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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. VI CO Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa OS D'CE Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 943/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1049/2022
emessa dal Tribunale di Salerno il 28/3/2022 e depositata in pari data
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marotta, Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno Piazza XXIV Maggio n.
26 - Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Tecla Bianco, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio del predetto difensore in Salerno Corso Garibaldi n. 123 – Appellata
Ragioni in fatto e diritto
1.Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 28/3/2022 – resa nell'ambito del procedimento promosso dalla nei confronti di – ha così Parte_1 Controparte_1 provveduto: a) ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito articolata dalla società attrice con riferimento al conto corrente n. 22668; b) ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta e per l'effetto ha condannato la al pagamento in favore Parte_1
di della somma di euro 37.527,71, oltre interessi, riferibile alle rate del contratto di Controparte_1
finanziamento n. 4443060 rimaste insolute;
c) ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
1.1. Avverso la predetta sentenza la ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione notificato il 26/10/2022; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore del difensore antistatario.
1.2. costituitasi in giudizio, ha chiesto che l'appello venisse respinto con vittoria delle Controparte_1
spese processuali del giudizio di secondo grado.
1.3. La Corte con ordinanza depositata il 27/3/2025 ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
indi con ordinanza depositata il 17/7/2025 ha rimesso la causa sul ruolo su richiesta congiunta delle parti processuali che con la medesima istanza hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere definito bonariamente la controversia sub iudice; successivamente la Corte con ordinanza depositata il 6/11/2025 ha riservato la causa in decisione senza termini.
2. Il Collegio ritiene che ricorrono le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, così come concordemente richiesto dalle parti processuali.
Merita di essere precisato che - sebbene con riferimento all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2025 celebrata in forma scritta, all'esito della quale la Corte con ordinanza depositata il
6/11/2025 ha riservato la causa in decisione senza termini, soltanto l'appellata ha depositato le note ex art. 127 ter c.p.c. insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere - in precedenza, come già evidenziato, allorchè la causa con ordinanza depositata il 27/3/2025 era stata già riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti processuali con la nota congiunta depositata il 3/7/2025 avevano chiesto la remissione della causa sul ruolo,
chiedendo altresì declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che dalla disamina dell'iter processuale innanzi delineato emerge che entrambe le parti processuali hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, segnalando di
“avere definito bonariamente la vertenza” sottoposta al vaglio della Corte.
A tale riguardo, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora nel giudizio di appello – come accaduto nel caso di specie – le parti processuali concordemente prospettano di avere definito la lite con un accordo convenzionale ( anche senza indicare specificamente il contenuto di tale accordo) – il Giudice di appello deve definire il processo con una statuizione di declaratoria di cessazione della materia del contendere ( cfr. Cass. Sezioni Unite n.
8980/2018 in motivazione) .
In particolare in tale evenienza “stante l'effetto devolutivo dell'appello e la perdurante caratteristica
di esso di dover far luogo, sebbene sulla base del devolutum, ad una nuova decisione sulla lite, la
pronuncia del giudice d'appello avrà necessariamente l'effetto di dichiarare che la controversia è
definita dall'accordo transattivo e nel contempo assumerà il valore di dichiarare che è venuta meno
ogni efficacia della sentenza di primo grado, quale che essa fosse per il suo contenuto” ( cfr. ancora
Cass. Sezioni Unite n. 8980/2018 in motivazione).
3. Passando al governo delle spese processuali, il Collegio ritiene che - sebbene soltanto l'appellata abbia chiesto espressamente la dichiarazione di compensazione delle spese processuali atteso che l'appellante non ha fatto alcun riferimento alla regolamentazione delle spese processuali - ricorrono le condizioni per la declaratoria di compensazione delle spese processuali, in applicazione del principio di diritto in forza del quale quando le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale, domandando la cessazione della materia del contendere, può essere disposta la compensazione integrale delle spese, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poiché il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito al Giudice ad astenersi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8980/2018; Cass.
n. 30728/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Salerno n. 1049/2022 depositata il 28/3/2022, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Salerno, 11/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OS D'CE VI CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. VI CO Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa OS D'CE Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 943/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1049/2022
emessa dal Tribunale di Salerno il 28/3/2022 e depositata in pari data
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marotta, Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno Piazza XXIV Maggio n.
