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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/10/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 669/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET EA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 669/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. IGNAZIO IEMMOLO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. , rappresentante e CodiceFiscale_3 difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate nell'accordo sottoscritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 25.7.2024 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Controparte_1
– parte resistente – in data 16.10.2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 409 Parte II Serie A dell'anno 2001, unione dalla quale sono nati due figli, nato il [...], Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, ed nato il [...]. Persona_2
Allegava che con sentenza n. 69/2021 del 24.2.2021 il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi.
Allegava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliato con la moglie.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale ma con revoca dell'obbligo di versamento della somma di € 200,00 mensili a favore del figlio in quanto già lavora e ha acquisito l'indipendenza economica. Per_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.2.2025 si è costituita in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status ma contestando la richiesta di revoca del contributo per il mantenimento del figlio . Per_1
Deduceva che, pur rimanendo a vivere con il figlio minore per provvedere Persona_2 al sostentamento della famiglia si è trasferita a Novara, svolgendo lavori precari e scarsamente remunerati.
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte ricorrente con conferma delle statuizioni stabilite con la sentenza di separazione.
Dopo aver sentito personalmente i coniugi all'udienza di comparizione del 19.2.2025, i le parti chiedevano un rinvio della causa per definire le condizioni di un accordo e trasformare il giudizio in consensuale.
All'udienza del 14.5.2025, tenuta in modalità cartolare, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio nei seguenti termini:
“Con riferimento ai figli ed alle loro future condizioni di vita i ricorrenti stabiliscono concordemente quanto segue:
a). (nato a [...] il [...] – cod. fisc. ) è maggiorenne ed Parte_3 C.F._4 economicamente indipendente residente ad GI LO (VA) e pertanto, lo stesso sarà libero di regolare i rapporti affettivi e le frequentazioni con i genitori ed il fratello minore, in ragione delle sue esigenze e disponibilità;
2 b) (nato a [...] il [...] – cod. fisc. ) Parte_4 C.F._5 convive con la madre e recentemente con essa trasferitosi a Novara dove frequenta il secondo anno dell'Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero Ravizza.
In merito al suddetto figlio minore i coniugi stabiliscono concordemente:
1. Il minore vivrà stabilmente presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Novara nella via G.B. Magistrini n. 11;
2. I coniugi stabiliscono concordemente l'affidamento condiviso del minore Parte_4
sebbene stabilmente collocato presso l'abitazione della madre, potrà
[...] liberamente recarsi presso l'abitazione del padre tutte le volte che lo vorrà ed ivi pernottare previo parere dei genitori purché ciò non destabilizzi il suo andamento scolastico e non influisca negativamente sugli impegni di studio, sportivi e di svago;
in caso di disaccordo tra i coniugi sul diritto di visita, i ricorrenti stabiliscono sin d'ora che il minore trascorra con il padre giorni di lunedì e mercoledì Parte_4 di tutte le settimane dalle ore 18,00 alle ore 21,00, nonché il sabato e la domenica (a settimane alterne) dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica – compreso pernottamento del sabato sera – presso la casa del padre;
con riferimento alle vacanze ii coniugi stabiliscono che: per le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre il periodo di Natale (recte; la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e Santo Stefano) e il periodo di capodanno (recte: la notte d San Silvestro e il giorno di capodanno), previo accordo tra i coniugi e sentito il minore;
per le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
per le vacane estive, il figlio trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre la prima decade o la seconda decade del mese di agosto, previo accordo tra i coniugi, sentito il minore e previa comunicazione reciproca entro la prima decade del mese di luglio;
1) Il figlio minore frequenta il secondo anno dell'Istituto di Parte_4
Istruzione Superiore Alberghiero Ravizza di Novara con conseguenti spese di acquisto di ljbri e materiale di cancelleria, di divisa, di assicurazione scolastica, di abbonamento bus-navetta, di gite scolastiche ecc., che saranno poste a-carico di entrambi i genitori qualora rientrano nel regjme di spese straordinarie indicato nel protocollo d' intesa deIl'08\03\20 ì8 stjpulato in data 08\03820l8 dal Tribunale di Geta e dai Consiglio dell'Ordine. degli avvocati di Gela:
3 ”per la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole nei pi procedimenti di separazione, divorzio, modifiche delle condizioni disposte in tali procedimenti e nei procedimenti cx art 337 lei c.c.”
- il piccolo frequenta, inoltre, una palestra a pagamento presso Persona_2
l'Associazione Sportive Dilettantistica “UNDERDOG BOXING" di Novara con un esborso mensile pari ad £ 50/00 oltre ad euro 40/00 per quota annuale di assicurazione che i ricorrenti pongono a di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, previo consenso CP_2 dell'altro genitore.
Il minore gode di ottima spinta e non necessita di periodiche visite specialistiche, in tal senso le parti concordano sin d'ora che l'eventuale costo di qualsiasi visita medica specialistica di cui lo stesso dovesse necessitare sarà posto a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, previo avviso anticipato all'altro genitore, tranne per i casi urgenti.
Il minore vive stabilmente con la madre che si occupa di lui Parte_4 nella quotidianità. ln ragione della sua età e compatibilmente con i suoi impegni di studio e di svago, il minore manterrà costanti rapporti con entrambi i genitori e con i parenti materni e paterni, tutte le volte che lo desidererà e, comunque, nei giorni che saranno previamente concordati e comunicati reciprocamente dai genitori,
A seguito della sentenza di separazione i ricorrenti hanno stabilito la loro domiciliazione in abitazioni distinte, abbandonando l'abitazione familiare (all'epoca concessa in comodato dal padre del ), in ragione di ciò nulla dispongono i ricorrenti in merito. Parte_2 all'assegnazione della stessa che è ritornata nella disponibilità del legittimo proprietario.
Capacita' reddituale e patrimoniale del sig. Parte_2
, nell'anno 2024 dal mese di settembre lavora come operaio edile plesso la
[...] ditta "AffariCasa”, con un reddjto lavorativo mensile pan ad £ 1.500,00 cima. Il reddito annuo si può evincere dai CUD prodotti in atti e da quello relativo all'anno d'imposta 2023
e 2024 che vengono prodotti con il presente accordo;
4 E' titolare di un conto corrente presso con un saldo al 31/12/2024 di 800,00- CP_3
1.000,00 Euro circa. Al 1\04\2025 ha un saldo contabile € 728,00 circa.
E' proprietario di un'autovettura NE IT .tg EA449VA, immatricolata nell'anno
2010
E', altresì, comproprietario in ragione del 50•% (giacché acquistata costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale) di un piccolo fabbricato sito in Gela nella via Petrarca n.
47 distinto in catasto al foglio 187 p.lla 240, composto di un vano a piano terra, un vano a primo piano e mansarda, allo stato grezzo, in merito" al quale le parti stabiliscono concordemente che sarà messo in vendita con distribuzione del ricavato tra i ricorrenti in ragion del 50%;
Capacità reddituale e patrimoniale della sig,ra : Controparte_1 di , purtroppo, non ha un lavoro stabile, ma svolge saltuariamente Persona_3
l'attività di aiuto cuoca e/o lavapiatti nei ristoranti, con compenso a prestazione.
Nell'anno 2024 ha svolto attività lavorativa discontinue per complessivi mesi quattro con un reddito complessivo pari ad € 2.400,00
Non è titolare di conto corrente e/o titoli.
Non è proprietaria di autovetture ero mezzi di trasporto alternativi;
I ricorrenti allegano al presente ricorso la dichiarazione dei redditi relativi agli anni 2021,
2022, 2023 e 2024 relative al sig. . Parte_2
Nulla allegano relativamente ai redditi della sig.ra di , in quanto Controparte_1 priva di reddito rilevante e suscettibile di dichiarazione o equipollenti.
La sig.ra al contributo per il proprio mantenimento a Parte_5 carico del sig. . Parte_2
Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di Parte_2 Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore un assegno Parte_4 mensile pari ad € 300/00, da corrispondere entro il 5 di ogni mese con rivalutazione annua.
Nulla concordano le parti in merito al figlio maggiorenne , in quanto lavoratore ed Per_1 in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento”.
La causa, infine, con ordinanza del 10.7.2025, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza
5 passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione giudiziale la separazione deve essersi protratta per almeno dodici mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale
(21.1.2019), definita con sentenza n. 69/2021 del 24.2.2021 emessa dal Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore non è in contrasto con i suoi interessi rilevando che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
, nato a [...] l'[...], e , nata a [...]
[...] Controparte_1 il 25.5.1978, a Gela in data 16.10.2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 409 Parte II Serie A dell'anno 2002;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a [...] l'[...] e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], per come indicate in parte motiva;
[...]
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n.
396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA le spese tra le parti
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
ET EA BE IG
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET EA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 669/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. IGNAZIO IEMMOLO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. , rappresentante e CodiceFiscale_3 difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate nell'accordo sottoscritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 25.7.2024 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Controparte_1
– parte resistente – in data 16.10.2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 409 Parte II Serie A dell'anno 2001, unione dalla quale sono nati due figli, nato il [...], Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, ed nato il [...]. Persona_2
Allegava che con sentenza n. 69/2021 del 24.2.2021 il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi.
Allegava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliato con la moglie.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale ma con revoca dell'obbligo di versamento della somma di € 200,00 mensili a favore del figlio in quanto già lavora e ha acquisito l'indipendenza economica. Per_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.2.2025 si è costituita in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status ma contestando la richiesta di revoca del contributo per il mantenimento del figlio . Per_1
Deduceva che, pur rimanendo a vivere con il figlio minore per provvedere Persona_2 al sostentamento della famiglia si è trasferita a Novara, svolgendo lavori precari e scarsamente remunerati.
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte ricorrente con conferma delle statuizioni stabilite con la sentenza di separazione.
Dopo aver sentito personalmente i coniugi all'udienza di comparizione del 19.2.2025, i le parti chiedevano un rinvio della causa per definire le condizioni di un accordo e trasformare il giudizio in consensuale.
All'udienza del 14.5.2025, tenuta in modalità cartolare, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio nei seguenti termini:
“Con riferimento ai figli ed alle loro future condizioni di vita i ricorrenti stabiliscono concordemente quanto segue:
a). (nato a [...] il [...] – cod. fisc. ) è maggiorenne ed Parte_3 C.F._4 economicamente indipendente residente ad GI LO (VA) e pertanto, lo stesso sarà libero di regolare i rapporti affettivi e le frequentazioni con i genitori ed il fratello minore, in ragione delle sue esigenze e disponibilità;
2 b) (nato a [...] il [...] – cod. fisc. ) Parte_4 C.F._5 convive con la madre e recentemente con essa trasferitosi a Novara dove frequenta il secondo anno dell'Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero Ravizza.
In merito al suddetto figlio minore i coniugi stabiliscono concordemente:
1. Il minore vivrà stabilmente presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Novara nella via G.B. Magistrini n. 11;
2. I coniugi stabiliscono concordemente l'affidamento condiviso del minore Parte_4
sebbene stabilmente collocato presso l'abitazione della madre, potrà
[...] liberamente recarsi presso l'abitazione del padre tutte le volte che lo vorrà ed ivi pernottare previo parere dei genitori purché ciò non destabilizzi il suo andamento scolastico e non influisca negativamente sugli impegni di studio, sportivi e di svago;
in caso di disaccordo tra i coniugi sul diritto di visita, i ricorrenti stabiliscono sin d'ora che il minore trascorra con il padre giorni di lunedì e mercoledì Parte_4 di tutte le settimane dalle ore 18,00 alle ore 21,00, nonché il sabato e la domenica (a settimane alterne) dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica – compreso pernottamento del sabato sera – presso la casa del padre;
con riferimento alle vacanze ii coniugi stabiliscono che: per le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre il periodo di Natale (recte; la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e Santo Stefano) e il periodo di capodanno (recte: la notte d San Silvestro e il giorno di capodanno), previo accordo tra i coniugi e sentito il minore;
per le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
per le vacane estive, il figlio trascorrerà alternativamente con il padre o con la madre la prima decade o la seconda decade del mese di agosto, previo accordo tra i coniugi, sentito il minore e previa comunicazione reciproca entro la prima decade del mese di luglio;
1) Il figlio minore frequenta il secondo anno dell'Istituto di Parte_4
Istruzione Superiore Alberghiero Ravizza di Novara con conseguenti spese di acquisto di ljbri e materiale di cancelleria, di divisa, di assicurazione scolastica, di abbonamento bus-navetta, di gite scolastiche ecc., che saranno poste a-carico di entrambi i genitori qualora rientrano nel regjme di spese straordinarie indicato nel protocollo d' intesa deIl'08\03\20 ì8 stjpulato in data 08\03820l8 dal Tribunale di Geta e dai Consiglio dell'Ordine. degli avvocati di Gela:
3 ”per la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole nei pi procedimenti di separazione, divorzio, modifiche delle condizioni disposte in tali procedimenti e nei procedimenti cx art 337 lei c.c.”
