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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/06/2024, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. V.G. N. 189 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 189/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, c.f. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in via risorgimento n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Claudia Rita Satta (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di delega in calce al ricorso e indica quale numero di fax 0789/1841805 e quale indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, nel rispetto della Email_1 normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi
E
, c.f. , nato a [...] in data [...], e Controparte_1 C.F._3 residente in [...] e domiciliato alla via Genova n. 51 presso l'avv.
Alexander Russo (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._4 calce al ricorso, pec per le comunicazioni ed avvisi di cancelleria Email_2
NONCHÉ
PM SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Letta la domanda con cui i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato in Monti il 12 maggio 2007; detto matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Monti atto n. 7, Parte II, Serie A dell'anno 2007; i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dal matrimonio sono nate due figlie: in data 30.12.2008, la primo genito e, in data 03.10.2017, la secondogenita;
Per_1 Per_2 Rilevato che con ricorso congiunto, detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni concordate. I ricorrenti in corso di causa ribadivano la volontà di divorziare e il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi si sono separati con separazione consensuale secondo le condizioni di cui alla omologa di separazione n. 62/2022 rgnr 155/2022 e depositata in data 30.05.2022, il Tribunale di Tempio Pausania omologava gli accordi tra i coniugi che si trascrivono di seguito:
<< - Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente
(come di fatto), impegnandosi al rispetto reciproco genitori stabilendo la collocazione prevalente presso
la madre, nella casa familiare sita in Su Carru – frazione di Olbia - alla via Gandhi n. 13 ove già la ricorrente risiede unitamente alle figlie;
- assegnare la casa sita in Berchiddeddu alla sig. e Pt_1 individuare la collocazione prevalente delle minori presso la stessa;
- per quanto attiene alla frequentazione del sig. con le minori, il padre potrà vedere e tenere con se le figlie ogni volta che CP_1 vorrà e potrà, compatibilmente agli impegni delle figlie previo breve preavviso, anche solo telefonico, alla madre;
- tuttavia, il padre terrà con se e , sempre insieme, due pomeriggi alla settimana, Per_1 Per_2 dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30, riaccompagnandole presso la casa materna;
i fine settimana saranno alternati tra padre e madre, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
- per quanto attiene alle festività, anche queste seguiranno cadenze nel rispetto del principio dell'alternanza tra genitori, e subiranno variazioni annualmente: la vigilia ed il giorno di Natale (fino alle ore 20.30) con il padre e con la madre;
CP_2 la vigilia del 31 dicembre ed il primo giorno dell'anno con la madre e l'Epifania col padre;
la Santa Pasqua
(l'intera giornata) con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, invertendosi di anno in anno;
- il padre contribuirà al mantenimento delle figlie nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per figlia) al mese in considerazione del reddito dello stesso e al tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio;
tale importo verrà corrisposto entro il giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico sul c/c postale intestato
alla sig. e avente codice iban [...] e sarà rivalutato Parte_1 annualmente sulla base dell'indice Istat;
- la madre, sig. , percepirà l'assegno unico – Parte_1 previsto in materia di sostegno economico - per entrambe le figlie che, stando alle notizie dalla stessa acquisite presso il proprio Consulente, ammonterà ad € 125,00 per ciascuna figlia. - nulla sarà dovuto da parte del IG. a titolo di contributo per il mantenimento della IG.ra ; - tutte le spese CP_1 Pt_1 straordinarie verranno concertate dai genitori e divise al 50%; -viene prestato il reciproco consenso al rilascio e/o il rinnovo del passaporto”.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. C.p.c.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70; Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio di:
, c.f. , nata a Tempio Pausania in [...] Parte_1 C.F._1
13.03.1981,
E
, c.f. , nato a Olbia in [...] Controparte_1 C.F._3
10.02.1974 celebrato in Monti il 12 maggio 2007; detto matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Monti atto n. 7, Parte II, Serie A dell'anno 2007; alle seguenti
CONDIZIONI
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con impegno al rispetto reciproco.
- Affidare entrambe le figlie, in forma condivisa, ai genitori stabilendo la collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in di Olbia - alla via Dell'Arartro n.
22 ove già la ricorrente risiede unitamente alle figlie;
- la casa sita in Berchiddeddu, assegnata nella separazione alla sig. è Parte_1
attualmente libera e nella disponibilità esclusiva del sig. . Pertanto, la Controparte_1
collocazione prevalente delle minori permarrà presso la madre in Olbia alla via
Dell'Aratro n. 22;
- per quanto attiene alla frequentazione del sig. con le minori, il padre potrà vedere CP_1
e tenere con sé le figlie ogni volta che vorrà e potrà, compatibilmente agli impegni delle figlie previo breve preavviso, anche solo telefonico, alla madre;
- tuttavia, il padre terrà con sé e , sempre insieme, due pomeriggi alla Per_1 Per_2 settimana, dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00, riaccompagnandole presso la casa materna, ovvero quando lo vorrà, previo accordo tra i genitori;
- i fine settimana saranno alternati tra padre e madre, dalle ore 12.00 del sabato alle ore
19.00 della domenica o secondo i diversi orari che saranno concordati tra i genitori anche tenendo conto degli impegni lavorativi e della volontà delle figlie;
- per quanto attiene alle festività, anche queste seguiranno cadenze nel rispetto del principio dell'alternanza tra genitori, e subiranno variazioni annualmente: la vigilia ed il giorno di Natale (fino alle ore 20.30) con il padre e Santo Stefano con la madre;
la vigilia del 31 dicembre ed il primo giorno dell'anno con la madre e l'Epifania col padre;
la Santa Pasqua (l'intera giornata) con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, invertendosi di anno in anno;
il tuto salvi diversi accordi tra i genitori;
- il padre contribuirà al mantenimento delle figlie nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per figlia) al mese in considerazione del reddito dello stesso e al tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio;
tale importo verrà corrisposto entro il giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico sul c/c postale intestato alla sig. e avente codice Parte_1
iban [...] e sarà rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat;
- la madre, sig. percepirà l'assegno unico - previsto in materia di Parte_1
sostegno economico - per entrambe le figlie che, stando alle notizie dalla stessa acquisite presso il proprio Consulente, ammonterà ad € 125,00 per ciascuna figlia.
- nulla sarà dovuto da parte del IG. a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1
IG.ra Pt_1
- tutte le spese straordinarie verranno concertate preventivamente dai genitori e suddivise nella misura del 50% ciascuno;
- viene prestato il reciproco consenso al rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 21.6.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 189/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, c.f. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in via risorgimento n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Claudia Rita Satta (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di delega in calce al ricorso e indica quale numero di fax 0789/1841805 e quale indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, nel rispetto della Email_1 normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi
E
, c.f. , nato a [...] in data [...], e Controparte_1 C.F._3 residente in [...] e domiciliato alla via Genova n. 51 presso l'avv.
Alexander Russo (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._4 calce al ricorso, pec per le comunicazioni ed avvisi di cancelleria Email_2
NONCHÉ
PM SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Letta la domanda con cui i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato in Monti il 12 maggio 2007; detto matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Monti atto n. 7, Parte II, Serie A dell'anno 2007; i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dal matrimonio sono nate due figlie: in data 30.12.2008, la primo genito e, in data 03.10.2017, la secondogenita;
Per_1 Per_2 Rilevato che con ricorso congiunto, detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni concordate. I ricorrenti in corso di causa ribadivano la volontà di divorziare e il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi si sono separati con separazione consensuale secondo le condizioni di cui alla omologa di separazione n. 62/2022 rgnr 155/2022 e depositata in data 30.05.2022, il Tribunale di Tempio Pausania omologava gli accordi tra i coniugi che si trascrivono di seguito:
<< - Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente
(come di fatto), impegnandosi al rispetto reciproco genitori stabilendo la collocazione prevalente presso
la madre, nella casa familiare sita in Su Carru – frazione di Olbia - alla via Gandhi n. 13 ove già la ricorrente risiede unitamente alle figlie;
- assegnare la casa sita in Berchiddeddu alla sig. e Pt_1 individuare la collocazione prevalente delle minori presso la stessa;
- per quanto attiene alla frequentazione del sig. con le minori, il padre potrà vedere e tenere con se le figlie ogni volta che CP_1 vorrà e potrà, compatibilmente agli impegni delle figlie previo breve preavviso, anche solo telefonico, alla madre;
- tuttavia, il padre terrà con se e , sempre insieme, due pomeriggi alla settimana, Per_1 Per_2 dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30, riaccompagnandole presso la casa materna;
i fine settimana saranno alternati tra padre e madre, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
- per quanto attiene alle festività, anche queste seguiranno cadenze nel rispetto del principio dell'alternanza tra genitori, e subiranno variazioni annualmente: la vigilia ed il giorno di Natale (fino alle ore 20.30) con il padre e con la madre;
CP_2 la vigilia del 31 dicembre ed il primo giorno dell'anno con la madre e l'Epifania col padre;
la Santa Pasqua
(l'intera giornata) con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, invertendosi di anno in anno;
- il padre contribuirà al mantenimento delle figlie nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per figlia) al mese in considerazione del reddito dello stesso e al tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio;
tale importo verrà corrisposto entro il giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico sul c/c postale intestato
alla sig. e avente codice iban [...] e sarà rivalutato Parte_1 annualmente sulla base dell'indice Istat;
- la madre, sig. , percepirà l'assegno unico – Parte_1 previsto in materia di sostegno economico - per entrambe le figlie che, stando alle notizie dalla stessa acquisite presso il proprio Consulente, ammonterà ad € 125,00 per ciascuna figlia. - nulla sarà dovuto da parte del IG. a titolo di contributo per il mantenimento della IG.ra ; - tutte le spese CP_1 Pt_1 straordinarie verranno concertate dai genitori e divise al 50%; -viene prestato il reciproco consenso al rilascio e/o il rinnovo del passaporto”.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. C.p.c.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70; Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio di:
, c.f. , nata a Tempio Pausania in [...] Parte_1 C.F._1
13.03.1981,
E
, c.f. , nato a Olbia in [...] Controparte_1 C.F._3
10.02.1974 celebrato in Monti il 12 maggio 2007; detto matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Monti atto n. 7, Parte II, Serie A dell'anno 2007; alle seguenti
CONDIZIONI
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con impegno al rispetto reciproco.
- Affidare entrambe le figlie, in forma condivisa, ai genitori stabilendo la collocazione prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in di Olbia - alla via Dell'Arartro n.
22 ove già la ricorrente risiede unitamente alle figlie;
- la casa sita in Berchiddeddu, assegnata nella separazione alla sig. è Parte_1
attualmente libera e nella disponibilità esclusiva del sig. . Pertanto, la Controparte_1
collocazione prevalente delle minori permarrà presso la madre in Olbia alla via
Dell'Aratro n. 22;
- per quanto attiene alla frequentazione del sig. con le minori, il padre potrà vedere CP_1
e tenere con sé le figlie ogni volta che vorrà e potrà, compatibilmente agli impegni delle figlie previo breve preavviso, anche solo telefonico, alla madre;
- tuttavia, il padre terrà con sé e , sempre insieme, due pomeriggi alla Per_1 Per_2 settimana, dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00, riaccompagnandole presso la casa materna, ovvero quando lo vorrà, previo accordo tra i genitori;
- i fine settimana saranno alternati tra padre e madre, dalle ore 12.00 del sabato alle ore
19.00 della domenica o secondo i diversi orari che saranno concordati tra i genitori anche tenendo conto degli impegni lavorativi e della volontà delle figlie;
- per quanto attiene alle festività, anche queste seguiranno cadenze nel rispetto del principio dell'alternanza tra genitori, e subiranno variazioni annualmente: la vigilia ed il giorno di Natale (fino alle ore 20.30) con il padre e Santo Stefano con la madre;
la vigilia del 31 dicembre ed il primo giorno dell'anno con la madre e l'Epifania col padre;
la Santa Pasqua (l'intera giornata) con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, invertendosi di anno in anno;
il tuto salvi diversi accordi tra i genitori;
- il padre contribuirà al mantenimento delle figlie nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per figlia) al mese in considerazione del reddito dello stesso e al tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio;
tale importo verrà corrisposto entro il giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico sul c/c postale intestato alla sig. e avente codice Parte_1
iban [...] e sarà rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat;
- la madre, sig. percepirà l'assegno unico - previsto in materia di Parte_1
sostegno economico - per entrambe le figlie che, stando alle notizie dalla stessa acquisite presso il proprio Consulente, ammonterà ad € 125,00 per ciascuna figlia.
- nulla sarà dovuto da parte del IG. a titolo di contributo per il mantenimento della CP_1
IG.ra Pt_1
- tutte le spese straordinarie verranno concertate preventivamente dai genitori e suddivise nella misura del 50% ciascuno;
- viene prestato il reciproco consenso al rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 21.6.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo