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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/07/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 467 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(C.F ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Altamura (BA), Via Stoccolma, n. 3, CAP 70022, rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Cancrini (C.F.: - p.e.c.: C.F._1
- fax: 06.56561640) ed elettivamente domiciliata presso Email_1
l'Avv. Massimo Manieri (C.F. – p.e.c.: C.F._2
in L'Aquila, Via Roma, n. 190; Email_2
-Appellante-
Contro
(Già Controparte_2 Controparte_3
– – CF: in persona del
[...] Controparte_4 P.IVA_2
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila
– CF: , nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo snc P.IVA_3
(complesso monumentale San Domenico) – FAX: p0862.410918 – PEC:
Email_3
-Appellato-
- 2 -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 703/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila e pubblicata in data 15.11.2023.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il suesteso atto di appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 703/2023, resa dal Tribunale Ordinario di L'Aquila nell'ambito del giudizio R.G.
3180/2018, pubblicata in data 15.11.2023, non notificata, accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale: accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni esposte nel presente atto, che - sulla somma di € 232.759,86 riconosciuta dal tribunale a titolo di corrispettivo contrattuale – spettino a gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 a decorrere dal Parte_1
18.07.2018 (giorno di scadenza del termine semestrale per il collaudo) e, per l'effetto, condannare , Controparte_5 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'odierna appellante della relativa somma, il tutto oltre interessi anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge.
In via subordinata: accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni esposte nel presente atto, che - sulla somma di € 232.759,86 riconosciuta dal tribunale a titolo di corrispettivo contrattuale – spettino a gli interessi moratori di cui al D.Lgs. Parte_2
231/2002 a decorrere dal 26.11.2018 (data di proposizione della domanda giudiziale) e, per l'effetto, condannare Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'odierna
[...] appellante della relativa somma, il tutto oltre interessi anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso:
- accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni esposte nel presente atto, l'inadempimento del per non Controparte_5 aver eseguito le operazioni di collaudo entro i termini di legge.
- Per effetto dell'accoglimento della suesposta domanda, accertare e dichiarare il diritto di
, in persona del legale rappresentante p.t., a vedersi Parte_2 riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva sul ritardato collaudo e per i relativi titoli, la somma di € 137.261,47, salvi successivi aggiornamenti (€/g 1.255,60, per ogni ulteriore giorno di ritardo del collaudo a decorrere dal 12.10.2018 e sino al termine del fatto lesivo) e per l'effetto, condannare il Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore
[...] - 3 -
di la suddetta somma o quella maggiore o minore Parte_2 ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche ex d.lgs. n.
231/2002, anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta rigettare l'avverso appello, siccome inammissibile ovvero infondato;
con conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di L'Aquila. Con ogni conseguenza in ordine alle spese.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 703/2023 pubblicata in data 15.11.2023 il Tribunale di L'Aquila, pronunciandosi sulla domanda proposta da , volta alla Parte_2 condanna del Controparte_5
al pagamento della somma di € 248.114,41 di cui al punto 2 della parte motiva
[...] dell'atto di citazione, la somma di € 3.966,66 in accoglimento della riserva n. 1 e per i relativi titoli, la somma di € 131.761,91 in accoglimento della riserva n. 2 e per i relativi titoli, la somma di € 299.563,24 in accoglimento della riserva n. 3 e per i relativi titoli e la somma di €
137.261,47 in accoglimento della riserva sul ritardato collaudo e per i relativi titoli o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex articolo 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c., in parziale accoglimento della domanda, condannava il Controparte_6
al pagamento, in favore di
[...] Parte_2
a titolo di saldo per le opere realizzate, della somma di € 232.759,86, oltre
[...]
I.V.A. e interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., rigettava le altre domande avanzate dalla parte attrice e rigettava altresì la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dal , compensando le spese di lite tra le parti nella misura del 60%, CP_5 condannando parte convenuta al pagamento in favore di parte attorea delle restanti spese di lite nella misura del 40% e ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese dell'A.T.P.espletato in corso di causa.
