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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3567 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3733/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3733/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. CATALANO ANTONINO ATTORE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE MAURO IGNAZIO
CONVENUTI Avente ad oggetto: sinistro stradale;
All'udienza del 6.2.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
riferiva che in data 10.10.2017 intorno alle ore 11.30 mentre si trovava a bordo Parte_1 del motociclo Aprilia Scarabeo di proprietà di , giunta all'altezza del civico 560 era Parte_2 stata investita dall'autovettura AT Ibiza di proprietà e condotta da , che ripartendo Controparte_1 da una sosta aveva effettuato inversione a U senza concedere la precedenza;
deducendo che i VVUU di Catania intervenuti avevano riconosciuto la responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo AT Ibiza e riferendo che i danni al mezzo erano stati risarciti ex art. 149 D.Lgs 209/2005, riferiva di aver riportato danni fisici e di essere stata trasportata presso il PS dell'ospedale Garibaldi di Catania, ove era stata visitata, medicata e sottoposta ad esami strumentali da cui era emerso “frattura di parte non specificata, esposta soltanto tibia. Frattura esposta della tibia dx, cervicalgia”; deducendo di essere stata sottoposta ad intervento chirurgico per la revisione della grave ferita e di essere stata poi dimessa il 16.10.2017 allegava di aver patito postumi invalidanti permanenti pari al 15% e postumi temporanei pari a gg 6 di ITA, gg 50 di ITP al 75% e gg 40 di ITP al 50%, oltre ad aver sopportato spese mediche pari ad € 1678,74 e spese medico legali pari ad € 350,00 ; invocando la personalizzazione del danno nella misura del 15% e dunque un risarcimento compreso fra € 41.773,00 ed € 60.153,12, chiedeva pagina 1 di 8 pertanto, dichiararsi che il sinistro si era verificato per esclusiva colpa, negligenza ed imperizia del conducente del veicolo AT Ibiza e condannare i convenuti in solido al pagamento in proprio favore della somma di € 56.240,69 oltre interessi o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione Controparte_2 per mancata valida attivazione del procedimento di negoziazione assistita, per assenza di sottoscrizione dell'attrice dell'invito in violazione dell'art. 4 DL n. 132/2014; eccepiva la nullità dell'atto di citazione per incertezza circa il convenuto;
contestando la dinamica riferita dall'attrice ed Controparte_1 evidenziando che i VVUU erano intervenuti dopo il verificarsi del sinistro si che la relativa ricostruzione – non vincolante per il giudizio - derivava dall'istruttoria dagli stessi espletata, riferiva che il sig. aveva effettuato la manovra di inversione ad U in un tratto con linea discontinua, CP_1 laddove l'attrice conduceva un mezzo per il quale non aveva regolare abilitazione alla guida tanto che per tale ragione era stata multata;
rilevando che l'assenza del titolo abilitativo era indice di imperizia, rilevante sul piano eziologico e dovendosi supporre che la stessa marciasse a velocità sostenuta o comunque non adeguata tanto da non riuscire ad evitare lo scontro, riferiva che la stessa non marciava sulla parte destra della carreggiata ma a ridosso della doppia linea longitudinale tra le due corsie, rendendo così ancora più difficile evitare l'urto con l'autovettura che, peraltro, aveva riportato danni nello spigolo anteriore sinistro, con ciò lasciando supporre che avesse appena iniziato la manovra;
allegava, pertanto, la concorrente responsabilità dell'attrice nella misura del 50% e, contestando le richieste risarcitorie, chiedeva dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree e nel merito, dichiararsi il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro in misura non inferiore al 50%, riducendo il risarcimento eventualmente riconosciuto;
chiedeva altresì respingersi la domanda attorea in quanto infondata e non provata sotto l'aspetto del quantum, anche in merito alla pretesa di personalizzazione del danno, con vittoria di spese e compensi. ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa istruita documentalmente e per mezzo della ctu veniva assunta in decisione all'udienza del 6.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
È infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda, perché l'invito alla negoziazione assistita, pur non sottoscritto dalla parte personalmente, è stato inviato unitamente alla procura rilasciata dalla stessa, con autenticazione della relativa firma, quale unico documento, sì che l'irregolarità può dirsi sanata.
È infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, dovendosi ritenere correttamente identificato il convenuto , perché nonostante l'errata indicazione del cognome del convenuto ( piuttosto Per_1 che “ ), lo stesso è identificabile attraverso i corretti dati anagrafici, ovvero luogo e data di CP_1 nascita, codice fiscale, residenza etc, che coincidono infatti con quelli ricavabili dal verbale di incidente redatto dai Vigili Urbani di Catania;
si osserva inoltre che la notifica si è perfezionata nei confronti di presso la sua residenza. Controparte_1
pagina 2 di 8 Procedendo al merito si osserva.
Emerge dall'esame del detto rapporto che il sinistro si è verificato con le seguenti modalità : “ Il conducente del veicolo A percorreva il Viale M Rapisardi con direzione di marcia est – ovest. Giunto in prossimità del civ. 588 effettuava manovra di inversione a U nell'area urbana quando per compierla si deve attraversare la striscia longitudinale continua di mezzeria. In tale fase da est del viale Mario Rapisarda giungeva il veicolo B motociclo il quale veniva urtato da A nella fiancata dx centrale, rimanendo in primis incastrato tra la fiancata sx di B e la gamba contro lo spigolo ant. sx. Successivamente il conducente unitamente al mezzo cadevano a terra sul fianco sx adagiandosi. Gli scriventi giunti sul posto trovavano i veicoli nella loro posizione di quiete finale. Venivano effettuati rilievi foto planimetrici” ( cfr relazione incidente stradale in atti).
Utile nella ricostruzione della dinamica è anche la dichiarazione del sig. testimone Testimone_1 oculare del sinistro che ha dichiarato : “… alla guida della mia autovettura lungo il Viale Mario Rapisardi con direzione Piazza Eroi di Ungheria … con a bordo il mio collega … giunto CP_3 nei pressi del civico 560 nell'opposto direzione di marcia notavo una AT Ibiza... la quale sulle strisce pedonali ed in presenza di doppia striscia longitudinale continua di mezzeria effettuava un'inversione di marcia. Nell'effettuare tale manovra colpiva uno scooter grigio il quale circolava regolarmente nella propria corsia di marcia il cui conducente indossava il casco e percorreva a velocità moderata . Ma la repentinità della manovra del conducente della AT non le consentiva di evitare l'impatto”. ( cfr relazione incidente stradale in atti).
Esaminando il fascicolo fotografico del sinistro, depositato dalla compagnia assicurativa, emerge che nel tratto di strada in cui il sig. ha effettuato l'inversione ad U, la doppia linea appare CP_1 interrotta ed in effetti, prima dell'inizio delle strisce pedonali, è discontinua, così da consentire di ritenere permessa la manovra;
è vero altresì che ai sensi dell'art. 154 CdS, il sig. avrebbe CP_1 dovuto assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi , nonché segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione; di tutto ciò non v'è prova, avendo piuttosto il testimone oculare riferito ai vigili intervenuti che egli effettuò la manovra in modo repentino.
Va tuttavia ulteriormente osservato, che lo scontro è avvenuto proprio nel centro della carreggiata, con ciò dovendosi desumere che l'attrice non circolasse sulla destra della propria corsia di marcia, in violazione del disposto di cui all'art. 143 CdS;
ed in effetti, anche il punto di impatto tra i mezzi ( spigolo anteriore sinistro dell'autovettura con la parte centrale destra del motorino), induce a ritenere che il convenuto avesse appena iniziato la manovra di inversione ad U.
Alla luce di tali risultanze probatorie, va ritenuto che il sinistro sia ascrivibile ad entrambe le parti in parti uguali.
Ed infatti, richiamando sul punto quanto previsto dall'art. 2054 cc , sì come interpretato dalla Corte di , Legittimità, va rammentato che “ L'art. 2054 c.c., rubricato "Circolazione di veicoli", al co. 2 afferma: "Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli". Come la Suprema Corte ha pagina 3 di 8 chiarito: "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro." (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019)" ed ha anche aggiunto che "Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente' (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019). Nel caso di scontro tra veicoli, dunque, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. Civ. sent. n. 23431/ 2014 e nello stesso senso Cass. Civ. sent. n. 25620/2013 “ In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove sia accertata l'inosservanza da parte di uno dei conducenti, intento a svoltare sulla destra, dell'obbligo, ex art. 153, terzo comma, lett. a), cod. strada, di tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, nonché di quello della moderata velocità, non sussiste automaticamente la sua colpa esclusiva e la liberazione dell'altro conducente, proveniente dal contrario senso di marcia ed intento a svoltare a sinistra, dalla presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. - sancita per l'ipotesi in cui non sia possibile accertare l'incidenza causale concreta delle rispettive condotte colpose nella determinazione dell'incidente - laddove quest'ultimo, essendo rimasta carente la prova concernente il punto della carreggiata dove era avvenuto l'urto tra i veicoli, non abbia, a sua volta, dimostrato di aver rispettato le norme di comportamento di cui all'art. 143 cod. strada.”).
Occorre dunque valutare gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del processo.
Ha affermato il ctu “ Dall'esame della documentazione agli atti e dalla visita peritale si evince, che la SI.ra , nata a [...] il 05.06.1972, in data [...] subiva incidente stradale Parte_1 in seguito al quale veniva trasportata al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Catania, ove il sanitario di turno, dopo gli accertamenti radiologici di rito, la riscontrava affetta da: “Frattura esposta di tibia destra, cervicalgia”. Quindi, veniva predisposto il ricovero presso l' Controparte_4 del medesimo nosocomio, con una diagnosi d'ingresso di: “Ampia FLC grave regione
[...] ant. della T.T. con perdita di sostanza cutanea + lesione totale del m. E.C.D. + lesione del nervo peroniero a dx. Trauma addominale, trauma cervicale”. Nella medesima data 10.10.2017, l'infortunata veniva sottoposta ad intervento di riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna e, in data 16.10.2017 veniva dimessa con una diagnosi di: “Frattura marginale esposta epifisi distale tibia destra – grave F.L.C. regione anteriore caviglia con perdita di sostanza cutanea e muscolare a destra – lesione del muscolo E.C.D. a destra – lesione nervo peroneale destro – trauma addominale e trauma cervicale”. Alla verifica della sussistenza dei criteri di compatibilità medico legale risulta rispettato il pagina 4 di 8 rapporto di derivazione etiologica tra il sinistro de quo e la lesionediagnosticata. Infatti, le predette lesioni sono di natura traumatica e possono essere messe in rapporto di causalità diretta da quanto riferito dalla perizianda in quanto verificatesi con traumatismo diretto, per impatto dell'arto inferiore destro. Rispettati risultano i criteri cronologici e di continuità fenomenologica, poiché la , subito Pt_1 dopo l'incidente veniva soccorsa dal del 118 e trasportata presso il Pronto Controparte_5
Soccorso del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Catania e successivamente ricoverata presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del medesimo nosocomio. Inoltre, in riferimento al nesso di causalità, sono rispettati i criteri medico legali topografico, di efficienza lesiva e di esclusione di altre cause.”.
Con riferimento al danno patito, il CTU ha riferito “ A causa delle lesioni riportate in seguito a tale incidente la ebbe necessità di un periodo di malattia che è possibile quantificarlo in un periodo Pt_1 di inabilità temporanea assoluta (ITA) di giorni 6 (sei); un successivo periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 50 (cinquanta), un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% di giorni 20 (venti) e un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di giorni 20 (venti). Orbene, dovendo passare ad una quantificazione dei postumi riconducibili al sinistro in oggetto, consistenti in “Esiti algo-disfunzionali di pregressa frattura esposta epifisi distale tibia destra – grave F.L.C. regione anteriore caviglia con perdita di sostanza cutanea e muscolare a destra. Lesione nervo peroneale destro”, si ritiene che, dato il tempo ormai intercorso, tali postumi invalidantiormai da ritenere a carattere permanente, menomano l'integrità psicofisica della danneggiata (quale Danno Biologico) nella misura del 13% (tredici per cento), utilizzando come barème di giudizio le “Tabelle delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” redatte dal Ministero della Salute con il Decreto 3 luglio 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2003 e i valori tabellari della “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente”- , .”. Per_2 Persona_3 Per_4 Controparte_6
Le spese mediche sono state ritenute congrue nella misura di € 1808,43.
Le conclusioni raggiunte dal ctu sono condivise dal decidente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito.
Sussiste, dunque in astratto il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della pagina 5 di 8 salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile". Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Al fine di liquidare il danno residuato all'attrice, può farsi riferimento alla tabella unica nazionale approvata con DPR n. 12 /2025; poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto pre- visti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti (45) e dei valori di cui alla tabella citata, in relazione all'invalidità permanente residuata – pari al 13% - ed ai giorni di ITA ( gg 6) e di ITP al 75% ( gg 50) ed al 50% ( gg 20) ed al 25% ( gg 20), accertati dal ctu, spetta la somma di € 31.053,32 a titolo pagina 6 di 8 di danno biologico permanente, € 331,44 a titolo di ITA, € 2071,50 a titolo di ITP al 75%, € 552,40 a titolo di ITP al 50% ed € 276,20 a titolo di ITP al 25% , per un totale di € 3231,54; l'attrice avrebbe dunque diritto alla complessiva somma di € 34.284,86; posto che la responsabilità del sinistro è carico di entrambe le parti in pari misura, l'attrice ha diritto alla somma di € 17.142,43.
Non risulta debitamente allegata, né dimostrata l'esistenza di danni e conseguenze ulteriori e diverse conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dall'attrice diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, si che non spetta alcuna personalizzazione, né tantomeno risulta dimostrato il danno morale.
Quanto alle spese mediche sostenute, ritenute dal ctu congrue nella misura di € 1808,43, spetta all'attrice l'importo di € 904,215.
Avuto riguardo alla reciproca e parziale soccombenza, le spese, liquidate tenendo conto del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, vanno compensate in ragione di metà tra l'attrice e la compagnia convenuta, mentre possono essere compensate nei confronti di . Controparte_1
Le spese delle ctu , già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'attrice e della compagnia assicurativa, in ragione di metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa di parte attrice e di in egual misura;
Controparte_1
- Dichiara che a causa del sinistro, ha riportato danno biologico nella Parte_1 misura di cui in parte motiva e condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pt e , in solido fra loro, a corrispondere in favore dell'attrice la Controparte_1 somma di € 17.142,43 in valori attuali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna e in solido fra loro a corrispondere Controparte_2 Controparte_1 in favore dell'attrice l'importo di € 904,215 a titolo di rimborso del 50% delle spese mediche, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa in ragione di metà le spese del processo, liquidate in complessivi € 5077,00 e condanna in persona del legale rappresentante pt al pagamento in Controparte_2 favore dell'attrice della complessiva somma di € 400,00 per esborsi ed € 2538,50 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Compensa le spese del processo nei confronti di;
Controparte_1
pagina 7 di 8 - Pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dell'attrice e di
Controparte_2
Così deciso in Catania, il 11.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3733/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. CATALANO ANTONINO ATTORE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DE MAURO IGNAZIO
CONVENUTI Avente ad oggetto: sinistro stradale;
All'udienza del 6.2.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
riferiva che in data 10.10.2017 intorno alle ore 11.30 mentre si trovava a bordo Parte_1 del motociclo Aprilia Scarabeo di proprietà di , giunta all'altezza del civico 560 era Parte_2 stata investita dall'autovettura AT Ibiza di proprietà e condotta da , che ripartendo Controparte_1 da una sosta aveva effettuato inversione a U senza concedere la precedenza;
deducendo che i VVUU di Catania intervenuti avevano riconosciuto la responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo AT Ibiza e riferendo che i danni al mezzo erano stati risarciti ex art. 149 D.Lgs 209/2005, riferiva di aver riportato danni fisici e di essere stata trasportata presso il PS dell'ospedale Garibaldi di Catania, ove era stata visitata, medicata e sottoposta ad esami strumentali da cui era emerso “frattura di parte non specificata, esposta soltanto tibia. Frattura esposta della tibia dx, cervicalgia”; deducendo di essere stata sottoposta ad intervento chirurgico per la revisione della grave ferita e di essere stata poi dimessa il 16.10.2017 allegava di aver patito postumi invalidanti permanenti pari al 15% e postumi temporanei pari a gg 6 di ITA, gg 50 di ITP al 75% e gg 40 di ITP al 50%, oltre ad aver sopportato spese mediche pari ad € 1678,74 e spese medico legali pari ad € 350,00 ; invocando la personalizzazione del danno nella misura del 15% e dunque un risarcimento compreso fra € 41.773,00 ed € 60.153,12, chiedeva pagina 1 di 8 pertanto, dichiararsi che il sinistro si era verificato per esclusiva colpa, negligenza ed imperizia del conducente del veicolo AT Ibiza e condannare i convenuti in solido al pagamento in proprio favore della somma di € 56.240,69 oltre interessi o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione Controparte_2 per mancata valida attivazione del procedimento di negoziazione assistita, per assenza di sottoscrizione dell'attrice dell'invito in violazione dell'art. 4 DL n. 132/2014; eccepiva la nullità dell'atto di citazione per incertezza circa il convenuto;
contestando la dinamica riferita dall'attrice ed Controparte_1 evidenziando che i VVUU erano intervenuti dopo il verificarsi del sinistro si che la relativa ricostruzione – non vincolante per il giudizio - derivava dall'istruttoria dagli stessi espletata, riferiva che il sig. aveva effettuato la manovra di inversione ad U in un tratto con linea discontinua, CP_1 laddove l'attrice conduceva un mezzo per il quale non aveva regolare abilitazione alla guida tanto che per tale ragione era stata multata;
rilevando che l'assenza del titolo abilitativo era indice di imperizia, rilevante sul piano eziologico e dovendosi supporre che la stessa marciasse a velocità sostenuta o comunque non adeguata tanto da non riuscire ad evitare lo scontro, riferiva che la stessa non marciava sulla parte destra della carreggiata ma a ridosso della doppia linea longitudinale tra le due corsie, rendendo così ancora più difficile evitare l'urto con l'autovettura che, peraltro, aveva riportato danni nello spigolo anteriore sinistro, con ciò lasciando supporre che avesse appena iniziato la manovra;
allegava, pertanto, la concorrente responsabilità dell'attrice nella misura del 50% e, contestando le richieste risarcitorie, chiedeva dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree e nel merito, dichiararsi il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro in misura non inferiore al 50%, riducendo il risarcimento eventualmente riconosciuto;
chiedeva altresì respingersi la domanda attorea in quanto infondata e non provata sotto l'aspetto del quantum, anche in merito alla pretesa di personalizzazione del danno, con vittoria di spese e compensi. ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa istruita documentalmente e per mezzo della ctu veniva assunta in decisione all'udienza del 6.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
È infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda, perché l'invito alla negoziazione assistita, pur non sottoscritto dalla parte personalmente, è stato inviato unitamente alla procura rilasciata dalla stessa, con autenticazione della relativa firma, quale unico documento, sì che l'irregolarità può dirsi sanata.
È infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, dovendosi ritenere correttamente identificato il convenuto , perché nonostante l'errata indicazione del cognome del convenuto ( piuttosto Per_1 che “ ), lo stesso è identificabile attraverso i corretti dati anagrafici, ovvero luogo e data di CP_1 nascita, codice fiscale, residenza etc, che coincidono infatti con quelli ricavabili dal verbale di incidente redatto dai Vigili Urbani di Catania;
si osserva inoltre che la notifica si è perfezionata nei confronti di presso la sua residenza. Controparte_1
pagina 2 di 8 Procedendo al merito si osserva.
Emerge dall'esame del detto rapporto che il sinistro si è verificato con le seguenti modalità : “ Il conducente del veicolo A percorreva il Viale M Rapisardi con direzione di marcia est – ovest. Giunto in prossimità del civ. 588 effettuava manovra di inversione a U nell'area urbana quando per compierla si deve attraversare la striscia longitudinale continua di mezzeria. In tale fase da est del viale Mario Rapisarda giungeva il veicolo B motociclo il quale veniva urtato da A nella fiancata dx centrale, rimanendo in primis incastrato tra la fiancata sx di B e la gamba contro lo spigolo ant. sx. Successivamente il conducente unitamente al mezzo cadevano a terra sul fianco sx adagiandosi. Gli scriventi giunti sul posto trovavano i veicoli nella loro posizione di quiete finale. Venivano effettuati rilievi foto planimetrici” ( cfr relazione incidente stradale in atti).
Utile nella ricostruzione della dinamica è anche la dichiarazione del sig. testimone Testimone_1 oculare del sinistro che ha dichiarato : “… alla guida della mia autovettura lungo il Viale Mario Rapisardi con direzione Piazza Eroi di Ungheria … con a bordo il mio collega … giunto CP_3 nei pressi del civico 560 nell'opposto direzione di marcia notavo una AT Ibiza... la quale sulle strisce pedonali ed in presenza di doppia striscia longitudinale continua di mezzeria effettuava un'inversione di marcia. Nell'effettuare tale manovra colpiva uno scooter grigio il quale circolava regolarmente nella propria corsia di marcia il cui conducente indossava il casco e percorreva a velocità moderata . Ma la repentinità della manovra del conducente della AT non le consentiva di evitare l'impatto”. ( cfr relazione incidente stradale in atti).
Esaminando il fascicolo fotografico del sinistro, depositato dalla compagnia assicurativa, emerge che nel tratto di strada in cui il sig. ha effettuato l'inversione ad U, la doppia linea appare CP_1 interrotta ed in effetti, prima dell'inizio delle strisce pedonali, è discontinua, così da consentire di ritenere permessa la manovra;
è vero altresì che ai sensi dell'art. 154 CdS, il sig. avrebbe CP_1 dovuto assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi , nonché segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione; di tutto ciò non v'è prova, avendo piuttosto il testimone oculare riferito ai vigili intervenuti che egli effettuò la manovra in modo repentino.
Va tuttavia ulteriormente osservato, che lo scontro è avvenuto proprio nel centro della carreggiata, con ciò dovendosi desumere che l'attrice non circolasse sulla destra della propria corsia di marcia, in violazione del disposto di cui all'art. 143 CdS;
ed in effetti, anche il punto di impatto tra i mezzi ( spigolo anteriore sinistro dell'autovettura con la parte centrale destra del motorino), induce a ritenere che il convenuto avesse appena iniziato la manovra di inversione ad U.
Alla luce di tali risultanze probatorie, va ritenuto che il sinistro sia ascrivibile ad entrambe le parti in parti uguali.
Ed infatti, richiamando sul punto quanto previsto dall'art. 2054 cc , sì come interpretato dalla Corte di , Legittimità, va rammentato che “ L'art. 2054 c.c., rubricato "Circolazione di veicoli", al co. 2 afferma: "Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli". Come la Suprema Corte ha pagina 3 di 8 chiarito: "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro." (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019)" ed ha anche aggiunto che "Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente' (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019). Nel caso di scontro tra veicoli, dunque, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. Civ. sent. n. 23431/ 2014 e nello stesso senso Cass. Civ. sent. n. 25620/2013 “ In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove sia accertata l'inosservanza da parte di uno dei conducenti, intento a svoltare sulla destra, dell'obbligo, ex art. 153, terzo comma, lett. a), cod. strada, di tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, nonché di quello della moderata velocità, non sussiste automaticamente la sua colpa esclusiva e la liberazione dell'altro conducente, proveniente dal contrario senso di marcia ed intento a svoltare a sinistra, dalla presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. - sancita per l'ipotesi in cui non sia possibile accertare l'incidenza causale concreta delle rispettive condotte colpose nella determinazione dell'incidente - laddove quest'ultimo, essendo rimasta carente la prova concernente il punto della carreggiata dove era avvenuto l'urto tra i veicoli, non abbia, a sua volta, dimostrato di aver rispettato le norme di comportamento di cui all'art. 143 cod. strada.”).
Occorre dunque valutare gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del processo.
Ha affermato il ctu “ Dall'esame della documentazione agli atti e dalla visita peritale si evince, che la SI.ra , nata a [...] il 05.06.1972, in data [...] subiva incidente stradale Parte_1 in seguito al quale veniva trasportata al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Catania, ove il sanitario di turno, dopo gli accertamenti radiologici di rito, la riscontrava affetta da: “Frattura esposta di tibia destra, cervicalgia”. Quindi, veniva predisposto il ricovero presso l' Controparte_4 del medesimo nosocomio, con una diagnosi d'ingresso di: “Ampia FLC grave regione
[...] ant. della T.T. con perdita di sostanza cutanea + lesione totale del m. E.C.D. + lesione del nervo peroniero a dx. Trauma addominale, trauma cervicale”. Nella medesima data 10.10.2017, l'infortunata veniva sottoposta ad intervento di riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna e, in data 16.10.2017 veniva dimessa con una diagnosi di: “Frattura marginale esposta epifisi distale tibia destra – grave F.L.C. regione anteriore caviglia con perdita di sostanza cutanea e muscolare a destra – lesione del muscolo E.C.D. a destra – lesione nervo peroneale destro – trauma addominale e trauma cervicale”. Alla verifica della sussistenza dei criteri di compatibilità medico legale risulta rispettato il pagina 4 di 8 rapporto di derivazione etiologica tra il sinistro de quo e la lesionediagnosticata. Infatti, le predette lesioni sono di natura traumatica e possono essere messe in rapporto di causalità diretta da quanto riferito dalla perizianda in quanto verificatesi con traumatismo diretto, per impatto dell'arto inferiore destro. Rispettati risultano i criteri cronologici e di continuità fenomenologica, poiché la , subito Pt_1 dopo l'incidente veniva soccorsa dal del 118 e trasportata presso il Pronto Controparte_5
Soccorso del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Catania e successivamente ricoverata presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del medesimo nosocomio. Inoltre, in riferimento al nesso di causalità, sono rispettati i criteri medico legali topografico, di efficienza lesiva e di esclusione di altre cause.”.
Con riferimento al danno patito, il CTU ha riferito “ A causa delle lesioni riportate in seguito a tale incidente la ebbe necessità di un periodo di malattia che è possibile quantificarlo in un periodo Pt_1 di inabilità temporanea assoluta (ITA) di giorni 6 (sei); un successivo periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% di giorni 50 (cinquanta), un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% di giorni 20 (venti) e un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di giorni 20 (venti). Orbene, dovendo passare ad una quantificazione dei postumi riconducibili al sinistro in oggetto, consistenti in “Esiti algo-disfunzionali di pregressa frattura esposta epifisi distale tibia destra – grave F.L.C. regione anteriore caviglia con perdita di sostanza cutanea e muscolare a destra. Lesione nervo peroneale destro”, si ritiene che, dato il tempo ormai intercorso, tali postumi invalidantiormai da ritenere a carattere permanente, menomano l'integrità psicofisica della danneggiata (quale Danno Biologico) nella misura del 13% (tredici per cento), utilizzando come barème di giudizio le “Tabelle delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” redatte dal Ministero della Salute con il Decreto 3 luglio 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2003 e i valori tabellari della “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente”- , .”. Per_2 Persona_3 Per_4 Controparte_6
Le spese mediche sono state ritenute congrue nella misura di € 1808,43.
Le conclusioni raggiunte dal ctu sono condivise dal decidente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito.
Sussiste, dunque in astratto il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della pagina 5 di 8 salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile". Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Al fine di liquidare il danno residuato all'attrice, può farsi riferimento alla tabella unica nazionale approvata con DPR n. 12 /2025; poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto pre- visti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti (45) e dei valori di cui alla tabella citata, in relazione all'invalidità permanente residuata – pari al 13% - ed ai giorni di ITA ( gg 6) e di ITP al 75% ( gg 50) ed al 50% ( gg 20) ed al 25% ( gg 20), accertati dal ctu, spetta la somma di € 31.053,32 a titolo pagina 6 di 8 di danno biologico permanente, € 331,44 a titolo di ITA, € 2071,50 a titolo di ITP al 75%, € 552,40 a titolo di ITP al 50% ed € 276,20 a titolo di ITP al 25% , per un totale di € 3231,54; l'attrice avrebbe dunque diritto alla complessiva somma di € 34.284,86; posto che la responsabilità del sinistro è carico di entrambe le parti in pari misura, l'attrice ha diritto alla somma di € 17.142,43.
Non risulta debitamente allegata, né dimostrata l'esistenza di danni e conseguenze ulteriori e diverse conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dall'attrice diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, si che non spetta alcuna personalizzazione, né tantomeno risulta dimostrato il danno morale.
Quanto alle spese mediche sostenute, ritenute dal ctu congrue nella misura di € 1808,43, spetta all'attrice l'importo di € 904,215.
Avuto riguardo alla reciproca e parziale soccombenza, le spese, liquidate tenendo conto del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, vanno compensate in ragione di metà tra l'attrice e la compagnia convenuta, mentre possono essere compensate nei confronti di . Controparte_1
Le spese delle ctu , già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell'attrice e della compagnia assicurativa, in ragione di metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa di parte attrice e di in egual misura;
Controparte_1
- Dichiara che a causa del sinistro, ha riportato danno biologico nella Parte_1 misura di cui in parte motiva e condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pt e , in solido fra loro, a corrispondere in favore dell'attrice la Controparte_1 somma di € 17.142,43 in valori attuali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna e in solido fra loro a corrispondere Controparte_2 Controparte_1 in favore dell'attrice l'importo di € 904,215 a titolo di rimborso del 50% delle spese mediche, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa in ragione di metà le spese del processo, liquidate in complessivi € 5077,00 e condanna in persona del legale rappresentante pt al pagamento in Controparte_2 favore dell'attrice della complessiva somma di € 400,00 per esborsi ed € 2538,50 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Compensa le spese del processo nei confronti di;
Controparte_1
pagina 7 di 8 - Pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dell'attrice e di
Controparte_2
Così deciso in Catania, il 11.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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