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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 25/08/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.SA Francesca Marchese in data 25.8.25 nella causa RG n.
443/2019 promoSA da
, , assistita dagli avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
BIANCHETTA, RICCARDO VENTURA
Parte ricorrente Contro
, , Controparte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. TOMMASO PARISI Parte convenuta
, assistita dall'avv. ROBERTO LAMACCHIA CP_2 C.F._2
Parte intervenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Biella, in funzione di giudice del lavoro, CP_ l' quale proprio datore di lavoro, per, in estrema sintesi, ottenere:
1) il riconoscimento di mansioni dirigenziali e la condanna dell' al pagamento delle relative CP_1 differenze retributive;
2) l'annullamento di due sanzioni disciplinari e l'accertamento dell'illegittimità della revoca dell'incarico di posizione organizzativa;
CP_
3) la condanna dell' al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti da asserite azioni di mobbing (tra cui di demansionamento) poste in essere dalla dr.SA e da altri funzionari CP_2 dell' . CP_1 CP_ L' costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto di ogni domanda. E' intervenuta nel processo la dr.SA chiedendo il rigetto delle domande formulate CP_2 dalla ricorrente. La causa, istruita documentalmente e con l'audizione di testimoni indicati dalle parti, è stata discuSA oralmente all'udienza del 24.7.25 e decisa in data odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
1 .Sulle modalità di redazione del ricorso e sull'eccezione di inammissibilità delle domande formulate.
Come già rilevato nel provvedimento del 21.8.23, la ricorrente ha introdotto il presente giudizio mediante la proposizione di un ricorso di oltre 420 pagg. (424), con offerta in produzione di oltre
500 documenti (e con richiesta di acquisizione di ulteriori) e con formulazione di oltre 400 capitoli di prova per testimoni. Nell'atto introduttivo circostanze di fatto -esposte con salti temporali-, descrizione del contenuto di documenti, argomentazioni giuridiche e citazioni giurisprudenziali, spesso ripetitive, si susseguono in maniera disorganica, inframmezzate dalla formulazione dei capitoli di prova orale richiesti. Evidenziando, alla luce del principio della sinteticità degli atti processuali, l'esigenza di consentire una più agevole lettura dell'atto introduttivo ed una più semplice trattazione del processo, il Tribunale ha invitato la ricorrente a riepilogare il ricorso in un atto più contenuto e la parte ha provveduto, depositando l'atto del 26.10.23. Si deve, tuttavia, osservare che non sempre l'atto riepilogativo ha supplito alle difficoltà legate alle modalità sopra descritte di redazione del ricorso.
1 E' innegabile che le descritte modalità di redazione degli atti abbiano determinato un notevole aggravio per tutti i soggetti del processo, soprattutto sotto il profilo dello sforzo neceSArio alla comprensione delle circostanze di fatto e dei ragionamenti giuridici posti alla base delle domande. Ciò, tuttavia, non può determinare l'inammissibilità del ricorso, poichè che nel codice di rito non vi è alcuna norma che imponga di redigere gli atti in modo sintetico a pena di inammissibilità; il nuovo testo dell'art. 46 disp. att. c.p.c. è chiaro invece nel prevedere che il mancato rispetto delle specifiche tecniche del Ministero nonché dei criteri e limiti di redazione dell'atto non ne comporta la invalidità. Ritiene in linea generale il Tribunale che ipotetiche invalidità (nullità del ricorso ad esempio) poSAno derivare dal mancato rispetto del generale principio di sinteticità e chiarezza dell'atto processuale, laddove a causa delle modalità così confuse ed inintellegibili di redazione dello stesso, non sia possibile individuare gli elementi costitutivi della domanda.
Ma ciò non è ravvisabile nel caso di specie. In base a consolidati e condivisi orientamenti di legittimità, nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento è neceSArio che attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non poSA apprestare una compiuta difesa (Cass. 9 maggio 2012, n. 7097; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126; Cass. 23 marzo 2004, n. 5794; Cass. 25 luglio 2001, n. 10154; Cass. 1 marzo 2000, n. 2257; Cass. 1 luglio
1999, n. 6714; Cass. 29 gennaio 1999, n. 817; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2205; Cass. 27 aprile 1998,
n. 4296): il che non è avvenuto nel caso di specie, nel cui ambito le domande sono esattamente individuabili e, infatti, le controparti hanno assunto specifiche difese.
Le domande sono dunque ammissibili e debbono essere esaminate nel merito.
2. Sulle mansioni superiori (dirigenziali).
Occorre premettere che la parte del ricorso in cui viene illustrata la domanda in esame, ossia le prime
80 pagg., rispecchia le modalità generali di redazione dell'atto introduttivo;
anche l'atto riepilogativo richiesto, seppur strutturato in linea generale in modo più organico, è risultato nella parte in esame di non semplice consultazione e, in ogni caso, non ha del tutto ovviato alle criticità evidenziate dell'originario ricorso;
con la conseguenza dell'essersi determinata la necessità della continua integrazione dei due testi. Quantunque si ravvisino le anzidette difficoltà nell'esame della domanda di cui si discorre, si tenta di riassumerne il contenuto nei termini che seguono.
La ricorrente ha ricostruito la propria lunga carriera presso l' nei seguenti termini: CP_1 CP_
-dicembre1988: assunzione presso l' (sede Biella), con qualifica giuridica di Collaboratore di Amministrazione, carriera direttiva (ex VII qualifica funzionale);
-gennaio 1989-giugno 1989: svolgimento del periodo di prova in affiancamento nell'ufficio Gestione Pensione;
-giugno 1989-gennaio 1990: Responsabile del settore Gestione Posizione Assicurativa;
-febbraio 1990-1998, sino alla maternità: Responsabile dell'ufficio Prestazioni non pensionistiche e
PMMC;
-novembre 1998-marzo 2001: Responsabile U. O. AA.GG- Amministrazione del personale e Gestione delle Risorse Strumentali;
-aprile 2001-novembre 2010: Responsabile del Processo prestazioni a sostegno del reddito, con attribuzione della funzione di Integratore di processo dal 1.8.2006;
-novembre 2010-28 gennaio 2019: Direttore di Agenzia interna (che dal 2014 ha assunto il nome di
Agenzia Prestazioni e Servizi individuali), con coordinamento di tre LPS -assicurato pensionato, prestazioni a sostegno del reddito, servizi al soggetto contribuente;
ella è stata riconfermata nella funzione di responsabile della detta Agenzia nel 2014 e nel 2018;
2 -28 gennaio 2019: alla dr.SA sono state revocate le funzioni di Responsabile Parte_1 dell'Agenzia e servizi individuali (provvedimento di revoca la cui legittimità è contestata Parte_2 dalla ricorrente, cfr. oltre).
La dr.SA ha allegato di aver espletato, nel corso degli anni dal 1992 al 2017, mansioni Parte_1 superiori dirigenziali, con svolgimento dei seguenti compiti, che si possono sintetizzare come segue:
1)incarichi presso la sede provinciale di Biella dal 1992 al 2001:
-attività di Funzionario di turno, “come un vero e proprio vicario del direttore”;
-attività di Pianificazione: preparazione del piano budget di sede con la collaborazione degli altri responsabili di PO;
effettuazione verifica mensile sui dati di produzione;
predisposizione della stampa mensile dei dati di produzione da condividere con gli altri responsabili e con i rappresentanti sindacali in apposite riunioni;
elaborazione di soluzioni correttive che condivideva con il direttore;
partecipazione con il direttore alle riunioni con le OOSS: secondo la ricostruzione della ricorrente, l'attività di Pianificazione, dovendo considerarsi - così come indicato dal direttore regionale dr. nel 1994 (cfr. doc.16-17 fasc. ric.)- “attività direzionale”, sarebbe un'attività propria del Per_1 dirigente;
la dr.SA ha evidenziato, inoltre, sul punto che, essendo quella di Biella una Parte_1 sede provinciale “che prevedeva la presenza di tre dirigenti”, ma “che di fatto restò sempre con due”, “il direttore di sede, per mancanza di altro dirigente aveva dovuto attribuire alla dr.SA
una posizione che con tutta evidenza era una funzione dirigenziale”; Parte_1
-attività afferente alle relazioni sindacali di sede;
CP_ 2)incarichi presso la sede regionale con cui “fin dagli anni '90 ebbe una cospicua e proficua collaborazione”, in particolare con:
-l'Area manageriale prestazioni, sino al 2014, con funzione di Referente regionale per il Fondo TFR, (che “gestiva in collaborazione con il team regionale…riunioni su temi normativi e operativi con tutte le rappresentanze sindacali ed i patronati” e che forniva attività di soluzione di quesiti normativi a favore di tutti i colleghi della regione, con corsi di formazione e supporto); nel periodo
2012-2014 è stata anche inserita nell'organico della sede regionale nella misura di 0,1 di forza;
-l'Area risorse umane formazione, per la “progettazione” e l'effettuazione di corsi di formazione diretti a tutti i colleghi della regione;
-con il Direttore regionale dr. nel 1997/1998, con la partecipazione ad un gruppo di Per_2 CP_ lavoro “finalizzato alla realizzazione del primo e importante progetto riorganizzativo dell' la riorganizzazione per processi”;
-con il Direttore vicario regionale dr. , che nel 2006 la “inserì nel gruppo regionale che Per_3 aveva la finalità di estendere la metodologia (…) Tempo reale a tutte le strutture del territorio”;
La dr.SA , ha dedotto di aver quindi di fatto sempre svolto, con la più ampia autonomia Parte_1 riconosciuta ad un dirigente, anche “l'attività di Dirigente d'area per le aree produttive a lei assegnate nel corso degli anni ed in particolare dal 2010 quando le fu attribuito l'incarico di Direttore di Agenzia Interna: rilevazione dei fabbisogni formativi e di sviluppo delle risorse assegnate;
disposizioni normative contenute nelle circolari ai funzionari dell'area; controllo sulla legittimità dei procedimenti e dei provvedimenti adottati al loro interno;
coordinamento delle attività trasversali con le altre aree di lavoro;
stretta collaborazione col direttore della sede per il quale inoltre svolse vere e proprie funzioni vicarie”. Ha inoltre dato atto:
-che i vari direttori di sede le avevano sempre delegato “molte attività direzionali” ;
-di aver “assicurato” dal 2010 “il monitoraggio di tutti i canali telematici di comunicazione con l'esterno”( con particolare attenzione alle pec, ai quesiti da Line e da Cassetto Bidirezionale, alla Casella istituzionale); CP_
-di aver partecipato dal 1994 al 1997 in rappresentanza dell' alla Commissione Circoscrizionale per il Collocamento in agricoltura;
3 -di aver partecipato sempre, dal 2010 al 2015 a tutte le sedute alle commissioni CIGO in CP_ rappresentanza dell' in sostituzione del direttore;
-di aver svolto spesso il ruolo di relatore su materie istituzionali e di aver preparato per il direttore di sede numerose comunicazioni da inviare a patronati e ordini professionali;
-di aver organizzato convegni di rilievo;
-di aver avuto, dal 2010, l'attribuzione della firma certificata per l'utilizzo della procedura Geocos relativa ai mandati di pagamento in BdI e per l'utilizzo della pec. Di qui ha chiesto il riconoscimento della qualifica superiore di dirigente con l' “attribuzione della relativa retribuzione fin dal 1992”, da stabilirsi in via equitativa o, in subordine, il solo riconoscimento della retribuzione spettante al dirigente, sempre da stabilirsi in via equitativa.
L' ha in primo luogo eccepito la prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente per il periodo CP_1 anteriore ai cinque anni dalla notifica del ricorso. Ha, in ogni caso, sostenuto l'infondatezza delle domande svolte dalla ricorrente, rilevando, in estrema sintesi, che le attività assegnate alla dr.SA sono state del tutto conformi al suo Parte_1 inquadramento, di funzionario apicale, anche titolare di PO e che nella disciplina regolamentare dell'organizzazione dell'Istituto e della sua evoluzione la “struttura gestita dalla ricorrente non costituiva (o non configurava più) un ufficio dirigenziale”. L' ha richiamato il regolamento di CP_1
Organizzazione adottato con delibera 799/1998, rilevando che lo stesso prevede la figura di un solo dirigente (Direttore Provinciale), fatta salva la possibilità di assegnare altri dirigenti per il coordinamento dell'area risorse e processi e dell'area contabilità e finanza e, infatti, l'organigramma per la sede di Biella prevedeva un solo dirigente, ossia il Direttore: ciò in coerenza con la ridefinizione contrattuale dei profili professionali e delle PO . Ha inoltre fatto riferimento al
Regolamento 380/2000 nella parte in cui distingue funzioni dirigenziali e funzioni di produzione, prevedendo l'affidamento di queste ultime a funzionari con inquadramento C4 e C5. Ha in definitiva negato che le mansioni attribuite alla ricorrente fossero quelle del dirigente.
Ebbene, riassunte nei termini descritti le posizioni delle parti, si osserva quanto segue. La domanda diretta ad ottenere l'inquadramento superiore non può trovare accoglimento. La ricorrente, per ottenere il superiore inquadramento, invoca, gli artt. 2 l. 190/1985 (che individua la categoria dei quadri) e l'art. 6 l. 190/1985 (a mente del quale l'assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva qualora sia protratta per il periodo indicato e svolge il seguente ragionamento: l'art. 2 citato fa diventare automatica “l'attribuzione nella categoria dei quadri di tutti i dipendenti pubblici assunti con la qualifica di collaboratore-carriera direttiva” (condizione della ricorrente) e a norma dell'art. 6 “i dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri che abbiano svolto funzioni di dirigente per un periodo superiore a tre mesi acquisiscono automaticamente la qualifica immediatamente superiore e la relativa retribuzione che nella fattispecie concreta è quella del dirigente”. Il ragionamento -a prescindere dall'accertamento in concreto dello svolgimento di mansioni superiori- non può essere condiviso, in quanto la legge 190/1985 trova applicazione soltanto nel lavoro privato e non in quello pubblico né in quello pubblico contrattualizzato. Si richiama sul punto quanto argomentato dalla S.C. (Cass. Sez. Lav., sent. 14193/2005): “Al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dopo la cosiddetta privatizzazione non è applicabile la disciplina prevista in materia di categorie e qualifiche per il settore privato, con la relativa individuazione dei quadri (art. 2095 cod. civ. e legge n. 190 del 1985), stante la specialità del regime giuridico previsto per il primo, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti cosicché la contrattazione collettiva può intervenire senza incontrare il limite dell'inderogabilità' delle norme concernenti il lavoro subordinato privato, quale emerge dal complesso normativo del d.lgs. n. 165 del 2001, testo che ora costituisce lo "statuto" di tale rapporto di lavoro, il quale - dettando regole peculiari solo per i dirigenti e per i vicedirigenti - attribuisce per il resto delega piena alla contrattazione collettiva, senza che poSA desumersi un obbligo di prevedere la categoria dei quadri dall'art. 40, del suddetto testo, che rinvia ad eventuali distinte discipline dei contratti collettivi per peculiari posizioni lavorative”. 4 Ferma, in ogni caso, restando la speciale disciplina prevista in materia di dirigenza pubblica, neppure le altre norme invocate da parte attrice (art. 56 l. 29/1993 e art. 52 Tupi) consentirebbero al lavoratore pubblico che abbia svolto mansioni superiori di acquisire definitivamente il corrispondente inquadramento (il prestatore ha soltanto diritto al pagamento delle retribuzioni previste per le mansioni effettivamente svolte). Nessuna domanda è stata, infine, proposta in termini di scorretto iniziale inquadramento/successiva progressione e dunque le norme richiamate non potrebbero fondare la richiesta avanzata.
CP_ PaSAndo ora all'esame della domanda diretta a ottenere la condanna dell' al pagamento di differenze retributive derivanti dallo svolgimento di fatto di mansioni superiori, pare opportuno richiamare, innanzitutto, i principi elaborati dalla giurisprudenza nell'ambito del pubblico impiego privatizzato (vd., da ultimo, Cass. 2695/24): “l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere (Cass. S.U. n. 25837/2007; Cass. 23 febbraio 2009, n. 4367); il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione (Cass. n. 19812/2016; Cass. n.
18808/2013), sicché il diritto va escluso solo qualora l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. n. 24266/2016); (…) detti principi operano anche in relazione allo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali (Cass. S.U. n. 3814/2011), a condizione che il dipendente dimostri di averle svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni (Cass. n. 752/2018 e Cass. n. 18712/2016); a tal fine, quindi, è innanzitutto neceSArio che l'ente abbia provveduto ad istituire la posizione dirigenziale (Cass. n. 350/2018) perché, sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 165/2001, la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziare da assegnare agli stessi ed in genere sull'organizzazione è rimeSA al potere discrezionale della P.A. che non può essere sindacato nel merito in sede giudiziale (…)”. Con riguardo all'ultimo aspetto evidenziato nella sentenza riportata, si rileva che tale principio risulta consolidato;
si vedano in tal senso Cass., Sez. Lav. sent. 350/2018 (richiamata da Cass.
2695/24), secondo cui “Questa Corte ha affermato, come ricorda il controricorrente (Cass., n.13597 del 2009) che la considerazione delle specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico, come della diversità delle
"carriere", non può escludere la applicazione della disciplina in esame quando venga dedotto, come nella specie, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario;
tale ipotesi può essere invece ricondotta certamente alla previsione del citato quinto comma, relativa al conferimento illegittimo di mansioni superiori, da cui consegue il diritto al corrispondente trattamento economico, secondo la ratio della norma che è quella di assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.. Ciò, tuttavia, presuppone la sussistenza di una posizione organizzativa cui riferire l'esercizio delle funzioni dirigenziali, nella specie mancante. Lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale si sia prevista l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a dirigente. Dunque, non si pone la questione, richiamata dal controricorrente, della necessità della vacanza del posto per lo svolgimento delle mansioni superiori, esclusa da questa Corte (Cass., n.23161 del 2016) che ha affermato il diritto al corrispondente trattamento retributivo non solo nell'ipotesi di copertura temporanea di un posto vacante in organico ma anche nel caso di sostituzione di personale assente avente diritto alla conservazione del posto di lavoro. (…) Inoltre, come già affermato (Cass., n. 12898 del 2017), in seguito alla riforma della dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, che ha istituito un ruolo unico della dirigenza articolato in due sole fasce (dirigente superiore e dirigente generale), la valutazione in
5 ordine alla natura dirigenziale delle mansioni svolte dal dipendente va operata con riferimento alle nuove regole, non essendo ammissibile il differimento della loro applicazione, neanche qualora si ritenga che esso trovi giustificazione in una ragione transitoria, come quella concernente il tempo di adeguamento di ciascuna realtà amministrativa ai dettami della riforma. e Cass. Sez. Lav., ord. 28451/2018, che si è espreSA in questi termini “ E' dirimente richiamare il principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 350 del 2018 secondo cui, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio.
4.1. E' stato chiarito con tale pronuncia che lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia previsto l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a dirigente.
4.2. Alla luce di tale principio, che si intende ribadire in questa sede, la qualificazione della funzione attribuita in termini di "reggenza" non può dipendere da soggettive qualificazioni fornite dai testi e neppure dall'eventuale uso di tale termine nel contesto del provvedimento organizzativo adottato dal Dirigente Generale di Area. La reggenza di un ufficio dirigenziale presuppone
l'istituzione di un ufficio avente tale natura, poichè la reggenza è un modo temporaneo di assicurare la funzionalità di una struttura dirigenziale priva del titolare e presuppone l'esistenza del posto corrispondente nella piante organica.
5. In base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, (recante Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali, il cui contenuto corrisponde al D.Lgs. n. 29 del
1993, art. 27-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 17)" 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione". Dunque, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, gli enti pubblici non economici nazionali, e quindi l' , adeguano i propri ordinamenti a quelli stabiliti nel CP_3 decreto legislativo, adottando appositi regolamenti di organizzazione (cfr. ex plurimis, tra le più recenti
Cass. Civ. n. 17290 del 2015).
6. Ove si consideri che il concetto di "reggenza" presuppone l'istituzione di un posto in organico secondo le regole proprie dell'ordinamento dell'Ente, la soluzione offerta dalla Corte territoriale non risulta giuridicamente corretta, in quanto non è l'uso del termine "reggenza" nel contesto del provvedimento n. 69/2000 del Dirigente Generale della D.C.S.I. (circostanza alla quale la Corte territoriale ha attribuito valore decisivo) che consente di ritenere istituito un posto dirigenziale in pianta organica, da cui far derivare il carattere dirigenziale delle funzioni del preposto. Nel sistema ordinamentale vigente, il dirigente generale di area non ha il potere di istituire posti dirigenziali in pianta organica, essendo tale potere rimesso ai vertici dell'Ente. Non essendovi una posizione dirigenziale da ricoprire, è escluso in radice che lo svolgimento delle relative funzioni abbia natura dirigenziale”.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda in esame non poSA trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito illustrate. La ricorrente, pur avendo sostenuto di aver svolto mansioni tipiche del dirigente dal 1992 sino al momento della revoca della PO nel 2019, allegando minuziosamente le attività espletate, ha omesso CP_ di descrivere l'organizzazione generale degli uffici dell' sede di Biella e di spiegare, di volta in volta, la natura dell'ufficio cui era preposta, chiarendo se lo stesso corrispondesse “ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia previsto l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a dirigente” .
Con riguardo al periodo precedente alla riorganizzazione dell'Istituto (avvenimento iniziato nel 1998, su cui la ricorrente si è soffermata brevemente, senza fornire dettagli specifici), sulla base di quanto allegato dalla dr.SA risulta soltanto che: ella è stata la Responsabile dell'Ufficio Parte_1 Prestazioni non pensionistiche e PMMC e, dopo la maternità, la Responsabile dell'U.O. AA. GG. Amministrazione del personale e Gestione Risorse Strumentali;
che ha svolto attività di
Pianificazione sino al 2001; che ha collaborato con il Direttore regionale dr. nel Per_2 1997/1998, con la partecipazione ad un gruppo di lavoro “finalizzato alla realizzazione del primo e CP_ importante progetto riorganizzativo dell' la riorganizzazione per processi”; che ha partecipato
6 CP_ dal 1994 al 1997 in rappresentanza dell' alla Commissione Circoscrizionale per il Collocamento in agricoltura;
che è stata incaricata nel 1997 quale addetta alle relazioni sindacali. Ella ha poi rimarcato diverse volte di essersi occupata di pianificazione, cioè di un'attività direzionale e dunque tipica del dirigente, citando più volte una comunicazione del 1994 del dr.
direttore Regionale dell'epoca, il quale in eSA affermava la necessità di ricondurre la Per_1 funzione di Pianificazione nell'ambito dell'Ufficio Direzione (doc. 17 fasc. ricorr.); ha altresì evidenziato al proposito che il direttore di Sede dell'epoca, dr. , con comunicazione del 2001, Per_4 ha dichiarato che “Responsabile Pianificazione e Controllo della sede è attualmente la dr.SA
”. Parte_1 Pertanto dal 1992 al 2001 “il direttore della sede, per mancanza di un altro dirigente (la ricorrente ha affermato che ne fossero previsti tre, ma ne fossero presenti solo 2) aveva dovuto attribuirle “una posizione che con tutta evidenza era una funzione dirigenziale”. Ebbene, ritiene il Tribunale che in assenza della descrizione degli uffici e della loro natura, non sia possibile, alla luce dei principi sopra esposti, verificare se la ricorrente sia stata adibita ad un ufficio dirigenziale e, conseguentemente, abbia potuto svolgere mansioni dirigenziali. Quanto allo svolgimento dell'attività di pianificazione, si osserva che la comunicazione del direttore regionale (che -come visto- nel 1994 aveva precisato che tale funzione avrebbe dovuto Per_1 essere ricondotta all'Ufficio Direzione) nulla prova in merito all'esistenza, nell'organizzazione della sede, di una “specifica posizione organizzativa (Pianificazione), rispetto alla quale si sia prevista l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a dirigente”, nè tantomeno vi è prova del potere in capo al direttore regionale di istituire uffici dirigenziali.
Quanto, poi, alla comunicazione del 2001 del direttore di sede dr. , che ha riferito che Per_4 all'epoca la dr.SA fosse Responsabile Pianificazione e Controllo, nella steSA non si Parte_1 rinvengono elementi da cui sia possibile valutare la tipologia di tale ufficio, con la conseguenza per cui non è dunque possibile verificare se si tratti di un ufficio dirigenziale.
A p. 63 del ricorso, la dr.SA ha fatto anche presente che nel 1990 il direttore di sede Parte_1 dell'epoca, dr. aveva assunto ad interim la direzione dell'Area Prestazioni e che, tuttavia, in Per_5 assenza del terzo dirigente, “delegò alla dr.SA , Responsabile dell'UO Prestazioni Parte_1 temporanee e P.M.M.C., la più ampia autonomia gestionale all'interno della sua struttura organizzativa”. Ella ha richiamato, al proposito, il proprio doc. 485, dalla cui lettura si evince tuttavia che l'ufficio dirigenziale era costituito dal “Reparto prestazioni e GPA”, organizzato al proprio interno in (quattro) sotto articolazioni, la cui responsabilità era attribuita a funzionari, tra cui la dr.SA . Nessuna evidenza, dunque, del fatto che l'ufficio cui era assegnata Parte_1 quest'ultima fosse di natura dirigenziale.
Le medesime considerazioni sin qui svolte valgono, a maggior ragione, per il periodo successivo a quello sin qui esaminato, tenuto conto dell'intervenuta contrattualizzazione dei rapporti di lavoro CP_ pubblico e della riorganizzazione avvenuta in seno all' con il Regolamento di Organizzazione CP_ del 1998 (doc. 9 .
La dr.SA non dà conto in modo specifico di tale importante provvedimento, ma si Parte_1 concentra sulla descrizione delle mansioni svolte. Come visto, risulta che ella, dall'ottobre 1998 al marzo 2001 sia stata la Responsabile dell'U.O. Responsabile dell'U.O. AA. GG. Amministrazione del personale e Gestione Risorse Strumentali;
in seguito, Responsabile del Processo Prestazioni a sostegno del reddito (2001-novembre 2010) e dal novembre 2010 in avanti Direttore di Agenzia Interna con coordinamento di 3 LPS (tale Agenzia dal 2014 ha assunto il nome di . Parte_3
Ebbene, si ripropongono, anche per il periodo in esame, le medesime argomentazioni sopra illustrate: la ricorrente non ha descritto l'organizzazione degli uffici né ne ha individuato la relativa natura, rendendo, in tal modo, impossibile verificare se l'attività svolta potesse essere qualificata come dirigenziale.
7 La dr.SA , in definitiva, avrebbe dovuto individuare gli uffici che fossero stati istituiti Parte_1 come dirigenziali, descriverne le competenze ed eventualmente specificarne le strutture/ripartizioni interne ed allegare di essere stata di fatto adibita allo svolgimento delle mansioni tipiche dello specifico ufficio dirigenziale. Tali allegazioni sono, tuttavia, mancanti e, pertanto, come spiegato dalla giurisprudenza sopra citata , non essendo stato dimostrato che vi fosse una posizione dirigenziale da ricoprire, “è escluso in radice che lo svolgimento delle relative funzioni abbia natura dirigenziale”.
L' , invece, richiamando le previsioni di cui al regolamento di Organizzazione del 1998, ha CP_1 introdotto diversi argomenti che depongono nel senso dell'insussistenza dello svolgimento di mansioni dirigenziali da parte della dr.SA (su cui, in ogni caso gravava l'onere della Parte_1 prova). CP_ Dall'esame dei docc.
9-11 emerge il nuovo assetto organizzativo dell'Istituto, articolato su tre livelli, Direzione Generale, Direzioni Regionali e Agenzie di Produzione e strutturato per
“processi”. L'art. 9 del regolamento in esame prevede che “Le Agenzie di produzione si collocano nel sistema organizzativo come centri di produzione e di servizi facenti capo alle articolazioni sul territorio della sede regionale, con il ruolo di provvedere al ciclo operativo di riscossione contributi, di erogazione delle prestazioni e alle connesse attività amministrative contabili, nonché delle attività di supporto al funzionamento delle agenzie stesse.
L'attività delle agenzie si svolge attraverso i processi di gestione dell'utente assicurato/pensionato e (…) gestione del soggetto contribuente(…)”. L'art. 12 del detto Regolamento dispone che “La direzione delle agenzie è affidata, in relazione all'ampiezza dei compiti nonché alle caratteristiche dell'utenza, a funzionari scelti tra gli appartenenti ai livelli più elevati…I direttori delle agenzie rispondono al dirigente incaricato della direzione della sede competente in ordine all'applicazione delle direttive in materia di realizzazione dei piani di produzione, delle disposizioni di carattere normativo e procedurale, dei criteri e degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane ed in ordine al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di produzione. I direttori delle agenzie, nei confronti dei destinatari dei servizi e nei limiti della loro competenza, adottano i provvedimenti dovuti sulla base delle disposizioni di legge e delle direttive dirigenziali, delle circolari emanate dalla direzione generale, nonché delle procedure informatiche validate dalla direzione generale (…)”. CP_ Il successivo regolamento (doc. 10 dispone in senso sostanzialmente analogo, vd. art. 24 e 25, a norma dei quali: 1) art. 24 “(Direzione delle Agenzie di produzione e responsabilità di processo) 1. La direzione delle Agenzie di produzione e la responsabilità dei processi sono affidate a funzionari scelti tra gli appartenenti alle posizioni organizzative C4 e C5.
2. I Direttori delle Agenzie di produzione e i responsabili di processo sono nominati dal Direttore regionale.
3. Nella nomina si tiene conto delle competenze professionali, del potenziale di capacità e del curriculum didattico e funzionale degli aspiranti, con le modalità del vigente C.C.N.L. integrativo.
4. I Direttori delle Agenzie di produzione ed i responsabili di processo rispondono al Direttore provinciale o sub provinciale competente in ordine all'applicazione delle direttive in materia di realizzazione dei piani e degli obiettivi di produzione, delle disposizioni di carattere normativo e procedurale, dei criteri e degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane, nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di produzione e dei modelli di comportamento nelle relazioni con il cliente.
5. I Direttori delle Agenzie di produzione ed i responsabili di processo, nei confronti dei destinatari dei servizi e nei limiti della loro competenza, adottano i provvedimenti dovuti sulla base delle disposizioni di legge e delle direttive dirigenziali, delle circolari emanate dalla Direzione generale, nonché delle procedure informatiche validate dalla Direzione generale.
2) art. 25: (Ruolo e responsabilità dei direttori delle Agenzie di produzione e dei responsabili dei processi) 1. Il ruolo dei Direttori delle Agenzie di produzione e dei responsabili dei processi si sostanzia:
nella realizzazione degli obiettivi di produzione assegnati;
nella corretta applicazione delle norme, delle procedure e delle direttive impartite dai dirigenti;
8 nella corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nel rispetto dei criteri di organizzazione e di ergonomia del lavoro predefiniti;
nell'adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al processo produttivo di competenza e nella gestione del relativo procedimento;
nella garanzia del rispetto dei modelli di comportamento nelle relazioni con il cliente”. E' dunque evidente, dalla lettura piana delle norme riportate, che lo svolgimento di funzioni di Responsabile del Processo e di Direttore di Agenzia non costituisce svolgimento di mansioni dirigenziali, posto che i relativi uffici non presentano tale natura. Nessuna ulteriore specifica allegazione è presente, in merito all'organizzazione degli uffici, anche con riferimento al periodo successivo, salvo un generico accenno, da parte della dr.SA , Parte_1 ad una riorganizzazione del 2010 (p. 24 e 65 del ricorso). Ella si è limitata a sostenere che le proprie mansioni di “dirigente di area” si fossero ampliate, in quanto le venne conferito l'incarico di Direttore di Agenzia , costituita da 50 funzionari circa, con il coordinamento di tre/quattro Pt_4 responsabili di LPS;
ella ha definito l' un' “unità organica”, tra il cui direttore ed il Parte_5 direttore provinciale non è stato prevista una figura intermedia. Ebbene, in assenza di ulteriori elementi di fatto circa la specifica organizzazione e la natura degli uffici, tra cui l'Agenzia Interna, non possono che ribadirsi le considerazioni già proposte, circa l'impossibilità in radice di accertare lo svolgimento di mansioni da dirigente, laddove manchi la prova dell'adibizione del lavoratore ad un ufficio dirigenziale. Si rileva in ogni caso che a p. 88/89 del ricorso, la steSA dr.SA Parte_1 trascrive la “declaratoria del ruolo di Responsabile di Agenzia Prestazioni e servizi individuali”, precisando che questi sia il “referente del dirigente responsabile dell'Area manageriale di appartenenza/Direttore”. La ricorrente, inoltre, richiama il Nuovo Regolamento di Organizzazione del 2017, di cui trascrive il solo art. 26; esaminando tuttavia il documento (doc. 335 fasc. ric.) si osserva che, per quanto di interesse, l'organizzazione precedentemente illustrata, viene sostanzialmente confermata. Si vedano gli artt. 19, 22 e 25 del Regolamento di Organizzazione 2017 che precisano che “le Agenzie dipendono dalla direzione provinciale… che ha competenze sul bacino territoriale di appartenenza, e che (l'art. 25 -Titolarità delle agenzie e delle altre p.o.-) “la titolarità delle agenzie complesse e delle funzioni di elevata professionalità è affidata a funzionari di Area C che rivestono preferibilmente la qualifica di C5 e C4 . La titolarità delle Agenzie e delle altre posizioni organizzative sono affidate a funzionari selezionati tra gli appartenenti all'area C del sistema di classificazione del personale secondo la normativa in vigore. I responsabili delle Agenzie e i responsabili di posizione organizzativa rispondono al Direttore/Dirigente di riferimento con particolare riguardo all'applicazione delle direttive in materia di realizzazione dei piani e degli obiettivi di produzione, delle disposizioni di carattere normativo e procedurale, dei criteri e degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di produzione e dei modelli di comportamento le relazioni con il cliente”. Dall'esame del Regolamento, non risulta che l
“Agenzia” abbia natura dirigenziale;
da qui l'impossibilità in radice di accertare lo svolgimento di mansioni da dirigente, laddove manchi la prova dell'adibizione del lavoratore ad un ufficio dirigenziale.
La domanda in esame deve, in conclusione essere respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione e senza necessità di svolgimento di istruttoria orale sul punto, che si reputa superflua per le ragioni dianzi illustrate.
3. Sui provvedimenti disciplinari e sulla revoca della P.O. La dr.SA ha, in secondo luogo, chiesto l'annullamento di due sanzioni disciplinari e la Parte_1 dichiarazione di illegittimità del provvedimento di revoca della p.o. di Responsabile di Agenzia Servizi e Prestazioni Individuali.
1)Sanzione disciplinare adottata con determinazione n. 10 del 5.2.2018 Cont Con questo atto dell' , ha irrogato alla dr.SA la multa di due ore di retribuzione, per Parte_1
“omeSA comunicazione della dichiarazione di potenziale conflitto di interessi in relazione all'attività
9 professionale svolta dal coniuge della medesima , in violazione di quanto previsto dall'art. 4, co. 1 e dall'art. 9, co. 2 del codice di comportamento dei dipendenti dell [del 7.8.2014], nonché in contrasto Pt_6 con gli obblighi sanciti dall'art. 1 co. 1 del vigente Regolamento di disciplina […]e con quanto disposto dalla Circolare DCRU e DC Audit n. 27 del 25.2.14, par. 5 lett. a) e dalla Circolare DCRU 121del 15.6.2015: in particolare [con nota del 27.11.2017] è stato contestato alla dipendente che, a seguito dell'esame di un campione di istanze per l'intervento del F.D.G. per il t.f.r. (definite dal 2014 al 2017), la Direzione Provinciale di Biella ha riscontrato che “a tutte le domande di intervento del F.D.G per il t.f.r. CP_ presentate dai lavoratori intereSAti con il patrocinio del NA erano allegati atti di esecuzione individuale infruttuosa…azionata nei confronti del datore di lavoro sottoscritti dall'avv. R. Ventura in qualità di legale dei lavoratori”, rilevando, pertanto che tutte le predette istanze sono state patrocinate CP_ dall' a seguito di procedimenti esecutivi intrapresi dal marito della medesima…” (cfr. doc. 495 fasc.ric.). La dr.SA ha sostenuto l'infondatezza nel merito della sanzione (in relazione a cui, Parte_1 comunque, l'eventuale segnalazione sarebbe stata effettuata oralmente ai precedenti direttori) ed eccepito la nullità della steSA per vizi di forma (il procedimento disciplinare sarebbe nullo, con conseguente nullità della sanzione: poiché esso sarebbe iniziato irritualmente, mediante convocazione in data 14.11.2017 della dr.SA da parte della Direttrice di sede, la quale, in presenza di altri due colleghi, avrebbe Parte_1 proceduto, contro il consenso della ricorrente, ad un suo interrogatorio, non soltanto sull'attività professionale del marito, ma anche in relazione a questioni personalissime aventi ad oggetto fede religiosa/adesione a partiti politici, così imbastendo un processo preventivo e violando la privacy della lavoratrice;
poiché vi sarebbe stata una violazione della procedura prevista dall'art. 9 del codice di Cont Cont comportamento sopra indicato da parte della Direttrice di sede e da parte dell' ; poichè l' non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria (e non avrebbe, in particolare, disposto l'audizione dei precedenti direttori di sede, i quali avrebbero potuto confermare di avere ricevuto la segnalazione da parte della ricorrente), mentre la dr.SA avrebbe posto in essere una vera e propria serie di indagini personali, CP_2 ponendo in essere attività istruttoria non di sua competenza;
poiché vi sarebbero state “intese telefoniche” tra Cont la Direttrice e la dr.SA dell' ). CP_2 Per_6
Ebbene, ritiene il Tribunale che, indipendentemente da qualsivoglia valutazione -in questa sede- in merito alla procedura adottata per l'adozione del provvedimento e in merito all'asserita idoneità della forma orale della comunicazione ai fini che rilevano, la sanzione della multa irrogata alla dr.SA debba essere annullata, non ricorrendo i presupposti per la relativa assunzione (o Parte_1 non essendovi in ogni caso prova della sussistenza degli stessi). La contestazione moSA alla dr.SA si fonda sull'omeSA segnalazione, per il periodo Parte_1 antecedente al novembre 2017, della comunicazione di potenziale conflitto di interessi, in particolare, in relazione all'attività professionale svolta dal coniuge della ricorrente. I fatti alla base della contestazione non sono contestati fra le parti. All'esito di verifiche interne effettuate dall' , è stato appurato che tutte le pratiche lavorate tra CP_1 il 2014 ed il 2017, aventi ad oggetto la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia ed introdotte da persone patrocinate dal , contenevano atti processuali di esecuzione individuale CP_6 infruttuosa (decreti ingiuntivi, pignoramenti, precetti) a firma dell'avv. R. Ventura, coniuge della ricorrente. Ebbene, l' ha addebitato alla dr.SA di non aver comunicato tale circostanza, pur CP_1 Parte_1 costituendo la steSA manifestazione di una situazione di potenziale conflitto di interessi in cui la lavoratrice versava. CP_ Il Tribunale non condivide, tuttavia, gli assunti dell' per le seguenti ragioni. L' , per fondare la sanzione, ha richiamato il disposto degli artt. 1, co. 1 e 4 del Regolamento CP_1 di disciplina, l'art. 9, co. 2 Codice di Comportamento dipendenti , nonché l'art. 6 dpr 62/13 e CP_1 le circolari 27/14 (punto 6) e 121/15 (punto 6).
Ebbene, le norme richiamate prevedono -ai fini che rilevano- quanto segue. CP_
-art. 1 Reg. di Disciplina (doc. 4 blocco 6 : “Il dipendente conforma la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati, propri ed altrui . Il dipendente adegua altresì la propria condotta
10 alle norme contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16
Aprile 2013 e alle norme del Codice di Comportamento dei dipendenti dell Controparte_1
, adottato con determinazione del commiSArio straordinario numero 181 del 7 agosto
[...] 2014 (…)”;
-art. 6 DPR 62/2013: “(…)2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”. CP_
-art. 9, Cod. Comportamento dipendenti “ Il dipendente si astiene dallo svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni in tutte le situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, previste dall'articolo 6 bis della legge 8 agosto 1990 n. 2411 e dagli 6, co. 2, e 72 del Codice Generale. Fermo restando le situazioni tipizzate dagli articoli succitati, a norma di legge l'obbligo di astensione si impone sempre laddove esistano gravi ragioni di convenienza. 2 Il dipendente nei cui confronti ricorra una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ha l'obbligo di segnalare tale circostanza al Dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza o, in mancanza, al Direttore Centrale Risorse Umane….”.
-la circolare del 2015 citata dall' , “Ferma restando la possibile insorgenza di situazioni di CP_1 conflitto di interessi nell'ambito di qualsiasi adempimento di servizio, si rileva, con particolare riferimento allo svolgimento di attività istituzionali, che l'ampiezza e la varietà dei servizi prestati dall a CP_1 cittadini e imprese coinvolgono numerosissimi interessi privati, primi tra tutti quelli in capo ai destinatari dei servizi medesimi ed ai soggetti e strutture di intermediazione (…)”, esemplifica possibili situazioni in cui sia ravvisabile un'ipotesi di potenziale conflitto di interessi3. 1 “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.” 2 “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che poSAno coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”. 3 Pertanto, situazioni di potenziale conflitto di interessi sono, sicuramente, ipotizzabili in capo a coloro che, impegnati in attività istituzionali, intrattengono relazioni extra – ufficio (dirette o mediate) con i suddetti portatori di interesse.
Sulla base di detto presupposto, si delineano di seguito alcune circostanze causative di potenziale conflitto, con riferimento alle quali vengono contestualmente prescritti specifici obblighi di comunicazione a carico dei dipendenti intereSAti e forniti criteri guida gestionali, di carattere generale:
1. lo svolgimento da parte di coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, di attività (ivi inclusi stage o tirocini) presso enti di NA, determina un potenziale conflitto di interessi per tutti i dipendenti – titolari o meno di posizione organizzativa - che operano nelle aree preposte alla erogazione delle prestazioni previdenziali – pensionistiche e temporanee - ed assistenziali;
2. lo svolgimento da parte di coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, di attività (ivi inclusi stage o tirocini) di/presso consulenti del lavoro, associazioni di categoria datoriali, commercialisti e ragionieri abilitati alla consulenza del lavoro, determina un potenziale conflitto di interessi per tutti i dipendenti– titolari o meno di posizione organizzativa - che operano nelle aree delle entrate contributive, della gestione dei conti aziendali e della vigilanza ispettiva.(…).
3. l'esercizio di un mandato politico - amministrativo da parte di un dipendente non collocato in aspettativa, o dei relativi coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, determina, altresì, situazioni di conflitto di interessi (…) Sempre a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, si evidenzia che l'obbligo di astensione riguarda, altresì:
- medici ed avvocati dell' , nel caso in cui gli stessi intrattengano relazioni extra - ufficio, dirette o mediate, CP_1 rispettivamente con l'utenza sottoposta ad accertamenti sanitari e con la controparte dell in giudizio;
CP_1
- il personale operante nei settori preposti alla erogazione di prestazioni creditizie e sociali, eventualmente coinvolto in relazioni extra -ufficio, dirette o mediate, con i richiedenti le prestazioni;
- il personale operante nei settori di gestione delle risorse umane dell'Istituto, compresi quelli preposti alla erogazione di benefici economici, qualora legato da vincoli extra -ufficio, diretti o mediati, ai colleghi destinatari dell'attività di servizio;
11 CP_ Ciò posto, rileva il Tribunale che l' non ha provato né è comunque emerso che la dr.SA
si trovasse, in relazione all'attività professionale svolta dal coniuge avv. R. Ventura, in Parte_1 una posizione di potenziale conflitto di interessi. CP_ L' ha imputato alla ricorrente di non aver trasmesso ai propri dirigenti la comunicazione di conflitto di interesse, nonostante il ruolo di responsabile dell' Parte_3
nel cui ambito vengono lavorate anche le pratiche di intervento del Fondo di Garanzia.
[...] Come visto, l' ha, sul punto, rilevato che nella totalità delle pratiche FDG 2014-2017 CP_1 CP_ promosse tramite il NA , fossero infatti allegati atti dell'esecuzione individuale (infruttuosa), firmati dall'avv. Ventura: di qui l'asserito potenziale conflitto di interessi e la contestazione di mancato invio della relativa comunicazione. Ebbene, l'esistenza di un possibile conflitto di interessi non trova adeguato riscontro in causa, per le seguenti ragioni. Non vi è alcuna prova del fatto che il coniuge della dr.SA abbia avuto collaborazioni Parte_1 professionali con l'Istituto di NA di cui si discorre. La dr.SA ha innanzitutto del tutto escluso tale circostanza;
è inoltre presente agli atti Parte_1
(vd. doc. 491 all. 2 fasc. ric.) una dichiarazione della Segretaria Generale della Camera del Lavoro CP_ di Biella -non contestata dall' in cui si precisa che il NA , per il contenzioso con CP_1 CP_ l' non si è mai avvalso delle prestazioni professionali dell'avv. R. Ventura e che le uniche collaborazioni con l'avv. Ventura hanno ad oggetto il contenzioso tra gli iscritti -che si rivolgono all' – ed i loro datori di lavoro;
l'Istituto non ha contestato queste circostanze, né Parte_7 provato o offerto di provarne il contrario. CP_ Alla luce di tali circostanze, non è sorprendente che nelle pratiche promosse dal NA CP_7
[..
relazione a cui non sono risultati rapporti professionali con l'avv. Ventura- dirette all'intervento Parte del , siano allegati atti processuali firmati da quest'ultimo, nelle vesti di difensore dei lavoratori che si sono rivolti al Sindacato: l'intervento del FDG è infatti -in talune ipotesi- condizionato al previo esperimento infruttuoso di tentativi di esecuzione individuale e ciò spiega la presenza degli atti giudiziari sottoscritti dal coniuge della ricorrente nelle pratiche portate poi avanti dal NA. E' altresì stato dichiarato dal dr. - ex responsabile dell'Ufficio che si occupava della Per_7 lavorazione delle pratiche FDG di cui si discorre, Ufficio a propria volta ricompreso nell'Agenzia di cui la responsabile era la ricorrente – che tali pratiche “venivano liquidate e gestite dai funzionari a ciò preposti sotto la mia supervisione;
pertanto in qualità di responsabile del provvedimento, firmo io detti provvedimenti. La dr.SA non ha mai interferito nella gestione delle pratiche e Parte_1 ha sempre fornito informazioni puntuali sulle circolari…” (vd. doc. 491 all.1 fasc. ric.). Tenuto conto delle previsioni normative di cui sopra, considerato che le circolari, nell'esemplificare le ipotesi di conflitto di interesse, non fanno riferimento a collaborazioni professionali con gli uffici
- vertenze sindacali, tenuto presente che la circolare del 2015 dispone che “l'obbligo di astensione deve essere inteso con riferimento ad attività di gestione di pratiche/questioni/posizioni. E' consentito, pertanto, fornire informazioni e verificare lo stato delle domande di servizio, purchè detti adempimenti vengano svolti senza ingerenze nelle attività gestionali” e che nel caso di specie un ufficio specifico, con un proprio responsabile che firmava i relativi provvedimenti, si occupava della lavorazione delle
- il personale addetto alle procedure di acquisizione di beni, forniture e servizi, nel caso in cui intrattenga relazioni extra -ufficio, dirette o mediate, con gli operatori economici intereSAti alle procedure medesime. (…)
- il personale che si trova a dover trattare pratiche relative ad una associazione od organizzazione alla quale lo stesso aderisce, i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio (…)
- il personale che si trovi in situazioni di conflitto di interessi connessi alla “comunicazione degli interessi finanziari” eventualmente resa ai sensi dell'art. 8 del Codice di comportamento dell'Istituto;
- i dirigenti, medici e professionisti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, connesse alle comunicazioni previste dall'art. 17, comma 1, 2, 3 del Codice di comportamento dell' , eventualmente rese. CP_1 Si precisa che l'obbligo di astensione deve essere inteso con riferimento ad attività di gestione di pratiche/questioni/posizioni. E' consentito, pertanto, fornire informazioni e verificare lo stato delle domande di servizio, purchè detti adempimenti vengano svolti senza ingerenze nelle attività gestionali.(…)” 12 pratiche di cui si discorre, non si ritiene configurabile un'ipotesi di potenziale conflitto di interesse che avrebbe dovuto essere comunicato. Del resto, i compiti istituzionali di sindacati e patronati non sono coincidenti;
questi ultimi infatti sono i soggetti istituzionalmente preposti a fornire assistenza per il conseguimento di “prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.
2.Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici” (v.art. 7 l. 152/01); sarebbe stato, dunque, configurabile una situazione di conflitto di interessi, se il coniuge del dipendente avesse avuto collaborazioni professionali con tali enti, tenuto conto delle finalità dei patronati e della tipologia di servizi erogati dall' , speculari (e infatti ciò è previsto dalle circolari richiamate): ma così non CP_1 risulta. Non si ravvisano, invece, potenziali interferenze dirette tra l'attività istituzionale della ricorrente e l'attività di collaborazione del coniuge con il sindacato, nella misura in cui il difensore rappresenti gli interessi dei lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro. La circostanza che gli atti processuali dell'avv. Ventura siano confluiti nelle pratiche del patronato potrebbe anche essere dipesa dal fatto che il patronato facesse riferimento al medesimo sindacato, ma ciò -a parere del
Tribunale- non assume rilevanza ai fini di cui si discorre. La sanzione irrogata è dunque illegittima, non ravvisandosi, in capo alla ricorrente, l'obbligo di comunicazione asseritamente rimasto inadempiuto. Il provvedimento disciplinare di cui si discorre deve, conclusivamente, essere annullato, con assorbimento di ogni ulteriore questione sul punto.
2) Sanzione disciplinare adottata con determinazione n. 97 del 17.12.2018 (doc. 520 fasc. ric.). Con questo atto dell'UPD, l'Amministrazione ha irrogato alla dr.SA la sospensione di Parte_1 cinque giorni dal servizio e dalla retribuzione, per i fatti di cui alla contestazione disciplinare del 27 agosto 2018, “per comportamenti di rilevanza disciplinare posti in essere nel corso della riunione di lavoro tenutasi il 25 luglio 2018 alle ore 13,30 con il Direttore della sede e tutti gli altri funzionari Responsabili della sede steSA…”(vd. doc. 517 fasc. ric.) . Con la contestazione disciplinare sono state, in particolare, evidenziate “inosservanze delle disposizioni di servizio e delle prassi organizzative dell'attività lavorativa della sede, nonché ripetute condotte irriguardose nei confronti del Direttore provinciale da Lei poste in essere, caratterizzate dall'utilizzo di forme espressive inappropriate e da toni polemici…”. Alla ricorrente è stato in sintesi ascritto di avere posto in essere, innanzi ai colleghi presenti alla riunione, le seguenti condotte: aver riferito che la Direttrice non rispondeva mai alle sue telefonate;
aver obiettato alle indicazioni provenienti dalla Direttrice di non effettuare le Comunicazioni Tematiche, “con tono veemente”, che non si sarebbe attenuta alle nuove modalità indicate, trattandosi di demansionamento;
aver dichiarato di aver rappresentato al “superiore gerarchico” della Direttrice perplessità sul suo operato;
di aver sostenuto ad alta voce che le indicazioni fornite dalla Direttrice fossero illegittime e “minavano il suo diritto alla salute”; di aver ribadito, utilizzando espressioni sconvenienti, che non avrebbe assunto compiti ritenuti atti di demansionamento (in relazione a pratiche CIGO); di avere, conseguentemente, turbato il regolare svolgimento della riunione di lavoro e la trattazione delle questioni all'ordine del giorno. E' stato, altresì, contestato alla ricorrente di essersi rivolta in maniera inappropriata nei confronti della Direttrice, in uno scambio di mail avvenuto in data 11.6.18, avente ad oggetto una riunione convocata dalla dr.SA a cui la dr.SA aveva chiesto di non poter non prendervi CP_2 Parte_1 parte per ragioni di “salute ed opportuità”. E' stata richiamata la sanzione della multa di cui al precedente paragrafo. E'stato infine rammentato alla ricorrente il richiamo all'osservanza delle direttive impartite di cui alla nota dell'UPD 24.4.18. 13 Sulla scorta di queste premesse, è stato ritenuto che: “i comportamenti contestatile con la presente nota sono di grave ed oggettiva rilevanza disciplinare, giacché denotano un suo persistente atteggiamento gravemente scorretto nei confronti del Direttore della Sede di sua appartenenza, il suo pervicace rifiuto di attenersi alle disposizioni impartite e alle richieste rivoltale dal suo superiore gerarchico, mettendone in dubbio anche le la legittimità, conseguentemente provocando turbativa nell'ambiente di lavoro. La sua condotta complessiva, concretizzatasi anche nell'aver utilizzato durante la riunione di lavoro del 25 luglio u.
s. espressioni e toni lesivi della dignità personale e pubblica del Direttore della Sede dott. alla CP_2 presenza di molteplici dipendenti nonché nell'aver in precedenza inviato allo stesso Direttore e, per conoscenza, ad altri dipendenti mail dai contenuti e dai toni non rispettosi e polemici, risulta inoltre aggravata dalla reiterazione, nonostante il richiamo all'osservanza delle direttive impartite dal Direttore Cont della Sede cui alla nota dell' del 24 aprile u.s. , del suo ruolo di Responsabile di Agenzia, che richiederebbe da parte sua l'impegno in un leale rapporto di collaborazione e di fiducia con il Responsabile della Sede, dal pregiudizio alla serenità operativa indispensabile per garantire il buon andamento dell'attività della struttura…”. Pertanto, il “sudescritto comportamento della dr.SA si configura Parte_1 come violazione plurima degli obblighi del dipendente sanciti dall'art. 60 co. 1, 2 e 3 lett. a, f, h del CCNL, che trovano riscontro nell'art. 1 co. 1, 2, 3 lett. a, f, h del vigente Regolamento di disciplina e che prevedono
“di collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale e le disposizioni impartite dall'amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, di mantenere nei rapporti interpersonali, durante l'orario di lavoro, condotta adeguata ai principi di correttezza e di astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona e di eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni che gli siano impartite dai superiori…valutato che l'ipotesi sanzionatoria sia congruamente individuata nella fattispecie di cui all'art. 62, co. 4 lett. a e b del citato CCNL…” ha contestato la violazione della norma dianzi indicata. Cont All'esito del procedimento disciplinare, l' ha adottato la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per la durata di cinque giorni, ai sensi dell' all'art. 62, co. 4 lett. a) e b) del CCNL 2018.
Ebbene, la dr.SA ha eccepito la nullità della sanzione irrogatale per i motivi qui di Parte_1 seguito indicati.
-Prima della segnalazione all'UPD, la Direttrice dr.SA “previo accordo con il Direttore CP_2 Regionale” avrebbe “arbitrariamente svolto l'intera istruttoria relativa ai fatti poi contestati…il Direttore di sede ha infatti provveduto a convocare ed interrogare tutti i partecipanti alla riunione e precisamente i dipendenti , , e , in violazione dell'art. 55 bis co. 4 TU CP_8 Per_7 CP_9 CP_10 CP_11 Pt_9
“pubblico impiego”.
-Violazione dell'”obbligo di astensione” da parte della dr.SA CP_2
-Mancato svolgimento da parte dell'UPD di attività istruttoria.
-Travisamento delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla riunione.
-Violazione del proprio diritto di difesa.
-Tardività della contestazione disciplinare.
-Nullità della “contestazione e della sanzione nella parte in cui viene richiamata la nota 494/2018 dell'UPD…”.
Ebbene, si illustra, in primo luogo il testo della norma di cui all'art. 55 bis TUPI per quanto di rilievo:
“1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità (…).
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali
è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
14 L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'intereSAto, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all , entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la Controparte_12 riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo (…).
6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini (…).
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da
55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui eSA sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”
Si osserva in proposito che, come autorevolmente statuito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 11632/2016, anteriore alla riforma del 2017, ma con espressione di principi valevoli anche in relazione al dato normativo attualmente vigente) “ad avviso del Collegio la ricostruzione del dato normativo, costituito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 69, costituisce neceSAria premeSA per l'esame della questione sottoposta dal ricorso.
10. La regola della "competenza" caratterizza, come il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto del 2009, l'intero impianto della nuova disposizione, che ripartisce, con previsione, in parte sovrapponibile al contenuto dell'originario art. 55, il potere disciplinare tra il responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale (comma 1) e l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari - - (comma 4) in relazione alla gravità della sanzione, la competenza per le sanzioni di CP_4 minore gravità (dal rimprovero scritto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni) ed al secondo quella per le sanzioni più gravi (dalla sospensione da 11 giorni a sei mesi al licenziamento).
11. Alla regola della competenza è affiancata una serie di disposizioni che disciplinano il procedimento (comma 2), secondo una sequenza volta ad assicurare tempestività di contestazione, contraddittorio, e celerità di definizione del procedimento disciplinare, secondo regole comuni (comma 4), quale che sia l'organo competente, salvo il raddoppio dei termini perentori nel caso di procedimento gestito dall' CP_4
12. La "ratio" dell'art. 55 bis è da individuare, in primo luogo, nell'esigenza di rendere più veloce l'esercizio del potere disciplinare ed, in secondo luogo, ma solo per i procedimenti relativi a fatti puniti con sanzioni più severe, nella esigenza di assicurare al dipendente maggiori garanzie, quali sono indubbiamente Cont assicurate dall' . 13. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, infatti, pur non rivestendo la "terzietà" propria delle commissioni di disciplina di cui all'art. del T.U n. 3 del 1957, offre al lavoratore pubblico sufficienti garanzie di imparzialità, in ragione della "specializzazione" di tale organo e, soprattutto, della sua indifferenza rispetto al capo della struttura del dipendente incolpato, coinvolto direttamente nella vicenda disciplinare (Cass. 2168/2004, relativa a fattispecie regolata dall'art. 55 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009).
14. Dall'art. 55 bis, comma 4, si evince che l' che deve essere costituito da ciascuna amministrazione, CP_4 secondo il proprio ordinamento a prescindere e, comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare, deve svolgere in via esclusiva tutte le fasi del procedimento disciplinare.
15 15. L'esclusività di tale competenza si desume dal dato testuale della disposizione che dispone "contesta
l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2", il capo della struttura in cui il dipendente lavora dovendo limitarsi solo "a trasmette(re) gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'intereSAto" (comma 3).
16. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il procedimento instaurato da un soggetto o da un organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora istituto, è illegittimo e la sanzione irrogata in tale caso è affetta da nullità risolvendosi in una violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza
(Cass. 2168/2004, 20891/2009, 14628/2010, 16190/2011, 16091/1014). 17. Nel solco del richiamato orientamento giurisprudenziale, al quale va data continuità, deve ribadirsi il principio secondo il quale, in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55 bis, comma 4, tutte le fasi del procedimento disciplinare devono essere svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), il quale
è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione di quelle comprese tra il rimprovero scritto e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni. 18. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o da un organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza.
19. Deve anche affermarsi il principio per cui nessun soggetto o organo estraneo all'ufficio competente può integrare il contenuto decisionale del provvedimento di competenza di detto ufficio, in quanto l'interferenza decisionale tenderebbe illegittimamente a spostare la competenza deliberativa dall'organo competente ad un diverso organo, sicuramente non competente.
20. Ma deve nondimeno puntualizzarsi che la struttura dell'art. 55 bis, che distingue le regole sulla competenza e quelle sul procedimento, sorrette da "ratio" e finalità diverse (cfr. punti da 10 a 12 di questa sentenza), comporta che le violazioni delle regole procedurali che non si risolvano anche nella violazione delle norme sulla "competenza", per essere stato in concreto l'intero procedimento disciplinare, in tutte le fasi, gestito in autonomia dall'organo competente e per essere stati tutti gli atti previsti adottati da quest'ultimo, non determinano per ciò solo nullità del procedimento e della sanzione adottata.
21. L'eventuale deviazione dallo schema procedurale può rilevare, ai fini della violazione delle regole in punto di individuazione dell'organo competente ad iniziare e concludere il procedimento disciplinare relativo alle sanzioni più gravi, solo nei casi in cui eSA abbia interferito con il contenuto degli atti di competenza dell'UPD ma non nei casi in cui la deviazione poSA ritenersi del tutto neutra rispetto alla gestione del procedimento ed alla adozione degli atti adottati al suo interno. Non ogni interferenza di organi esterni all' è, infatti, giuridicamente rilevante, tale essendo solo quella che abbia determinato CP_4 decisiva - nel senso di sostitutiva e non meramente additiva - compartecipazione del soggetto estraneo all'adozione del provvedimento, con conseguente inammissibile sostanziale trasferimento della competenza dall'organo competente ad un diverso organo, sicuramente non competente”.
I principi illustrati sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva (vd., ad esempio Cass. Sez. Lav. sent. 4200/18).
Nel caso di specie, a seguito della riunione del 25 luglio 2018, la Direttrice dr.SA ha CP_2 convocato tutti i funzionari presenti (dr. , , , ha CP_8 CP_13 CP_11 CP_9 CP_10 Pt_9 raccolto le loro dichiarazioni, le ha fatte verbalizzare da una collega sig.ra e ha allegato Parte_10 Cont tali verbalizzazioni alla segnalazione all' , unitamente ad una propria relazione e ad ulteriore documentazione (le mail relative alla riunione dell'11 luglio 18) (vd. docc. 506 e 507 fasc. ric.). L'UPD, a seguito degli atti ricevuti dalla Direttrice dr.SA dopo aver convocato la ricorrente a CP_2 difesa, ha adottato la sanzione disciplinare in esame. Ebbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 55bis sopra cit. e dei principi giurisprudenziali illustrati, sia ravvisabile una violazione, nell'ambito del procedimento disciplinare, idonea a determinare la nullità della sanzione irrogata.
La dr.SA tenuta ex art. 55 bis TUPI ad effettuare la segnalazione di fatti connotati da CP_2 possibile rilevanza disciplinare all'UPD, non si è limitata a ciò, avendo proceduto, come visto, a
16 compiere atti di natura istruttoria4, avendo raccolto, fatto verbalizzare ed allegato alla segnalazione le dichiarazioni rese, sua richiesta, dai responsabili presenti alla riunione del 25.7.18 (sentiti, alla presenza della dr.SA e della sig.ra in data 3.8.18).
CP_2 Pt_10 L'UPD, poi, sulla base delle dichiarazioni acquisite dalla dr.SA e della relazione dalla steSA
CP_2 redatta, avendo, sì, sentito la ricorrente, ha irrogato la sanzione in esame: tale circostanza non è stata CP_ contestata dall' il quale si è limitato a sostenere la legittimità della attività posta in essere dalla dr.SA nella “fase predisciplinare, che precede logicamente la contestazione degli addebiti e
CP_2 non costituisce ingerenza nella successiva istruttoria disciplinare, vera e propria fase del procedimento di competenza dell'UPD…nella fase predisciplinare non è affatto preclusa l'attività Contr del direttore di sede, che doverosamente si attiva per verificare i fatti onde poter fornire all' una segnalazione il più possibile circostanziata e concreta”. Nel caso di specie, l'UPD non ha svolto istruttoria ulteriore, ma ha irrogato la sanzione sulla base delle dichiarazioni acquisite dalla dr.SA e della sua relazione, ritenendo la segnalazione
CP_2
“completa ed adeguatamente supportata da documentazione probatoria”. Ebbene, innanzitutto, nel caso in esame l'attività istruttoria espletata dalla Direttrice di sede ha avuto certamente rilevanza determinante nell'adozione della sanzione, poiché si è concretizzata nella principale attività di tipo istruttorio effettuata dalla PA nell'ambito del procedimento Cont disciplinare e le cui evidenze sono state esaminate dall' e poste a fondamento della decisione, con conseguente inammissibile sostanziale trasferimento della competenza dall'organo competente ad un diverso organo incompetente, la cui azione ha determinato decisiva - nel senso di sostitutiva e non meramente additiva - compartecipazione all'adozione del provvedimento (cfr. Cass sopra citata). In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che l'interferenza della dr.SA (che ha effettuato CP_2 attività istruttoria di “spettanza” dell' senza evidenza di delega) abbia integrato una CP_14 violazione meramente procedimentale non afferente la sfera del riparto delle competenze, si ritiene ugualmente che la sanzione sia invalida, poiché risulterebbe oltremodo difficile non ravvisare una notevole compressione del diritto di difesa (cfr. art. 55 bis co. 9 ter, laddove esclude l'invalidità degli atti in ipotesi di violazioni delle disposizioni sul procedimento, purchè non risulti irrimediabilmente compresso il diritto di difesa del dipendente), dal momento che l'attività istruttoria -l'unica, ad eccezione dell'audizione della ricorrente- sia stata svolta con modalità non rispettose del contraddittorio, proprio dalla parte intereSAta ai fatti oggetto di contestazione, ossia la Direttrice di sede, nei cui confronti sarebbe stato posto in essere il comportamento irriguardoso addebitato alla dr.SA . Parte_1
Innanzi a tale situazione, a parere del Tribunale, al fine di evitare la realizzazione di una notevole Cont compressione del diritto di difesa dell'incolpata, sarebbe stato neceSArio che l' procedesse ad ulteriore autonoma attività istruttoria, ad esempio mediante la rinnovazione dell'audizione delle persone presenti al momento dello svolgimento dei fatti. Cont Il fatto che l' si sia, invece, limitato a ritenere sufficienti per l'adozione del provvedimento le dichiarazioni acquisite unilateralmente dalla dr.SA (e la sua relazione) ha rappresentato una CP_2 carenza istruttoria/procedimentale comportante un vulnus nel diritto di difesa della dr.SA
: la ricorrente è risultata infatti destinataria di un provvedimento disciplinare, adottato Parte_1 sostanzialmente sulla base dei soli atti istruttori acquisiti dalla dr.SA in assenza di CP_2 qualsivoglia contraddittorio, in un contesto lavorativo caratterizzato da conflittualità tra la Direttrice Cont di Sede e la dr.SA -si veda oltre- (circostanza già nota all' a seguito delle Parte_1
“denunce” provenienti dal difensore della dr.SA , almeno dal mese di aprile 2018 (cfr. Parte_1 doc. 412e ss. fasc.ric.); gli aspetti evidenziati avrebbero imposto in capo all'UPD un maggiore 5 La norma di cui si discorre, del resto, persegue l'obiettivo di garantire che tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed al capo struttura (Cass. Saz. Lav,. sent.
16706/18). 17 approfondimento istruttorio, che è risultato, invece, del tutto omesso, con conseguente pregiudizio delle prerogative difensive della lavoratrice. Per le assorbenti ragioni illustrate, anche il provvedimento disciplinare della sospensione per cinque giorni dal servizio e dalla retribuzione, adottata con determinazione n. 97 del 17.12.2018, deve ritenersi ed essere dichiarato nullo.
3)Revoca dell'incarico di Responsabile dell'Agenzia Prestazioni e Servizi individuali della Sede provinciale di Biella del 28.1.19 (doc. 477 fasc. ric.). La dr.SA ha eccepito, infine, l'invalidità dell'atto in esame, perché fondato Parte_1 esclusivamente su sanzioni disciplinare nulla/illegittima, perché adottato prima della definizione delle “istanze in autotutela”, e da persona (il Direttore Regionale), che avrebbe dovuto astenersi. Ebbene, nella revoca a firma del Direttore Regionale del 28.1.19, viene precisato: che alla ricorrente era stato attribuito l'incarico triennale di Responsabile dell'Agenzia Prestazioni e Servizi individuali della Sede di Biella, sino al 31.7.2021, “salvo il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 17, co. 2 CCNL [di riferimento]”; considerato che è stata comminata alla ricorrente “la sanzione disciplinare di gg. 5 di sospensione dal servizio e dalla retribuzione …(sanzione superiore alla multa di importo pari a 4 ore di retribuzione…pertanto, in applicazione dell'art. 17 del CCNL”, è stata “disposta la revoca della titolarità della suddetta p.o. a decorrere dalla data di notifica del provvedimento disciplinare”. L'art. 17 citato prevede che gli incarichi di p.o. poSAno essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di:… “violazione degli obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari ad esclusione di quelli previsti dall'art. 16, co. 4 del CCNL del 9 ottobre 2003 (codice disciplinare)…” (vd. doc. 478 fasc. ric.). CP_ Ai sensi del CCNL da ultimo richiamato e alla luce delle precisazioni provenienti dall' in sede di revoca della p.o. e in sede di memoria costitutiva, l'art. 16, co. 4 richiamato riguarda le sanzioni CP_ superiori alla multa sino a quattro ore di retribuzione (vd. docc. 4, 5, 18 punto 6 Memoria .
Ebbene, poiché -per le ragioni sopra esposte- la sanzione della sospensione di cinque giorni (posta alla base della motivazione della revoca della p.o.)6 è invalida, non si ravvisano i presupposti CP_ individuati dall'art. 17 CCNL di riferimento -richiamato dall' a fondamento della revoca dell'incarico di p.o.- per la revoca ante tempus della posizione organizzativa. In ragione del carattere assorbente di tale ragione, risulta superfluo l'esame delle ulteriori doglianze prospettate dalla dr.SA . Parte_1 Deve, pertanto, dichiararsi illegittimo anche il provvedimento di revoca dell'incarico di p.o. CP_ adottato dall' in data 28.1.19.
4. Sulle condotte di mobbing asseritamente poste in essere nei confronti della ricorrente.
La questione che ci si appresta ad esaminare è stata sviluppata alle pp. 85 - 297 del ricorso;
la lettura dell'atto introduttivo sul punto si è rivelata di non semplice effettuazione, stante la lunghezza del paragrafo, l'esposizione dei fatti in modo non lineare (con ripetuti salti temporali e con l'introduzione di argomentazioni giuridiche nel corso della ricostruzione delle circostanze di fatto) e le plurime ripetizioni presenti. Per tale ragione, si trascrive il contenuto dell'atto riepilogativo, nella parte che qui rileva, in cui sono individuati, quantomeno più ordinatamente, gli atti di asserito mobbing realizzati a danno della lavoratrice e sono riassunti i termini fondamentali delle censure sollevate da parte attrice: CP_
“Gli atti e comportamenti della dott.SA oltre ad essere illeciti e contrari a norme imperative, sono connotati da un elemento costante: ogni comportamento, nessuno escluso, appare infatti così grave, paradoSAle, illogico e CP_ inverosimile, da rendere inconcepibile che in un ente pubblico come l' siano potuti accadere e che un direttore di sede li abbia potuto ideare e concretizzare impunemente. CP_ Non solo: tutti i comportamenti sono sempre avvenuti davanti agli altri dipendenti e funzionari di Biella ed era noto a tutti ciò che stava avvenendo in sede, anche ai medici presenti in sede, che in alcune circostanze dovettero 6 E, in ogni caso, la prima sanzione irrogata, anch'eSA illegittima, era comunque inferiore alla muta di importo pari a quattro ore di retribuzione. 18 intervenire per prestare soccorso alla ricorrente, ma nessuno segnalò, denunciò od in qualche modo si attivò perché detti comportamenti fossero impediti. I fatti furono sempre segnalati e denunciati prima in sede regionale, poi all'Ufficio procedimenti disciplinari di Roma e poi anche alla Direzione generale. Tutti coloro che erano preposti al controllo omisero di esaminare e valutare quanto CP_ stava avvenendo alla sede di Biella e soprattutto nessuno impedì che le azioni veSAtorie continuassero. L'unico ad essere minacciato di azioni in sede penale fu l'avvocato Ventura, perché si era permesso di segnalare precisi CP_ comportamenti della dott.SA in difesa della dott.SA . Parte_1CP_ CP_ Tutti gli avvocati della sede regionale di Torino, hanno dichiarato che la dott.SA in occasione dell'inizio di due procedimenti disciplinari, agì correttamente e secondo legge, pur sapendo che ciò non era vero. Hanno giustificato comportamenti illeciti richiamando norme non più vigenti, violando, come pubblici dipendenti, precisi doveri di imparzialità, legalità e interesse pubblico;
( si veda ad es. la creazione giuridica della “ fase predisciplinare” di cui nessun avvocato ha ancora dato una giustificazione né illustrato i fondamenti normativi). CP_ La gravissima attività di mobbing posta in essere dalla dott.SA e da alcuni dirigenti ed avallata dai CP_2 CP_ legali della sede regionale, ha letteralmente “distrutto” una lunga carriera lavorativa brillante della dott.SA
, danneggiando non solo la ricorrente ma anche lo stesso Istituto. La dott.SA demansionò e Parte_1 CP_2 declassò la dott.SA , la isolò e, con ogni tipo di veSAzioni, le provocò gravi problemi di salute psico-fisica Parte_1 che la costrinsero a stare a casa in malattia da dicembre 2018 a maggio 2020 quasi ininterrottamente (…). Si riporta il riepilogo degli episodi più significativi di bossing/mobbing posti in essere :
1) Costrizione organizzativa con l'email del 15 marzo 2017; CP_
2) Contestazione disciplinare pretestuosa da parte della dott.SA per un'omeSA comunicazione di continuazione di malattia del 4 maggio 2017; CP_
3) Graduale demansionamento dall'arrivo della dott.SA a Biella come direttore di sede da marzo 2017 a dicembre del 2018;
4) Grave aggressione verbale in una riunione con la dott.SA e i tre responsabili di LPS, avvenuta dopo un Parte_1CP_ colloquio personale tra la dott.SA e la ricorrente del 28 settembre 2017; CP_
5) Segnalazione del mobbing dell'avv. Ventura del 15 settembre 2017 “condivisa” in tempo reale con la dott.SA come avvenne ogni volta che l'avv. Ventura inviò segnalazioni e denunce che dovevano rimanere riservate il principio basilare della riservatezza;
CP_
6) Email del 15 e del 18 settembre tra e con cui si prendono accordi per una riunione a breve con il Per_8 direttore regionale “per la definizione di una linea di azione condivisa” . CP_
7) Email del 15 e 20 novembre 2017 con cui si rileva che tra la dott.SA e la dott.SA , responsabile Per_6 dell'UPD Centrale, intercorressero continue “intese telefoniche”;
8) Grave aggressione verbale in un' altra riunione del 2 novembre 2017 con le due responsabili delle LPS Assicurato pensionato e Gestione pubblica con minaccia di provvedimenti disciplinari;
9) Grave aggressione verbale avvenuta il 3 novembre 2017 nella stanza della dott.SA da parte della Parte_1CP_ dott.SA
10) Irrituale interrogatorio del 14 novembre 2017 con accuse infondate e umilianti, avvenuto in presenza di terzi;
Cont
11)Verbale del 14/11/2017 con verbalizzazioni false inviato all' il 20/11/2017 e relativa lettera di contestazione della dott.SA Parte_1 13) Dichiarazione del 15/11/2017 della dott.SA sull'attività svolta dal marito, avv. Ventura a norma Parte_1 CP_ CP_ Cont dell'art. 9 commi 2 e 3 del Codice di comportamento di tutti i dipendenti inviata dalla dott.SA all' , invece che al direttore regionale, come previsto invece dal citato art. 9 del regolamento di Comportamento dei CP_ dipendenti con contenuti falsi;
CP_
13) Illegittimo inizio del procedimento disciplinare da parte delle dott.SA e non da parte dell'Ufficio procedimenti disciplinari;
Cont
14) Audizione del 18 gennaio 2018 all' di Roma per il primo provvedimento disciplinare. Qualche giorno dopo l'audizione la dott.SA , per la tensione cui fu costretta a sottoporsi, subì il distacco del corpo vitreo Parte_1 all'occhio sinistro con distacco di retina e susseguente intervento di laser-terapia;
15) Provvedimento disciplinare del 5/2/2018 con multa di due ore di retribuzione adottato con gravi violazioni di norme procedurali e sostanziali;
16) Lettera dell'UPD del 28/4/2018 con cui la dott.SA minacciò l'avv. Ventura e rammentò alla dott.SA Per_6
“i suoi doveri di dipendente” funzionario con qualifica C5, tenuta all'osservanza delle direttive impartite Parte_1 dal Direttore della sede, dirigente responsabile dei risultati operativi della struttura provinciale e superiore gerarchico della steSA”. Parte_1 17) Gravi rimproveri scritti e verbali non consentiti ivi compreso l'irragionevole e ingiustificabile rimprovero verbale CP_ irrogato dalla dott.SA alla dott.SA all'inizio della riunione del 25 luglio 2018 convocata per le ore Parte_1 13:30;
18) Impossibilità di interloquire con il direttore della sede con conseguente demansionamento e isolamento;
19) Riunioni fatte con il preciso intento di umiliare la dott.SA e sottostimarne i risultati produttivi;
Parte_1CP_ Cont
20) Relazione della dott.SA del 2/5/2018, inviata al direttore regionale, all' , alla dott.SA , al dr. Per_6 Cont (questi ultimi entrambi dirigenti dell' ) “ Ritengo che la condotta della dott.SA Per_9 Persona_10
19 profondamente il rapporto di fiducia che credo debba intercorrere tra il Direttore ed ogni responsabile della sede e non vi siano più le condizioni per il permanere in sede della dott.SA nella posizione attualmente rivestita . Parte_1
”;
21) Archiviazione definitiva da parte del dott. di tutte le segnalazioni di mobbing in palese violazione delle Pt_11 norme contenute nell'art. 10 del Nuovo Codice di Condotta;
22) Ripetuti inviti a chiedere un trasferimento ad altra sede con perdita delle funzioni, con mansioni di impiegata semplice;
23) Comportamento del dott. , che non si pronunciò circa il rispetto della normativa in materia di CP_15 privacy, ma chiese spiegazioni direttamente al soggetto che aveva posto in essere dette violazioni, riportandole integralmente nella sua risposta;
24) Convocazione della riunione del 11/6/2018 il giorno del rientro da una malattia per l'intervento chirurgico all'occhio destro con una irragionevole costrizione organizzativa a parteciparvi che creò un grave malore con un grave e pericoloso sbalzo di pressione;
Cont
25) Interrogatori ai presenti alla riunione del 25 luglio, sostituendosi all' , in una palese posizione di conflitto di interessi, e grazie a plurime violazioni di norme imperative;
CP_
26) Intesa tra dott.SA e dott. risultante da comunicazione 3/8/2018 circa l'inizio del secondo Pt_11 CP_ procedimento disciplinare dimostrante il grave coinvolgimento dei dirigenti nel bossing-mobbing attuato;
CP_
27) Grave aggressione da parte della dott.SA a danno della dott.SA avvenuta il 7/12/2018, dopo una Parte_1 grave crisi di panico avvenuta il 5/12/2018 per lo stesso motivo;
28) Pretesa del direttore di essere relazionata dal medico competente sullo stato di salute della ricorrente;
CP_
29) Prescrizioni dott.SA ex art. 9 co. 3 del 19/4/2018, in tema di potenziale conflitto di interessi, sostituendosi al direttore regionale ed in grave violazione del medesimo art. 9 cit.
30) Determinazione n. 10/18 del 5/2/2018 dell'Ufficio procedimenti Disciplinari e della Responsabilità Amministrativa CP_
31) Determinazione n. 97/18 del 17/12/2018 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e della Responsabilità Amministrativa;
32) Provvedimento di revoca dell'incarico di Responsabile dell'Agenzia e servizi individuali della sede Parte_2CP_ provinciale di Biella da parte del direttore regionale del 26/1/2019;
33) mancata attribuzione dell'incarico di responsabile di;
Parte_12CP_
34) lettera del 18 aprile 2019 della Direzione Centrale che avalla e giustifica l'operato di tutti i dirigenti che avevano agito fino ad allora a danno della dott.SA senza neppure sentirla;
Parte_1CP_
35) Memoria di costituzione del 8/7/2019 depositata dall' nell'ambito del procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. n.289/19 - Tribunale di Biella;
36) CONTINUE sottostime dei risultati, rimproveri verbali e scritti, insulti”.
Ebbene, dall'esame dell'elenco riportante i “più significativi” episodi di “bossing/mobbing” asseritamente subiti dalla ricorrente, si può, in estrema sintesi, rilevare la denuncia, da parte della lavoratrice, delle seguenti principali tipologie di atti persecutori, asseritamente posti in essere dalla dr.SA con l'“avallo”/l'“intesa” dell'Istituto, nelle persone degli altri Dirigenti ed Avvocati CP_2CP_ menzionati7:
1) aggressioni verbali e realizzazione di condotte dirette a umiliare o veSAre la ricorrente (punti
1, 4, 8, 9, 10, 17, 24, 27, 33, 36);
2) utilizzo illegittimo del potere disciplinare, con intento di veSAzione (punti 10-16, 25, 29-32);
3) atti di demansionamento volti ad isolare e ad angariare la ricorrente (punti 3, 18);
Ebbene, fatte queste premesse si illustrano brevemente i principi elaborati in giurisprudenza in relazione al fenomeno del mobbing. Si riporta quanto spiegato sul punto, in termini generali dal Tribunale di Milano, sent. 955/17: “Il fenomeno del mobbing, secondo la definizione offerta dalla psicologia del lavoro e fatta propria da larga parte della giurisprudenza di merito, può essere ravvisato in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell'umore che possono portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di vario genere e percentualizzazione. Le condotte che costituiscono il dato materiale nel quale si realizza il mobbing hanno un contenuto atipico e possono anche essere, se valutate singolarmente, prive di connotati di illiceità e formalmente legittime;
esse assumono un valore molesto ed una capacità lesiva in quanto parte di una
“strategia di attacco” e perciò connotate da un intento persecutorio nei confronti del lavoratore (come ormai risaputo, il termine deriva dal verbo inglese “to mob”, che significa “aSAlire, aggredire, accerchiare qualcuno” e descrive in etologia il comportamento di un gruppo di animali che si accaniscono contro uno di essi per espellerlo dal branco). Ciò che viene evidenziato dagli studiosi del fenomeno è che il mobbing non è costituito e non si esaurisce in una singola condotta anche se protratta nel tempo (ad esempio un singolo trasferimento o un singolo demansionamento), ma si traduce in una vera e propria aggressione, in un accerchiamento della vittima, in un conflitto mirato contro una persona o un gruppo di persone. Gli elementi caratterizzanti il mobbing sono costituiti dalla frequenza delle condotte veSAtorie (che non devono essere singole o occasionali, ma sistematiche), dalla reiterazione e dalla durata nel tempo (secondo la letteratura in argomento le azioni ostili devono verificarsi almeno alcune volte al mese ed il conflitto deve avere una durata di almeno sei mesi), dall'andamento progressivo e crescente del conflitto (…)”. Ebbene, si aggiungono molto sinteticamente i principi elaborati dalla giurisprudenza della S.C. (cfr.
Cass. Sez. lav., ord. 1264/2020, che richiama quanto espresso da Cass. 12 dicembre 2018, n. 32151;
Cass. 21 maggio 2018, n. 12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684; Cass. 24 novembre 2016, n.
24029; Cass. 6 agosto 2014, n. 17698 in merito alla nozione di mobbing) “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento veSAtorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.”. E' stato poi sul punto precisato che “affinché poSA configurarsi il c.d. ''mobbing lavorativo'', devono ravvisarsi comportamenti del datore di lavoro, anche protratti nel tempo, che siano rivelatori in maniera inequivocabile di un'esplicita volontà di quest'ultimo di emarginare il dipendente. Occorre pertanto dedurre e provare la ricorrenza di una pluralità di condotte, anche di diversa natura, tutte oggettivamente volte all'espulsione dal contesto lavorativo, o comunque connotate da un elevato tasso di veSAtorietà e prevaricazione, nonché soggettivamente sorrette da un intento persecutorio e tra loro collegate dall'unico scopo di isolare il dipendente” (cfr. Corte appello Milano sez. lav., sent. 02/12/2019, n.1615). E anche: “Il mobbing lavorativo è configurabile ove ricorrano due elementi: quello oggettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo, integrato dall'intendimento persecutorio del datore medesimo;
quest'ultimo richiede che siano posti in essere atti, contro la vittima, in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente dal datore o da un suo preposto o da altri dipendenti, comunque sottoposti al potere gerarchico dei primi due” (cfr. CaSAzione sez. lav., 11/12/2019, n.32381 e Consiglio di Stato sez. II, 11/03/2020, n.1746); “ne consegue che il fenomeno del mobbing, per assumere giuridica rilevanza, implica l'esistenza di plurimi elementi, la cui prova compete al prestatore di lavoro, di natura sia oggettiva che soggettiva e, fra questi, l'emergere di un intento di persecuzione, che non solo deve assistere le singole condotte poste in essere in pregiudizio del dipendente, ma anche comprenderle in un disegno comune e unitario, quale tratto che qualifica la peculiarità del fenomeno sociale e giustifica la tutela della vittima” ( cfr. Trib. Lecce, sent. 27/2020). E' stato altresì chiarito che “ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine neceSArio che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione” (cfr. Cass. sez. lav., n.10992/2020).
Ciò premesso, si può paSAre, ora, a verificare se nel caso di specie siano stati posti in essere, a danno della ricorrente, azioni di mobbing, in particolar modo ad opera della dr.SA nei termini CP_2 sopra descritti.
Si ritiene opportuno sottolineare quanto riferito dalla ricorrente steSA nel proprio atto introduttivo, in ordine al contesto lavorativo precedente all'arrivo della dr.SA CP_2
21 La dr.SA , nei mesi di aprile e giugno 2016, aveva relazionato ai propri dirigenti ed al Parte_1
Nucleo Tutela Psicofisica Piemonte, segnalando la presenza di conflitti anche esasperati tra i responsabili e facendo presente talune criticità che “minavano in particolare la sua serenità lavorativa… la finalità del delle relazioni fu quella di garantire una migliore gestione della sede, oltre a fare chiarezza su molti punti che le voci di corridoio avevano reso confuse e distorte a danno della dottoreSA e del Parte_1 clima aziendale, nell'ottica di chiarire gli effettivi ruoli ciascuno aveva svolto o che avrebbe dovuto svolgere senza veSAzioni e prevaricazioni da parte di altri”: dalla lettura dei doc. 99-101 fasc. ric. emerge che la dr.SA aveva già lamentato atti di mobbing e di demansionamento, realizzati a suo danno Parte_1 CP_ CP_ da ex direttori e da altri dipendenti i quali si sarebbero protratti dal 1999, dal momento della sua ripresa di servizio dopo l'assenza per maternità, al momento dell'invio delle relazioni (2016); esaminando il doc. 105 fasc. ric., emerge che la ricorrente aveva segnalato al Nucleo Tutela Psicofisica “molestie e torti di cui si sente essere stata oggetto da molto tempo e che ritiene essere state messe in atto con lo scopo preciso di denigrare la propria immagine e sottoporla a stati di malessere e sofferenze psicofisiche continue, con il fine di rendergli difficile un adeguato percorso di carriera all'interno dell'Istituto, con particolare riferimento alla carriera da dirigente. ..Ritiene inoltre che tale situazione sia stata in qualche modo favorita dall'atteggiamento di poco interesse ed attenzione avuto nei suoi confronti da alcuni dei direttori che si sono succeduti alla guida della sede di Biella nel corso degli anni paSAti… in particolare fa riferimento alla sanzione disciplinare ricevuta dal dottor nel 2002, direttore e della Per_4 sede di Biella nel periodo da marzo 2000 novembre 2003, che ella riteneva senza fondamento ed inflitta al solo scopo di danneggiarla nel percorso da dirigente che avrebbe voluto intraprendere… inoltre ritiene di subire continui torti e atti persecutori da parte di alcuni colleghi, anch'essi responsabili di linee di prodotto, con lo scopo di denigrare la sua immagine nei confronti del personale e del cliente esterno”. Il Nucleo aveva sentito i dr. , e (successivi direttori della Sede), il quali “tutti e Per_11 CP_16 Per_12 tre, nel confermare le qualità morali e professionali della dottoreSA , qualità profuse nel gestire Parte_1
l'Agenzia Interna con attenzione e scrupolosità nell'applicazione delle norme e regolamenti al fine di raggiungere il miglior risultato di soddisfazione del cliente interno, ne evidenziano il contante stato d'ansia non dipendente da apparenti cause lavorative reali e l'eccessiva permalosità, che le impediscono di accettare la pur minima critica, seppur costruttiva, sentendosi minacciata e meSA in discussione come persona e come responsabile del gruppo di lavoro. Tali note caratteriali le creano anche difficoltà comunicative e relazionali con alcuni funzionari responsabili di altre linee di prodotto…”; il Nucleo, nel gennaio 2017, aveva pertanto concluso nel senso dell'insussistenza di comportamenti persecutori/lesivi della dignità della ricorrente. Questo il contesto descritto dalla ricorrente al momento dell'arrivo della dr.SA che aveva CP_2 preso servizio quale Direttrice di sede il 1 marzo 2017.
Si può quindi paSAre ora ad esaminare le varie condotte ascritte alla dr.SA CP_2
1-aggressioni verbali e realizzazione di condotte dirette a umiliare o veSAre la ricorrente.
-costrizione organizzativa con l'email del 15 marzo 2017;
La dr.SA ha allegato di aver incontrato per la prima volta la dr.SA in data 13 Parte_1 CP_2 marzo 2017, essendo stata assente dall'Ufficio nei giorni precedenti. Ha altresì dedotto di aver rappresentato alla Direttrice, durante tale incontro, le proprie fragilità, di averla informata che da circa tre anni non si svolgevano riunioni con tutti i responsabili, di averla pregata di non convocare tali tipologie di riunioni “almeno fino a quando la dr.SA non avesse potuto conferire con Parte_1 il direttore regionale” e di averla avvertita che il suo stato di salute non le permetteva la partecipazione ad una riunione “plenaria”. La dr.SA ha invece convocato una riunione con i responsabili della sede con la mail di cui si CP_2 discorre (doc. 127), invitando questi ultimi a partecipare, per affrontare gli argomenti di lavoro indicati in tale comunicazione.
La dr. SA ha risposto alla mail, facendo presente di non poter partecipare alla riunione Parte_1 per le ragioni illustrate al precedente colloquio e la dr.SA evidenziando che si trattasse di CP_2 riunione di lavoro in cui sarebbero stati trattati argomenti specifici, le ha risposto invitandola a partecipare ed evidenziando la doverosità della sua partecipazione.
22 La dr.SA ha qualificato le mail della Direttrice come atti “gravemente costrittivi”, che Parte_1 hanno determinato un malore e la necessità di assentarsi da lavoro sino al 19 luglio 2017. Il Tribunale non condivide le considerazioni di parte ricorrente, trattandosi semplicemente di normale corrispondenza d'ufficio, mediante cui un Direttore di Sede, appena arrivato, rappresenta a tutti i responsabili, inclusa la ricorrente, la necessità di partecipare ad un incontro di lavoro nel cui ambito sarebbero stati affrontati temi di rilievo (andamento produttivo e pianificazione dell'attività).
-Grave aggressione verbale in una riunione con la dott.SA e i tre responsabili di LPS, avvenuta
Parte_1 dopo un colloquio personale tra la dott.SA e la ricorrente del 28 settembre 2017; CP_2 La dr.SA ha dedotto che nel corso di tale riunione la dr.SA “esordì dicendo: “Io mi rivolgo
Parte_1 CP_2 e telefono a chi voglio, quando voglio e come voglio. Anzi vi dirò di più: non avrò mai più un colloquio personale con la dott.SA . Se ho bisogno di dare indicazioni, o per qualsiasi problema, prima
Parte_1 parlo con i responsabili delle LPS, e mi aspetto che confermiate ogni mia parola. Poi, se lo ritengo opportuno, quanto convenuto con voi, lo riferisco alla dott.SA e mi aspetto che confermi
Parte_1 semplicemente quanto già convenuto con voi;
proseguendo nei seguenti termini: cosa hai avuto di preciso? perché sei andata al pronto soccorso? Dì la verità: hai fatto la denuncia penale contro di me? Ti devi mettere in testa che qui si fa quello che voglio io, che sia legittimo o meno”. Aggiunse: “Io posso dare a chiunque qualsiasi ordine anche illegittimo e tutti devono obbedirmi. Questo vi deve entrare bene in testa (…)”. Le circostanze dedotte non sono state provate dalla ricorrente: i testimoni sentiti sul punto ( CP_8
non hanno confermato che la Direttrice si sia rivolta alla dr. nei CP_13 Per_7 Parte_1 termini descritti;
dalle loro dichiarazioni è emerso che la Direttrice, con tono “deciso” ( , CP_8 aveva esplicitato il concetto secondo cui le sue direttive avrebbero dovuto essere eseguite e che sarebbe stata sua prassi operativa rivolgersi (anche) ai responsabili di LPS o ai singoli operatori senza neceSAriamente “interfacciarsi con la dr.SA in prima battuta” ( (su Parte_1 CP_8 questo aspetto si tornerà oltre). Manca dunque la prova che la Direttrice abbia “aggredito verbalmente” la ricorrente, per di più nei termini da ella descritti.
-Gravi rimproveri scritti e verbali non consentiti ivi compreso l'irragionevole e ingiustificabile rimprovero verbale CP_ irrogato dalla dott.SA alla dott.SA all'inizio della riunione del 25 luglio 2018 convocata per le ore Parte_1 13:30; (Per i rimproveri scritti si rimanda anche ai seguenti gruppi di documenti: doc. 320 –334 rimproveri scritti;
doc. 390 – 406 CIGO).
La ricorrente ha rinviato sul punto ai propri docc. 320-334 e 390-416; la documentazione anzidetta, composta da due file rispettivamente di 53 e 57 pagg., ha ad oggetto numerosissimi scambi di mail, tra la ricorrente e la Direttrice, aventi ad oggetto tematiche lavorative. Ritiene il Tribunale sul punto che nell'ambito della corrispondenza prodotta, non siano presenti
“rimproveri” non consentiti provenienti dalla dr.SA le mail agli atti contengono CP_2 prevalentemente ordinarie comunicazioni intercorrenti tra la Direttrice e la Responsabile dell'Agenzia, afferenti a questioni di lavoro, di carattere talvolta generale, talvolta maggiormente operativo;
per quanto rileva, in talune occasioni, la Dirigente muove osservazioni specifiche o esprime perplessità/criticità rispetto all'operato concreto della ricorrente, quale Responsabile dell'Agenzia; non può, tuttavia, parlarsi di rimproveri non consentiti in termini di illegittimo esercizio del potere disciplinare, in quanto i rilievi svolti dalla Direttrice rientrano nell'ambito della normale interlocuzione lavorativa tra un
Responsabile ed il proprio superiore, al quale è consentito -nei limiti del rispetto della personalità del lavoratore, qui non travalicata- fare presente l'esistenza di problematiche nello svolgimento delle mansioni o nella gestione dell'attività di lavoro. Nel caso di specie si fa, oltretutto, presente che vi sono alcune mail in cui vengono utilizzati dalla ricorrente steSA, nei confronti della propria
Direttrice, toni ed espressioni della cui correttezza si dubita (vd. mail 10.7.18, 28.5.18). Quanto, invece, all'episodio del 25 luglio 2025 si osserva quanto segue. La dr.SA aveva convocato per tale data una riunione con tutti i responsabili di LPS;
CP_2 dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente era in ritardo di qualche minuto e aveva chiesto alla collega di avvertire la Direttrice del ritardo;
quando la dr.SA è arrivata alla CP_13 Parte_1
23 riunione, la dr.SA le ha fatto notare, secondo tutti i testi, senza urlare, secondo le testi e CP_2 CP_8
“con tono deciso”, il suo ritardo, facendo presente che avrebbe dovuto avvertire Tes_1 direttamente la Direttrice. Non risulta invece provato che la dr.SA abbia insultato la dr.SA CP_2
, in quanto nessuno dei testimoni -ad eccezione della dr.SA che ha riferito che la Parte_1 CP_8 Direttrice avesse apostrofato la ricorrente con l'espressione “bugiarda bugiarda”- ha riferito che siano state pronunciate frasi o parole ingiuriose. Ebbene, l'episodio in sé pare poco rilevante, posto che quand'anche la Direttrice avesse usato “toni decisi” nei confronti della dr.SA , ricevere un appunto dal proprio superiore, in caso di Parte_1 ritardo, non rappresenta un'anomalia nella relazione lavorativa né un atto veSAtorio. Occorre, invece, rilevare che, al di là del rimprovero, nel corso della riunione del 25 luglio 18, si è verificata una accesa discussione tra la dr.SA e la Dr.SA , che si è protratta a CP_2 Parte_1 lungo, innanzi a tutti i Responsabili presenti: il testimone e la testimone -rispetto a CP_10 CP_11 cui non vi è alcuna incapacità ex art. 246 c.p.c.8 e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare- hanno ricostruito l'accaduto nei seguenti termini: “La riunione si è svolta parlando di questioni di lavoro, ma a un certo punto, non ricordo il motivo, le questioni di lavoro sono paSAte in secondo piano, e abbiamo assistito a un botta e risposta tra le dottoresse, con toni accessi, su argomenti di lavoro, preciso anche sui comportamenti da tenere sul luogo di lavoro. Eravamo tutti in imbarazzo, la dott.SA voleva CP_2 chiudere la discussione con la dott.SA . Ho sentito un tono di voce elevato da parte della dott.SA Parte_1
per far valere le proprie ragioni e non da parte della dott.SA Questo botta e risposta Parte_1 CP_2 aveva ad oggetto delle questioni che esulavano dagli argomenti della riunione;
io personalmente non riuscivo a capire perché stessero andando avanti su quelle questioni;
c'era molto imbarazzo (…) non ricordo le parole precise, ma ricordo sulla CIGO ho avvertito toni decisi da parte della dott.SA Parte_1 con la precisazione della dott.SA che disse che le decisioni spettavano a lei e ciò lo fece presente con CP_2 tono fermo e sintetico (teste ); e “la dott.SA aveva proposto il movimento di personale per CP_10 CP_2 gestire al meglio il prodotto della caSA integrazione, per gestirlo diversamente da come era stato fatto fino a quel momento, seguendo le istruzioni del direttore, e con un paSAggio per autorizzazioni dal direttore, paSAggio autorizzativo precedentemente non previsto. Ciò ha causato discussioni e malcontento per a dott.SA e tra quest'ultima e la dott.SA sono volate parole pesanti. La dott.SA Parte_1 CP_2 Parte_1 ha ribadito che all'interno dell'agenzia aveva compiti di responsabilità e queste nuove disposizioni sulla caSA integrazione avrebbero rappresentato un demansionamento per lei. I toni sono stati accessi, lo spettacolo a cui ho assistito non è stato bello, e sono provata tutt'oggi. La Dott.SA ha fatto Parte_1 presente le proprie rimostranze con un tono di voce un po' alto, la dott.SA ha risposto in maniera CP_2 ferma ma corretta. Tuttavia durante questo confronto che è durato tanto, la dott.SA ribadiva le Parte_1 sue posizioni così come la dott.SA la voce era alta da parte di tutti e due. La dott.SA riusciva a CP_2 CP_2 tenere testa alla dott.SA senza andare in escandescenza, ad un certo punto sono intervenuta Parte_1 dicendo alla dott.SA che la dott.SA è il capo è il direttore e che dovevamo seguire le sue Parte_1 CP_2 direttive e che si sarebbe prese le sue responsabilità. Eravamo tutti lì davanti a questa discussione non piacevole ed ho detto ad “adesso basta”. Il mio obiettivo era porre fine alla discussione. La Pt_1 discussione in quel momento si è conclusa e abbiamo ripreso a parlare di argomenti lavoro. Un altro momento difficile si è verificato per questo motivo. La dott.SA voleva che le nostre riunioni venissero CP_2 portate a conoscenza del personale, e voleva che i responsabili scrivessero un resoconto della riunione tramite mail diretta al personale del proprio ufficio mettendo la dott.SA in conoscenza. La dott.SA CP_2 non voleva che si utilizzasse lo strumento delle comunicazioni tematiche ma la mail. Ciò ha creato CP_2 disappunto alla dott.SA , che ha riferito che l'utilizzo delle comunicazioni tematiche era Parte_1 importante anche come formazione e che la dott.SA facendo così la limitava ( ha detto “Tu mi limiti”). CP_2 I toni erano accesi da parte della dott.SA e la dott.SA ha risposto in modo molto Parte_1 CP_2 diplomatico, corretto, in linea generale non ha urlato contro di lei, quando forse si sono affrontate tematiche lavorative a cui teneva la dott.SA i toni erano accessi. Ad ogni modo la dott.SA non ha Parte_1 CP_2 assunto un comportamento prevaricatorio nel corso di quella riunione. Voleva solo che fosse meSA al corrente di ciò che avveniva all'interno dell'ufficio e con tutti i responsabili faceva notare, senza mezzi termini, se ci fossero problematiche, lo faceva presente in modo fermo senza maleducazione da parte del direttore e anche con un self control invidiabile” (Teste . Sull'argomento si tornerà nel CP_11 prosieguo.
-Riunioni fatte con il preciso intento di umiliare la dott.SA e sottostimarne i risultati produttivi;
Parte_1
-Convocazione della riunione del 11/6/2018 il giorno del rientro da una malattia per l'intervento chirurgico all'occhio destro con una irragionevole costrizione organizzativa a parteciparvi che creò un grave malore con un grave e pericoloso sbalzo di pressione;
-CONTINUE sottostime dei risultati, rimproveri verbali e scritti, insulti.
Non vi è alcuna concreta dimostrazione di tali circostanze. Pare, innanzitutto, improbabile che venissero convocate riunioni di lavoro “con il preciso intento di umiliare la dr.SA ” e non vi è comunque prova né adeguata offerta di prova di quanto Parte_1 allegato, peraltro in modo generico. Neppure vi è prova della convocazione della riunione dell'11.6.18 con l'intento di realizzare una
“irragionevole costrizione organizzativa”. Si ripropongono le considerazioni sopra svolte e si rileva che la partecipazione di un Responsabile ad una riunione di lavoro indetta dal Direttore è doverosa, salvo che non si alleghi, si offra di provare e si provi l'illegittimità dell'uso del potere organizzativo/direttivo concretantesi nella convocazione della riunione steSA o l'illegittimità/illiceità delle modalità di svolgimento della steSA. Quanto ai rimproveri ed insulti, si rimanda a quanto dianzi illustrato. Grave aggressione verbale in un' altra riunione del 2 novembre 2017 con le due responsabili delle CP_17 pensionato e Gestione pubblica con minaccia di provvedimenti disciplinari;
Grave aggressione verbale avvenuta il 3 novembre 2017 nella stanza della dott.SA da parte della dott.SA Parte_1CP_
La ricorrente non ha offerto adeguata prova dell'asserita “aggressione verbale” subita in data 2.11.17: i capp. 51/58, infatti, sono formulati in modo generico/valutativo o hanno ad oggetto circostanze irrilevanti e, dunque, l'eventuale espletamento della prova orale richiesta sul sarebbe stato inidoneo allo scopo probatorio. CP_ Quanto, invece, all'episodio del 3 novembre 2017, i testimoni indicati da parte attrice ( CP_8
e non hanno confermato quanto dedotto dalla ricorrente, ossia che in tale data la
[...] Per_7 Direttrice si fosse recata nella stanza della dr.SA , si fosse “piazzata” davanti alla sua Parte_1 scrivania e l'avesse aggredita e minacciata;
la teste ha soltanto dichiarato di aver sentito delle CP_8
“grida concitate principalmente dalla dr.SA e forse anche dalla dr.SA , anzi CP_2 Parte_1 quest'ultima aveva un tono più agitato, non conosco il motivo della discussione perché ero a 5 uffici di distanza”. Neppure è provato che la dr.SA in tale occasione avesse invitato la dr.SA CP_2 CP_13 responsabile LPS Gestione Pubblica, ad opporsi alla soluzione proposta dalla ricorrente (in materia di cessione del quinto) e avesse affermato che in ogni caso l'”avrebbe bocciata”. La teste CP_13 ha infatti riferito soltanto di ricordare che in tale occasione la dr.SA le avesse domandato se CP_2 avesse ricevuto pressioni da parte della dr.SA , cosa che non era avvenuta. Parte_1
Non sono dunque provati gli episodi in esame. CP_
-Grave aggressione da parte della dott.SA a danno della dott.SA avvenuta il 7/12/2018, dopo una Parte_1 grave crisi di panico avvenuta il 5/12/2018 per lo stesso motivo.
La dr.SA ha allegato poi l'accadimento di un grave episodio in data 7.12.18: “con Parte_1 CP_ violenza la dr.SA si presentò nell'ufficio della p.o., portandosi dietro un altro dipendente
CP_2 ( ) come “testimone” e, urlando, aggredì la ricorrente, le augurò la morte e le provocò un Persona_13 grave malore…”, precisando che: “La dott.SA tornò nella sua stanze e con violente urla ordinò
CP_2 telefonicamente alla ricorrente di salire da lei perché doveva interrogarla e che le aveva anche inviato un'email. La dott.SA si difese dicendo che stava male, che era appena arrivata e che non aveva Parte_1 ancora neanche avuto modo di accendere il PC e contestualmente la implorava di lasciarla stare perché stava male dicendo addirittura : “fallo per carità”, “fallo per pietà”. La dott.SA le disse urlando con
CP_2 voce alterata che non aveva né carità né pietà e mise giù il telefono. Mentre stava accedendo al PC, entrò nella sua stanza la dott.SA accompagnata dal sig. (…) La dott.SA , in uno stato
CP_2 Per_13 Parte_1 di evidente difficoltà di salute implorò la dott.SA di nuovo di lasciarla stare perché si sentiva
CP_2 scoppiare la testa e avvertiva forti dolori al petto. A questo punto la dott.SA che era già vicina alla
CP_2
25 scrivania della dott.SA , le si avvicinò ancora di più e a denti stretti le disse testualmente: “Ma tu Parte_1 devi collaSAre. Ti devono dare dei farmaci che ti fanno morire. Devi scomparire per sempre. La ricorrente chiese aiuto dicendo “aiutatemi, vi prego, aiutatemi sto per morire”.
Le circostanze riferite dalla ricorrente non hanno trovato riscontro nei termini indicati. E' stato appurato, in effetti, che il 7 dicembre 2018 si è verificato uno spiacevole episodio che ha coinvolto al ricorrente e la dr.SA ma non è stato -da alcun teste sentito- riferito quanto CP_2 dedotto dalla dr.SA in ordine alle condotte ascritte alla Direttrice
Parte_1 I testimoni informati hanno dichiarato sul punto quanto segue: teste “Io mi ricordo di un CP_13 episodio: ero nella stanza con la dott.SA , è giunta la dott.SA mi sono allontanata e stavo
Parte_1 CP_2 per chiudere la porta. La dott.SA mi ha detto di lasciarla aperta;
e anche il collega mi ha CP_2 Per_13 detto di lasciarla aperta;
io gli ho chiesto perché fosse lì e lui mi ha risposto “per sentire e fare da testimone”. Io non sono scesa nel mio ufficio e sono rimasta al piano, aspettando che la dott.SA
Parte_1 si liberasse. Lì si accese una discussione tra le due dottoresse, lì urlavano. Cap 157: confermo che la dott.SA ha chiesto alla dott.SA di lasciarla tranquilla. Cap 158: c'era molta agitazione.
Parte_1 CP_2 Non ho sentito che la dott.SA dicesse le parole che mi ha letto, ma ho sentito la dott.SA CP_2 Parte_1 dire “sto morendo, aiuto”; la dott.SA chiedeva aiuto. Io allora non me la sono sentita di stare di
Parte_1 là e sono andato nell'ufficio della dott.SA e ho detto “basta, sta male”. ADR Giudice: sa cosa ha
Parte_1 scatenato questa discussione? Non so di preciso, posso dirle che comunque tra le dottoresse le discussioni potevano andare avanti per tanto tempo, si dilungavano, non finivano più.”; teste : “il 7.12.2018 Per_13 ero nel corridoio nei pressi dell'ufficio della dott.SA che stavo parlando con dei colleghi. Non
Parte_1 ricordo che cosa fosse successo, c'era probabilmente un confronto dialettico, ma niente di significativo, almeno che io ricordi, non ricordo di aver sentito urla. Nella stanza vi erano la dott.SA la dott.SA CP_2
e la dott.SA . La dott.SA ad un certo punto è uscita dalla stanza per chiedere Parte_1 Per_14 CP_2 dell'acqua e chiedere l'intervento dell'infermiera. Non ricordo tuttavia cosa fosse successo dopo, anche perché sono risalito sopra, almeno credo, è paSAto troppo tempo”. Ebbene, queste sono le dichiarazioni dei testi informati sull'accaduto e sentiti in udienza;
dalla lettura delle loro dichiarazioni non emerge che la dr.SA abbia aggredito verbalmente la dr.SA , profferendo le frasi da CP_2 Parte_1 questa indicate e non risultano, neppure, chiarite la dinamica e le ragioni di quanto si sia verificato. Inutile, a parere, del Tribunale l'effettuazione del confronto tra i testi indicati (istanza formulata da parte ricorrente), posto che le incongruenze riscontrate nelle rispettive dichiarazioni testimoniali afferiscono a circostanze irrilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti.
-Pretesa del direttore di essere relazionata dal medico competente sullo stato di salute della ricorrente;
Nessuna prova della circostanza in esame è rinvenibile agli atti.
2) utilizzo illegittimo del potere disciplinare, con intento di veSAzione. CP_
-Contestazione disciplinare pretestuosa da parte della dott.SA per un'omeSA comunicazione di continuazione di malattia del 4 maggio 2017;
La ricorrente ha fatto riferimento alla contestazione disciplinare del 4.5.2017, moSA nei suoi confronti dalla dr.SA ed avente ad oggetto la mancata comunicazione della continuazione CP_2 della malattia (la dr.SA era in mutua per via del malore successivo alla mail con cui, Parte_1 poco dopo il suo arrivo in Sede, la dr.SA aveva convocato l'assemblea del 15.3.17). La dr.SA CP_2
ha allegato che l'avvio del procedimento disciplinare abbia costituito, così come la Parte_1
“costrizione organizzativa” di cui alla convocazione anzidetta, “un ulteriore episodio di mobbing”. La tesi della ricorrente non pare condivisibile dal Tribunale, poiché non è ravvisabile alcun abuso nell'esercizio del potere disciplinare: la Direttrice ha, infatti, fatto presente di aver soprasseduto già in una prima occasione dall'effettuare la contestazione e, in ogni caso, ha considerato e valutato positivamente le giustificazioni della ricorrente, disponendo altresì l'archiviazione del procedimento (docc. 91 e ss. fasc. ric.)
-Irrituale interrogatorio del 14 novembre 2017 con accuse infondate e umilianti, avvenuto in presenza di terzi;
Cont
-Verbale del 14/11/2017 con verbalizzazioni false inviato all' il 20/11/2017 e relativa lettera di contestazione della dott.SA ; Parte_1
-Dichiarazione del 15/11/2017 della dott.SA sull'attività svolta dal marito, avv. Ventura a norma dell'art. 9 Parte_1 CP_ CP_ Cont commi 2 e 3 del Codice di comportamento di tutti i dipendenti inviata dalla dott.SA all' , invece che al
26 CP_ direttore regionale, come previsto invece dal citato art. 9 del regolamento di Comportamento dei dipendenti con contenuti falsi;
CP_
-Illegittimo inizio del procedimento disciplinare da parte delle dott.SA e non da parte dell'Ufficio procedimenti disciplinari;
CP_
-Prescrizioni dott.SA ex art. 9 co. 3 del 19/4/2018, in tema di potenziale conflitto di interessi, sostituendosi al direttore regionale ed in grave violazione del medesimo art. 9 cit. Cont
-Interrogatori ai presenti alla riunione del 25 luglio, sostituendosi all' , in una palese posizione di conflitto di interessi, e grazie a plurime violazioni di norme imperative;
Prospettando le condotte dianzi indicate, la dr.SA ha assunto che, attraverso l'illegittimo Parte_1 esercizio del potere disciplinare nell'ambito dei procedimenti conclusisi con l'irrogazione della sanzione della multa e della sospensione (vd. paragrafi superiori), la dr.SA abbia posto in CP_2 essere (ulteriori) atti di mobbing.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, neppure sotto questo profilo, siano ravvisabili elementi idonei a configurare atti di mobbing. Quanto all'asserito illegittimo “interrogatorio” del 14 novembre 2017, dall'istruttoria esperita non è emerso che la dr.SA innanzi a terze persone, abbia forzato la volontà della ricorrente in modo CP_2 tale da indurla a dichiarare alcuni particolari non attinenti alla sfera lavorativa del proprio coniuge avv. Ventura ed altri riguardanti la sfera personale propria e del marito. L'unico testimone che ha riferito sul punto, il sig. , ha infatti dichiarato che la riunione, cui Per_13 avevano partecipato la Direttrice, la ricorrente, il dr. e la dr.SA dipendenti Per_13 Per_15 CP_1 CP_ si era svolta così come verbalizzato al doc. 38 bis e “aveva ad oggetto chiarimenti sul possibile conflitto tra la posizione della dott.SA e il marito avv. Ventura. Io ricordo che ad un Parte_1 certo punto della riunione, la dott.SA aveva cominciato a parlare di argomenti attinenti Parte_1 all'attività del marito, senza una richiesta specifica in tal senso. Non le sono state poste domande sulle sue convinzioni politiche religiose e di quelle del marito”. Quanto, invece, alle asserite violazioni procedurali denunciate (invio della dichiarazione della Cont dr.SA all' anziché al Direttore Regionale, avvio del primo procedimento Parte_1 disciplinare oggetto di giudizio da parte della dr.SA “Prescrizioni dott.SA ex art. 9 co. 3 del CP_2 CP_2
19/4/2018, in tema di potenziale conflitto di interessi, sostituendosi al direttore regionale ed in grave violazione del medesimo art. 9 cit”9, “Interrogatori” ai presenti alla riunione del 25 luglio 2018- episodio che ha dato origine al secondo procedimento disciplinare) si osserva quanto segue.
Indipendentemente dalla sussistenza delle presunte violazioni denunciate, non vi sono elementi per affermare che le condotte ascritte alla dr. che qui si stanno valutando siano connotate da CP_2 intenti veSAtori. Non vi è, inoltre, né in astratto né nel caso di specie, neceSAria correlazione tra il non corretto esercizio del potere disciplinare e la sussistenza di mobbing. Nel caso oggetto di giudizio, in particolare, i provvedimenti disciplinari sono stati ritenuti invalidi per ragioni che esulano dall'asserita violazione di norme procedurali ad opera della dr.SA (nel primo caso perchè non CP_2 Cont si è ritenuto esistente l'addebito ascritto alla ricorrente, nel secondo perché si è ritenuto che l' abbia omesso un'attività istruttoria con compromissione dei diritti di difesa dell'incolpata). In ogni caso, non risulta che il primo procedimento disciplinare sia stato “avviato” dalla dr.SA Cont
il fatto che ella abbia inviato la dichiarazione della dr.SA all' appare avere CP_2 Parte_1 connotazione neutra;
la circostanza per cui la Direttrice abbia proceduto a sentire i colleghi presenti Cont alla riunione del 25 luglio 2018 può trovare spiegazione nella volontà di inviare all' una segnalazione maggiormente completa, tenuto conto del fatto che la spiacevole discussione era intervenuta proprio tra la Dirigente e l'incolpata.
3) asseriti atti di demansionamento: CP_
-Graduale demansionamento dall'arrivo della dott.SA a Biella come direttore di sede da marzo 2017 a dicembre del 2018;
-Impossibilità di interloquire con il direttore della sede con conseguente demansionamento e isolamento;
CP_ 9 Non è chiaro in che cosa sia in realtà consistita questa condotta imputata alla dr.SA
27 Considerato che le condotte dianzi riportate sono del tutto generiche, si è proceduto, con non poca difficoltà, al tentativo di individuare, nell'ambito del ricorso, all'interno del quale si fa spesso riferimento a “demansionamenti/declaSAmenti” in modo disordinato e generico, gli episodi che la ricorrente poSA aver lamentato a tal titolo posti in essere dalla dr.SA CP_2
Si osserva sul punto quanto segue. a)La ricorrente ha individuato il primo atto di demansionamento nell'episodio seguente;
al rientro dalla malattia il 24.7.2017, “La steSA (la ricorrente) preparò il programma formativo per la nuova addetta alla CISOA, ed apprese che non sarebbe stata più la dott.SA a partecipare alla relativa Parte_1 seduta come faceva dal 2010. E che anzi, non sarebbe stata più neanche nominata quale membro supplente, in sostituzione del direttore della sede”. Ebbene, anche questa condotta è in realtà poco esplicativa e di per sé ha carattere neutrale;
dalla lettura della corrispondenza intercorsa con la dr.SA emerge CP_2
(doc. 143 fasc. ric.), in ogni caso, semplicemente che la Direttrice aveva disposto di attendere le determinazioni della DTL in relazione alla nomina di una nuova commissione o alla prorogatio di quella precedente.
Nessun atto di demansionamento è dunque ravvisabile. b)La ricorrente ha poi lamentato di essere stata “disabilitata” da talune procedure informatiche cui aveva in precedenza l'accesso; ebbene, osserva il Tribunale sul punto che la circostanza descritta -in assenza di più puntuali indicazioni- non neceSAriamente rappresenta inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di consentire al proprio dipendente di svolgere mansioni corrispondenti al proprio inquadramento, potendo, eventualmente, costituire il portato di una scelta organizzativa legittima e rispettosa comunque della professionalità del lavoratore. Non vi è dunque non solo prova, ma neppure specifica allegazione di un inadempimento qualificato posto in essere dal debitore. c)la dr.SA ha poi sostenuto l' “impossibilità di interloquire con il direttore ed Parte_1 inserimento nelle mail solo “per conoscenza”; posto che valgono, anche in relazione a questo profilo, le medesime considerazioni sopra svolte, la copiosissima documentazione agli atti smentisce in modo netto la circostanza dedotta;
la corrispondenza via mail tra la Direttrice e la ricorrente dimostra, infatti, che quest'ultima non si trovasse in alcun modo nell'impossibilità di comunicare con la dr.SA Il fatto, poi, che la ricorrente sia stata eventualmente inserita in CP_2 talune comunicazioni nella parte dei destinatari “per conoscenza” non ha davvero peso ai fini che rilevano. Quanto, infine, alla circostanza, non provata, che la dr.SA non rispondesse alle CP_2 chiamate telefoniche provenienti dalla dr.SA , la circostanza -nuovamente- non assume Parte_1 rilievo specifico, posto che risulta provata l'interlocuzione tra le dottoresse e la mancata risposta telefonica non costituisce in sé elemento negativamente valutabile (le ragioni della mancata risposta possono chiaramente essere le più varie).
d)la ricorrente ha, ancora, sostenuto che la dr.SA si relazionasse direttamente con i CP_2 responsabili delle LPS della Agenzia Interna (dr. , “bypaSAndola”. CP_8 Tes_1 Per_7
Non può non ribadirsi anche in questo caso quanto già rilevato, ossia che la ricorrente abbia omesso di fornire sufficienti indicazioni relative all'asserito inadempimento (ad esempio numero di episodi, tipologia di interlocuzione). Ciò posto, l'istruttoria espletata non ha in ogni caso permesso di ritenere positivamente apprezzata tale circostanza. E' vero che i testi di parte attrice hanno riferito che la dr.SA a differenza di precedenti direttori di sede, si era rivolta direttamente loro CP_2 per impartire istruzioni e le dr.sse e hanno anche dichiarato che fosse capitato che CP_8 CP_13 la dr.SA dicesse loro di non essere stata informata di quanto stabilito dalla Direttrice;
Parte_1 ciò, tuttavia, non è idoneo a far ritenere provato che la dr.SA abbia privato la ricorrente delle CP_2 mansioni di Responsabile di Agenzia , perché, innanzitutto, non è stato chiarito quante volte si sia verificato che la Direttrice si fosse relazionata esclusivamente con i responsabili di LPS (il dr. ha affermato, al proposito, che ciò potrebbe essere accaduto due o tre volte) né è stato Per_7 appurato quale fosse l'oggetto dell'interlocuzione della Direttrice con i responsabili delle LPS;
in ogni caso, il fatto che la ricorrente venisse al corrente delle indicazioni della Direttrice soltanto grazie a quanto riferitole dai responsabili delle LPS è una circostanza non adeguatamente provata
28 (la teste non ha dato indicazioni specifiche e la teste ha riferito che fosse stata la CP_8 CP_13 steSA dr.SA ad averle detto di non essere al corrente delle disposizioni della Direttrice). Parte_1
e)la dr.SA ha lamentato che nel mese di luglio 2018 la dr.SA avesse dato Parte_1 CP_2 indicazioni, nel senso di contattare, in caso di urgenza, la dr.SA durante un proprio periodo di Pt_13 assenza dall'ufficio. Ebbene, posto che non risulta che tra i compiti del Responsabile dell'Agenzia Interna vi fosse quello di sostituire il Direttore Provinciale, il fatto dedotto appare privo di rilevanza. In ogni caso, trattandosi di circostanza episodica, non si ravvede in esso alcuna potenzialità lesiva della professionalità della lavoratrice. f)la dr.SA ha fatto riferimento all'assegnazione di compiti meramente “operativi”; la Parte_1 circostanza -che non risulta comunque provata- è stata tuttavia allegata in modo così generico da non poter essere positivamente apprezzata.
Ciò osservato in linea generale, si può concludere nel senso per cui non sono ravvisabili né provati inadempimenti integranti atti di demansionamento/dequalificazione, per di più in un contesto di mobbing.
Si deve, infatti, osservare -richiamando tutte le argomentazioni sopra esposte - che gli episodi di cui si discute, poiché non provati e/o poiché privi di concreta potenzialità lesiva della sfera professionale della lavoratrice, non risultano neppure idonei ad essere valutati non singolarmente, bensì nel loro complesso, quali atti di presunto mobbing.
4) La ricorrente ha, quindi, indicato una serie di condotte, attribuite a vari funzionari / dirigenti/ CP_ avvocati dell' che denoterebbero -in estrema sintesi – l'illegittimo “appoggio” di questi ultimi alla dr.SA ed il loro “avallo” ai suoi comportamenti mobbizzanti. Si trascrivono qui di seguito CP_2 le condotte lamentate. CP_ Cont
-Relazione della dott.SA del 2/5/2018, inviata al direttore regionale, all' , alla dott.SA , al dr. Per_6 Cont (questi ultimi entrambi dirigenti dell' ) “ Ritengo che la condotta della dott.SA Per_9 Persona_10 profondamente il rapporto di fiducia che credo debba intercorrere tra il Direttore ed ogni responsabile della sede e non vi siano più le condizioni per il permanere in sede della dott.SA nella posizione attualmente rivestita . Parte_1
”;
Il fatto di cui si discorre non presenta i profili di lesività dedotti (peraltro in modo poco specifico) dalla ricorrente. Dall'esame dei docc. 412-416 fasc. ric. emerge quanto segue. CP_ L'avv. Ventura, in data 20.4.18, aveva inviato al sia al dr. (direttore regionale sia ai Pt_11 funzionari dell'UPD dr.SA e dr. una comunicazione con cui aveva portato Per_6 Per_9 all'attenzione dei destinatari asseriti comportamenti illegittimi e mobbizzanti posti in essere dalla Cont dr.SA A tale comunicazione, la dr.SA dell' aveva dato riscontro con Per_16 Per_6 comunicazione del 24.4.18, semplicemente difendendo la correttezza dell'operato dell' e CP_1 rammentando alla dipendente i doveri di un funzionario di alto livello. Separatamente, la dr.SA in data 2.5.18, aveva inviato una nota nella quale aveva esposto il CP_2 proprio punto di vista in relazione alla situazione venutasi a creare, caratterizzata da significative tensioni con la dr.SA , concludendo con la frase riportata dalla ricorrente;
questa frase, Parte_1 tuttavia, è stata eccessivamente enfatizzata, poiché non contestualizzata. La frase in questione non costituisce, infatti, la manifestazione di un asserito intento di voler “rovinare la carriera” della dr.SA
, dovendo essere, invece, essere interpretata come una considerazione di una dirigente Parte_1 che si trova a dover gestire un rapporto particolarmente conflittuale con un alto funzionario a sé sottoposto.
Dalla lettura dei docc. indicati, peraltro, emerge che la dr.SA avesse rinunciato ad inviare la CP_2 Cont nota di cui si discorre ai funzionari dell' . CP_
-Segnalazione del mobbing dell'avv. Ventura del 15 settembre 2017 “condivisa” in tempo reale con la dott.SA come avvenne ogni volta che l'avv. Ventura inviò segnalazioni e denunce che dovevano rimanere riservate il principio basilare della riservatezza;
CP_
- Email del 15 e del 18 settembre tra e con cui si prendono accordi per una riunione a breve con il Per_8 direttore regionale “per la definizione di una linea di azione condivisa” . Al di là del fatto che gli episodi sono molto generici e l'estrapolazione delle mail dal loro contesto complessivo rende impraticabile una valutazione corretta, l'enfatizzazione della parola
“condivisione” non appare giustificata, in quanto, a fronte della situazione descritta dalla Direttrice dr.SA l'intereSAmento da parte dei suoi superiori ed il confronto della Direttrice provinciale CP_2 con gli stessi è un'evenienza certamente rispondente a ragioni organizzative meritevoli di attenzione.
Si fa presente, in ogni caso, come, in generale, le esigenze di riservatezza debbono neceSAriamente essere valutate unitamente alle esigenze di rispetto del contraddittorio, ragione per cui sono prive di pregio le considerazioni, svolte in più parti del ricorso, secondo cui i vari funzionari/dirigenti, via via ritenuti responsabili di atti lesivi/mobbizzanti ai danni della ricorrente, non avrebbero dovuto essere a conoscenza di quanto imputato loro dalla dr.SA . Parte_1 CP_
-Email del 15 e 20 novembre 2017 con cui si rileva che tra la dott.SA e la dott.SA , responsabile Per_6 dell'UPD Centrale, intercorressero continue “intese telefoniche”; L'episodio descritto è privo di qualsivoglia specificità, rilevanza e pregnanza, posto che i contatti telefonici tra colleghi rappresentano l'usuale forma di comunicazione. Che, dunque, la dr.SA CP_2
(ossia il soggetto deputato a comunicare la possibile violazione disciplinare) e la dr.SA Per_6 dell'UPD abbiano avuto contatti telefonici è di per sé circostanza neutra ai fini che rilevano.
-Archiviazione definitiva da parte del dott. di tutte le segnalazioni di mobbing in palese violazione delle norme Pt_11 contenute nell'art. 10 del Nuovo Codice di Condotta;
Non è ben chiaro se la ricorrente intenda contestare la decisione assunta o la mera asserita violazione di norme;
ad ogni buon conto, la determinazione -alla luce di quanto si qui esposto – non risulta irragionevole e, quanto al secondo profilo, che non è semplice individuare (questioni di competenza/violazione della riservatezza/altre presunte violazioni) si rimanda alle considerazioni appena illustrate;
-Ripetuti inviti a chiedere un trasferimento ad altra sede con perdita delle funzioni, con mansioni di impiegata semplice;
La circostanza, del tutto generica, è completamente sfornita di riscontro. CP_
-Intesa tra dott.SA e dott. risultante da comunicazione 3/8/2018 circa l'inizio del secondo procedimento Pt_11 CP_ disciplinare dimostrante il grave coinvolgimento dei dirigenti nel bossing-mobbing attuato;
Si evidenzia la genericità dell'episodio descritto e si ribadiscono le considerazioni sopra svolte. CP_
-lettera del 18 aprile 2019 della Direzione Centrale che avalla e giustifica l'operato di tutti i dirigenti che avevano agito fino ad allora a danno della dott.SA senza neppure sentirla;
Parte_1 Con la comunicazione di cui si discorre (doc. 472 fasc. ric.), l'Istituto si è semplicemente limitato a riscontrare un'ulteriore segnalazione proveniente dall'avv. Ventura, facendo presente di aver sempre dato seguito alle comunicazioni della ricorrente e rammentando in ogni caso la possibilità per la lavoratrice di adire l'AG qualora non avesse dovuto condividere le determinazioni dell'Ente. CP_
-Memoria di costituzione del 8/7/2019 depositata dall' nell'ambito del procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. n.289/19 - Tribunale di Biella;
Pare quasi superfluo sul punto evidenziare che l' si sia limitato ad esercitare il proprio diritto CP_1 di difesa in ambito processuale.
5)La dr.SA ha, poi, individuato una serie di ulteriori episodi di asserito mobbing che Parte_1 qui di seguito si trascrivono, non riferibili direttamente alla dr.SA ma ad altri dipendenti CP_2 dell'Istituto.
-Audizione del 18 gennaio 2018 all'UPD di Roma per il primo provvedimento disciplinare. Qualche giorno dopo l'audizione la dott.SA , per la tensione cui fu costretta a sottoporsi, subì il distacco del corpo vitreo Parte_1 all'occhio sinistro con distacco di retina e susseguente intervento di laser-terapia; L'episodio descritto non è in alcun modo connotato da elementi lesivi.
-Provvedimento disciplinare del 5/2/2018 con multa di due ore di retribuzione adottato con gravi violazioni di norme procedurali e sostanziali;
Determinazione n. 10/18 del 5/2/2018 dell'Ufficio procedimenti Disciplinari e della CP_ Responsabilità Amministrativa Si richiama sotto questo profilo quanto già detto al superiore punto n. 2)
30 -Lettera dell'UPD del 28/4/2018 con cui la dott.SA minacciò l'avv. Ventura e rammentò alla dott.SA Per_6
“i suoi doveri di dipendente” funzionario con qualifica C5, tenuta all'osservanza delle direttive impartite Parte_1 dal Direttore della sede, dirigente responsabile dei risultati operativi della struttura provinciale e superiore gerarchico della steSA”. Parte_1 Si richiama sul punto quanto già illustrato al punto n. 4, con la precisazione per cui, esaminando la comunicazione in oggetto, non si ravvisa alcuna minaccia posta in essere dalla dr.SA , la Per_6 quale -a fronte della comunicazione del difensore della dipendente, contenente la denuncia di asseriti gravi episodi - si è semplicemente limitata a fare presente la possibilità di tutelare l' CP_1 nelle sedi opportune.
-Determinazione n. 97/18 del 17/12/2018 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e della Responsabilità Amministrativa;
-Provvedimento di revoca dell'incarico di Responsabile dell'Agenzia e servizi individuali della sede Parte_2CP_ provinciale di Biella da parte del direttore regionale del 26/1/2019;
Si richiama sotto questo profilo quanto già detto al superiore punto n. 2)
-Comportamento del dott. , che non si pronunciò circa il rispetto della normativa in materia di CP_15 privacy, ma chiese spiegazioni direttamente al soggetto che aveva posto in essere dette violazioni, riportandole integralmente nella sua risposta;
Si ribadisce, sul punto, quanto già rilevato al superiore punto n. 4, in particolare laddove si è posto in evidenza che la persona incolpata non poSA essere completamente pretermeSA, pena la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Ebbene, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve, innanzitutto, escludersi che la CP_ dr.SA in primis e gli altri funzionari/dirigenti dell' individuati dalla ricorrente abbiano CP_2 realizzato condotte di mobbing.
Si deve, in secondo luogo, escludere che il datore di lavoro abbia, poi, posto in essere ulteriori violazioni (peraltro neppure specificamente allegate) dell'art. 2087 c.c., per ipotesi, consentendo colposamente il mantenimento di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute per la ricorrente. E' opportuno, sul punto, osservare quanto segue. Come sopra più analiticamente descritto, ben prima della presa di servizio della Direttrice Provinciale dr.SA (marzo 2017) e, dunque ben prima dell'asserito verificarsi degli episodi CP_2 oggetto di causa, la dr.SA aveva già lamentato di aver subito, sin dal proprio “rientro” Parte_1 dalla maternità, nel 1999, da parte di precedenti direttori/colleghi, atti lesivi della propria immagine e professionalità, nonché atti veSAtori e di dequalificazione: nel 2016 ella, dopo avere CP_ ripetutamente contattato dirigenti e funzionari dell' per sottoporre loro tali questioni, aveva CP_ azionato la procedura di cui all'art. 9 cod. cond. attivando il Nucleo per la tutela psicofisica, ma tale procedura si era conclusa, nel mese di gennaio 2017, nel senso dell'insussistenza delle problematiche lamentate dalla ricorrente (vd. doc. 99-106 ric.). Orbene, la dr.SA è arrivata CP_2 presso la sede di Biella in questo contesto ad inizi marzo 2017.
La dr.SA ha sostenuto che il primo contatto con la dr.SA era avvenuto il 13 marzo;
Parte_1 CP_2 ha poi riferito che nel corso del primo colloquio con la nuova Direttrice, le aveva rappresentato la
“propria situazione di fragilità temporanea dovuta ai motivi esposti nelle relazioni del 2016” e che “il suo stato di salute non le permetteva di partecipare ad una riunione plenaria”; ha, quindi, proseguito la ricorrente, affermando che la successiva convocazione, da parte della Direttrice, della riunione plenaria per il 15 marzo successivo nonchè l'invito rivoltole a parteciparvi nonostante le proprie condizioni, avessero rappresentato un “comportamento gravemente costrittivo”, cui aveva fatto seguito un periodo di malattia sino al 19 luglio 17. E' stato questo, dunque, l'incipit del rapporto professionale tra la ricorrente e la Direttrice, la cui condotta, per le ragioni che sono state sopra illustrate, nulla aveva a che vedere con comportamenti veSAtori.
Nel corso della sua assenza per malattia, il difensore della ricorrente aveva quindi inviato una comunicazione alla dr.SA al Direttore Regionale, all'UPD e al Nucleo per la tutela della CP_2 salute psicofisica, lamentando che la convocazione alla riunione del 15 marzo e l'avvio del
31 procedimento disciplinare per scorretta comunicazione della continuazione malattia (vd. sopra) avessero rappresentato ulteriori atti di mobbing a danno della dr.SA . Parte_1
La ricorrente ha poi proseguito, sostenendo che, dopo il suo rientro in ufficio, a fine luglio, la dr.SA non le aveva risposto al telefono ed aveva iniziato a “demansionarla”, rivolgendosi, cioè, ai CP_2 responsabili di LPS e non facendola partecipare alla seduta della CaSA EG (si vedano sopra le relative considerazioni).
Ha quindi affermato che ai primi di settembre, a seguito della disabilitazione del monitoraggio delle pec (vd. sopra) la situazione “fosse diventata insostenibile”. Pertanto, l'avv. Ventura, il 15 settembre, aveva segnalato “per l'ennesima volta il bossing/mobbing a danno della dr.SA
”. Parte_1
Ebbene, anche alla luce della scansione temporale degli eventi, nonché del lungo periodo di assenza dall'uffico tra marzo e luglio 17, non può non essere rilevata l'enfatizzazione degli avvenimenti realizzata dalla lavoratrice sino al quel momento.
Nel corso dei mesi successivi, i rapporti tra la ricorrente e la Direttrice, sono andati, effettivamente, via via deteriorandosi: i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria hanno confermato questa circostanza, evidenziando oltretutto che a causa dei dissidi tra la dr.SA e la dr.SA CP_2 Parte_1 il clima lavorativo -quantomeno nell'ambito dell'Agenzia di cui la ricorrente era la responsabile e nel corso delle riunioni con i responsabili- non fosse sempre sereno. Ciò, tuttavia, non significa - come ha sostenuto la lavoratrice- che siano state le condotte della dr.SA denunciate dalla CP_2 ricorrente, ad aver rappresentato atti di veSAzione/persecuzione compiute dalla prima a suo danno, ma che le tensioni esistenti tra le due parti abbiano appesantito l'ambiente di lavoro, non solo nei rapporti tra loro ma anche nei confronti dei colleghi di volta in volta coinvolti. L'istruttoria espletata ha, infatti, consentito di appurare che la steSA dr.SA ha posto in Parte_1 essere condotte non consone al ruolo ricoperto: ci si riferisce, in particolare, agli episodi verificatisi alla riunione del 25 luglio 2018 -che ha originato il procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento di sospensione- ed a quello occorso in data 7 dicembre 2018.
Nella prima occasione, è emerso che, considerate le ripetute interruzioni della riunione dei responsabili ad opera della dr.SA -che lamentava di subire demansionamenti- la Parte_1 riunione medesima ha avuto uno svolgimento oltremodo irregolare e protratto, con notevole imbarazzo per i presenti.
Nella seconda occasione -in relazione a cui le condotte ascritte dalla ricorrente alla dr.SA Per_17 non hanno avuto riscontro in corso di causa- si è verificata una situazione del tutto inopportuna, posto che -per ragioni che non sono state chiarite- le dottoresse e , nell'ufficio di CP_2 Parte_1 quest'ultima, hanno avuto discussione così forte che le loro urla sono state sentite anche da persone non presenti nella detta stanza. E', quindi, chiaro ed accertato che tra la Direttrice e la dr.SA non intercorressero buoni Parte_1 rapporti, ma alla dr.SA non possono essere addebitati, per i motivi tutti illustrati, i CP_2 comportamenti lesivi/persecutori/veSAtori ascrittile dalla dr.SA , la quale ha, invece, in Parte_1 alcune occasioni -come quelle appena descritte- concorso anch'ella a rendere difficoltoso il regolare svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto, non si può neppure affermare che il datore di lavoro abbia colpevolmente contribuito a mantenere un clima di lavoro nocivo per la salute della ricorrente, in quanto -come detto- il clima stressogeno che, nel periodo oggetto di causa, è emerso pare essere stato originato, in parte, anche dalla lavoratrice steSA, per via del suo rapporto conflittuale con la Direttrice di sede.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, non si ravvisa il compimento -né da parte del CP_ datore di lavoro né da parte della dr.SA nè da parte degli altri funzionari/avvocati dell' CP_2 individuati dalla ricorrente- di condotte di inadempimento e/o illecite configurabili ipotesi di mobbing. Con questo i Tribunale - che ha considerato con attenzione i vari episodi in cui la ricorrente ha avuto malori e ha esaminato la documentazione medica di parte - non intende in alcun modo sminuire la situazione di disagio/sofferenza psicologica della lavoratrice, essendosi soltanto limitato ad accertare l'insussistenza delle condotte veSAtorie/persecutorie da lei denunciate, cui consegue l'affermazione dell'assenza di nesso di causa tra le asserite condotte imputate al convenuto, alla CP_ dr.SA e agli altri dipendenti e le affermate lesioni alla sfera della salute e della CP_2 professionalità: di qui la superfluità dell'espletamento della CTU medica richiesta.
5. Sulle domande di riconoscimento della malattia professionale, di accertamento del diritto a detrarre il periodo di malattia dal periodo di comporto e del diritto all'indennizzo del periodo di assenza per malattia al 100%.
La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale non può essere proposta nei confronti del datore di lavoro, che è privo di legittimazione passiva non essendo debitore della obbligazione conneSA al relativo accertamento.
La ricorrente ha, inoltre, sostenuto che la malattia da cui è affetta sarebbe dipendente da causa di servizio e, pertanto, ai sensi dell'art. 39 CCNL, ella avrebbe diritto a scomputare dal periodo di comporto i giorni di assenza per malattia e a percepire l'intera retribuzione spettantele, senza decurtazioni.
Ebbene, anche queste domande non possono trovare accoglimento, in quanto non risulta che la malattia della ricorrente (il cui accertamento si è ritenuto superfluo per le ragioni sopra illustrate) poSA essere qualificata in termini di “malattia dipendente da causa di servizio”.
6. Sulle domande di risarcimento del danno.
La dr.SA , assumendo il verificarsi di azioni di mobbing -tra cui atti di demansionamento- Parte_1 CP_ a proprio danno, ha chiesto la condanna dell' al risarcimento di plurime tipologie di danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale: danno biologico, danno da perdita della professionalità per il demansionamento subito, danni da perdita di chanches per la mancata promozione a responsabile di agenzia compleSA. CP_ Ebbene, dovendosi escludere, per le ragioni sin qui esposte, che l' la dr.SA e gli altri CP_2 funzionari abbiano posto in essere atti di mobbing e dovendosi parimenti escludere che il datore di lavoro, per il tramite dei propri dirigenti/funzionari, abbia demansionato la ricorrente, non può esservi risarcimento di asseriti danni derivanti da tali tipologie di presunti inadempimenti, CP_ mancandone il presupposto. In altri termini, le condotte di mobbing ascritte all' alla dr.SA CP_2 ed agli altri dipendenti dell' non sono state ritenute sussistenti e, conseguentemente, non CP_1 sussiste, a monte, responsabilità degli stessi in punto an.
Ritiene, invece, il Tribunale che poSA essere riconosciuto alla ricorrente -nei soli limiti oltre precisati- il risarcimento del danno derivante dalla illegittima revoca della p.o.
La ricorrente ha dedotto che i provvedimenti disciplinari e la revoca della p.o. abbiano rappresentato atti di mobbing, causativi, anch'essi di danni. Il Tribunale ha respinto questa tesi, ma ha effettivamente accertato l'illegittimità di tali provvedimenti. Gli stessi sono stati considerati infatti illegittimi, seppur non illeciti. All'illegittima revoca della p.o. può, in generale, conseguire il diritto al risarcimento del danno. Nel caso di specie, la ricorrente non ha testualmente formulato una domanda specifica diretta ad ottenere la condanna dell' al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima revoca della CP_1
p.o., dedicando in ricorso, a tale profilo, uno specifico paragrafo: ella, però, più in generale, ha contestato la legittimità di questi provvedimenti, li ha qualificati come atti di mobbing e di demansionamento unitamente a tutti gli atti/comportamenti sopra descritti e ha individuato anch'essi quali fatti illeciti produttivi di danno. Si ritiene, pertanto, alla luce di un'interpretazione complessiva della domanda e di una valutazione non formalistica della steSA, che, denunciando l'illiceità dei provvedimenti disciplinari e della 33 revoca della p.o., facendo riferimento a tipologie di danni ad essi connessi (mancato guadagno, danno professionale di natura patrimoniale, danno da perdita di chance) ed evidenziando che, a seguito della predetta revoca, sia stata privata della funzione di responsabilità, la ricorrente abbia incluso nella domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'asserito demansionamento anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima revoca della p.o..
Ciò premesso, deve, in primo luogo, essere riconosciuto il risarcimento del danno da mancato guadagno derivante dalla revoca illegittima: la dr.SA ha dunque diritto ad ottenere il Parte_1 pagamento dell'importo, a titolo di indennità quale titolare della p.o., dalla revoca alla scadenza dell'incarico. In secondo luogo la ricorrente ha allegato di aver subito un danno alla professionalità, alla personalità ed all'immagine. Ebbene, la giurisprudenza formatasi in tema di risarcimento del danno da demansionamento - i cui principi possono essere richiamati in questa sede, in cui, a seguito della illegittima revoca della p.o., la lavoratrice è stata privata dei compiti di responsabile dell' Parte_3
- la prova per presunzioni assume rilievo precipuo, potendo il giudice ritenere provato il
[...] danno in base alla complessiva valutazione di elementi quali caratteristiche, gravità, durata, conoscibilità all'interno e all'esterno del luogo di lavoro della dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto.
Nel caso di specie sono emersi: la gravità delle ragioni alla base della illegittimità revoca della p.o
(ossia la nullità di entrambi provvedimenti disciplinari su cui eSA è fondata); la serietà delle sue conseguenze sul piano lavorativo/professionale (la perdita della responsabilità dell' e la CP_18 successiva assegnazione a mansioni prive di tali caratteristiche, con conseguente perdita di professionalità specifica); la conoscenza di tali circostanze -che hanno riguardato un alto funzionario, con lunga esperienza pregreSA- da parte dei colleghi. Deve pertanto ritenersi provata l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile, per la cui quantificazione, in difetto di elementi certi, deve ricorrersi alla valutazione equitativa ex art. 1226
c.c.: in considerazione delle circostanze di fatto emerse, appare congruo determinare nel 60% della retribuzione complessiva della ricorrente il risarcimento dovuto per ogni mese, dalla data della revoca della p.o. a quella della relativa scadenza.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances, ritiene il Tribunale che eSA non poSA trovare accoglimento, in difetto di allegazioni specifiche sul punto.
In tema di risarcimento del danno da perdita di chances (ossia la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene e, cioè, non una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto), la S.C. ha più volte statuito che il lavoratore che agisca per ottenere il risarcimento di tale tipologia di pregiudizio, ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile (cfr., ad esempio, Cass. Sez. lav., sent. 495/2016). Nel caso di specie la ricorrente non ha allegato alcun elemento specifico in tal senso, non avendo in alcun modo chiarito in concreto i presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta dell'Istituto (superamento dei concorsi per l'attribuzione dell'Agenzia Interna di Torino e dell' ), essendosi limitata alla formulazione di generiche Parte_12 considerazioni inidonee allo scopo. Anche la domanda di risarcimento del danno alla salute non può trovare accoglimento, non essendo stato dedotto/provato/offerto di provare che lo stesso sia stato causato dalla revoca della p.o.: la dr.SA ha, infatti, allegato che i pregiudizi alla salute sono derivati dal mobbing posto in Parte_1 essere nei propri riguardi;
ebbene, anche a voler interpretare la domanda in termini estensivi, non è
34 tuttavia in questo caso possibile ritenere che ella abbia inteso ricondurre il danno biologico patito alla sola revoca della p.o., posto che tutte le argomentazioni difensive sul punto sono incentrate sulle conseguenze pregiudizievoli cagionate dalle dedotte condotte veSAtorie e persecutorie globalmente considerate (e non ritenute sussistenti).
7. Sulle spese di lite. CP_ Nei rapporti tra la ricorrente e l' tenuto conto della reciproca soccombenza, si ritiene corretto disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Nei rapporti tra la ricorrente e la dr.SA le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono CP_2 la soccombenza della ricorrente (Cass. Civ., sent. 11670/18), ma le stesse possono essere compensate parzialmente, nella misura -che si stima equa - del 50%, tenuto conto della posizione processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, CP_
-annulla la sanzione disciplinare adottata dall' con determinazione n. 10 del 5.2.2018; CP_
-annulla la sanzione disciplinare adottata dall' con determinazione n. 97 del 17.12.2018;
-dichiara illegittima la revoca dell'incarico di p.o. di Responsabile dell'Agenzia Prestazioni e
Servizi individuali della Sede provinciale di Biella del 28.1.19; CP_
-condanna l' a risarcire alla ricorrente il danno da mancato guadagno, nella misura corrispondente all'indennità di responsabile di Agenzia Prestazioni e Servizi Individuali per il periodo compreso tra la data della revoca della p.o. e la scadenza del detto incarico, oltre interessi;
CP_
-condanna l' a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale, nella misura mensile corrispondente al 60% della retribuzione complessiva della steSA, dalla data della revoca della p.o. a quella della relativa scadenza, oltre interessi;
-respinge ogni altra domanda;
CP_
-compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e l'
-condanna la ricorrente a rimborsare alla dr.SA le spese di lite, complessivamente CP_2 liquidate, già compensate nella misura del 50%, in euro 1.500, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge.
Biella, 25.8.25.
La Giudice
Dr.SA Francesca Marchese
35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7 Quanto a quest'ultimo aspetto, si vedano i punti elencati dalla ricorrente nn. 5-7, 20-22, 26, 34, 35.
20 8 Non sussiste, infatti, in capo a tali soggetti alcun interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (in particolare gli episodi ascritti ai testimoni non hanno alcuna astratta capacità lesiva e non possono configurare atti di mobbing nei confronti della ricorrente)
24 10 Il difensore della ricorrente aveva in particolare fatto riferimento alla situazione che aveva originato il procedimento disciplinare conclusosi con il primo provvedimento disciplinare.
29 11 La dr.SA ha dedotto che in tale occasione la Direttrice fosse andata nel suo ufficio e che Parte_1
l'avesse aggredita verbalmente, urlando ed augurandole la morte. 32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.SA Francesca Marchese in data 25.8.25 nella causa RG n.
443/2019 promoSA da
, , assistita dagli avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
BIANCHETTA, RICCARDO VENTURA
Parte ricorrente Contro
, , Controparte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. TOMMASO PARISI Parte convenuta
, assistita dall'avv. ROBERTO LAMACCHIA CP_2 C.F._2
Parte intervenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Biella, in funzione di giudice del lavoro, CP_ l' quale proprio datore di lavoro, per, in estrema sintesi, ottenere:
1) il riconoscimento di mansioni dirigenziali e la condanna dell' al pagamento delle relative CP_1 differenze retributive;
2) l'annullamento di due sanzioni disciplinari e l'accertamento dell'illegittimità della revoca dell'incarico di posizione organizzativa;
CP_
3) la condanna dell' al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti da asserite azioni di mobbing (tra cui di demansionamento) poste in essere dalla dr.SA e da altri funzionari CP_2 dell' . CP_1 CP_ L' costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto di ogni domanda. E' intervenuta nel processo la dr.SA chiedendo il rigetto delle domande formulate CP_2 dalla ricorrente. La causa, istruita documentalmente e con l'audizione di testimoni indicati dalle parti, è stata discuSA oralmente all'udienza del 24.7.25 e decisa in data odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
1 .Sulle modalità di redazione del ricorso e sull'eccezione di inammissibilità delle domande formulate.
Come già rilevato nel provvedimento del 21.8.23, la ricorrente ha introdotto il presente giudizio mediante la proposizione di un ricorso di oltre 420 pagg. (424), con offerta in produzione di oltre
500 documenti (e con richiesta di acquisizione di ulteriori) e con formulazione di oltre 400 capitoli di prova per testimoni. Nell'atto introduttivo circostanze di fatto -esposte con salti temporali-, descrizione del contenuto di documenti, argomentazioni giuridiche e citazioni giurisprudenziali, spesso ripetitive, si susseguono in maniera disorganica, inframmezzate dalla formulazione dei capitoli di prova orale richiesti. Evidenziando, alla luce del principio della sinteticità degli atti processuali, l'esigenza di consentire una più agevole lettura dell'atto introduttivo ed una più semplice trattazione del processo, il Tribunale ha invitato la ricorrente a riepilogare il ricorso in un atto più contenuto e la parte ha provveduto, depositando l'atto del 26.10.23. Si deve, tuttavia, osservare che non sempre l'atto riepilogativo ha supplito alle difficoltà legate alle modalità sopra descritte di redazione del ricorso.
1 E' innegabile che le descritte modalità di redazione degli atti abbiano determinato un notevole aggravio per tutti i soggetti del processo, soprattutto sotto il profilo dello sforzo neceSArio alla comprensione delle circostanze di fatto e dei ragionamenti giuridici posti alla base delle domande. Ciò, tuttavia, non può determinare l'inammissibilità del ricorso, poichè che nel codice di rito non vi è alcuna norma che imponga di redigere gli atti in modo sintetico a pena di inammissibilità; il nuovo testo dell'art. 46 disp. att. c.p.c. è chiaro invece nel prevedere che il mancato rispetto delle specifiche tecniche del Ministero nonché dei criteri e limiti di redazione dell'atto non ne comporta la invalidità. Ritiene in linea generale il Tribunale che ipotetiche invalidità (nullità del ricorso ad esempio) poSAno derivare dal mancato rispetto del generale principio di sinteticità e chiarezza dell'atto processuale, laddove a causa delle modalità così confuse ed inintellegibili di redazione dello stesso, non sia possibile individuare gli elementi costitutivi della domanda.
Ma ciò non è ravvisabile nel caso di specie. In base a consolidati e condivisi orientamenti di legittimità, nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento è neceSArio che attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non poSA apprestare una compiuta difesa (Cass. 9 maggio 2012, n. 7097; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126; Cass. 23 marzo 2004, n. 5794; Cass. 25 luglio 2001, n. 10154; Cass. 1 marzo 2000, n. 2257; Cass. 1 luglio
1999, n. 6714; Cass. 29 gennaio 1999, n. 817; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2205; Cass. 27 aprile 1998,
n. 4296): il che non è avvenuto nel caso di specie, nel cui ambito le domande sono esattamente individuabili e, infatti, le controparti hanno assunto specifiche difese.
Le domande sono dunque ammissibili e debbono essere esaminate nel merito.
2. Sulle mansioni superiori (dirigenziali).
Occorre premettere che la parte del ricorso in cui viene illustrata la domanda in esame, ossia le prime
80 pagg., rispecchia le modalità generali di redazione dell'atto introduttivo;
anche l'atto riepilogativo richiesto, seppur strutturato in linea generale in modo più organico, è risultato nella parte in esame di non semplice consultazione e, in ogni caso, non ha del tutto ovviato alle criticità evidenziate dell'originario ricorso;
con la conseguenza dell'essersi determinata la necessità della continua integrazione dei due testi. Quantunque si ravvisino le anzidette difficoltà nell'esame della domanda di cui si discorre, si tenta di riassumerne il contenuto nei termini che seguono.
La ricorrente ha ricostruito la propria lunga carriera presso l' nei seguenti termini: CP_1 CP_
-dicembre1988: assunzione presso l' (sede Biella), con qualifica giuridica di Collaboratore di Amministrazione, carriera direttiva (ex VII qualifica funzionale);
-gennaio 1989-giugno 1989: svolgimento del periodo di prova in affiancamento nell'ufficio Gestione Pensione;
-giugno 1989-gennaio 1990: Responsabile del settore Gestione Posizione Assicurativa;
-febbraio 1990-1998, sino alla maternità: Responsabile dell'ufficio Prestazioni non pensionistiche e
PMMC;
-novembre 1998-marzo 2001: Responsabile U. O. AA.GG- Amministrazione del personale e Gestione delle Risorse Strumentali;
-aprile 2001-novembre 2010: Responsabile del Processo prestazioni a sostegno del reddito, con attribuzione della funzione di Integratore di processo dal 1.8.2006;
-novembre 2010-28 gennaio 2019: Direttore di Agenzia interna (che dal 2014 ha assunto il nome di
Agenzia Prestazioni e Servizi individuali), con coordinamento di tre LPS -assicurato pensionato, prestazioni a sostegno del reddito, servizi al soggetto contribuente;
ella è stata riconfermata nella funzione di responsabile della detta Agenzia nel 2014 e nel 2018;
2 -28 gennaio 2019: alla dr.SA sono state revocate le funzioni di Responsabile Parte_1 dell'Agenzia e servizi individuali (provvedimento di revoca la cui legittimità è contestata Parte_2 dalla ricorrente, cfr. oltre).
La dr.SA ha allegato di aver espletato, nel corso degli anni dal 1992 al 2017, mansioni Parte_1 superiori dirigenziali, con svolgimento dei seguenti compiti, che si possono sintetizzare come segue:
1)incarichi presso la sede provinciale di Biella dal 1992 al 2001:
-attività di Funzionario di turno, “come un vero e proprio vicario del direttore”;
-attività di Pianificazione: preparazione del piano budget di sede con la collaborazione degli altri responsabili di PO;
effettuazione verifica mensile sui dati di produzione;
predisposizione della stampa mensile dei dati di produzione da condividere con gli altri responsabili e con i rappresentanti sindacali in apposite riunioni;
elaborazione di soluzioni correttive che condivideva con il direttore;
partecipazione con il direttore alle riunioni con le OOSS: secondo la ricostruzione della ricorrente, l'attività di Pianificazione, dovendo considerarsi - così come indicato dal direttore regionale dr. nel 1994 (cfr. doc.16-17 fasc. ric.)- “attività direzionale”, sarebbe un'attività propria del Per_1 dirigente;
la dr.SA ha evidenziato, inoltre, sul punto che, essendo quella di Biella una Parte_1 sede provinciale “che prevedeva la presenza di tre dirigenti”, ma “che di fatto restò sempre con due”, “il direttore di sede, per mancanza di altro dirigente aveva dovuto attribuire alla dr.SA
una posizione che con tutta evidenza era una funzione dirigenziale”; Parte_1
-attività afferente alle relazioni sindacali di sede;
CP_ 2)incarichi presso la sede regionale con cui “fin dagli anni '90 ebbe una cospicua e proficua collaborazione”, in particolare con:
-l'Area manageriale prestazioni, sino al 2014, con funzione di Referente regionale per il Fondo TFR, (che “gestiva in collaborazione con il team regionale…riunioni su temi normativi e operativi con tutte le rappresentanze sindacali ed i patronati” e che forniva attività di soluzione di quesiti normativi a favore di tutti i colleghi della regione, con corsi di formazione e supporto); nel periodo
2012-2014 è stata anche inserita nell'organico della sede regionale nella misura di 0,1 di forza;
-l'Area risorse umane formazione, per la “progettazione” e l'effettuazione di corsi di formazione diretti a tutti i colleghi della regione;
-con il Direttore regionale dr. nel 1997/1998, con la partecipazione ad un gruppo di Per_2 CP_ lavoro “finalizzato alla realizzazione del primo e importante progetto riorganizzativo dell' la riorganizzazione per processi”;
-con il Direttore vicario regionale dr. , che nel 2006 la “inserì nel gruppo regionale che Per_3 aveva la finalità di estendere la metodologia (…) Tempo reale a tutte le strutture del territorio”;
La dr.SA , ha dedotto di aver quindi di fatto sempre svolto, con la più ampia autonomia Parte_1 riconosciuta ad un dirigente, anche “l'attività di Dirigente d'area per le aree produttive a lei assegnate nel corso degli anni ed in particolare dal 2010 quando le fu attribuito l'incarico di Direttore di Agenzia Interna: rilevazione dei fabbisogni formativi e di sviluppo delle risorse assegnate;
disposizioni normative contenute nelle circolari ai funzionari dell'area; controllo sulla legittimità dei procedimenti e dei provvedimenti adottati al loro interno;
coordinamento delle attività trasversali con le altre aree di lavoro;
stretta collaborazione col direttore della sede per il quale inoltre svolse vere e proprie funzioni vicarie”. Ha inoltre dato atto:
-che i vari direttori di sede le avevano sempre delegato “molte attività direzionali” ;
-di aver “assicurato” dal 2010 “il monitoraggio di tutti i canali telematici di comunicazione con l'esterno”( con particolare attenzione alle pec, ai quesiti da Line e da Cassetto Bidirezionale, alla Casella istituzionale); CP_
-di aver partecipato dal 1994 al 1997 in rappresentanza dell' alla Commissione Circoscrizionale per il Collocamento in agricoltura;
3 -di aver partecipato sempre, dal 2010 al 2015 a tutte le sedute alle commissioni CIGO in CP_ rappresentanza dell' in sostituzione del direttore;
-di aver svolto spesso il ruolo di relatore su materie istituzionali e di aver preparato per il direttore di sede numerose comunicazioni da inviare a patronati e ordini professionali;
-di aver organizzato convegni di rilievo;
-di aver avuto, dal 2010, l'attribuzione della firma certificata per l'utilizzo della procedura Geocos relativa ai mandati di pagamento in BdI e per l'utilizzo della pec. Di qui ha chiesto il riconoscimento della qualifica superiore di dirigente con l' “attribuzione della relativa retribuzione fin dal 1992”, da stabilirsi in via equitativa o, in subordine, il solo riconoscimento della retribuzione spettante al dirigente, sempre da stabilirsi in via equitativa.
L' ha in primo luogo eccepito la prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente per il periodo CP_1 anteriore ai cinque anni dalla notifica del ricorso. Ha, in ogni caso, sostenuto l'infondatezza delle domande svolte dalla ricorrente, rilevando, in estrema sintesi, che le attività assegnate alla dr.SA sono state del tutto conformi al suo Parte_1 inquadramento, di funzionario apicale, anche titolare di PO e che nella disciplina regolamentare dell'organizzazione dell'Istituto e della sua evoluzione la “struttura gestita dalla ricorrente non costituiva (o non configurava più) un ufficio dirigenziale”. L' ha richiamato il regolamento di CP_1
Organizzazione adottato con delibera 799/1998, rilevando che lo stesso prevede la figura di un solo dirigente (Direttore Provinciale), fatta salva la possibilità di assegnare altri dirigenti per il coordinamento dell'area risorse e processi e dell'area contabilità e finanza e, infatti, l'organigramma per la sede di Biella prevedeva un solo dirigente, ossia il Direttore: ciò in coerenza con la ridefinizione contrattuale dei profili professionali e delle PO . Ha inoltre fatto riferimento al
Regolamento 380/2000 nella parte in cui distingue funzioni dirigenziali e funzioni di produzione, prevedendo l'affidamento di queste ultime a funzionari con inquadramento C4 e C5. Ha in definitiva negato che le mansioni attribuite alla ricorrente fossero quelle del dirigente.
Ebbene, riassunte nei termini descritti le posizioni delle parti, si osserva quanto segue. La domanda diretta ad ottenere l'inquadramento superiore non può trovare accoglimento. La ricorrente, per ottenere il superiore inquadramento, invoca, gli artt. 2 l. 190/1985 (che individua la categoria dei quadri) e l'art. 6 l. 190/1985 (a mente del quale l'assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva qualora sia protratta per il periodo indicato e svolge il seguente ragionamento: l'art. 2 citato fa diventare automatica “l'attribuzione nella categoria dei quadri di tutti i dipendenti pubblici assunti con la qualifica di collaboratore-carriera direttiva” (condizione della ricorrente) e a norma dell'art. 6 “i dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri che abbiano svolto funzioni di dirigente per un periodo superiore a tre mesi acquisiscono automaticamente la qualifica immediatamente superiore e la relativa retribuzione che nella fattispecie concreta è quella del dirigente”. Il ragionamento -a prescindere dall'accertamento in concreto dello svolgimento di mansioni superiori- non può essere condiviso, in quanto la legge 190/1985 trova applicazione soltanto nel lavoro privato e non in quello pubblico né in quello pubblico contrattualizzato. Si richiama sul punto quanto argomentato dalla S.C. (Cass. Sez. Lav., sent. 14193/2005): “Al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dopo la cosiddetta privatizzazione non è applicabile la disciplina prevista in materia di categorie e qualifiche per il settore privato, con la relativa individuazione dei quadri (art. 2095 cod. civ. e legge n. 190 del 1985), stante la specialità del regime giuridico previsto per il primo, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti cosicché la contrattazione collettiva può intervenire senza incontrare il limite dell'inderogabilità' delle norme concernenti il lavoro subordinato privato, quale emerge dal complesso normativo del d.lgs. n. 165 del 2001, testo che ora costituisce lo "statuto" di tale rapporto di lavoro, il quale - dettando regole peculiari solo per i dirigenti e per i vicedirigenti - attribuisce per il resto delega piena alla contrattazione collettiva, senza che poSA desumersi un obbligo di prevedere la categoria dei quadri dall'art. 40, del suddetto testo, che rinvia ad eventuali distinte discipline dei contratti collettivi per peculiari posizioni lavorative”. 4 Ferma, in ogni caso, restando la speciale disciplina prevista in materia di dirigenza pubblica, neppure le altre norme invocate da parte attrice (art. 56 l. 29/1993 e art. 52 Tupi) consentirebbero al lavoratore pubblico che abbia svolto mansioni superiori di acquisire definitivamente il corrispondente inquadramento (il prestatore ha soltanto diritto al pagamento delle retribuzioni previste per le mansioni effettivamente svolte). Nessuna domanda è stata, infine, proposta in termini di scorretto iniziale inquadramento/successiva progressione e dunque le norme richiamate non potrebbero fondare la richiesta avanzata.
CP_ PaSAndo ora all'esame della domanda diretta a ottenere la condanna dell' al pagamento di differenze retributive derivanti dallo svolgimento di fatto di mansioni superiori, pare opportuno richiamare, innanzitutto, i principi elaborati dalla giurisprudenza nell'ambito del pubblico impiego privatizzato (vd., da ultimo, Cass. 2695/24): “l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere (Cass. S.U. n. 25837/2007; Cass. 23 febbraio 2009, n. 4367); il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione (Cass. n. 19812/2016; Cass. n.
18808/2013), sicché il diritto va escluso solo qualora l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. n. 24266/2016); (…) detti principi operano anche in relazione allo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali (Cass. S.U. n. 3814/2011), a condizione che il dipendente dimostri di averle svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni (Cass. n. 752/2018 e Cass. n. 18712/2016); a tal fine, quindi, è innanzitutto neceSArio che l'ente abbia provveduto ad istituire la posizione dirigenziale (Cass. n. 350/2018) perché, sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 165/2001, la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziare da assegnare agli stessi ed in genere sull'organizzazione è rimeSA al potere discrezionale della P.A. che non può essere sindacato nel merito in sede giudiziale (…)”. Con riguardo all'ultimo aspetto evidenziato nella sentenza riportata, si rileva che tale principio risulta consolidato;
si vedano in tal senso Cass., Sez. Lav. sent. 350/2018 (richiamata da Cass.
2695/24), secondo cui “Questa Corte ha affermato, come ricorda il controricorrente (Cass., n.13597 del 2009) che la considerazione delle specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico, come della diversità delle
"carriere", non può escludere la applicazione della disciplina in esame quando venga dedotto, come nella specie, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario;
tale ipotesi può essere invece ricondotta certamente alla previsione del citato quinto comma, relativa al conferimento illegittimo di mansioni superiori, da cui consegue il diritto al corrispondente trattamento economico, secondo la ratio della norma che è quella di assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.. Ciò, tuttavia, presuppone la sussistenza di una posizione organizzativa cui riferire l'esercizio delle funzioni dirigenziali, nella specie mancante. Lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale si sia prevista l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a dirigente. Dunque, non si pone la questione, richiamata dal controricorrente, della necessità della vacanza del posto per lo svolgimento delle mansioni superiori, esclusa da questa Corte (Cass., n.23161 del 2016) che ha affermato il diritto al corrispondente trattamento retributivo non solo nell'ipotesi di copertura temporanea di un posto vacante in organico ma anche nel caso di sostituzione di personale assente avente diritto alla conservazione del posto di lavoro. (…) Inoltre, come già affermato (Cass., n. 12898 del 2017), in seguito alla riforma della dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, che ha istituito un ruolo unico della dirigenza articolato in due sole fasce (dirigente superiore e dirigente generale), la valutazione in
5 ordine alla natura dirigenziale delle mansioni svolte dal dipendente va operata con riferimento alle nuove regole, non essendo ammissibile il differimento della loro applicazione, neanche qualora si ritenga che esso trovi giustificazione in una ragione transitoria, come quella concernente il tempo di adeguamento di ciascuna realtà amministrativa ai dettami della riforma. e Cass. Sez. Lav., ord. 28451/2018, che si è espreSA in questi termini “ E' dirimente richiamare il principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 350 del 2018 secondo cui, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio.
4.1. E' stato chiarito con tale pronuncia che lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia previsto l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a dirigente.
4.2. Alla luce di tale principio, che si intende ribadire in questa sede, la qualificazione della funzione attribuita in termini di "reggenza" non può dipendere da soggettive qualificazioni fornite dai testi e neppure dall'eventuale uso di tale termine nel contesto del provvedimento organizzativo adottato dal Dirigente Generale di Area. La reggenza di un ufficio dirigenziale presuppone
l'istituzione di un ufficio avente tale natura, poichè la reggenza è un modo temporaneo di assicurare la funzionalità di una struttura dirigenziale priva del titolare e presuppone l'esistenza del posto corrispondente nella piante organica.
5. In base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, (recante Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali, il cui contenuto corrisponde al D.Lgs. n. 29 del
1993, art. 27-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 17)" 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione". Dunque, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, gli enti pubblici non economici nazionali, e quindi l' , adeguano i propri ordinamenti a quelli stabiliti nel CP_3 decreto legislativo, adottando appositi regolamenti di organizzazione (cfr. ex plurimis, tra le più recenti
Cass. Civ. n. 17290 del 2015).
6. Ove si consideri che il concetto di "reggenza" presuppone l'istituzione di un posto in organico secondo le regole proprie dell'ordinamento dell'Ente, la soluzione offerta dalla Corte territoriale non risulta giuridicamente corretta, in quanto non è l'uso del termine "reggenza" nel contesto del provvedimento n. 69/2000 del Dirigente Generale della D.C.S.I. (circostanza alla quale la Corte territoriale ha attribuito valore decisivo) che consente di ritenere istituito un posto dirigenziale in pianta organica, da cui far derivare il carattere dirigenziale delle funzioni del preposto. Nel sistema ordinamentale vigente, il dirigente generale di area non ha il potere di istituire posti dirigenziali in pianta organica, essendo tale potere rimesso ai vertici dell'Ente. Non essendovi una posizione dirigenziale da ricoprire, è escluso in radice che lo svolgimento delle relative funzioni abbia natura dirigenziale”.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda in esame non poSA trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito illustrate. La ricorrente, pur avendo sostenuto di aver svolto mansioni tipiche del dirigente dal 1992 sino al momento della revoca della PO nel 2019, allegando minuziosamente le attività espletate, ha omesso CP_ di descrivere l'organizzazione generale degli uffici dell' sede di Biella e di spiegare, di volta in volta, la natura dell'ufficio cui era preposta, chiarendo se lo stesso corrispondesse “ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia previsto l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a dirigente” .
Con riguardo al periodo precedente alla riorganizzazione dell'Istituto (avvenimento iniziato nel 1998, su cui la ricorrente si è soffermata brevemente, senza fornire dettagli specifici), sulla base di quanto allegato dalla dr.SA risulta soltanto che: ella è stata la Responsabile dell'Ufficio Parte_1 Prestazioni non pensionistiche e PMMC e, dopo la maternità, la Responsabile dell'U.O. AA. GG. Amministrazione del personale e Gestione Risorse Strumentali;
che ha svolto attività di
Pianificazione sino al 2001; che ha collaborato con il Direttore regionale dr. nel Per_2 1997/1998, con la partecipazione ad un gruppo di lavoro “finalizzato alla realizzazione del primo e CP_ importante progetto riorganizzativo dell' la riorganizzazione per processi”; che ha partecipato
6 CP_ dal 1994 al 1997 in rappresentanza dell' alla Commissione Circoscrizionale per il Collocamento in agricoltura;
che è stata incaricata nel 1997 quale addetta alle relazioni sindacali. Ella ha poi rimarcato diverse volte di essersi occupata di pianificazione, cioè di un'attività direzionale e dunque tipica del dirigente, citando più volte una comunicazione del 1994 del dr.
direttore Regionale dell'epoca, il quale in eSA affermava la necessità di ricondurre la Per_1 funzione di Pianificazione nell'ambito dell'Ufficio Direzione (doc. 17 fasc. ricorr.); ha altresì evidenziato al proposito che il direttore di Sede dell'epoca, dr. , con comunicazione del 2001, Per_4 ha dichiarato che “Responsabile Pianificazione e Controllo della sede è attualmente la dr.SA
”. Parte_1 Pertanto dal 1992 al 2001 “il direttore della sede, per mancanza di un altro dirigente (la ricorrente ha affermato che ne fossero previsti tre, ma ne fossero presenti solo 2) aveva dovuto attribuirle “una posizione che con tutta evidenza era una funzione dirigenziale”. Ebbene, ritiene il Tribunale che in assenza della descrizione degli uffici e della loro natura, non sia possibile, alla luce dei principi sopra esposti, verificare se la ricorrente sia stata adibita ad un ufficio dirigenziale e, conseguentemente, abbia potuto svolgere mansioni dirigenziali. Quanto allo svolgimento dell'attività di pianificazione, si osserva che la comunicazione del direttore regionale (che -come visto- nel 1994 aveva precisato che tale funzione avrebbe dovuto Per_1 essere ricondotta all'Ufficio Direzione) nulla prova in merito all'esistenza, nell'organizzazione della sede, di una “specifica posizione organizzativa (Pianificazione), rispetto alla quale si sia prevista l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a dirigente”, nè tantomeno vi è prova del potere in capo al direttore regionale di istituire uffici dirigenziali.
Quanto, poi, alla comunicazione del 2001 del direttore di sede dr. , che ha riferito che Per_4 all'epoca la dr.SA fosse Responsabile Pianificazione e Controllo, nella steSA non si Parte_1 rinvengono elementi da cui sia possibile valutare la tipologia di tale ufficio, con la conseguenza per cui non è dunque possibile verificare se si tratti di un ufficio dirigenziale.
A p. 63 del ricorso, la dr.SA ha fatto anche presente che nel 1990 il direttore di sede Parte_1 dell'epoca, dr. aveva assunto ad interim la direzione dell'Area Prestazioni e che, tuttavia, in Per_5 assenza del terzo dirigente, “delegò alla dr.SA , Responsabile dell'UO Prestazioni Parte_1 temporanee e P.M.M.C., la più ampia autonomia gestionale all'interno della sua struttura organizzativa”. Ella ha richiamato, al proposito, il proprio doc. 485, dalla cui lettura si evince tuttavia che l'ufficio dirigenziale era costituito dal “Reparto prestazioni e GPA”, organizzato al proprio interno in (quattro) sotto articolazioni, la cui responsabilità era attribuita a funzionari, tra cui la dr.SA . Nessuna evidenza, dunque, del fatto che l'ufficio cui era assegnata Parte_1 quest'ultima fosse di natura dirigenziale.
Le medesime considerazioni sin qui svolte valgono, a maggior ragione, per il periodo successivo a quello sin qui esaminato, tenuto conto dell'intervenuta contrattualizzazione dei rapporti di lavoro CP_ pubblico e della riorganizzazione avvenuta in seno all' con il Regolamento di Organizzazione CP_ del 1998 (doc. 9 .
La dr.SA non dà conto in modo specifico di tale importante provvedimento, ma si Parte_1 concentra sulla descrizione delle mansioni svolte. Come visto, risulta che ella, dall'ottobre 1998 al marzo 2001 sia stata la Responsabile dell'U.O. Responsabile dell'U.O. AA. GG. Amministrazione del personale e Gestione Risorse Strumentali;
in seguito, Responsabile del Processo Prestazioni a sostegno del reddito (2001-novembre 2010) e dal novembre 2010 in avanti Direttore di Agenzia Interna con coordinamento di 3 LPS (tale Agenzia dal 2014 ha assunto il nome di . Parte_3
Ebbene, si ripropongono, anche per il periodo in esame, le medesime argomentazioni sopra illustrate: la ricorrente non ha descritto l'organizzazione degli uffici né ne ha individuato la relativa natura, rendendo, in tal modo, impossibile verificare se l'attività svolta potesse essere qualificata come dirigenziale.
7 La dr.SA , in definitiva, avrebbe dovuto individuare gli uffici che fossero stati istituiti Parte_1 come dirigenziali, descriverne le competenze ed eventualmente specificarne le strutture/ripartizioni interne ed allegare di essere stata di fatto adibita allo svolgimento delle mansioni tipiche dello specifico ufficio dirigenziale. Tali allegazioni sono, tuttavia, mancanti e, pertanto, come spiegato dalla giurisprudenza sopra citata , non essendo stato dimostrato che vi fosse una posizione dirigenziale da ricoprire, “è escluso in radice che lo svolgimento delle relative funzioni abbia natura dirigenziale”.
L' , invece, richiamando le previsioni di cui al regolamento di Organizzazione del 1998, ha CP_1 introdotto diversi argomenti che depongono nel senso dell'insussistenza dello svolgimento di mansioni dirigenziali da parte della dr.SA (su cui, in ogni caso gravava l'onere della Parte_1 prova). CP_ Dall'esame dei docc.
9-11 emerge il nuovo assetto organizzativo dell'Istituto, articolato su tre livelli, Direzione Generale, Direzioni Regionali e Agenzie di Produzione e strutturato per
“processi”. L'art. 9 del regolamento in esame prevede che “Le Agenzie di produzione si collocano nel sistema organizzativo come centri di produzione e di servizi facenti capo alle articolazioni sul territorio della sede regionale, con il ruolo di provvedere al ciclo operativo di riscossione contributi, di erogazione delle prestazioni e alle connesse attività amministrative contabili, nonché delle attività di supporto al funzionamento delle agenzie stesse.
L'attività delle agenzie si svolge attraverso i processi di gestione dell'utente assicurato/pensionato e (…) gestione del soggetto contribuente(…)”. L'art. 12 del detto Regolamento dispone che “La direzione delle agenzie è affidata, in relazione all'ampiezza dei compiti nonché alle caratteristiche dell'utenza, a funzionari scelti tra gli appartenenti ai livelli più elevati…I direttori delle agenzie rispondono al dirigente incaricato della direzione della sede competente in ordine all'applicazione delle direttive in materia di realizzazione dei piani di produzione, delle disposizioni di carattere normativo e procedurale, dei criteri e degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane ed in ordine al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di produzione. I direttori delle agenzie, nei confronti dei destinatari dei servizi e nei limiti della loro competenza, adottano i provvedimenti dovuti sulla base delle disposizioni di legge e delle direttive dirigenziali, delle circolari emanate dalla direzione generale, nonché delle procedure informatiche validate dalla direzione generale (…)”. CP_ Il successivo regolamento (doc. 10 dispone in senso sostanzialmente analogo, vd. art. 24 e 25, a norma dei quali: 1) art. 24 “(Direzione delle Agenzie di produzione e responsabilità di processo) 1. La direzione delle Agenzie di produzione e la responsabilità dei processi sono affidate a funzionari scelti tra gli appartenenti alle posizioni organizzative C4 e C5.
2. I Direttori delle Agenzie di produzione e i responsabili di processo sono nominati dal Direttore regionale.
3. Nella nomina si tiene conto delle competenze professionali, del potenziale di capacità e del curriculum didattico e funzionale degli aspiranti, con le modalità del vigente C.C.N.L. integrativo.
4. I Direttori delle Agenzie di produzione ed i responsabili di processo rispondono al Direttore provinciale o sub provinciale competente in ordine all'applicazione delle direttive in materia di realizzazione dei piani e degli obiettivi di produzione, delle disposizioni di carattere normativo e procedurale, dei criteri e degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane, nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di produzione e dei modelli di comportamento nelle relazioni con il cliente.
5. I Direttori delle Agenzie di produzione ed i responsabili di processo, nei confronti dei destinatari dei servizi e nei limiti della loro competenza, adottano i provvedimenti dovuti sulla base delle disposizioni di legge e delle direttive dirigenziali, delle circolari emanate dalla Direzione generale, nonché delle procedure informatiche validate dalla Direzione generale.
2) art. 25: (Ruolo e responsabilità dei direttori delle Agenzie di produzione e dei responsabili dei processi) 1. Il ruolo dei Direttori delle Agenzie di produzione e dei responsabili dei processi si sostanzia:
nella realizzazione degli obiettivi di produzione assegnati;
nella corretta applicazione delle norme, delle procedure e delle direttive impartite dai dirigenti;
8 nella corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nel rispetto dei criteri di organizzazione e di ergonomia del lavoro predefiniti;
nell'adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al processo produttivo di competenza e nella gestione del relativo procedimento;
nella garanzia del rispetto dei modelli di comportamento nelle relazioni con il cliente”. E' dunque evidente, dalla lettura piana delle norme riportate, che lo svolgimento di funzioni di Responsabile del Processo e di Direttore di Agenzia non costituisce svolgimento di mansioni dirigenziali, posto che i relativi uffici non presentano tale natura. Nessuna ulteriore specifica allegazione è presente, in merito all'organizzazione degli uffici, anche con riferimento al periodo successivo, salvo un generico accenno, da parte della dr.SA , Parte_1 ad una riorganizzazione del 2010 (p. 24 e 65 del ricorso). Ella si è limitata a sostenere che le proprie mansioni di “dirigente di area” si fossero ampliate, in quanto le venne conferito l'incarico di Direttore di Agenzia , costituita da 50 funzionari circa, con il coordinamento di tre/quattro Pt_4 responsabili di LPS;
ella ha definito l' un' “unità organica”, tra il cui direttore ed il Parte_5 direttore provinciale non è stato prevista una figura intermedia. Ebbene, in assenza di ulteriori elementi di fatto circa la specifica organizzazione e la natura degli uffici, tra cui l'Agenzia Interna, non possono che ribadirsi le considerazioni già proposte, circa l'impossibilità in radice di accertare lo svolgimento di mansioni da dirigente, laddove manchi la prova dell'adibizione del lavoratore ad un ufficio dirigenziale. Si rileva in ogni caso che a p. 88/89 del ricorso, la steSA dr.SA Parte_1 trascrive la “declaratoria del ruolo di Responsabile di Agenzia Prestazioni e servizi individuali”, precisando che questi sia il “referente del dirigente responsabile dell'Area manageriale di appartenenza/Direttore”. La ricorrente, inoltre, richiama il Nuovo Regolamento di Organizzazione del 2017, di cui trascrive il solo art. 26; esaminando tuttavia il documento (doc. 335 fasc. ric.) si osserva che, per quanto di interesse, l'organizzazione precedentemente illustrata, viene sostanzialmente confermata. Si vedano gli artt. 19, 22 e 25 del Regolamento di Organizzazione 2017 che precisano che “le Agenzie dipendono dalla direzione provinciale… che ha competenze sul bacino territoriale di appartenenza, e che (l'art. 25 -Titolarità delle agenzie e delle altre p.o.-) “la titolarità delle agenzie complesse e delle funzioni di elevata professionalità è affidata a funzionari di Area C che rivestono preferibilmente la qualifica di C5 e C4 . La titolarità delle Agenzie e delle altre posizioni organizzative sono affidate a funzionari selezionati tra gli appartenenti all'area C del sistema di classificazione del personale secondo la normativa in vigore. I responsabili delle Agenzie e i responsabili di posizione organizzativa rispondono al Direttore/Dirigente di riferimento con particolare riguardo all'applicazione delle direttive in materia di realizzazione dei piani e degli obiettivi di produzione, delle disposizioni di carattere normativo e procedurale, dei criteri e degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di produzione e dei modelli di comportamento le relazioni con il cliente”. Dall'esame del Regolamento, non risulta che l
“Agenzia” abbia natura dirigenziale;
da qui l'impossibilità in radice di accertare lo svolgimento di mansioni da dirigente, laddove manchi la prova dell'adibizione del lavoratore ad un ufficio dirigenziale.
La domanda in esame deve, in conclusione essere respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione e senza necessità di svolgimento di istruttoria orale sul punto, che si reputa superflua per le ragioni dianzi illustrate.
3. Sui provvedimenti disciplinari e sulla revoca della P.O. La dr.SA ha, in secondo luogo, chiesto l'annullamento di due sanzioni disciplinari e la Parte_1 dichiarazione di illegittimità del provvedimento di revoca della p.o. di Responsabile di Agenzia Servizi e Prestazioni Individuali.
1)Sanzione disciplinare adottata con determinazione n. 10 del 5.2.2018 Cont Con questo atto dell' , ha irrogato alla dr.SA la multa di due ore di retribuzione, per Parte_1
“omeSA comunicazione della dichiarazione di potenziale conflitto di interessi in relazione all'attività
9 professionale svolta dal coniuge della medesima , in violazione di quanto previsto dall'art. 4, co. 1 e dall'art. 9, co. 2 del codice di comportamento dei dipendenti dell [del 7.8.2014], nonché in contrasto Pt_6 con gli obblighi sanciti dall'art. 1 co. 1 del vigente Regolamento di disciplina […]e con quanto disposto dalla Circolare DCRU e DC Audit n. 27 del 25.2.14, par. 5 lett. a) e dalla Circolare DCRU 121del 15.6.2015: in particolare [con nota del 27.11.2017] è stato contestato alla dipendente che, a seguito dell'esame di un campione di istanze per l'intervento del F.D.G. per il t.f.r. (definite dal 2014 al 2017), la Direzione Provinciale di Biella ha riscontrato che “a tutte le domande di intervento del F.D.G per il t.f.r. CP_ presentate dai lavoratori intereSAti con il patrocinio del NA erano allegati atti di esecuzione individuale infruttuosa…azionata nei confronti del datore di lavoro sottoscritti dall'avv. R. Ventura in qualità di legale dei lavoratori”, rilevando, pertanto che tutte le predette istanze sono state patrocinate CP_ dall' a seguito di procedimenti esecutivi intrapresi dal marito della medesima…” (cfr. doc. 495 fasc.ric.). La dr.SA ha sostenuto l'infondatezza nel merito della sanzione (in relazione a cui, Parte_1 comunque, l'eventuale segnalazione sarebbe stata effettuata oralmente ai precedenti direttori) ed eccepito la nullità della steSA per vizi di forma (il procedimento disciplinare sarebbe nullo, con conseguente nullità della sanzione: poiché esso sarebbe iniziato irritualmente, mediante convocazione in data 14.11.2017 della dr.SA da parte della Direttrice di sede, la quale, in presenza di altri due colleghi, avrebbe Parte_1 proceduto, contro il consenso della ricorrente, ad un suo interrogatorio, non soltanto sull'attività professionale del marito, ma anche in relazione a questioni personalissime aventi ad oggetto fede religiosa/adesione a partiti politici, così imbastendo un processo preventivo e violando la privacy della lavoratrice;
poiché vi sarebbe stata una violazione della procedura prevista dall'art. 9 del codice di Cont Cont comportamento sopra indicato da parte della Direttrice di sede e da parte dell' ; poichè l' non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria (e non avrebbe, in particolare, disposto l'audizione dei precedenti direttori di sede, i quali avrebbero potuto confermare di avere ricevuto la segnalazione da parte della ricorrente), mentre la dr.SA avrebbe posto in essere una vera e propria serie di indagini personali, CP_2 ponendo in essere attività istruttoria non di sua competenza;
poiché vi sarebbero state “intese telefoniche” tra Cont la Direttrice e la dr.SA dell' ). CP_2 Per_6
Ebbene, ritiene il Tribunale che, indipendentemente da qualsivoglia valutazione -in questa sede- in merito alla procedura adottata per l'adozione del provvedimento e in merito all'asserita idoneità della forma orale della comunicazione ai fini che rilevano, la sanzione della multa irrogata alla dr.SA debba essere annullata, non ricorrendo i presupposti per la relativa assunzione (o Parte_1 non essendovi in ogni caso prova della sussistenza degli stessi). La contestazione moSA alla dr.SA si fonda sull'omeSA segnalazione, per il periodo Parte_1 antecedente al novembre 2017, della comunicazione di potenziale conflitto di interessi, in particolare, in relazione all'attività professionale svolta dal coniuge della ricorrente. I fatti alla base della contestazione non sono contestati fra le parti. All'esito di verifiche interne effettuate dall' , è stato appurato che tutte le pratiche lavorate tra CP_1 il 2014 ed il 2017, aventi ad oggetto la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia ed introdotte da persone patrocinate dal , contenevano atti processuali di esecuzione individuale CP_6 infruttuosa (decreti ingiuntivi, pignoramenti, precetti) a firma dell'avv. R. Ventura, coniuge della ricorrente. Ebbene, l' ha addebitato alla dr.SA di non aver comunicato tale circostanza, pur CP_1 Parte_1 costituendo la steSA manifestazione di una situazione di potenziale conflitto di interessi in cui la lavoratrice versava. CP_ Il Tribunale non condivide, tuttavia, gli assunti dell' per le seguenti ragioni. L' , per fondare la sanzione, ha richiamato il disposto degli artt. 1, co. 1 e 4 del Regolamento CP_1 di disciplina, l'art. 9, co. 2 Codice di Comportamento dipendenti , nonché l'art. 6 dpr 62/13 e CP_1 le circolari 27/14 (punto 6) e 121/15 (punto 6).
