Sentenza breve 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 28/07/2025, n. 5631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5631 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05631/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03551/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3551 del 2025, proposto da
RA CE, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Sergio Mascolo e Maria Pirozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, alla piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici dell’Avvocatura Municipale;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza dirigenziale n. 4 del 16.6.2025, con la quale il Comune di Napoli (Area Amministrativa Patrimonio – Servizio Beni Confiscati) ha ordinato lo sgombero ad horas dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in via Nuova S. Maria Ognibene n. 30, scala A, piano I, int. 4 (identificato in Catasto Fabbricati con la Sez. MON, Foglio 4, P.lla 443 sub 13), occupato abusivamente dall’odierno ricorrente e dal proprio nucleo familiare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che, con ricorso notificato a mezzo PEC in data 25 giugno 2025 e depositato il successivo 11 luglio, CE RA ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 4 del 16 giugno 2025, notificata il 18 giugno 2025, con cui il Comune di Napoli – Area Amministrativa Patrimonio – Servizio Beni Confiscati – ha disposto nei suoi confronti “ lo sgombero coatto amministrativo ad horas ed in prosieguo, senza la necessità di ulteriori comunicazioni, dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata di proprietà comunale sito in Via Nuova Santa Maria Ognibene 30 scala A piano I int. 4, identificato in Catasto Fabbricati sezione MON Foglio 4 particella 443 sub 13, in danno al signor RA CE nato a [...] il [...], unitamente al proprio nucleo familiare e a chiunque altro lo occupi senza titolo. ”;
CONSIDERATO che a sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, peraltro assumendosi che l’alloggio rientrerebbe nel patrimonio di ERP del Comune di Napoli;
CONSIDERATO che si è costituito per resistere in giudizio il Comune di Napoli con mero atto di stile, e ha poi depositato una memoria con la quale, ha precisato che l’immobile era stato trasferito al proprio patrimonio indisponibile con decreto ANBSC prot. n.48272 del 15/11/2016 (ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 159/2011); che il trasferimento al Comune era avvenuto a seguito di procedimento di prevenzione patrimoniale avviato nei confronti di RA CE, nato a [...] il [...] (l’immobile era stato oggetto di sequestro con decreto n. 81/05 del 10/03/2005 del Tribunale di Napoli, e successivamente confiscato con decreto n. 273/05 del 15/11–21/12/2005 dello stesso Tribunale; confisca poi divenuta definitiva); che il cespite, consegnato libero da persone e cose, è stato “ destinato alla funzione di emergenza abitativa con Decreto ANBSC n. 7799 del 14/02/2017 e, ai sensi dell’art. 5, comma 2, delle Linee Guida approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 24/05/2019 sui Beni Confiscati del Comune di Napoli, è passato alla gestione del Servizio Politiche per la casa ”; che lo stesso è stato quindi “ inserito nel Piano Straordinario per il superamento del campo rom di viale della Resistenza/Cupa IL (Scampia), quale soluzione temporanea per l’autonomia abitativa e l’inclusione sociale, rif. Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 20 maggio 2025 ”; che attualmente l’immobile risulta occupato abusivamente da RA CE e dalla moglie. Ciò posto, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (per non essere stata tempestivamente impugnata la diffida a rilasciare l’alloggio, precedentemente notificata al CE in data 16 aprile 2025), e, nel merito, ha contestato la fondatezza dello stesso, concludendo per la sua reiezione;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 26 marzo 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione, previo avviso ex art. 73 co. 3 cpa circa la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; nonché con informazione della possibilità di definizione della vertenza con sentenza in forma semplificata;
CONSIDERATO che le parti nulla hanno osservato in proposito;
RILEVATO che nell’odierna controversia è contestata l’ordinanza dirigenziale del Comune di Napoli n. 4 del 16 giugno 2025, con la quale è stato disposto lo sgombero ad horas di un immobile confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile comunale;
RILEVATO che, come specificamente evidenziato dal Comune intimato, l’immobile in questione è stato prima “ destinato alla funzione di emergenza abitativa con Decreto ANBSC n. 7799 del 14/02/2017 e, ai sensi dell’art. 5, comma 2, delle Linee Guida approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 24/05/2019 sui Beni Confiscati del Comune di Napoli, è passato alla gestione del Servizio Politiche per la casa ”, e poi è stato “ inserito nel Piano Straordinario per il superamento del campo rom di viale della Resistenza/Cupa IL (Scampia), quale soluzione temporanea per l’autonomia abitativa e l’inclusione sociale, rif. Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 20 maggio 2025 ”;
RITENUTO che, quindi, a tale immobile deve dirsi in definitiva impressa una destinazione ad alloggio di ERP (cosa peraltro sostenuta anche dal ricorrente), per cui appare da confermare il rilievo oggetto di avviso dato in sede di discussione (circa il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario), atteso che – secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione – “ la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267) ” (ordinanza 15 gennaio 2021, n. 621);
RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare l’inammissibilità del presente ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, potendo la controversia essere riproposta dinanzi al Giudice ordinario ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo;
RITENUTO, infine, tenuto conto della peculiarità della materia, di dover compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO