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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE Sezione Civile
n. 304/2024 R.G.
Il Giudice monocratico, Mauro Giuseppe Cilardi, letti gli atti di causa ed esaminata la relativa documentazione;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare dell'11.3.2025 (v. ordinanza del
15.3.2025); verificata la regolarità del contraddittorio;
considerate le allegazioni e le deduzioni difensive;
rilevato, con carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta e trattata, che il ricorso proposto risulta generico ed indeterminato, con la conseguenza che il suo accoglimento condurrebbe inevitabilmente ad una indagine esplorativa, in quanto la ricorrente ha non soltanto omesso di indicare e quantificare le sue pretese risarcitorie, non allegando alcuna prova dei danni patiti, ma ha altresì omesso di richiedere al Giudice, per mezzo del CTU, la stessa quantificazione del danno, essendosi limitata a richiedere l'accertamento della responsabilità in capo al resistente (cfr. ricorso); rilevato che non è consentito al Giudicante l'applicazione nel caso di specie dell'art. 164
c.p.c. in punto di nullità dell'atto introduttivo al fine di consentire le occorrenti integrazioni, in quanto tale norma deve ritenersi incompatibile con la disciplina di cui all'art. 696-bis c.p.c. in ragione della ratio stessa dello strumento processuale della consulenza tecnica preventiva
(finalizzata a dirimere l'unica o le uniche questioni “tecniche” controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare), con la conseguenza che le norme previste per la nullità dell'atto di citazione e segnatamente l'art. 164 c.p.c., anche in virtù dell'inevitabile dilazione dei tempi occorrenti alla conclusione del procedimento, non possono trovare applicazione nell'odierna sede;
considerato che
quanto sopra rilevato appare sufficiente per ritenere il ricorso generico ed indeterminato, con conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso;
1 ritenuto, infine, che le ragioni della decisione e la sussistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito sul punto sono idonee ad integrare giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali;
P.q.m.
dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese processuali.
Crotone, 29 marzo 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
2
n. 304/2024 R.G.
Il Giudice monocratico, Mauro Giuseppe Cilardi, letti gli atti di causa ed esaminata la relativa documentazione;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare dell'11.3.2025 (v. ordinanza del
15.3.2025); verificata la regolarità del contraddittorio;
considerate le allegazioni e le deduzioni difensive;
rilevato, con carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta e trattata, che il ricorso proposto risulta generico ed indeterminato, con la conseguenza che il suo accoglimento condurrebbe inevitabilmente ad una indagine esplorativa, in quanto la ricorrente ha non soltanto omesso di indicare e quantificare le sue pretese risarcitorie, non allegando alcuna prova dei danni patiti, ma ha altresì omesso di richiedere al Giudice, per mezzo del CTU, la stessa quantificazione del danno, essendosi limitata a richiedere l'accertamento della responsabilità in capo al resistente (cfr. ricorso); rilevato che non è consentito al Giudicante l'applicazione nel caso di specie dell'art. 164
c.p.c. in punto di nullità dell'atto introduttivo al fine di consentire le occorrenti integrazioni, in quanto tale norma deve ritenersi incompatibile con la disciplina di cui all'art. 696-bis c.p.c. in ragione della ratio stessa dello strumento processuale della consulenza tecnica preventiva
(finalizzata a dirimere l'unica o le uniche questioni “tecniche” controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare), con la conseguenza che le norme previste per la nullità dell'atto di citazione e segnatamente l'art. 164 c.p.c., anche in virtù dell'inevitabile dilazione dei tempi occorrenti alla conclusione del procedimento, non possono trovare applicazione nell'odierna sede;
considerato che
quanto sopra rilevato appare sufficiente per ritenere il ricorso generico ed indeterminato, con conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso;
1 ritenuto, infine, che le ragioni della decisione e la sussistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito sul punto sono idonee ad integrare giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali;
P.q.m.
dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese processuali.
Crotone, 29 marzo 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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