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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/09/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del Giudice G.O.P. Raimondo Cipolla, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 23/09/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 657/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina C.F._1
Macrì, presso il cui studio hanno eletto domicilio
ricorrente
E
in persona del Suo legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento L. 508/1988 e ss. modificazioni
e status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. 3 co. 3. conclusioni per le parti (ud. 23/09/2025): “...concludono le parti
richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter cpc così, per come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento e status di handicap grave L. 104/1992) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne hanno CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 23 settembre
2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE La domanda del ricorrente appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza, stante che il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445
co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi per i motivi spiegati di seguito.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria ed interamente riportata e trascritta, poiché
immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo alla ricorrente, sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da cardiopatia ipertensiva con FAC in NAO
ecc…>>.
Ha statuito il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento (L.
508/1988) e ciò per come precisato dalla data della domanda amministrativa (mese successivo).
Or dunque, è configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento dell'apparato cognitivo e/o motorio e che allo stesso tempo comportano una assistenza quotidiana farmacologica,
evidenziando come nel caso in specie detti impedimenti non fossero presenti atti ad impedire gli atti quotidiani giornalieri. Inoltre, ha statuito il CTU, anche, il diritto a vedersi riconosciuto come soggetto portatore di handicap grave (art. 3 co. 3 L. 104/1992) e ciò per come precisato dalla data della domanda amministrativa.
Per handicap dovrà intendersi una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Quanto alle spese e compensi di lite, poi, questi devono, per ragioni di decorrenza, in parte compensarsi.
Le spese di CTU, tanto della fase di ATP, tanto che quella di ATPO
devono definitivamente porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario a potere beneficiare, Parte_1
, nata a [...] il [...]
[...]
(c.f.: ), della domanda amministrativa a fare data C.F._1
dal 01/06/2022, nonché a vedersi esser riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3) a fare data dal
01/06/2022.
Condanna, l' a rifondere le spese e competenze di lite del giudizio CP_1
anche di ATP, che liquida nel suo complesso in € 2.650,00, oltre accessori (spese generali, Cpa ed Iva se dovuta) da liquidarsi a vantaggio del difensore che si è dichiarato antistatario.
Dispone che le spese di CTU siano definitivamente poste a carico dell' e che si liquidano come da separati decreti. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del Giudice G.O.P. Raimondo Cipolla, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 23/09/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 657/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina C.F._1
Macrì, presso il cui studio hanno eletto domicilio
ricorrente
E
in persona del Suo legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento L. 508/1988 e ss. modificazioni
e status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. 3 co. 3. conclusioni per le parti (ud. 23/09/2025): “...concludono le parti
richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter cpc così, per come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento e status di handicap grave L. 104/1992) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne hanno CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo, così, di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stato disposto il rinnovo della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi all'udienza del 23 settembre
2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE La domanda del ricorrente appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Preliminarmente dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza, stante che il ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445
co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi per i motivi spiegati di seguito.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà
intendersi qui fatta propria ed interamente riportata e trascritta, poiché
immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo alla ricorrente, sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da cardiopatia ipertensiva con FAC in NAO
ecc…>>.
Ha statuito il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento (L.
508/1988) e ciò per come precisato dalla data della domanda amministrativa (mese successivo).
Or dunque, è configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento dell'apparato cognitivo e/o motorio e che allo stesso tempo comportano una assistenza quotidiana farmacologica,
evidenziando come nel caso in specie detti impedimenti non fossero presenti atti ad impedire gli atti quotidiani giornalieri. Inoltre, ha statuito il CTU, anche, il diritto a vedersi riconosciuto come soggetto portatore di handicap grave (art. 3 co. 3 L. 104/1992) e ciò per come precisato dalla data della domanda amministrativa.
Per handicap dovrà intendersi una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Quanto alle spese e compensi di lite, poi, questi devono, per ragioni di decorrenza, in parte compensarsi.
Le spese di CTU, tanto della fase di ATP, tanto che quella di ATPO
devono definitivamente porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario a potere beneficiare, Parte_1
, nata a [...] il [...]
[...]
(c.f.: ), della domanda amministrativa a fare data C.F._1
dal 01/06/2022, nonché a vedersi esser riconosciuto lo status di soggetto portatore di handicap grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3) a fare data dal
01/06/2022.
Condanna, l' a rifondere le spese e competenze di lite del giudizio CP_1
anche di ATP, che liquida nel suo complesso in € 2.650,00, oltre accessori (spese generali, Cpa ed Iva se dovuta) da liquidarsi a vantaggio del difensore che si è dichiarato antistatario.
Dispone che le spese di CTU siano definitivamente poste a carico dell' e che si liquidano come da separati decreti. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla