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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1495/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Parte_1 via Liguria, n. 8, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo C.F._1
Graci giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio, sito in Licata (Ag), via
Caltanissetta, nr. 1/A, è elettivamente domiciliata, attrice
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
, partita IVA / codice fiscale , con sede legale in
[...] P.IVA_1
Verona, Viale dell'Agricoltura, n.7, in persona del Dott. , quale Procuratore CP_3
Speciale, giusta procura speciale per atto notarile Notaio di Milano del Persona_1
15 marzo 2022. raccolta n. 18818, Rep. n. 40413, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio
Grasso del Foro di Roma, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in
Milano, Via Camperio n. 9, convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 2 maggio 2025. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in Parte_1
giudizio la Soc. chiedendo Controparte_2 accertarsi l'inadempimento della convenuta agli obblighi contrattuali derivanti da polizza assicurativa n. 4374 e 4374, stipulata in data 27.04.2022 e avente scadenza al 20.10.2022, per la copertura dei danni derivanti da avversità atmosferiche, con condanna della stessa al
1 pagamento dell'importo di euro 20.393,75 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e spese.
Deduceva l'attrice che, in data 13.10.2022, un evento atmosferico consistente in forti raffiche di vento, aveva danneggiato gravemente la produzione di “uva da tavola” nel vigneto sito in
C.da Ramilia, agro di Caltanissetta, regolarmente assicurato presso la convenuta. Nonostante la denuncia del sinistro e la produzione della perizia giurata redatta dall'agronomo dott.
, dalla quale si evinceva un danno medio del 65% sull'intera produzione, CP_4
l'assicurazione rigettava la richiesta di indennizzo ritenendo, in modo apodittico e tardivo, assumendo che al momento del sinistro l'uva fosse “fuori garanzia” poiché completamente matura. Concludeva pertanto per la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 20.393,75, oltre interessi e spese.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente: la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per violazione del termine minimo a comparire previsto dall'art. 163-bis c.p.c., avendo l'attrice fissato l'udienza a distanza inferiore ai 120 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, trattandosi di controversia in materia di contratto assicurativo. Nel merito, la convenuta ha ricostruito i fatti rilevando che: la denuncia del sinistro è stata effettuata con notevole ritardo, in data 20 ottobre 2022, e non nell'immediatezza dell'evento; i propri periti, intervenuti tempestivamente il giorno successivo alla denuncia, hanno riscontrato che l'uva risultava già oltre lo stadio di completa maturazione al momento dell'evento, ritenendo pertanto il danno non risarcibile ai sensi dell'art.
1.3 delle condizioni generali di polizza;
l'attrice non ha attivato nei termini la procedura di perizia di appello prevista contrattualmente all'art. 3.11, rendendo così definitiva e inappellabile la valutazione negativa contenuta nel bollettino di campagna redatto dai periti incaricati dalla compagnia.
La convenuta ha inoltre dedotto l'inoperatività temporale della garanzia assicurativa, in quanto, secondo quanto previsto dalla polizza, la copertura per l'avversità “vento”, cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta, circostanza ritenuta non rispettata nel caso di specie. Instava quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese.
Esperita l'istruttoria, sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 2 maggio 2025, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
2 Sulla nullità dell'atto di citazione e violazione del contraddittorio.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c., sollevata dal convenuto. L'eccezione è fondata in diritto, ma non meritevole di accoglimento.
L'art. 163-bis c.p.c. stabilisce che tra il giorno della notificazione dell'atto di citazione e quello dell'udienza di comparizione debbano intercorrere almeno 120 giorni. La finalità di tale disposizione è quella di consentire alla parte convenuta un termine sufficiente per preparare la propria difesa, tenuto conto dei complessi adempimenti processuali che precedono l'udienza.
Nel caso prospettato dalla difesa, l'atto di citazione è stato notificato il 5 ottobre 2023, con l'udienza di comparizione fissata per il 26 gennaio 2024. Il termine che intercorre tra la notifica e l'udienza è, dunque, pari a 112 giorni (dal 5 ottobre 2023 al 26 gennaio 2024), inferiore ai 120 giorni previsti dalla legge.
Infatti, pur risultando il termine a comparire inferiore a quello di legge, parte convenuta si è regolarmente costituita, ha articolato tutte le difese nel merito, ha partecipato attivamente alla fase istruttoria, depositando memorie, deducendo mezzi di prova e partecipando alle udienze, senza sollecitare in alcun modo, nel corso del procedimento, la rinnovazione della citazione, ma limitandosi a riproporre l'eccezione esclusivamente in comparsa conclusionale.
