Art. 34.
Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario e' elevato a mesi sei. ((8)) -------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 , ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all' articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 , e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno".
Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario e' elevato a mesi sei. ((8)) -------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 , ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all' articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 , e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno".