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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7855/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1 و
RESISTENTE
Oggi 15 Maggio 2025 ad ore 8.55 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi:
per parte opposta l'Avv. Tusa.
Per parte opponente nessuno compare sino ad ore 9.00.
E' altresì presente l Controparte_2
Il G.I.
pronuncia l'allegata Sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7855/2025 r.g. promossa da: Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro TAMISARI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano via G. Murat nr. 70;
OPPONENTE
contro rappresentata e difesa (C.F. C.F._2 Controparte_1 و
dall'Avv. Laura Maria Rachele SALVETTI e dall'Avv. Tommaso Maria Vittorio
TUSA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Milano Corso
Buenos Aires nr. 10;
OPPOSTA
OGGETTO: ricorso ex art. 668 C.P.C.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: accoglimento della istanza di opposizione e annullamento della
Ordinanza di Convalida dell'intimato sfratto per finita locazione. Per parte opposta: rinuncia all'eccezione di tardività dell'opposizione; rigetto della istanza di sospensione e della opposizione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Giudice, rivisto il ricorso ex art. 668 c.p.c. datato 26.2.2025, i Decreti in data
4.3.2025, il verbale delle udienze in data 14.4.2025 e 12.5.2025, nonché le
Ordinanze in data 15.4.2025 ed in data 12.5.2025, osserva:
viste le notificazioni della intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per l'udienza del 17.12.2024 per ottenere la convalida dell'intimato sfratto per finita locazione, notificazioni esibite in originale dal Procuratore di parte opposta nel corso della udienza del 12.5.2025;
osservato che l' Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano, in data
30.10.2024:
-si è recato in via Murat nr. 70 a Milano e, non avendo ivi reperito il destinatario o altra persona prevista dall'art. 139 c.p.c., ha provveduto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
a:
- depositare copia dell'atto presso la Casa Comunale di Milano;
- affiggere avviso di avvenuto deposito dell'atto alla porta dell'abitazione del destinatario;
- inoltrare altro avviso al destinatario, con raccomandata A.R. nr. 66871545906-07 del 14.11.2024, per notiziarlo dello avvenuto deposito, raccomandata che il destinatario non ha ritirato, venendo pertanto restituita al mittente "per compiuta giacenza";
- inoltrare avviso ex art. 660 u.c. c.p.c. al destinatario, con raccomandata nr.
66871388664 del 14.11.2024, non recapitata al destinatario, in quanto ritenuto
"sconosciuto" dall'agente postale;
considerato che, pertanto, il procedimento di notificazione si è correttamente perfezionato, prevendendo l'articolo 660 u.c. c.p.c. la semplice spedizione della raccomandata all'intimato;
osservato che, in data 18.12.2024, l' Avv. Tommaso Tusa, difensore di parte intimante, aveva inoltrato all'Avv. Alessandro Tamisari una messaggio via posta elettronica certificata con allegata Ordinanza di Convalida dello sfratto del
17.12.2024, al fine di consentire al suo assistito di produrla a corredo della pratica per l'assegnazione di un cd. alloggio popolare;
osservato che, nel corso della udienza del 12.5.2025, la difesa dell'intimato ha precisato che, laddove avesse partecipato alla udienza di convalida del 17.17.2024, quest'ultimo avrebbe richiesto la fissazione della udienza di rilascio almeno sei mesi dopo, ovvero il 15.6.2025, e che, inoltre, il figlio del proprio assistito ha ottenuto la approvazione della richiesta di concessione di un mutuo, ragion per cui, entro la fine del mese di Luglio 2025, provvederà ad acquistare una nuova casa, nella quale andranno a vivere anche l'opponente e la sua famiglia;
considerato che non può sostenersi che l'intimazione non sia stata portata a conoscenza dello intimato, tenuto conto del fatto che sono state poste in essere tutte le formalità della notificazione e che l'avviso ex art. 660 u.c. c.p.c. deve essere inoltrato alla parte intimata, senza che si previsto l'inoltro con raccomandata con ricevuta di ritorno, a differenza di quanto previsto per la raccomandata ex art. 140 c.p.c.;
considerato, altresì, che il contratto di locazione ad suo abitativo era scaduto alla data del 29.92024 (scadenza del secondo quadriennio), previo inoltro di tempestiva disdetta;
considerato che, pertanto, l'opposizione debba essere rigettata;
considerato infine che, stante la soccombenza, la parte opponente debba essere condannata al pagamento delle spese di lite, secondo la vigente tariffa professionale
(D.M. 147/2022), tenuto conto del valore e della complessità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte opposta, liquidate in € 2.695,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 15 Maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Maria Ferruta