La violazione del termine minimo di 120 giorni non ha determinato alla Controparte_1
alcun grave pregiudizio tale da impedirle di predisporre le proprie memorie
[...]
integrative ex art. 171-ter c.p.c. Non si configura pertanto alcuna violazione del contraddittorio, in quanto la convenuta si è preparata adeguatamente alla difesa, e nessun aggravio ha subito la sua posizione procedurale.
Tale comportamento processuale, complessivamente considerato, è idoneo a determinare la sanatoria della nullità dedotta, ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c., per raggiungimento dello scopo e, altresì, per effetto di un comportamento concludente incompatibile con la volontà di insistere sulla nullità stessa.
L'eccezione va pertanto disattesa.
Nel merito, la domanda attorea è infondata per le ragioni che seguono.
Sulla operatività temporale della garanzia assicurativa.
La convenuta ha eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa al momento del verificarsi dell'evento dannoso (vento forte del 13 ottobre 2022), in ragione della cessazione della garanzia contrattuale prima della data del sinistro, ai sensi dell'art.
1.3 delle Condizioni
Generali di Assicurazione, secondo cui la copertura cessa quindici giorni prima della
“maturazione di raccolta” del prodotto assicurato.
3 Dall'istruttoria espletata, sia documentale che orale, è emerso che alla data del 13 ottobre
2022 l'uva assicurata aveva già raggiunto la piena maturazione. In particolare, il Bollettino di
Campagna redatto dal perito della compagnia – documento non contestato tempestivamente da parte attrice, e quindi assistito da piena efficacia probatoria – attesta che “il prodotto di tutte le partite aveva già superato lo stadio di completa maturazione”. Analoga indicazione emerge dalle dichiarazioni del perito di parte attrice, dott. il quale ha riferito che già il CP_4 giorno successivo all'evento “il prodotto aveva raggiunto un buon livello di maturazione”.
Anche le deposizioni testimoniali confermano tale quadro probatorio: il teste Tes_1 ha dichiarato di non essere in grado di riferire circa lo stato di maturazione dell'uva
[...]
alla data del sinistro, mentre il teste ha confermato che la raccolta era Testimone_2 stata posticipata per ragioni di mercato, e non per l'assenza di maturazione fisiologica.
Ne consegue che, alla data del 13 ottobre 2022, la garanzia assicurativa era cessata per effetto della scadenza del termine previsto contrattualmente, con conseguente inoperatività della copertura e insussistenza del diritto all'indennizzo.
Sulla mancata attivazione della perizia d'appello.
Parte attrice non ha attivato la procedura di perizia d'appello prevista dagli artt.
3.9 e 3.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che impongono all'assicurato, in caso di contestazione della stima peritale, di promuovere apposita perizia contrapposta entro il termine decadenziale di tre giorni dalla ricezione del Bollettino di Campagna.
Nel caso di specie, risulta agli atti che tale bollettino è stato trasmesso mediante raccomandata A/R, regolarmente ricevuta dall'assicurata, la quale tuttavia non ha dato corso alla procedura di perizia d'appello nei termini stabiliti. In assenza di tempestiva attivazione della procedura, la valutazione peritale è divenuta definitiva e vincolante tra le parti, ai sensi dell'art. 1372 c.c.
La clausola in esame, peraltro, non presenta profili di nullità o di abusività, trattandosi di una previsione contrattuale chiara e funzionale alla risoluzione tecnica delle controversie in materia di stima del danno, coerente con la natura del contratto assicurativo.
Pertanto, ogni contestazione tardiva al contenuto della perizia negativa risulta oggi preclusa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea risarcitoria deve essere rigettata per inoperatività della garanzia assicurativa al momento del sinistro, nonché per mancata attivazione della perizia d'appello nei termini previsti contrattualmente.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la regola generale impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali. Tuttavia, l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione, totale o parziale, delle spese nei casi di reciproca soccombenza o qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente nella motivazione.
4 Nel caso in esame, pur risultando integralmente rigettata la domanda attorea, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, da ravvisarsi: nella peculiarità della questione giuridica concernente l'interpretazione e l'operatività temporale della garanzia assicurativa in presenza di un contratto complesso e di clausole tecniche, suscettibili di diverse letture in fase precontenziosa;
nella complessità della materia assicurativa agricola, che implica un accertamento tecnico di non immediata percezione per l'assicurato, specie in relazione al computo dei termini di efficacia della copertura e all'obbligo di tempestiva attivazione della perizia di appello;
nella condotta processuale diligente e collaborativa di entrambe le parti, che hanno contribuito all'accertamento dei fatti in modo leale e senza aggravio del processo.
Pertanto, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1495/2023
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...] compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni espresse in motivazione.
Così deciso in Caltanissetta lì 20 maggio 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1495/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Parte_1 via Liguria, n. 8, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo C.F._1
Graci giusta procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio, sito in Licata (Ag), via
Caltanissetta, nr. 1/A, è elettivamente domiciliata, attrice
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
, partita IVA / codice fiscale , con sede legale in
[...] P.IVA_1
Verona, Viale dell'Agricoltura, n.7, in persona del Dott. , quale Procuratore CP_3
Speciale, giusta procura speciale per atto notarile Notaio di Milano del Persona_1
15 marzo 2022. raccolta n. 18818, Rep. n. 40413, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio
Grasso del Foro di Roma, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in
Milano, Via Camperio n. 9, convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso alla udienza del giorno 2 maggio 2025. Tali conclusioni sono da ritenersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in Parte_1
giudizio la Soc. chiedendo Controparte_2 accertarsi l'inadempimento della convenuta agli obblighi contrattuali derivanti da polizza assicurativa n. 4374 e 4374, stipulata in data 27.04.2022 e avente scadenza al 20.10.2022, per la copertura dei danni derivanti da avversità atmosferiche, con condanna della stessa al
1 pagamento dell'importo di euro 20.393,75 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e spese.
Deduceva l'attrice che, in data 13.10.2022, un evento atmosferico consistente in forti raffiche di vento, aveva danneggiato gravemente la produzione di “uva da tavola” nel vigneto sito in
C.da Ramilia, agro di Caltanissetta, regolarmente assicurato presso la convenuta. Nonostante la denuncia del sinistro e la produzione della perizia giurata redatta dall'agronomo dott.
, dalla quale si evinceva un danno medio del 65% sull'intera produzione, CP_4
l'assicurazione rigettava la richiesta di indennizzo ritenendo, in modo apodittico e tardivo, assumendo che al momento del sinistro l'uva fosse “fuori garanzia” poiché completamente matura. Concludeva pertanto per la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 20.393,75, oltre interessi e spese.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente: la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per violazione del termine minimo a comparire previsto dall'art. 163-bis c.p.c., avendo l'attrice fissato l'udienza a distanza inferiore ai 120 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, trattandosi di controversia in materia di contratto assicurativo. Nel merito, la convenuta ha ricostruito i fatti rilevando che: la denuncia del sinistro è stata effettuata con notevole ritardo, in data 20 ottobre 2022, e non nell'immediatezza dell'evento; i propri periti, intervenuti tempestivamente il giorno successivo alla denuncia, hanno riscontrato che l'uva risultava già oltre lo stadio di completa maturazione al momento dell'evento, ritenendo pertanto il danno non risarcibile ai sensi dell'art.
1.3 delle condizioni generali di polizza;
l'attrice non ha attivato nei termini la procedura di perizia di appello prevista contrattualmente all'art. 3.11, rendendo così definitiva e inappellabile la valutazione negativa contenuta nel bollettino di campagna redatto dai periti incaricati dalla compagnia.
La convenuta ha inoltre dedotto l'inoperatività temporale della garanzia assicurativa, in quanto, secondo quanto previsto dalla polizza, la copertura per l'avversità “vento”, cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta, circostanza ritenuta non rispettata nel caso di specie. Instava quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese.
Esperita l'istruttoria, sulle conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 2 maggio 2025, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, sinteticamente, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
2 Sulla nullità dell'atto di citazione e violazione del contraddittorio.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c., sollevata dal convenuto. L'eccezione è fondata in diritto, ma non meritevole di accoglimento.
L'art. 163-bis c.p.c. stabilisce che tra il giorno della notificazione dell'atto di citazione e quello dell'udienza di comparizione debbano intercorrere almeno 120 giorni. La finalità di tale disposizione è quella di consentire alla parte convenuta un termine sufficiente per preparare la propria difesa, tenuto conto dei complessi adempimenti processuali che precedono l'udienza.
Nel caso prospettato dalla difesa, l'atto di citazione è stato notificato il 5 ottobre 2023, con l'udienza di comparizione fissata per il 26 gennaio 2024. Il termine che intercorre tra la notifica e l'udienza è, dunque, pari a 112 giorni (dal 5 ottobre 2023 al 26 gennaio 2024), inferiore ai 120 giorni previsti dalla legge.
Infatti, pur risultando il termine a comparire inferiore a quello di legge, parte convenuta si è regolarmente costituita, ha articolato tutte le difese nel merito, ha partecipato attivamente alla fase istruttoria, depositando memorie, deducendo mezzi di prova e partecipando alle udienze, senza sollecitare in alcun modo, nel corso del procedimento, la rinnovazione della citazione, ma limitandosi a riproporre l'eccezione esclusivamente in comparsa conclusionale.
La violazione del termine minimo di 120 giorni non ha determinato alla Controparte_1
alcun grave pregiudizio tale da impedirle di predisporre le proprie memorie
[...]
integrative ex art. 171-ter c.p.c. Non si configura pertanto alcuna violazione del contraddittorio, in quanto la convenuta si è preparata adeguatamente alla difesa, e nessun aggravio ha subito la sua posizione procedurale.
Tale comportamento processuale, complessivamente considerato, è idoneo a determinare la sanatoria della nullità dedotta, ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c., per raggiungimento dello scopo e, altresì, per effetto di un comportamento concludente incompatibile con la volontà di insistere sulla nullità stessa.
L'eccezione va pertanto disattesa.
Nel merito, la domanda attorea è infondata per le ragioni che seguono.
Sulla operatività temporale della garanzia assicurativa.
La convenuta ha eccepito l'inoperatività della copertura assicurativa al momento del verificarsi dell'evento dannoso (vento forte del 13 ottobre 2022), in ragione della cessazione della garanzia contrattuale prima della data del sinistro, ai sensi dell'art.
1.3 delle Condizioni
Generali di Assicurazione, secondo cui la copertura cessa quindici giorni prima della
“maturazione di raccolta” del prodotto assicurato.
3 Dall'istruttoria espletata, sia documentale che orale, è emerso che alla data del 13 ottobre
2022 l'uva assicurata aveva già raggiunto la piena maturazione. In particolare, il Bollettino di
Campagna redatto dal perito della compagnia – documento non contestato tempestivamente da parte attrice, e quindi assistito da piena efficacia probatoria – attesta che “il prodotto di tutte le partite aveva già superato lo stadio di completa maturazione”. Analoga indicazione emerge dalle dichiarazioni del perito di parte attrice, dott. il quale ha riferito che già il CP_4 giorno successivo all'evento “il prodotto aveva raggiunto un buon livello di maturazione”.
Anche le deposizioni testimoniali confermano tale quadro probatorio: il teste Tes_1 ha dichiarato di non essere in grado di riferire circa lo stato di maturazione dell'uva
[...]
alla data del sinistro, mentre il teste ha confermato che la raccolta era Testimone_2 stata posticipata per ragioni di mercato, e non per l'assenza di maturazione fisiologica.
Ne consegue che, alla data del 13 ottobre 2022, la garanzia assicurativa era cessata per effetto della scadenza del termine previsto contrattualmente, con conseguente inoperatività della copertura e insussistenza del diritto all'indennizzo.
Sulla mancata attivazione della perizia d'appello.
Parte attrice non ha attivato la procedura di perizia d'appello prevista dagli artt.
3.9 e 3.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che impongono all'assicurato, in caso di contestazione della stima peritale, di promuovere apposita perizia contrapposta entro il termine decadenziale di tre giorni dalla ricezione del Bollettino di Campagna.
Nel caso di specie, risulta agli atti che tale bollettino è stato trasmesso mediante raccomandata A/R, regolarmente ricevuta dall'assicurata, la quale tuttavia non ha dato corso alla procedura di perizia d'appello nei termini stabiliti. In assenza di tempestiva attivazione della procedura, la valutazione peritale è divenuta definitiva e vincolante tra le parti, ai sensi dell'art. 1372 c.c.
La clausola in esame, peraltro, non presenta profili di nullità o di abusività, trattandosi di una previsione contrattuale chiara e funzionale alla risoluzione tecnica delle controversie in materia di stima del danno, coerente con la natura del contratto assicurativo.
Pertanto, ogni contestazione tardiva al contenuto della perizia negativa risulta oggi preclusa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea risarcitoria deve essere rigettata per inoperatività della garanzia assicurativa al momento del sinistro, nonché per mancata attivazione della perizia d'appello nei termini previsti contrattualmente.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la regola generale impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali. Tuttavia, l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione, totale o parziale, delle spese nei casi di reciproca soccombenza o qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente nella motivazione.
4 Nel caso in esame, pur risultando integralmente rigettata la domanda attorea, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, da ravvisarsi: nella peculiarità della questione giuridica concernente l'interpretazione e l'operatività temporale della garanzia assicurativa in presenza di un contratto complesso e di clausole tecniche, suscettibili di diverse letture in fase precontenziosa;
nella complessità della materia assicurativa agricola, che implica un accertamento tecnico di non immediata percezione per l'assicurato, specie in relazione al computo dei termini di efficacia della copertura e all'obbligo di tempestiva attivazione della perizia di appello;
nella condotta processuale diligente e collaborativa di entrambe le parti, che hanno contribuito all'accertamento dei fatti in modo leale e senza aggravio del processo.
Pertanto, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1495/2023
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...] compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni espresse in motivazione.
Così deciso in Caltanissetta lì 20 maggio 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
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