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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/09/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO REPUBBLICA ITALIANA
Ricorso ex
In Nome del Popolo Italiano art. 281 decies e ss.
c.p.c. e Tribunale Ordinario di Siena
art. 14 D.Lgs.n.
Sezione Unica Civile 150/2011
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott.
Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, riaperto il verbale alle ore 18,20, dato atto della odierna discussione orale, in esito alla camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
contestuale nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. e 14
D.Lgs. n. 150/2011, iscritto al R.G.N. 331/2024, promosso da:
AVV. , C.F. in proprio e quale legale CP_1 CodiceFiscale_1
rappresentante e associato dello , Controparte_2
P.I. con sede in Torrita di Siena (SI), piazza Nazioni Unite n. 10, nella quale è P.IVA_1
elettivamente domiciliato;
RICORRENTE nei confronti di pagina 1 di 6 , residente in [...], C.F. CP_3 [...]
; C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: pagamento somma
Conclusioni delle parti: all'odierna udienza del 29.09.2025 la causa viene posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente nei termini di cui al ricorso introduttivo ed al verbale.
Si riportano le conclusioni di cui al ricorso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena adito, respinta ogni contraria e diversa eccezione, difesa, domanda e istanza, così decidere: accertare e dichiarare che lo Controparte_2
in persona dell'Avv. ha svolto l'attività professionale come
[...] CP_1
da mandato conferito dal sig. ( ), nato a [...]_3 CodiceFiscale_2
l'1.7.1960 ed ivi residente in [...], nel procedimento penale sopra specificato e documentato e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della somma di CP_3 euro 300,00, ovvero l'eventuale diversa somma che verrà ritenuta di giustizia o di ragione, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali per la presente procedura, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. in proprio e quale legale rappresentante e associato dello CP_1 CP_2
, con ricorso ex artt. 281-decies c.p.c. e 14 Controparte_2 CP_2
D.Lgs. n. 150/2011, ritualmente notificato, iscritto in data 19.02.2024, esponeva: di aver prestato la propria attività professionale in favore del Sig. nel procedimento CP_3
penale n. 2986/2015 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Siena, quale difensore di fiducia, come da nomina sottoscritta dall'assistito in data 18.01.2015; che, in particolare, esso ricorrente richiedeva copia degli atti alla Procura della Repubblica, esaminava la relativa pagina 2 di 6 documentazione ed aveva sessioni in Studio con il Sig. che, revocato poi il mandato CP_3 da parte di quest'ultimo, esso esponente, a fronte dell'attività svolta, richiedeva la sola somma di euro 300,00, oltre accessori, importo notevolmente inferiore a quello risultante applicando le tariffe professionali, ma richiesto nell'ottica di un rapido pagamento, che, tuttavia, non avveniva, nonostante le varie raccomandate inviate;
che, parimenti, rimaneva senza esito l'invito rivolto al sig. a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, CP_3
per mancata adesione;
che, pertanto, non avendo il convenuto corrisposto alcunché, e neppure formulato una proposta di pagamento a saldo e stralcio, si rendeva necessario adire l'autorità giudiziaria per il recupero della somma richiesta di euro 300,00, ovvero di quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge.
Concludeva quindi parte ricorrente nei termini sopra riportati, di cui al ricorso introduttivo.
Il Giudice, all'udienza del 28.01.2025, fissata per la comparizione delle parti, dichiarata la contumacia del convenuto, ammetteva l'interrogatorio formale richiesto ed articolato dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo, fissando per l'assunzione l'udienza del 27.05.2025.
A tale udienza, preso atto della mancata comparizione del sig. a rendere CP_3
l'interrogatorio, il Giudice rinviava all'odierna udienza per discussione e contestuale pronuncia della decisione.
Fatte quindi precisare le conclusioni alla parte ricorrente, dopo breve esposizione orale di questa, il Giudice si ritirava in camera di consiglio, prendendo atto della rinuncia del procuratore a presenziare alla pronuncia della decisione.
Il proposto ricorso è fondato e merita pertanto integrale accoglimento, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Il ricorrente risulta, infatti, in esito all'esame degli atti del procedimento, aver supportato la propria richiesta economica con l'allegazione di idonea documentazione, attestante l'attività professionale da lui svolta in favore del sig. , documentazione dalla quale può CP_3
pertanto evincersi la fondatezza della richiesta medesima.
In particolare, è emerso e risultato provato per tabulas, da quanto versato in atti, che l'Avv. ha svolto la propria opera professionale nel procedimento penale n. 2986/2015 CP_1
R.G.N.R. a carico di (doc. 2 allegato al ricorso), previa sua nomina a CP_3
difensore di fiducia (allegato 1 al ricorso).
E' stato, altresì, dimostrato come l'Avv. abbia richiesto, con più missive, al sig. CP_1
il pagamento delle spettanze professionali (doc. 3 del ricorso), non avendone avuto CP_3
pagina 3 di 6 alcun riscontro.
Parimenti provato è poi l'invito del ricorrente a concludere una convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di adesione da parte del convenuto (doc. 4).
Quanto depositato risulta, perciò, costituire sufficiente prova dell'esistenza della prestazione professionale svolte dal Legale ricorrente in favore del convenuto (an debeatur),
e, al contempo, idonea dimostrazione della tipologia dell'attività eseguita nell'esercizio del ministero difensivo (ai fini della determinazione del quantum debeatur).
Osserva, dunque, il Tribunale come, a fronte di quanto adeguatamente offerto in via documentale dall'Avv. ricorrente, costituente il titolo legittimante la sua pretesa CP_1
economica, il convenuto abbia, di contro, preferito non costituirsi in giudizio, ed omettere, così, qualsivoglia attività difensiva in replica a quanto ex adverso dedotto e richiesto.
E tale scelta processuale, che ne ha imposto la dichiarazione di contumacia, può ragionevolmente far ritenere come il convenuto medesimo non disponesse di valide argomentazioni difensive, idonee, cioè, a contestare efficacemente la pretesa avanzata nel ricorso introduttivo.
Sarebbe stato, infatti, preciso onere del sig. addurre eventuali fatti estintivi o CP_3 modificativi dell'obbligazione di pagamento a suo carico, il che non risulta, però, essere stato fatto. E ciò rappresenta indubbiamente circostanza idonea a rafforzare le emergenze documentali sopra descritte, offerte dal ricorrente a sostegno della propria domanda.
Secondo, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. nn. 13533/2001, 337372010).
In sostanza, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che la eccepisca (Cass. nn. 19039/2019, 20288/2011).
Peraltro, la mancata presentazione del sig. a rendere l'interrogatorio formale CP_3 capitolato nel ricorso introduttivo e fissato per l'udienza del 27.05.2025, ben può configurarsi in termini di ficta confessio, che, tradotta in concreto, non può che assumere il significato di pagina 4 di 6 implicito riconoscimento dell'altrui pretesa.
Ed invero, la mancata risposta all'interrogatorio non fa che avvalorare ulteriormente la legittimità di quanto affermato e preteso dal ricorrente ai sensi dell'art. 232 c.p.c., potendosi, così, ritenere come ammessi, anche sotto questo profilo, i fatti dedotti nel ricorso introduttivo
(Cass. n. 41643/2021).
In conclusione, la ricostruzione dei fatti prospettata dal Legale ricorrente, le esaustive produzioni documentali dallo stesso effettuate, in uno con il suddetto comportamento processuale del convenuto rappresentano tutti elementi e circostanze univocamente convergenti all'integrale accoglimento della domanda di cui al ricorso in oggetto, in totale assenza, come suddetto, di contestazioni della controparte.
Deve quindi dichiararsi e riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire il suo compenso professionale per l'attività svolta, compenso come richiesto e quantificato nel ricorso introduttivo, dovendosene ritenere la congruità in relazione alla sua modesta quantificazione.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste vanno poste a carico del convenuto, in ossequio al generale principio della soccombenza.
E per la liquidazione delle stesse occorre fare riferimento al D.M. n. 55/2014 ed alle tabelle parametriche ad esso allegate, ed in particolare a quella corrispondente al valore della presente causa, con applicazione dei previsti valori minimi.
E ciò in ossequio al generale principio secondo cui la liquidazione del compenso professionale deve comunque commisurarsi all'attività difensiva concretamente apprestata nel corso del giudizio, e dunque essere proporzionale all'effettiva entità ed importanza dell'attività stessa, dovendosi, in tale valutazione, tener conto anche dello status di contumace del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: ad integrale accoglimento del proposto ricorso, accerta e dichiara il convenuto
[...]
, contumace, debitore nei confronti del ricorrente Avv. dell'importo CP_3 CP_1
richiesto di euro 300,00, oltre accessori di legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per l'attività professionale svolta, come descritta nel ricorso.
Condanna, per l'effetto, il convenuto al pagamento in favore del CP_3
pagina 5 di 6 ricorrente, Avv. del suddetto importo per i titoli e le ragioni di cui sopra. CP_1
Condanna, altresì, il convenuto a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che determina e liquida, per compenso professionale, nella somma di euro 332,00, oltre rimborso forfetario al 15%, ed oltre IVA e CAP come per legge, ed in euro 48,16 per spese.
Così deciso in Siena, lì 29.09.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 6 di 6
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO REPUBBLICA ITALIANA
Ricorso ex
In Nome del Popolo Italiano art. 281 decies e ss.
c.p.c. e Tribunale Ordinario di Siena
art. 14 D.Lgs.n.
Sezione Unica Civile 150/2011
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott.
Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, riaperto il verbale alle ore 18,20, dato atto della odierna discussione orale, in esito alla camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
contestuale nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. e 14
D.Lgs. n. 150/2011, iscritto al R.G.N. 331/2024, promosso da:
AVV. , C.F. in proprio e quale legale CP_1 CodiceFiscale_1
rappresentante e associato dello , Controparte_2
P.I. con sede in Torrita di Siena (SI), piazza Nazioni Unite n. 10, nella quale è P.IVA_1
elettivamente domiciliato;
RICORRENTE nei confronti di pagina 1 di 6 , residente in [...], C.F. CP_3 [...]
; C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: pagamento somma
Conclusioni delle parti: all'odierna udienza del 29.09.2025 la causa viene posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente nei termini di cui al ricorso introduttivo ed al verbale.
Si riportano le conclusioni di cui al ricorso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena adito, respinta ogni contraria e diversa eccezione, difesa, domanda e istanza, così decidere: accertare e dichiarare che lo Controparte_2
in persona dell'Avv. ha svolto l'attività professionale come
[...] CP_1
da mandato conferito dal sig. ( ), nato a [...]_3 CodiceFiscale_2
l'1.7.1960 ed ivi residente in [...], nel procedimento penale sopra specificato e documentato e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della somma di CP_3 euro 300,00, ovvero l'eventuale diversa somma che verrà ritenuta di giustizia o di ragione, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali per la presente procedura, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. in proprio e quale legale rappresentante e associato dello CP_1 CP_2
, con ricorso ex artt. 281-decies c.p.c. e 14 Controparte_2 CP_2
D.Lgs. n. 150/2011, ritualmente notificato, iscritto in data 19.02.2024, esponeva: di aver prestato la propria attività professionale in favore del Sig. nel procedimento CP_3
penale n. 2986/2015 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Siena, quale difensore di fiducia, come da nomina sottoscritta dall'assistito in data 18.01.2015; che, in particolare, esso ricorrente richiedeva copia degli atti alla Procura della Repubblica, esaminava la relativa pagina 2 di 6 documentazione ed aveva sessioni in Studio con il Sig. che, revocato poi il mandato CP_3 da parte di quest'ultimo, esso esponente, a fronte dell'attività svolta, richiedeva la sola somma di euro 300,00, oltre accessori, importo notevolmente inferiore a quello risultante applicando le tariffe professionali, ma richiesto nell'ottica di un rapido pagamento, che, tuttavia, non avveniva, nonostante le varie raccomandate inviate;
che, parimenti, rimaneva senza esito l'invito rivolto al sig. a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, CP_3
per mancata adesione;
che, pertanto, non avendo il convenuto corrisposto alcunché, e neppure formulato una proposta di pagamento a saldo e stralcio, si rendeva necessario adire l'autorità giudiziaria per il recupero della somma richiesta di euro 300,00, ovvero di quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge.
Concludeva quindi parte ricorrente nei termini sopra riportati, di cui al ricorso introduttivo.
Il Giudice, all'udienza del 28.01.2025, fissata per la comparizione delle parti, dichiarata la contumacia del convenuto, ammetteva l'interrogatorio formale richiesto ed articolato dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo, fissando per l'assunzione l'udienza del 27.05.2025.
A tale udienza, preso atto della mancata comparizione del sig. a rendere CP_3
l'interrogatorio, il Giudice rinviava all'odierna udienza per discussione e contestuale pronuncia della decisione.
Fatte quindi precisare le conclusioni alla parte ricorrente, dopo breve esposizione orale di questa, il Giudice si ritirava in camera di consiglio, prendendo atto della rinuncia del procuratore a presenziare alla pronuncia della decisione.
Il proposto ricorso è fondato e merita pertanto integrale accoglimento, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Il ricorrente risulta, infatti, in esito all'esame degli atti del procedimento, aver supportato la propria richiesta economica con l'allegazione di idonea documentazione, attestante l'attività professionale da lui svolta in favore del sig. , documentazione dalla quale può CP_3
pertanto evincersi la fondatezza della richiesta medesima.
In particolare, è emerso e risultato provato per tabulas, da quanto versato in atti, che l'Avv. ha svolto la propria opera professionale nel procedimento penale n. 2986/2015 CP_1
R.G.N.R. a carico di (doc. 2 allegato al ricorso), previa sua nomina a CP_3
difensore di fiducia (allegato 1 al ricorso).
E' stato, altresì, dimostrato come l'Avv. abbia richiesto, con più missive, al sig. CP_1
il pagamento delle spettanze professionali (doc. 3 del ricorso), non avendone avuto CP_3
pagina 3 di 6 alcun riscontro.
Parimenti provato è poi l'invito del ricorrente a concludere una convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di adesione da parte del convenuto (doc. 4).
Quanto depositato risulta, perciò, costituire sufficiente prova dell'esistenza della prestazione professionale svolte dal Legale ricorrente in favore del convenuto (an debeatur),
e, al contempo, idonea dimostrazione della tipologia dell'attività eseguita nell'esercizio del ministero difensivo (ai fini della determinazione del quantum debeatur).
Osserva, dunque, il Tribunale come, a fronte di quanto adeguatamente offerto in via documentale dall'Avv. ricorrente, costituente il titolo legittimante la sua pretesa CP_1
economica, il convenuto abbia, di contro, preferito non costituirsi in giudizio, ed omettere, così, qualsivoglia attività difensiva in replica a quanto ex adverso dedotto e richiesto.
E tale scelta processuale, che ne ha imposto la dichiarazione di contumacia, può ragionevolmente far ritenere come il convenuto medesimo non disponesse di valide argomentazioni difensive, idonee, cioè, a contestare efficacemente la pretesa avanzata nel ricorso introduttivo.
Sarebbe stato, infatti, preciso onere del sig. addurre eventuali fatti estintivi o CP_3 modificativi dell'obbligazione di pagamento a suo carico, il che non risulta, però, essere stato fatto. E ciò rappresenta indubbiamente circostanza idonea a rafforzare le emergenze documentali sopra descritte, offerte dal ricorrente a sostegno della propria domanda.
Secondo, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. nn. 13533/2001, 337372010).
In sostanza, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che la eccepisca (Cass. nn. 19039/2019, 20288/2011).
Peraltro, la mancata presentazione del sig. a rendere l'interrogatorio formale CP_3 capitolato nel ricorso introduttivo e fissato per l'udienza del 27.05.2025, ben può configurarsi in termini di ficta confessio, che, tradotta in concreto, non può che assumere il significato di pagina 4 di 6 implicito riconoscimento dell'altrui pretesa.
Ed invero, la mancata risposta all'interrogatorio non fa che avvalorare ulteriormente la legittimità di quanto affermato e preteso dal ricorrente ai sensi dell'art. 232 c.p.c., potendosi, così, ritenere come ammessi, anche sotto questo profilo, i fatti dedotti nel ricorso introduttivo
(Cass. n. 41643/2021).
In conclusione, la ricostruzione dei fatti prospettata dal Legale ricorrente, le esaustive produzioni documentali dallo stesso effettuate, in uno con il suddetto comportamento processuale del convenuto rappresentano tutti elementi e circostanze univocamente convergenti all'integrale accoglimento della domanda di cui al ricorso in oggetto, in totale assenza, come suddetto, di contestazioni della controparte.
Deve quindi dichiararsi e riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire il suo compenso professionale per l'attività svolta, compenso come richiesto e quantificato nel ricorso introduttivo, dovendosene ritenere la congruità in relazione alla sua modesta quantificazione.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste vanno poste a carico del convenuto, in ossequio al generale principio della soccombenza.
E per la liquidazione delle stesse occorre fare riferimento al D.M. n. 55/2014 ed alle tabelle parametriche ad esso allegate, ed in particolare a quella corrispondente al valore della presente causa, con applicazione dei previsti valori minimi.
E ciò in ossequio al generale principio secondo cui la liquidazione del compenso professionale deve comunque commisurarsi all'attività difensiva concretamente apprestata nel corso del giudizio, e dunque essere proporzionale all'effettiva entità ed importanza dell'attività stessa, dovendosi, in tale valutazione, tener conto anche dello status di contumace del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: ad integrale accoglimento del proposto ricorso, accerta e dichiara il convenuto
[...]
, contumace, debitore nei confronti del ricorrente Avv. dell'importo CP_3 CP_1
richiesto di euro 300,00, oltre accessori di legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per l'attività professionale svolta, come descritta nel ricorso.
Condanna, per l'effetto, il convenuto al pagamento in favore del CP_3
pagina 5 di 6 ricorrente, Avv. del suddetto importo per i titoli e le ragioni di cui sopra. CP_1
Condanna, altresì, il convenuto a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che determina e liquida, per compenso professionale, nella somma di euro 332,00, oltre rimborso forfetario al 15%, ed oltre IVA e CAP come per legge, ed in euro 48,16 per spese.
Così deciso in Siena, lì 29.09.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 6 di 6