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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RO FR, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 926/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 31/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B042001675 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B042001675 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi l'appello
Resistente/Appellato: respingersi l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze ha respinto il ricorso della Resistente_1 avverso l' avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2016, meglio precisato in epigrafe.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, in sintesi, che le attività svolte dalla contribuente con la P.A. non concorressero alla determinazione del reddito ai sensi dell'art.143 del TUIR, riconoscendo, quindi, alla
Confederazione i requisiti per operare quale ente non commerciale ovvero di associazione di volontariato con il conseguente diritto ad usufruire della relativa normativa fiscale.
Appellava l'Agenzia delle Entrate lamentando, con un primo motivo, il difetto/apparenza della motivazione, nonché l'omessa o erronea valutazione dei fatti e degli elementi di prova;
con un secondo motivo, “l'erroneità della sentenza – legittimo disconoscimento della qualifica di ente non commerciale e non spettanza del regime agevolativo previsto per le organizzazioni di volontariato” (ved. pag.9 dell'appello).
Si costituiva l'appellato, controdeducendo.
All'odierna udienza la causa era tenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite riportate in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che non è qui in discussione né la sussistenza in capo alla Resistente_1 del requisito soggettivo di 'organizzazione di volontariato' ex art. 3 legge 266/91, e neppure il requisito oggettivo costituito dallo svolgimento statutario ed effettivo, da parte di essa, di attività di volontariato ex art. 2 legge cit..
Invero, la Resistente_1, storicamente radicata nello svolgimento sul territorio di attività di carità ed opere pie, specialmente, ma non esclusivamente, nel campo dell'assistenza sanitaria, è pacificamente ente morale con personalità giuridica propria ed il requisito della connessione con lo svolgimento dell'attività solidaristica istituzionale va inteso nel senso non della diretta funzionalità dei servizi offerti allo svolgimento di essa, bensì della indiretta strumentalità dei proventi così conseguiti al mantenimento della struttura di carità ed al sostegno dei costi di esercizio delle attività di volontariato.
Tale finalizzazione strumentale doveva nella specie reputarsi pacifica, trattandosi, appunto, non solo di rendite necessarie ai fini istituzionali, ma di organizzazione di volontariato, alla quale è vietata la distribuzione di utili, tant'è che non è contestato dall'Ufficio il rimpiego del ricavato per lo svolgimento di attività di “volontariato” proprie dell'Ente.
E' evidente, infatti, come l'attività di cura dei meno abbienti non sarebbe in alcun modo possibile senza poter far fronte ai costi, che essa comporta nell'organizzazione e nella dotazione di mezzi e personale a ciò preposto, grazie ai ricavi che l'associazione percepisce dai servizi in questione. Giova solo ulteriormente osservare come non sussista la lamentata apparenza della motivazione, posto che il giudice di prime cure ha, ancorchè con tecnica espositiva non brillante, esposto il ragionamento decisorio che lo ha determinato ad accogliere il ricorso.
Quanto alla doglianza che censura la ritenuta sussistenza dei presupposti per qualificare la contribuente ente non commerciale, basti aggiungere, rispetto a quanto già valutato dal giudice di prime cure il cui ragionamento, deve intendersi qui richiamato in toto, che l'attività in convenzione con la pubblica amministrazione, nella specie attività di assistenza di immigrati e richiedenti asilo, è con ogni evidenza strumentale al perseguimento del fine istituzionale caritatevole e di solidarietà della Resistente_1 con la conseguenza che il relativo introito non potrà concorrere a determinare il reddito ai sensi dell'art.143 del TUIR.
Nella specie, infatti, i diversi servizi di prima necessità, assistenza ed accoglienza in favore degli immigrati e richiedenti asilo, affidati alle Associazione_1 e realizzati anche con l'aiuto di lavoratori interinali, non possono essere qualificati come “commerciali”, in quanto i ricavi sono finalizzati a sostenere i costi dell'attività di volontariato e, con ciò, a renderla materialmente fattibile e a contribuire a rendere effettivi quei valori, la cui realizzazione lo Stato sociale si prefigge.
Alla luce delle suesposte osservazioni l'appello deve essere respinto.
Stante la soccombenza le spese del giudizio devono porsi a carico dell'appellato e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro
4.000,00 oltre accessori.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RO FR, Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 926/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 31/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B042001675 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B042001675 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi l'appello
Resistente/Appellato: respingersi l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze ha respinto il ricorso della Resistente_1 avverso l' avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2016, meglio precisato in epigrafe.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, in sintesi, che le attività svolte dalla contribuente con la P.A. non concorressero alla determinazione del reddito ai sensi dell'art.143 del TUIR, riconoscendo, quindi, alla
Confederazione i requisiti per operare quale ente non commerciale ovvero di associazione di volontariato con il conseguente diritto ad usufruire della relativa normativa fiscale.
Appellava l'Agenzia delle Entrate lamentando, con un primo motivo, il difetto/apparenza della motivazione, nonché l'omessa o erronea valutazione dei fatti e degli elementi di prova;
con un secondo motivo, “l'erroneità della sentenza – legittimo disconoscimento della qualifica di ente non commerciale e non spettanza del regime agevolativo previsto per le organizzazioni di volontariato” (ved. pag.9 dell'appello).
Si costituiva l'appellato, controdeducendo.
All'odierna udienza la causa era tenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite riportate in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che non è qui in discussione né la sussistenza in capo alla Resistente_1 del requisito soggettivo di 'organizzazione di volontariato' ex art. 3 legge 266/91, e neppure il requisito oggettivo costituito dallo svolgimento statutario ed effettivo, da parte di essa, di attività di volontariato ex art. 2 legge cit..
Invero, la Resistente_1, storicamente radicata nello svolgimento sul territorio di attività di carità ed opere pie, specialmente, ma non esclusivamente, nel campo dell'assistenza sanitaria, è pacificamente ente morale con personalità giuridica propria ed il requisito della connessione con lo svolgimento dell'attività solidaristica istituzionale va inteso nel senso non della diretta funzionalità dei servizi offerti allo svolgimento di essa, bensì della indiretta strumentalità dei proventi così conseguiti al mantenimento della struttura di carità ed al sostegno dei costi di esercizio delle attività di volontariato.
Tale finalizzazione strumentale doveva nella specie reputarsi pacifica, trattandosi, appunto, non solo di rendite necessarie ai fini istituzionali, ma di organizzazione di volontariato, alla quale è vietata la distribuzione di utili, tant'è che non è contestato dall'Ufficio il rimpiego del ricavato per lo svolgimento di attività di “volontariato” proprie dell'Ente.
E' evidente, infatti, come l'attività di cura dei meno abbienti non sarebbe in alcun modo possibile senza poter far fronte ai costi, che essa comporta nell'organizzazione e nella dotazione di mezzi e personale a ciò preposto, grazie ai ricavi che l'associazione percepisce dai servizi in questione. Giova solo ulteriormente osservare come non sussista la lamentata apparenza della motivazione, posto che il giudice di prime cure ha, ancorchè con tecnica espositiva non brillante, esposto il ragionamento decisorio che lo ha determinato ad accogliere il ricorso.
Quanto alla doglianza che censura la ritenuta sussistenza dei presupposti per qualificare la contribuente ente non commerciale, basti aggiungere, rispetto a quanto già valutato dal giudice di prime cure il cui ragionamento, deve intendersi qui richiamato in toto, che l'attività in convenzione con la pubblica amministrazione, nella specie attività di assistenza di immigrati e richiedenti asilo, è con ogni evidenza strumentale al perseguimento del fine istituzionale caritatevole e di solidarietà della Resistente_1 con la conseguenza che il relativo introito non potrà concorrere a determinare il reddito ai sensi dell'art.143 del TUIR.
Nella specie, infatti, i diversi servizi di prima necessità, assistenza ed accoglienza in favore degli immigrati e richiedenti asilo, affidati alle Associazione_1 e realizzati anche con l'aiuto di lavoratori interinali, non possono essere qualificati come “commerciali”, in quanto i ricavi sono finalizzati a sostenere i costi dell'attività di volontariato e, con ciò, a renderla materialmente fattibile e a contribuire a rendere effettivi quei valori, la cui realizzazione lo Stato sociale si prefigge.
Alla luce delle suesposte osservazioni l'appello deve essere respinto.
Stante la soccombenza le spese del giudizio devono porsi a carico dell'appellato e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro
4.000,00 oltre accessori.