Ebbene, le norme richiamate prevedono -ai fini che rilevano- quanto segue. CP_
-art. 1 Reg. di Disciplina (doc. 4 blocco 6 : “Il dipendente conforma la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati, propri ed altrui . Il dipendente adegua altresì la propria condotta
10 alle norme contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16
Aprile 2013 e alle norme del Codice di Comportamento dei dipendenti dell Controparte_1
, adottato con determinazione del commiSArio straordinario numero 181 del 7 agosto
[...] 2014 (…)”;
-art. 6 DPR 62/2013: “(…)2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”. CP_
-art. 9, Cod. Comportamento dipendenti “ Il dipendente si astiene dallo svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni in tutte le situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, previste dall'articolo 6 bis della legge 8 agosto 1990 n. 2411 e dagli 6, co. 2, e 72 del Codice Generale. Fermo restando le situazioni tipizzate dagli articoli succitati, a norma di legge l'obbligo di astensione si impone sempre laddove esistano gravi ragioni di convenienza. 2 Il dipendente nei cui confronti ricorra una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ha l'obbligo di segnalare tale circostanza al Dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza o, in mancanza, al Direttore Centrale Risorse Umane….”.
-la circolare del 2015 citata dall' , “Ferma restando la possibile insorgenza di situazioni di CP_1 conflitto di interessi nell'ambito di qualsiasi adempimento di servizio, si rileva, con particolare riferimento allo svolgimento di attività istituzionali, che l'ampiezza e la varietà dei servizi prestati dall a CP_1 cittadini e imprese coinvolgono numerosissimi interessi privati, primi tra tutti quelli in capo ai destinatari dei servizi medesimi ed ai soggetti e strutture di intermediazione (…)”, esemplifica possibili situazioni in cui sia ravvisabile un'ipotesi di potenziale conflitto di interessi3. 1 “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.” 2 “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che poSAno coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”. 3 Pertanto, situazioni di potenziale conflitto di interessi sono, sicuramente, ipotizzabili in capo a coloro che, impegnati in attività istituzionali, intrattengono relazioni extra – ufficio (dirette o mediate) con i suddetti portatori di interesse.
Sulla base di detto presupposto, si delineano di seguito alcune circostanze causative di potenziale conflitto, con riferimento alle quali vengono contestualmente prescritti specifici obblighi di comunicazione a carico dei dipendenti intereSAti e forniti criteri guida gestionali, di carattere generale:
1. lo svolgimento da parte di coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, di attività (ivi inclusi stage o tirocini) presso enti di NA, determina un potenziale conflitto di interessi per tutti i dipendenti – titolari o meno di posizione organizzativa - che operano nelle aree preposte alla erogazione delle prestazioni previdenziali – pensionistiche e temporanee - ed assistenziali;
2. lo svolgimento da parte di coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, di attività (ivi inclusi stage o tirocini) di/presso consulenti del lavoro, associazioni di categoria datoriali, commercialisti e ragionieri abilitati alla consulenza del lavoro, determina un potenziale conflitto di interessi per tutti i dipendenti– titolari o meno di posizione organizzativa - che operano nelle aree delle entrate contributive, della gestione dei conti aziendali e della vigilanza ispettiva.(…).
3. l'esercizio di un mandato politico - amministrativo da parte di un dipendente non collocato in aspettativa, o dei relativi coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, determina, altresì, situazioni di conflitto di interessi (…) Sempre a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, si evidenzia che l'obbligo di astensione riguarda, altresì:
- medici ed avvocati dell' , nel caso in cui gli stessi intrattengano relazioni extra - ufficio, dirette o mediate, CP_1 rispettivamente con l'utenza sottoposta ad accertamenti sanitari e con la controparte dell in giudizio;
CP_1
- il personale operante nei settori preposti alla erogazione di prestazioni creditizie e sociali, eventualmente coinvolto in relazioni extra -ufficio, dirette o mediate, con i richiedenti le prestazioni;
- il personale operante nei settori di gestione delle risorse umane dell'Istituto, compresi quelli preposti alla erogazione di benefici economici, qualora legato da vincoli extra -ufficio, diretti o mediati, ai colleghi destinatari dell'attività di servizio;
11 CP_ Ciò posto, rileva il Tribunale che l' non ha provato né è comunque emerso che la dr.SA
si trovasse, in relazione all'attività professionale svolta dal coniuge avv. R. Ventura, in Parte_1 una posizione di potenziale conflitto di interessi. CP_ L' ha imputato alla ricorrente di non aver trasmesso ai propri dirigenti la comunicazione di conflitto di interesse, nonostante il ruolo di responsabile dell' Parte_3
nel cui ambito vengono lavorate anche le pratiche di intervento del Fondo di Garanzia.
[...] Come visto, l' ha, sul punto, rilevato che nella totalità delle pratiche FDG 2014-2017 CP_1 CP_ promosse tramite il NA , fossero infatti allegati atti dell'esecuzione individuale (infruttuosa), firmati dall'avv. Ventura: di qui l'asserito potenziale conflitto di interessi e la contestazione di mancato invio della relativa comunicazione. Ebbene, l'esistenza di un possibile conflitto di interessi non trova adeguato riscontro in causa, per le seguenti ragioni. Non vi è alcuna prova del fatto che il coniuge della dr.SA abbia avuto collaborazioni Parte_1 professionali con l'Istituto di NA di cui si discorre. La dr.SA ha innanzitutto del tutto escluso tale circostanza;
è inoltre presente agli atti Parte_1
(vd. doc. 491 all. 2 fasc. ric.) una dichiarazione della Segretaria Generale della Camera del Lavoro CP_ di Biella -non contestata dall' in cui si precisa che il NA , per il contenzioso con CP_1 CP_ l' non si è mai avvalso delle prestazioni professionali dell'avv. R. Ventura e che le uniche collaborazioni con l'avv. Ventura hanno ad oggetto il contenzioso tra gli iscritti -che si rivolgono all' – ed i loro datori di lavoro;
l'Istituto non ha contestato queste circostanze, né Parte_7 provato o offerto di provarne il contrario. CP_ Alla luce di tali circostanze, non è sorprendente che nelle pratiche promosse dal NA CP_7
[..
relazione a cui non sono risultati rapporti professionali con l'avv. Ventura- dirette all'intervento Parte del , siano allegati atti processuali firmati da quest'ultimo, nelle vesti di difensore dei lavoratori che si sono rivolti al Sindacato: l'intervento del FDG è infatti -in talune ipotesi- condizionato al previo esperimento infruttuoso di tentativi di esecuzione individuale e ciò spiega la presenza degli atti giudiziari sottoscritti dal coniuge della ricorrente nelle pratiche portate poi avanti dal NA. E' altresì stato dichiarato dal dr. - ex responsabile dell'Ufficio che si occupava della Per_7 lavorazione delle pratiche FDG di cui si discorre, Ufficio a propria volta ricompreso nell'Agenzia di cui la responsabile era la ricorrente – che tali pratiche “venivano liquidate e gestite dai funzionari a ciò preposti sotto la mia supervisione;
pertanto in qualità di responsabile del provvedimento, firmo io detti provvedimenti. La dr.SA non ha mai interferito nella gestione delle pratiche e Parte_1 ha sempre fornito informazioni puntuali sulle circolari…” (vd. doc. 491 all.1 fasc. ric.). Tenuto conto delle previsioni normative di cui sopra, considerato che le circolari, nell'esemplificare le ipotesi di conflitto di interesse, non fanno riferimento a collaborazioni professionali con gli uffici
- vertenze sindacali, tenuto presente che la circolare del 2015 dispone che “l'obbligo di astensione deve essere inteso con riferimento ad attività di gestione di pratiche/questioni/posizioni. E' consentito, pertanto, fornire informazioni e verificare lo stato delle domande di servizio, purchè detti adempimenti vengano svolti senza ingerenze nelle attività gestionali” e che nel caso di specie un ufficio specifico, con un proprio responsabile che firmava i relativi provvedimenti, si occupava della lavorazione delle
- il personale addetto alle procedure di acquisizione di beni, forniture e servizi, nel caso in cui intrattenga relazioni extra -ufficio, dirette o mediate, con gli operatori economici intereSAti alle procedure medesime. (…)
- il personale che si trova a dover trattare pratiche relative ad una associazione od organizzazione alla quale lo stesso aderisce, i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio (…)
- il personale che si trovi in situazioni di conflitto di interessi connessi alla “comunicazione degli interessi finanziari” eventualmente resa ai sensi dell'art. 8 del Codice di comportamento dell'Istituto;
- i dirigenti, medici e professionisti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, connesse alle comunicazioni previste dall'art. 17, comma 1, 2, 3 del Codice di comportamento dell' , eventualmente rese. CP_1 Si precisa che l'obbligo di astensione deve essere inteso con riferimento ad attività di gestione di pratiche/questioni/posizioni. E' consentito, pertanto, fornire informazioni e verificare lo stato delle domande di servizio, purchè detti adempimenti vengano svolti senza ingerenze nelle attività gestionali.(…)” 12 pratiche di cui si discorre, non si ritiene configurabile un'ipotesi di potenziale conflitto di interesse che avrebbe dovuto essere comunicato. Del resto, i compiti istituzionali di sindacati e patronati non sono coincidenti;
questi ultimi infatti sono i soggetti istituzionalmente preposti a fornire assistenza per il conseguimento di “prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.
2.Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici” (v.art. 7 l. 152/01); sarebbe stato, dunque, configurabile una situazione di conflitto di interessi, se il coniuge del dipendente avesse avuto collaborazioni professionali con tali enti, tenuto conto delle finalità dei patronati e della tipologia di servizi erogati dall' , speculari (e infatti ciò è previsto dalle circolari richiamate): ma così non CP_1 risulta. Non si ravvisano, invece, potenziali interferenze dirette tra l'attività istituzionale della ricorrente e l'attività di collaborazione del coniuge con il sindacato, nella misura in cui il difensore rappresenti gli interessi dei lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro. La circostanza che gli atti processuali dell'avv. Ventura siano confluiti nelle pratiche del patronato potrebbe anche essere dipesa dal fatto che il patronato facesse riferimento al medesimo sindacato, ma ciò -a parere del
Tribunale- non assume rilevanza ai fini di cui si discorre. La sanzione irrogata è dunque illegittima, non ravvisandosi, in capo alla ricorrente, l'obbligo di comunicazione asseritamente rimasto inadempiuto. Il provvedimento disciplinare di cui si discorre deve, conclusivamente, essere annullato, con assorbimento di ogni ulteriore questione sul punto.
2) Sanzione disciplinare adottata con determinazione n. 97 del 17.12.2018 (doc. 520 fasc. ric.). Con questo atto dell'UPD, l'Amministrazione ha irrogato alla dr.SA la sospensione di Parte_1 cinque giorni dal servizio e dalla retribuzione, per i fatti di cui alla contestazione disciplinare del 27 agosto 2018, “per comportamenti di rilevanza disciplinare posti in essere nel corso della riunione di lavoro tenutasi il 25 luglio 2018 alle ore 13,30 con il Direttore della sede e tutti gli altri funzionari Responsabili della sede steSA…”(vd. doc. 517 fasc. ric.) . Con la contestazione disciplinare sono state, in particolare, evidenziate “inosservanze delle disposizioni di servizio e delle prassi organizzative dell'attività lavorativa della sede, nonché ripetute condotte irriguardose nei confronti del Direttore provinciale da Lei poste in essere, caratterizzate dall'utilizzo di forme espressive inappropriate e da toni polemici…”. Alla ricorrente è stato in sintesi ascritto di avere posto in essere, innanzi ai colleghi presenti alla riunione, le seguenti condotte: aver riferito che la Direttrice non rispondeva mai alle sue telefonate;
aver obiettato alle indicazioni provenienti dalla Direttrice di non effettuare le Comunicazioni Tematiche, “con tono veemente”, che non si sarebbe attenuta alle nuove modalità indicate, trattandosi di demansionamento;
aver dichiarato di aver rappresentato al “superiore gerarchico” della Direttrice perplessità sul suo operato;
di aver sostenuto ad alta voce che le indicazioni fornite dalla Direttrice fossero illegittime e “minavano il suo diritto alla salute”; di aver ribadito, utilizzando espressioni sconvenienti, che non avrebbe assunto compiti ritenuti atti di demansionamento (in relazione a pratiche CIGO); di avere, conseguentemente, turbato il regolare svolgimento della riunione di lavoro e la trattazione delle questioni all'ordine del giorno. E' stato, altresì, contestato alla ricorrente di essersi rivolta in maniera inappropriata nei confronti della Direttrice, in uno scambio di mail avvenuto in data 11.6.18, avente ad oggetto una riunione convocata dalla dr.SA a cui la dr.SA aveva chiesto di non poter non prendervi CP_2 Parte_1 parte per ragioni di “salute ed opportuità”. E' stata richiamata la sanzione della multa di cui al precedente paragrafo. E'stato infine rammentato alla ricorrente il richiamo all'osservanza delle direttive impartite di cui alla nota dell'UPD 24.4.18. 13 Sulla scorta di queste premesse, è stato ritenuto che: “i comportamenti contestatile con la presente nota sono di grave ed oggettiva rilevanza disciplinare, giacché denotano un suo persistente atteggiamento gravemente scorretto nei confronti del Direttore della Sede di sua appartenenza, il suo pervicace rifiuto di attenersi alle disposizioni impartite e alle richieste rivoltale dal suo superiore gerarchico, mettendone in dubbio anche le la legittimità, conseguentemente provocando turbativa nell'ambiente di lavoro. La sua condotta complessiva, concretizzatasi anche nell'aver utilizzato durante la riunione di lavoro del 25 luglio u.
s. espressioni e toni lesivi della dignità personale e pubblica del Direttore della Sede dott. alla CP_2 presenza di molteplici dipendenti nonché nell'aver in precedenza inviato allo stesso Direttore e, per conoscenza, ad altri dipendenti mail dai contenuti e dai toni non rispettosi e polemici, risulta inoltre aggravata dalla reiterazione, nonostante il richiamo all'osservanza delle direttive impartite dal Direttore Cont della Sede cui alla nota dell' del 24 aprile u.s. , del suo ruolo di Responsabile di Agenzia, che richiederebbe da parte sua l'impegno in un leale rapporto di collaborazione e di fiducia con il Responsabile della Sede, dal pregiudizio alla serenità operativa indispensabile per garantire il buon andamento dell'attività della struttura…”. Pertanto, il “sudescritto comportamento della dr.SA si configura Parte_1 come violazione plurima degli obblighi del dipendente sanciti dall'art. 60 co. 1, 2 e 3 lett. a, f, h del CCNL, che trovano riscontro nell'art. 1 co. 1, 2, 3 lett. a, f, h del vigente Regolamento di disciplina e che prevedono
“di collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale e le disposizioni impartite dall'amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, di mantenere nei rapporti interpersonali, durante l'orario di lavoro, condotta adeguata ai principi di correttezza e di astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona e di eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni che gli siano impartite dai superiori…valutato che l'ipotesi sanzionatoria sia congruamente individuata nella fattispecie di cui all'art. 62, co. 4 lett. a e b del citato CCNL…” ha contestato la violazione della norma dianzi indicata. Cont All'esito del procedimento disciplinare, l' ha adottato la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per la durata di cinque giorni, ai sensi dell' all'art. 62, co. 4 lett. a) e b) del CCNL 2018.
Ebbene, la dr.SA ha eccepito la nullità della sanzione irrogatale per i motivi qui di Parte_1 seguito indicati.
-Prima della segnalazione all'UPD, la Direttrice dr.SA “previo accordo con il Direttore CP_2 Regionale” avrebbe “arbitrariamente svolto l'intera istruttoria relativa ai fatti poi contestati…il Direttore di sede ha infatti provveduto a convocare ed interrogare tutti i partecipanti alla riunione e precisamente i dipendenti , , e , in violazione dell'art. 55 bis co. 4 TU CP_8 Per_7 CP_9 CP_10 CP_11 Pt_9
“pubblico impiego”.
-Violazione dell'”obbligo di astensione” da parte della dr.SA CP_2
-Mancato svolgimento da parte dell'UPD di attività istruttoria.
-Travisamento delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla riunione.
-Violazione del proprio diritto di difesa.
-Tardività della contestazione disciplinare.
-Nullità della “contestazione e della sanzione nella parte in cui viene richiamata la nota 494/2018 dell'UPD…”.
Ebbene, si illustra, in primo luogo il testo della norma di cui all'art. 55 bis TUPI per quanto di rilievo:
“1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità (…).
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali
è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
14 L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'intereSAto, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all , entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la Controparte_12 riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo (…).
6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini (…).
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da
55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui eSA sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”
Si osserva in proposito che, come autorevolmente statuito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 11632/2016, anteriore alla riforma del 2017, ma con espressione di principi valevoli anche in relazione al dato normativo attualmente vigente) “ad avviso del Collegio la ricostruzione del dato normativo, costituito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 69, costituisce neceSAria premeSA per l'esame della questione sottoposta dal ricorso.
10. La regola della "competenza" caratterizza, come il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto del 2009, l'intero impianto della nuova disposizione, che ripartisce, con previsione, in parte sovrapponibile al contenuto dell'originario art. 55, il potere disciplinare tra il responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale (comma 1) e l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari - - (comma 4) in relazione alla gravità della sanzione, la competenza per le sanzioni di CP_4 minore gravità (dal rimprovero scritto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni) ed al secondo quella per le sanzioni più gravi (dalla sospensione da 11 giorni a sei mesi al licenziamento).
11. Alla regola della competenza è affiancata una serie di disposizioni che disciplinano il procedimento (comma 2), secondo una sequenza volta ad assicurare tempestività di contestazione, contraddittorio, e celerità di definizione del procedimento disciplinare, secondo regole comuni (comma 4), quale che sia l'organo competente, salvo il raddoppio dei termini perentori nel caso di procedimento gestito dall' CP_4
12. La "ratio" dell'art. 55 bis è da individuare, in primo luogo, nell'esigenza di rendere più veloce l'esercizio del potere disciplinare ed, in secondo luogo, ma solo per i procedimenti relativi a fatti puniti con sanzioni più severe, nella esigenza di assicurare al dipendente maggiori garanzie, quali sono indubbiamente Cont assicurate dall' . 13. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, infatti, pur non rivestendo la "terzietà" propria delle commissioni di disciplina di cui all'art. del T.U n. 3 del 1957, offre al lavoratore pubblico sufficienti garanzie di imparzialità, in ragione della "specializzazione" di tale organo e, soprattutto, della sua indifferenza rispetto al capo della struttura del dipendente incolpato, coinvolto direttamente nella vicenda disciplinare (Cass. 2168/2004, relativa a fattispecie regolata dall'art. 55 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009).
14. Dall'art. 55 bis, comma 4, si evince che l' che deve essere costituito da ciascuna amministrazione, CP_4 secondo il proprio ordinamento a prescindere e, comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare, deve svolgere in via esclusiva tutte le fasi del procedimento disciplinare.
15 15. L'esclusività di tale competenza si desume dal dato testuale della disposizione che dispone "contesta
l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2", il capo della struttura in cui il dipendente lavora dovendo limitarsi solo "a trasmette(re) gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'intereSAto" (comma 3).
16. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il procedimento instaurato da un soggetto o da un organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora istituto, è illegittimo e la sanzione irrogata in tale caso è affetta da nullità risolvendosi in una violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza
(Cass. 2168/2004, 20891/2009, 14628/2010, 16190/2011, 16091/1014). 17. Nel solco del richiamato orientamento giurisprudenziale, al quale va data continuità, deve ribadirsi il principio secondo il quale, in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55 bis, comma 4, tutte le fasi del procedimento disciplinare devono essere svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), il quale
è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione di quelle comprese tra il rimprovero scritto e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni. 18. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o da un organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza.
19. Deve anche affermarsi il principio per cui nessun soggetto o organo estraneo all'ufficio competente può integrare il contenuto decisionale del provvedimento di competenza di detto ufficio, in quanto l'interferenza decisionale tenderebbe illegittimamente a spostare la competenza deliberativa dall'organo competente ad un diverso organo, sicuramente non competente.
20. Ma deve nondimeno puntualizzarsi che la struttura dell'art. 55 bis, che distingue le regole sulla competenza e quelle sul procedimento, sorrette da "ratio" e finalità diverse (cfr. punti da 10 a 12 di questa sentenza), comporta che le violazioni delle regole procedurali che non si risolvano anche nella violazione delle norme sulla "competenza", per essere stato in concreto l'intero procedimento disciplinare, in tutte le fasi, gestito in autonomia dall'organo competente e per essere stati tutti gli atti previsti adottati da quest'ultimo, non determinano per ciò solo nullità del procedimento e della sanzione adottata.
21. L'eventuale deviazione dallo schema procedurale può rilevare, ai fini della violazione delle regole in punto di individuazione dell'organo competente ad iniziare e concludere il procedimento disciplinare relativo alle sanzioni più gravi, solo nei casi in cui eSA abbia interferito con il contenuto degli atti di competenza dell'UPD ma non nei casi in cui la deviazione poSA ritenersi del tutto neutra rispetto alla gestione del procedimento ed alla adozione degli atti adottati al suo interno. Non ogni interferenza di organi esterni all' è, infatti, giuridicamente rilevante, tale essendo solo quella che abbia determinato CP_4 decisiva - nel senso di sostitutiva e non meramente additiva - compartecipazione del soggetto estraneo all'adozione del provvedimento, con conseguente inammissibile sostanziale trasferimento della competenza dall'organo competente ad un diverso organo, sicuramente non competente”.
I principi illustrati sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva (vd., ad esempio Cass. Sez. Lav. sent. 4200/18).
Nel caso di specie, a seguito della riunione del 25 luglio 2018, la Direttrice dr.SA ha CP_2 convocato tutti i funzionari presenti (dr. , , , ha CP_8 CP_13 CP_11 CP_9 CP_10 Pt_9 raccolto le loro dichiarazioni, le ha fatte verbalizzare da una collega sig.ra e ha allegato Parte_10 Cont tali verbalizzazioni alla segnalazione all' , unitamente ad una propria relazione e ad ulteriore documentazione (le mail relative alla riunione dell'11 luglio 18) (vd. docc. 506 e 507 fasc. ric.). L'UPD, a seguito degli atti ricevuti dalla Direttrice dr.SA dopo aver convocato la ricorrente a CP_2 difesa, ha adottato la sanzione disciplinare in esame. Ebbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 55bis sopra cit. e dei principi giurisprudenziali illustrati, sia ravvisabile una violazione, nell'ambito del procedimento disciplinare, idonea a determinare la nullità della sanzione irrogata.
La dr.SA tenuta ex art. 55 bis TUPI ad effettuare la segnalazione di fatti connotati da CP_2 possibile rilevanza disciplinare all'UPD, non si è limitata a ciò, avendo proceduto, come visto, a
16 compiere atti di natura istruttoria4, avendo raccolto, fatto verbalizzare ed allegato alla segnalazione le dichiarazioni rese, sua richiesta, dai responsabili presenti alla riunione del 25.7.18 (sentiti, alla presenza della dr.SA e della sig.ra in data 3.8.18).
CP_2 Pt_10 L'UPD, poi, sulla base delle dichiarazioni acquisite dalla dr.SA e della relazione dalla steSA
CP_2 redatta, avendo, sì, sentito la ricorrente, ha irrogato la sanzione in esame: tale circostanza non è stata CP_ contestata dall' il quale si è limitato a sostenere la legittimità della attività posta in essere dalla dr.SA nella “fase predisciplinare, che precede logicamente la contestazione degli addebiti e
CP_2 non costituisce ingerenza nella successiva istruttoria disciplinare, vera e propria fase del procedimento di competenza dell'UPD…nella fase predisciplinare non è affatto preclusa l'attività Contr del direttore di sede, che doverosamente si attiva per verificare i fatti onde poter fornire all' una segnalazione il più possibile circostanziata e concreta”. Nel caso di specie, l'UPD non ha svolto istruttoria ulteriore, ma ha irrogato la sanzione sulla base delle dichiarazioni acquisite dalla dr.SA e della sua relazione, ritenendo la segnalazione
CP_2
“completa ed adeguatamente supportata da documentazione probatoria”. Ebbene, innanzitutto, nel caso in esame l'attività istruttoria espletata dalla Direttrice di sede ha avuto certamente rilevanza determinante nell'adozione della sanzione, poiché si è concretizzata nella principale attività di tipo istruttorio effettuata dalla PA nell'ambito del procedimento Cont disciplinare e le cui evidenze sono state esaminate dall' e poste a fondamento della decisione, con conseguente inammissibile sostanziale trasferimento della competenza dall'organo competente ad un diverso organo incompetente, la cui azione ha determinato decisiva - nel senso di sostitutiva e non meramente additiva - compartecipazione all'adozione del provvedimento (cfr. Cass sopra citata). In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che l'interferenza della dr.SA (che ha effettuato CP_2 attività istruttoria di “spettanza” dell' senza evidenza di delega) abbia integrato una CP_14 violazione meramente procedimentale non afferente la sfera del riparto delle competenze, si ritiene ugualmente che la sanzione sia invalida, poiché risulterebbe oltremodo difficile non ravvisare una notevole compressione del diritto di difesa (cfr. art. 55 bis co. 9 ter, laddove esclude l'invalidità degli atti in ipotesi di violazioni delle disposizioni sul procedimento, purchè non risulti irrimediabilmente compresso il diritto di difesa del dipendente), dal momento che l'attività istruttoria -l'unica, ad eccezione dell'audizione della ricorrente- sia stata svolta con modalità non rispettose del contraddittorio, proprio dalla parte intereSAta ai fatti oggetto di contestazione, ossia la Direttrice di sede, nei cui confronti sarebbe stato posto in essere il comportamento irriguardoso addebitato alla dr.SA . Parte_1
Innanzi a tale situazione, a parere del Tribunale, al fine di evitare la realizzazione di una notevole Cont compressione del diritto di difesa dell'incolpata, sarebbe stato neceSArio che l' procedesse ad ulteriore autonoma attività istruttoria, ad esempio mediante la rinnovazione dell'audizione delle persone presenti al momento dello svolgimento dei fatti. Cont Il fatto che l' si sia, invece, limitato a ritenere sufficienti per l'adozione del provvedimento le dichiarazioni acquisite unilateralmente dalla dr.SA (e la sua relazione) ha rappresentato una CP_2 carenza istruttoria/procedimentale comportante un vulnus nel diritto di difesa della dr.SA
: la ricorrente è risultata infatti destinataria di un provvedimento disciplinare, adottato Parte_1 sostanzialmente sulla base dei soli atti istruttori acquisiti dalla dr.SA in assenza di CP_2 qualsivoglia contraddittorio, in un contesto lavorativo caratterizzato da conflittualità tra la Direttrice Cont di Sede e la dr.SA -si veda oltre- (circostanza già nota all' a seguito delle Parte_1
“denunce” provenienti dal difensore della dr.SA , almeno dal mese di aprile 2018 (cfr. Parte_1 doc. 412e ss. fasc.ric.); gli aspetti evidenziati avrebbero imposto in capo all'UPD un maggiore 5 La norma di cui si discorre, del resto, persegue l'obiettivo di garantire che tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed al capo struttura (Cass. Saz. Lav,. sent.
16706/18). 17 approfondimento istruttorio, che è risultato, invece, del tutto omesso, con conseguente pregiudizio delle prerogative difensive della lavoratrice. Per le assorbenti ragioni illustrate, anche il provvedimento disciplinare della sospensione per cinque giorni dal servizio e dalla retribuzione, adottata con determinazione n. 97 del 17.12.2018, deve ritenersi ed essere dichiarato nullo.
3)Revoca dell'incarico di Responsabile dell'Agenzia Prestazioni e Servizi individuali della Sede provinciale di Biella del 28.1.19 (doc. 477 fasc. ric.). La dr.SA ha eccepito, infine, l'invalidità dell'atto in esame, perché fondato Parte_1 esclusivamente su sanzioni disciplinare nulla/illegittima, perché adottato prima della definizione delle “istanze in autotutela”, e da persona (il Direttore Regionale), che avrebbe dovuto astenersi. Ebbene, nella revoca a firma del Direttore Regionale del 28.1.19, viene precisato: che alla ricorrente era stato attribuito l'incarico triennale di Responsabile dell'Agenzia Prestazioni e Servizi individuali della Sede di Biella, sino al 31.7.2021, “salvo il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 17, co. 2 CCNL [di riferimento]”; considerato che è stata comminata alla ricorrente “la sanzione disciplinare di gg. 5 di sospensione dal servizio e dalla retribuzione …(sanzione superiore alla multa di importo pari a 4 ore di retribuzione…pertanto, in applicazione dell'art. 17 del CCNL”, è stata “disposta la revoca della titolarità della suddetta p.o. a decorrere dalla data di notifica del provvedimento disciplinare”. L'art. 17 citato prevede che gli incarichi di p.o. poSAno essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di:… “violazione degli obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari ad esclusione di quelli previsti dall'art. 16, co. 4 del CCNL del 9 ottobre 2003 (codice disciplinare)…” (vd. doc. 478 fasc. ric.). CP_ Ai sensi del CCNL da ultimo richiamato e alla luce delle precisazioni provenienti dall' in sede di revoca della p.o. e in sede di memoria costitutiva, l'art. 16, co. 4 richiamato riguarda le sanzioni CP_ superiori alla multa sino a quattro ore di retribuzione (vd. docc. 4, 5, 18 punto 6 Memoria .
Ebbene, poiché -per le ragioni sopra esposte- la sanzione della sospensione di cinque giorni (posta alla base della motivazione della revoca della p.o.)6 è invalida, non si ravvisano i presupposti CP_ individuati dall'art. 17 CCNL di riferimento -richiamato dall' a fondamento della revoca dell'incarico di p.o.- per la revoca ante tempus della posizione organizzativa. In ragione del carattere assorbente di tale ragione, risulta superfluo l'esame delle ulteriori doglianze prospettate dalla dr.SA . Parte_1 Deve, pertanto, dichiararsi illegittimo anche il provvedimento di revoca dell'incarico di p.o. CP_ adottato dall' in data 28.1.19.
4. Sulle condotte di mobbing asseritamente poste in essere nei confronti della ricorrente.
La questione che ci si appresta ad esaminare è stata sviluppata alle pp. 85 - 297 del ricorso;
la lettura dell'atto introduttivo sul punto si è rivelata di non semplice effettuazione, stante la lunghezza del paragrafo, l'esposizione dei fatti in modo non lineare (con ripetuti salti temporali e con l'introduzione di argomentazioni giuridiche nel corso della ricostruzione delle circostanze di fatto) e le plurime ripetizioni presenti. Per tale ragione, si trascrive il contenuto dell'atto riepilogativo, nella parte che qui rileva, in cui sono individuati, quantomeno più ordinatamente, gli atti di asserito mobbing realizzati a danno della lavoratrice e sono riassunti i termini fondamentali delle censure sollevate da parte attrice: CP_
“Gli atti e comportamenti della dott.SA oltre ad essere illeciti e contrari a norme imperative, sono connotati da un elemento costante: ogni comportamento, nessuno escluso, appare infatti così grave, paradoSAle, illogico e CP_ inverosimile, da rendere inconcepibile che in un ente pubblico come l' siano potuti accadere e che un direttore di sede li abbia potuto ideare e concretizzare impunemente. CP_ Non solo: tutti i comportamenti sono sempre avvenuti davanti agli altri dipendenti e funzionari di Biella ed era noto a tutti ciò che stava avvenendo in sede, anche ai medici presenti in sede, che in alcune circostanze dovettero 6 E, in ogni caso, la prima sanzione irrogata, anch'eSA illegittima, era comunque inferiore alla muta di importo pari a quattro ore di retribuzione. 18 intervenire per prestare soccorso alla ricorrente, ma nessuno segnalò, denunciò od in qualche modo si attivò perché detti comportamenti fossero impediti. I fatti furono sempre segnalati e denunciati prima in sede regionale, poi all'Ufficio procedimenti disciplinari di Roma e poi anche alla Direzione generale. Tutti coloro che erano preposti al controllo omisero di esaminare e valutare quanto CP_ stava avvenendo alla sede di Biella e soprattutto nessuno impedì che le azioni veSAtorie continuassero. L'unico ad essere minacciato di azioni in sede penale fu l'avvocato Ventura, perché si era permesso di segnalare precisi CP_ comportamenti della dott.SA in difesa della dott.SA . Parte_1CP_ CP_ Tutti gli avvocati della sede regionale di Torino, hanno dichiarato che la dott.SA in occasione dell'inizio di due procedimenti disciplinari, agì correttamente e secondo legge, pur sapendo che ciò non era vero. Hanno giustificato comportamenti illeciti richiamando norme non più vigenti, violando, come pubblici dipendenti, precisi doveri di imparzialità, legalità e interesse pubblico;
( si veda ad es. la creazione giuridica della “ fase predisciplinare” di cui nessun avvocato ha ancora dato una giustificazione né illustrato i fondamenti normativi). CP_ La gravissima attività di mobbing posta in essere dalla dott.SA e da alcuni dirigenti ed avallata dai CP_2 CP_ legali della sede regionale, ha letteralmente “distrutto” una lunga carriera lavorativa brillante della dott.SA
, danneggiando non solo la ricorrente ma anche lo stesso Istituto. La dott.SA demansionò e Parte_1 CP_2 declassò la dott.SA , la isolò e, con ogni tipo di veSAzioni, le provocò gravi problemi di salute psico-fisica Parte_1 che la costrinsero a stare a casa in malattia da dicembre 2018 a maggio 2020 quasi ininterrottamente (…). Si riporta il riepilogo degli episodi più significativi di bossing/mobbing posti in essere :
1) Costrizione organizzativa con l'email del 15 marzo 2017; CP_
2) Contestazione disciplinare pretestuosa da parte della dott.SA per un'omeSA comunicazione di continuazione di malattia del 4 maggio 2017; CP_
3) Graduale demansionamento dall'arrivo della dott.SA a Biella come direttore di sede da marzo 2017 a dicembre del 2018;
4) Grave aggressione verbale in una riunione con la dott.SA e i tre responsabili di LPS, avvenuta dopo un Parte_1CP_ colloquio personale tra la dott.SA e la ricorrente del 28 settembre 2017; CP_
5) Segnalazione del mobbing dell'avv. Ventura del 15 settembre 2017 “condivisa” in tempo reale con la dott.SA come avvenne ogni volta che l'avv. Ventura inviò segnalazioni e denunce che dovevano rimanere riservate il principio basilare della riservatezza;
CP_
6) Email del 15 e del 18 settembre tra e con cui si prendono accordi per una riunione a breve con il Per_8 direttore regionale “per la definizione di una linea di azione condivisa” . CP_
7) Email del 15 e 20 novembre 2017 con cui si rileva che tra la dott.SA e la dott.SA , responsabile Per_6 dell'UPD Centrale, intercorressero continue “intese telefoniche”;
8) Grave aggressione verbale in un' altra riunione del 2 novembre 2017 con le due responsabili delle LPS Assicurato pensionato e Gestione pubblica con minaccia di provvedimenti disciplinari;
9) Grave aggressione verbale avvenuta il 3 novembre 2017 nella stanza della dott.SA da parte della Parte_1CP_ dott.SA
10) Irrituale interrogatorio del 14 novembre 2017 con accuse infondate e umilianti, avvenuto in presenza di terzi;
Cont
11)Verbale del 14/11/2017 con verbalizzazioni false inviato all' il 20/11/2017 e relativa lettera di contestazione della dott.SA Parte_1 13) Dichiarazione del 15/11/2017 della dott.SA sull'attività svolta dal marito, avv. Ventura a norma Parte_1 CP_ CP_ Cont dell'art. 9 commi 2 e 3 del Codice di comportamento di tutti i dipendenti inviata dalla dott.SA all' , invece che al direttore regionale, come previsto invece dal citato art. 9 del regolamento di Comportamento dei CP_ dipendenti con contenuti falsi;
CP_
13) Illegittimo inizio del procedimento disciplinare da parte delle dott.SA e non da parte dell'Ufficio procedimenti disciplinari;
Cont
14) Audizione del 18 gennaio 2018 all' di Roma per il primo provvedimento disciplinare. Qualche giorno dopo l'audizione la dott.SA , per la tensione cui fu costretta a sottoporsi, subì il distacco del corpo vitreo Parte_1 all'occhio sinistro con distacco di retina e susseguente intervento di laser-terapia;
15) Provvedimento disciplinare del 5/2/2018 con multa di due ore di retribuzione adottato con gravi violazioni di norme procedurali e sostanziali;
16) Lettera dell'UPD del 28/4/2018 con cui la dott.SA minacciò l'avv. Ventura e rammentò alla dott.SA Per_6
“i suoi doveri di dipendente” funzionario con qualifica C5, tenuta all'osservanza delle direttive impartite Parte_1 dal Direttore della sede, dirigente responsabile dei risultati operativi della struttura provinciale e superiore gerarchico della steSA”. Parte_1 17) Gravi rimproveri scritti e verbali non consentiti ivi compreso l'irragionevole e ingiustificabile rimprovero verbale CP_ irrogato dalla dott.SA alla dott.SA all'inizio della riunione del 25 luglio 2018 convocata per le ore Parte_1 13:30;
18) Impossibilità di interloquire con il direttore della sede con conseguente demansionamento e isolamento;
19) Riunioni fatte con il preciso intento di umiliare la dott.SA e sottostimarne i risultati produttivi;
Parte_1CP_ Cont
20) Relazione della dott.SA del 2/5/2018, inviata al direttore regionale, all' , alla dott.SA , al dr. Per_6 Cont (questi ultimi entrambi dirigenti dell' ) “ Ritengo che la condotta della dott.SA Per_9 Persona_10
19 profondamente il rapporto di fiducia che credo debba intercorrere tra il Direttore ed ogni responsabile della sede e non vi siano più le condizioni per il permanere in sede della dott.SA nella posizione attualmente rivestita . Parte_1
”;
21) Archiviazione definitiva da parte del dott. di tutte le segnalazioni di mobbing in palese violazione delle Pt_11 norme contenute nell'art. 10 del Nuovo Codice di Condotta;
22) Ripetuti inviti a chiedere un trasferimento ad altra sede con perdita delle funzioni, con mansioni di impiegata semplice;
23) Comportamento del dott. , che non si pronunciò circa il rispetto della normativa in materia di CP_15 privacy, ma chiese spiegazioni direttamente al soggetto che aveva posto in essere dette violazioni, riportandole integralmente nella sua risposta;
24) Convocazione della riunione del 11/6/2018 il giorno del rientro da una malattia per l'intervento chirurgico all'occhio destro con una irragionevole costrizione organizzativa a parteciparvi che creò un grave malore con un grave e pericoloso sbalzo di pressione;
Cont
25) Interrogatori ai presenti alla riunione del 25 luglio, sostituendosi all' , in una palese posizione di conflitto di interessi, e grazie a plurime violazioni di norme imperative;
CP_
26) Intesa tra dott.SA e dott. risultante da comunicazione 3/8/2018 circa l'inizio del secondo Pt_11 CP_ procedimento disciplinare dimostrante il grave coinvolgimento dei dirigenti nel bossing-mobbing attuato;
CP_
27) Grave aggressione da parte della dott.SA a danno della dott.SA avvenuta il 7/12/2018, dopo una Parte_1 grave crisi di panico avvenuta il 5/12/2018 per lo stesso motivo;
28) Pretesa del direttore di essere relazionata dal medico competente sullo stato di salute della ricorrente;
CP_
29) Prescrizioni dott.SA ex art. 9 co. 3 del 19/4/2018, in tema di potenziale conflitto di interessi, sostituendosi al direttore regionale ed in grave violazione del medesimo art. 9 cit.
30) Determinazione n. 10/18 del 5/2/2018 dell'Ufficio procedimenti Disciplinari e della Responsabilità Amministrativa CP_
31) Determinazione n. 97/18 del 17/12/2018 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e della Responsabilità Amministrativa;
32) Provvedimento di revoca dell'incarico di Responsabile dell'Agenzia e servizi individuali della sede Parte_2CP_ provinciale di Biella da parte del direttore regionale del 26/1/2019;
33) mancata attribuzione dell'incarico di responsabile di;
Parte_12CP_
34) lettera del 18 aprile 2019 della Direzione Centrale che avalla e giustifica l'operato di tutti i dirigenti che avevano agito fino ad allora a danno della dott.SA senza neppure sentirla;
Parte_1CP_
35) Memoria di costituzione del 8/7/2019 depositata dall' nell'ambito del procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. n.289/19 - Tribunale di Biella;
36) CONTINUE sottostime dei risultati, rimproveri verbali e scritti, insulti”.
Ebbene, dall'esame dell'elenco riportante i “più significativi” episodi di “bossing/mobbing” asseritamente subiti dalla ricorrente, si può, in estrema sintesi, rilevare la denuncia, da parte della lavoratrice, delle seguenti principali tipologie di atti persecutori, asseritamente posti in essere dalla dr.SA con l'“avallo”/l'“intesa” dell'Istituto, nelle persone degli altri Dirigenti ed Avvocati CP_2CP_ menzionati7:
1) aggressioni verbali e realizzazione di condotte dirette a umiliare o veSAre la ricorrente (punti
1, 4, 8, 9, 10, 17, 24, 27, 33, 36);
2) utilizzo illegittimo del potere disciplinare, con intento di veSAzione (punti 10-16, 25, 29-32);
3) atti di demansionamento volti ad isolare e ad angariare la ricorrente (punti 3, 18);
Ebbene, fatte queste premesse si illustrano brevemente i principi elaborati in giurisprudenza in relazione al fenomeno del mobbing. Si riporta quanto spiegato sul punto, in termini generali dal Tribunale di Milano, sent. 955/17: “Il fenomeno del mobbing, secondo la definizione offerta dalla psicologia del lavoro e fatta propria da larga parte della giurisprudenza di merito, può essere ravvisato in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell'umore che possono portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di vario genere e percentualizzazione. Le condotte che costituiscono il dato materiale nel quale si realizza il mobbing hanno un contenuto atipico e possono anche essere, se valutate singolarmente, prive di connotati di illiceità e formalmente legittime;
esse assumono un valore molesto ed una capacità lesiva in quanto parte di una
“strategia di attacco” e perciò connotate da un intento persecutorio nei confronti del lavoratore (come ormai risaputo, il termine deriva dal verbo inglese “to mob”, che significa “aSAlire, aggredire, accerchiare qualcuno” e descrive in etologia il comportamento di un gruppo di animali che si accaniscono contro uno di essi per espellerlo dal branco). Ciò che viene evidenziato dagli studiosi del fenomeno è che il mobbing non è costituito e non si esaurisce in una singola condotta anche se protratta nel tempo (ad esempio un singolo trasferimento o un singolo demansionamento), ma si traduce in una vera e propria aggressione, in un accerchiamento della vittima, in un conflitto mirato contro una persona o un gruppo di persone. Gli elementi caratterizzanti il mobbing sono costituiti dalla frequenza delle condotte veSAtorie (che non devono essere singole o occasionali, ma sistematiche), dalla reiterazione e dalla durata nel tempo (secondo la letteratura in argomento le azioni ostili devono verificarsi almeno alcune volte al mese ed il conflitto deve avere una durata di almeno sei mesi), dall'andamento progressivo e crescente del conflitto (…)”. Ebbene, si aggiungono molto sinteticamente i principi elaborati dalla giurisprudenza della S.C. (cfr.
Cass. Sez. lav., ord. 1264/2020, che richiama quanto espresso da Cass. 12 dicembre 2018, n. 32151;
Cass. 21 maggio 2018, n. 12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684; Cass. 24 novembre 2016, n.
24029; Cass. 6 agosto 2014, n. 17698 in merito alla nozione di mobbing) “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento veSAtorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.”. E' stato poi sul punto precisato che “affinché poSA configurarsi il c.d. ''mobbing lavorativo'', devono ravvisarsi comportamenti del datore di lavoro, anche protratti nel tempo, che siano rivelatori in maniera inequivocabile di un'esplicita volontà di quest'ultimo di emarginare il dipendente. Occorre pertanto dedurre e provare la ricorrenza di una pluralità di condotte, anche di diversa natura, tutte oggettivamente volte all'espulsione dal contesto lavorativo, o comunque connotate da un elevato tasso di veSAtorietà e prevaricazione, nonché soggettivamente sorrette da un intento persecutorio e tra loro collegate dall'unico scopo di isolare il dipendente” (cfr. Corte appello Milano sez. lav., sent. 02/12/2019, n.1615). E anche: “Il mobbing lavorativo è configurabile ove ricorrano due elementi: quello oggettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo, integrato dall'intendimento persecutorio del datore medesimo;
quest'ultimo richiede che siano posti in essere atti, contro la vittima, in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente dal datore o da un suo preposto o da altri dipendenti, comunque sottoposti al potere gerarchico dei primi due” (cfr. CaSAzione sez. lav., 11/12/2019, n.32381 e Consiglio di Stato sez. II, 11/03/2020, n.1746); “ne consegue che il fenomeno del mobbing, per assumere giuridica rilevanza, implica l'esistenza di plurimi elementi, la cui prova compete al prestatore di lavoro, di natura sia oggettiva che soggettiva e, fra questi, l'emergere di un intento di persecuzione, che non solo deve assistere le singole condotte poste in essere in pregiudizio del dipendente, ma anche comprenderle in un disegno comune e unitario, quale tratto che qualifica la peculiarità del fenomeno sociale e giustifica la tutela della vittima” ( cfr. Trib. Lecce, sent. 27/2020). E' stato altresì chiarito che “ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine neceSArio che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione” (cfr. Cass. sez. lav., n.10992/2020).
Ciò premesso, si può paSAre, ora, a verificare se nel caso di specie siano stati posti in essere, a danno della ricorrente, azioni di mobbing, in particolar modo ad opera della dr.SA nei termini CP_2 sopra descritti.
Si ritiene opportuno sottolineare quanto riferito dalla ricorrente steSA nel proprio atto introduttivo, in ordine al contesto lavorativo precedente all'arrivo della dr.SA CP_2
21 La dr.SA , nei mesi di aprile e giugno 2016, aveva relazionato ai propri dirigenti ed al Parte_1
Nucleo Tutela Psicofisica Piemonte, segnalando la presenza di conflitti anche esasperati tra i responsabili e facendo presente talune criticità che “minavano in particolare la sua serenità lavorativa… la finalità del delle relazioni fu quella di garantire una migliore gestione della sede, oltre a fare chiarezza su molti punti che le voci di corridoio avevano reso confuse e distorte a danno della dottoreSA e del Parte_1 clima aziendale, nell'ottica di chiarire gli effettivi ruoli ciascuno aveva svolto o che avrebbe dovuto svolgere senza veSAzioni e prevaricazioni da parte di altri”: dalla lettura dei doc. 99-101 fasc. ric. emerge che la dr.SA aveva già lamentato atti di mobbing e di demansionamento, realizzati a suo danno Parte_1 CP_ CP_ da ex direttori e da altri dipendenti i quali si sarebbero protratti dal 1999, dal momento della sua ripresa di servizio dopo l'assenza per maternità, al momento dell'invio delle relazioni (2016); esaminando il doc. 105 fasc. ric., emerge che la ricorrente aveva segnalato al Nucleo Tutela Psicofisica “molestie e torti di cui si sente essere stata oggetto da molto tempo e che ritiene essere state messe in atto con lo scopo preciso di denigrare la propria immagine e sottoporla a stati di malessere e sofferenze psicofisiche continue, con il fine di rendergli difficile un adeguato percorso di carriera all'interno dell'Istituto, con particolare riferimento alla carriera da dirigente. ..Ritiene inoltre che tale situazione sia stata in qualche modo favorita dall'atteggiamento di poco interesse ed attenzione avuto nei suoi confronti da alcuni dei direttori che si sono succeduti alla guida della sede di Biella nel corso degli anni paSAti… in particolare fa riferimento alla sanzione disciplinare ricevuta dal dottor nel 2002, direttore e della Per_4 sede di Biella nel periodo da marzo 2000 novembre 2003, che ella riteneva senza fondamento ed inflitta al solo scopo di danneggiarla nel percorso da dirigente che avrebbe voluto intraprendere… inoltre ritiene di subire continui torti e atti persecutori da parte di alcuni colleghi, anch'essi responsabili di linee di prodotto, con lo scopo di denigrare la sua immagine nei confronti del personale e del cliente esterno”. Il Nucleo aveva sentito i dr. , e (successivi direttori della Sede), il quali “tutti e Per_11 CP_16 Per_12 tre, nel confermare le qualità morali e professionali della dottoreSA , qualità profuse nel gestire Parte_1
l'Agenzia Interna con attenzione e scrupolosità nell'applicazione delle norme e regolamenti al fine di raggiungere il miglior risultato di soddisfazione del cliente interno, ne evidenziano il contante stato d'ansia non dipendente da apparenti cause lavorative reali e l'eccessiva permalosità, che le impediscono di accettare la pur minima critica, seppur costruttiva, sentendosi minacciata e meSA in discussione come persona e come responsabile del gruppo di lavoro. Tali note caratteriali le creano anche difficoltà comunicative e relazionali con alcuni funzionari responsabili di altre linee di prodotto…”; il Nucleo, nel gennaio 2017, aveva pertanto concluso nel senso dell'insussistenza di comportamenti persecutori/lesivi della dignità della ricorrente. Questo il contesto descritto dalla ricorrente al momento dell'arrivo della dr.SA che aveva CP_2 preso servizio quale Direttrice di sede il 1 marzo 2017.
Si può quindi paSAre ora ad esaminare le varie condotte ascritte alla dr.SA CP_2
1-aggressioni verbali e realizzazione di condotte dirette a umiliare o veSAre la ricorrente.
-costrizione organizzativa con l'email del 15 marzo 2017;
La dr.SA ha allegato di aver incontrato per la prima volta la dr.SA in data 13 Parte_1 CP_2 marzo 2017, essendo stata assente dall'Ufficio nei giorni precedenti. Ha altresì dedotto di aver rappresentato alla Direttrice, durante tale incontro, le proprie fragilità, di averla informata che da circa tre anni non si svolgevano riunioni con tutti i responsabili, di averla pregata di non convocare tali tipologie di riunioni “almeno fino a quando la dr.SA non avesse potuto conferire con Parte_1 il direttore regionale” e di averla avvertita che il suo stato di salute non le permetteva la partecipazione ad una riunione “plenaria”. La dr.SA ha invece convocato una riunione con i responsabili della sede con la mail di cui si CP_2 discorre (doc. 127), invitando questi ultimi a partecipare, per affrontare gli argomenti di lavoro indicati in tale comunicazione.
La dr. SA ha risposto alla mail, facendo presente di non poter partecipare alla riunione Parte_1 per le ragioni illustrate al precedente colloquio e la dr.SA evidenziando che si trattasse di CP_2 riunione di lavoro in cui sarebbero stati trattati argomenti specifici, le ha risposto invitandola a partecipare ed evidenziando la doverosità della sua partecipazione.
22 La dr.SA ha qualificato le mail della Direttrice come atti “gravemente costrittivi”, che Parte_1 hanno determinato un malore e la necessità di assentarsi da lavoro sino al 19 luglio 2017. Il Tribunale non condivide le considerazioni di parte ricorrente, trattandosi semplicemente di normale corrispondenza d'ufficio, mediante cui un Direttore di Sede, appena arrivato, rappresenta a tutti i responsabili, inclusa la ricorrente, la necessità di partecipare ad un incontro di lavoro nel cui ambito sarebbero stati affrontati temi di rilievo (andamento produttivo e pianificazione dell'attività).
-Grave aggressione verbale in una riunione con la dott.SA e i tre responsabili di LPS, avvenuta
Parte_1 dopo un colloquio personale tra la dott.SA e la ricorrente del 28 settembre 2017; CP_2 La dr.SA ha dedotto che nel corso di tale riunione la dr.SA “esordì dicendo: “Io mi rivolgo
Parte_1 CP_2 e telefono a chi voglio, quando voglio e come voglio. Anzi vi dirò di più: non avrò mai più un colloquio personale con la dott.SA . Se ho bisogno di dare indicazioni, o per qualsiasi problema, prima
Parte_1 parlo con i responsabili delle LPS, e mi aspetto che confermiate ogni mia parola. Poi, se lo ritengo opportuno, quanto convenuto con voi, lo riferisco alla dott.SA e mi aspetto che confermi
Parte_1 semplicemente quanto già convenuto con voi;
proseguendo nei seguenti termini: cosa hai avuto di preciso? perché sei andata al pronto soccorso? Dì la verità: hai fatto la denuncia penale contro di me? Ti devi mettere in testa che qui si fa quello che voglio io, che sia legittimo o meno”. Aggiunse: “Io posso dare a chiunque qualsiasi ordine anche illegittimo e tutti devono obbedirmi. Questo vi deve entrare bene in testa (…)”. Le circostanze dedotte non sono state provate dalla ricorrente: i testimoni sentiti sul punto ( CP_8
non hanno confermato che la Direttrice si sia rivolta alla dr. nei CP_13 Per_7 Parte_1 termini descritti;
dalle loro dichiarazioni è emerso che la Direttrice, con tono “deciso” ( , CP_8 aveva esplicitato il concetto secondo cui le sue direttive avrebbero dovuto essere eseguite e che sarebbe stata sua prassi operativa rivolgersi (anche) ai responsabili di LPS o ai singoli operatori senza neceSAriamente “interfacciarsi con la dr.SA in prima battuta” ( (su Parte_1 CP_8 questo aspetto si tornerà oltre). Manca dunque la prova che la Direttrice abbia “aggredito verbalmente” la ricorrente, per di più nei termini da ella descritti.
-Gravi rimproveri scritti e verbali non consentiti ivi compreso l'irragionevole e ingiustificabile rimprovero verbale CP_ irrogato dalla dott.SA alla dott.SA all'inizio della riunione del 25 luglio 2018 convocata per le ore Parte_1 13:30; (Per i rimproveri scritti si rimanda anche ai seguenti gruppi di documenti: doc. 320 –334 rimproveri scritti;
doc. 390 – 406 CIGO).
La ricorrente ha rinviato sul punto ai propri docc. 320-334 e 390-416; la documentazione anzidetta, composta da due file rispettivamente di 53 e 57 pagg., ha ad oggetto numerosissimi scambi di mail, tra la ricorrente e la Direttrice, aventi ad oggetto tematiche lavorative. Ritiene il Tribunale sul punto che nell'ambito della corrispondenza prodotta, non siano presenti
“rimproveri” non consentiti provenienti dalla dr.SA le mail agli atti contengono CP_2 prevalentemente ordinarie comunicazioni intercorrenti tra la Direttrice e la Responsabile dell'Agenzia, afferenti a questioni di lavoro, di carattere talvolta generale, talvolta maggiormente operativo;
per quanto rileva, in talune occasioni, la Dirigente muove osservazioni specifiche o esprime perplessità/criticità rispetto all'operato concreto della ricorrente, quale Responsabile dell'Agenzia; non può, tuttavia, parlarsi di rimproveri non consentiti in termini di illegittimo esercizio del potere disciplinare, in quanto i rilievi svolti dalla Direttrice rientrano nell'ambito della normale interlocuzione lavorativa tra un
Responsabile ed il proprio superiore, al quale è consentito -nei limiti del rispetto della personalità del lavoratore, qui non travalicata- fare presente l'esistenza di problematiche nello svolgimento delle mansioni o nella gestione dell'attività di lavoro. Nel caso di specie si fa, oltretutto, presente che vi sono alcune mail in cui vengono utilizzati dalla ricorrente steSA, nei confronti della propria
Direttrice, toni ed espressioni della cui correttezza si dubita (vd. mail 10.7.18, 28.5.18). Quanto, invece, all'episodio del 25 luglio 2025 si osserva quanto segue. La dr.SA aveva convocato per tale data una riunione con tutti i responsabili di LPS;
CP_2 dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente era in ritardo di qualche minuto e aveva chiesto alla collega di avvertire la Direttrice del ritardo;
quando la dr.SA è arrivata alla CP_13 Parte_1
23 riunione, la dr.SA le ha fatto notare, secondo tutti i testi, senza urlare, secondo le testi e CP_2 CP_8
“con tono deciso”, il suo ritardo, facendo presente che avrebbe dovuto avvertire Tes_1 direttamente la Direttrice. Non risulta invece provato che la dr.SA abbia insultato la dr.SA CP_2
, in quanto nessuno dei testimoni -ad eccezione della dr.SA che ha riferito che la Parte_1 CP_8 Direttrice avesse apostrofato la ricorrente con l'espressione “bugiarda bugiarda”- ha riferito che siano state pronunciate frasi o parole ingiuriose. Ebbene, l'episodio in sé pare poco rilevante, posto che quand'anche la Direttrice avesse usato “toni decisi” nei confronti della dr.SA , ricevere un appunto dal proprio superiore, in caso di Parte_1 ritardo, non rappresenta un'anomalia nella relazione lavorativa né un atto veSAtorio. Occorre, invece, rilevare che, al di là del rimprovero, nel corso della riunione del 25 luglio 18, si è verificata una accesa discussione tra la dr.SA e la Dr.SA , che si è protratta a CP_2 Parte_1 lungo, innanzi a tutti i Responsabili presenti: il testimone e la testimone -rispetto a CP_10 CP_11 cui non vi è alcuna incapacità ex art. 246 c.p.c.8 e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare- hanno ricostruito l'accaduto nei seguenti termini: “La riunione si è svolta parlando di questioni di lavoro, ma a un certo punto, non ricordo il motivo, le questioni di lavoro sono paSAte in secondo piano, e abbiamo assistito a un botta e risposta tra le dottoresse, con toni accessi, su argomenti di lavoro, preciso anche sui comportamenti da tenere sul luogo di lavoro. Eravamo tutti in imbarazzo, la dott.SA voleva CP_2 chiudere la discussione con la dott.SA . Ho sentito un tono di voce elevato da parte della dott.SA Parte_1
per far valere le proprie ragioni e non da parte della dott.SA Questo botta e risposta Parte_1 CP_2 aveva ad oggetto delle questioni che esulavano dagli argomenti della riunione;
io personalmente non riuscivo a capire perché stessero andando avanti su quelle questioni;
c'era molto imbarazzo (…) non ricordo le parole precise, ma ricordo sulla CIGO ho avvertito toni decisi da parte della dott.SA Parte_1 con la precisazione della dott.SA che disse che le decisioni spettavano a lei e ciò lo fece presente con CP_2 tono fermo e sintetico (teste ); e “la dott.SA aveva proposto il movimento di personale per CP_10 CP_2 gestire al meglio il prodotto della caSA integrazione, per gestirlo diversamente da come era stato fatto fino a quel momento, seguendo le istruzioni del direttore, e con un paSAggio per autorizzazioni dal direttore, paSAggio autorizzativo precedentemente non previsto. Ciò ha causato discussioni e malcontento per a dott.SA e tra quest'ultima e la dott.SA sono volate parole pesanti. La dott.SA Parte_1 CP_2 Parte_1 ha ribadito che all'interno dell'agenzia aveva compiti di responsabilità e queste nuove disposizioni sulla caSA integrazione avrebbero rappresentato un demansionamento per lei. I toni sono stati accessi, lo spettacolo a cui ho assistito non è stato bello, e sono provata tutt'oggi. La Dott.SA ha fatto Parte_1 presente le proprie rimostranze con un tono di voce un po' alto, la dott.SA ha risposto in maniera CP_2 ferma ma corretta. Tuttavia durante questo confronto che è durato tanto, la dott.SA ribadiva le Parte_1 sue posizioni così come la dott.SA la voce era alta da parte di tutti e due. La dott.SA riusciva a CP_2 CP_2 tenere testa alla dott.SA senza andare in escandescenza, ad un certo punto sono intervenuta Parte_1 dicendo alla dott.SA che la dott.SA è il capo è il direttore e che dovevamo seguire le sue Parte_1 CP_2 direttive e che si sarebbe prese le sue responsabilità. Eravamo tutti lì davanti a questa discussione non piacevole ed ho detto ad “adesso basta”. Il mio obiettivo era porre fine alla discussione. La Pt_1 discussione in quel momento si è conclusa e abbiamo ripreso a parlare di argomenti lavoro. Un altro momento difficile si è verificato per questo motivo. La dott.SA voleva che le nostre riunioni venissero CP_2 portate a conoscenza del personale, e voleva che i responsabili scrivessero un resoconto della riunione tramite mail diretta al personale del proprio ufficio mettendo la dott.SA in conoscenza. La dott.SA CP_2 non voleva che si utilizzasse lo strumento delle comunicazioni tematiche ma la mail. Ciò ha creato CP_2 disappunto alla dott.SA , che ha riferito che l'utilizzo delle comunicazioni tematiche era Parte_1 importante anche come formazione e che la dott.SA facendo così la limitava ( ha detto “Tu mi limiti”). CP_2 I toni erano accesi da parte della dott.SA e la dott.SA ha risposto in modo molto Parte_1 CP_2 diplomatico, corretto, in linea generale non ha urlato contro di lei, quando forse si sono affrontate tematiche lavorative a cui teneva la dott.SA i toni erano accessi. Ad ogni modo la dott.SA non ha Parte_1 CP_2 assunto un comportamento prevaricatorio nel corso di quella riunione. Voleva solo che fosse meSA al corrente di ciò che avveniva all'interno dell'ufficio e con tutti i responsabili faceva notare, senza mezzi termini, se ci fossero problematiche, lo faceva presente in modo fermo senza maleducazione da parte del direttore e anche con un self control invidiabile” (Teste . Sull'argomento si tornerà nel CP_11 prosieguo.
-Riunioni fatte con il preciso intento di umiliare la dott.SA e sottostimarne i risultati produttivi;
Parte_1
-Convocazione della riunione del 11/6/2018 il giorno del rientro da una malattia per l'intervento chirurgico all'occhio destro con una irragionevole costrizione organizzativa a parteciparvi che creò un grave malore con un grave e pericoloso sbalzo di pressione;
-CONTINUE sottostime dei risultati, rimproveri verbali e scritti, insulti.
Non vi è alcuna concreta dimostrazione di tali circostanze. Pare, innanzitutto, improbabile che venissero convocate riunioni di lavoro “con il preciso intento di umiliare la dr.SA ” e non vi è comunque prova né adeguata offerta di prova di quanto Parte_1 allegato, peraltro in modo generico. Neppure vi è prova della convocazione della riunione dell'11.6.18 con l'intento di realizzare una
“irragionevole costrizione organizzativa”. Si ripropongono le considerazioni sopra svolte e si rileva che la partecipazione di un Responsabile ad una riunione di lavoro indetta dal Direttore è doverosa, salvo che non si alleghi, si offra di provare e si provi l'illegittimità dell'uso del potere organizzativo/direttivo concretantesi nella convocazione della riunione steSA o l'illegittimità/illiceità delle modalità di svolgimento della steSA. Quanto ai rimproveri ed insulti, si rimanda a quanto dianzi illustrato. Grave aggressione verbale in un' altra riunione del 2 novembre 2017 con le due responsabili delle CP_17 pensionato e Gestione pubblica con minaccia di provvedimenti disciplinari;
Grave aggressione verbale avvenuta il 3 novembre 2017 nella stanza della dott.SA da parte della dott.SA Parte_1CP_
La ricorrente non ha offerto adeguata prova dell'asserita “aggressione verbale” subita in data 2.11.17: i capp. 51/58, infatti, sono formulati in modo generico/valutativo o hanno ad oggetto circostanze irrilevanti e, dunque, l'eventuale espletamento della prova orale richiesta sul sarebbe stato inidoneo allo scopo probatorio. CP_ Quanto, invece, all'episodio del 3 novembre 2017, i testimoni indicati da parte attrice ( CP_8
e non hanno confermato quanto dedotto dalla ricorrente, ossia che in tale data la
[...] Per_7 Direttrice si fosse recata nella stanza della dr.SA , si fosse “piazzata” davanti alla sua Parte_1 scrivania e l'avesse aggredita e minacciata;
la teste ha soltanto dichiarato di aver sentito delle CP_8
“grida concitate principalmente dalla dr.SA e forse anche dalla dr.SA , anzi CP_2 Parte_1 quest'ultima aveva un tono più agitato, non conosco il motivo della discussione perché ero a 5 uffici di distanza”. Neppure è provato che la dr.SA in tale occasione avesse invitato la dr.SA CP_2 CP_13 responsabile LPS Gestione Pubblica, ad opporsi alla soluzione proposta dalla ricorrente (in materia di cessione del quinto) e avesse affermato che in ogni caso l'”avrebbe bocciata”. La teste CP_13 ha infatti riferito soltanto di ricordare che in tale occasione la dr.SA le avesse domandato se CP_2 avesse ricevuto pressioni da parte della dr.SA , cosa che non era avvenuta. Parte_1
Non sono dunque provati gli episodi in esame. CP_
-Grave aggressione da parte della dott.SA a danno della dott.SA avvenuta il 7/12/2018, dopo una Parte_1 grave crisi di panico avvenuta il 5/12/2018 per lo stesso motivo.
La dr.SA ha allegato poi l'accadimento di un grave episodio in data 7.12.18: “con Parte_1 CP_ violenza la dr.SA si presentò nell'ufficio della p.o., portandosi dietro un altro dipendente
CP_2 ( ) come “testimone” e, urlando, aggredì la ricorrente, le augurò la morte e le provocò un Persona_13 grave malore…”, precisando che: “La dott.SA tornò nella sua stanze e con violente urla ordinò
CP_2 telefonicamente alla ricorrente di salire da lei perché doveva interrogarla e che le aveva anche inviato un'email. La dott.SA si difese dicendo che stava male, che era appena arrivata e che non aveva Parte_1 ancora neanche avuto modo di accendere il PC e contestualmente la implorava di lasciarla stare perché stava male dicendo addirittura : “fallo per carità”, “fallo per pietà”. La dott.SA le disse urlando con
CP_2 voce alterata che non aveva né carità né pietà e mise giù il telefono. Mentre stava accedendo al PC, entrò nella sua stanza la dott.SA accompagnata dal sig. (…) La dott.SA , in uno stato
CP_2 Per_13 Parte_1 di evidente difficoltà di salute implorò la dott.SA di nuovo di lasciarla stare perché si sentiva
CP_2 scoppiare la testa e avvertiva forti dolori al petto. A questo punto la dott.SA che era già vicina alla
CP_2
25 scrivania della dott.SA , le si avvicinò ancora di più e a denti stretti le disse testualmente: “Ma tu Parte_1 devi collaSAre. Ti devono dare dei farmaci che ti fanno morire. Devi scomparire per sempre. La ricorrente chiese aiuto dicendo “aiutatemi, vi prego, aiutatemi sto per morire”.
Le circostanze riferite dalla ricorrente non hanno trovato riscontro nei termini indicati. E' stato appurato, in effetti, che il 7 dicembre 2018 si è verificato uno spiacevole episodio che ha coinvolto al ricorrente e la dr.SA ma non è stato -da alcun teste sentito- riferito quanto CP_2 dedotto dalla dr.SA in ordine alle condotte ascritte alla Direttrice
Parte_1 I testimoni informati hanno dichiarato sul punto quanto segue: teste “Io mi ricordo di un CP_13 episodio: ero nella stanza con la dott.SA , è giunta la dott.SA mi sono allontanata e stavo
Parte_1 CP_2 per chiudere la porta. La dott.SA mi ha detto di lasciarla aperta;
e anche il collega mi ha CP_2 Per_13 detto di lasciarla aperta;
io gli ho chiesto perché fosse lì e lui mi ha risposto “per sentire e fare da testimone”. Io non sono scesa nel mio ufficio e sono rimasta al piano, aspettando che la dott.SA
Parte_1 si liberasse. Lì si accese una discussione tra le due dottoresse, lì urlavano. Cap 157: confermo che la dott.SA ha chiesto alla dott.SA di lasciarla tranquilla. Cap 158: c'era molta agitazione.
Parte_1 CP_2 Non ho sentito che la dott.SA dicesse le parole che mi ha letto, ma ho sentito la dott.SA CP_2 Parte_1 dire “sto morendo, aiuto”; la dott.SA chiedeva aiuto. Io allora non me la sono sentita di stare di
Parte_1 là e sono andato nell'ufficio della dott.SA e ho detto “basta, sta male”. ADR Giudice: sa cosa ha
Parte_1 scatenato questa discussione? Non so di preciso, posso dirle che comunque tra le dottoresse le discussioni potevano andare avanti per tanto tempo, si dilungavano, non finivano più.”; teste : “il 7.12.2018 Per_13 ero nel corridoio nei pressi dell'ufficio della dott.SA che stavo parlando con dei colleghi. Non
Parte_1 ricordo che cosa fosse successo, c'era probabilmente un confronto dialettico, ma niente di significativo, almeno che io ricordi, non ricordo di aver sentito urla. Nella stanza vi erano la dott.SA la dott.SA CP_2
e la dott.SA . La dott.SA ad un certo punto è uscita dalla stanza per chiedere Parte_1 Per_14 CP_2 dell'acqua e chiedere l'intervento dell'infermiera. Non ricordo tuttavia cosa fosse successo dopo, anche perché sono risalito sopra, almeno credo, è paSAto troppo tempo”. Ebbene, queste sono le dichiarazioni dei testi informati sull'accaduto e sentiti in udienza;
dalla lettura delle loro dichiarazioni non emerge che la dr.SA abbia aggredito verbalmente la dr.SA , profferendo le frasi da CP_2 Parte_1 questa indicate e non risultano, neppure, chiarite la dinamica e le ragioni di quanto si sia verificato. Inutile, a parere, del Tribunale l'effettuazione del confronto tra i testi indicati (istanza formulata da parte ricorrente), posto che le incongruenze riscontrate nelle rispettive dichiarazioni testimoniali afferiscono a circostanze irrilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti.
-Pretesa del direttore di essere relazionata dal medico competente sullo stato di salute della ricorrente;
Nessuna prova della circostanza in esame è rinvenibile agli atti.
2) utilizzo illegittimo del potere disciplinare, con intento di veSAzione. CP_
-Contestazione disciplinare pretestuosa da parte della dott.SA per un'omeSA comunicazione di continuazione di malattia del 4 maggio 2017;
La ricorrente ha fatto riferimento alla contestazione disciplinare del 4.5.2017, moSA nei suoi confronti dalla dr.SA ed avente ad oggetto la mancata comunicazione della continuazione CP_2 della malattia (la dr.SA era in mutua per via del malore successivo alla mail con cui, Parte_1 poco dopo il suo arrivo in Sede, la dr.SA aveva convocato l'assemblea del 15.3.17). La dr.SA CP_2
ha allegato che l'avvio del procedimento disciplinare abbia costituito, così come la Parte_1
“costrizione organizzativa” di cui alla convocazione anzidetta, “un ulteriore episodio di mobbing”. La tesi della ricorrente non pare condivisibile dal Tribunale, poiché non è ravvisabile alcun abuso nell'esercizio del potere disciplinare: la Direttrice ha, infatti, fatto presente di aver soprasseduto già in una prima occasione dall'effettuare la contestazione e, in ogni caso, ha considerato e valutato positivamente le giustificazioni della ricorrente, disponendo altresì l'archiviazione del procedimento (docc. 91 e ss. fasc. ric.)
-Irrituale interrogatorio del 14 novembre 2017 con accuse infondate e umilianti, avvenuto in presenza di terzi;
Cont
-Verbale del 14/11/2017 con verbalizzazioni false inviato all' il 20/11/2017 e relativa lettera di contestazione della dott.SA ; Parte_1
-Dichiarazione del 15/11/2017 della dott.SA sull'attività svolta dal marito, avv. Ventura a norma dell'art. 9 Parte_1 CP_ CP_ Cont commi 2 e 3 del Codice di comportamento di tutti i dipendenti inviata dalla dott.SA all' , invece che al
26 CP_ direttore regionale, come previsto invece dal citato art. 9 del regolamento di Comportamento dei dipendenti con contenuti falsi;
CP_
-Illegittimo inizio del procedimento disciplinare da parte delle dott.SA e non da parte dell'Ufficio procedimenti disciplinari;
CP_
-Prescrizioni dott.SA ex art. 9 co. 3 del 19/4/2018, in tema di potenziale conflitto di interessi, sostituendosi al direttore regionale ed in grave violazione del medesimo art. 9 cit. Cont
-Interrogatori ai presenti alla riunione del 25 luglio, sostituendosi all' , in una palese posizione di conflitto di interessi, e grazie a plurime violazioni di norme imperative;
Prospettando le condotte dianzi indicate, la dr.SA ha assunto che, attraverso l'illegittimo Parte_1 esercizio del potere disciplinare nell'ambito dei procedimenti conclusisi con l'irrogazione della sanzione della multa e della sospensione (vd. paragrafi superiori), la dr.SA abbia posto in CP_2 essere (ulteriori) atti di mobbing.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, neppure sotto questo profilo, siano ravvisabili elementi idonei a configurare atti di mobbing. Quanto all'asserito illegittimo “interrogatorio” del 14 novembre 2017, dall'istruttoria esperita non è emerso che la dr.SA innanzi a terze persone, abbia forzato la volontà della ricorrente in modo CP_2 tale da indurla a dichiarare alcuni particolari non attinenti alla sfera lavorativa del proprio coniuge avv. Ventura ed altri riguardanti la sfera personale propria e del marito. L'unico testimone che ha riferito sul punto, il sig. , ha infatti dichiarato che la riunione, cui Per_13 avevano partecipato la Direttrice, la ricorrente, il dr. e la dr.SA dipendenti Per_13 Per_15 CP_1 CP_ si era svolta così come verbalizzato al doc. 38 bis e “aveva ad oggetto chiarimenti sul possibile conflitto tra la posizione della dott.SA e il marito avv. Ventura. Io ricordo che ad un Parte_1 certo punto della riunione, la dott.SA aveva cominciato a parlare di argomenti attinenti Parte_1 all'attività del marito, senza una richiesta specifica in tal senso. Non le sono state poste domande sulle sue convinzioni politiche religiose e di quelle del marito”. Quanto, invece, alle asserite violazioni procedurali denunciate (invio della dichiarazione della Cont dr.SA all' anziché al Direttore Regionale, avvio del primo procedimento Parte_1 disciplinare oggetto di giudizio da parte della dr.SA “Prescrizioni dott.SA ex art. 9 co. 3 del CP_2 CP_2
19/4/2018, in tema di potenziale conflitto di interessi, sostituendosi al direttore regionale ed in grave violazione del medesimo art. 9 cit”9, “Interrogatori” ai presenti alla riunione del 25 luglio 2018- episodio che ha dato origine al secondo procedimento disciplinare) si osserva quanto segue.
Indipendentemente dalla sussistenza delle presunte violazioni denunciate, non vi sono elementi per affermare che le condotte ascritte alla dr. che qui si stanno valutando siano connotate da CP_2 intenti veSAtori. Non vi è, inoltre, né in astratto né nel caso di specie, neceSAria correlazione tra il non corretto esercizio del potere disciplinare e la sussistenza di mobbing. Nel caso oggetto di giudizio, in particolare, i provvedimenti disciplinari sono stati ritenuti invalidi per ragioni che esulano dall'asserita violazione di norme procedurali ad opera della dr.SA (nel primo caso perchè non CP_2 Cont si è ritenuto esistente l'addebito ascritto alla ricorrente, nel secondo perché si è ritenuto che l' abbia omesso un'attività istruttoria con compromissione dei diritti di difesa dell'incolpata). In ogni caso, non risulta che il primo procedimento disciplinare sia stato “avviato” dalla dr.SA Cont
il fatto che ella abbia inviato la dichiarazione della dr.SA all' appare avere CP_2 Parte_1 connotazione neutra;
la circostanza per cui la Direttrice abbia proceduto a sentire i colleghi presenti Cont alla riunione del 25 luglio 2018 può trovare spiegazione nella volontà di inviare all' una segnalazione maggiormente completa, tenuto conto del fatto che la spiacevole discussione era intervenuta proprio tra la Dirigente e l'incolpata.
3) asseriti atti di demansionamento: CP_
-Graduale demansionamento dall'arrivo della dott.SA a Biella come direttore di sede da marzo 2017 a dicembre del 2018;
-Impossibilità di interloquire con il direttore della sede con conseguente demansionamento e isolamento;
CP_ 9 Non è chiaro in che cosa sia in realtà consistita questa condotta imputata alla dr.SA
27 Considerato che le condotte dianzi riportate sono del tutto generiche, si è proceduto, con non poca difficoltà, al tentativo di individuare, nell'ambito del ricorso, all'interno del quale si fa spesso riferimento a “demansionamenti/declaSAmenti” in modo disordinato e generico, gli episodi che la ricorrente poSA aver lamentato a tal titolo posti in essere dalla dr.SA CP_2
Si osserva sul punto quanto segue. a)La ricorrente ha individuato il primo atto di demansionamento nell'episodio seguente;
al rientro dalla malattia il 24.7.2017, “La steSA (la ricorrente) preparò il programma formativo per la nuova addetta alla CISOA, ed apprese che non sarebbe stata più la dott.SA a partecipare alla relativa Parte_1 seduta come faceva dal 2010. E che anzi, non sarebbe stata più neanche nominata quale membro supplente, in sostituzione del direttore della sede”. Ebbene, anche questa condotta è in realtà poco esplicativa e di per sé ha carattere neutrale;
dalla lettura della corrispondenza intercorsa con la dr.SA emerge CP_2
(doc. 143 fasc. ric.), in ogni caso, semplicemente che la Direttrice aveva disposto di attendere le determinazioni della DTL in relazione alla nomina di una nuova commissione o alla prorogatio di quella precedente.
Nessun atto di demansionamento è dunque ravvisabile. b)La ricorrente ha poi lamentato di essere stata “disabilitata” da talune procedure informatiche cui aveva in precedenza l'accesso; ebbene, osserva il Tribunale sul punto che la circostanza descritta -in assenza di più puntuali indicazioni- non neceSAriamente rappresenta inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di consentire al proprio dipendente di svolgere mansioni corrispondenti al proprio inquadramento, potendo, eventualmente, costituire il portato di una scelta organizzativa legittima e rispettosa comunque della professionalità del lavoratore. Non vi è dunque non solo prova, ma neppure specifica allegazione di un inadempimento qualificato posto in essere dal debitore. c)la dr.SA ha poi sostenuto l' “impossibilità di interloquire con il direttore ed Parte_1 inserimento nelle mail solo “per conoscenza”; posto che valgono, anche in relazione a questo profilo, le medesime considerazioni sopra svolte, la copiosissima documentazione agli atti smentisce in modo netto la circostanza dedotta;
la corrispondenza via mail tra la Direttrice e la ricorrente dimostra, infatti, che quest'ultima non si trovasse in alcun modo nell'impossibilità di comunicare con la dr.SA Il fatto, poi, che la ricorrente sia stata eventualmente inserita in CP_2 talune comunicazioni nella parte dei destinatari “per conoscenza” non ha davvero peso ai fini che rilevano. Quanto, infine, alla circostanza, non provata, che la dr.SA non rispondesse alle CP_2 chiamate telefoniche provenienti dalla dr.SA , la circostanza -nuovamente- non assume Parte_1 rilievo specifico, posto che risulta provata l'interlocuzione tra le dottoresse e la mancata risposta telefonica non costituisce in sé elemento negativamente valutabile (le ragioni della mancata risposta possono chiaramente essere le più varie).
d)la ricorrente ha, ancora, sostenuto che la dr.SA si relazionasse direttamente con i CP_2 responsabili delle LPS della Agenzia Interna (dr. , “bypaSAndola”. CP_8 Tes_1 Per_7
Non può non ribadirsi anche in questo caso quanto già rilevato, ossia che la ricorrente abbia omesso di fornire sufficienti indicazioni relative all'asserito inadempimento (ad esempio numero di episodi, tipologia di interlocuzione). Ciò posto, l'istruttoria espletata non ha in ogni caso permesso di ritenere positivamente apprezzata tale circostanza. E' vero che i testi di parte attrice hanno riferito che la dr.SA a differenza di precedenti direttori di sede, si era rivolta direttamente loro CP_2 per impartire istruzioni e le dr.sse e hanno anche dichiarato che fosse capitato che CP_8 CP_13 la dr.SA dicesse loro di non essere stata informata di quanto stabilito dalla Direttrice;
Parte_1 ciò, tuttavia, non è idoneo a far ritenere provato che la dr.SA abbia privato la ricorrente delle CP_2 mansioni di Responsabile di Agenzia , perché, innanzitutto, non è stato chiarito quante volte si sia verificato che la Direttrice si fosse relazionata esclusivamente con i responsabili di LPS (il dr. ha affermato, al proposito, che ciò potrebbe essere accaduto due o tre volte) né è stato Per_7 appurato quale fosse l'oggetto dell'interlocuzione della Direttrice con i responsabili delle LPS;
in ogni caso, il fatto che la ricorrente venisse al corrente delle indicazioni della Direttrice soltanto grazie a quanto riferitole dai responsabili delle LPS è una circostanza non adeguatamente provata
28 (la teste non ha dato indicazioni specifiche e la teste ha riferito che fosse stata la CP_8 CP_13 steSA dr.SA ad averle detto di non essere al corrente delle disposizioni della Direttrice). Parte_1
e)la dr.SA ha lamentato che nel mese di luglio 2018 la dr.SA avesse dato Parte_1 CP_2 indicazioni, nel senso di contattare, in caso di urgenza, la dr.SA durante un proprio periodo di Pt_13 assenza dall'ufficio. Ebbene, posto che non risulta che tra i compiti del Responsabile dell'Agenzia Interna vi fosse quello di sostituire il Direttore Provinciale, il fatto dedotto appare privo di rilevanza. In ogni caso, trattandosi di circostanza episodica, non si ravvede in esso alcuna potenzialità lesiva della professionalità della lavoratrice. f)la dr.SA ha fatto riferimento all'assegnazione di compiti meramente “operativi”; la Parte_1 circostanza -che non risulta comunque provata- è stata tuttavia allegata in modo così generico da non poter essere positivamente apprezzata.
Ciò osservato in linea generale, si può concludere nel senso per cui non sono ravvisabili né provati inadempimenti integranti atti di demansionamento/dequalificazione, per di più in un contesto di mobbing.
Si deve, infatti, osservare -richiamando tutte le argomentazioni sopra esposte - che gli episodi di cui si discute, poiché non provati e/o poiché privi di concreta potenzialità lesiva della sfera professionale della lavoratrice, non risultano neppure idonei ad essere valutati non singolarmente, bensì nel loro complesso, quali atti di presunto mobbing.
4) La ricorrente ha, quindi, indicato una serie di condotte, attribuite a vari funzionari / dirigenti/ CP_ avvocati dell' che denoterebbero -in estrema sintesi – l'illegittimo “appoggio” di questi ultimi alla dr.SA ed il loro “avallo” ai suoi comportamenti mobbizzanti. Si trascrivono qui di seguito CP_2 le condotte lamentate. CP_ Cont
-Relazione della dott.SA del 2/5/2018, inviata al direttore regionale, all' , alla dott.SA , al dr. Per_6 Cont (questi ultimi entrambi dirigenti dell' ) “ Ritengo che la condotta della dott.SA Per_9 Persona_10 profondamente il rapporto di fiducia che credo debba intercorrere tra il Direttore ed ogni responsabile della sede e non vi siano più le condizioni per il permanere in sede della dott.SA nella posizione attualmente rivestita . Parte_1
”;
Il fatto di cui si discorre non presenta i profili di lesività dedotti (peraltro in modo poco specifico) dalla ricorrente. Dall'esame dei docc. 412-416 fasc. ric. emerge quanto segue. CP_ L'avv. Ventura, in data 20.4.18, aveva inviato al sia al dr. (direttore regionale sia ai Pt_11 funzionari dell'UPD dr.SA e dr. una comunicazione con cui aveva portato Per_6 Per_9 all'attenzione dei destinatari asseriti comportamenti illegittimi e mobbizzanti posti in essere dalla Cont dr.SA A tale comunicazione, la dr.SA dell' aveva dato riscontro con Per_16 Per_6 comunicazione del 24.4.18, semplicemente difendendo la correttezza dell'operato dell' e CP_1 rammentando alla dipendente i doveri di un funzionario di alto livello. Separatamente, la dr.SA in data 2.5.18, aveva inviato una nota nella quale aveva esposto il CP_2 proprio punto di vista in relazione alla situazione venutasi a creare, caratterizzata da significative tensioni con la dr.SA , concludendo con la frase riportata dalla ricorrente;
questa frase, Parte_1 tuttavia, è stata eccessivamente enfatizzata, poiché non contestualizzata. La frase in questione non costituisce, infatti, la manifestazione di un asserito intento di voler “rovinare la carriera” della dr.SA
, dovendo essere, invece, essere interpretata come una considerazione di una dirigente Parte_1 che si trova a dover gestire un rapporto particolarmente conflittuale con un alto funzionario a sé sottoposto.
Dalla lettura dei docc. indicati, peraltro, emerge che la dr.SA avesse rinunciato ad inviare la CP_2 Cont nota di cui si discorre ai funzionari dell' . CP_
-Segnalazione del mobbing dell'avv. Ventura del 15 settembre 2017 “condivisa” in tempo reale con la dott.SA come avvenne ogni volta che l'avv. Ventura inviò segnalazioni e denunce che dovevano rimanere riservate il principio basilare della riservatezza;
CP_
- Email del 15 e del 18 settembre tra e con cui si prendono accordi per una riunione a breve con il Per_8 direttore regionale “per la definizione di una linea di azione condivisa” . Al di là del fatto che gli episodi sono molto generici e l'estrapolazione delle mail dal loro contesto complessivo rende impraticabile una valutazione corretta, l'enfatizzazione della parola
“condivisione” non appare giustificata, in quanto, a fronte della situazione descritta dalla Direttrice dr.SA l'intereSAmento da parte dei suoi superiori ed il confronto della Direttrice provinciale CP_2 con gli stessi è un'evenienza certamente rispondente a ragioni organizzative meritevoli di attenzione.
Si fa presente, in ogni caso, come, in generale, le esigenze di riservatezza debbono neceSAriamente essere valutate unitamente alle esigenze di rispetto del contraddittorio, ragione per cui sono prive di pregio le considerazioni, svolte in più parti del ricorso, secondo cui i vari funzionari/dirigenti, via via ritenuti responsabili di atti lesivi/mobbizzanti ai danni della ricorrente, non avrebbero dovuto essere a conoscenza di quanto imputato loro dalla dr.SA . Parte_1 CP_
-Email del 15 e 20 novembre 2017 con cui si rileva che tra la dott.SA e la dott.SA , responsabile Per_6 dell'UPD Centrale, intercorressero continue “intese telefoniche”; L'episodio descritto è privo di qualsivoglia specificità, rilevanza e pregnanza, posto che i contatti telefonici tra colleghi rappresentano l'usuale forma di comunicazione. Che, dunque, la dr.SA CP_2
(ossia il soggetto deputato a comunicare la possibile violazione disciplinare) e la dr.SA Per_6 dell'UPD abbiano avuto contatti telefonici è di per sé circostanza neutra ai fini che rilevano.
-Archiviazione definitiva da parte del dott. di tutte le segnalazioni di mobbing in palese violazione delle norme Pt_11 contenute nell'art. 10 del Nuovo Codice di Condotta;
Non è ben chiaro se la ricorrente intenda contestare la decisione assunta o la mera asserita violazione di norme;
ad ogni buon conto, la determinazione -alla luce di quanto si qui esposto – non risulta irragionevole e, quanto al secondo profilo, che non è semplice individuare (questioni di competenza/violazione della riservatezza/altre presunte violazioni) si rimanda alle considerazioni appena illustrate;
-Ripetuti inviti a chiedere un trasferimento ad altra sede con perdita delle funzioni, con mansioni di impiegata semplice;
La circostanza, del tutto generica, è completamente sfornita di riscontro. CP_
-Intesa tra dott.SA e dott. risultante da comunicazione 3/8/2018 circa l'inizio del secondo procedimento Pt_11 CP_ disciplinare dimostrante il grave coinvolgimento dei dirigenti nel bossing-mobbing attuato;
Si evidenzia la genericità dell'episodio descritto e si ribadiscono le considerazioni sopra svolte. CP_
-lettera del 18 aprile 2019 della Direzione Centrale che avalla e giustifica l'operato di tutti i dirigenti che avevano agito fino ad allora a danno della dott.SA senza neppure sentirla;
Parte_1 Con la comunicazione di cui si discorre (doc. 472 fasc. ric.), l'Istituto si è semplicemente limitato a riscontrare un'ulteriore segnalazione proveniente dall'avv. Ventura, facendo presente di aver sempre dato seguito alle comunicazioni della ricorrente e rammentando in ogni caso la possibilità per la lavoratrice di adire l'AG qualora non avesse dovuto condividere le determinazioni dell'Ente. CP_
-Memoria di costituzione del 8/7/2019 depositata dall' nell'ambito del procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. n.289/19 - Tribunale di Biella;
Pare quasi superfluo sul punto evidenziare che l' si sia limitato ad esercitare il proprio diritto CP_1 di difesa in ambito processuale.
5)La dr.SA ha, poi, individuato una serie di ulteriori episodi di asserito mobbing che Parte_1 qui di seguito si trascrivono, non riferibili direttamente alla dr.SA ma ad altri dipendenti CP_2 dell'Istituto.
-Audizione del 18 gennaio 2018 all'UPD di Roma per il primo provvedimento disciplinare. Qualche giorno dopo l'audizione la dott.SA , per la tensione cui fu costretta a sottoporsi, subì il distacco del corpo vitreo Parte_1 all'occhio sinistro con distacco di retina e susseguente intervento di laser-terapia; L'episodio descritto non è in alcun modo connotato da elementi lesivi.
-Provvedimento disciplinare del 5/2/2018 con multa di due ore di retribuzione adottato con gravi violazioni di norme procedurali e sostanziali;
Determinazione n. 10/18 del 5/2/2018 dell'Ufficio procedimenti Disciplinari e della CP_ Responsabilità Amministrativa Si richiama sotto questo profilo quanto già detto al superiore punto n. 2)
30 -Lettera dell'UPD del 28/4/2018 con cui la dott.SA minacciò l'avv. Ventura e rammentò alla dott.SA Per_6
“i suoi doveri di dipendente” funzionario con qualifica C5, tenuta all'osservanza delle direttive impartite Parte_1 dal Direttore della sede, dirigente responsabile dei risultati operativi della struttura provinciale e superiore gerarchico della steSA”. Parte_1 Si richiama sul punto quanto già illustrato al punto n. 4, con la precisazione per cui, esaminando la comunicazione in oggetto, non si ravvisa alcuna minaccia posta in essere dalla dr.SA , la Per_6 quale -a fronte della comunicazione del difensore della dipendente, contenente la denuncia di asseriti gravi episodi - si è semplicemente limitata a fare presente la possibilità di tutelare l' CP_1 nelle sedi opportune.
-Determinazione n. 97/18 del 17/12/2018 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e della Responsabilità Amministrativa;
-Provvedimento di revoca dell'incarico di Responsabile dell'Agenzia e servizi individuali della sede Parte_2CP_ provinciale di Biella da parte del direttore regionale del 26/1/2019;
Si richiama sotto questo profilo quanto già detto al superiore punto n. 2)
-Comportamento del dott. , che non si pronunciò circa il rispetto della normativa in materia di CP_15 privacy, ma chiese spiegazioni direttamente al soggetto che aveva posto in essere dette violazioni, riportandole integralmente nella sua risposta;
Si ribadisce, sul punto, quanto già rilevato al superiore punto n. 4, in particolare laddove si è posto in evidenza che la persona incolpata non poSA essere completamente pretermeSA, pena la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Ebbene, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve, innanzitutto, escludersi che la CP_ dr.SA in primis e gli altri funzionari/dirigenti dell' individuati dalla ricorrente abbiano CP_2 realizzato condotte di mobbing.
Si deve, in secondo luogo, escludere che il datore di lavoro abbia, poi, posto in essere ulteriori violazioni (peraltro neppure specificamente allegate) dell'art. 2087 c.c., per ipotesi, consentendo colposamente il mantenimento di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute per la ricorrente. E' opportuno, sul punto, osservare quanto segue. Come sopra più analiticamente descritto, ben prima della presa di servizio della Direttrice Provinciale dr.SA (marzo 2017) e, dunque ben prima dell'asserito verificarsi degli episodi CP_2 oggetto di causa, la dr.SA aveva già lamentato di aver subito, sin dal proprio “rientro” Parte_1 dalla maternità, nel 1999, da parte di precedenti direttori/colleghi, atti lesivi della propria immagine e professionalità, nonché atti veSAtori e di dequalificazione: nel 2016 ella, dopo avere CP_ ripetutamente contattato dirigenti e funzionari dell' per sottoporre loro tali questioni, aveva CP_ azionato la procedura di cui all'art. 9 cod. cond. attivando il Nucleo per la tutela psicofisica, ma tale procedura si era conclusa, nel mese di gennaio 2017, nel senso dell'insussistenza delle problematiche lamentate dalla ricorrente (vd. doc. 99-106 ric.). Orbene, la dr.SA è arrivata CP_2 presso la sede di Biella in questo contesto ad inizi marzo 2017.
La dr.SA ha sostenuto che il primo contatto con la dr.SA era avvenuto il 13 marzo;
Parte_1 CP_2 ha poi riferito che nel corso del primo colloquio con la nuova Direttrice, le aveva rappresentato la
“propria situazione di fragilità temporanea dovuta ai motivi esposti nelle relazioni del 2016” e che “il suo stato di salute non le permetteva di partecipare ad una riunione plenaria”; ha, quindi, proseguito la ricorrente, affermando che la successiva convocazione, da parte della Direttrice, della riunione plenaria per il 15 marzo successivo nonchè l'invito rivoltole a parteciparvi nonostante le proprie condizioni, avessero rappresentato un “comportamento gravemente costrittivo”, cui aveva fatto seguito un periodo di malattia sino al 19 luglio 17. E' stato questo, dunque, l'incipit del rapporto professionale tra la ricorrente e la Direttrice, la cui condotta, per le ragioni che sono state sopra illustrate, nulla aveva a che vedere con comportamenti veSAtori.
Nel corso della sua assenza per malattia, il difensore della ricorrente aveva quindi inviato una comunicazione alla dr.SA al Direttore Regionale, all'UPD e al Nucleo per la tutela della CP_2 salute psicofisica, lamentando che la convocazione alla riunione del 15 marzo e l'avvio del
31 procedimento disciplinare per scorretta comunicazione della continuazione malattia (vd. sopra) avessero rappresentato ulteriori atti di mobbing a danno della dr.SA . Parte_1
La ricorrente ha poi proseguito, sostenendo che, dopo il suo rientro in ufficio, a fine luglio, la dr.SA non le aveva risposto al telefono ed aveva iniziato a “demansionarla”, rivolgendosi, cioè, ai CP_2 responsabili di LPS e non facendola partecipare alla seduta della CaSA EG (si vedano sopra le relative considerazioni).
Ha quindi affermato che ai primi di settembre, a seguito della disabilitazione del monitoraggio delle pec (vd. sopra) la situazione “fosse diventata insostenibile”. Pertanto, l'avv. Ventura, il 15 settembre, aveva segnalato “per l'ennesima volta il bossing/mobbing a danno della dr.SA
”. Parte_1
Ebbene, anche alla luce della scansione temporale degli eventi, nonché del lungo periodo di assenza dall'uffico tra marzo e luglio 17, non può non essere rilevata l'enfatizzazione degli avvenimenti realizzata dalla lavoratrice sino al quel momento.
Nel corso dei mesi successivi, i rapporti tra la ricorrente e la Direttrice, sono andati, effettivamente, via via deteriorandosi: i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria hanno confermato questa circostanza, evidenziando oltretutto che a causa dei dissidi tra la dr.SA e la dr.SA CP_2 Parte_1 il clima lavorativo -quantomeno nell'ambito dell'Agenzia di cui la ricorrente era la responsabile e nel corso delle riunioni con i responsabili- non fosse sempre sereno. Ciò, tuttavia, non significa - come ha sostenuto la lavoratrice- che siano state le condotte della dr.SA denunciate dalla CP_2 ricorrente, ad aver rappresentato atti di veSAzione/persecuzione compiute dalla prima a suo danno, ma che le tensioni esistenti tra le due parti abbiano appesantito l'ambiente di lavoro, non solo nei rapporti tra loro ma anche nei confronti dei colleghi di volta in volta coinvolti. L'istruttoria espletata ha, infatti, consentito di appurare che la steSA dr.SA ha posto in Parte_1 essere condotte non consone al ruolo ricoperto: ci si riferisce, in particolare, agli episodi verificatisi alla riunione del 25 luglio 2018 -che ha originato il procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento di sospensione- ed a quello occorso in data 7 dicembre 2018.
Nella prima occasione, è emerso che, considerate le ripetute interruzioni della riunione dei responsabili ad opera della dr.SA -che lamentava di subire demansionamenti- la Parte_1 riunione medesima ha avuto uno svolgimento oltremodo irregolare e protratto, con notevole imbarazzo per i presenti.
Nella seconda occasione -in relazione a cui le condotte ascritte dalla ricorrente alla dr.SA Per_17 non hanno avuto riscontro in corso di causa- si è verificata una situazione del tutto inopportuna, posto che -per ragioni che non sono state chiarite- le dottoresse e , nell'ufficio di CP_2 Parte_1 quest'ultima, hanno avuto discussione così forte che le loro urla sono state sentite anche da persone non presenti nella detta stanza. E', quindi, chiaro ed accertato che tra la Direttrice e la dr.SA non intercorressero buoni Parte_1 rapporti, ma alla dr.SA non possono essere addebitati, per i motivi tutti illustrati, i CP_2 comportamenti lesivi/persecutori/veSAtori ascrittile dalla dr.SA , la quale ha, invece, in Parte_1 alcune occasioni -come quelle appena descritte- concorso anch'ella a rendere difficoltoso il regolare svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto, non si può neppure affermare che il datore di lavoro abbia colpevolmente contribuito a mantenere un clima di lavoro nocivo per la salute della ricorrente, in quanto -come detto- il clima stressogeno che, nel periodo oggetto di causa, è emerso pare essere stato originato, in parte, anche dalla lavoratrice steSA, per via del suo rapporto conflittuale con la Direttrice di sede.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, non si ravvisa il compimento -né da parte del CP_ datore di lavoro né da parte della dr.SA nè da parte degli altri funzionari/avvocati dell' CP_2 individuati dalla ricorrente- di condotte di inadempimento e/o illecite configurabili ipotesi di mobbing. Con questo i Tribunale - che ha considerato con attenzione i vari episodi in cui la ricorrente ha avuto malori e ha esaminato la documentazione medica di parte - non intende in alcun modo sminuire la situazione di disagio/sofferenza psicologica della lavoratrice, essendosi soltanto limitato ad accertare l'insussistenza delle condotte veSAtorie/persecutorie da lei denunciate, cui consegue l'affermazione dell'assenza di nesso di causa tra le asserite condotte imputate al convenuto, alla CP_ dr.SA e agli altri dipendenti e le affermate lesioni alla sfera della salute e della CP_2 professionalità: di qui la superfluità dell'espletamento della CTU medica richiesta.
5. Sulle domande di riconoscimento della malattia professionale, di accertamento del diritto a detrarre il periodo di malattia dal periodo di comporto e del diritto all'indennizzo del periodo di assenza per malattia al 100%.
La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale non può essere proposta nei confronti del datore di lavoro, che è privo di legittimazione passiva non essendo debitore della obbligazione conneSA al relativo accertamento.
La ricorrente ha, inoltre, sostenuto che la malattia da cui è affetta sarebbe dipendente da causa di servizio e, pertanto, ai sensi dell'art. 39 CCNL, ella avrebbe diritto a scomputare dal periodo di comporto i giorni di assenza per malattia e a percepire l'intera retribuzione spettantele, senza decurtazioni.
Ebbene, anche queste domande non possono trovare accoglimento, in quanto non risulta che la malattia della ricorrente (il cui accertamento si è ritenuto superfluo per le ragioni sopra illustrate) poSA essere qualificata in termini di “malattia dipendente da causa di servizio”.
6. Sulle domande di risarcimento del danno.
La dr.SA , assumendo il verificarsi di azioni di mobbing -tra cui atti di demansionamento- Parte_1 CP_ a proprio danno, ha chiesto la condanna dell' al risarcimento di plurime tipologie di danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale: danno biologico, danno da perdita della professionalità per il demansionamento subito, danni da perdita di chanches per la mancata promozione a responsabile di agenzia compleSA. CP_ Ebbene, dovendosi escludere, per le ragioni sin qui esposte, che l' la dr.SA e gli altri CP_2 funzionari abbiano posto in essere atti di mobbing e dovendosi parimenti escludere che il datore di lavoro, per il tramite dei propri dirigenti/funzionari, abbia demansionato la ricorrente, non può esservi risarcimento di asseriti danni derivanti da tali tipologie di presunti inadempimenti, CP_ mancandone il presupposto. In altri termini, le condotte di mobbing ascritte all' alla dr.SA CP_2 ed agli altri dipendenti dell' non sono state ritenute sussistenti e, conseguentemente, non CP_1 sussiste, a monte, responsabilità degli stessi in punto an.
Ritiene, invece, il Tribunale che poSA essere riconosciuto alla ricorrente -nei soli limiti oltre precisati- il risarcimento del danno derivante dalla illegittima revoca della p.o.
La ricorrente ha dedotto che i provvedimenti disciplinari e la revoca della p.o. abbiano rappresentato atti di mobbing, causativi, anch'essi di danni. Il Tribunale ha respinto questa tesi, ma ha effettivamente accertato l'illegittimità di tali provvedimenti. Gli stessi sono stati considerati infatti illegittimi, seppur non illeciti. All'illegittima revoca della p.o. può, in generale, conseguire il diritto al risarcimento del danno. Nel caso di specie, la ricorrente non ha testualmente formulato una domanda specifica diretta ad ottenere la condanna dell' al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima revoca della CP_1
p.o., dedicando in ricorso, a tale profilo, uno specifico paragrafo: ella, però, più in generale, ha contestato la legittimità di questi provvedimenti, li ha qualificati come atti di mobbing e di demansionamento unitamente a tutti gli atti/comportamenti sopra descritti e ha individuato anch'essi quali fatti illeciti produttivi di danno. Si ritiene, pertanto, alla luce di un'interpretazione complessiva della domanda e di una valutazione non formalistica della steSA, che, denunciando l'illiceità dei provvedimenti disciplinari e della 33 revoca della p.o., facendo riferimento a tipologie di danni ad essi connessi (mancato guadagno, danno professionale di natura patrimoniale, danno da perdita di chance) ed evidenziando che, a seguito della predetta revoca, sia stata privata della funzione di responsabilità, la ricorrente abbia incluso nella domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'asserito demansionamento anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima revoca della p.o..
Ciò premesso, deve, in primo luogo, essere riconosciuto il risarcimento del danno da mancato guadagno derivante dalla revoca illegittima: la dr.SA ha dunque diritto ad ottenere il Parte_1 pagamento dell'importo, a titolo di indennità quale titolare della p.o., dalla revoca alla scadenza dell'incarico. In secondo luogo la ricorrente ha allegato di aver subito un danno alla professionalità, alla personalità ed all'immagine. Ebbene, la giurisprudenza formatasi in tema di risarcimento del danno da demansionamento - i cui principi possono essere richiamati in questa sede, in cui, a seguito della illegittima revoca della p.o., la lavoratrice è stata privata dei compiti di responsabile dell' Parte_3
- la prova per presunzioni assume rilievo precipuo, potendo il giudice ritenere provato il
[...] danno in base alla complessiva valutazione di elementi quali caratteristiche, gravità, durata, conoscibilità all'interno e all'esterno del luogo di lavoro della dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto.
Nel caso di specie sono emersi: la gravità delle ragioni alla base della illegittimità revoca della p.o
(ossia la nullità di entrambi provvedimenti disciplinari su cui eSA è fondata); la serietà delle sue conseguenze sul piano lavorativo/professionale (la perdita della responsabilità dell' e la CP_18 successiva assegnazione a mansioni prive di tali caratteristiche, con conseguente perdita di professionalità specifica); la conoscenza di tali circostanze -che hanno riguardato un alto funzionario, con lunga esperienza pregreSA- da parte dei colleghi. Deve pertanto ritenersi provata l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile, per la cui quantificazione, in difetto di elementi certi, deve ricorrersi alla valutazione equitativa ex art. 1226
c.c.: in considerazione delle circostanze di fatto emerse, appare congruo determinare nel 60% della retribuzione complessiva della ricorrente il risarcimento dovuto per ogni mese, dalla data della revoca della p.o. a quella della relativa scadenza.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances, ritiene il Tribunale che eSA non poSA trovare accoglimento, in difetto di allegazioni specifiche sul punto.
In tema di risarcimento del danno da perdita di chances (ossia la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene e, cioè, non una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto), la S.C. ha più volte statuito che il lavoratore che agisca per ottenere il risarcimento di tale tipologia di pregiudizio, ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile (cfr., ad esempio, Cass. Sez. lav., sent. 495/2016). Nel caso di specie la ricorrente non ha allegato alcun elemento specifico in tal senso, non avendo in alcun modo chiarito in concreto i presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta dell'Istituto (superamento dei concorsi per l'attribuzione dell'Agenzia Interna di Torino e dell' ), essendosi limitata alla formulazione di generiche Parte_12 considerazioni inidonee allo scopo. Anche la domanda di risarcimento del danno alla salute non può trovare accoglimento, non essendo stato dedotto/provato/offerto di provare che lo stesso sia stato causato dalla revoca della p.o.: la dr.SA ha, infatti, allegato che i pregiudizi alla salute sono derivati dal mobbing posto in Parte_1 essere nei propri riguardi;
ebbene, anche a voler interpretare la domanda in termini estensivi, non è
34 tuttavia in questo caso possibile ritenere che ella abbia inteso ricondurre il danno biologico patito alla sola revoca della p.o., posto che tutte le argomentazioni difensive sul punto sono incentrate sulle conseguenze pregiudizievoli cagionate dalle dedotte condotte veSAtorie e persecutorie globalmente considerate (e non ritenute sussistenti).
7. Sulle spese di lite. CP_ Nei rapporti tra la ricorrente e l' tenuto conto della reciproca soccombenza, si ritiene corretto disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Nei rapporti tra la ricorrente e la dr.SA le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono CP_2 la soccombenza della ricorrente (Cass. Civ., sent. 11670/18), ma le stesse possono essere compensate parzialmente, nella misura -che si stima equa - del 50%, tenuto conto della posizione processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, CP_
-annulla la sanzione disciplinare adottata dall' con determinazione n. 10 del 5.2.2018; CP_
-annulla la sanzione disciplinare adottata dall' con determinazione n. 97 del 17.12.2018;
-dichiara illegittima la revoca dell'incarico di p.o. di Responsabile dell'Agenzia Prestazioni e
Servizi individuali della Sede provinciale di Biella del 28.1.19; CP_
-condanna l' a risarcire alla ricorrente il danno da mancato guadagno, nella misura corrispondente all'indennità di responsabile di Agenzia Prestazioni e Servizi Individuali per il periodo compreso tra la data della revoca della p.o. e la scadenza del detto incarico, oltre interessi;
CP_
-condanna l' a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale, nella misura mensile corrispondente al 60% della retribuzione complessiva della steSA, dalla data della revoca della p.o. a quella della relativa scadenza, oltre interessi;
-respinge ogni altra domanda;
CP_
-compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e l'
-condanna la ricorrente a rimborsare alla dr.SA le spese di lite, complessivamente CP_2 liquidate, già compensate nella misura del 50%, in euro 1.500, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge.
Biella, 25.8.25.
La Giudice
Dr.SA Francesca Marchese
35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7 Quanto a quest'ultimo aspetto, si vedano i punti elencati dalla ricorrente nn. 5-7, 20-22, 26, 34, 35.
20 8 Non sussiste, infatti, in capo a tali soggetti alcun interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (in particolare gli episodi ascritti ai testimoni non hanno alcuna astratta capacità lesiva e non possono configurare atti di mobbing nei confronti della ricorrente)
24 10 Il difensore della ricorrente aveva in particolare fatto riferimento alla situazione che aveva originato il procedimento disciplinare conclusosi con il primo provvedimento disciplinare.
29 11 La dr.SA ha dedotto che in tale occasione la Direttrice fosse andata nel suo ufficio e che Parte_1
l'avesse aggredita verbalmente, urlando ed augurandole la morte. 32