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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 3887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3887 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 07/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 18603 / 2024 vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to BIONDI PASQUALE Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.08.2024 il ricorrente, dipendente della premetteva che: CP_2
- di avere proposto ricorso collettivo avente R.g. n. 11530 del 2021 innanzi al Tribunale di Napoli ai fini del pagamento dell'indennità integrativa FSTA in relazione ai periodi di Cassa Integrazione in deroga CP_ usufruiti per il periodo dal 25/03/2020 al 31/10/2020, e che nelle more del giudizio l' era intervenuto in relazione alla prestazione suddetta un pagamento parziale da parte dell' CP_3 all'esito del quale tuttavia alcuni periodi restavano scoperti;
- che il predetto giudizio collettivo si era concluso con la sentenza n. 4891/2023 contenente dichiarazione di cessata la materia del contendere solo rispetto ai periodi per i quali era stata la CP_ liquidazione, e con condanna dell' ad pagare in favore del ricorrente le somme rispetto ai periodi rimasti scoperti (dal 01/05/2020 al 24/05/2020, dal 31/05/2020 al 28/06/2020, dal
01/07/2020 al 26/07/2020, dal 01/08/2020 al 02/08/2020, dal 31/08/2020 al 31/08/2020, dal
13/09/2020 al 13/09/2020).
Pertanto, parte ricorrente lamentando che l'istituto fino alla data di deposito del ricorso non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute sulla base della sent. n. 4891/23, ormai cosa giudicata, concludeva chiedendo: “condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento in favore di parte istante della somma di € 1.090,49, o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo”; con vittoria di spese. CP_ L' si costituiva in giudizio, dando atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione di cui è causa, maggiorata degli interessi legali, con valuta disponibile in data 01 -02 aprile 2025. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nelle note di trattazione depositate per l'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente, stante l'avvenuto pagamento, ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere.
All'esito, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
In considerazione del pagamento intervenuto nell'aprile 2025 nelle more dell'odierno giudizio così come CP_ dedotto in programma da parte dell' in memoria di costituzione in giudizio, vista la adesione prestata dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta con conferma del pagamento medesimo , va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la res litigiosa e l'obbligo del giudice di pronunziarsi sulla fondatezza della domanda.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.1987, n. 4630; Cass., 22.7.1981, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.,
Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.1997, n. 3075; Cass., 8.6.1996, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez.lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.1997, n. 2038; Cass., 22.1.1997, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.1990, n. 8000; Cass., 2.5.1987, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del credito azionato determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua il governo delle spese da definirsi sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto dell'accoglimento pieno e del tutto tardivo in sede amministrativa delle ragioni del ricorrente;
va considerato che la liquidazione è avvenuta nell'aprile 2025 e dunque ben oltre la data del deposito del ricorso, intervenuto in data 27/08/2024, e la notifica dello stesso, avvenuta in data 02/04/2025.
Le spese del giudizio, pertanto, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della domanda rientrante nello scaglione più basso, vengono poste a carico della parte convenuta condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente con attribuzione.
P.Q.M.
CP_ Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidandole in euro 350,00 con attribuzione in favore dell'avv. BIONDI PASQUALE anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 07/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 07/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 07/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 18603 / 2024 vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to BIONDI PASQUALE Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.08.2024 il ricorrente, dipendente della premetteva che: CP_2
- di avere proposto ricorso collettivo avente R.g. n. 11530 del 2021 innanzi al Tribunale di Napoli ai fini del pagamento dell'indennità integrativa FSTA in relazione ai periodi di Cassa Integrazione in deroga CP_ usufruiti per il periodo dal 25/03/2020 al 31/10/2020, e che nelle more del giudizio l' era intervenuto in relazione alla prestazione suddetta un pagamento parziale da parte dell' CP_3 all'esito del quale tuttavia alcuni periodi restavano scoperti;
- che il predetto giudizio collettivo si era concluso con la sentenza n. 4891/2023 contenente dichiarazione di cessata la materia del contendere solo rispetto ai periodi per i quali era stata la CP_ liquidazione, e con condanna dell' ad pagare in favore del ricorrente le somme rispetto ai periodi rimasti scoperti (dal 01/05/2020 al 24/05/2020, dal 31/05/2020 al 28/06/2020, dal
01/07/2020 al 26/07/2020, dal 01/08/2020 al 02/08/2020, dal 31/08/2020 al 31/08/2020, dal
13/09/2020 al 13/09/2020).
Pertanto, parte ricorrente lamentando che l'istituto fino alla data di deposito del ricorso non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute sulla base della sent. n. 4891/23, ormai cosa giudicata, concludeva chiedendo: “condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento in favore di parte istante della somma di € 1.090,49, o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo”; con vittoria di spese. CP_ L' si costituiva in giudizio, dando atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione di cui è causa, maggiorata degli interessi legali, con valuta disponibile in data 01 -02 aprile 2025. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nelle note di trattazione depositate per l'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente, stante l'avvenuto pagamento, ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere.
All'esito, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
In considerazione del pagamento intervenuto nell'aprile 2025 nelle more dell'odierno giudizio così come CP_ dedotto in programma da parte dell' in memoria di costituzione in giudizio, vista la adesione prestata dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta con conferma del pagamento medesimo , va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la res litigiosa e l'obbligo del giudice di pronunziarsi sulla fondatezza della domanda.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.1987, n. 4630; Cass., 22.7.1981, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.,
Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.1997, n. 3075; Cass., 8.6.1996, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez.lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.1997, n. 2038; Cass., 22.1.1997, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.1990, n. 8000; Cass., 2.5.1987, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del credito azionato determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua il governo delle spese da definirsi sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto dell'accoglimento pieno e del tutto tardivo in sede amministrativa delle ragioni del ricorrente;
va considerato che la liquidazione è avvenuta nell'aprile 2025 e dunque ben oltre la data del deposito del ricorso, intervenuto in data 27/08/2024, e la notifica dello stesso, avvenuta in data 02/04/2025.
Le spese del giudizio, pertanto, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della domanda rientrante nello scaglione più basso, vengono poste a carico della parte convenuta condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente con attribuzione.
P.Q.M.
CP_ Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidandole in euro 350,00 con attribuzione in favore dell'avv. BIONDI PASQUALE anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 07/05/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 07/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi