Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4613/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. ELISA Parte_1 C.F._1
ROCCHITELLI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), detenuto presso la Casa CP_1 C.F._2
Circondariale di Como sita in Como, Via al Bassone 11,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza “da remoto” celebrata in data 29.01.2025 e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“- pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
- disporre l'affido super esclusivo di nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il'11/3/2014 alla madre nonché la loro collocazione Persona_2
presso di lei, assegnando altresì la casa coniugale alla IG.ra Parte_1
collocatario;
- addebitare la separazione in capo al IG. per tutti i motivi di cui in premessa. CP_1
Con riserva di ogni più ampia allegazione, produzione e deduzione di mezzi istruttori, formulazione di capitoli di prova ed indicazione di testi nei termini di legge.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha allegato di essere coniugata con resistente, “attualmente detenuto presso la
Casa Circondariale di Como, sita in via al Bassone n. 11, ma anagraficamente residente presso il
Carcere di Vigevano, via Gravellona n. 240”; che il matrimonio, celebratosi in Tunisia il 30 aprile 2012, è stato trascritto nei Registri dello stato Civile del Comune di Busto Arsizio al n. 44 P.2 S.C. anno 2012; di essere laureata in lingue e di essere professoressa di ruolo presso il Liceo Linguistico Daniele Crespi di Busto Arsizio;
che il coniuge, detenuto dal febbraio 2024 (e prima ancora, per tre anni, sino ad ottobre 2023), è disoccupato;
che dall'unione coniugale sono nati due figli minori: , il 9 gennaio 2013 e Persona_1
l'11 marzo 2014; che “il matrimonio, salvo il periodo iniziale, non è mai stato Persona_2
particolarmente felice, men che meno sereno. Innanzitutto, perché il nonostante la moglie abbia Per_1
fatto tutto il possibile per aiutarlo a trovare un'occupazione lavorativa, non è mai stato in grado ottenerla
… In secondo luogo, perché, col passare del tempo, il resistente è diventato violento ed aggressivo nei confronti della moglie. In terzo luogo, perché, a far data dal 2017, l'uomo iniziava anche a fare uso abituale di sostanze stupefacenti (nello specifico hashish) e consumare alcolici smodatamente;
con il suo solo stipendio, la IG.ra non riusciva a mantenere l'intero nucleo familiare e così iniziavano le liti Pt_1
con il marito, il quale pretendeva il denaro per soddisfare i propri “vizi”; il matrimonio, per queste ragioni, cominciava ad entrare in una pesante crisi proprio nel 2017, … Per i fatti denunciati dalla donna, il veniva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione cui si Per_1
aggiungevano precedenti condanne che davano un cumulo totale di anni 4, mesi 4 e giorni 24 di reclusione – ragione per la quale veniva recluso presso la casa circondariale di Vigevano – con altresì applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 1, in quanto ritenuto socialmente pericoloso (cfr. sentenza n. 176/2020, emessa dal GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio – Dott.ssa
Pag. 2 di 13 Landoni). Nell'ambito del procedimento penale conclusosi con la sentenza di cui sopra, veniva disposta perizia psichiatrica sulla persona del in esito alla quale si accertava un disturbo delirante e Per_1
psicotico. Tale diagnosi veniva confermata anche nell'ambito di una successiva indagine peritale. A seguito dei fatti denunciati, poi, era intervenuto il Tribunale per i Minorenni di Milano, che aveva affidato i minori all'ente, con limitazione della responsabilità genitoriale sulle decisioni di collocamento, cura, salute, istruzione ed educazione e loro collocazione presso la madre, disponendo la presa in carico del nucleo e l'adozione di ogni strumento utile al sostegno dei minori e della ripresa dei rapporti con il padre in vista della allora imminente scarcerazione (cfr. decreto Tribunale Minorenni del 1° marzo
2023) … Concluso il periodo di detenzione la IG.ra riaccoglieva in casa il marito, confidando Pt_1
che il regime carcerario avesse “rieducato” l'uomo, al contempo confidando nell'ausilio della Cooperativa
Orme Nuove che, su incarico del Tribunale per i Minorenni, avrebbe dovuto prendere in carico il nucleo, con attenzione al tema della violenza e, coordinandosi con i Servizi Sociali, nonché l'Autorità
Carceraria, disporre un percorso riabilitativo propedeutico alla ripresa della quotidianità … l'ente nemmeno avviava la valutazione psicodiagnostica del padre e la sua presa in carico presso il SerT per l'attivazione dei sostegni necessari in vista della ripresa dei rapporti con i figli … era la stessa IG.ra ad attivarsi direttamente e in prima persona presso il … Tuttavia, il visitato il Pt_1
in data 18.1.2024, non diagnosticava alcun disturbo psichiatrico e, conseguentemente, non Per_1
indicava come necessario alcun ulteriore appuntamento … si determinava a sporgere una nuova denuncia querela nei suoi confronti, sempre per maltrattamenti in famiglia, nel febbraio dell'anno in corso, in conseguenza della quale, nuovamente, il veniva arrestato per poi essere condannato con sentenza Per_1
del 19 settembre 2024 alla pena di tre anni di reclusione, ragione per cui, ancora attualmente, si trova presso la casa circondariale di Como (cfr. sentenza GIP di Busto Dr.ssa Bossi) … la IG.ra che Pt_1
ha assunto piena e definitiva consapevolezza della immutabilità del comportamento da parte del marito, in relazione al quale anche le misure detentive sino ad ora applicate si sono purtroppo rivelate del tutto inefficaci sotto l'aspetto rieducativo, ha deciso di costituirsi parte civile, anche nell'interesse dei due figli minori … il Tribunale di Milano, su sollecitazione della Questura di Varese, ha disposto l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di PS per anni 2 e mesi 6, con la quale è stato prescritto al IG. di non avvicinarsi alla moglie, ai figli ed ai luoghi da questi abitualmente Per_1
frequentati, con apposizione di braccialetto elettronico per il quale il resistente ha già prestato il proprio consenso … la gravità della condizione può più chiaramente essere desunta dalla lettura degli atti penali
Pag. 3 di 13 che si producono in questa sede, unitamente alla documentazione attestante la condizione clinica e psicopatologica del … È evidente, in ogni caso, l'irrimediabile crisi in cui il matrimonio è ormai Per_1
entrato … Quanto alle condizioni di separazione, si premette che, allo stato, i figli minori della coppia sono affidati all'Ente, con contestuale limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per quanto riguarda l'adozione delle scelte di collocamento, cura, salute, istruzione ed educazione … e Per_1
sono collocati presso la madre la quale, per ovvie ragioni, provvede in via esclusiva al loro Per_2
mantenimento e ad ogni loro esigenza. Sono ragazzi sereni e molto studiosi, ben seguiti dalla madre.
, che ha undici anni e ora frequenta la prima media, ha di recente ottenuto un riconoscimento – Per_2
Premio Carluccio Villa – attribuito agli studenti per particolari meriti. Non solo per aver concluso l'anno scolastico con voti alti ma, altresì, per aver dimostrato un particolare altruismo nei confronti dei compagni. Due volte alla settimana, poi, frequenta un corso di nuoto. frequenta il secondo Per_1
anno delle scuole medie con un ottimo profitto. È giudizioso e ben voluto da tutti, anche dai compagni della scuola di calcio che frequenta per due o anche tre allenamenti durante la settimana, cui si aggiungono le partite del sabato o della domenica. Entrambi i ragazzi sono perfettamente al corrente della condizione paterna, ovvero del fatto che l'uomo sia in carcere e del motivo che lo ha condotto lì …
Sulla frequentazione padre/figli, ovviamente, nulla si può dire né proporre stante la detenzione attuale ed il futuro regime di sorveglianza speciale. Di fatto, pertanto, la IG.ra è l'unico genitore che si Pt_1
occupa dei figli e, pertanto, domanda la revoca dell'affido all'ente con affido super esclusivo in suo favore.
Per le medesime ragioni, non viene effettuata alcuna richiesta a titolo di contribuzione economica per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli, cui provvederà in via esclusiva la madre, come sempre sino ad ora ha del resto fatto … La IG.ra è proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale Pt_1
ed è intestataria di una Alfa Romeo Giulietta targata FS217CN oltre ad una Smart targata
CZ776MY, prossima alla rottamazione. È intestataria di un conto corrente acceso presso l'Istituto bancario Quale genitore collocatario in via esclusiva dei due figli minori, la ricorrente CP_3
percepisce integralmente l'Assegno Unico, il cui importo è attualmente pari a 398,80 Euro. Infine, la
IG.ra domanda la pronuncia di addebito della separazione in capo al marito, essendo la fine Pt_1
dell'unione coniugale esclusivamente imputabile ai di lui comportamenti”.
In data 22.01.2025 i SS del di Busto Arsizio hanno depositato la relazione loro CP_4
richiesta in data 13.12.2024 da cui si evince quanto segue: “come da provvedimento del
Tribunale per i Minorenni, in data 08.05.2023 è iniziato il percorso presso il servizio Orme Nuove,
Pag. 4 di 13 finalizzato a sostenere, in un primo momento, la sig.ra ed i figli nella ricostruzione e Pt_1
comprensione della propria storia recente, specialmente in relazione all'assenza del padre. Il percorso si è avviato con colloqui individuali con la madre e successivamente incontrando i minori per n. 4 incontri …
Nel mese di luglio 2023 è stato dunque interrotto il percorso in vista di una preparazione dei bambini e un lavoro contingente al ricongiungimento familiare e in attesa della scarcerazione del padre, avvenuta in data 19.10.2023. Non è stato successivamente possibile prevedere la ripresa del percorso a seguito della non adesione del padre il quale durante un colloquio con le scriventi e gli operatori di Orme Nuove ha mostrato una scarsa propensione all'ascolto e al rispetto dei turni di parola, un atteggiamento svalutante e a tratti minaccioso sia verso le operatrici sia verso la signora … In occasione di un colloquio, avvenuto in data 12.02.2024 presso il Servizio scrivente, la sig.ra riferisce di aver aperto le pratiche per la Pt_1
separazione dal sig. decisione confermata anche dal suo legale presente al colloquio … In data CP_1
16 gennaio u.s. le scriventi hanno svolto un incontro da remoto con la sig.ra impossibilitata Pt_1
recarsi presso gli uffici del Servizio scrivente a seguito di una caduta. La sig.ra riferisce una situazione di sereno equilibrio nella routine vissuta con e riportando come dallo scorso autunno Per_2 Per_1
abbia scelto di prendere un cagnolino che è risultato essere un buon investimento affettivo, in particolare nella cura e nell'accudimento e nel gioco. La sig.ra descrive i figli con Per_2 Per_1 Pt_1
orgoglio, riportando come siano autonomi e rispettosi, frequentino positivamente ambiti sportivi e ottengano ottimi risultati dal punto di vista didattico. La sig.ra riporta come sia più loquace e Per_2
generosa e riferisce abbia vinto il “premio Villa”, assegnatole per la disponibilità e l'atteggiamento inclusivo verso i compagni. viene descritto come più vivace e sempre in movimento, perseguendo Per_1
la passione verso il calcio. Rispetto al sig. la sig.ra riferisce “sto bene perché non lo vedo e non lo CP_1
sento, non rimango più sui suoi problemi...nel tempo abbiamo provato e provato e riprovato” riconoscendo i tentativi fatti nel mantenere la relazione di coppia e come ora ci sia “il giusto, il dovuto visto che non ha nessuno qui… gli mando le sue cose”. In particolare, riferisce di averlo messo in contatto con un vecchio amico che aveva risentito al fine di creare per lui contatti che possano essere “buoni e utili”. La sig.ra riferisce che il sig. le ha scritto alcune lettere in lingua francese e per Natale CP_1
abbia inviato una cartolina ai bambini. Tale cartolina è stata accolta positivamente e lasciata in vista affinché i bambini potessero avere i propri tempi nel rivederla. La sig.ra riconosce come l'arrivo Pt_1
della cartolina sia stato “uno spunto positivo, non vi dimentica e non è che siete figli di nessuno”, riconoscendo come verso il padre sia più Per_1
Pag. 5 di 13 “sospettoso” e taciturno mentre riesca maggiormente ad esprimere i propri pensieri … il Per_2
Servizio scrivente ha incontrato e nel mese di maggio u.s. e nel corrente mese. Per_2 Per_1
Entrambi i minori appaiono ben curati nell'aspetto e disponibili al dialogo. si osserva essere Per_2
più loquace e raccontare con maggior spontaneità della propria quotidianità mentre appare Per_1
più silenzioso e prediligere domande dirette a cui risponde con brevi rimandi. Entrambi frequentano la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo internazionali, riportano di andare bene a scuola e di essere ben organizzati tra i tempi di studio, le uscite con gli amici e gli sport. frequenta calcio Per_1
e gioca nel ruolo di centrocampista mentre prosegue l'attività di nuoto … Relativamente alla Per_2
relazione con la madre, i minori descrivono un rapporto sereno in cui la sig.ra li supporta nella Pt_1
loro quotidianità, sia rispetto ai compiti sia rispetto agli accompagnamenti, iniziando a dar loro spazio in un'organizzazione dello studio più autonoma e nelle prime uscite con gli amici. Rispetto al tema della relazione con il padre si osserva essere più taciturno, avendo tempi di risposta più lunghi Per_1
soffermandosi in un tempo di pensiero prima di esprimersi. diversamente si mostra più loquace Per_2
apparendo talvolta evitante, spostando il discorso su diversi contenuti come la scuola o gli amici. Nel colloquio avvenuto a maggio riferiva come il rientro del padre presso la loro abitazione avesse Per_2
mostrato loro aspetti differenti riconoscendolo talvolta simpatico e attendo (es. nel preparare da mangiare)
e altre volte “parlava a vanvera diventando noioso”. Nel nominare il padre durante il colloquio, si osserva come abbia avuto una reazione nello sbarrare gli occhi, prendendosi un tempo di Per_1
pensiero per poi dire: “è malato nella testa”. Entrambi i minori riferiscono come la madre abbia avuto un pensiero protettivo a fronte delle reazioni imprevedibili del padre: “ci diceva dove andare se dalla nonna o via”. Nell'ultimo colloquio con i minori, rispetto alla relazione con il padre, gli stessi appaiono sereni nel riportare come ricevano lettere scritte in francese dal sig. a cui talvolta rispondano con CP_1
brevi rimandi scritti circa la loro quotidianità. Alla luce di quanto sopra riportato, la decisione della sig.ra di prendere una posizione maggiormente definita rispetto alla relazione di coppia sembra Pt_1
aver portato alla definizione di un assetto famigliare che appare essere stabile e ben organizzato. I minori appaiono sereni nella relazione con la madre e ben inseriti sia nel contesto scolastico sia extrascolastico.
Rispetto al padre, la sig.ra pare aver agito in protezione dei minori sia nel tutelarli a fronte Pt_1
dell'escalation degli agiti del sig che hanno portato all'incarcerazione dello stesso sia nel CP_1
mantenere l'immagine della figura paterna ad oggi meditata tramite contatti epistolari. Si ritiene possa essere utile, qualora nel percorso di crescita i minori ne mostrassero necessità, attivare uno spazio di
Pag. 6 di 13 supporto psicologico al fine di poter sostenere e nelle dinamiche famigliare vissute e Per_2 Per_1
poter accompagnare i minori in eventuali interrogativi circa la figura paterna e il tema del carcere, ad oggi narrato prevalentemente mediante la figura materna”.
Nella contumacia del resistente, alla prima udienza celebrata in data 29.01.2025, previa assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata rimessa in decisione senza ulteriore attività istruttoria.
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È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle allegazioni della ricorrente
(v. doc. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 32), non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (di fatto cessata ante causam nel febbraio 2024).
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Non vi è alcun dubbio neppure in merito all'addebito della separazione personale dei coniugi al resistente che si è reso colpevole, tra gli altri, dei gravi fatti commessi, “in Busto
Arsizio e in altri luoghi, a partire dalla primavera 2018 in permanenza fino al 25.08.2019”, anche in danno della moglie e anche alla presenza dei figli minori (v. a pag. 23 il doc. 5), accertati con sentenza penale 176/2020 emessa dal GUP di questo Tribunale passata in giudicato l'11.12.2020:
Pag. 7 di 13 Le condotte maltrattanti e offensive tenute dal resistente nei confronti della ricorrente non sono cessate con la sua scarcerazione nell'anno 2023 e, infatti, sul punto, si guardino i doc. n. 6 e 32 in atti.
Valga ricordare sul punto che, giusta Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31765/2024, “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da
Pag. 8 di 13 fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017)”.
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Le positive risultanze della relazione depositata dai SS in data 22.01.2025 depongono a favore della revoca dell'affido all'ente dei minori disposto dal TM di Milano in data
01.03.2023 a favore dell'affido super esclusivo dei medesimi alla madre che potrà assumere, essa sola, tutte le decisioni anche straordinarie relative alla residenza anagrafica, alla salute, all'istruzione e all'educazione della prole e chiedere e ottenere il rilascio e/o il rinnovo dei d. i. validi per l'espatrio e dei passaporti per i minori
(sottoscrivendo essa sola tutta la documentazione all'uopo necessaria).
Gli episodi di violenza domestica di cui alla recente sentenza n. 724/2024 pubblicata dal
GUP di questo Tribunale nel mese di settembre dell'anno 2024 (doc. 6) impongono invitare la ricorrente ad avviare un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità che la possa aiutare a rielaborare i traumi vissuti anche “nel gennaio 2024” e a offrire ai minori delle risposte sempre più adeguate agli interrogativi che, verosimilmente, nel tempo, le verranno rivolti e affidare all'ente (individuato nel Comune dove i minori hanno la loro residenza abituale) il compito di supportarla in questo delicato compito e di assicurare la celere presa in carico psicologica dei minori non appena ne manifestino la necessità.
I SS riferiranno l'esito della loro attività al GT di questo Tribunale dinanzi al quale va disposta l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori.
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Da un punto di vista economico, è noto che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio fondante il vigente sistema giuridico, da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio (cfr. artt. 143, 147, 316-bis cod. civ.)
Pag. 9 di 13 o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell'unione per separazione, divorzio o cessazione della convivenza (cfr. artt. 316-bis, 337-ter cod. civ.).
Entrambi i genitori, dunque, sono chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
La modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è, ragionevolmente, quella del mantenimento diretto.
La disgregazione della famiglia conseguente alla separazione, al divorzio e all'interruzione della convivenza, tuttavia, può far sorgere la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole attraverso la corresponsione di un assegno che diviene la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli.
Non esiste un criterio fisso, predeterminato, diretto a stabile ex ante la misura dell'assegno cui il genitore è tenuto. L'art. 337-ter cod. civ., infatti, si limita, sul punto, a indicare i primari parametri di riferimento.
Com'è noto, per quello che qui rileva, per ius receptum, la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa e alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli e, persino, di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.
Nella fattispecie che qui ci occupa, viste le risultanze dei documenti n. 5, 6 e 32 offerti dalla ricorrente, durante la detenzione del resistente, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole deve essere confermato nell'importo mensile di € 50,00 per ciascun minore, rivalutato come per legge, tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e parteciperà alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 10% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano,
a condizione della sua ammissione allo svolgimento di attività lavorativa in carcere. Dalla scarcerazione detto contributo viene fissato nel maggiore importo mensile di € 100,00 per ciascun minore, fatta salva l'effettiva adesione del resistente alle indicazioni
Pag. 10 di 13 terapeutiche del SERT e del CPS e fatto salvo il suo inserimento in una comunità residenziale a doppia diagnosi di cui alla sentenza penale n. 724/2024 in atti (doc. 6).
***
Per quanto riguarda la relazione padre/figli minori, le prescrizioni penali vigenti, tra cui, non ultima, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. applicata, per la durata di anni 2 e mesi 6, in data 13.06.2024 dal Tribunale di Milano Sezione Autonoma
Misure di Prevenzione (doc. 32) che, tra l'altro,
impone la sospensione del diritto di visita paterno, ivi compresa la possibilità di comunicare con qualsiasi mezzo con i figli minori, fatta salva la facoltà di scrivere loro lettere e/o biglietti con l'aiuto e/o sotto la supervisione degli educatori professionali operanti all'interno del carcere da recapitare per il tramite dei SS del Comune dove i minori hanno la loro residenza abituale (attualmente il Comune di Busto Arsizio).
All'uopo la presente sentenza deve essere comunicata al Direttore del Carcere di Como perché ne curi l'esecuzione e il rispetto nell'interesse dei minori.
***
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori medi tabellari previsti per le fasi n. 1 e 2 e i minimi tabellari per la fase n. 4).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi che
2) ADDEBITA al resistente;
Pag. 11 di 13 3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4) CONFERMA l'affido super esclusivo dei due figli minori delle parti alla madre che potrà assumere, essa sola, tutte le decisioni anche straordinarie relative alla residenza anagrafica, alla salute, all'istruzione e all'educazione e chiedere e ottenere il rilascio e/o il rinnovo dei d. i. validi per l'espatrio e dei passaporti per i minori (sottoscrivendo essa sola tutta la documentazione all'uopo necessaria);
5) INVITA la ricorrente ad avviare senza ritardo un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità con le finalità di cui in parte motiva;
6) DISPONE CHE i SS del Comune dove i minori hanno la loro residenza abituale
(attualmente il Comune di Busto Arsizio) supportino la ricorrente, monitorino il benessere psicofisico dei minori e assicurino la loro presa in carico psicologica come in parte motiva e depositino relazioni semestrali attestanti l'adempimento del mandato conferito al GT di questo Tribunale (a partire dal 31.07.2025);
7) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di
[...]
, nato a [...] il [...] e nata a [...]_2
Busto Arsizio il'11/03/2014, dinanzi al GT di questo Tribunale (cui i SS depositeranno le relazioni di cui al precedente capo n. 6, impregiudicato il potere/dovere di segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli senza ritardo);
8) DISPONE CHE, in regime detentivo, il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di ciascun figlio versando alla madre l'importo mensile di € 50,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per i minori nella misura del 10% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, al verificarsi della condizione di cui in parte motiva E CHE, dalla scarcerazione, il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di ciascun figlio versando alla madre il maggiore importo mensile di €
100,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per i minori nella misura del
30% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, fatta salva la sua effettiva adesione alle indicazioni terapeutiche del SERT e del e fatto salvo il suo
Pag. 12 di 13 inserimento in una comunità residenziale a doppia diagnosi in forza della sentenza penale n. 724/2024 in atti;
9) CONFERMA il diritto della madre di chiedere e percepire dall' l'intero CP_5
importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole quale genitore affidatario in via super esclusiva;
10) SOSPENDE il diritto di visita paterno, ivi compresa la possibilità per il resistente di comunicare con qualsiasi mezzo con i figli minori, fatta salva la possibilità per il padre di scrivere loro lettere e/o biglietti con l'aiuto e/o sotto la supervisione degli educatori professionali operanti all'interno del carcere da recapitare per il tramite dei SS del
Comune dove i minori hanno la loro residenza abituale (attualmente il Comune di Busto
Arsizio);
11) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.547,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
12) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del di Busto CP_4
Arsizio e al Direttore della Casa Circondariale di Como per quanto di rispettiva competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
30/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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