Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2768/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del C.d.A. e l.r.p.t., rapp.tata e difesa dagli avv.ti Paoloandrea
Monticelli ( , e Fortunato Annunziata C.F._1
( ), come da procura allegata all'atto di appello, con i C.F._2
quali elett.te domicilia in Napoli alla Via Francesco Crispi, n. 62.
APPELLANTE
E
), in persona dei suoi l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv.to Pietro Troianiello ( ), come da procura C.F._3
su foglio separato, con il quale elett.te dom.lia presso il domicilio digitale
Email_1
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: accogliere l'appello e annullare, revocare e riformare integralmente la suddetta Ordinanza impugnata;
accertare e dichiarare la
Pag. 1 a 14
“paralleli”, della difformità dei materiali, della perdita dell'assistenza e garanzia del Costruttore, l'occultamento delle informative rilevanti per il consenso e, per
l'effetto; dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o la risoluzione del contratto di acquisto dei cuscinetti contraffatti e/o venduti fuori dai canali distributivi, ovvero: Voglia annullare ed invalidare le compravendite;
previo annullamento ovvero in revoca e/o in riforma integrale dell'Ordinanza gravata per tutti i motivi innanzi esposti, accogliere l'appello ed, accertati gli illeciti comportamentali e le informative colpevolmente taciute in merito alla provenienza dei beni, dichiarare
l'annullamento delle compravendite;
accertare gli inadempimenti e la loro gravità e risolva i contratti, dichiarando che, per l'effetto, nulla deve la er Pt_1
le forniture oggetto di causa;
accertare la responsabilità contrattuale della
Appellata per i fatti di causa con la condanna al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione per il discredito commerciale della società da liquidarsi in via equitativa e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti in atti causati dalla notorietà del sequestro dei cuscinetti, della sottoposizione a indagini per la vendita della controparte di prodotti contraffatti
o acquistati su mercati “paralleli” per €. 25.000,00 o per il diverso importo che intenderà liquidare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione ed a tenerla indenne da danni e richieste future. In ogni caso, anche previa compensazione e con qualsiasi altrui pretesa, condannare l'Appellata alla maggior somma che riterrà anche in via equitativa per danni patrimoniali, non patrimoniali, di immagine, e per lucro cessante dovuto alla mancata vendita dei Pag. 2 a 14 cuscinetti sottoposti a sequestro e danno emergente, oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio ed oltre IVA (22%), CPA (4%), e rimborso spese generali (15%), come per legge..
Per l'appellata: In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'avverso gravame ex artt. 342 e 348 c.p.c., con ogni conseguenza di legge.
Nel merito, rigettare integralmente l'avverso gravame in quanto destituito di fondamento in fatto e diritto, per tutti i motivi estensivamente dedotti infra.
Condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
Condannare i al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente Pt_1
procedimento, con attribuzione al difensore.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiese al Tribunale di Controparte_1
S. Maria C.V. la condanna di al pagamento di € 26.000,00, oltre Pt_1
interessi di cui al d.lgs. 231/2002, a titolo di pagamento del prezzo per l'acquisto di materiali industriali vari, di cui alle fatture che allegava.
1.1. A tal fine dedusse che non aveva negato di avere ricevuto la merce Pt_1
indicata nelle fatture, ma che, per sottrarsi al pagamento, aveva lamentato di aver subito attività di perquisizione e sequestro in data 27.05.2010, nell'ambito di un procedimento penale istaurato nei confronti della per Controparte_1
commercio di cuscinetti contraffatti.
Precisò che, tuttavia, il procedimento penale in questione era stato definito con la sentenza n. 523/2017, divenuta irrevocabile il 20.11.2017 di assoluzione
“perché il fatto non costituisce reato con riguardo ai cuscinetti risultati contraffatti all'esito degli accertamenti presso la sede della Shaeffler Italia s.r.l. e perché il fatto non sussiste con riguardo a tutti gli altri cuscinetti”.
Pag. 3 a 14 Aggiunse che il Tribunale penale aveva accertato che Controparte_1
aveva acquistato i cuscinetti, poi rivenduti anche alla resistente, da rivenditori aventi sede in Europa, i quali anche su internet pubblicizzavano offerte di occasione di cuscinetti, senza che la ditta produttrice, ovvero la svedese SKF, a conoscenza dell'esistenza di tale mercato parallelo, rendesse nota l'informazione ai consumatori (cfr. pag. 9 della sentenza) e che tali cuscinetti, sebbene commercializzati da soggetti non autorizzati, “essendo autentici, non ledessero l'affidamento dei consumatori..”.