1.1 A sostegno della domanda, parte attorea rappresentava che il convenuto, con CP_5 verbale di somma urgenza del 28.06.2017, le affidava l'esecuzione dei lavori “per l'intervento - 4 -
di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della Chiesa di S. Apollinare, Comune di
Torricella Sicura (Te), frazione Poggio Valle”, per un totale a base gara di € 295.090,70, compresi oneri per la sicurezza, evidenziando, in particolare, che l'importo dei lavori, al netto del ribasso economico offerto del 8%, ammontava ad € 272.663,81, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 14.754,53, I.V.A. esclusa. Eccepiva che l'appalto aveva seguito sin dall'inizio un andamento anomalo, imputabile alla condotta ostruzionistica ed inadempiente dell'amministrazione convenuta e proseguito per tutta la durata dei lavori, comprese le fasi successive all'ultimazione delle opere, deducendo che la totale assenza di cooperazione e collaborazione da parte del convenuto aveva CP_5 profondamente inciso sull'esecuzione dell'appalto, impedendo di fatto ad essa impresa di adempiere alla propria prestazione nei modi e nei termini stabiliti in sede di assunzione dei lavori.
1.2 Si costituiva in giudizio il convenuto Controparte_5
contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle
[...] pretese azionate, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle riserve formulate dall'Appaltatore in quanto tardive e formulate in maniera generica, oltre che illegittime ed infondate e contestando, nel merito, la conformità delle lavorazioni eseguite al progetto esecutivo deducendo al riguardo che i gravi difetti precedentemente segnalati erano tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione e che l'incompletezza ed i vizi delle opere realizzate erano tali da determinare l'impossibilità per la stazione appaltante di eseguire le operazioni di collaudo. Contestava, inoltre, l'ammissibilità della domanda avanzata volta all'ottenimento degli interessi legali di cui al D.lgs. n. 232/2002, in quanto connessa ad un contratto non esistente e chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno sia in forma specifica, mediante la restituzione dell'area di cantiere, sia per equivalente, in misura pari all'importo oggetto dell'affidamento diretto od in quella, maggiore o minore eventualmente risultante di equità, per effetto del danno all'interesse generale della collettività per la mancata fruizione del bene.
1.3 Acquisite le prove documentali e disposta A.T.P. in corso di causa, la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.5 A fondamento della decisione il primo giudice, in via preliminare, dopo aver rilevato la tempestività dell'eccezione di inammissibilità delle riserve formulata dal , in quanto CP_5 eccezione in senso stretto, la rigettava nel merito in quanto generica nella formulazione e comunque non provata, evidenziando inoltre che le riserve oggetto di causa erano state formulate dalla società attrice in sede di sottoscrizione della contabilità in data 09.04.2018 e - 5 -
risultavano corredate da conteggi dettagliati, tavole grafiche e materiale fotografico, nonché fotocopie del giornale dei lavori e schede di accettazione materiali da parte della D.L., puntualmente allegati al registro di contabilità, quindi tempestivamente iscritte.
Nel merito delle pretese attoree, in ordine al mancato pagamento della rata di saldo risultante dalla contabilità dell'appalto per l'importo di € 248.114,41, dopo aver disatteso l'asserita non contestazione della suddetta somma alla luce della segnalazione di vizi, difformità ed incompletezza delle lavorazioni realizzate dall'appaltatore con la nota del 20.01.2018 da parte del D.L./R.U.P., rilevava che, all'esito del deposito dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo, l'Ing. , in risposta al primo punto del Persona_1 quesito, aveva accertato che l'importo complessivo congruo per i lavori eseguiti da era pari ad € 251.620,28, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ma che al Parte_1 suddetto importo, decurtati gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso e pari ad €
31.945,02, doveva essere applicato il ribasso dell'8%, come precisato dallo stesso tecnico. Il perito, inoltre, riconosceva determinati vizi relativi alle opere realizzate dall'attrice e quantificava i lavori necessari per la loro eliminazione in complessivi € 1.286,39, per cui la l'importo complessivo riconosciuto risultava pari a € 232.759,86 (€ 234.046,25 - € 1.286,39), oltre I.V.A.
Rigettava, invece, la pretesa avanzata per le somme rivendicate inerenti alla riserva n. 1, a titolo di illecita detrazione dell'importo di € 3.966,66, in considerazione della divergenza tra lo stato finale ed il registro di contabilità sul totale dei lavori riconosciuti e alla riserva n. 2, per l'importo di € 131.761,91, costituito dal complesso delle lavorazioni non contabilizzate o erroneamente contabilizzate dalla D.L., alla luce della non congruità di dette somme rilevata dal Ctu. Parimenti non riconosceva la somma relativa alla riserva n. 3 di € 299.563,24 a titolo dei maggiori oneri e del mancato utile conseguente all'andamento anomalo dell'appalto imputabile al , rilevando che il Ctu, nella relazione definitiva dell'11.05.2020, CP_5 rispondendo al quarto punto del quesito sottoposto, aveva concluso nel senso che entrambe le parti avevano contribuito con loro condotta a generare le condizioni determinanti l'andamento anomalo dall'appalto e i ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni, né parte attrice aveva evidenziato profili di irragionevolezza delle conclusioni cui era giunto il perito e comunque la domanda risarcitoria doveva essere rigettata in quanto non provata nel quantum.
Quanto alla doglianza relativa al ritardo di 85 giorni per il completamento del collaudo delle opere, da cui sarebbero derivati maggiori oneri per un totale di € 137.261,47, calcolato dal termine di ultimazione dei lavori (18.01.2018) e sino alla data della proposizione della domanda giudiziale, il primo giudice rigettava la richiesta di corresponsione di una somma - 6 -
giornaliera pari ad € 1.255,60 per ogni ulteriore giorno di ritardo del collaudo a decorrere dal
12.10.2018 e sino al termine del fatto lesivo, rilevando che la sussistenza dei vizi riscontrati anche dal CTU, impediva di considerare l'Amministrazione in mora rispetto all'obbligo di rispettare i termini previsti per legge per l'esecuzione del collaudo e l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
osservava, comunque, che i costi sostenuti per tali voci dovevano essere espressamente documentati dall'appaltatore per poter essere ristorati e, nel caso di specie, non risultava idoneo il criterio di calcolo presuntivo utilizzato dalla parte attrice nella parte in cui prendeva impropriamente a riferimento la metodologia di cui all'art. 160 comma 2 lett. a) D.P.R. n. 207/2010 riguardante, invece, il calcolo del danno dovuto a maggiori oneri per spese generali nel caso di sospensione illegittima dei lavori, né tale danno poteva essere liquidato secondo prassi ovvero in via equitativa in quanto parte attorea non aveva documentato di aver sostenuto spese per la custodia del cantiere a seguito della ultimazione dei lavori e sino al collaudo, né aveva allegato il costo per la protrazione delle fideiussioni prestate.
Rilevava ancora il primo giudice che gli importi rivendicati non potevano essere riconosciuti nemmeno per i diversi titoli invocati in via subordinata, ovvero ex art. 2043 per mancato assolvimento dell'onere probatorio, ed ex art. 2041 c.c., attesa la natura sussidiaria di tale azione e la circostanza per cui l'attrice era ab origine munita del titolo per esercitare l'azione principale di natura contrattuale.
Da ultimo, rigettava la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto, di CP_5 risarcimento dei pregiudizi subiti dall'Amministrazione e dall'interesse pubblico, sia in forma specifica, attraverso la restituzione dell'area di cantiere, che per equivalente, in misura pari all'importo oggetto dell'affidamento diretto od in quella, maggiore o minore, eventualmente ritenuta di equità, evidenziando che, quanto alla tutela in forma specifica, le parti avevano dato atto dell'intervenuta consegna delle chiavi del cantiere in data 21.05.2019, come da verbale prodotto, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto, e quanto alla tutela per equivalente, la stessa era infondata sia nell'an (il Ctu aveva riscontrato anche plurimi inadempimenti contrattuali da parte del committente) che nel quantum (mancata allegazione del danno prodotto non determinabile in via equitativa).
2. Nel proprio atto di impugnazione L' ha contestato la Parte_2 decisione chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Errata determinazione degli interessi. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e degli artt. 102 e 113-bis del d.lgs. 50/2016. - 7 -
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la decisione di primo grado eccependo l'erronea determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., in particolare in merito alla loro decorrenza, facendo decorrere gli interessi dalla data di pubblicazione della decisione, basandosi sul presupposto che la somma di € 232.759,86 sia stata riconosciuta solo in sede giudiziale, in violazione del D.lgs. 231/2002 e degli artt. 102 e 113-bis del D.lgs.
50/2016.
2.2 In subordine. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1284, c. 4, c.c.
Con il secondo motivo, in via subordinata, ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. nella parte in cui, in ogni caso, non ha quantomeno riconosciuto gli interessi moratori a partire dalla data di proposizione della domanda. In particolare, ha dedotto che, anche volendo ammettere che gli interessi non sono dovuti a decorrere dalla scadenza del termine semestrale per il collaudo (18.07.2018), spetterebbero comunque ed in ogni caso gli interessi a partire dalla data della domanda giudiziale, come disciplinato dalla disposizione codicistica richiamata dallo stesso Tribunale.
2.3 Sul ritardato collaudo
2.3.1 Sull'errata e/ o omessa valutazione della prova documentale versata in atti in riferimento alla riconsegna del cantiere. Violazione dell'art. 116 c.p.c.
Al riguardo, ha contestato la decisione nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che essa impresa, essendo rimasta in possesso del cantiere, abbia in qualche modo ostacolato le operazioni di collaudo, eccependo l'erronea valutazione della documentazione prodotta in atti dalla quale, invece, emergerebbe in maniera chiara e inequivoca la volontà dell'impresa appaltatrice di riconsegnare il cantiere e le relative chiavi già in data 06.02.2018, in concomitanza con l'ultimazione dei lavori, in cui la predetta manifestava la propria disponibilità e volontà alla riconsegna del cantiere confermata da ulteriori comportamenti concludenti. Ha poi evidenziato che, una volta che la committente si è determinata in tal senso, le chiavi del cantiere sono state effettivamente restituite in data 21.05.2019, come dimostrato dal relativo verbale di consegna.
2.3.2 Sulla necessità della riconsegna del cantiere ai fini del collaudo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 215 e ss. del d.p.r. 207/2010.
Sul punto, ha rappresentato che, in ogni caso, la disciplina applicabile in materia di collaudo delle opere pubbliche non prevede in alcun modo la riconsegna del cantiere come attività prodromica all'avvio delle operazioni di collaudo e che, al contrario, il D.P.R. n. 207/2010 disciplina la materia del collaudo stabilendo una serie di adempimenti propedeutici posti in capo alla Stazione Appaltante, circostanze che dimostrerebbero in modo inequivocabile come - 8 -
l'infruttuosa decorrenza del termine semestrale per il completamento del collaudo sia da imputarsi unicamente all'inerzia della Committente e non già ad alcuna condotta omissiva o inadempiente posta in essere dall'impresa.
2.3.3 Sulla responsabilità del ministero a prescindere da eventuali vizi dell'opera. violazione e falsa applicazione dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 215 e ss. d.p.r. 207/2010.
Al riguardo, ha eccepito un'errata applicazione della normativa di settore, in particolare dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e degli artt. 215 e ss. del D.P.R. 207/2010, che stabiliscono che l'eventuale presenza di vizi nell'opera non incide sull'obbligo in capo alla Stazione
Appaltante di avviare e concludere le operazioni di collaudo entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Ha dedotto che la presenza di eventuali difformità o vizi costruttivi è questione che attiene esclusivamente al merito del collaudo e, dunque, alla successiva valutazione tecnica dell'opera da parte del collaudatore e non possono in alcun modo costituire motivo legittimo per sospendere o rinviare l'inizio delle operazioni di collaudo.
2.4 Sul danno derivante dal ritardato collaudo.
Da ultimo ha contestato l'erroneità della decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria dell'Impresa per i danni subiti a causa del ritardato collaudo, rilevando che aveva dato prova documentale della sua volontà di riconsegnare le chiavi del cantiere (la cui omissione comunque non costituiva causa ostativa alla esecuzione del collaudo) e poi che sebbene il Tribunale avesse correttamente richiamato il consolidato principio secondo cui il ritardo nel collaudo imputabile alla P.A. comporta il diritto dell'appaltatore al ristoro dei maggiori oneri sostenuti per la custodia, la manutenzione delle opere, e la protrazione delle garanzie fideiussorie, tuttavia aveva successivamente ritenuto inidoneo il criterio di calcolo presuntivo adottato dall'Impresa in quanto basato sul disposto dell'art. 160 comma 2 lett. a) del D.P.R. 207/2010, che disciplina il calcolo del danno dovuto a maggiori oneri per le spese generali nel caso di sospensione illegittima dei lavori. Ha argomentato, in particolare, che sono stati applicati in questo caso criteri parametrici, in modo assolutamente legittimo, alla luce dell'oggettiva difficoltà per l'appaltatore di provare in modo analitico i costi sostenuti per voci come spese generali, guardiania, manutenzione, polizze assicurative ecc..
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il
[...]
contestando le avverse pretese e Controparte_5 deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ovvero infondato, con conferma della gravata decisione. - 9 -
4. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 27.05.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. e deposito telematico delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente.
5. L'appello va parzialmente accolto per i motivi di seguito indicati.
5.1 I primi due motivi sono entrambi diretti a contestare la misura e la debenza e decorrenza degli interessi sul credito riconosciuto.
Il primo motivo di gravame è inerente in particolare all'asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e degli artt. 102 e 113-bis del d.lgs. 50/2016, deducendo l'appellante l'erronea determinazione della decorrenza degli interessi dalla pubblicazione della sentenza e non dal giorno successivo alla scadenza per il pagamento.
Nello specifico, argomenta che i lavori sono stati ultimati in data 18.01.2018 e che il collaudo non è stato portato a termine entro i sei mesi previsti dall'art. 102, comma 3 D.lgs. 50/2016, per cui la nascita del diritto a ricevere la rata di saldo corrisponde al momento in cui è infruttuosamente decorso il termine semestrale, ossia dal giorno successivo alla scadenza del termine semestrale per la conclusione delle operazioni di collaudo (18.07.2018) e che, quindi, da tale momento, in applicazione del D.lgs. 231/2002, vanno calcolati gli interessi di mora.
Al riguardo, si osserva che, alla luce dell'asserito andamento anomalo dell'appalto e dei dedotti vizi e criticità riscontrati nell'esecuzione dell'opera e sulla non conformità delle lavorazioni eseguite, contestati dalla stazione appaltante, il primo giudice, nelle more del giudizio, provvedeva alla nomina di un CTU al fine di accertare e descrivere le opere, la fondatezza o meno delle riserve apposte sulla contabilità finale dall'appaltatrice e l'eventuale presenza di vizi nella realizzazione delle opere.
Il tecnico officiato nell'elaborato depositato, congruamente motivato e scevro da errori tecnico-giuridici, ha riconosciuto l'andamento anomalo dell'appalto ma al contempo ritenuto addebitabile tale evenienza ad entrambe le parti contraenti, ha ritenuto non dovute la maggior parte delle riserve apposte dall'appaltatrice e riscontrato vizi nell'esecuzione dell'opera, provvedendo quindi ad individuare l'ammontare del credito (ovvero la rata di saldo per i lavori effettuati) in un importo minore rispetto a quello richiesto .
In particolare ha decurtato dall'importo complessivo la somma di € 1.286,39 pari ai lavori necessari per l'eliminazione dei vizi relativi alle opere realizzate oltre a non riconoscere come spettanti le somme iscritte in contabilità relative alla riserva n. 1 a titolo di illecita detrazione dell'importo di € 3.966,66 in considerazione della divergenza tra lo stato finale ed il registro di contabilità sul totale dei lavori riconosciuti, alla riserva n. 2 per l'importo di € - 10 -
131.761,91 per lavorazioni non contabilizzate o erroneamente contabilizzate dalla D.L. e alla riserva n. 3 di € 299.563,24 a titolo dei maggiori oneri e del mancato utile conseguente all'andamento anomalo dell'appalto, asseritamente imputabile al . CP_5
Ciò implica che non siano riconoscibili in favore dell'impresa appaltatrice interessi ex art.231/2002 per il ritardo nell'esecuzione del collaudo, essendo peraltro le parti pervenute alla sottoscrizione di uno stato finale dei lavori solo in data 6.4.2018 e restando oggetto di specifiche contestazioni, successivi scambi epistolari e ulteriori contestazioni, inerenti pure la completezza della documentazione necessaria per l'emissione del certificato di pagamento, anche la debenza degli importi contrattualmente pattuiti.
Nondimeno e passando all'esame del secondo motivo, trattandosi in ogni caso di corrispettivo contrattualmente pattuito, la decorrenza degli interessi, ex art. 1284 c.4 c.c. sulla parte effettivamente riconosciuta come dovuta, nel minor importo individuato al netto di quanto necessario per l'eliminazione dei vizi, non può che retroagire alla data della domanda giudiziale (26.11.2018).
5.2 Infondati risultano essere il terzo e quarto motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, con i quali l'appellante ha eccepito, in primo luogo, l'errata e/ o omessa valutazione della prova documentale versata in atti in riferimento alla riconsegna del cantiere e la violazione dell'art. 116 c.p.c., deducendo che proprio la documentazione in atti dimostrerebbe la chiara volontà di essa impresa appaltatrice di riconsegnare il cantiere e le relative chiavi.
Al riguardo, si osserva che la valutazione delle prove raccolte e degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il
"convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (Cass. n. 1234/2019; Cass. n. 11176/2017). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176/2017). Spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di - 11 -
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr., ex pluribus, Cass. n. 828 e n. 2272 del 2007).
Nel caso di specie, alcuna doglianza può essere mossa all'impugnata sentenza in ordine alla valutazione delle prove documentali e agli esiti istruttori, atteso che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha correttamente rilevato che dalla documentazione allegata da parte attrice e odierna appellante non si evinceva chiaramente la volontà espressa dell'appaltatore di riconsegnare il cantiere, con conseguente imputabilità del danno invocato.
Ed invero, nella pec del 06.02.2018 la società appaltatrice chiede alla Stazione appaltante semplicemente di “informarci circa le modalità di riconsegna delle chiavi del portone principale del manufatto”, mentre nel verbale d'udienza del 01.04.2019, a fronte dell'offerta di restituzione delle chiavi, la Procuratrice dello Stato, pur prendendo atto della volontà di controparte di consegnare le chiavi del cantiere in sede processuale, sottolineava “che tale attività avrebbe dovuto essere compiuta direttamente davanti al Responsabile del
Procedimento RUP atteso che tale attività deve essere compiuta in contradittorio con
l'Amministrazione.” Successivamente, in data 04.04.2019, l'impresa inviava un'ulteriore comunicazione indirizzata al RUP e alla Stazione Appaltante (doc. 37), intimando quest'ultima a voler convocare un incontro finalizzato alla riconsegna delle chiavi del cantiere e soltanto in data 21.05.2019, come da relativo verbale di consegna, le chiavi del cantiere venivano effettivamente restituite. Ne deriva che correttamente la gravata decisione ha rilevato che, all'atto di instaurazione del giudizio, “ deteneva ancora il Parte_1 possesso del cantiere, non avendo restituito le chiavi al committente, in tal modo impedendo la conclusione del procedimento nei termini previsti.”
Assume inoltre l'appellante la violazione e falsa applicazione degli artt. 215 e ss. del D.P.R.
n. 207/2010, deducendo che la disciplina applicabile in materia di collaudo delle opere pubbliche, non prevede in alcun modo la riconsegna del cantiere come attività prodromica all'avvio delle operazioni di collaudo, prevedendo di contro una serie di adempimenti propedeutici posti in capo alla Stazione Appaltante, attività propedeutiche asseritamente mai poste in essere dalla stessa Stazione Appaltante, con conseguente imputazione colposa alla predetta dell'infruttuosa decorrenza del termine semestrale per il completamento del collaudo. - 12 -
Eccepisce, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 215 e ss. d.p.r. 207/2010, contestando la decisione nella parte in cui ha rilevato che “la presenza di vizi, […], impedisce di considerare l'Amministrazione in mora rispetto all'obbligo di rispettare i termini previsti per legge per l'esecuzione del collaudo”, evidenziando la responsabilità del a prescindere da eventuali vizi dell'opera. CP_5
Ed invero, giova osservare che per giurisprudenza consolidata sussiste una presunzione “iuris tantum" di responsabilità della committenza nel ritardo nell'espletamento del collaudo, dettato dal "favor" per le ragioni dell'impresa (Cass. n. 7194 del 13.03.2019). Ne consegue che è configurabile la responsabilità della pubblica amministrazione, ex art. 1218 c.c., per non aver proceduto alla verifica dell'opera ed al collaudo nel termine fissato dal capitolato, restando a carico dell'amministrazione committente, al fine di escludere la propria responsabilità per tale inosservanza, di dedurre e provare eventuali ragioni giustificative. Nel caso in cui la committente, non fornisca la prova contraria a tale predetta presunzione semplice, il ritardo deve essere addebitato all'amministrazione e all'appaltatore compete il risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie.
Si è già detto sopra sulla corretta valutazione dell'andamento anomalo dell'appalto, sia in fase esecutiva sia in fase successiva alla realizzazione delle lavorazioni, attribuibile ad entrambe le parti contraenti.
In ogni caso, pur a voler riconoscere la presunzione di responsabilità della committenza nel ritardo del collaudo, la domanda risarcitoria avanzata in ordine al danno derivante dal ritardato collaudo non può che essere rigettata, non avendo l'impresa appaltatrice fornito una prova sufficiente del danno effettivamente subito. Ed infatti, posto che, come correttamente rilevato dal primo giudice, in caso di mancata effettuazione del collaudo nel termine prescritto per fatto imputabile all'amministrazione committente sono dovute all'appaltatore le somme relative ai maggiori oneri di manutenzione e custodia, nonché quelle concernenti la protrazione delle fideiussioni prestate con riferimento al ritardo rispetto alle previsioni contrattuali (Cass. civ., Sez. I, n. 11889 del 28.05.2014), nel caso di specie parte appellante non ha documentato i costi eventualmente sostenuti per tali spese, non avendo provato di avere sostenuto spese per il personale, per la custodia delle opere, per le garanzie fideiussorie, per premi assicurativi (il cui esborso era agevolmente documentabile). Né ha correttamente quantificato i danni asseritamente subiti, attesa la inidoneità del criterio di calcolo utilizzato secondo la metodologia di cui all'art. 160 comma 2 lett. a) D.P.R. n. 207/2010, relativo tuttavia al danno dovuto a maggiori oneri per spese generali nel caso di sospensione illegittima dei lavori. - 13 -
Parimenti il danno asseritamente subito non può essere liquidato in via equitativa, atteso che la valutazione equitativa del danno presuppone che la relativa prova sia stata raggiunta. Al riguardo, ancora di recente la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 15680 del 23.07.2020, ha riaffermato che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia dimostrata
l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione
è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l' "an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. 17.10.2016, n. 20889; Cass. 8.1.2016, n. 127, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'
"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso;
Cass.
7.6.2007, n. 13288; Cass. 18.11.2002, n. 16202).
In conclusione, non potrebbe in ogni caso essere accolta la domanda di risarcimento ( e tantomeno quella ex art. 2041 c.c. riformulata solo nelle conclusioni dell'atto di gravame, ma senza alcuna specifica censura alle considerazioni espresse sul punto dal primo giudice nella sentenza appellata, con conseguente sua inammissibilità) in mancanza non solo di idonea documentazione circa gli asseriti esborsi in conseguenza del ritardo del collaudo, ma anche di allegazione di elementi necessari per provare che un pregiudizio si sia effettivamente verificato.
6. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e/o eccezione, l'appello può trovare accoglimento solo in relazione alla debenza degli interessi (nella misura di cui all'art. 1284 c.
4 c., .c.c.) ed alla loro decorrenza dalla data di notifica della citazione introduttiva di primo grado, mentre per il resto deve essere rigettato. - 14 -
7. Le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellata parzialmente soccombente, nella misura del 40% e compensate tra le parti nella residua quota percentuale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) in parziale accoglimento dell'appello dichiara tenuta e condanna il
[...]
al pagamento in Controparte_5 favore dell'appellante degli interessi al tasso di cui all'art. 1284 IV c. c.c. con decorrenza dalla data di notifica dell'originario atto di citazione (26.11.2018);
2) Condanna altresì il Controparte_5
alla rifusione del 40% delle spese del presente grado di giudizio
[...] sostenute dall'appellante, che liquida per l'intero in complessivi € 9.991,00 per onorari oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensando tra le parti il residuo 60%;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21.07.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono