di fornire al giudice elementi di prova contrari al proprio personale interesse, giustificati dalla particolarità della materia del contendere,
legata ad interessi aventi rilievo costituzionale (art. 2, 29 e 30 Cost (Cass.
Qualora ritenga che gli elementi di prova offerti non siano sufficienti o attendibili, il giudice può
disporre il compimento di indagini da parte della polizia tributaria per accertare la reale situazione economica e patrimoniale dei coniugi.
Tuttavia, per poter fondatamente richiedere l'attivazione dei poteri ufficiosi in questione, non basta contestare genericamente la veridicità delle allegazioni e delle prove altrui, ma occorre che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversa in ordine alle condizioni di vita delle parti.
La Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che "in tema di determinazione dell'assegno di
mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del
giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole
generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza
probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non
consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non
completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini
meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla
posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e
circostanziati". (cfr. Cass.n. 2098/2011; 23263/2016; 4292/2017;Cass.n. 25314/2021; Cass. n.1987/
2023; Cass. n.30767/2024).
Sulla scorta di tali consolidati principi, l' espletamento di indagini tributarie- sollecitato dallo in considerazione dell'accertato versamento una tantum di modeste somme da parte di terzi Pt_1
in favore della e del trasferimento dell'importo di €uro 2.599,75 sulla carta n.184105114 mai CP_1
depositata- non risultava necessario, essendo stata "aliunde" raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti che condizionavano il riconoscimento dell'assegno di divorzio.
La documentazione prodotta dall'allora resistente, infatti, consentiva e consente la compiuta ricostruzione della situazione economica della medesima, comprovando l'inadeguatezza dei redditi derivante dall'aleatorietà della posizione lavorativa, che non le consente di vivere dignitosamente
Privo di pregio è anche il profilo di doglianza, che fa leva sull'inadeguatezza dei redditi dello
. Pt_1
E' vero che il predetto versa in una situazione debitoria , ma, nondimeno, non solo detta condizione
è suscettibile di essere progressivamente sanata nel tempo, ma, peraltro, la posizione economica del predetto obbligato è evidentemente stabile.
Mette conto, altresì, evidenziare che nessuna prova lo ha fornito circa gli esborsi sostenuti Pt_1
a titolo di canone locativo né in merito alle esigenze che lo hanno indotto alla contrazione di debiti.
Ritiene, in proposito, la Corte che l'assegno dovuto al coniuge divorziato non può essere revocato o subire riduzioni in conseguenza di eventuali debiti contratti dall' obbligato per soddisfare esigenze meramente voluttuarie.
Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese .
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c. p. c., nel testo attualmente vigente (qui applicabile ratione temporis),
la compensazione può essere disposta, in tutto o in parte, solo nelle ipotesi in esso tassativamente indicate, e cioè in caso di “soccombenza reciproca” oppure nel caso di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” o, ancora, per effetto della nota pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ebbene , secondo l'insegnamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, la soccombenza reciproca – unica delle ipotesi di cui sopra eventualmente configurabile nella specie - ricorre esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, accolte solo in parte, oppure in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, come affermato di recente dalla nota sentenza delle Sezioni Unite
della Suprema Corte n. 32061/2022 (in senso conforme si veda anche, da ultimo, Cass. Civ. n.
13827/2024).
Nella fattispecie in esame, non è configurabile una soccombenza reciproca, dato che la resistente non si è opposta alla domanda di divorzio ed alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio
, divenuto nelle more economicamente autosufficiente. Per_1
Pertanto, in ragione della condanna del ricorrente al versamento in favore dell'ex coniuge dell'
assegno divorzile, la regolamentazione delle spese resiste alle censure dello . Pt_1
Infondata è, infine, la censura che involge la quantificazione delle spese.
Ed invero, al di là dell'estrema genericità della doglianza, che non risulta non basata sulla rappresentazione di alcun errore commesso dal primo decidente nella liquidazione, ma esclusivamente sulla pretesa eccessività degli importi , va evidenziato che questi risultano del tutto congrui , avuto riguardo al valore della controversia ( indeterminabile- complessità bassa ) ed ai parametri tabellari applicabili.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione di valore ex art. 13 c.p.c. da determinarsi in base al valore della controversia , dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato da ultimo con D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis secondo l'art. 6 del citato
D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
La non particolare complessità delle questioni trattate, esclusivamente di natura economica, giustifica l'applicazione di parametri prossimi a quelli minimi.
Atteso il rigetto dell'appello va dato, altresì, atto della ricorrenza il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1
commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 444/2024 R.G. sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 955/2024 del 16.04.2024 emessa dal Tribunale di Messina, Parte_1
così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di questo grado Parte_1
che liquida in complessivi euro 4.100,00 per compensi (euro 1.000,00 per la fase di studio, euro
800,00 per quella introduttiva , euro 1000,00 per quella istruttoria/trattazione ed euro 1.300,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa ed iva;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Massimo Gullino