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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 12095/2023 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Antonello CORRADO del foro di Milano e dall'Avv. Giovanna CANALE del Foro di Roma, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Ilenia BIANCHI del Foro di Torino, in forza di procura speciale allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 24 Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 22.01.2025):
“Voglia l'Onorevole Giudicante adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:
In via principale:
(i) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate nei confronti in quanto CP_1 Pt_1
infondate in fatto e in diritto;
(ii) accertare e dichiarare: la mancata esecuzione da parte di delle prestazioni dedotte nel CP_1
Contratto inter partes del 2.11.2021 alle lettere a), b), c), d), e), e parzialmente alla lettera
g) nella misura del 50% o nella diversa misura che sarà accertata in esito al presente giudizio, per tutte le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto di quanto precede e in ogni caso, revocare, annullare, dichiarare nullo e inefficace e in ogni caso caducare il Decreto
Ingiuntivo n. 3493/2023, R.G. n. 8856/2023, emesso in data 18 maggio 2023 e pubblicato il
19 maggio 2023 dal Tribunale di Torino- dott.ssa Dughetti a carico di , con ogni Pt_1
conseguente provvedimento;
(iii) accertare e dichiarare: a) l'inammissibilità della domanda di di condanna di al CP_1 Pt_1 pagamento delle obbligazioni “extra contratto” per le ragioni dedotte in narrativa;
b) in via di subordine, rispetto al superiore punto a), l'infondatezza della domanda di di CP_1 condanna di al pagamento delle obbligazioni “extra contratto” per tutte le ragioni Pt_1 dedotte in narrativa e, per l'effetto di quanto precede, e in ogni caso, c) che non deve Pt_1
a la somma di euro 31.105,00, né qualsiasi altra diversa somma, con ogni CP_1
conseguente provvedimento;
(iv) per l'ulteriore effetto di quanto chiesto nei punti (i), (ii), (iii) che precedono, accertare e dichiarare insussistente, infondati e quantunque inesistenti qualsivoglia obbligazione di pagamento in capo a ed il correlato diritto di credito di ex adverso fatti valere Pt_1 CP_1
e, conseguentemente, accertare e dichiarare che Talete non deve a gli importi portati CP_1
dal Decreto Ingiuntivo opposto, né alcun altro importo.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'indebito pagamento corrisposto da a di euro 12.720,00, oltre IVA, Pt_1 CP_1 ovvero, in via di subordine, del minore ammontare di euro 3.720,00, oltre IVA, e, per l'effetto, condannare a corrispondere a detto importo, gravato di interessi legali dovuti dalla data CP_1 Pt_1
del pagamento fino alla data della effettiva restituzione.
In via istruttoria: Si rinvia ai documenti depositati e alle richieste istruttorie formulate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e con la II memoria e III Memoria ex art. 171 ter c.p.c. In
pagina 2 di 24 ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da calcolarsi sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, sia del presente giudizio che della fase di mediazione demandata”
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 23.01.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito
- rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto per i Parte_1
motivi esposti nelle proprie difese e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 3493/2023
(RG.n. 8856/2023), emesso dal Tribunale di Torino in data 18/05/2023;
- rigettare la domanda formulata in via riconvenzionale da in quanto infondata in fatto Parte_1
e in diritto per i motivi esposti nelle proprie difese;
- accertare e dichiarare che il valore delle prestazioni “extra contratto” indicate nelle proprie difese, eseguite da a favore della ammonta ad euro 31.105,00, o alla somma CP_1 Parte_1
veriore, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, gravata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e, conseguentemente, condannare al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 dell'importo dovuto, ovvero compensare tale credito di quest'ultima con l'eventuale accertando debito nei confronti della Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare la fondatezza della domanda della Società esponente, in persona del legale rappresentante, per i motivi esposti nelle proprie difese e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante, al Parte_1
pagamento in favore della in persona del legale rappresentante, della somma di euro CP_1
53.417,70 o somma veriore, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, oltre agli interessi moratori sino al saldo;
in via istruttoria
- ammettere prova per testi su tutti i capitoli di prova dedotti nella propria seconda memoria datata
27/11/2023 e nella propria terza memoria datata 6/12/2023, con i testi ivi indicati
- rigettare le istanze istruttorie formulate dalla Controparte nei propri atti difensivi e, in via subordinata, ove ammesse, ammettere FORE alla prova contraria;
in ogni caso
- con vittoria di onorari, oltre rimborso forfettario pari al 15% per le spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A. di legge e spese, sia del presente procedimento sia del procedimento monitorio”
pagina 3 di 24
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, il CP_1
Tribunale di Torino, con decreto n. 3493/2023, datato 18.05.2023, depositato in data 19.05.2023, ha ingiunto a di pagare alla ricorrente la somma di Euro 53.417,70 oltre interessi come Parte_1
da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 19.06.2023 ritualmente notificato in data 20.06.2023, la Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio la ricorrente,
[...]
proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 18.12.2023, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 18.09.2023, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - nel merito in via principale
pagina 4 di 24 rigettare l'opposizione proposta da e tutte le domande ivi formulate, in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 3493/2023 (RG.n. 8856/2023), emesso dal Tribunale di Torino in data 18/05/2023; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare la fondatezza della domanda della Società esponente, in persona del legale rappresentante,
e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante, al pagamento in Parte_1
favore della in persona del legale rappresentante, della somma di euro 53.417,70 o CP_1
somma veriore, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, oltre agli interessi moratori sino al saldo”.
1.5. All'udienza del 18.12.2023 le parti hanno chiesto l'ammissione delle prove dedotte, nonché il rinvio ad una nuova udienza per esperire il tentativo di conciliazione;
il Giudice ha fissato a tale proposito l'udienza del 22.01.2024.
1.6. A scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza del 22.01.2024, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice, con Ordinanza del 27.01.2024, ritenuta l'ammissibilità, ha ammesso le prove per testi dedotte dalle parti, delegandone l'ammissione alla GOP Dott.ssa Serena
CIRIO;
1.7. Nel corso delle udienze del 26.04.2024 e 05.07.2024 sono stati escussi i testi delle parti sui capi di prova ammessi con ordinanza del 27.01.2024; al termine dell'istruttoria orale il GOP ha rimesso il fascicolo al Giudice per la fissazione di una nuova udienza e per la prosecuzione del processo.
1.8. Con Ordinanza del 08.07.2024 il nuovo Giudice:
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), fissando udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 05.12.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento e l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
pagina 5 di 24 1.9. Con Ordinanza in data 11.12.2024 il Giudice Istruttore:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
- inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
- del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 23.01.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.10. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
pagina 6 di 24
2. Sull'inammissibilità della domanda nuova avente natura riconvenzionale proposta dalla parte convenuta opposta nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c. e nelle conclusioni definitive.
2.1. Preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità della seguente domanda nuova avente natura riconvenzionale proposta dalla parte convenuta opposta nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1),
c.p.c. e nelle conclusioni definitive:
“accertare e dichiarare che il valore delle prestazioni “extra contratto” indicate nelle proprie difese, eseguite da a favore della ammonta ad euro 31.105,00, o alla somma CP_1 Parte_1
veriore, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, gravata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e, conseguentemente, condannare al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 dell'importo dovuto, ovvero compensare tale credito di quest'ultima con l'eventuale accertando debito nei confronti della Parte_1
2.2. Deve, infatti, condividersi l'orientamento della giurisprudenza prevalente, anche a Sezioni Unite
(Cass. civile, Sezioni Unite, 27 dicembre 2010, n. 26128), secondo cui nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande nuove e diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi unicamente quando, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi a sua volta in una posizione processuale di convenuto.
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta, a pena di decadenza, mediante la propria memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c. avrebbe potuto unicamente “proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”.
Viceversa, a fronte delle eccezioni e della domanda riconvenzionale proposte dalla Parte_1
mediante la quale la parte attrice opponente ha chiesto la restituzione dell'importo di Euro 12.700,00 indebitamente corrisposto alla stante il mancato adempimento di quest'ultima delle CP_1
prestazioni contrattualmente previste dalle parti, la parte convenuta opposta ha introdotto una vera e propria domanda riconvenzionale nuova e diversa rispetto a quella fatta valere in sede monitoria, volta ad ottenere, in via principale, il pagamento separato ed analitico di attività “extra- contrattuali” quantificate in euro 31.105,00, che non può ritenersi “conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte” dalla parte attrice opponente.
pagina 7 di 24
3. Sull'inammissibilità dei documenti prodotti dalla parte convenuta opposta con la terza memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c.
3.1. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità delle produzioni documentali nn. 55,
56, 56a, 57, 58 allegate alla terza memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c. depositata dalla parte convenuta opposta in data 07.12.2023
3.2. Invero, in base all'art. 171 ter c.p.c., con la memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c. le parti possono “indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali”, mentre con la memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c., le parti possono, esclusivamente “replicare alle eccezioni nuove ed indicare la prova contraria”.
Da ciò consegue che i documenti non possono essere prodotti per la prima volta con la terza memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c.
Del resto, i documenti allegati alla predetta memoria dalla parte convenuta opposta nn. 55, 56, 56a, 57,
58 non hanno natura di prova contraria e sono pertanto inammissibili.
4. Sul merito della presente causa.
4.1. Ciò chiarito, può passarsi all'esame del merito della presente causa.
4.2. L'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che con incarico in data 02.1112021 la era stata incaricata dalla di CP_1 Parte_1
svolgere a favore di quest'ultima attività di consulenza in ambito di comunicazione;
- che, a titolo di corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'incarico, la i impegnava Parte_1
a prevedere un compenso a favore di pari a Euro 83.505,00 più IVA, da fatturarsi CP_1
mensilmente a partire da novembre 2021;
pagina 8 di 24 - che la prestazione aveva avuto inizio il 02.11.2021, con termine il 31.12.2022 con rinnovo tacito salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, circostanza mai verificatasi;
- che a seguito dell'attività svolta, aveva emesso nei confronti della le CP_1 Parte_1
seguenti fatture:
1) fattura n. 65 del 28.06.2022 per un importo di euro 7.631,10
2) fattura n. 70 del 26.07.2022 per un importo di euro 7.631,10
3) fattura n. 82 del 31.08.2022 per un importo di euro 7.631,10
4) fattura n. 97 del 26.09.2022 per un importo di euro 7.631,10
5) fattura n. 112 del 19.10.2022 per un importo di euro 7.631,10
6) fattura n. 126 del 30.11.2022 per un importo di euro 7.631,10
7) fattura n. 141 del 14.12.2022 per un importo di euro 7.631,10
- che la aveva eseguito tutte le prestazioni concordate e le stesse erano state oggetto di CP_1
confronto e pianificazione tra le parti;
- che con lettera inviata a mezzo PEC in data 27.03.2023 aveva intimato invano alla CP_1
il pagamento dell'importo di Euro 53.417,70 oltre interessi e spese legali. Controparte_2
4.3. La parte attrice opponente ha eccepito, in primo luogo, che non avrebbe adempiuto CP_1
alle prestazioni contrattualmente previste, che gran parte delle attività concordate non sarebbero state svolte entro i termini stabiliti e che altre attività sarebbero state svolte da altri professionisti;
e tuttavia, la convenuta opposta ne chiede l'integrale pagamento.
Rispetto a tale eccezione, la parte attrice opponente ha dedotto, in sintesi:
- che il contratto sottoscritto tra le parti in data 02.11.2021 avente ad oggetto la consulenza per attività di comunicazione pubblicitaria prevedeva l'affidamento a dell'incarico relativo “alla CP_1 progettazione ed esecuzione delle seguenti attività di comunicazione pubblicitaria”:
a) definizione e attivazione della strategia digitale, analisi di mercato “light” (individuazione attività dei competitor, utilizzo dei diversi canali di comunicazione, plus/benefit di elezione, ecc.), sviluppo Brand
Image, definizione del “retrofif” – nome, brand e concetto – e studio Communication Guidelines;
b) : definizione kit Stampa, lancio Teaser per Stampa, creatività Web Landing Page;
CP_3
c) set-up e validazione account Social Media (Facebook e Instagram), definizione strategia e azioni
CRM;
d) comunicazione programma di lancio e definizione guidelines, lancio comunicato stampa dei Brand;
e) studio creativo master per ATL e ADV, assistenza alla redazione del piano Media, definizione e pagina 9 di 24 implementazione del piano d'azione digitale;
f) studio e realizzazione sito web;
g) piano editoriale mensile per Facebook e Instagram, realizzazione di n. 3 post originali alla settimana
(post/immagine immagini royalty free da banca immagine), repost da ufficio stampa o utenti (su indicazione del cliente) fino a n. 30 l'anno totali sui due social media, caricamento dei post, supporto alla Moderazione del canale Facebook e Instagram (risposte agli utenti che non implichino aspetti commerciali o tecnici di prodotto – con presa in carico 3 volte alla settimana);
h) strategia relazioni istituzionali (omologazione e commerciali), definizione e pianifica eventi, comunicato stampa per;
Pt_2
- che a titolo di corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto era stato concordato un compenso commisurato alle singole prestazioni, pari a (Iva esclusa):
• per il punto a) Euro 12.000,00;
• per il punto b) Euro 2.000,00;
• per il punto c) Euro 2.505,00;
• per il punto d) Euro 8.000,00;
• per il punto e) Euro 15.000,00;
• per il punto f) Euro 18.000,00;
• per il punto g) Euro 18.000,00;
• per il punto h) Euro 8.000,00;
- che in data 7.10.2022, il responsabile di Dott. , inviava a CP_1 Persona_1 Parte_1 una relazione contenente l'aggiornamento sullo stato delle attività svolte (Cfr. doc. n. 2 parte
[...]
attrice in opposizione).
- che dal contenuto della relazione emergeva che, gran parte delle attività concordate non erano state svolte entro i termini previsti dal contratto ed altre invece erano state già svolte da altri professionisti;
più precisamente, dalla relazione si evinceva che:
• dell'attività prevista al punto a), benché dichiarasse di averla svolta, non era stata CP_1
fornita alcuna prova documentale di quanto compiuto;
• l'attività prevista al punto b) non era stata svolta e la landing page cui faceva CP_1
riferimento era quella relativa al sito web e doveva essere ricompresa al punto f); mentre non era stata attuata alcuna landing page per la manifestazione non avendo CP_3 Pt_1
partecipato ad alcuna manifestazione;
• l'attività al punto c) non era stata svolta e non vi era evidenza dello svolgimento di ulteriori pagina 10 di 24 attività, quali definizione di strategia e azioni CRM;
• l'attività al punto d) non era stata svolta, come ammesso dalla stessa CP_1
• l'attività al punto e), non era stata svolta, come ammesso dalla stessa CP_1
• una parte dell'attività di cui al punto g) ammetteva essere stata svolta da CP_1 [...]
soggetto diverso e indipendente da titolare di altro incarico diretto CP_4 CP_1
con mentre per altra parte, aceva riferimento alla realizzazione Parte_1 CP_1
di un video, che tuttavia on ha mai ricevuto;
Parte_1
• l'attività al punto h) non era stata svolta, in quanto assegnata ad un altro CP_1
professionista, come ammesso dalla stessa CP_1
- che dal report sopra menzionato emergevano, dunque, il mancato adempimento delle attività concordate nei termini prefissati e la circostanza che avesse imputato al proprio operato CP_1
lo svolgimento e compimento di attività che erano state già svolte da altri professionisti in un periodo antecedente alla sottoscrizione del Contratto;
4.4. Si deve innanzitutto osservare che non sono oggetto di contestazione tra le parti le seguenti circostanze:
- il contratto sottoscritto tra le parti in data 02.11.2021 prevedeva la progettazione e l'esecuzione delle attività di comunicazione pubblicitaria indicate dal punto a) al punto h);
- l'attività di cui al punto b), individuata come “EICMA: definizione kit stampa, lancio teaser per stampa” non era stata dalla CP_1
- l'attività di cui al punto f) del predetto contratto era stata regolarmente eseguita dalla CP_1
- in data 7.10.2022 il responsabile di Dott. , aveva inviato a una CP_1 Persona_1 Pt_1 relazione contenente l'aggiornamento sullo stato delle attività svolte (cfr. doc. n. 2 parte attrice in opposizione, doc. n. 23 parte convenuta opposta); tale documento non è stato né disconosciuto dalla parte convenuta opposta né è stato oggetto di contestazione immediata da parte della la quale, Parte_1
viceversa, non ha prodotto in giudizio alcuna contestazione relativamente alla veridicità di quanto affermato dal responsabile della con riferimento all'esecuzione delle attività contrattualmente previste, CP_1
ad eccezione della comunicazione PEC datata 02.05.2023 con la quale aveva contestato formalmente il credito vantato da chiedendo contestualmente la ripetizione del pagamento effettuato, CP_1
eccedente rispetto al dovuto (cfr. doc. n.3 di parte attrice opponente).
4.5. Risultano inoltre provate documentalmente e/o attraverso le escussioni testimoniali le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono:
pagina 11 di 24 4.5.1. Con riferimento alle prestazioni di cui al punto a) del contratto sottoscritto tra le parti in data
02.11.2021, aveva eseguito le prestazioni di consulenza sulla base delle indicazioni fornitele CP_1
da in occasione degli incontri tenutesi in videoconferenza sin dai primi giorni Parte_1 dell'incarico, tra cui in particolare, quello del 19.11.2021 con i Sigg.ri Persona_2 Per_3
e a cui era seguito l'invio dei materiali a mezzo email in data 5.11.2021 (cfr. doc.
[...] Persona_4
nn 13-19, 24, 24a, 24b, 45, e da all.46 a all.46h di parte convenuta opposta).
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta al capo 1) della memoria integrativa ex art. 171 ter,
n. 2), c.p.c., è stata anche integralmente confermata:
- dalla teste la quale ha riferito: “1) ha eseguito le prestazioni di consulenza sulla Persona_3 CP_1
base delle indicazioni fornitele da in occasione degli incontri tenutisi in videoconferenza tra cui Pt_1 uno con i sigg.ri , la sottoscritta e , a cui è seguito l'invio dei materiali a Persona_2 Persona_4 mezzo email e del piano di lavoro”;
- dalla teste direttrice creativa di impegnata nel progetto in prima persona, la Testimone_1 CP_1
quale, sentita sul capo 1) dedotto dalla parte convenuta opposta nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n.
2), c.p.c., ha risposto come segue: “1) Vero quanto capitolato. ha fornito le prestazioni di consulenza CP_1
di cui al punto a) del contratto. Ricordo incontri (non ricordo se in videoconferenza o presenza) in cui è stata dichiarata l'esigenza di creare una brand image dell'azienda e definire il plan di posizionamento del brand. Lo studio è stato molto approfondito ed abbiamo realizzato un intero progetto strategico. Riconosco
i documenti che mi vengono rammostrati (24, 24a e 24b nonché da 46a a 46h). ADR Ho partecipato a tutte le riunioni di avviamento del progetto. Non ricordo se quella del 19/11/2021 fosse una riunione in presenza
o videoconferenza ma si trattava di una riunione di partenza in cui sono state fissate le linee guida. Si trattava di una riunione importante”.
Sempre con riferimento al punto a) del predetto contratto, ha altresì svolto ulteriori CP_1 attività, non previste originariamente nel Contratto, ma comunque relative alla “Brand Image”, attività espressamente ricompresa tra le prestazioni di cui al punto a).
Tali ulteriori attività riguardavano gli studi per l'utilizzo del logo di nei diversi contesti, e Parte_1
la produzione di una serie di output in tal senso, (tra cui nuovi biglietti da visita, riorganizzazione della comunicazione mail con le firme digitali allineate alla nuova Brand Identity, ecc.) (cfr. doc. nn.
46,46h,47,47).
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta al capo 2) della memoria integrativa ex art. 171 ter,
n. 2), c.p.c., è stata anche integralmente confermata:
- dalla teste la quale ha riferito: “2) con riferimento al punto a) del Contratto, ha Testimone_1 CP_1 svolto altre attività relative alla “Brand Image” per l'utilizzo del logo di nei diversi contesti. Nei Pt_1
pagina 12 di 24 documenti che mi vengono rammostrati nn. 47 e 47a si fa riferimento allo studio dell'identity con riferimento non solo allo studio del brand in generale ma anche alle sotto aree e si tratta di attività extra rispetto al contratto del 2/11/2021 in quanto lo studio è molto più approfondito. ADR In pratica le attività ulteriori espletate rispetto al semplice sviluppo del brand, successivamente richieste dalla cliente quale risultato di un dialogo verbale tra le parti ( principalmente era il nostro riferimento), sono Persona_2
consistite anche in un lavoro sulle attività future di espansione del brand (quattro aree di attività). Lo studio della brand identity è stato quindi approfondito”
4.5.2. Con riferimento alle prestazioni di cui al punto b) del contratto sottoscritto tra le parti in data
02.11.2021, l'attività di era consistita nello studio e nella realizzazione della Web landing CP_1
page, specificamente orientata alla partecipazione di a EICMA 2021 (presentazione del Parte_1
02.12.2021), in modo tale da avere a disposizione una versione “statica” del sito internet, nell'attesa che venisse realizzata la versione definitiva.
Rispetto ai programmi originari, tuttavia, aveva nel frattempo deciso di non partecipare Parte_1
più ad . Quando ra venuta a conoscenza del mutamento di obiettivo, la realizzazione CP_3 CP_1
della landing page (attività commissionatale da a novembre 2021) era già stata eseguita Parte_1
da cfr. doc. nn. 25, 25a, 45 di parte convenuta opposta). CP_1
Con riferimento a tale prestazione si precisa che l'attività di landing page ha lo scopo di occupare temporaneamente l'area internet che successivamente ospiterà il sito internet in modo tale da far sapere agli utenti che il sito è in costruzione, comunicando già una data successiva (nel caso di specie era febbraio
2022) per poterlo consultare. Di conseguenza, una volta che il sito effettivo è online, la landing page, perdendo il suo scopo, non è più visibile tramite l'accesso internet.
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta al capo 3) della memoria integrativa ex art. 171 ter,
n. 2), c.p.c., è stata anche integralmente confermata:
- dalla teste la quale ha riferito: “3) Vero quanto capitolato. Con riferimento al punto b) Testimone_1
del Contratto, ha comunicato a la decisione di astenersi dal partecipare ad Pt_1 CP_1 CP_3
quando aveva già eseguito lo studio e la realizzazione della Web landing page. Non ricordo la CP_1
modalità di comunicazione, potrebbe essere stata fatta in call o essermi stata riferita da Persona_5
che era il mio responsabile”;
[...]
- dalla teste la quale ha riferito: “3) Con riferimento al punto b) del Contratto, Testimone_2 CP_2
E ha comunicato a la decisione di astenersi dal partecipare ad quando aveva già
[...] CP_1 CP_3 CP_1 eseguito lo studio e la realizzazione della Web landing page”.
Sempre con riferimento al punto b), risulta incontestata tra le parti la circostanza che, a fronte pagina 13 di 24 della mancata partecipazione della alla , le attività contrattualmente previste Parte_1 CP_3 di “definizione kit stampa e lancio teaser per stampa” non erano state realizzate (cfr. doc. n. 2 parte attrice in opposizione, doc. n. 23 parte convenuta opposta).
A tale proposito, poiché in ogni caso gran parte delle attività erano state eseguite dalla
[...]
e dalla stessa debitamente provate in corso di causa, si ritiene equo determinare la CP_1 quantificazione di tali prestazioni in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 1226 c.c., ossia un importo pari alla metà di quello contrattualmente stabilito ed accettato dalle parti con la sottoscrizione del contratto in data 02.11.2021.
4.5.3. Con riferimento alle prestazioni di cui al punto c) del contratto sottoscritto tra le parti in data
02.11.2021, relativamente ai social media Facebook e Instagram, aveva studiato, CP_1
elaborato e realizzato appositi account per la parte attrice opponente.
Inoltre, in aggiunta a quanto inizialmente concordato tra le parti, e con preciso riferimento alla creazione degli account dei social media, aveva provveduto al set-up e alla validazione CP_1
degli account anche su Linkedin e Twitter - raddoppiando di fatto l'attività svolta su questo specifico punto – che, si specifica, era stata già contrattualmente prevista e concordata tra le parti e, pertanto, può essere pacificamente ricondotta a quanto previsto dalle previsioni contrattuali.
Per quanto riguarda la parte relativa al CRM (Customer Relationship Management), anche questa contrattualmente prevista dal contratto, aveva successivamente svolto un'attività di coordinamento tra e la società che nel frattempo era stata incaricata da di gestirne Pt_1 CP_5 Pt_1
operativamente lo sviluppo (cfr. doc. n. 2 parte attrice in opposizione, doc. n. 23, 26 di parte convenuta opposta).
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta al capo 4) della memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c., è stata anche confermata:
- dalla teste la quale ha riferito: “4) con riferimento al punto c) del Contratto, Testimone_1 CP_1
ha eseguito le prestazioni oggetto del medesimo, nonché provveduto al set-up e alla validazione degli account, oltre che su Facebook e Instagram (previste nel Contratto), anche su Linkedin e Twitter.”
- dal teste il quale ha riferito: “4) Con riferimento al punto c) del Contratto, Testimone_3 ed in particolare io personalmente ho creato il “business manager” che è lo strumento per CP_1
utilizzare i prodotti Meta ed eseguito le prestazioni oggetto del medesimo, nonché provveduto al set-up
e alla validazione degli account, oltre che su Facebook e Instagram (previste nel Contratto), anche su
Linkedin e Twitter. Per quanto riguarda il CRM abbiamo collaborato con un esterno segnalato da
Pt_1
pagina 14 di 24 Inoltre, sempre con riferimento al punto c) del predetto contratto, si evidenzia che per procedere a tale ulteriore attività si era reso necessario attivare anche il c.d. “Business Manager”, lo strumento professionale indispensabile per la gestione di pagine social su Meta;
e, a tal fine, è evidente che
[...]
(in questo caso a mezzo del Sig. ) si era necessariamente dovuta CP_1 Testimone_3
interfacciare con ed aveva ricevuto il suo benestare, giacché altrimenti non sarebbe Parte_1 stato possibile “agganciare” le suindicate pagine social al profilo del sig. (cfr. doc, nn. Parte_3
52,53,54, della parte convenuta opposta).
Tali attività che, si specifica, erano stata già contrattualmente previste e concordate tra le parti con riferimento ai soli account social media di Facebook e Instagram, e per i quali era stato concordato un compenso di Euro 2.505,00 (cfr. doc. n. 13 di parte convenuta opposta) possono essere pacificamente ricondotte e riconosciute anche con riferimento ai social Linkedin e Twitter.
Va pertanto riconosciuto per queste ulteriori attività, come meglio si dirà infra, l'importo di Euro
2.505,00 in applicazione degli importi concordati e quantificati tra le parti.
4.5.4. Invece, con riferimento alle prestazioni di cui al punto d), la parte convenuta opposta non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare di aver realizzato le attività contrattualmente previste.
Invero, il Dott. , legale rappresentante della all'epoca dei fatti, mediante Persona_1 CP_1
la propria comunicazione email del 07.10.2022 (cfr. doc. n. 2 parte attrice in opposizione, doc. n. 23 parte convenuta opposta), sul punto aveva dichiarato: “Questo lo ha fatto noi abbiamo CP_4 contribuito in termini di coordinamento”.
Inoltre, la teste ha riferito: “5) tale attività è stata per scelta di assegnata Testimone_1 Pt_1 in corso d'opera ad Abbiamo avuto un lavoro di condivisione e coordinamento CP_4 dell'attività che avrebbe portato avanti. C'è stata una condivisione ma poi il comunicato stampa è stato realizzato da loro. Ricordo diverse riunioni di coordinamento in quanto per realizzare il comunicato era necessario fossero allineati con il lavoro già fatto. Il sito era a buon punto e
[...]
ha dovuto attingere a quella parte di lavoro già fatta da per redigere il comunicato CP_4 CP_1 stampa”.
4.5.5. L'attività di cui al punto e) del contratto intervenuto tra le parti in data 02.11.2021 non era stata eseguita dalla , a nulla rilevando la circostanza dedotta dalla convenuta opposta, la quale CP_1 riferisce che non avrebbe potuto svolgere l'attività, in quanto l'andamento del progetto di CP_1
nel periodo di collaborazione non si sarebbe rivelato in linea con le previsioni: in altri Pt_1 termini, l'evoluzione del Business plan di , che prevedeva determinati step finalizzati Pt_1
pagina 15 di 24 all'ingresso sul mercato, avrebbe subito notevoli interruzioni a causa della carenza di risorse economiche a disposizione;
di conseguenza, anche le attività di che dovevano procedere di pari CP_1 passo con l'evoluzione aziendale di , non erano state realizzate per impossibilità di eseguire Pt_1
la prestazione.
Sul punto, si deve richiamare l'art. 1256 c.c., ai sensi del quale se l'obbligazione non può essere eseguita per causa non imputabile al debitore, la stessa si estingue e, pertanto, nulla è dovuto a titolo di corrispettivo.
4.5.6. Come si è detto, l'attività di cui al punto f) del predetto contratto, dietro corrispettivo di Euro
18.000,00, era stata pacificamente eseguita dalla CP_1
4.5.7. Con riferimento alle prestazioni di cui al punto g) del contratto sottoscritto tra le parti in data
02.11.2021, aveva eseguito il piano editoriale per le piattaforme social Facebook e CP_1
Instagram e tutte le attività correlate, così come analiticamente individuate all'interno del contratto.
Inoltre, le medesime attività erano state estese anche alle piattaforme social Linkedin e Twitter.
Tali attività erano state oggetto di previa condivisione con mediante i “piani di Parte_1 azione” con cui periodicamente quest'ultima veniva aggiornata dalla parte convenuta opposta (cfr. doc. nn. 30, 30a di parte convenuta opposta).
Tali circostanze, dedotte dalla parte convenuta opposta ai capi 9) e 11) della memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c., è stata confermata:
- dalla teste la quale ha dichiarato: “9) Con riferimento al punto g) del Contratto, Testimone_1 ha eseguito l'attività prevista dal Contratto anche con riferimento ai social media Linkedin e CP_1
Twitter. Tutte le attività indicate nel punto g) sono state realizzate e superate (ad esempio con riferimento ai 30 post all'anno). 11) veniva aggiornata sull'andamento delle attività in Pt_1 occasione delle videoconferenze e call.”;
- dal teste il quale ha dichiarato: “9) con riferimento al punto g) del Contratto, Testimone_3 ha eseguito l'attività prevista dal Contratto, nonché ha eseguito le prestazioni ivi indicate con CP_1 riferimento ai social media Linkedin e Twitter. 11) veniva aggiornata sull'andamento delle Pt_1 attività in occasione delle videoconferenze e call che venivano organizzate dalle Società”;
- dal teste il quale ha dichiarato: “9) con riferimento al punto g) del Testimone_4
Contratto, ha eseguito l'attività prevista dal Contratto, anche con riferimento ai social media CP_1
Linkedin e Twitter”.
pagina 16 di 24 4.5.8. Con riferimento all'attività di cui al punto h) la parte convenuta opposta non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare di aver realizzato quanto contrattualmente previsto.
Invero, il Dott. , legale rappresentante della all'epoca dei fatti, mediante Persona_1 CP_1
la propria comunicazione email del 07.10.2022 (Cfr. doc. n. 2 parte attrice in opposizione, doc. n. 23 parte convenuta opposta), aveva dichiarato sul punto: “Questo lo sta seguendo il CP_4 nostro contributo al momento è minimo”.
Inoltre, la parte convenuta opposta afferma che “il contributo di è stato più ridotto rispetto a CP_1 quello originariamente richiesto…in ogni caso, anche su quest'attività ha svolto un ruolo di CP_1
collegamento e coordinamento, fornendo a i necessari elementi affinché svolgesse CP_4
l'attività”, senza tuttavia descrivere in cosa fossero concretamente consistite tali attività, con quali modalità fossero state eseguite, quali fossero state realizzate dalla stessa e quali dalla CP_4
e soprattutto, dopo aver dichiarato di essersi occupata delle sole attività di coordinamento e collegamento, senza ri-quantificarne il costo (cfr. pag. 12 delle note scritte del 23.01.2025 di parte convenuta opposta).
4.6. Pertanto, tenuto conto di tutti i rilievi svolti, in favore della parte convenuta opposta risulta accertato un credito nei confronti della parte attrice opponente pari ad Euro 72.010,00 così suddiviso:
- Euro 12.000,00 con riferimento al punto a) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021
- Euro 1.000,00 (rispetto al maggiore importo richiesto di Euro 2.000,00), con riferimento al punto b) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021, in quanto, come si è detto, la ha CP_1
provato di aver correttamente eseguito la sola attività relativa alla creazione della Web landing page;
- Euro 2.505,00 con riferimento al punto c) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021;
- Euro 18.000,00 con riferimento al punto f) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021;
- Euro 18.000,00 con riferimento al punto g) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021;
- Euro 2.505,00 con riferimento alle attività di cui al punto c) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021 ma relativamente alle piattaforme social Linkedin e Twitter;
- Euro 18.000,00 con riferimento alle attività di cui al punto g) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021 ma relativamente alle piattaforme social Linkedin e Twitter;
per un totale di Euro 72.010,00.
Viceversa, non possono essere riconosciuti gli importi relativi alle seguenti prestazioni:
- Euro 8.000,00 con riferimento al punto d) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021, in quanto la parte convenuta opposta non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare di aver realizzato le attività contrattualmente previste;
pagina 17 di 24 - Euro 15.000,00 con riferimento al punto e) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021, in quanto per espressa dichiarazione della a prestazione non era stata eseguita;
CP_1
- Euro 8.000,00 con riferimento al punto h) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021, non avendo la parte convenuta opposta assolto all'onere probatorio di dimostrare di aver realizzato quanto contrattualmente previsto in quanto, per sua espressa dichiarazione, non aveva eseguito il lancio del comunicato stampa ma si era limitata alle sole attività di coordinamento e collegamento con la
[...]
senza tuttavia quantificarne i costi;
CP_4
- tutte le restanti attività “extra- contrattuali”, in quanto la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile, e la documentazione allegata alla terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. (doc. n. 55-58) è stata prodotta tardivamente con conseguente dichiarazione di inammissibilità.
4.7. La parte attrice opponente ha anche eccepito che avrebbe già adempiuto alla Parte_1
propria obbligazione di pagamento, corrispondendo alla convenuta opposta una somma eccedente il dovuto e, conseguentemente, ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione dell'importo di Euro
12.700,00.
Con riguardo a tale eccezione la parte attrice opponente ha dedotto, in sintesi:
- che, stante il parziale adempimento delle il compenso che avrebbe CP_1 Parte_1
dovuto riconoscere alla convenuta opposta, avrebbe dovuto essere quello relativo alla sola attività di cui al punto f) e a parte dell'attività di cui al punto g) per un totale di Euro 27.000,00 (Iva esclusa);
- che, diversamente, ha corrisposto a un importo di Euro 39.720,00 Parte_1 CP_1
(Iva esclusa);
- che il credito vantato da nei confronti di è pertanto infondato e non dovuto, CP_1 Pt_1
ed anzi si evidenzia un indebito pagamento corrisposto da per un importo pari ad Euro Pt_1
12.700,00;
- che mediante PEC inviata in data 02.05.2023 contestava formalmente il credito Parte_1
vantato da e contestualmente chiedeva la ripetizione del pagamento effettuato, eccedente CP_1
rispetto al dovuto (cfr. doc. n.3 di parte attrice opponente).
Tali eccezioni risultano infondate e pertanto non possono essere accolte, fatta eccezione per la corresponsione dell'importo di Euro 39.720,00 da Parte_1 CP_1
Invero, dalla documentazione allegata e alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, nonostante il parziale adempimento della la stessa ha svolto le attività contrattualmente CP_1
previste di cui ai punti a), b), c), f), g) oltre alle attività previste ai punti c) e g) anche con riferimento alle piattaforme social Linkedin e Twitter, per un totale di Euro 72.010,00.
pagina 18 di 24 Pertanto, poiché la parte attrice opponente ha corrisposto alla parte convenuta opposta l'importo di Euro 39.720,00, la stessa risulta essere ancora debitrice della dell'importo di Euro CP_1
32.290,00.
Conseguentemente, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale della Pt_1
[...]
4.8. In conclusione, alla luce delle produzioni documentali e dall'escussione dei testi nonché dei rilievi che precedono, in accoglimento soltanto parziale dell'opposizione proposta dalla parte attrice opponente:
- in favore della parte convenuta opposta risulta accertato un credito residuo nei confronti della parte attrice opponente pari ad Euro 32.290,00;
- il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato richiesto ed ottenuto per il maggiore importo di Euro
53.417,70 dev'essere revocato, tenuto conto che, secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni
Unite, meritevole di essere condiviso, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993. N. 7488 in Giust. Civ. Mass. 1993, 1126 e in Giust. Civ 1993, I, 2041; in senso sostanzialmente conforme si sono espresse anche le pronunce successive della Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito: Tribunale, Teramo, 04 settembre 2020, n. 685 in Redazione
Giuffrè 2020; Cass. civile sez. I, 16 luglio 2020, n. 15224; Tribunale Ferrara, 12 maggio 2020, n. 227 in Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Caltanissetta, sez. lav., 16 settembre 2019, n. 412 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Torino, Sez. Im. 19 aprile 2019, n. 2010 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Parma, 10 ottobre 2017, n. 1360 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n.
1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Perugia sez. lav., 14 febbraio 2017, n. 244 in Guida al diritto 2017, 34, 46; Tribunale Pescara sez. lav., 12 luglio 2016, n. 695 in Redazione Giuffrè 2016;
pagina 19 di 24 Tribunale Grosseto, 09 aprile 2016, n. 312 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Savona, 19 dicembre
2015, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Salerno sez. II, 04 novembre 2015 n. 4619 in Redazione
Giuffrè 2015; Tribunale Bari sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4348 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale
Milano sez. XIII, 05 settembre 2014 n. 10798 in Redazione Giuffrè 2014; Cass. civile, sez. II, 10 aprile
2014 n. 8428; Tribunale Salerno, sez. II, 19 febbraio 2014, n. 564 in Redazione Giuffrè 2014;
Tribunale Pistoia, 17 giugno 2013, n. 59 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Roma, sez. IX, 15 ottobre 2012, n. 19310 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Monza, sez. I, 10 giugno 2010, n. 1773 in
Redazione Giuffrè 2010; Corte appello Torino, 02 febbraio 2010 in Foro padano 2011, 2, 268; Cass. civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085; Tribunale Bologna, sez. II, 03 aprile 2008 in Guida al diritto
2008, 38 86; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; Cass. civile, sez. I, 18 maggio 2007, n.
11660; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4103; Cass. civile, sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22489; Cass. civile, sez. II, 22 agosto 2006, n. 18265; Cass. civile, sez.
II, 12 agosto 2005, n. 16911; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 2004, n. 1657; Cass. civile, sez. III, 10 ottobre 2003, n. 15186; Cass. civile, sez. lav., 1 dicembre 2000, n. 15339; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 1999, n. 5074; Cass. civile, sez. lav., 12 dicembre 1998, n. 12521; Cass. civile, sez. II, 17 febbraio 1998, n. 1656; Cass. civile, sez. III, 5 giugno
1997, n. 5007; Cass. civile, sez. I, 21 marzo 1997, n. 2552; Cass. civile, sez. III, 21 dicembre 1995, n.
13027);
- tenuto anche conto della domanda di merito proposta della parte convenuta opposta, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla parte convenuta opposta la residua somma di Euro 32.290,00 oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo.
4.9. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione pagina 20 di 24 adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio
2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013,
n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n.
11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412;
Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294).
5. Sulle spese processuali del procedimento monitorio.
5.1. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29642; Tribunale Milano, sez. XIII, 04 gennaio 2020,
n. 13 in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile, sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11606; Cass. civile, sez. VI,
16 novembre 2017, n. 27234; Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503; Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in Giurisprudenzabarese.it
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764;
Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
5.2. Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare sulla parte attrice opponente nella misura dei 6/10, in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto per una somma di Euro 53.417,00 a fronte di un credito accertato in Euro
32.290,00.
pagina 21 di 24 Pertanto, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta i 6/10 delle spese del procedimento monitorio (liquidate in Euro 2.242,00 per onorari ed in Euro 406,50 per spese) e, così, a pagare la somma di Euro 1.345,20 per onorari e di Euro
243,90 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e
CPA, nonché i 6/10 delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
6. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
6.1. Tenuto conto dei rilievi che precedono e della soccombenza parziale della parte attrice opponente, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta:
- i 6/10 delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate ai sensi del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da
Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00”:
• Euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia (cfr. tabella 2);
• Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio (cfr. tabella 2);
• Euro 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, limitata al deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c. ed alla produzione di documenti (cfr. tabella 2);
• Euro 2.905,00 per la fase decisionale;
(cfr. tabella 2);
• la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (poiché il ricorso introduttivo è stato redatto mediante l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione);
• Euro 536,00 per la fase dell'attivazione della procedura di mediazione demandata (cfr. tabella
25 bis); per un totale di Euro 10.436,80 e, così, a pagare la somma di Euro 6.262,08 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
- i 6/10 delle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
pagina 22 di 24
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 12095/ 2023 R.G. promossa dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore (parte attrice opponente) contro la in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l'inammissibilità della seguente domanda nuova avente natura riconvenzionale proposta dalla parte convenuta opposta nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c. e nelle conclusioni definitive:
“accertare e dichiarare che il valore delle prestazioni “extra contratto” indicate nelle proprie difese, eseguite da a favore della ammonta ad euro 31.105,00, o alla somma CP_1 Parte_1
veriore, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, gravata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e, conseguentemente, condannare al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 dell'importo dovuto, ovvero compensare tale credito di quest'ultima con l'eventuale accertando debito nei confronti della . Parte_1
2) Dichiara l'inammissibilità delle produzioni documentali nn. nn. 55, 56, 56a, 57, 58 allegate alla terza memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c. depositata dalla parte convenuta opposta in data
07.12.2023.
3) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 3493/2023, datato 18.05.2023, depositato in data 19.05.2023,
4) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla convenuta opposta per le causali indicate in CP_1
motivazione, la somma di Euro 32.290,00, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo.
5) Rigetta tutte le altre domande proposte dalla parte convenuta opposta CP_1
6) Rigetta la domanda riconvenzionale della parte attrice opponente Parte_1
7) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta i 6/10 delle spese CP_1
del procedimento monitorio (liquidate in Euro 2.242,00 per onorari ed in Euro 406,50 per spese) e, così, a pagare la somma di Euro 1.345,20 per onorari e di Euro 243,90 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, nonché i 6/10 delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
Dichiara compensato tra le parti il restante sesto. pagina 23 di 24 8) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta
[...]
i 6/10 delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 10.436,80 CP_1
e, così, a pagare la somma di Euro 6.262,08 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché i 6/10 delle spese di registrazione della presente Sentenza e successive occorrende.
Dichiara compensato tra le parti il restante sesto.
Così deciso in Torino, in data 04 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 12095/2023 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Antonello CORRADO del foro di Milano e dall'Avv. Giovanna CANALE del Foro di Roma, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Ilenia BIANCHI del Foro di Torino, in forza di procura speciale allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 24 Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 22.01.2025):
“Voglia l'Onorevole Giudicante adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:
In via principale:
(i) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate nei confronti in quanto CP_1 Pt_1
infondate in fatto e in diritto;
(ii) accertare e dichiarare: la mancata esecuzione da parte di delle prestazioni dedotte nel CP_1
Contratto inter partes del 2.11.2021 alle lettere a), b), c), d), e), e parzialmente alla lettera
g) nella misura del 50% o nella diversa misura che sarà accertata in esito al presente giudizio, per tutte le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto di quanto precede e in ogni caso, revocare, annullare, dichiarare nullo e inefficace e in ogni caso caducare il Decreto
Ingiuntivo n. 3493/2023, R.G. n. 8856/2023, emesso in data 18 maggio 2023 e pubblicato il
19 maggio 2023 dal Tribunale di Torino- dott.ssa Dughetti a carico di , con ogni Pt_1
conseguente provvedimento;
(iii) accertare e dichiarare: a) l'inammissibilità della domanda di di condanna di al CP_1 Pt_1 pagamento delle obbligazioni “extra contratto” per le ragioni dedotte in narrativa;
b) in via di subordine, rispetto al superiore punto a), l'infondatezza della domanda di di CP_1 condanna di al pagamento delle obbligazioni “extra contratto” per tutte le ragioni Pt_1 dedotte in narrativa e, per l'effetto di quanto precede, e in ogni caso, c) che non deve Pt_1
a la somma di euro 31.105,00, né qualsiasi altra diversa somma, con ogni CP_1
conseguente provvedimento;
(iv) per l'ulteriore effetto di quanto chiesto nei punti (i), (ii), (iii) che precedono, accertare e dichiarare insussistente, infondati e quantunque inesistenti qualsivoglia obbligazione di pagamento in capo a ed il correlato diritto di credito di ex adverso fatti valere Pt_1 CP_1
e, conseguentemente, accertare e dichiarare che Talete non deve a gli importi portati CP_1
dal Decreto Ingiuntivo opposto, né alcun altro importo.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'indebito pagamento corrisposto da a di euro 12.720,00, oltre IVA, Pt_1 CP_1 ovvero, in via di subordine, del minore ammontare di euro 3.720,00, oltre IVA, e, per l'effetto, condannare a corrispondere a detto importo, gravato di interessi legali dovuti dalla data CP_1 Pt_1
del pagamento fino alla data della effettiva restituzione.
In via istruttoria: Si rinvia ai documenti depositati e alle richieste istruttorie formulate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e con la II memoria e III Memoria ex art. 171 ter c.p.c. In
pagina 2 di 24 ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da calcolarsi sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, sia del presente giudizio che della fase di mediazione demandata”
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 23.01.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito
- rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto per i Parte_1
motivi esposti nelle proprie difese e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 3493/2023
(RG.n. 8856/2023), emesso dal Tribunale di Torino in data 18/05/2023;
- rigettare la domanda formulata in via riconvenzionale da in quanto infondata in fatto Parte_1
e in diritto per i motivi esposti nelle proprie difese;
- accertare e dichiarare che il valore delle prestazioni “extra contratto” indicate nelle proprie difese, eseguite da a favore della ammonta ad euro 31.105,00, o alla somma CP_1 Parte_1
veriore, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, gravata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e, conseguentemente, condannare al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 dell'importo dovuto, ovvero compensare tale credito di quest'ultima con l'eventuale accertando debito nei confronti della Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare la fondatezza della domanda della Società esponente, in persona del legale rappresentante, per i motivi esposti nelle proprie difese e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante, al Parte_1
pagamento in favore della in persona del legale rappresentante, della somma di euro CP_1
53.417,70 o somma veriore, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, oltre agli interessi moratori sino al saldo;
in via istruttoria
- ammettere prova per testi su tutti i capitoli di prova dedotti nella propria seconda memoria datata
27/11/2023 e nella propria terza memoria datata 6/12/2023, con i testi ivi indicati
- rigettare le istanze istruttorie formulate dalla Controparte nei propri atti difensivi e, in via subordinata, ove ammesse, ammettere FORE alla prova contraria;
in ogni caso
- con vittoria di onorari, oltre rimborso forfettario pari al 15% per le spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A. di legge e spese, sia del presente procedimento sia del procedimento monitorio”
pagina 3 di 24
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, il CP_1
Tribunale di Torino, con decreto n. 3493/2023, datato 18.05.2023, depositato in data 19.05.2023, ha ingiunto a di pagare alla ricorrente la somma di Euro 53.417,70 oltre interessi come Parte_1
da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 19.06.2023 ritualmente notificato in data 20.06.2023, la Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio la ricorrente,
[...]
proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 18.12.2023, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 18.09.2023, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - nel merito in via principale
pagina 4 di 24 rigettare l'opposizione proposta da e tutte le domande ivi formulate, in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 3493/2023 (RG.n. 8856/2023), emesso dal Tribunale di Torino in data 18/05/2023; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare la fondatezza della domanda della Società esponente, in persona del legale rappresentante,
e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante, al pagamento in Parte_1
favore della in persona del legale rappresentante, della somma di euro 53.417,70 o CP_1
somma veriore, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, oltre agli interessi moratori sino al saldo”.
1.5. All'udienza del 18.12.2023 le parti hanno chiesto l'ammissione delle prove dedotte, nonché il rinvio ad una nuova udienza per esperire il tentativo di conciliazione;
il Giudice ha fissato a tale proposito l'udienza del 22.01.2024.
1.6. A scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza del 22.01.2024, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice, con Ordinanza del 27.01.2024, ritenuta l'ammissibilità, ha ammesso le prove per testi dedotte dalle parti, delegandone l'ammissione alla GOP Dott.ssa Serena
CIRIO;
1.7. Nel corso delle udienze del 26.04.2024 e 05.07.2024 sono stati escussi i testi delle parti sui capi di prova ammessi con ordinanza del 27.01.2024; al termine dell'istruttoria orale il GOP ha rimesso il fascicolo al Giudice per la fissazione di una nuova udienza e per la prosecuzione del processo.
1.8. Con Ordinanza del 08.07.2024 il nuovo Giudice:
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), fissando udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 05.12.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento e l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
pagina 5 di 24 1.9. Con Ordinanza in data 11.12.2024 il Giudice Istruttore:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
- inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
- del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 23.01.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.10. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
pagina 6 di 24
2. Sull'inammissibilità della domanda nuova avente natura riconvenzionale proposta dalla parte convenuta opposta nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c. e nelle conclusioni definitive.
2.1. Preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità della seguente domanda nuova avente natura riconvenzionale proposta dalla parte convenuta opposta nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1),
c.p.c. e nelle conclusioni definitive:
“accertare e dichiarare che il valore delle prestazioni “extra contratto” indicate nelle proprie difese, eseguite da a favore della ammonta ad euro 31.105,00, o alla somma CP_1 Parte_1
veriore, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, gravata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e, conseguentemente, condannare al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 dell'importo dovuto, ovvero compensare tale credito di quest'ultima con l'eventuale accertando debito nei confronti della Parte_1
2.2. Deve, infatti, condividersi l'orientamento della giurisprudenza prevalente, anche a Sezioni Unite
(Cass. civile, Sezioni Unite, 27 dicembre 2010, n. 26128), secondo cui nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande nuove e diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi unicamente quando, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi a sua volta in una posizione processuale di convenuto.
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta, a pena di decadenza, mediante la propria memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c. avrebbe potuto unicamente “proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”.
Viceversa, a fronte delle eccezioni e della domanda riconvenzionale proposte dalla Parte_1
mediante la quale la parte attrice opponente ha chiesto la restituzione dell'importo di Euro 12.700,00 indebitamente corrisposto alla stante il mancato adempimento di quest'ultima delle CP_1
prestazioni contrattualmente previste dalle parti, la parte convenuta opposta ha introdotto una vera e propria domanda riconvenzionale nuova e diversa rispetto a quella fatta valere in sede monitoria, volta ad ottenere, in via principale, il pagamento separato ed analitico di attività “extra- contrattuali” quantificate in euro 31.105,00, che non può ritenersi “conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte” dalla parte attrice opponente.
pagina 7 di 24
3. Sull'inammissibilità dei documenti prodotti dalla parte convenuta opposta con la terza memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c.
3.1. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità delle produzioni documentali nn. 55,
56, 56a, 57, 58 allegate alla terza memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c. depositata dalla parte convenuta opposta in data 07.12.2023
3.2. Invero, in base all'art. 171 ter c.p.c., con la memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c. le parti possono “indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali”, mentre con la memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c., le parti possono, esclusivamente “replicare alle eccezioni nuove ed indicare la prova contraria”.
Da ciò consegue che i documenti non possono essere prodotti per la prima volta con la terza memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c.
Del resto, i documenti allegati alla predetta memoria dalla parte convenuta opposta nn. 55, 56, 56a, 57,
58 non hanno natura di prova contraria e sono pertanto inammissibili.
4. Sul merito della presente causa.
4.1. Ciò chiarito, può passarsi all'esame del merito della presente causa.
4.2. L'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che con incarico in data 02.1112021 la era stata incaricata dalla di CP_1 Parte_1
svolgere a favore di quest'ultima attività di consulenza in ambito di comunicazione;
- che, a titolo di corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'incarico, la i impegnava Parte_1
a prevedere un compenso a favore di pari a Euro 83.505,00 più IVA, da fatturarsi CP_1
mensilmente a partire da novembre 2021;
pagina 8 di 24 - che la prestazione aveva avuto inizio il 02.11.2021, con termine il 31.12.2022 con rinnovo tacito salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, circostanza mai verificatasi;
- che a seguito dell'attività svolta, aveva emesso nei confronti della le CP_1 Parte_1
seguenti fatture:
1) fattura n. 65 del 28.06.2022 per un importo di euro 7.631,10
2) fattura n. 70 del 26.07.2022 per un importo di euro 7.631,10
3) fattura n. 82 del 31.08.2022 per un importo di euro 7.631,10
4) fattura n. 97 del 26.09.2022 per un importo di euro 7.631,10
5) fattura n. 112 del 19.10.2022 per un importo di euro 7.631,10
6) fattura n. 126 del 30.11.2022 per un importo di euro 7.631,10
7) fattura n. 141 del 14.12.2022 per un importo di euro 7.631,10
- che la aveva eseguito tutte le prestazioni concordate e le stesse erano state oggetto di CP_1
confronto e pianificazione tra le parti;
- che con lettera inviata a mezzo PEC in data 27.03.2023 aveva intimato invano alla CP_1
il pagamento dell'importo di Euro 53.417,70 oltre interessi e spese legali. Controparte_2
4.3. La parte attrice opponente ha eccepito, in primo luogo, che non avrebbe adempiuto CP_1
alle prestazioni contrattualmente previste, che gran parte delle attività concordate non sarebbero state svolte entro i termini stabiliti e che altre attività sarebbero state svolte da altri professionisti;
e tuttavia, la convenuta opposta ne chiede l'integrale pagamento.
Rispetto a tale eccezione, la parte attrice opponente ha dedotto, in sintesi:
- che il contratto sottoscritto tra le parti in data 02.11.2021 avente ad oggetto la consulenza per attività di comunicazione pubblicitaria prevedeva l'affidamento a dell'incarico relativo “alla CP_1 progettazione ed esecuzione delle seguenti attività di comunicazione pubblicitaria”:
a) definizione e attivazione della strategia digitale, analisi di mercato “light” (individuazione attività dei competitor, utilizzo dei diversi canali di comunicazione, plus/benefit di elezione, ecc.), sviluppo Brand
Image, definizione del “retrofif” – nome, brand e concetto – e studio Communication Guidelines;
b) : definizione kit Stampa, lancio Teaser per Stampa, creatività Web Landing Page;
CP_3
c) set-up e validazione account Social Media (Facebook e Instagram), definizione strategia e azioni
CRM;
d) comunicazione programma di lancio e definizione guidelines, lancio comunicato stampa dei Brand;
e) studio creativo master per ATL e ADV, assistenza alla redazione del piano Media, definizione e pagina 9 di 24 implementazione del piano d'azione digitale;
f) studio e realizzazione sito web;
g) piano editoriale mensile per Facebook e Instagram, realizzazione di n. 3 post originali alla settimana
(post/immagine immagini royalty free da banca immagine), repost da ufficio stampa o utenti (su indicazione del cliente) fino a n. 30 l'anno totali sui due social media, caricamento dei post, supporto alla Moderazione del canale Facebook e Instagram (risposte agli utenti che non implichino aspetti commerciali o tecnici di prodotto – con presa in carico 3 volte alla settimana);
h) strategia relazioni istituzionali (omologazione e commerciali), definizione e pianifica eventi, comunicato stampa per;
Pt_2
- che a titolo di corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto era stato concordato un compenso commisurato alle singole prestazioni, pari a (Iva esclusa):
• per il punto a) Euro 12.000,00;
• per il punto b) Euro 2.000,00;
• per il punto c) Euro 2.505,00;
• per il punto d) Euro 8.000,00;
• per il punto e) Euro 15.000,00;
• per il punto f) Euro 18.000,00;
• per il punto g) Euro 18.000,00;
• per il punto h) Euro 8.000,00;
- che in data 7.10.2022, il responsabile di Dott. , inviava a CP_1 Persona_1 Parte_1 una relazione contenente l'aggiornamento sullo stato delle attività svolte (Cfr. doc. n. 2 parte
[...]
attrice in opposizione).
- che dal contenuto della relazione emergeva che, gran parte delle attività concordate non erano state svolte entro i termini previsti dal contratto ed altre invece erano state già svolte da altri professionisti;
più precisamente, dalla relazione si evinceva che:
• dell'attività prevista al punto a), benché dichiarasse di averla svolta, non era stata CP_1
fornita alcuna prova documentale di quanto compiuto;
• l'attività prevista al punto b) non era stata svolta e la landing page cui faceva CP_1
riferimento era quella relativa al sito web e doveva essere ricompresa al punto f); mentre non era stata attuata alcuna landing page per la manifestazione non avendo CP_3 Pt_1
partecipato ad alcuna manifestazione;
• l'attività al punto c) non era stata svolta e non vi era evidenza dello svolgimento di ulteriori pagina 10 di 24 attività, quali definizione di strategia e azioni CRM;
• l'attività al punto d) non era stata svolta, come ammesso dalla stessa CP_1
• l'attività al punto e), non era stata svolta, come ammesso dalla stessa CP_1
• una parte dell'attività di cui al punto g) ammetteva essere stata svolta da CP_1 [...]
soggetto diverso e indipendente da titolare di altro incarico diretto CP_4 CP_1
con mentre per altra parte, aceva riferimento alla realizzazione Parte_1 CP_1
di un video, che tuttavia on ha mai ricevuto;
Parte_1
• l'attività al punto h) non era stata svolta, in quanto assegnata ad un altro CP_1
professionista, come ammesso dalla stessa CP_1
- che dal report sopra menzionato emergevano, dunque, il mancato adempimento delle attività concordate nei termini prefissati e la circostanza che avesse imputato al proprio operato CP_1
lo svolgimento e compimento di attività che erano state già svolte da altri professionisti in un periodo antecedente alla sottoscrizione del Contratto;
4.4. Si deve innanzitutto osservare che non sono oggetto di contestazione tra le parti le seguenti circostanze:
- il contratto sottoscritto tra le parti in data 02.11.2021 prevedeva la progettazione e l'esecuzione delle attività di comunicazione pubblicitaria indicate dal punto a) al punto h);
- l'attività di cui al punto b), individuata come “EICMA: definizione kit stampa, lancio teaser per stampa” non era stata dalla CP_1
- l'attività di cui al punto f) del predetto contratto era stata regolarmente eseguita dalla CP_1
- in data 7.10.2022 il responsabile di Dott. , aveva inviato a una CP_1 Persona_1 Pt_1 relazione contenente l'aggiornamento sullo stato delle attività svolte (cfr. doc. n. 2 parte attrice in opposizione, doc. n. 23 parte convenuta opposta); tale documento non è stato né disconosciuto dalla parte convenuta opposta né è stato oggetto di contestazione immediata da parte della la quale, Parte_1
viceversa, non ha prodotto in giudizio alcuna contestazione relativamente alla veridicità di quanto affermato dal responsabile della con riferimento all'esecuzione delle attività contrattualmente previste, CP_1
ad eccezione della comunicazione PEC datata 02.05.2023 con la quale aveva contestato formalmente il credito vantato da chiedendo contestualmente la ripetizione del pagamento effettuato, CP_1
eccedente rispetto al dovuto (cfr. doc. n.3 di parte attrice opponente).
4.5. Risultano inoltre provate documentalmente e/o attraverso le escussioni testimoniali le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono:
pagina 11 di 24 4.5.1. Con riferimento alle prestazioni di cui al punto a) del contratto sottoscritto tra le parti in data
02.11.2021, aveva eseguito le prestazioni di consulenza sulla base delle indicazioni fornitele CP_1
da in occasione degli incontri tenutesi in videoconferenza sin dai primi giorni Parte_1 dell'incarico, tra cui in particolare, quello del 19.11.2021 con i Sigg.ri Persona_2 Per_3
e a cui era seguito l'invio dei materiali a mezzo email in data 5.11.2021 (cfr. doc.
[...] Persona_4
nn 13-19, 24, 24a, 24b, 45, e da all.46 a all.46h di parte convenuta opposta).
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta al capo 1) della memoria integrativa ex art. 171 ter,
n. 2), c.p.c., è stata anche integralmente confermata:
- dalla teste la quale ha riferito: “1) ha eseguito le prestazioni di consulenza sulla Persona_3 CP_1
base delle indicazioni fornitele da in occasione degli incontri tenutisi in videoconferenza tra cui Pt_1 uno con i sigg.ri , la sottoscritta e , a cui è seguito l'invio dei materiali a Persona_2 Persona_4 mezzo email e del piano di lavoro”;
- dalla teste direttrice creativa di impegnata nel progetto in prima persona, la Testimone_1 CP_1
quale, sentita sul capo 1) dedotto dalla parte convenuta opposta nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n.
2), c.p.c., ha risposto come segue: “1) Vero quanto capitolato. ha fornito le prestazioni di consulenza CP_1
di cui al punto a) del contratto. Ricordo incontri (non ricordo se in videoconferenza o presenza) in cui è stata dichiarata l'esigenza di creare una brand image dell'azienda e definire il plan di posizionamento del brand. Lo studio è stato molto approfondito ed abbiamo realizzato un intero progetto strategico. Riconosco
i documenti che mi vengono rammostrati (24, 24a e 24b nonché da 46a a 46h). ADR Ho partecipato a tutte le riunioni di avviamento del progetto. Non ricordo se quella del 19/11/2021 fosse una riunione in presenza
o videoconferenza ma si trattava di una riunione di partenza in cui sono state fissate le linee guida. Si trattava di una riunione importante”.
Sempre con riferimento al punto a) del predetto contratto, ha altresì svolto ulteriori CP_1 attività, non previste originariamente nel Contratto, ma comunque relative alla “Brand Image”, attività espressamente ricompresa tra le prestazioni di cui al punto a).
Tali ulteriori attività riguardavano gli studi per l'utilizzo del logo di nei diversi contesti, e Parte_1
la produzione di una serie di output in tal senso, (tra cui nuovi biglietti da visita, riorganizzazione della comunicazione mail con le firme digitali allineate alla nuova Brand Identity, ecc.) (cfr. doc. nn.
46,46h,47,47).
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta al capo 2) della memoria integrativa ex art. 171 ter,
n. 2), c.p.c., è stata anche integralmente confermata:
- dalla teste la quale ha riferito: “2) con riferimento al punto a) del Contratto, ha Testimone_1 CP_1 svolto altre attività relative alla “Brand Image” per l'utilizzo del logo di nei diversi contesti. Nei Pt_1
pagina 12 di 24 documenti che mi vengono rammostrati nn. 47 e 47a si fa riferimento allo studio dell'identity con riferimento non solo allo studio del brand in generale ma anche alle sotto aree e si tratta di attività extra rispetto al contratto del 2/11/2021 in quanto lo studio è molto più approfondito. ADR In pratica le attività ulteriori espletate rispetto al semplice sviluppo del brand, successivamente richieste dalla cliente quale risultato di un dialogo verbale tra le parti ( principalmente era il nostro riferimento), sono Persona_2
consistite anche in un lavoro sulle attività future di espansione del brand (quattro aree di attività). Lo studio della brand identity è stato quindi approfondito”
4.5.2. Con riferimento alle prestazioni di cui al punto b) del contratto sottoscritto tra le parti in data
02.11.2021, l'attività di era consistita nello studio e nella realizzazione della Web landing CP_1
page, specificamente orientata alla partecipazione di a EICMA 2021 (presentazione del Parte_1
02.12.2021), in modo tale da avere a disposizione una versione “statica” del sito internet, nell'attesa che venisse realizzata la versione definitiva.
Rispetto ai programmi originari, tuttavia, aveva nel frattempo deciso di non partecipare Parte_1
più ad . Quando ra venuta a conoscenza del mutamento di obiettivo, la realizzazione CP_3 CP_1
della landing page (attività commissionatale da a novembre 2021) era già stata eseguita Parte_1
da cfr. doc. nn. 25, 25a, 45 di parte convenuta opposta). CP_1
Con riferimento a tale prestazione si precisa che l'attività di landing page ha lo scopo di occupare temporaneamente l'area internet che successivamente ospiterà il sito internet in modo tale da far sapere agli utenti che il sito è in costruzione, comunicando già una data successiva (nel caso di specie era febbraio
2022) per poterlo consultare. Di conseguenza, una volta che il sito effettivo è online, la landing page, perdendo il suo scopo, non è più visibile tramite l'accesso internet.