26 - Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Tecla Bianco, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
studio del predetto difensore in Salerno Corso Garibaldi n. 123 – Appellata
Ragioni in fatto e diritto
1.Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 28/3/2022 – resa nell'ambito del procedimento promosso dalla nei confronti di – ha così Parte_1 Controparte_1 provveduto: a) ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito articolata dalla società attrice con riferimento al conto corrente n. 22668; b) ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta e per l'effetto ha condannato la al pagamento in favore Parte_1
di della somma di euro 37.527,71, oltre interessi, riferibile alle rate del contratto di Controparte_1
finanziamento n. 4443060 rimaste insolute;
c) ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
1.1. Avverso la predetta sentenza la ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione notificato il 26/10/2022; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore del difensore antistatario.
1.2. costituitasi in giudizio, ha chiesto che l'appello venisse respinto con vittoria delle Controparte_1
spese processuali del giudizio di secondo grado.
1.3. La Corte con ordinanza depositata il 27/3/2025 ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
indi con ordinanza depositata il 17/7/2025 ha rimesso la causa sul ruolo su richiesta congiunta delle parti processuali che con la medesima istanza hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere definito bonariamente la controversia sub iudice; successivamente la Corte con ordinanza depositata il 6/11/2025 ha riservato la causa in decisione senza termini.
2. Il Collegio ritiene che ricorrono le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, così come concordemente richiesto dalle parti processuali.
Merita di essere precisato che - sebbene con riferimento all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2025 celebrata in forma scritta, all'esito della quale la Corte con ordinanza depositata il
6/11/2025 ha riservato la causa in decisione senza termini, soltanto l'appellata ha depositato le note ex art. 127 ter c.p.c. insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere - in precedenza, come già evidenziato, allorchè la causa con ordinanza depositata il 27/3/2025 era stata già riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti processuali con la nota congiunta depositata il 3/7/2025 avevano chiesto la remissione della causa sul ruolo,
chiedendo altresì declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che dalla disamina dell'iter processuale innanzi delineato emerge che entrambe le parti processuali hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, segnalando di
“avere definito bonariamente la vertenza” sottoposta al vaglio della Corte.
A tale riguardo, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora nel giudizio di appello – come accaduto nel caso di specie – le parti processuali concordemente prospettano di avere definito la lite con un accordo convenzionale ( anche senza indicare specificamente il contenuto di tale accordo) – il Giudice di appello deve definire il processo con una statuizione di declaratoria di cessazione della materia del contendere ( cfr. Cass. Sezioni Unite n.
8980/2018 in motivazione) .
In particolare in tale evenienza “stante l'effetto devolutivo dell'appello e la perdurante caratteristica
di esso di dover far luogo, sebbene sulla base del devolutum, ad una nuova decisione sulla lite, la
pronuncia del giudice d'appello avrà necessariamente l'effetto di dichiarare che la controversia è
definita dall'accordo transattivo e nel contempo assumerà il valore di dichiarare che è venuta meno
ogni efficacia della sentenza di primo grado, quale che essa fosse per il suo contenuto” ( cfr. ancora
Cass. Sezioni Unite n. 8980/2018 in motivazione).
3. Passando al governo delle spese processuali, il Collegio ritiene che - sebbene soltanto l'appellata abbia chiesto espressamente la dichiarazione di compensazione delle spese processuali atteso che l'appellante non ha fatto alcun riferimento alla regolamentazione delle spese processuali - ricorrono le condizioni per la declaratoria di compensazione delle spese processuali, in applicazione del principio di diritto in forza del quale quando le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale, domandando la cessazione della materia del contendere, può essere disposta la compensazione integrale delle spese, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poiché il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito al Giudice ad astenersi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8980/2018; Cass.
n. 30728/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Salerno n. 1049/2022 depositata il 28/3/2022, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Salerno, 11/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OS D'CE VI CO