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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 102/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARASSI CLARICE, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARASSI CLARICE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI MARIA CP_1 C.F._2 BEATRICE, elettivamente domiciliato in Via Emilia n. 1 40026 IMOLA presso il difensore avv. BERTI MARIA BEATRICE
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 7.1.2025 (nata a [...] – Camerun – il 6.1.1979) Parte_2 chiede pronunciarsi la separazione personale dal marito (nato a [...] - Camerun – CP_1 l'11.7.1971) con il quale ha contratto matrimonio in data 11.7.1971 presso l'Ambasciata del Camerun a Roma in data 24.04.2010 (cfr. doc.to n.1). Dalla loro unione è nata nata il [...] – oggi 17 anni). Persona_1
La ricorrente racconta che, quando la figlia aveva tre anni, la coppia iniziava ad ospitare il cognato (fratello del marito) che era solito offenderla. Alle rimostranze della donna, il marito, invece di difenderla, giungeva a minacciarla affinché non si lamentasse più. Quindi, il marito diventava violento. La moglie ricorda un primo episodio risalente al 2013, quando era stata picchiata in presenza della figlia che aveva anche tentato, invano, di difenderla. Aggiunge di pagina 1 di 8 essere stata denigrata dal marito anche agli occhi di sua madre (la suocera del convenuto); quindi, di avere sempre contribuito in misura maggiore, rispetto al marito, al mantenimento della figlia. Infine, di recente, accusa il marito di essere diventato aggressivo nei confronti della figlia. Chiede: l'affido “rafforzato” (c.d. super-esclusivo) della figlia, l'assegnazione della casa familiare, stabilire incontri padre/figlia secondo volontà della ragazza (che diventerà maggiorenne il prossimo 24.9.2025), un assegno di mantenimento per la figlia, a carico del padre, di €.350 oltre al 50% delle spese straordinarie. Il convenuto contesta la ricostruzione del ricorso e nega propri agiti violenti. Afferma che la figlia ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori. Chiede: l'affido condiviso della figlia, un calendario di visite del padre, è disposto a versare per il suo mantenimento €.250 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore (25.3.2025), le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio. Viene sentita la ricorrente:
<Da quando la bambina aveva circa tre anni, nel 2011 circa. Mio cognato viene a vivere con noi in quell'anno. Dopo qualche mese mio cognato ha iniziato a mancarmi di rispetto, quando mio marito non era presente: lui a casa faceva quello che gli pareva e iniziava ad insultarmi dicendo che mio marito di aveva salvata da una situazione di povertà e mi offendeva. Mio marito lo sapeva e mi diceva di stare tranquilla che avrebbe parlato con il fratello. La bambina era piccola, però era in casa. Io dicevo sempre a mio cognato di fare attenzione anche nei rapporti di vicinato ma lui mi diceva che non potevo dire niente. A un certo punto questa convivenza è finita. La presenza di mio cognato ha inciso nella mia relazione con mio marito. Un giorno mio cognato mi ha insultato pesantemente quando mio marito era a lavoro. Mi sono messa a piangere, era il 2012 circa, mi sono rivolta ad un amico di mio marito. Mio marito non interveniva. Mio cognato va via di casa nel 2012. Appena mio cognato va via, mio marito inizia a tenermi in casa, facendomi dei dispetti. Si arrabbiava spesso e mi guardava malissimo anche per le piccole discussioni. Una volta mi ha picchiata forte. La bambina aveva circa otto anni. Abbiamo sempre vissuto insieme. Viviamo insieme ancora adesso. Non c'è più intimità tra noi da quasi tre anni. Non c'è mai stato un rapporto sereno. Da quando ho chiesto il divorzio lui non mi saluta più. Non abbiamo parlato. Da quel momento lui non mi parla più. Io dormo in salotto. La bambina vive malissimo, è quella che soffre di più. Lei è una pallavolista, ieri sera aveva una partita e l'ho trovata che piangeva in camera sua perché non ce la fa più a sopportare questa situazione. Mi ha confessato che da qualche giorno piange. Lei ha vissuto tutto. La casa è di nostra proprietà in comunione. Io vengo da una famiglia povera. Quando ho iniziato a lavorare, ho chiesto a mio marito di comprare la casa qui. Ho insistito perché avevo dei soldi da parte e il mio consulente mi ha detto che non avevo
pagina 2 di 8 abbastanza risparmi. La casa l'ho pagata io, ma è intestata a lui per ragioni di garanzia dato che non avevo abbastanza soldi. Pago io il mutuo, con una rata di circa 460 euro al mese. Il mutuo è di 25 anni ed è stato contratto nel giugno 2016. Pago solo io la rata del mutuo. Io lavoro come OSS, con contratto a tempo indeterminato. Adesso percepisco 1400 euro al mese, con 13esima e 14esima (già inclusa). Non ho altre entrate.>> ADR. <L'assegno unico lo percepisco io al 100%, adesso sono 210/230 euro al mese.>>
Viene sentito il convenuto:
<Mio fratello ha perso lavoro ed è venuto a trovarmi. Io le avevo chiesto di ospitarlo. Ci siamo messi d'accordo. Io lavoravo molto, anche di domenica e le ho detto che se ci fossero stati dei problemi lei avrebbe dovuto aspettare. Una volta sono tornato e ho trovato che lei aveva buttato i vestiti di mio fratello fuori di casa. Non si fa così, le avevo detto di aspettarmi prima di reagire o di parlare con sua madre e chiedere consiglio. Io mi sarei assunto le mie responsabilità con la mia famiglia. Non c'è nessuna ragione per questa crisi. Non mi aspettavo niente. Ero a casa e lei mi ha detto che mi doveva parlare e mi ha detto che aveva intenzione di chiedere la separazione. Ero perplesso. Non avevamo nemmeno litigato. Lei porta la ragazza a scuola, perché lei ha la macchina. Io vado a lavoro con la bicicletta. Viviamo ancora insieme. Non è vero quello che ha detto. C'è affetto tra di noi. Ho la prova dei bonifici che le ho fatto da quando abbiamo comprato casa. Nemmeno la storia della casa è vera. Quando abbiamo comprato casa le ho dato i soldi e quando dovevamo fare dei lavori mi sono rivolto a una serie di amici che ci hanno aiutato nei lavori.>> ADR. <Il mutuo lo pago io al 100%. Da quando abbiamo comprato casa. La rata è di 460 euro. Ho sempre pagato io, tutto io.>> Io lavoro come dipendente metalmeccanico e percepisco circa 1500 euro al mese. Non ho altre entrate. Non ho altri beni, né finanziamenti o investimenti. Mia figlia mi vuole tantissimo bene.>> ADR. <L'assegno unico lo prendevo io inizialmente, perché pagavo la retta scolastica. Dalle elementari, però, la signora mi ha chiesto di percepire interamente l'assegno unico al 100%.>>
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Il Giudice ha ritenuto necessario ascoltare la figlia. Udienza 15.42025 - Audizione della figlia Preliminarmente, il Giudice informava la minore sul procedimento in corso e sulle conseguenze di esso, spiegando il significato dell'incontro con lei, rassicurandola sul fatto che di ciò che dirà sarà tenuto conto, anche se la decisione potrà essere diversa, nonché sul fatto che le decisioni saranno prese esclusivamente nel suo interesse, morale e materiale.
Ciò posto, la minore spontaneamente dichiarava: Persona_1
<Frequento il quarto anno dell'istituto tecnico, indirizzo ragioneria a Imola. Studio tedesco e inglese. Vorrei frequentare la Facoltà di Economia. A scuola studiamo diritto privato e commerciale. Papà e mamma vivono ancora insieme ma come separati. Mi trovo male in questa situazione.
pagina 3 di 8 Fin da piccola ho sempre avuto la mancanza del padre fisicamente ed emotivamente: lui non c'era mai, anche quando avevo degli impegni. Nella mia vita, papà è sempre stato assente. La sua presenza fisica mi mette in agitazione perché ho paura che mi faccia del male. È un trauma che mi porto dall'infanzia, ho assistito a violenze sue nei confronti della mamma. A novembre 2024, lui è stato quasi vicino a farmi del male: era la seconda volta che succedeva. Io avevo lasciato la sul comodino e lui è venuto in camera rimproverandomi per una mancanza Pt_3 di rispetto nei suoi confronti. Lui si è avvicinato a me e aveva la mano sollevata su di me, come se volesse colpirmi. Sembrava che mi volesse dare uno schiaffo. Quel giorno ho pianto e mi sono venuti gli occhi gonfi. Mia madre vedendomi così ha deciso di portarmi dai Carabinieri per denunciare la cosa, ma poi abbiamo desistito perché sarei dovuta rimanere dei giorni sola con lui e non era il caso. Non mi sembra esagerato. Tuttavia, non abbiamo denunciato. Papà non mi ha fatto del male. Una volta, quando ero piccola, avevo circa cinque anni, ero intervenuta per difendere mia madre e lui mi ha spinto via per continuare ad aggredirla. Inoltre, il 25.03.2025, dopo l'udienza si è arrabbiato dicendomi che la mamma gli avrebbe detto che io non lo voglio vedere. Quando mi ha chiesto perché io ho detto di voler essere lasciata da sola. Lui è insistente per me, mi chiede perché io non voglia vederlo e io gli ho detto “sai tu cosa hai fatto” perché lui ha sempre fatto cose cattive nei confronti della mamma: l'ha insultava, c'è stato un momento in cui sembrava che lui volesse aggredirla, anche lo scorso anno, le ha detto delle brutte parole. Io ero presente ma non ricordo tanto. Le volte in cui mi volevo intromettere, lui mi diceva di non farlo. Adesso non ho un rapporto con papà. Ci salutiamo. Mai mangiato insieme. Prima era mia madre che tentava di creare un rapporto. Molte cose per me le ha fatte quello che io considero il mio “nonno adottivo”, che viveva nel nostro vecchio palazzo. Non c'è un rapporto con mio padre. Non mi viene nemmeno voglia di parlare con lui. Io sono molto legata a mia madre e lui ha fatto cose brutte nei suoi confronti. A 9 anni mi ricordo di aver detto a mia madre che, secondo me, papà non mi voleva bene. Sono molto più legata a mamma. In casa sono sempre in camera o dove c'è mia madre. La notte chiudo la camera a chiave perché da quando è successo il fatto del 25 marzo sono preoccupata: io sono scoppiata a piangere e lui mi ha detto che sono una ipocrita. Gli ho chiesto se potesse firmare l'autorizzazione per la psicologa, ma lui mi ha detto che la colpa della separazione è della mamma e mi ha detto che lei gli ha chiesto dei soldi. Io li ho sentiti parlare di questa storia della separazione, quando la mamma gli ha detto di volersi separare: lui non ha avuto alcuna reazione, ha smesso di parlare. Mio padre continua a dire che non capisce la decisione della mamma. Per me fa finta di non sapere. Lui non partecipa a niente economicamente. Lo so perché mia mamma è in difficoltà economica e parla con me: mi ha detto che alcune volte paga l'affitto e poi è lei che si è sempre occupata delle spese della pallavolo, anche perché lui non sa mai niente e non si interessa di me. Quando vado a pallavolo da sola, alcune volte non mi chiede nemmeno con chi stia andando.>> ADR. <Non mi interessa (a domanda di nomina eventuale di un curatore speciale, n.d.r.) Però io non voglio avere nessun rapporto con lui, voglio che si distacchi completamente da me. Le cose non possono migliore, non penso che riuscirò a perdonare le sue mancanze nei miei confronti e quelle che ancora oggi continua a fare. Sono agitata e ho tanti pensieri in testa. Sono tante le cose da dire, ho detto l'essenziale.>>
All'esito, il giudice pronunciava ordinanza riservata ai sensi dell'art.473-bis. 22 c.p.c. Venivano valutati i redditi documentati delle parti pagina 4 di 8 I redditi delle parti Ricorrente CU 2022 lavoro a tempo indeterminato (gg.354) = al mese netti circa €.
1.270 CU 2023 lavoro a tempo indeterminato (gg.365) = al mese netti circa €.
1.440 CU 2024 lavoro a tempo indeterminato (gg.365) = al mese netti circa €.1.600 Convenuto CU 23 lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.
1.850 CU 24 lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.
1.950 CU 25 lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.
2.000 Costante lieve crescita
Il Giudice motivava la propria decisione come di seguito riportato.
La figlia è apparsa del tutto posizionata sulle tesi della madre, senza neppure avere evidenziato particolari motivi, se non ormai per fatti molto risalenti nel tempo, quando lei era solo una bambina (oggi ha 17 anni); molto severa col padre, tanto da essersi recata con la madre dai CC. per denunciare il padre dopo che questi, senza averla assolutamente colpita, ha alzato una mano, e la ragazza ha solo immaginato che avrebbe potuto colpirla. Si comprende come, in assenza di reale e concreta giustificazione, il fatto di recarsi addirittura presso le FF.OO., descriva una posizione della ragazza assolutamente ostile al padre. Al “profondo” rapporto madre/figlia, corrisponde il “pessimo rapporto” della ragazza verso il padre con il quale non ipotizza neppure in futuro una relazione affettiva significativa. A luglio compirà 18 anni, per cui non è neppure possibile, con qualche probabilità di successo, conferire incarico al servizio sociale per tentare una ripresa dei rapporti padre-figlia, per garantire comunque a quest'ultima una vera bi-genitorialità.
Attualmente l'assegno unico per la figlia (circa €.210/230) lo percepisce la madre al 100% (secondo un accordo tra genitori); entrambi hanno dichiarato di pagare totalmente la rata del mutuo della casa familiare, parti ad €.460 circa, con termine nel 2041. Dal doc.3 all. al ricorso risulta che entrambi sono parti mutuatari. Dal doc.6 all al ricorso (estratti conto) sembra che il mutuo sia pagato soprattutto dalla moglie, talvolta con restituzione, da parte del marito, altre volte da quest'ultimo. Ad es. dalla moglie, alla quale solo talvolta il marito ha restituito la somma - cfr. ad es. ottobre e novembre 2022 – per intero (€.460) – altre volte quota parte (ad es. dicembre 2023); a novembre 2024 lo ha pagato il marito;
il marito non ha depositato documentazione bancaria adeguata. Il marito dovrà trovare altra soluzione abitativa, con relative spese;
mentre non è prevedibile che vi sarà una reale frequentazione padre-figlia.