Ciò premesso la ricorrente evidenziò che le fatture di cui richiedeva il pagamento erano relative non solo a forniture di cuscinetti, ma anche ad altri tipi di forniture industriali (supporti, anelli di tenuta, cinghie trapezi, bussole, supporti, ghiere, catene, rosette, pignoni semplici, bussola conica, gole, perni folli e così via), il cui pagamento non era stato onorato da per cui, Parte_1
benchè avesse domandato con il ricorso introduttivo la minor somma di €
26.000,00, essa era ancora creditrice nei suoi confronti della somma di €
26.729,52, oltre gli interessi ex d.lgs.vo 231/02, dalle scadenze delle singole fatture e sino al soddisfo.
1.2. , costituitasi, formulò eccezione di inadempimento della Pt_1
venditrice, per averle venduto materiali contraffatti (come emergeva dal procedimento penale istaurato a carico di , privi di Controparte_1
garanzia, irregolari, con scatole contraffatte mancanti, di possibile supporto tecnico e garanzie produttive.
In via riconvenzionale, eccepì l'inadempimento della con Controparte_1
diritto alla sospensione delle prestazione ex art. 1460 c.c.; la vendita di prodotti contraffatti inidonei all'uso e alla circolazione e con vizi di qualità ex art. 1495 comma 3 c.c., occultati dalla venditrice;
l'occultamento delle informative rilevanti per il consenso e l'annullabilità del contratto di acquisto dei cuscinetti contraffatti e/o venduti fuori dai canali distributivi ex art. 1442 c.c.; chiese in ogni caso la condanna di al risarcimento dei danni Controparte_1
Pag. 4 a 14 all'immagine, alla reputazione ed alla notorietà, per complessivi € 35.000,00 da porre in compensazione con la pretesa azionata.
1.3. Il Tribunale ritenne provato il rapporto commerciale tra le parti ed, in particolare, che aveva consegnato alla la merce Controparte_1 Pt_1
indicata nelle fatture prodotte e che quest'ultima non aveva pagato il prezzo della merce ricevuta.
Ritenne che, di contro, non avesse dimostrato che i cuscinetti Pt_1
acquistati da erano proprio quelli risultati contraffatti Controparte_1
all'esito dell'indagine penale e che, in ogni caso, i cuscinetti risultati contraffatti erano una quantità minima rispetto a tutti gli altri risultati autentici, benché commercializzati da soggetti non autorizzati dalle case proprietarie dei marchi.
In conseguenza di ciò il Tribunale escluse l'inadempimento di Controparte_1
ed escluse che la vicenda potesse inquadrarsi nella vendita di aliud pro alio,
[...]
ritenendo che andasse, invece, inquadrata nella vendita di bene viziato o privo delle qualità promesse e che, tuttavia, era decaduta dalla relativa Pt_1
azione. Infine il Tribunale escluse che potesse ottenere sia Controparte_1
l'annullamento per dolo ex art. 1439 c.c., per difetto di prova degli artifici o raggiri, sia la nullità del contratto, non avendo specificato le ragioni per cui il contratto dovesse essere nullo;
conseguentemente escluse la responsabilità risarcitoria di Controparte_1
§.
2. L'ordinanza emessa da Tribunale di S. Maria C.V. ex art. 702 quater con R.G.
n. 3756/2020, con Rep. n. 2041/2021, depositata il 12.05.2021, è stata impugnata da . Pt_1
2.1. L'appellante ha impugnato la decisione per i seguenti profili:
“I. Contraddizioni logiche della ordinanza, vizio del procedimento e lesione del contraddittorio, errori di fatto e di diritto, erronea valutazione delle prove e delle dichiarazioni di parte attrice.”
“II. Error in procedendo, lesione del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.” Pag. 5 a 14 “III. Error in iudicando, motivazione apparente e contraddittoria, omissiva valutazione delle prove offerte e degli accertamenti sull'inadempimento del fornitore, sull'inidoneità assoluta dei beni per aliud pro alio e sugli illeciti dell'Appellata per frode in commercio.”
“IV. Error in iudicando, sulla frode in commercio, occultamento informative rilevanti, violazione doveri di protezione, annullabilità del contratto, annullamento ex art. 1439 c.c.”
“V. Error in iudicando sulle eccezioni di inadempimento e sull'onere probatorio, sull'exceptio doli, di annullamento e di risarcimento dei danni”.
2.2. Costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
ex art. 342 c.p.c.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando che le fatture non avevano ad oggetto i soli cuscinetti contestati dall'appellante ma molta altra merce diversa, mai contestata;
che in esito al procedimento penale solo una esigua quantità di cuscinetti era risultata contraffatta ed era stata confiscata;
che l'istruttoria penale non aveva potuto ricondurre tali cuscinetti contraffatti a quelli oggetto di fatturazione da parte di che nel giudizio Controparte_1
penale era stata riconosciuta la buona fede di che Controparte_3
l'appellante era decaduta dall'azione per vizi e che la documentazione da essa depositata solo in grado di appello era tardiva.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 18.09.2024, ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(60+20).
3.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Pag. 6 a 14 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n.
12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr Cass. n.
24262/2020).
3.1.1. Nel merito, inammissibile è la doglianza di lesione del contraddittorio nel giudizio di primo grado per avere depositato note di Controparte_1
trattazione scritta di ben quindici pagine, in relazione all'udienza di trattazione per la quale era stato disposto lo svolgimento con modalità cartolare ex art. 127 ter.
Va considerato, infatti, che, poiché l'eventuale nullità della sentenza si converte in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale (cfr. Cass. 20834/2022).
L'appellante, quindi, avrebbe dovuto esplicitare quali difese avrebbe potuto spiegare se fosse stata autorizzata a contraddire alla memoria prodotta da
Pag. 7 a 14 controparte ed in che termini il suo diritto a contraddire era stato compromesso.
3.1.2. Inammissibile è, altresì, la censura con cui l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza, per avere dapprima dato atto che i cuscinetti erano contraffatti, e per avere poi accolto la domanda di pagamento e rigettato le domande riconvenzionali.
La censura, infatti, non tiene conto del complessivo tenore della sentenza che ha affermato che i cuscinetti contraffatti era in numero molto esiguo e che non v'era prova che fossero proprio quelli acquistati da Controparte_1
3.1.3. Infondata è poi la censura con cui l'appellante sostiene la contraddittorietà della sentenza per avere negato che i detti cuscinetti potessero essere quelli oggetto delle fatture di Sostiene Controparte_1
l'appellante che, poiché dai verbali di sequestro e dai documenti risulta che la
Guardia di Finanza aveva dapprima sequestrato le fatture e poi proceduto al sequestro dei cuscinetti ritenuti contraffatti, da ciò doveva inferirsi che i cuscinetti sequestrati fossero quelli oggetto di fatturazione.
La doglianza è smentita dalla circostanza che solo cinque delle nove fatture azionate da sono antecedenti ai sequestri del 27 e 28 aprile Controparte_1
2010, mentre altre quattro sono successive, del 30 aprile 2010 e del 31 maggio
2010, sicchè non corrisponde al vero che la ha operato i sequestri sulla base delle fatture o comunque è certo che allorquando operò i sequestri quattro fatture non erano ancora state emesse.
3.1.4. Infondata è la doglianza con cui si afferma che la sentenza ha ritenuto
“prove” le dichiarazioni difensive rese dagli imputati nel procedimento penale.
Invero il Tribunale ha fatto proprio l'accertamento dei fatti, in ordine alle modalità di approvvigionamento dei cuscinetti su mercato parallelo da parte di contenuto nella sentenza penale di assoluzione. Controparte_1
Occorre rammentare, infatti, che il giudice civile può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito Pag. 8 a 14 con sentenza passata in giudicato, senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione. Pertanto legittimamente il Tribunale ha fatto propri gli esiti dell'istruttoria penale trasfusi nella sentenza di assoluzione passata in giudicato.
3.1.5. Inammissibile è anche l'eccezione di illogicità della sentenza gravata, per avere ritenuto insussistente l'inadempimento di in quanto i Controparte_1
cuscinetti erano da reputarsi autentici, malgrado la relazione del CTU nel giudizio penale ne avesse accertato la contraffazione.
Anche in tal caso l'appellante non si confronta con l'intera motivazione della sentenza e con tutti gli atti di causa, da cui emerge che, all'esito degli accertamenti, soltanto quarantaquattro cuscinetti risultarono contraffatti e che, comunque, per questi non v'era prova che fossero stati acquistati da
Controparte_1
3.1.6. Inammissibile è la doglianza, che si riporta testualmente, di illogicità della decisione “ove afferma che non vi è inadempimento di beni inidonei all'uso e condanna al pagamento delle fatture di vendita dei beni SKF, da distruggere per contraffazione che, a suo dire, sarebbero “autentici per cui sono pienamente corrispondenti a quelli comprati”, in quanto di ardua comprensione.
Anzi, al contrario di quanto afferma l'appellante la decisione è tutt'altro che illogica e con tale censura appare si dia atto della consequenzialità del ragionamento del primo giudice che, proprio perché ha ritenuto che i beni erano idonei all'uso, ha condannato al pagamento. Pt_1
3.1.7. Infondata è la lamentata illogicità della decisione per avere escluso l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., malgrado dall'istruttoria fosse emerso che i cuscinetti erano falsi e acquistati da rivenditori non autorizzati ed avevano caratteristiche tecnico-costruttive non corrette ed erano quindi inidonei allo scopo.
Pag. 9 a 14 Anche in questo caso l'appellante non si raffronta correttamente con la decisione che ha accertato che solo quarantaquattro delle centinaia di cuscinetti sequestrati erano poi risultati realmente contraffatti e soprattutto che non v'era prova che tali cuscinetti contraffatti fossero proprio quelli acquistati da Quanto ai cuscinetti non contraffatti, il Controparte_1
Tribunale ha accertato che detti cuscinetti erano sì autentici, ma commercializzati da soggetti non autorizzati e, pertanto, deve ritenersi che essendo autentici le caratteristiche costruttive dovevano necessariamente essere conformi ed erano quindi idonei allo scopo.
3.1.8. Infondata è la censura secondo cui, l'avere commercializzato cuscinetti acquistati da soggetti privi delle necessarie autorizzazioni e, quindi, senza poter godere della garanzia e del relativo supporto tecnico, costituiva frode in commercio e omessa informativa, costituente raggiro rilevante ai sensi dell'art. 1439 c.c.
Anche in questo caso il motivo è inammissibile perché non censura adeguatamente la motivazione impugnata, che ha ritenuto che Controparte_1
avesse effettuato l'acquisto dei cuscinetti senza essere consapevole che i
[...]
fornitori non erano autorizzati, e ciò ha ritenuto sulla base delle evidenze probatorie emerse nel giudizio penale.
3.1.9. Per le medesime ragioni è infondata anche la censura successiva, con cui l'appellante lamenta l'illogicità della decisione, per avere ritenuto in buona fede. L'appellane, senza indicare da dove ciò sia Controparte_1
evincibile, afferma che era a conoscenza che i fornitori Controparte_1
erano privi di autorizzazione.
Non è possibile, ad avviso della Corte, inferire la conoscenza da parte di della mancanza di autorizzazione dei fornitori la Controparte_1
circostanza che l'acquisto avveniva con un abbattimento del prezzo del 20-
30%. Inoltre non aveva alcun onere di comunicare agli Controparte_1
Pag. 10 a 14 acquirenti (ndr ) le modalità con cui si approvvigionava dei materiali Pt_1
rivenduti.
3.2. Con riguardo alla censura formulata sotto il profilo dell'error in procedendo, per avere il Tribunale omesso di sollecitare il contraddittorio sulle note di trattazione scritte, si è già detto al punto 3.1.1.
3.2.1. Quale ulteriore doglianza sotto il profilo dell'error in procedendo,
l'appellante lamenta la nullità dell'ordinanza per omesso mutamento del rito ed erronea valutazione dell'onere della prova. Afferma che, avendo essa formulato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., si era ampliato il thema decidendum e che era onere di dimostrare di avere Controparte_1
adempiuto esattamente alla prestazione.
Anche questa censura è infondata poiché, anzitutto, l'appellante non ha chiarito quali richieste probatorie aveva formulato e che l'omesso mutamento del rito le aveva invece precluse;
in secondo luogo l'eccezione di inadempimento è risultata infondata dall'avere il primo giudice accertato che la fornitura, di cui ha chiesto il pagamento, aveva ad oggetto anche molti altri Controparte_1
materiali oltre ai cuscinetti e che i cuscinetti contraffatti non erano con certezza identificabili con quelli acquistati da e che gli altri Controparte_1
cuscinetti, benchè rivenduti da soggetti non autorizzati, erano autentici e che tale inadempimento era incolpevole, non essendo Controparte_1
consapevole che i fornitori da cui si era approvvigionata non erano autorizzati.
L'appellante per scardinare tale impianto motivazionale avrebbe dovuto indicare da quali elementi emergeva, diversamente da quanto accertato nel giudizio penale, che era, invece, consapevole di acquistare Controparte_1
da soggetti non autorizzati.
3.3. L'appellante lamenta altresì l'erroneità della decisione per avere il
Tribunale omesso di valutare gli elementi di prova da cui emergeva l'assoluta inidoneità dei cuscinetti, sicchè la vendita doveva qualificarsi come di aliud pro alio. Pag. 11 a 14
3.3.1. L'appellante, in particolare, afferma che il Tribunale aveva escluso che ricorresse una ipotesi di vendita di aliud pro alio perché nel giudizio penale gli indagati si erano professati innocenti e non era emersa la prova del dolo, senza considerare che gli elementi emersi erano invece sufficienti a provare la responsabilità civile per colpa.
La censura è generica perché non chiarisce in che termini il Tribunale avesse dovuto ravvisare una responsabiltà colposa di rilevante ai Controparte_1
fini civilistici e da quali elementi ciò era desumibile.
3.3.2. L'appellante contesta che la maggioranza dei cuscinetti fosse autentica, ma commercializzata da soggetti non autorizzati, poiché ritiene che il Tribunale non abbia considerato che la verifica di autenticità fu condotta a campione e che invece era emerso che la maggioranza dei cuscinetti era falsa e che l'accertamento era stato compiuto sulla base delle fatture.
Come già detto al punto 3.1.3. solo cinque delle nove fatture azionate da sono antecedenti ai sequestri del 27 e 28 aprile 2010, Controparte_1
mentre altre quattro sono successive, essedo del 30 aprile 2010 e del 31 maggio
2010, sicchè non corrisponde al vero che la ha operato i sequestri sulla base delle fatture o quantomeno di tutte le fatture, ma solo delle prime cinque fatture.
L'appellante, poi, non considera che la verifica che essa richiama fu condotta “a vista” sulla difformità degli involucri esterni dei cuscinetti (nome del rivenditore, confezionamento, codice a barre, ecc.) e non sulle caratteristiche tecniche degli stessi. Tale esame, invece, ha condotto all'accertamento della contraffazione di soli quarantaquattro cuscinetti, su migliaia, confiscati e distrutti, ed in relazione ai quali, per di più, come si è più volte detto, non è emersa la prova che fossero proprio i cuscinetti acquistati da Controparte_1
3.3.3. L'appellante sostiene poi che in ogni caso la vendita era di aliud pro alio, poiché i prodotti avrebbero dovuto essere venduti con tutte le caratteristiche
Pag. 12 a 14 proprie del prodotto richiesto, quindi anche con l'involucro originale e con la garanzia.
La doglianza è inammissibile poiché non censura la declaratoria di decadenza da detta azione pronunciata dal primo giudice.
3.4. L'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di annullamento del contratto per dolo, per avere effettuato gli Controparte_1
acquisti sul mercato parallelo, condotta questa, secondo l'appellante, concretizzante frode in commercio.
La censura è inammissibile poiché non scardina la decisione nella parte in cui il Tribunale ha escluso che avesse effettuato gli acquisti sul Controparte_1
mercato parallelo nella consapevolezza che i rivenditori non fossero autorizzati e, quindi, ha escluso il dolo.
3.4. Infine l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda risarcitoria in ragione della fondatezza delle domande di risoluzione per inadempimento e annullamento per dolo.
La censura è assorbita dal rigetto di tutti i precedenti punti dell'appello.
§.
4. L'appello va quindi rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, risoltasi in un'unica udienza di rinvio e che va liquidata nei minimi, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di S. Maria Pt_1
C.V. ex art. 702 quater con R.G. n. 3756/2020, con Rep. n. 2041/2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello. Pag. 13 a 14
2. Condanna al pagamento in favore di delle spese Pt_1 Controparte_1
di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%., con attribuzione al difensore antistatario.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 20.01.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Maria Casaregola
Pag. 14 a 14