- il piccolo frequenta, inoltre, una palestra a pagamento presso Persona_2
l'Associazione Sportive Dilettantistica “UNDERDOG BOXING" di Novara con un esborso mensile pari ad £ 50/00 oltre ad euro 40/00 per quota annuale di assicurazione che i ricorrenti pongono a di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, previo consenso CP_2 dell'altro genitore.
Il minore gode di ottima spinta e non necessita di periodiche visite specialistiche, in tal senso le parti concordano sin d'ora che l'eventuale costo di qualsiasi visita medica specialistica di cui lo stesso dovesse necessitare sarà posto a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, previo avviso anticipato all'altro genitore, tranne per i casi urgenti.
Il minore vive stabilmente con la madre che si occupa di lui Parte_4 nella quotidianità. ln ragione della sua età e compatibilmente con i suoi impegni di studio e di svago, il minore manterrà costanti rapporti con entrambi i genitori e con i parenti materni e paterni, tutte le volte che lo desidererà e, comunque, nei giorni che saranno previamente concordati e comunicati reciprocamente dai genitori,
A seguito della sentenza di separazione i ricorrenti hanno stabilito la loro domiciliazione in abitazioni distinte, abbandonando l'abitazione familiare (all'epoca concessa in comodato dal padre del ), in ragione di ciò nulla dispongono i ricorrenti in merito. Parte_2 all'assegnazione della stessa che è ritornata nella disponibilità del legittimo proprietario.
Capacita' reddituale e patrimoniale del sig. Parte_2
, nell'anno 2024 dal mese di settembre lavora come operaio edile plesso la
[...] ditta "AffariCasa”, con un reddjto lavorativo mensile pan ad £ 1.500,00 cima. Il reddito annuo si può evincere dai CUD prodotti in atti e da quello relativo all'anno d'imposta 2023
e 2024 che vengono prodotti con il presente accordo;
4 E' titolare di un conto corrente presso con un saldo al 31/12/2024 di 800,00- CP_3
1.000,00 Euro circa. Al 1\04\2025 ha un saldo contabile € 728,00 circa.
E' proprietario di un'autovettura NE IT .tg EA449VA, immatricolata nell'anno
2010
E', altresì, comproprietario in ragione del 50•% (giacché acquistata costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale) di un piccolo fabbricato sito in Gela nella via Petrarca n.
47 distinto in catasto al foglio 187 p.lla 240, composto di un vano a piano terra, un vano a primo piano e mansarda, allo stato grezzo, in merito" al quale le parti stabiliscono concordemente che sarà messo in vendita con distribuzione del ricavato tra i ricorrenti in ragion del 50%;
Capacità reddituale e patrimoniale della sig,ra : Controparte_1 di , purtroppo, non ha un lavoro stabile, ma svolge saltuariamente Persona_3
l'attività di aiuto cuoca e/o lavapiatti nei ristoranti, con compenso a prestazione.
Nell'anno 2024 ha svolto attività lavorativa discontinue per complessivi mesi quattro con un reddito complessivo pari ad € 2.400,00
Non è titolare di conto corrente e/o titoli.
Non è proprietaria di autovetture ero mezzi di trasporto alternativi;
I ricorrenti allegano al presente ricorso la dichiarazione dei redditi relativi agli anni 2021,
2022, 2023 e 2024 relative al sig. . Parte_2
Nulla allegano relativamente ai redditi della sig.ra di , in quanto Controparte_1 priva di reddito rilevante e suscettibile di dichiarazione o equipollenti.
La sig.ra al contributo per il proprio mantenimento a Parte_5 carico del sig. . Parte_2
Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di Parte_2 Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore un assegno Parte_4 mensile pari ad € 300/00, da corrispondere entro il 5 di ogni mese con rivalutazione annua.
Nulla concordano le parti in merito al figlio maggiorenne , in quanto lavoratore ed Per_1 in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento”.
La causa, infine, con ordinanza del 10.7.2025, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza
5 passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione giudiziale la separazione deve essersi protratta per almeno dodici mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale
(21.1.2019), definita con sentenza n. 69/2021 del 24.2.2021 emessa dal Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore non è in contrasto con i suoi interessi rilevando che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
, nato a [...] l'[...], e , nata a [...]
[...] Controparte_1 il 25.5.1978, a Gela in data 16.10.2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 409 Parte II Serie A dell'anno 2002;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a [...] l'[...] e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], per come indicate in parte motiva;
[...]
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n.
396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA le spese tra le parti
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
ET EA BE IG
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