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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/07/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1523/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/03/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPRA CONSUELO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. STANGHELLINI PAOLO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti condizioni: 1) Il figlio vivrà stabilmente con il padre presso la di lui residenza, il Per_1 quale presterà tutta l'assistenza e la cura di cui necessita. Il padre si attiverà per iscrivere ad un Centro Diurno presso il territorio di Bolzano, Per_1 specializzato per persone portatrici di handicap, in modo da consentire al figlio la prosecuzione e la partecipazione a varie attività, promuovendo in tal modo la socialità di;
Per_1 2) La madre potrà vedere e stare con il figlio ogni qualvoltà vorrà, comunicando direttamente con il sig. circa i giorni in cui riuscirà ad organizzarsi per Pt_1 vedere e stare con il figlio;
3) Il sig. si impegna a girare alla sig.ra la sola indennità di Pt_1 CP_1 accompagnamento, quale aiuto alla madre, mentre tutte le ulteriori indennità (a titolo esemplificativa pensione di invalidità, indennità sordo-muto, etc.) che spettano a sarà percepito dal padre, genitore collocatario. Resta inteso Per_1 che il sig. potrà girare l'indennità di accompagnamento alla sig.ra Pt_1 CP_1 fintantochè tale indennità sarà percepita dal sig. ; Pt_1
4) I genitori provvederanno a soddisfare tutti i bisogni del figlio direttamente, per i tempi di permanenza in cui il figlio sarà presso ciascuno di loro e pertanto non è previsto alcun assegno di mantenimento diretto di un genitore verso l'altro, quale concorso nel mantenimento della prole;
5) I genitori sopporteranno al 50% ciascuno le eventuali spese straordinarie dovessero rendersi necessarie per , secondo il seguente schema previsto Per_1 dal protocollo del Tribunale di Mantova adottato in data 28/05/2024, per quanto compatibile alle spese di figlio maggiore con disabilità: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, d) tickets sanitari. 2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN e non effettuati tramite lo stesso d) cure non convenzionali e) farmaci particolari 3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione scolastiche di tutti i gradi di istruzione imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
4) spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione scuola media e superiore ed all' università imposte da imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria. 5) spese extrascolastiche (da documentare) che non prevedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola, b) centro ricreativo estivo 6) spese extrascolastiche (da documentare) che prevedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ludiche, ricreative e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 gg dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
2 6) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi e rendersi informati circa tutte le questioni che interessano la vita di , il suo stato di salute e Per_1 le sue condizioni fisiche e psichiche. Stante la grave menomazione di natura psichica di che non gli consente e non gli consentirà mai di potersi Per_1 autonomamente autodeterminare i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni importanti che riguardano nel suo esclusivo Per_1 interesse.
7) Spese compensate tra le parti.
8) I ricorrenti chiedono la pronuncia della sentenza alle condizioni sopra riportate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe, come modificate con note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione, in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse del figlio , maggiorenne ma Per_1 portatore di handicap grave, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.07.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1523/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/03/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPRA CONSUELO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. STANGHELLINI PAOLO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti condizioni: 1) Il figlio vivrà stabilmente con il padre presso la di lui residenza, il Per_1 quale presterà tutta l'assistenza e la cura di cui necessita. Il padre si attiverà per iscrivere ad un Centro Diurno presso il territorio di Bolzano, Per_1 specializzato per persone portatrici di handicap, in modo da consentire al figlio la prosecuzione e la partecipazione a varie attività, promuovendo in tal modo la socialità di;
Per_1 2) La madre potrà vedere e stare con il figlio ogni qualvoltà vorrà, comunicando direttamente con il sig. circa i giorni in cui riuscirà ad organizzarsi per Pt_1 vedere e stare con il figlio;
3) Il sig. si impegna a girare alla sig.ra la sola indennità di Pt_1 CP_1 accompagnamento, quale aiuto alla madre, mentre tutte le ulteriori indennità (a titolo esemplificativa pensione di invalidità, indennità sordo-muto, etc.) che spettano a sarà percepito dal padre, genitore collocatario. Resta inteso Per_1 che il sig. potrà girare l'indennità di accompagnamento alla sig.ra Pt_1 CP_1 fintantochè tale indennità sarà percepita dal sig. ; Pt_1
4) I genitori provvederanno a soddisfare tutti i bisogni del figlio direttamente, per i tempi di permanenza in cui il figlio sarà presso ciascuno di loro e pertanto non è previsto alcun assegno di mantenimento diretto di un genitore verso l'altro, quale concorso nel mantenimento della prole;
5) I genitori sopporteranno al 50% ciascuno le eventuali spese straordinarie dovessero rendersi necessarie per , secondo il seguente schema previsto Per_1 dal protocollo del Tribunale di Mantova adottato in data 28/05/2024, per quanto compatibile alle spese di figlio maggiore con disabilità: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, d) tickets sanitari. 2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN e non effettuati tramite lo stesso d) cure non convenzionali e) farmaci particolari 3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione scolastiche di tutti i gradi di istruzione imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
4) spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione scuola media e superiore ed all' università imposte da imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria. 5) spese extrascolastiche (da documentare) che non prevedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola, b) centro ricreativo estivo 6) spese extrascolastiche (da documentare) che prevedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ludiche, ricreative e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 gg dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
2 6) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi e rendersi informati circa tutte le questioni che interessano la vita di , il suo stato di salute e Per_1 le sue condizioni fisiche e psichiche. Stante la grave menomazione di natura psichica di che non gli consente e non gli consentirà mai di potersi Per_1 autonomamente autodeterminare i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni importanti che riguardano nel suo esclusivo Per_1 interesse.
7) Spese compensate tra le parti.
8) I ricorrenti chiedono la pronuncia della sentenza alle condizioni sopra riportate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe, come modificate con note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione, in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse del figlio , maggiorenne ma Per_1 portatore di handicap grave, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.07.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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