P.Q.M.
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
pagina 5 di 8 dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e la stessa figlia (in considerazione della sua età) secondo un calendario che sarà deciso da loro, di volta in volta;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.250,00 (duecentocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). La causa, in assenza di istanze istruttorie delle parti, era rinviata per la decisione. Le conclusioni finali delle parti Attrice Oltre al vincolo, assegnazione della casa alla moglie, assegno per la figlia, a carico del padre, di €.350 oltre al 70% delle spese straordinarie. Convenuto Eccezione preliminare perché il matrimonio non è trascritto in Italia, in subordine conferma dell'ordinanza del 25.3.2025 (ex art.473-bis. 22 c.p.c.); pronunciare lo scioglimento della comunione tra i coniugi e disporre la vendita all'asta della casa coniugale, onde dividere il ricavato al 50% tra le parti ed onde estinguere i ratei del mutuo tuttora dovuti.
Entrambe si sono limitate al deposito delle comparse conclusionali senza comparse di replica.
Per prima cosa si evidenzia che, nelle more del giudizio, la figlia della coppia è diventata maggiorenne. Sull'eccezione preliminare del convenuto Va respinta l'eccezione di inammissibilità processuale della domanda per mancata trascrizione in Italia del matrimonio tra stranieri celebrato all'estero, perché la sentenza di divorzio non rientra nel novero degli atti soggetti a trascrizione in Italia (RD 09.07.39 n.1238, modificato dal d.p.r.
3.11.2000 n.396). Con la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (L. n.218/95) il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri che possiedono determinati requisiti è diventato automatico. Il matrimonio celebrato all'estero dai genitori della prole minorenne, quindi, deve considerarsi valido in Italia anche se non trascritto ai sensi dell'art.19 del DPR 3 novembre 200 n. 396 e lo stesso dicasi per la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale straniero, che, pure non trascritta, deve ritenersi valida e automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi dell'art.64 L. 218/1995, sussistendo le condizioni previste da tale norma della competenza giurisdizionale del Giudice che l'ha emessa, del rispetto del principio del contraddittorio e di difesa del convenuto, del passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è pronunciata, della non contrarietà ad altra decisione pronunciata in Italia, della non pendenza di altro procedimento con il medesimo oggetto e le stesse parti instaurato nel nostro territorio e della non contrarietà all'ordine pubblico. Sulle altre domande Il vincolo Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso e della comparsa di risposta, che dal fatto che e la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
La figlia è ormai maggiorenne. Non essendo economicamente autosufficiente (circostanza non contestata) si deve prendere atto che ella vive stabilmente presso la madre da quando è cessata la convivenza dei coniugi suoi genitori. Tale situazione conduce ad assegnare la casa familiare alla ricorrente.
pagina 6 di 8 Sulle condizioni economiche dei coniugi non si hanno ulteriori elementi reddituali oltre quelli già depositati e valutati dal giudice relatore con la propria ordinanza 27.04.2025. Premesso che la rata del mutuo della casa familiare, in cui sono rimaste la moglie e la figlia, viene pagata da entrambi, seppure in maniera e misura non sempre fissa e rispettata, i loro redditi sono quelli già documentati. Non si conosce la condizione del marito relativa alla sua attuale abitazione e ad eventuali spese e costi che egli affronta (non è stata alcuna documentazione sul punto). Estratto conto della moglie: al 31.12.2021 saldo finale circa €.1.430; al 31.12.2022 saldo finale circa
€.750; al 31.12.2023 praticamente zero. Estratto conto del marito saldo dal 30.9.2024 al 31.12.2024 – iniziale meno circa €.1.185 (saldo negativo) – finale circa €.750. Come si vede, le parti hanno depositato documentazione reddituale incompleta.
In considerazione dei loro redditi accertati e dei tempi di permanenza della figlia col padre, praticamente inesistenti, il contributo economico per la ragazza, a carico del padre, si può congruamente determinare in €.300 mensili, esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi: (nata a [...] – Camerun – il 6.1.1979) Parte_2 e (nato a [...] - Camerun – l'11.7.1971), CP_1 unitisi con matrimonio contratto presso l'Ambasciata del Camerun a Roma in data 24.04.2010 (cfr. doc.to n.1). assegna la casa familiare alla ricorrente;
con decorrenza dalla pronuncia pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia (maggiorenne non indipendente economicamente, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica), la somma mensile complessiva di €.300,00 (trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per pagina 7 di 8 l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione 10.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 102/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARASSI CLARICE, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARASSI CLARICE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI MARIA CP_1 C.F._2 BEATRICE, elettivamente domiciliato in Via Emilia n. 1 40026 IMOLA presso il difensore avv. BERTI MARIA BEATRICE
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 7.1.2025 (nata a [...] – Camerun – il 6.1.1979) Parte_2 chiede pronunciarsi la separazione personale dal marito (nato a [...] - Camerun – CP_1 l'11.7.1971) con il quale ha contratto matrimonio in data 11.7.1971 presso l'Ambasciata del Camerun a Roma in data 24.04.2010 (cfr. doc.to n.1). Dalla loro unione è nata nata il [...] – oggi 17 anni). Persona_1
La ricorrente racconta che, quando la figlia aveva tre anni, la coppia iniziava ad ospitare il cognato (fratello del marito) che era solito offenderla. Alle rimostranze della donna, il marito, invece di difenderla, giungeva a minacciarla affinché non si lamentasse più. Quindi, il marito diventava violento. La moglie ricorda un primo episodio risalente al 2013, quando era stata picchiata in presenza della figlia che aveva anche tentato, invano, di difenderla. Aggiunge di pagina 1 di 8 essere stata denigrata dal marito anche agli occhi di sua madre (la suocera del convenuto); quindi, di avere sempre contribuito in misura maggiore, rispetto al marito, al mantenimento della figlia. Infine, di recente, accusa il marito di essere diventato aggressivo nei confronti della figlia. Chiede: l'affido “rafforzato” (c.d. super-esclusivo) della figlia, l'assegnazione della casa familiare, stabilire incontri padre/figlia secondo volontà della ragazza (che diventerà maggiorenne il prossimo 24.9.2025), un assegno di mantenimento per la figlia, a carico del padre, di €.350 oltre al 50% delle spese straordinarie. Il convenuto contesta la ricostruzione del ricorso e nega propri agiti violenti. Afferma che la figlia ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori. Chiede: l'affido condiviso della figlia, un calendario di visite del padre, è disposto a versare per il suo mantenimento €.250 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore (25.3.2025), le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio. Viene sentita la ricorrente:
<Da quando la bambina aveva circa tre anni, nel 2011 circa. Mio cognato viene a vivere con noi in quell'anno. Dopo qualche mese mio cognato ha iniziato a mancarmi di rispetto, quando mio marito non era presente: lui a casa faceva quello che gli pareva e iniziava ad insultarmi dicendo che mio marito di aveva salvata da una situazione di povertà e mi offendeva. Mio marito lo sapeva e mi diceva di stare tranquilla che avrebbe parlato con il fratello. La bambina era piccola, però era in casa. Io dicevo sempre a mio cognato di fare attenzione anche nei rapporti di vicinato ma lui mi diceva che non potevo dire niente. A un certo punto questa convivenza è finita. La presenza di mio cognato ha inciso nella mia relazione con mio marito. Un giorno mio cognato mi ha insultato pesantemente quando mio marito era a lavoro. Mi sono messa a piangere, era il 2012 circa, mi sono rivolta ad un amico di mio marito. Mio marito non interveniva. Mio cognato va via di casa nel 2012. Appena mio cognato va via, mio marito inizia a tenermi in casa, facendomi dei dispetti. Si arrabbiava spesso e mi guardava malissimo anche per le piccole discussioni. Una volta mi ha picchiata forte. La bambina aveva circa otto anni. Abbiamo sempre vissuto insieme. Viviamo insieme ancora adesso. Non c'è più intimità tra noi da quasi tre anni. Non c'è mai stato un rapporto sereno. Da quando ho chiesto il divorzio lui non mi saluta più. Non abbiamo parlato. Da quel momento lui non mi parla più. Io dormo in salotto. La bambina vive malissimo, è quella che soffre di più. Lei è una pallavolista, ieri sera aveva una partita e l'ho trovata che piangeva in camera sua perché non ce la fa più a sopportare questa situazione. Mi ha confessato che da qualche giorno piange. Lei ha vissuto tutto. La casa è di nostra proprietà in comunione. Io vengo da una famiglia povera. Quando ho iniziato a lavorare, ho chiesto a mio marito di comprare la casa qui. Ho insistito perché avevo dei soldi da parte e il mio consulente mi ha detto che non avevo
pagina 2 di 8 abbastanza risparmi. La casa l'ho pagata io, ma è intestata a lui per ragioni di garanzia dato che non avevo abbastanza soldi. Pago io il mutuo, con una rata di circa 460 euro al mese. Il mutuo è di 25 anni ed è stato contratto nel giugno 2016. Pago solo io la rata del mutuo. Io lavoro come OSS, con contratto a tempo indeterminato. Adesso percepisco 1400 euro al mese, con 13esima e 14esima (già inclusa). Non ho altre entrate.>> ADR. <L'assegno unico lo percepisco io al 100%, adesso sono 210/230 euro al mese.>>
Viene sentito il convenuto:
<Mio fratello ha perso lavoro ed è venuto a trovarmi. Io le avevo chiesto di ospitarlo. Ci siamo messi d'accordo. Io lavoravo molto, anche di domenica e le ho detto che se ci fossero stati dei problemi lei avrebbe dovuto aspettare. Una volta sono tornato e ho trovato che lei aveva buttato i vestiti di mio fratello fuori di casa. Non si fa così, le avevo detto di aspettarmi prima di reagire o di parlare con sua madre e chiedere consiglio. Io mi sarei assunto le mie responsabilità con la mia famiglia. Non c'è nessuna ragione per questa crisi. Non mi aspettavo niente. Ero a casa e lei mi ha detto che mi doveva parlare e mi ha detto che aveva intenzione di chiedere la separazione. Ero perplesso. Non avevamo nemmeno litigato. Lei porta la ragazza a scuola, perché lei ha la macchina. Io vado a lavoro con la bicicletta. Viviamo ancora insieme. Non è vero quello che ha detto. C'è affetto tra di noi. Ho la prova dei bonifici che le ho fatto da quando abbiamo comprato casa. Nemmeno la storia della casa è vera. Quando abbiamo comprato casa le ho dato i soldi e quando dovevamo fare dei lavori mi sono rivolto a una serie di amici che ci hanno aiutato nei lavori.>> ADR. <Il mutuo lo pago io al 100%. Da quando abbiamo comprato casa. La rata è di 460 euro. Ho sempre pagato io, tutto io.>> Io lavoro come dipendente metalmeccanico e percepisco circa 1500 euro al mese. Non ho altre entrate. Non ho altri beni, né finanziamenti o investimenti. Mia figlia mi vuole tantissimo bene.>> ADR. <L'assegno unico lo prendevo io inizialmente, perché pagavo la retta scolastica. Dalle elementari, però, la signora mi ha chiesto di percepire interamente l'assegno unico al 100%.>>
Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Il Giudice ha ritenuto necessario ascoltare la figlia. Udienza 15.42025 - Audizione della figlia Preliminarmente, il Giudice informava la minore sul procedimento in corso e sulle conseguenze di esso, spiegando il significato dell'incontro con lei, rassicurandola sul fatto che di ciò che dirà sarà tenuto conto, anche se la decisione potrà essere diversa, nonché sul fatto che le decisioni saranno prese esclusivamente nel suo interesse, morale e materiale.
Ciò posto, la minore spontaneamente dichiarava: Persona_1
<Frequento il quarto anno dell'istituto tecnico, indirizzo ragioneria a Imola. Studio tedesco e inglese. Vorrei frequentare la Facoltà di Economia. A scuola studiamo diritto privato e commerciale. Papà e mamma vivono ancora insieme ma come separati. Mi trovo male in questa situazione.
pagina 3 di 8 Fin da piccola ho sempre avuto la mancanza del padre fisicamente ed emotivamente: lui non c'era mai, anche quando avevo degli impegni. Nella mia vita, papà è sempre stato assente. La sua presenza fisica mi mette in agitazione perché ho paura che mi faccia del male. È un trauma che mi porto dall'infanzia, ho assistito a violenze sue nei confronti della mamma. A novembre 2024, lui è stato quasi vicino a farmi del male: era la seconda volta che succedeva. Io avevo lasciato la sul comodino e lui è venuto in camera rimproverandomi per una mancanza Pt_3 di rispetto nei suoi confronti. Lui si è avvicinato a me e aveva la mano sollevata su di me, come se volesse colpirmi. Sembrava che mi volesse dare uno schiaffo. Quel giorno ho pianto e mi sono venuti gli occhi gonfi. Mia madre vedendomi così ha deciso di portarmi dai Carabinieri per denunciare la cosa, ma poi abbiamo desistito perché sarei dovuta rimanere dei giorni sola con lui e non era il caso. Non mi sembra esagerato. Tuttavia, non abbiamo denunciato. Papà non mi ha fatto del male. Una volta, quando ero piccola, avevo circa cinque anni, ero intervenuta per difendere mia madre e lui mi ha spinto via per continuare ad aggredirla. Inoltre, il 25.03.2025, dopo l'udienza si è arrabbiato dicendomi che la mamma gli avrebbe detto che io non lo voglio vedere. Quando mi ha chiesto perché io ho detto di voler essere lasciata da sola. Lui è insistente per me, mi chiede perché io non voglia vederlo e io gli ho detto “sai tu cosa hai fatto” perché lui ha sempre fatto cose cattive nei confronti della mamma: l'ha insultava, c'è stato un momento in cui sembrava che lui volesse aggredirla, anche lo scorso anno, le ha detto delle brutte parole. Io ero presente ma non ricordo tanto. Le volte in cui mi volevo intromettere, lui mi diceva di non farlo. Adesso non ho un rapporto con papà. Ci salutiamo. Mai mangiato insieme. Prima era mia madre che tentava di creare un rapporto. Molte cose per me le ha fatte quello che io considero il mio “nonno adottivo”, che viveva nel nostro vecchio palazzo. Non c'è un rapporto con mio padre. Non mi viene nemmeno voglia di parlare con lui. Io sono molto legata a mia madre e lui ha fatto cose brutte nei suoi confronti. A 9 anni mi ricordo di aver detto a mia madre che, secondo me, papà non mi voleva bene. Sono molto più legata a mamma. In casa sono sempre in camera o dove c'è mia madre. La notte chiudo la camera a chiave perché da quando è successo il fatto del 25 marzo sono preoccupata: io sono scoppiata a piangere e lui mi ha detto che sono una ipocrita. Gli ho chiesto se potesse firmare l'autorizzazione per la psicologa, ma lui mi ha detto che la colpa della separazione è della mamma e mi ha detto che lei gli ha chiesto dei soldi. Io li ho sentiti parlare di questa storia della separazione, quando la mamma gli ha detto di volersi separare: lui non ha avuto alcuna reazione, ha smesso di parlare. Mio padre continua a dire che non capisce la decisione della mamma. Per me fa finta di non sapere. Lui non partecipa a niente economicamente. Lo so perché mia mamma è in difficoltà economica e parla con me: mi ha detto che alcune volte paga l'affitto e poi è lei che si è sempre occupata delle spese della pallavolo, anche perché lui non sa mai niente e non si interessa di me. Quando vado a pallavolo da sola, alcune volte non mi chiede nemmeno con chi stia andando.>> ADR. <Non mi interessa (a domanda di nomina eventuale di un curatore speciale, n.d.r.) Però io non voglio avere nessun rapporto con lui, voglio che si distacchi completamente da me. Le cose non possono migliore, non penso che riuscirò a perdonare le sue mancanze nei miei confronti e quelle che ancora oggi continua a fare. Sono agitata e ho tanti pensieri in testa. Sono tante le cose da dire, ho detto l'essenziale.>>
All'esito, il giudice pronunciava ordinanza riservata ai sensi dell'art.473-bis. 22 c.p.c. Venivano valutati i redditi documentati delle parti pagina 4 di 8 I redditi delle parti Ricorrente CU 2022 lavoro a tempo indeterminato (gg.354) = al mese netti circa €.
1.270 CU 2023 lavoro a tempo indeterminato (gg.365) = al mese netti circa €.
1.440 CU 2024 lavoro a tempo indeterminato (gg.365) = al mese netti circa €.1.600 Convenuto CU 23 lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.
1.850 CU 24 lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.
1.950 CU 25 lavoro a tempo indeterminato (gg.365) al mese netti circa €.
2.000 Costante lieve crescita
Il Giudice motivava la propria decisione come di seguito riportato.
La figlia è apparsa del tutto posizionata sulle tesi della madre, senza neppure avere evidenziato particolari motivi, se non ormai per fatti molto risalenti nel tempo, quando lei era solo una bambina (oggi ha 17 anni); molto severa col padre, tanto da essersi recata con la madre dai CC. per denunciare il padre dopo che questi, senza averla assolutamente colpita, ha alzato una mano, e la ragazza ha solo immaginato che avrebbe potuto colpirla. Si comprende come, in assenza di reale e concreta giustificazione, il fatto di recarsi addirittura presso le FF.OO., descriva una posizione della ragazza assolutamente ostile al padre. Al “profondo” rapporto madre/figlia, corrisponde il “pessimo rapporto” della ragazza verso il padre con il quale non ipotizza neppure in futuro una relazione affettiva significativa. A luglio compirà 18 anni, per cui non è neppure possibile, con qualche probabilità di successo, conferire incarico al servizio sociale per tentare una ripresa dei rapporti padre-figlia, per garantire comunque a quest'ultima una vera bi-genitorialità.
Attualmente l'assegno unico per la figlia (circa €.210/230) lo percepisce la madre al 100% (secondo un accordo tra genitori); entrambi hanno dichiarato di pagare totalmente la rata del mutuo della casa familiare, parti ad €.460 circa, con termine nel 2041. Dal doc.3 all. al ricorso risulta che entrambi sono parti mutuatari. Dal doc.6 all al ricorso (estratti conto) sembra che il mutuo sia pagato soprattutto dalla moglie, talvolta con restituzione, da parte del marito, altre volte da quest'ultimo. Ad es. dalla moglie, alla quale solo talvolta il marito ha restituito la somma - cfr. ad es. ottobre e novembre 2022 – per intero (€.460) – altre volte quota parte (ad es. dicembre 2023); a novembre 2024 lo ha pagato il marito;
il marito non ha depositato documentazione bancaria adeguata. Il marito dovrà trovare altra soluzione abitativa, con relative spese;
mentre non è prevedibile che vi sarà una reale frequentazione padre-figlia.
