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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2519 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
con l'Avv. Fabio Parte_1
Chiucchiuini
Appellanti
E
, con gli Avv.ti Floridia Controparte_1
Monforte, ON De RO, SA CC, AL ET, IO Intorcia, ZO
BA, TT GE, GI Dell'RS
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5616/2024 pubblicata il
14.5.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 per gli appellanti: “riformare totalmente la sentenza n. 5616/2024 emessa in data 13.10.2022
(r.g. n. 8290/2023), per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o inefficacia dell'ordinanza di ingiunzione n. 226/2023 con n. prog. Cartella 798/18/PEP e delle sanzioni accessorie, per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese e competenze oltre oneri come per legge.”; per l'appellato: “piaccia alla S.V. Ill.ma contrariis reiectis, confermare la sentenza n.
5616/2024, depositata in data 14/05/2024, emessa dal Tribunale di Roma, sez.lav. Si chiede la condanna dell'appellante alle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, II comma,
D.Lgs. n. 149/2015.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.3.2023, in proprio e in qualità di Parte_1
amministratore unico della società aveva proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall' di n° Controparte_1 CP_1
226/2023 notificata in data 7.2.2023, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 51.334,90 per violazione: dell'art. 30 comma 1 d. lgs. 276/2003 per aver utilizzato personale illecitamente distaccato dalla ditta MP Costruzioni 2004 per il periodo dal
22.1.2016 al 31.1.2016 e dal 6.2.2016 al 5.10.2017 in assenza della preventiva comunicazione obbligatoria;
dell'art. 39 comma 6 D.L. 112/2008 per omessa esibizione del Libro Unico del
Lavoro.
A sostegno dell'opposizione aveva dedotto: la prescrizione, per essere stata l'ordinanza ingiunzione notificata oltre cinque anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa;
la nullità del verbale per violazione di legge e insussistenza della violazione indicata e per aver contestato la violazione nei confronti della parte distaccataria e non di quella distaccante;
il difetto di motivazione.
Si era costituito in giudizio l' eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in quanto depositata oltre 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione e contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, in particolare rilevando: di aver interrotto la prescrizione con la notifica del verbale di contestazione avvenuta il 12.1.2018; che il termine prescrizionale risulta differito tenuto conto della sospensione di cui all'art. 103 DL 18/2020 e art. 37 DL 23/2020; che la pretesa risultava nel merito fondata alla luce degli elementi raccolti.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di tardività del ricorso da un lato, e il rilievo di intervenuta prescrizione della pretesa dall'altro; osservato che l'ordinanza ingiunzione, in ogni caso, non
2 ha natura di provvedimento amministrativo, bensì di atto meramente dichiarativo di un'obbligazione pecuniaria sorta in precedenza con la commissione dell'illecito, con conseguente inapplicabilità dell'onere di motivazione nei termini intesi dall'art. 3 della l.n.
241/1990 e applicabilità, invece, del più contenuto onere motivazionale di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981; nel merito ha ritenuto non contestata la violazione relativa all'omessa esibizione del LUL e infondate le altre doglianze. Ha infatti ritenuto dimostrato dallo stesso verbale di accertamento che non vi fossero i requisiti richiesti per il distacco, in particolare in quanto i lavoratori si comportavano come dipendenti della distaccataria e in quanto la scrittura privata del 15.1.2016 non faceva riferimento a nessun interesse del distaccante al distacco medesimo, con conseguente configurabilità di una interposizione illecita di manodopera;
e che non era stata contestata la genuinità del verbale e quindi delle dichiarazioni dei lavoratori rese in sede ispettiva. In diritto, ha escluso che la sanzione dovesse applicarsi alla sola impresa distaccante.
In conclusione, il Tribunale ha statuito: “rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.700,00 oltre spese generali, IVA, c.a.p. come per legge.”.
in proprio e nella qualità di amministratore della Parte_1 Parte_1
ha appellato la sentenza. Resiste l' .
[...] Controparte_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe. La causa è stata quindi decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
In primo luogo occorre rilevare che sulla legittimità della parte dell'ordinanza opposta relativa alla sanzione per omessa esibizione del LUL è ormai sceso il giudicato in difetto di impugnazione del seguente passaggio della sentenza gravata: “Passando all'esame della doglianza circa la presunta inesistenza delle violazioni oggetto dell'ordinanza ingiunzione, si osserva che la parte opponente si limita a contestare la violazione dell'art. 30 comma 1 d. lgs.
276/03 mentre nulla dice in merito alla omessa esibizione del Libro unico del lavoro, che deve ritenersi pertanto pacifica.”.
2.
Con un primo motivo gli appellanti tornano a sostenere che, per affermare la legittimità del distacco dei lavoratori interessati dal verbale posto a base dell'ordinanza impugnata, non sia
3 necessario dimostrare la sussistenza di un interesse del distaccante: si tratterebbe, infatti, di un elemento non richiesto dal D.Lgs. n. 276/2003, bensì soltanto elaborato dalla giurisprudenza.
Il motivo è infondato. Il distacco di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 è configurato come una messa a disposizione temporanea di forza lavoro assistita dall'interesse del distaccante, come prevede del resto la stessa definizione: “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.”. In assenza di interesse da parte del distaccante, infatti, nulla distinguerebbe la figura da una mera interposizione di manodopera.
Non può dunque affermarsi che non vi fosse, nella specie, una norma impositiva del precetto.
È dunque solo in conseguenza del chiaro dettato normativo che la giurisprudenza di legittimità si è poi interrogata sui caratteri che debba rivestire tale interesse e chi ne debba dimostrare la sussistenza, giungendo alla conclusione unanime che la prova, costituendo requisito qualificante della fattispecie, è a carico del datore di lavoro. (Cass. n. 18959/2020).
È infatti noto che il distacco, comportando la dissociazione tra titolarità del rapporto e utilizzo della prestazione lavorativa, costituisce nell'ordinamento giuridico lavoristico una eccezione alla regola generale, ragione per cui, per risultare legittimo, occorre che sia dotato di specifici requisiti, fra cui: a) un qualificato interesse della società distaccante;
b) la temporaneità del distacco;
c) la funzionalità del distacco allo svolgimento di una determinata attività lavorativa.
Con specifico riferimento all'interesse del distaccante, la Corte ha affermato che esso consiste in uno specifico interesse imprenditoriale, anche non economico, che consenta però di qualificare il distacco quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, determinandosi una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso. (Cass., sez. 5, 9 giugno 2021, n. 16067); inoltre si
è detto che l'interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico: l'importante è, per l'appunto, che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui (Cass. civ. n. 7745 del 09.03.2022; Cass. civ., n.18959 del 2020).
Orbene, nel senso della sussistenza di tale interesse nel caso di specie non è stato fornito alcun elemento e anzi gli elementi posti a base della decisione gravata (e cioè, principalmente, le emergenze del verbale ispettivo) non sono stati in nessun modo contrastati nella loro efficacia probatoria né si è tentato di infirmarli con elementi di segno diverso.
Il motivo è pertanto infondato.
3.
4 Con un secondo motivo gli appellanti tornano a sostenere che l'art. 30, primo comma, riguardi soltanto il datore di lavoro distaccante.
Il motivo è infondato. La disposizione già riportata di cui al primo comma dell'art. 30 allude al distaccante soltanto ai fini definitori della fattispecie. La sanzione comminata e oggetto di opposizione trova la sua fonte, invece, nell'art. 18, comma 5-bis del medesimo D.Lgs. n.
276/2003, che riguarda sia il distaccante che il distaccatario: “5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all' articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all' articolo
30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro
50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.”.
4.
Con alcune considerazioni conclusive non enucleate in uno specifico motivo di appello, infine, gli appellanti tornano a lamentare la carenza di motivazione dell'ordinanza opposta alla luce dei principi di cui alla legge n. 241/1990, in particolare per la mancata indicazione della ricostruzione fattuale della condotta illecita e delle modalità attraverso le quali questa si sia consumata.
Il motivo è in primo luogo inammissibile in quanto non si confronta specificamente con le statuizioni gravate, che hanno dato conto della natura non provvedimentale dell'ordinanza- ingiunzione e della natura di normativa speciale della legge n. 689/1981 con quanto consegue in ordine alla relativa inapplicabilità della legge n. 241/1990.
In ogni caso esso è infondato, dovendosi evidenziare da un lato che l'ordinanza è congruamente motivata con il richiamo al verbale ispettivo, atto che gli opponenti ben conoscevano;
e dall'altro lato che il giudice ordinario non è giudice dell'atto amministrativo, ma giudice del rapporto giuridico dedotto in giudizio e può per questo prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta.
E tanto deve fare sulla scorta degli elementi presentati in giudizio dalle parti, al di là del formale rilievo di carenze procedimentali. Nella specie, ha costituito principale fonte del convincimento del Tribunale il verbale ispettivo.
Ora, sebbene la fede privilegiata propria dei verbali ispettivi non si estenda alla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute, così come a eventuali apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano avuto notizia da altre persone, ovvero a quelli della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n. 23800/2014), detti verbali, con riferimento ai suddetti aspetti, costituiscono, comunque, elemento di prova, che il giudice deve valutare secondo il “suo prudente
5 apprezzamento” ex art. 116 c.p.c., in concorso con gli altri elementi, e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità (Cass., n. 36573/2022; Cass. n. 4006/2022).
Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 166/2014), quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese agli ispettori, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese nel corso dell'accesso ispettivo, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro.
Dunque, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, essi forniscono, comunque, elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, che può, peraltro, anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. n. 36573/2022 cit.; Cass. 4182/2021; Cass. n. 3916/2020; Cass. n.
23490/2020; Cass. Ord. 04 maggio 2020, n. 8445; Cass. n. 11934/2019; Cass. n. 15073/2008).
Ne consegue che gli elementi probatori posti a base del verbale ispettivo, oltretutto espressamente richiamato nell'ordinanza, possono anche rilevare quale fonte esclusiva del convincimento giudiziale.
5.
L'appello è conclusivamente infondato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Infine, deve darsi atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 10.9.2024 da e dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_1
Roma n. 5616/2024 pubblicata il 14.5.2024 nei confronti dell Controparte_1
così provvede:
[...]
- Respinge l'appello;
- Condanna gli appellanti in solido a rimborsare all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
6 - Dà atto che per gli appellanti sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 14.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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