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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1430/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/02/2024
da con il proc. e dom. avv. BIANCAREDDU MARIA, Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. BEORCHIA LUCA, Parte_2
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 04/05/2013 in CAMPOFORMIDO
(UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
CAMPOFORMIDO (UD) al n. 1, Parte 2, Serie A dell'anno 2013;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 09/02/2024, i signori e Parte_1
hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda di Parte_2
separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 178 del 11/07/2024, depositata in data 16/07/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
;
[...]
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 26/02/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 178/2024, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 10/07/2024 – Sentenza n. 178 del
11/07/2024);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio minorenne (il 26/07/2015); Per_1
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti,
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CAMPOFORMIDO
(UD) il 04/05/2013 tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Parte_2
1. dispone che il figlio rimanga affidato ad entrambi i genitori nelle forme dell'affido Per_1
condiviso con collocazione prevalente e residenza con la madre presso la casa familiare, che è già stata rilasciata dal signor che si è trasferito in altro alloggio nel medesimo comune Pt_1
in via Mazzini, 7/E-1.
Dispone che il padre terrà con sé il figlio a weekend alterni dal venerdì dalla fine delle lezioni scolastiche alla domenica sera alle ore 19.00 in periodo scolastico e alle ore 21.00 nel periodo delle vacanze scolastiche estive, nonché il mercoledì pomeriggio fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola nella settimana in cui è previsto il weekend con il padre e le giornate di mercoledì e giovedì compreso il pernotto, nella settimana in cui è previsto il weekend con la madre. Dispone, inoltre, che ciascun genitore trascorrerà con il figlio due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodi da concordare entro il
31 maggio di ogni anno. Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà alternando di anno in anno tra i genitori le giornate di Natale / Santo Stefano e Pasqua e Lunedì
dell'Angelo.
2) Assegna la casa familiare, sita in Rivignano-Teor via Sbuelz, 37, alla signora in Parte_2
quanto genitore collocatario prevalente del figlio Prende atto che la signora Per_1 Parte_2
si impegna ad effettuare a sua cura e spese i lavori di manutenzione ordinaria necessari per il mantenimento in buono stato della casa familiare. Tutti i lavori di straordinaria manutenzione,
da effettuarsi previo accordo fra i comproprietari, saranno sostenuti al 50% tra le parti.
3) Pone a carico del signor quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, Parte_1
un assegno di € 400,00 mensili da versare sul conto corrente della signora entro il 5 di Parte_2
ogni mese. L'assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
4) Dà atto che il signor ha prestato il consenso a che l'assegno unico sia attribuito Pt_1
integralmente alla signora Parte_2
5) Prende atto che i genitori convengono che l'indennità di frequenza di circa € 300,00 mensili spettante al figlio continuerà ad essere versata sul libretto di deposito intestato al figlio Per_2
e verrà utilizzata esclusivamente per le esigenze del medesimo, comprese le spese
[...]
straordinarie che comunque dovranno essere concordate tra i genitori;
dispone che, qualora le spese straordinarie dovessero eccedere quanto presente sul libretto di deposito, verranno ripartite al 50% tra i genitori secondo quanto stabilito dal Protocollo redatto dall'Osservatorio nazionale del diritto di famiglia, in uso presso il Tribunale di Udine. Prende atto che la signora si è obbligata a fornire copia del libretto di deposito al padre ogni 6 mesi. Parte_2
6) Pone a carico del signor un assegno divorzile di € 300,00 a favore della signora Pt_1
da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della Parte_2
stessa e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
7) Prende atto che ciascun genitore gestirà la propria genitorialità disgiuntamente per quanto riguarda le decisioni quotidiane e comunque quando il figlio vivrà con ciascuno di loro;
per le decisioni di maggior interesse del minore, ovvero per la sua cura, salute, educazione, istruzione,
per gli atti di cui all'art. 320 c.c., nonché per il rispetto delle sue inclinazioni e aspirazioni,
saranno assunte sempre congiuntamente.
8) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAMPOFORMIDO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1430/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/02/2024
da con il proc. e dom. avv. BIANCAREDDU MARIA, Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. BEORCHIA LUCA, Parte_2
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 04/05/2013 in CAMPOFORMIDO
(UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
CAMPOFORMIDO (UD) al n. 1, Parte 2, Serie A dell'anno 2013;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 09/02/2024, i signori e Parte_1
hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda di Parte_2
separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 178 del 11/07/2024, depositata in data 16/07/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
;
[...]
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 26/02/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 178/2024, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 10/07/2024 – Sentenza n. 178 del
11/07/2024);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio minorenne (il 26/07/2015); Per_1
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti,
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CAMPOFORMIDO
(UD) il 04/05/2013 tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Parte_2
1. dispone che il figlio rimanga affidato ad entrambi i genitori nelle forme dell'affido Per_1
condiviso con collocazione prevalente e residenza con la madre presso la casa familiare, che è già stata rilasciata dal signor che si è trasferito in altro alloggio nel medesimo comune Pt_1
in via Mazzini, 7/E-1.
Dispone che il padre terrà con sé il figlio a weekend alterni dal venerdì dalla fine delle lezioni scolastiche alla domenica sera alle ore 19.00 in periodo scolastico e alle ore 21.00 nel periodo delle vacanze scolastiche estive, nonché il mercoledì pomeriggio fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola nella settimana in cui è previsto il weekend con il padre e le giornate di mercoledì e giovedì compreso il pernotto, nella settimana in cui è previsto il weekend con la madre. Dispone, inoltre, che ciascun genitore trascorrerà con il figlio due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodi da concordare entro il
31 maggio di ogni anno. Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà alternando di anno in anno tra i genitori le giornate di Natale / Santo Stefano e Pasqua e Lunedì
dell'Angelo.
2) Assegna la casa familiare, sita in Rivignano-Teor via Sbuelz, 37, alla signora in Parte_2
quanto genitore collocatario prevalente del figlio Prende atto che la signora Per_1 Parte_2
si impegna ad effettuare a sua cura e spese i lavori di manutenzione ordinaria necessari per il mantenimento in buono stato della casa familiare. Tutti i lavori di straordinaria manutenzione,
da effettuarsi previo accordo fra i comproprietari, saranno sostenuti al 50% tra le parti.
3) Pone a carico del signor quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, Parte_1
un assegno di € 400,00 mensili da versare sul conto corrente della signora entro il 5 di Parte_2
ogni mese. L'assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
4) Dà atto che il signor ha prestato il consenso a che l'assegno unico sia attribuito Pt_1
integralmente alla signora Parte_2
5) Prende atto che i genitori convengono che l'indennità di frequenza di circa € 300,00 mensili spettante al figlio continuerà ad essere versata sul libretto di deposito intestato al figlio Per_2
e verrà utilizzata esclusivamente per le esigenze del medesimo, comprese le spese
[...]
straordinarie che comunque dovranno essere concordate tra i genitori;
dispone che, qualora le spese straordinarie dovessero eccedere quanto presente sul libretto di deposito, verranno ripartite al 50% tra i genitori secondo quanto stabilito dal Protocollo redatto dall'Osservatorio nazionale del diritto di famiglia, in uso presso il Tribunale di Udine. Prende atto che la signora si è obbligata a fornire copia del libretto di deposito al padre ogni 6 mesi. Parte_2
6) Pone a carico del signor un assegno divorzile di € 300,00 a favore della signora Pt_1
da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della Parte_2
stessa e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
7) Prende atto che ciascun genitore gestirà la propria genitorialità disgiuntamente per quanto riguarda le decisioni quotidiane e comunque quando il figlio vivrà con ciascuno di loro;
per le decisioni di maggior interesse del minore, ovvero per la sua cura, salute, educazione, istruzione,
per gli atti di cui all'art. 320 c.c., nonché per il rispetto delle sue inclinazioni e aspirazioni,
saranno assunte sempre congiuntamente.
8) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAMPOFORMIDO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini