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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 900/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. FR IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU LO Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 900/2025 del registro generale, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento d i figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra:
C.F. nata a [...] il 14 Parte_1 C.F._1 settembre 1992, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocata Francesca Mariani ed elettivamente domiciliat a presso il suo studio sito in Roma, via Donatello n. 23, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nato a [...] il 5 Controparte_1 C.F._2 marzo 1980, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocata Germana Tognazzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Guidonia (RM), via Lazio n. 21 giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato il 19 marzo 2025, la sig.ra ha chiesto la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori
4 giugno 2013), (12 gennaio 2019) e Persona_1 Persona_2 Per_3
(18 maggio 2022) nati – rispettivamente il 4 giugno 2013, il 12 gennaio
[...]
2019 e il 18 maggio 2022 – da relazione more uxorio intrattenuta con il sig.
[...]
. CP_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto di : disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre;
regolamentare le frequentazioni con il padre;
determinare nella misura di euro 200
l'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di con tributo al mantenimento d i ciascun figlio;
disporre il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spe se straordinarie necessarie per il figlio;
condannare il convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente dell 'importo di euro 300 mensili .
Con comparsa depositata il 3 luglio 2025, si è costituito in giudizio il resistente allegando di essere addivenuto ad un accordo con la ricorrente sulle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori.
Preso atto del raggiungimento di un accordo, è stato assegnato alle parti un termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c.
Lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell 'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c., con ordinanza del 15 ottobre 2025, la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
II) L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue :
“1) l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Villa Adriana, Tivoli (Rm), via Calabria n.3;
2) i rapporti di frequentazione tra i minori ed il padre si svolgeranno uniformandos i ai seguenti tempi di frequentazione: a fine settimana alternati dal sabato alle ore
8.00 alla domenica alle ore 20.30; due pomeriggi infrasettimanali, martedì e giovedì, dalle ore 16.30 alle ore 20.30, nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, mentre il martedì, dalle 16.30 alle
20.30, nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il padre;
durante il periodo di chiusura delle scuole frequentate dai minori, il padre li terrà
2 con sé, nei medesimi giorni infrasettimanali suindicati, dalle ore 11.00 alle ore
20.30; durante le vacanze natalizie il 24 dicembre i minori staranno con la madre e il 25 e 26 con il padre, ad anni alterni, il 31 dicembre con la madre ed il 1 gennaio con il padre, sempre ad anni alterni, il 6 gennaio con la madre;
durante le vacanze pasquali, ciascun genitore, ad anni alterni con l'altro, terrà con sé i minori il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i minori per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, che comunicherà alla madre entro 30 maggio di ciascun anno;
3) il Signor per il mantenimento dei tre figli minori verserà mensilmente, CP_1 in favore della IG l'importo mensile di euro 200,00 per ciascun figlio Pt_1 oltre rivalutazione annuale ISTAT entro il 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie inerenti i minori, così come previsto dal Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Tivoli da intendersi qui integralmente riportato;
4) l'Assegno Unico, al quale il Signor rinuncia a titolo di Parte_2 ulteriore partecipazione al mantenimento dei figli, verrà percepito interamente dalla IG . Parte_1
III) Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole minorenne;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegi o e poste a fondamento della decisione.
IV) Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) dispone che l'affidamento e il mantenimento dei minori nato Persona_1 il 4 giugno 2013), (nata il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nata il [...]) siano regolamentati alle condizioni concordate dalle parti , trascritte in motivazione;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti .
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU LO FR IA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. FR IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IU LO Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 900/2025 del registro generale, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento d i figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra:
C.F. nata a [...] il 14 Parte_1 C.F._1 settembre 1992, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocata Francesca Mariani ed elettivamente domiciliat a presso il suo studio sito in Roma, via Donatello n. 23, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nato a [...] il 5 Controparte_1 C.F._2 marzo 1980, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocata Germana Tognazzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Guidonia (RM), via Lazio n. 21 giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato il 19 marzo 2025, la sig.ra ha chiesto la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori
4 giugno 2013), (12 gennaio 2019) e Persona_1 Persona_2 Per_3
(18 maggio 2022) nati – rispettivamente il 4 giugno 2013, il 12 gennaio
[...]
2019 e il 18 maggio 2022 – da relazione more uxorio intrattenuta con il sig.
[...]
. CP_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto di : disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre;
regolamentare le frequentazioni con il padre;
determinare nella misura di euro 200
l'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di con tributo al mantenimento d i ciascun figlio;
disporre il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spe se straordinarie necessarie per il figlio;
condannare il convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente dell 'importo di euro 300 mensili .
Con comparsa depositata il 3 luglio 2025, si è costituito in giudizio il resistente allegando di essere addivenuto ad un accordo con la ricorrente sulle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori.
Preso atto del raggiungimento di un accordo, è stato assegnato alle parti un termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c.
Lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell 'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c., con ordinanza del 15 ottobre 2025, la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
II) L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue :
“1) l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Villa Adriana, Tivoli (Rm), via Calabria n.3;
2) i rapporti di frequentazione tra i minori ed il padre si svolgeranno uniformandos i ai seguenti tempi di frequentazione: a fine settimana alternati dal sabato alle ore
8.00 alla domenica alle ore 20.30; due pomeriggi infrasettimanali, martedì e giovedì, dalle ore 16.30 alle ore 20.30, nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, mentre il martedì, dalle 16.30 alle
20.30, nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il padre;
durante il periodo di chiusura delle scuole frequentate dai minori, il padre li terrà
2 con sé, nei medesimi giorni infrasettimanali suindicati, dalle ore 11.00 alle ore
20.30; durante le vacanze natalizie il 24 dicembre i minori staranno con la madre e il 25 e 26 con il padre, ad anni alterni, il 31 dicembre con la madre ed il 1 gennaio con il padre, sempre ad anni alterni, il 6 gennaio con la madre;
durante le vacanze pasquali, ciascun genitore, ad anni alterni con l'altro, terrà con sé i minori il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i minori per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, che comunicherà alla madre entro 30 maggio di ciascun anno;
3) il Signor per il mantenimento dei tre figli minori verserà mensilmente, CP_1 in favore della IG l'importo mensile di euro 200,00 per ciascun figlio Pt_1 oltre rivalutazione annuale ISTAT entro il 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie inerenti i minori, così come previsto dal Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Tivoli da intendersi qui integralmente riportato;
4) l'Assegno Unico, al quale il Signor rinuncia a titolo di Parte_2 ulteriore partecipazione al mantenimento dei figli, verrà percepito interamente dalla IG . Parte_1
III) Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole minorenne;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegi o e poste a fondamento della decisione.
IV) Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) dispone che l'affidamento e il mantenimento dei minori nato Persona_1 il 4 giugno 2013), (nata il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nata il [...]) siano regolamentati alle condizioni concordate dalle parti , trascritte in motivazione;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti .
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU LO FR IA
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