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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/08/2025, n. 6079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6079 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 1484/'25 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del leg. rapp.te p.t. e Parte_1
, rapp.ti e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Oreste Parte_1
Cardillo e Nicola Cortese, presso il cui studio in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 29, elett.te domicilia
E
, in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura notarile, dall'Avv. Anna di Stefano, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale CP_2 alla Via Alcide De Gasperi, n.55
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.1.2025, i ricorrenti in epigrafe impugnavano le ordinanze di ingiunzione nn. OI-001823191 notificata in data 18.12.2024 e OI- 001818418 notificata in data 18.12.2024,a titolo di sanzione amministrativa per violazioni accertate con riferimento all'annualità 2018. Lamentavano l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza ed eccepiva la prescrizione dei crediti azionati e la decadenza. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' , CP_2 che deduceva di aver provveduto all'annullamento dell'ordinanza impugnata. In ragione dell'annullamento delle ordinanze oggetto di opposizione, intervenuto in corso di causa (cfr documentazione prodotta da parte ricorrente), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, l'annullamento delle ordinanze opposte (cfr documentazione prodotta dall'istituto), avvenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti.
In considerazione del fatto che l' ha provveduto con relativa tempestività CP_1 all'annullamento delle ordinanze, si compensano per la metà le spese di giudizio che, per la residua quota, sono liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa per la metà le spese di giudizio e condanna l' alla rifusione, CP_2 in favore del ricorrente, della residua quota, che liquida in euro 1.350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 6.8.2025
Il Giudice
(dott.ssa M. Fontana)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 1484/'25 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del leg. rapp.te p.t. e Parte_1
, rapp.ti e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Oreste Parte_1
Cardillo e Nicola Cortese, presso il cui studio in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 29, elett.te domicilia
E
, in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura notarile, dall'Avv. Anna di Stefano, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale CP_2 alla Via Alcide De Gasperi, n.55
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.1.2025, i ricorrenti in epigrafe impugnavano le ordinanze di ingiunzione nn. OI-001823191 notificata in data 18.12.2024 e OI- 001818418 notificata in data 18.12.2024,a titolo di sanzione amministrativa per violazioni accertate con riferimento all'annualità 2018. Lamentavano l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza ed eccepiva la prescrizione dei crediti azionati e la decadenza. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' , CP_2 che deduceva di aver provveduto all'annullamento dell'ordinanza impugnata. In ragione dell'annullamento delle ordinanze oggetto di opposizione, intervenuto in corso di causa (cfr documentazione prodotta da parte ricorrente), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, l'annullamento delle ordinanze opposte (cfr documentazione prodotta dall'istituto), avvenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti.
In considerazione del fatto che l' ha provveduto con relativa tempestività CP_1 all'annullamento delle ordinanze, si compensano per la metà le spese di giudizio che, per la residua quota, sono liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa per la metà le spese di giudizio e condanna l' alla rifusione, CP_2 in favore del ricorrente, della residua quota, che liquida in euro 1.350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 6.8.2025
Il Giudice
(dott.ssa M. Fontana)