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta al capo 3) della memoria integrativa ex art. 171 ter,
n. 2), c.p.c., è stata anche integralmente confermata:
- dalla teste la quale ha riferito: “3) Vero quanto capitolato. Con riferimento al punto b) Testimone_1
del Contratto, ha comunicato a la decisione di astenersi dal partecipare ad Pt_1 CP_1 CP_3
quando aveva già eseguito lo studio e la realizzazione della Web landing page. Non ricordo la CP_1
modalità di comunicazione, potrebbe essere stata fatta in call o essermi stata riferita da Persona_5
che era il mio responsabile”;
[...]
- dalla teste la quale ha riferito: “3) Con riferimento al punto b) del Contratto, Testimone_2 CP_2
E ha comunicato a la decisione di astenersi dal partecipare ad quando aveva già
[...] CP_1 CP_3 CP_1 eseguito lo studio e la realizzazione della Web landing page”.
Sempre con riferimento al punto b), risulta incontestata tra le parti la circostanza che, a fronte pagina 13 di 24 della mancata partecipazione della alla , le attività contrattualmente previste Parte_1 CP_3 di “definizione kit stampa e lancio teaser per stampa” non erano state realizzate (cfr. doc. n. 2 parte attrice in opposizione, doc. n. 23 parte convenuta opposta).
A tale proposito, poiché in ogni caso gran parte delle attività erano state eseguite dalla
[...]
e dalla stessa debitamente provate in corso di causa, si ritiene equo determinare la CP_1 quantificazione di tali prestazioni in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 1226 c.c., ossia un importo pari alla metà di quello contrattualmente stabilito ed accettato dalle parti con la sottoscrizione del contratto in data 02.11.2021.
4.5.3. Con riferimento alle prestazioni di cui al punto c) del contratto sottoscritto tra le parti in data
02.11.2021, relativamente ai social media Facebook e Instagram, aveva studiato, CP_1
elaborato e realizzato appositi account per la parte attrice opponente.
Inoltre, in aggiunta a quanto inizialmente concordato tra le parti, e con preciso riferimento alla creazione degli account dei social media, aveva provveduto al set-up e alla validazione CP_1
degli account anche su Linkedin e Twitter - raddoppiando di fatto l'attività svolta su questo specifico punto – che, si specifica, era stata già contrattualmente prevista e concordata tra le parti e, pertanto, può essere pacificamente ricondotta a quanto previsto dalle previsioni contrattuali.
Per quanto riguarda la parte relativa al CRM (Customer Relationship Management), anche questa contrattualmente prevista dal contratto, aveva successivamente svolto un'attività di coordinamento tra e la società che nel frattempo era stata incaricata da di gestirne Pt_1 CP_5 Pt_1
operativamente lo sviluppo (cfr. doc. n. 2 parte attrice in opposizione, doc. n. 23, 26 di parte convenuta opposta).
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta al capo 4) della memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c., è stata anche confermata:
- dalla teste la quale ha riferito: “4) con riferimento al punto c) del Contratto, Testimone_1 CP_1
ha eseguito le prestazioni oggetto del medesimo, nonché provveduto al set-up e alla validazione degli account, oltre che su Facebook e Instagram (previste nel Contratto), anche su Linkedin e Twitter.”
- dal teste il quale ha riferito: “4) Con riferimento al punto c) del Contratto, Testimone_3 ed in particolare io personalmente ho creato il “business manager” che è lo strumento per CP_1
utilizzare i prodotti Meta ed eseguito le prestazioni oggetto del medesimo, nonché provveduto al set-up
e alla validazione degli account, oltre che su Facebook e Instagram (previste nel Contratto), anche su
Linkedin e Twitter. Per quanto riguarda il CRM abbiamo collaborato con un esterno segnalato da
Pt_1
pagina 14 di 24 Inoltre, sempre con riferimento al punto c) del predetto contratto, si evidenzia che per procedere a tale ulteriore attività si era reso necessario attivare anche il c.d. “Business Manager”, lo strumento professionale indispensabile per la gestione di pagine social su Meta;
e, a tal fine, è evidente che
[...]
(in questo caso a mezzo del Sig. ) si era necessariamente dovuta CP_1 Testimone_3
interfacciare con ed aveva ricevuto il suo benestare, giacché altrimenti non sarebbe Parte_1 stato possibile “agganciare” le suindicate pagine social al profilo del sig. (cfr. doc, nn. Parte_3
52,53,54, della parte convenuta opposta).
Tali attività che, si specifica, erano stata già contrattualmente previste e concordate tra le parti con riferimento ai soli account social media di Facebook e Instagram, e per i quali era stato concordato un compenso di Euro 2.505,00 (cfr. doc. n. 13 di parte convenuta opposta) possono essere pacificamente ricondotte e riconosciute anche con riferimento ai social Linkedin e Twitter.
Va pertanto riconosciuto per queste ulteriori attività, come meglio si dirà infra, l'importo di Euro
2.505,00 in applicazione degli importi concordati e quantificati tra le parti.
4.5.4. Invece, con riferimento alle prestazioni di cui al punto d), la parte convenuta opposta non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare di aver realizzato le attività contrattualmente previste.
Invero, il Dott. , legale rappresentante della all'epoca dei fatti, mediante Persona_1 CP_1
la propria comunicazione email del 07.10.2022 (cfr. doc. n. 2 parte attrice in opposizione, doc. n. 23 parte convenuta opposta), sul punto aveva dichiarato: “Questo lo ha fatto noi abbiamo CP_4 contribuito in termini di coordinamento”.
Inoltre, la teste ha riferito: “5) tale attività è stata per scelta di assegnata Testimone_1 Pt_1 in corso d'opera ad Abbiamo avuto un lavoro di condivisione e coordinamento CP_4 dell'attività che avrebbe portato avanti. C'è stata una condivisione ma poi il comunicato stampa è stato realizzato da loro. Ricordo diverse riunioni di coordinamento in quanto per realizzare il comunicato era necessario fossero allineati con il lavoro già fatto. Il sito era a buon punto e
[...]
ha dovuto attingere a quella parte di lavoro già fatta da per redigere il comunicato CP_4 CP_1 stampa”.
4.5.5. L'attività di cui al punto e) del contratto intervenuto tra le parti in data 02.11.2021 non era stata eseguita dalla , a nulla rilevando la circostanza dedotta dalla convenuta opposta, la quale CP_1 riferisce che non avrebbe potuto svolgere l'attività, in quanto l'andamento del progetto di CP_1
nel periodo di collaborazione non si sarebbe rivelato in linea con le previsioni: in altri Pt_1 termini, l'evoluzione del Business plan di , che prevedeva determinati step finalizzati Pt_1
pagina 15 di 24 all'ingresso sul mercato, avrebbe subito notevoli interruzioni a causa della carenza di risorse economiche a disposizione;
di conseguenza, anche le attività di che dovevano procedere di pari CP_1 passo con l'evoluzione aziendale di , non erano state realizzate per impossibilità di eseguire Pt_1
la prestazione.
Sul punto, si deve richiamare l'art. 1256 c.c., ai sensi del quale se l'obbligazione non può essere eseguita per causa non imputabile al debitore, la stessa si estingue e, pertanto, nulla è dovuto a titolo di corrispettivo.
4.5.6. Come si è detto, l'attività di cui al punto f) del predetto contratto, dietro corrispettivo di Euro
18.000,00, era stata pacificamente eseguita dalla CP_1
4.5.7. Con riferimento alle prestazioni di cui al punto g) del contratto sottoscritto tra le parti in data
02.11.2021, aveva eseguito il piano editoriale per le piattaforme social Facebook e CP_1
Instagram e tutte le attività correlate, così come analiticamente individuate all'interno del contratto.
Inoltre, le medesime attività erano state estese anche alle piattaforme social Linkedin e Twitter.
Tali attività erano state oggetto di previa condivisione con mediante i “piani di Parte_1 azione” con cui periodicamente quest'ultima veniva aggiornata dalla parte convenuta opposta (cfr. doc. nn. 30, 30a di parte convenuta opposta).
Tali circostanze, dedotte dalla parte convenuta opposta ai capi 9) e 11) della memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2), c.p.c., è stata confermata:
- dalla teste la quale ha dichiarato: “9) Con riferimento al punto g) del Contratto, Testimone_1 ha eseguito l'attività prevista dal Contratto anche con riferimento ai social media Linkedin e CP_1
Twitter. Tutte le attività indicate nel punto g) sono state realizzate e superate (ad esempio con riferimento ai 30 post all'anno). 11) veniva aggiornata sull'andamento delle attività in Pt_1 occasione delle videoconferenze e call.”;
- dal teste il quale ha dichiarato: “9) con riferimento al punto g) del Contratto, Testimone_3 ha eseguito l'attività prevista dal Contratto, nonché ha eseguito le prestazioni ivi indicate con CP_1 riferimento ai social media Linkedin e Twitter. 11) veniva aggiornata sull'andamento delle Pt_1 attività in occasione delle videoconferenze e call che venivano organizzate dalle Società”;
- dal teste il quale ha dichiarato: “9) con riferimento al punto g) del Testimone_4
Contratto, ha eseguito l'attività prevista dal Contratto, anche con riferimento ai social media CP_1
Linkedin e Twitter”.
pagina 16 di 24 4.5.8. Con riferimento all'attività di cui al punto h) la parte convenuta opposta non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare di aver realizzato quanto contrattualmente previsto.
Invero, il Dott. , legale rappresentante della all'epoca dei fatti, mediante Persona_1 CP_1
la propria comunicazione email del 07.10.2022 (Cfr. doc. n. 2 parte attrice in opposizione, doc. n. 23 parte convenuta opposta), aveva dichiarato sul punto: “Questo lo sta seguendo il CP_4 nostro contributo al momento è minimo”.
Inoltre, la parte convenuta opposta afferma che “il contributo di è stato più ridotto rispetto a CP_1 quello originariamente richiesto…in ogni caso, anche su quest'attività ha svolto un ruolo di CP_1
collegamento e coordinamento, fornendo a i necessari elementi affinché svolgesse CP_4
l'attività”, senza tuttavia descrivere in cosa fossero concretamente consistite tali attività, con quali modalità fossero state eseguite, quali fossero state realizzate dalla stessa e quali dalla CP_4
e soprattutto, dopo aver dichiarato di essersi occupata delle sole attività di coordinamento e collegamento, senza ri-quantificarne il costo (cfr. pag. 12 delle note scritte del 23.01.2025 di parte convenuta opposta).
