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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
4 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6922/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Marco Luzi, giusta procura generale alle liti;
-opposto-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico CP_1
preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. , Persona_1
confermando il parere della Commissione medica, aveva ritenuto che la ricorrente fosse invalida nella misura del 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Instauratosi il contraddittorio, l si è costituito in giudizio, chiedendo, in Controparte_2
via preliminare, la verifica della tempestività del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito dell'del 04.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa
è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott.ssa sulla Persona_2 base degli esiti della visita della perizianda e dell'esame della documentazione agli atti, ha concluso che la ricorrente è affetta da “spondilogonartrosi a marcata incidenza funzionale con grave deficit statico-dinamico; cerebropatia vascolare cronica;
diabete mellito di tipo
2°,in trattamento dietetico;
ipertensione arteriosa;
pregressa nefrectomia sin.; incontinenza urinaria” e che, a causa di queste patologie, la stessa è da considerare totalmente inabile ed abbisognevole di assistenza continua, dal mese di dicembre 2024.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che la ricorrente, per le patologie da cui è affetta, è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre 2024.
Poiché il requisito sanitario in discussione è stato riconosciuto soltanto a decorrere dal mese di dicembre 2024, anziché dalla data di presentazione della domanda amministrativa, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
2 Infine, le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6922/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre 2024; compensa interamente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 8 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
4 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6922/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Marco Luzi, giusta procura generale alle liti;
-opposto-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico CP_1
preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. , Persona_1
confermando il parere della Commissione medica, aveva ritenuto che la ricorrente fosse invalida nella misura del 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Instauratosi il contraddittorio, l si è costituito in giudizio, chiedendo, in Controparte_2
via preliminare, la verifica della tempestività del ricorso, della competenza territoriale di questo Tribunale, della ritualità delle notifiche, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito dell'del 04.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa
è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott.ssa sulla Persona_2 base degli esiti della visita della perizianda e dell'esame della documentazione agli atti, ha concluso che la ricorrente è affetta da “spondilogonartrosi a marcata incidenza funzionale con grave deficit statico-dinamico; cerebropatia vascolare cronica;
diabete mellito di tipo
2°,in trattamento dietetico;
ipertensione arteriosa;
pregressa nefrectomia sin.; incontinenza urinaria” e che, a causa di queste patologie, la stessa è da considerare totalmente inabile ed abbisognevole di assistenza continua, dal mese di dicembre 2024.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che la ricorrente, per le patologie da cui è affetta, è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre 2024.
Poiché il requisito sanitario in discussione è stato riconosciuto soltanto a decorrere dal mese di dicembre 2024, anziché dalla data di presentazione della domanda amministrativa, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
2 Infine, le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6922/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre 2024; compensa interamente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 8 aprile 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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