P.Q.M.
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
pagina 5 di 8 dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre e la stessa figlia (in considerazione della sua età) secondo un calendario che sarà deciso da loro, di volta in volta;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.250,00 (duecentocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo). La causa, in assenza di istanze istruttorie delle parti, era rinviata per la decisione. Le conclusioni finali delle parti Attrice Oltre al vincolo, assegnazione della casa alla moglie, assegno per la figlia, a carico del padre, di €.350 oltre al 70% delle spese straordinarie. Convenuto Eccezione preliminare perché il matrimonio non è trascritto in Italia, in subordine conferma dell'ordinanza del 25.3.2025 (ex art.473-bis. 22 c.p.c.); pronunciare lo scioglimento della comunione tra i coniugi e disporre la vendita all'asta della casa coniugale, onde dividere il ricavato al 50% tra le parti ed onde estinguere i ratei del mutuo tuttora dovuti.
Entrambe si sono limitate al deposito delle comparse conclusionali senza comparse di replica.
Per prima cosa si evidenzia che, nelle more del giudizio, la figlia della coppia è diventata maggiorenne. Sull'eccezione preliminare del convenuto Va respinta l'eccezione di inammissibilità processuale della domanda per mancata trascrizione in Italia del matrimonio tra stranieri celebrato all'estero, perché la sentenza di divorzio non rientra nel novero degli atti soggetti a trascrizione in Italia (RD 09.07.39 n.1238, modificato dal d.p.r.
3.11.2000 n.396). Con la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (L. n.218/95) il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri che possiedono determinati requisiti è diventato automatico. Il matrimonio celebrato all'estero dai genitori della prole minorenne, quindi, deve considerarsi valido in Italia anche se non trascritto ai sensi dell'art.19 del DPR 3 novembre 200 n. 396 e lo stesso dicasi per la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale straniero, che, pure non trascritta, deve ritenersi valida e automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi dell'art.64 L. 218/1995, sussistendo le condizioni previste da tale norma della competenza giurisdizionale del Giudice che l'ha emessa, del rispetto del principio del contraddittorio e di difesa del convenuto, del passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è pronunciata, della non contrarietà ad altra decisione pronunciata in Italia, della non pendenza di altro procedimento con il medesimo oggetto e le stesse parti instaurato nel nostro territorio e della non contrarietà all'ordine pubblico. Sulle altre domande Il vincolo Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso e della comparsa di risposta, che dal fatto che e la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
La figlia è ormai maggiorenne. Non essendo economicamente autosufficiente (circostanza non contestata) si deve prendere atto che ella vive stabilmente presso la madre da quando è cessata la convivenza dei coniugi suoi genitori. Tale situazione conduce ad assegnare la casa familiare alla ricorrente.
pagina 6 di 8 Sulle condizioni economiche dei coniugi non si hanno ulteriori elementi reddituali oltre quelli già depositati e valutati dal giudice relatore con la propria ordinanza 27.04.2025. Premesso che la rata del mutuo della casa familiare, in cui sono rimaste la moglie e la figlia, viene pagata da entrambi, seppure in maniera e misura non sempre fissa e rispettata, i loro redditi sono quelli già documentati. Non si conosce la condizione del marito relativa alla sua attuale abitazione e ad eventuali spese e costi che egli affronta (non è stata alcuna documentazione sul punto). Estratto conto della moglie: al 31.12.2021 saldo finale circa €.1.430; al 31.12.2022 saldo finale circa
€.750; al 31.12.2023 praticamente zero. Estratto conto del marito saldo dal 30.9.2024 al 31.12.2024 – iniziale meno circa €.1.185 (saldo negativo) – finale circa €.750. Come si vede, le parti hanno depositato documentazione reddituale incompleta.
In considerazione dei loro redditi accertati e dei tempi di permanenza della figlia col padre, praticamente inesistenti, il contributo economico per la ragazza, a carico del padre, si può congruamente determinare in €.300 mensili, esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi: (nata a [...] – Camerun – il 6.1.1979) Parte_2 e (nato a [...] - Camerun – l'11.7.1971), CP_1 unitisi con matrimonio contratto presso l'Ambasciata del Camerun a Roma in data 24.04.2010 (cfr. doc.to n.1). assegna la casa familiare alla ricorrente;
con decorrenza dalla pronuncia pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia (maggiorenne non indipendente economicamente, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica), la somma mensile complessiva di €.300,00 (trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per pagina 7 di 8 l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione 10.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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