4.6. Pertanto, tenuto conto di tutti i rilievi svolti, in favore della parte convenuta opposta risulta accertato un credito nei confronti della parte attrice opponente pari ad Euro 72.010,00 così suddiviso:
- Euro 12.000,00 con riferimento al punto a) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021
- Euro 1.000,00 (rispetto al maggiore importo richiesto di Euro 2.000,00), con riferimento al punto b) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021, in quanto, come si è detto, la ha CP_1
provato di aver correttamente eseguito la sola attività relativa alla creazione della Web landing page;
- Euro 2.505,00 con riferimento al punto c) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021;
- Euro 18.000,00 con riferimento al punto f) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021;
- Euro 18.000,00 con riferimento al punto g) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021;
- Euro 2.505,00 con riferimento alle attività di cui al punto c) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021 ma relativamente alle piattaforme social Linkedin e Twitter;
- Euro 18.000,00 con riferimento alle attività di cui al punto g) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021 ma relativamente alle piattaforme social Linkedin e Twitter;
per un totale di Euro 72.010,00.
Viceversa, non possono essere riconosciuti gli importi relativi alle seguenti prestazioni:
- Euro 8.000,00 con riferimento al punto d) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021, in quanto la parte convenuta opposta non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare di aver realizzato le attività contrattualmente previste;
pagina 17 di 24 - Euro 15.000,00 con riferimento al punto e) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021, in quanto per espressa dichiarazione della a prestazione non era stata eseguita;
CP_1
- Euro 8.000,00 con riferimento al punto h) del contratto sottoscritto tra le parti in data 01.11.2021, non avendo la parte convenuta opposta assolto all'onere probatorio di dimostrare di aver realizzato quanto contrattualmente previsto in quanto, per sua espressa dichiarazione, non aveva eseguito il lancio del comunicato stampa ma si era limitata alle sole attività di coordinamento e collegamento con la
[...]
senza tuttavia quantificarne i costi;
CP_4
- tutte le restanti attività “extra- contrattuali”, in quanto la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile, e la documentazione allegata alla terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. (doc. n. 55-58) è stata prodotta tardivamente con conseguente dichiarazione di inammissibilità.
4.7. La parte attrice opponente ha anche eccepito che avrebbe già adempiuto alla Parte_1
propria obbligazione di pagamento, corrispondendo alla convenuta opposta una somma eccedente il dovuto e, conseguentemente, ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione dell'importo di Euro
12.700,00.
Con riguardo a tale eccezione la parte attrice opponente ha dedotto, in sintesi:
- che, stante il parziale adempimento delle il compenso che avrebbe CP_1 Parte_1
dovuto riconoscere alla convenuta opposta, avrebbe dovuto essere quello relativo alla sola attività di cui al punto f) e a parte dell'attività di cui al punto g) per un totale di Euro 27.000,00 (Iva esclusa);
- che, diversamente, ha corrisposto a un importo di Euro 39.720,00 Parte_1 CP_1
(Iva esclusa);
- che il credito vantato da nei confronti di è pertanto infondato e non dovuto, CP_1 Pt_1
ed anzi si evidenzia un indebito pagamento corrisposto da per un importo pari ad Euro Pt_1
12.700,00;
- che mediante PEC inviata in data 02.05.2023 contestava formalmente il credito Parte_1
vantato da e contestualmente chiedeva la ripetizione del pagamento effettuato, eccedente CP_1
rispetto al dovuto (cfr. doc. n.3 di parte attrice opponente).
Tali eccezioni risultano infondate e pertanto non possono essere accolte, fatta eccezione per la corresponsione dell'importo di Euro 39.720,00 da Parte_1 CP_1
Invero, dalla documentazione allegata e alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, nonostante il parziale adempimento della la stessa ha svolto le attività contrattualmente CP_1
previste di cui ai punti a), b), c), f), g) oltre alle attività previste ai punti c) e g) anche con riferimento alle piattaforme social Linkedin e Twitter, per un totale di Euro 72.010,00.
pagina 18 di 24 Pertanto, poiché la parte attrice opponente ha corrisposto alla parte convenuta opposta l'importo di Euro 39.720,00, la stessa risulta essere ancora debitrice della dell'importo di Euro CP_1
32.290,00.
Conseguentemente, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale della Pt_1
[...]
4.8. In conclusione, alla luce delle produzioni documentali e dall'escussione dei testi nonché dei rilievi che precedono, in accoglimento soltanto parziale dell'opposizione proposta dalla parte attrice opponente:
- in favore della parte convenuta opposta risulta accertato un credito residuo nei confronti della parte attrice opponente pari ad Euro 32.290,00;
- il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato richiesto ed ottenuto per il maggiore importo di Euro
53.417,70 dev'essere revocato, tenuto conto che, secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni
Unite, meritevole di essere condiviso, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993. N. 7488 in Giust. Civ. Mass. 1993, 1126 e in Giust. Civ 1993, I, 2041; in senso sostanzialmente conforme si sono espresse anche le pronunce successive della Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito: Tribunale, Teramo, 04 settembre 2020, n. 685 in Redazione
Giuffrè 2020; Cass. civile sez. I, 16 luglio 2020, n. 15224; Tribunale Ferrara, 12 maggio 2020, n. 227 in Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Caltanissetta, sez. lav., 16 settembre 2019, n. 412 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Torino, Sez. Im. 19 aprile 2019, n. 2010 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Parma, 10 ottobre 2017, n. 1360 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n.
1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Perugia sez. lav., 14 febbraio 2017, n. 244 in Guida al diritto 2017, 34, 46; Tribunale Pescara sez. lav., 12 luglio 2016, n. 695 in Redazione Giuffrè 2016;
pagina 19 di 24 Tribunale Grosseto, 09 aprile 2016, n. 312 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Savona, 19 dicembre
2015, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Salerno sez. II, 04 novembre 2015 n. 4619 in Redazione
Giuffrè 2015; Tribunale Bari sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4348 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale
Milano sez. XIII, 05 settembre 2014 n. 10798 in Redazione Giuffrè 2014; Cass. civile, sez. II, 10 aprile
2014 n. 8428; Tribunale Salerno, sez. II, 19 febbraio 2014, n. 564 in Redazione Giuffrè 2014;
Tribunale Pistoia, 17 giugno 2013, n. 59 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Roma, sez. IX, 15 ottobre 2012, n. 19310 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Monza, sez. I, 10 giugno 2010, n. 1773 in
Redazione Giuffrè 2010; Corte appello Torino, 02 febbraio 2010 in Foro padano 2011, 2, 268; Cass. civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085; Tribunale Bologna, sez. II, 03 aprile 2008 in Guida al diritto
2008, 38 86; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; Cass. civile, sez. I, 18 maggio 2007, n.
11660; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4103; Cass. civile, sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22489; Cass. civile, sez. II, 22 agosto 2006, n. 18265; Cass. civile, sez.
II, 12 agosto 2005, n. 16911; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 2004, n. 1657; Cass. civile, sez. III, 10 ottobre 2003, n. 15186; Cass. civile, sez. lav., 1 dicembre 2000, n. 15339; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 1999, n. 5074; Cass. civile, sez. lav., 12 dicembre 1998, n. 12521; Cass. civile, sez. II, 17 febbraio 1998, n. 1656; Cass. civile, sez. III, 5 giugno
1997, n. 5007; Cass. civile, sez. I, 21 marzo 1997, n. 2552; Cass. civile, sez. III, 21 dicembre 1995, n.
13027);
- tenuto anche conto della domanda di merito proposta della parte convenuta opposta, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla parte convenuta opposta la residua somma di Euro 32.290,00 oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo.
4.9. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione pagina 20 di 24 adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio
2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013,
n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n.
11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412;
Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294).
5. Sulle spese processuali del procedimento monitorio.
5.1. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29642; Tribunale Milano, sez. XIII, 04 gennaio 2020,
n. 13 in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile, sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11606; Cass. civile, sez. VI,
16 novembre 2017, n. 27234; Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503; Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in Giurisprudenzabarese.it
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764;
Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
5.2. Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare sulla parte attrice opponente nella misura dei 6/10, in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto per una somma di Euro 53.417,00 a fronte di un credito accertato in Euro
32.290,00.
pagina 21 di 24 Pertanto, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta i 6/10 delle spese del procedimento monitorio (liquidate in Euro 2.242,00 per onorari ed in Euro 406,50 per spese) e, così, a pagare la somma di Euro 1.345,20 per onorari e di Euro
243,90 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e
CPA, nonché i 6/10 delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
6. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
6.1. Tenuto conto dei rilievi che precedono e della soccombenza parziale della parte attrice opponente, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta:
- i 6/10 delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate ai sensi del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da
Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00”:
• Euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia (cfr. tabella 2);
• Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio (cfr. tabella 2);
• Euro 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, limitata al deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c. ed alla produzione di documenti (cfr. tabella 2);
• Euro 2.905,00 per la fase decisionale;
(cfr. tabella 2);
• la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (poiché il ricorso introduttivo è stato redatto mediante l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione);
• Euro 536,00 per la fase dell'attivazione della procedura di mediazione demandata (cfr. tabella
25 bis); per un totale di Euro 10.436,80 e, così, a pagare la somma di Euro 6.262,08 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
- i 6/10 delle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 12095/ 2023 R.G. promossa dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore (parte attrice opponente) contro la in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l'inammissibilità della seguente domanda nuova avente natura riconvenzionale proposta dalla parte convenuta opposta nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c. e nelle conclusioni definitive:
“accertare e dichiarare che il valore delle prestazioni “extra contratto” indicate nelle proprie difese, eseguite da a favore della ammonta ad euro 31.105,00, o alla somma CP_1 Parte_1
veriore, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, gravata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e, conseguentemente, condannare al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 dell'importo dovuto, ovvero compensare tale credito di quest'ultima con l'eventuale accertando debito nei confronti della . Parte_1
2) Dichiara l'inammissibilità delle produzioni documentali nn. nn. 55, 56, 56a, 57, 58 allegate alla terza memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c. depositata dalla parte convenuta opposta in data
07.12.2023.
3) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 3493/2023, datato 18.05.2023, depositato in data 19.05.2023,
4) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla convenuta opposta per le causali indicate in CP_1
motivazione, la somma di Euro 32.290,00, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo.
5) Rigetta tutte le altre domande proposte dalla parte convenuta opposta CP_1
6) Rigetta la domanda riconvenzionale della parte attrice opponente Parte_1
7) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta i 6/10 delle spese CP_1
del procedimento monitorio (liquidate in Euro 2.242,00 per onorari ed in Euro 406,50 per spese) e, così, a pagare la somma di Euro 1.345,20 per onorari e di Euro 243,90 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, nonché i 6/10 delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
Dichiara compensato tra le parti il restante sesto. pagina 23 di 24 8) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta
[...]
i 6/10 delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 10.436,80 CP_1
e, così, a pagare la somma di Euro 6.262,08 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché i 6/10 delle spese di registrazione della presente Sentenza e successive occorrende.
Dichiara compensato tra le parti il restante sesto.
Così deciso in Torino, in data 04 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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