Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00717/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola PO ER e MO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, viale Filopanti n. 4/c;
contro
ASP Città di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ER Manservisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, via Santo Stefano n. 16;
nei confronti
Azienda Agricola Orsini Stefano, non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
- della comunicazione n. 16559 del 19 ottobre 2020 a firma del responsabile del procedimento di ASP – Direzione Amministrativa U.O. Gestione amministrativa del patrimonio disponibile, con la quale non è stata esclusa la Azienda Agricola Orsini Stefano;
- nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, ed in particolare della comunicazione prot. n. 17069 del 27 ottobre 2020 a firma del responsabile del procedimento di ASP – Direzione Amministrativa U.O. Gestione amministrativa del patrimonio disponibile.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunto, depositato da parte ricorrente in data 28 dicembre 2020:
per l'annullamento e/o la riforma
- della determina n. 684/2020 del 26 novembre 2020, a firma del Responsabile e del Direttore di ASP, recante aggiudicazione, nella parte in cui con riguardo al bando prot. N. 11664 del 16 luglio 2020, n. 7- Fondo Santa Maria al Gallo, ha preso atto che al Soc. Agricola Orsini Stefano ha prodotto la documentazione probatoria ed a disposto a completamento della istruttoria di controllo l’assenza di cause di esclusione, confermando la graduatoria di merito;
- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, anche allo stato ignoto.
Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Asp Città di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Città di Bologna (nel prosieguo, per brevità, solamente ASP) è proprietaria di un appezzamento agricolo denominato “Santa Maria del Gallo”, situato nel Comune di Castel S. Pietro Terme, in via Emilia n. 3516, che concede in affitto a terzi affinché venga coltivato.
In prossimità della scadenza del contratto di affitto del predetto fondo rustico stipulato con la Società Agricola PO ER e MO, ASP bandiva la procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione del nuovo contratto di durata quinquennale, da espletarsi sulla base dei seguenti criteri:
- le caratteristiche anagrafiche dell’offerente;
- la presenza femminile nella titolarità dell’impresa agricola;
- le qualifiche o conoscenze e competenze professionali dell’offerente;
- l’ubicazione della sede dell’impresa agricola offerente;
- i rapporti contrattuali con ASP;
- l’offerta economica in aumento sulla base d’asta;
- il progetto aziendale.
Alla gara partecipavano tre concorrenti: l’Azienda Agricola PO Giuliano, esclusa per incompletezza dell’offerta, la Società Agricola Orsini Stefano, giunta prima con complessivi 98 punti, e l’impresa agricola NO Alessia, classificatasi seconda con complessivi 48 punti.
Alla procedura competitiva non partecipava, invece l’affittuaria uscente, in quanto titolare di diritto di prelazione ex lege, che poi in effetti esercitava, pareggiando l’offerta economica di €uro 1.300,00 di canone annuo per ha catastale della prima classificata.
La Società Agricola PO ER e MO segnalava, tuttavia, ad ASP una falsa dichiarazione da parte della Società Agricola Orsini Stefano, in ordine al criterio premiale dell’ubicazione della relativa azienda.
ASP effettuava pertanto i necessari approfondimenti, accertando che il fondo della prima classificata – contrariamente a quanto da essa dichiarato - non era confinante con quello messo a gara. Conseguentemente, l’Ente concedente riduceva il punteggio attribuito alla offerente, decurtandolo di quello relativo al criterio in questione: la graduatoria rimaneva nondimeno invariata.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con successivo ricorso per motivi aggiunti la Società Agricola PO ER e MO, che ha dichiarato di avere interesse a pareggiare, in esecuzione del diritto di prelazione esercitato, l’offerta economica – più bassa – della seconda graduata, ha impugnati gli atti della procedura in epigrafe indicati, laddove non abbiano escluso dalla gara la Società Agricola Orsini Stefano, invece di limitarsi a sanzionarla con una riduzione di punteggio.
A tale fine, parte deduce in via diretta (nel ricorso principale) ovvero in via derivata (nel ricorso per motivi aggiunti) i vizi di:
1) “ Violazione dell’art. 3 del RD 2440/1923 e dell’art. 80 c. 5 lett. f) bis del dlgs. 50/2016. Violazione della lex specialis di gara. Illegittimità per eccesso di potere. Omissione e carenza di istruttoria. Irragionevolezza ”, perché la conseguenza della dichiarazione non veritiera, resa dalla Azienda Agricola Orsini Stefano ai sensi degli articoli 3, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, non poteva che essere la sua esclusione dalla gara, non essendovi spazio né per l’errore scusabile, né per il falso innocuo ovvero il falso inutile;
2) “ Violazione della lex specialis di gara. eccesso di potere. Carenza di istruttoria, anche sotto ulteriori profili. Irragionevolezza nell’attribuzione del punteggio ”, perché ASP non avrebbe effettuato alcuna verifica sulle dichiarazioni rese dai concorrenti, sui requisiti soggettivi e oggettivi indicati in offerta e sulla serietà dell’offerta presentata dalla Azienda Agricola Orsini Stefano, la quale avrebbe proposto un rialzo (pari quasi al doppio della base d’asta) del tutto fuori mercato.
Si è costituita in giudizio ASP, per resistere ai ricorsi avversari e chiederne la reiezione.
Preliminarmente, parte resistente ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi per un duplice ordini di regioni e precisamente:
(i) per avere la ricorrente prestato acquiescenza con l’esercizio – senza riserve - del diritto di prelazione;
(ii) per carenza di legittimazione attiva della ricorrente, che non ha partecipato alla procedura di evidenza pubblica in esame.
Non si è invece costituita in giudizio la Azienda Agricola Orsini Stefano, alla quale pure i ricorsi erano stati notificati.
Dopo lo scambio di scritti difensivi ex articolo 73 Cod. proc. amm., la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 29 maggio 2025 e al termine è stata trattenuta in decisione.
Entrambi i ricorsi sono infondati.
Il che consente di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di parte resistente, per decidere la causa sulla base della ragione più liquida (cfr., C.d.S., Sez. VII, sentenza n. 7970/2023).
Orbene, è documentato e comunque non è contestato che la Azienda Agricola Orsini Stefano abbia dichiarato in sede di offerta di essere confinante con l’area agricola messa a gara. È altresì documentato e incontestato che tale dichiarazione fosse conforme alle risultanze delle mappe catastali.
Solamente con la perizia affidata da ASP a un notaio è emerso che la rappresentazione grafica (mappa catastale) dell’ultimo, dei vari frazionamenti che si sono succeduti nel tempo di un più ampio compendio immobiliare, era sbagliata laddove indicava una linea di contatto (confine), sia pure per una piccola porzione di area, fra i due fondi di cui si discute.
In questo quadro non si può certo imputare alla Azienda Agricola Orsini Stefano di avere legittimamente fatto affidamento sulle risultanze delle mappe catastali. Né può invocarsi – così come prospettato da parte ricorrente – la conoscenza diretta dello stato dei luoghi (segnatamente, la presenza di una capezzagna a dividere i due fondi) in capo al dichiarante, perché l’oggetto della dichiarazione è lo stato di diritto e non lo stato di fatto, e lo stato di diritto (nel caso in esame, quanto meno apparente) è quello risultante dalle mappe catastali.
Avendo dichiarato ciò che risultava dalle mappe catastali non si può parlare di una dichiarazione falsa da parte del concorrente.
Sicché, conclusivamente, bene ha fatto l’Ente concedente a limitarsi, in questo caso particolare, a sottrarre dal punteggio complessivo della Azienda Agricola Orsini Stefano quello relativo al requisito in esame.
L’aver affidato a un esperto esterno una perizia sui confini dei fondi coinvolti nella gara dimostra peraltro la accuratezza dell’istruttoria svolta da ASP.
D’altro canto, la ricorrente nel secondo motivo di impugnazione si limita ad adombrare in via del tutto generica un difetto di istruttoria sui requisiti dichiarati in offerta dalla Azienda Agricola Orsini Stefano, senza specificare quali sarebbero i requisiti, ulteriori a quello di cui al primo motivo, di cui la concorrente sarebbe priva e senza soprattutto dare un principio di prova dell’assunto, come era suo preciso onere.
Lo stesso dicasi per la pretesa anomalia del prezzo offerto dalla prima classificata: la Società Agricola PO ER e MO non ha fornito un principio di prova che il canone d’affitto offerto dalla concorrente non consente di condurre con profitto il fondo agricolo messo a gara.
In ogni caso a gara non è stato messo un bene demaniale o un bene del patrimonio indisponibile da dare in concessione a un operatore economico per il perseguimento di un interesse pubblico (ulteriore rispetto ovviamente alla messa a reddito del bene medesimo). Sicché, in assenza di una specifica previsione nella legge di gara (che nel caso in esame non è oggetto di contestazione da parte della ricorrente), non vi era alcun obbligo per ASP di sottoporre a verifica di sostenibilità l’offerta della Azienda Agricola Orsini Stefano.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti.
Come da regola generale, le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di ASP nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Condanna la Società Agricola PO ER e MO a rifondere ad ASP Città di Bologna le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO