Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026REG.PROV.COLL.
N. 00872/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 872 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Nazareno Saitta e Fabio Saitta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant’Agata di Militello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Arturo Merlo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto costituzione in giudizio del Comune di Sant’Agata di Militello;
Visto l’atto costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 16 luglio 2025 il Cons. NN IE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tar ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per ottenere l’annullamento del permesso di costruire n. 4/2022 rilasciato dal Comune di Sant’Agata di Militello ai contro-interessati confinanti per l’esecuzione di lavori di ampliamento sul confine, lato nord, del loro fabbricato; ha compensato le spese tra le parti costituite.
L’interessata, senza rubricare le relative censure, ha gravato la sentenza di primo grado, di cui ha sostenuto l’erroneità; ne ha indi domandato la riforma, con annullamento dell’atto gravato.
Il Comune di Sant’Agata di Militello si è costituito in resistenza; con successiva memoria ha spiegato eccezioni di rito e di merito, e concluso per il rigetto del gravame.
Uno dei contro-interessati si è costituito in resistenza, esponendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
L’appellante ha depositato una memoria difensiva.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 16 luglio 2025.
DIRITTO
1. Conviene illustrare lo scenario, per quanto qui di stretto interesse, nel quale si inserisce l’odierno contenzioso.
2. Nel 1988, in conseguenza dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato avviati dall’appellante in forza del relativo titolo edilizio, insorgeva una controversia civile tra la medesima e gli odierni contro-interessati, confinanti, avente a oggetto il tema delle distanze tra le rispettive proprietà, nel cui ambito intervenivano: la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-; la sentenza n. -OMISSIS- della Corte di appello di -OMISSIS-; l’ordinanza della Corte di cassazione n.-OMISSIS-8.
In particolare, la sentenza n. -OMISSIS- della Corte di appello di -OMISSIS-, in parziale riforma della statuizione di primo grado: condannava l’appellante ad “ arretrare la parete finestrata del proprio fabbricato fino a cinque metri dal confine con il fondo ” dei contro-interessati, “ o, in alternativa a renderla cieca, mantenendola sul confine ”; condannava i contro-interessati “ ad arretrare il proprio fabbricato fino a cinque metri dal confine ” del fabbricato dell’appellante.
L’appellante optava per la soluzione alternativa, rendendo cieche le pareti finestrate poste sul confine.
Interveniva poi l’ordinanza della Corte di cassazione n. -OMISSIS- che, nel rigettare i ricorsi principale e incidentale proposti avverso la sentenza della Corte di appello di -OMISSIS- - che passava quindi in giudicato - specificava in motivazione che “ se la [odierna appellante] dovesse scegliere di mantenere la sua costruzione sul confine, rendendola cieca, allora anche il fabbricato [dei controinteressati] potrebbe avanzare sul confine senza pareti finestrate per evitare l’arretramento, in conformità al R.E. che consente di costruire parete cieche sul confine ”.
Con il permesso di costruire n. 4/2022 il Comune di Sant’Agata di Militello, dando atto nel preambolo, tra altro, che la sottesa istanza di titolo edilizio era stata presentata “ in ottemperanza ” alla citata ordinanza della Corte di cassazione, autorizzava i contro-interessati a eseguire lavori di ampliamento sul confine di proprietà, lato nord, del loro fabbricato.
L’appellante insorgeva avverso tale provvedimento, che il Tar, con la sentenza gravata, riteneva indenne dalle mende denunziate.
3. Con il gravame all’odierno esame l’appellante sostiene che l’avviso del Tar si porrebbe in contrasto con la sentenza n. -OMISSIS- della Corte di appello di -OMISSIS- passata in giudicato, nella parte in cui condanna i contro-interessati “ ad arretrare il proprio fabbricato fino a cinque metri dal confine ”, e con l’obbligo dell’Amministrazione comunale di conformarvisi, computando le distanze legali sulla base della sola situazione di diritto delineata dalla suddetta sentenza di appello; lamenta che, consentendo l’ampliamento del fabbricato illecito (anziché la sua riduzione, con demolizione delle parti costruite in violazione), la sentenza andrebbe indebitamente a discapito della parte vittoriosa nel giudizio civile.
In particolare, l’appellante afferma che il succitato passaggio motivazionale dell’ordinanza della Corte di cassazione n. -OMISSIS-, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, non legittimerebbe la conclusione cui è pervenuto il primo giudice. Ciò in quanto questo passaggio motivazionale rappresenterebbe una semplice considerazione incidentale, priva di contenuto decisorio e valenza vincolante, ed eccederebbe la necessità logico-giuridica della decisione. In quanto tale, sempre per l’appellante, che richiama sul punto giurisprudenza amministrativa, esso costituirebbe un mero obiter dictum , ovvero un’affermazione ad abundantiam e in via ipotetica, del tutto insuscettibile di formare cosa giudicata, anche perché, ove l’ordinanza avesse inteso modificare la statuizione di appello, non avrebbe respinto il ricorso per cassazione dei contro-interessati. E anche per la giurisprudenza civile, osserva ancora l’appellante, l’individuazione di quale parte di una sentenza esprime la sua ratio decidendi , a differenza di quella svolta ad abundantiam che non assume la forza propria della statuizione giurisdizionale, occorre valutare innanzitutto quali argomentazioni trovino conferma nel dispositivo; principio corrispondente a quello affermato dalla giurisprudenza amministrativa circa la necessità, nell’interpretare qualsiasi atto giuridico, di non fermarsi alla formulazione letterale, bensì di ricercare il senso complessivo dell’atto, anche, per quanto concerne le sentenze, delimitando la materia del contendere sulla quale la pronunzia è intervenuta. Del resto, conclude l’appellante, per avvalersi dell’inciso contenuto nella parte motiva dell’ordinanza della Cassazione i contro-interessati avrebbero dovuto procedere con un ricorso per revocazione, che non è stato proposto.
Da quanto sopra l’appellante deriva che il Tar, nella corretta interpretazione del giudicato e della sua valenza irrevocabile e vincolante, avrebbe dovuto annullare l’atto impugnato. Invece, imperniando il suo giudizio sulla ridetta parte motiva dell’ordinanza di legittimità, la sentenza gravata sarebbe incorsa: nell’errore interpretativo di individuare il giudicato a mezzo della “combinazione” tra quest’ultima e la sentenza di appello; nella violazione del principio di “stretta continenza” che deve guidare il giudice amministrativo quando dà esecuzione alle pronunce emesse da organi giudicanti appartenenti ad altra giurisdizione; nell’eccesso di potere giurisdizionale.
4. Può ora passarsi alla disamina del gravame.
4.1. Al riguardo, va innanzitutto osservato che il Tar ha dato conto puntualmente delle sentenze civili sopra menzionate, e ricostruito per il loro tramite i fatti che avevano dato luogo alla controversia, e che l’appellante non ha confutato alcuna parte di detta ricostruzione.
4.2. Passando poi alla questione centrale posta dall’odierno contenzioso, ovvero di se il passaggio motivazionale dell’ordinanza della Corte di cassazione n. -OMISSIS- contenente la precisazione che “ se la [odierna appellante] dovesse scegliere di mantenere la sua costruzione sul confine, rendendola cieca, allora anche il fabbricato [dei controinteressati] potrebbe avanzare sul confine senza pareti finestrate per evitare l’arretramento, in conformità al R.E. che consente di costruire parete cieche sul confine ”, possa o meno legittimare il rilascio ai contro-interessati del titolo edilizio qui contestato, va osservato che il primo giudice ha escluso la tesi dell’odierna appellante che esso passaggio dovesse qualificarsi come un obiter dictum , privo di contenuto decisorio e valenza vincolante, nonché eccedente la necessità logico-giuridica della decisione.
Nel pervenire a tale conclusione, il Tar ha prima di tutto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza civile secondo cui il giudicato non comprende le “enunciazioni puramente incidentali”, e le “considerazioni estranee alla controversia”, ovvero “prive di relazione causale col decisum ”.
Tanto chiarito, il Tar, in applicazione dei predetti canoni, ha rilevato che il passaggio motivazionale in discorso era motivazione “ strettamente correlata ” alla ritenuta infondatezza, da parte della Corte di cassazione, del motivo di ricorso articolato dai contro-interessati nell’esporre che la sentenza della Corte di appello non considerava che, laddove l’appellante avesse optato per la seconda opzione offertale da quella decisione (mantenere la sua costruzione sul confine, rendendola cieca), il loro fabbricato sarebbe risultato conforme rispetto sia al disposto di cui all’art. 873 Cod. civ. che alle norme edilizie comunali.
