Sentenza 16 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 24/04/1973, residente in [...]F. NULLO 4D/4 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
BARBAGELATA PAOLO (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
NAPOLI (NA), il 06/12/1963, residente in [...]F. NULLO, 2D/4 16100
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BARBAGELATA PAOLO (C.F. ), che C.F._2
lo rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 29/09/2005 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. i vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
Per_1
Per_
2. il figlio nato il [...], è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa con residenza anagrafica presso la madre, nella casa già familiare;
3. i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno di essi
Per_ possa mantenere con un rapporto equilibrato e continuativo ed affinché egli possa ricevere, in pari misura, da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
3.1. in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla Per_ massima e più leale collaborazione nell'interesse di
Per_
3.2. le decisioni che riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
Per_
4. il padre potrà vedere ed avere con sé liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi, culturali e relazionali del figlio e, quanto meno, a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio ed un giorno infrasettimanale ogni settimana, con pernottamento;
5. durante il periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica ciascun Per_ genitore potrà trascorrere con due settimane, anche non consecutive, di vacanza, da concordare, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi, entro il mese di maggio di ciascun anno;
6. i periodi di vacanza natalizio e pasquale saranno pariteticamente ripartiti tra i genitori (osservando il criterio dell'alternanza annuale dei giorni di Natale,
Capodanno, Epifania e Pasqua), così come la cosiddetta settimana bianca, se vi
3 sia sospensione dell'attività didattica, tutte le festività, civili e religiose, con i
Per_ relativi periodi di vacanza (c.d. ponti), ed il compleanno di (sempre con il criterio della paritetica alternanza di anno in anno);
7. i genitori potranno concordare quelle variazioni e quegli adegua-menti del predetto regime che di volta in volta essi riterranno con-venienti, avuto esclusivo riguardo all'interesse ed agli impegni del figlio;
8. i genitori segnaleranno l'uno all'altro con il massimo preavviso eventuali propri impedimenti e/o impegni lavorativi che richiedano la contingente variazione del regime e si impegnano reciprocamente ad apportare, se possibile, le conseguenti variazioni;
9. ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio in relazione al tempo nel quale lo avrà presso di sé
Per_ 10. le spese straordinarie per quali individuate, anche quanto alle modalità di loro deliberazione, secondo le indicazioni di cui al verbale ex art. 47 quater
O.G. predisposto dal Tribunale di Genova in data 15 settembre 2016, noto alle
Parti, che ne hanno ricevuto copia, saranno sostenute dai genitori in ragione dell'esatta metà ciascuno;
11. nella casa già coniugale è rimasta a vivere, con il figlio, la Signora Pt_1 alla quale l'immobile viene assegnato ex art. 337 sexies c.c.;
[...]
11.1. il Signor si è già prima d'ora trasferito altrove e si Parte_2
impegna a trasferire anche la propria residenza anagrafica;
egli potrà prelevare i propri oggetti ed effetti personali nonché quanto altro oggetto di dirette intese;
12. l'assegno unico universale sarà ripartito tra i genitori in ragione del 50%; ciascun genitore si impegna a compiere, a semplice ed informale richiesta dell'altro, quanto a tal fine necessario;
12.1. le detrazioni per il figlio a carico, ove previste, competeranno a ciascun genitore in ragione del 50%;
12.2. la detrazione fiscale delle spese mediche e di ogni altra spesa in relazione alla quale tale beneficio sia concesso competerà a ciascun genitore nelle misura di cui al punto 10;
4 13. i Signori e dichiarano d'essere, siccome Parte_2 Parte_1
in effetti sono, economicamente autosufficienti e rinunziano a richiedere qualsivoglia contributo al proprio mantenimento, riconoscendone l'insussistenza dei presupposti;
14. i Signori e esprimono il con-senso per il Parte_2 Parte_1
rilascio del passaporto individuale del figlio minore;
Persona_3
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2005, Numero 896, Parte
I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
5