Così il primo giudice è giunto alla considerazione che la precisazione in discorso, in correlazione all’aspetto “ dinamico ” della vicenda, “ ha chiarito e meglio esplicitato il decisum della Corte di Appello di -OMISSIS- ”.
Ciò anche perché, ha ulteriormente notato il Tar, detto decisum non ha in alcun modo precluso ai contro-interessati “ la scelta di avanzare sul confine senza pareti finestrate ” nel caso di scelta da parte della appellante di mantenere la sua costruzione sul confine stesso.
4.2. Si tratta di un iter argomentativo che:
- è corretto nelle premesse giuridiche, che, del resto, sono costituite dagli stessi canoni giurisprudenziali consolidati qui variamente e articolatamente invocati dall’appellante;
- è del tutto condivisibile nella parte in cui evidenzia l’aspetto “dinamico” della vicenda contenziosa, che, per come regolata dalla sentenza di appello n. 298/2014 passata in giudicato, è palese, investendo scelte dell’appellante a carattere eventuale e futuro;
- è affidato a motivazioni che, quanto all’applicazione dei predetti canoni alla fattispecie, oltre a rivelarsi di palmare chiarezza, non sono in alcun modo superate (né a monte, concretamente contestate) dai motivi di appello.
4.3. Invero, osserva il Collegio, quanto in particolare a quest’ultimo aspetto, che l’appellante si limita a ripetere che il ridetto passaggio motivazionale dell’ordinanza della Corte di cassazione n. -OMISSIS- non è suscettibile di formare cosa giudicata, ma non affronta in alcun modo, per sostenerne l’erroneità, il tema del collegamento, evidenziato dal Tar nel giungere a una opposta conclusione, tra questo passaggio e la decisione assunta nell’ordinanza della Cassazione che lo contiene.
Il punto, quindi, pur costituendo una motivazione particolarmente qualificante della sentenza gravata, è rimasto del tutto inconfutato.
L’appellante non confuta neanche l’ulteriore osservazione del Tar che, se è vero che la sentenza civile di appello passata in giudicato, su cui l’appellante fonda di fatto l’intera tesi spesa in giudizio, “ sul presupposto dell’avvenuta realizzazione dei manufatti di entrambe le parti a distanze non conformi ai parametri legali ”, e “ al fine di ricostituire la distanza di cinque metri dal confine ” anche per i contro-interessati, ha imposto l’arretramento della costruzione di questi ultimi (di 80 cm), è altresì vero che detto giudicato non ha comportato il divieto di del possibile avanzamento dei medesimi, senza pareti finestrate, a una parete che, nel frattempo, stante la scelta dell’appellante di mantenere la sua costruzione sul confine, è divenuta “cieca”.
4.4. Non vi è pertanto alcuna dimostrazione che la sentenza gravata sia incorsa negli errori qui denunziati.
4.5. Va soggiunto che non è convincente neanche il richiamo dell’appellante al criterio della “stretta continenza” che deve guidare il giudice amministrativo nel dare esecuzione alle pronunce emesse da organi giudicanti appartenenti ad altri plessi giurisdizionali: come visto, nella fattispecie si versa non in tema di “integrazione” del giudicato civile a opera del giudice amministrativo, bensì di mera presa d’atto da parte di questo del contenuto del giudicato siccome esplicitato dallo stesso giudice civile.
5. Le ragioni dell’infondatezza dell’appello sopra evidenziate, non scalfite dalla memoria depositata dall’appellante in corso di causa, prescindono dalle argomentazioni difensive svolte dal Comune resistente con memoria e documenti versati in atti il 25 giugno 2025.
Resta pertanto assorbita l’eccezione di tardività delle predette difese che l’appellante ha formulato oralmente nel corso dell’udienza pubblica di trattazione della causa, così come ogni altra questione sollevata dalla parte resistente privata.
6. In definitiva, l’appello va respinto.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione in favore delle parti resistenti delle spese del grado, che liquida nell’importo pari a € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri di legge, per ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti private dell’odierno giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB AG, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
NN IE, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN IE | OB AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.