TAR
Sentenza breve 9 giugno 2025
Sentenza breve 9 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/03/2026, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06767/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02193 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06767/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6767 del 2025, proposto da
MA FI, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Coccoli, MA Di Lullo
e LO LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CSM-Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LI ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 06767/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Prima) n. 11156/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM-Consiglio Superiore della
Magistratura, del Ministero della Giustizia e di LI ZZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. MA EN
e uditi per le parti l'avvocato Franco Coccoli e l'avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l'originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l'annullamento:
- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 9 aprile 2025, relativa alla procedura indetta per la copertura di due posti di giudice del
Tribunale di Termini Imerese;
- della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 13778 del 24 luglio
2014;
- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 19 febbraio 2025, riferita al quesito posto in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale
n. 99/2024;
- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 23 febbraio 2005. N. 06767/2025 REG.RIC.
L'originaria ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura per la copertura di due posti di giudice del Tribunale di Termini
Imerese.
Con il ricorso introduttivo, ha lamentato il mancato riconoscimento, nei suoi confronti, del punteggio aggiuntivo previsto per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare.
In esito alla richiamata procedura, il cui avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del CSM il 19 dicembre 2024, la dott.ssa Giorgia Cotroneo, giudice del Tribunale di
Sciacca, ha ottenuto punti 14,5; alla dott.ssa LI ZZ, giudice del Tribunale di
Gela, sono stati assegnati punti 12, spettanti per attitudini, merito e anzianità (pari complessivamente a 9) ed ulteriori punti 3 per la salvaguardia del nucleo familiare ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, 46 e 47 della Circolare del CSM n.
13778 del 24 luglio 2014.
Entrambi i predetti magistrati – primi due classificati – sono stati, quindi, destinati alla sede di Termini Imerese.
All'originaria ricorrente sono stati invece riconosciuti 10 punti complessivi, senza l'attribuzione del punteggio ulteriore di 3 punti, correlato alla salvaguardia del nucleo familiare.
Tale esclusione è stata motivata dal CSM evidenziando che “il coniuge del magistrato risiede nella città di Palermo ed è giudice del Tribunale di Marsala; la città di
Marsala dista dalla residenza 110 km; non è pertanto attribuibile il punteggio aggiuntivo in quanto ai sensi dell'art. 31 comma 2 della circolare esso è riconosciuto
“solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località collocata a non più di 100 chilometri dal luogo di residenza”. Non possono, infatti, concedersi i punteggi aggiuntivi richiesti in relazione all'applicazione infradistrettuale del coniuge della dott.ssa FI presso una sezione della Corte d'Appello di Palermo in quanto, come già stabilito dal CSM nella delibera in data 19 febbraio 2025, l'attività N. 06767/2025 REG.RIC.
lavorativa svolta “in maniera temporanea” (alla quale è assimilabile l'attività svolta dal magistrato in applicazione), è priva del necessario requisito della “stabilità” di cui al richiamato art. 31, c. II, della Circolare”.
L'originaria ricorrente ha dedotto, in sede di ricorso introduttivo, articolati motivi di censura contro la decisione adottata dal CSM, muovendo dalla rappresentazione della situazione di fatto relativa alla residenza del proprio nucleo familiare, situazione che,
a suo dire, avrebbe imposto l'assegnazione del rivendicato punteggio aggiuntivo.
In primo luogo ha contestato – ritenendola priva di riscontro sia sotto il profilo letterale che in relazione alla ratio sottesa alla tutela dell'unità del nucleo familiare -
l'interpretazione resa dal CSM circa la natura dell'attività lavorativa del compagno, anch'egli magistrato, in applicazione infradistrettuale, ritenuta priva del necessario requisito della stabilità, in quanto svolta in maniera temporanea; sostenendo altresì, sul punto, la rilevanza di altri indici, oltre a quello di natura meramente temporale, che dovrebbero assistere la valutazione di “stabilità” della prestazione lavorativa.
In secondo luogo, ha dedotto l'illegittimità dell'impugnata circolare, per come interpretata dal CSM, in quanto irragionevole ed illogica ed in contrasto con l'articolo
3 della Costituzione e con i diritti della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia, costituzionalmente tutelati dagli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione.
L'originaria ricorrente ha in particolare sottolineato la rilevanza della salvaguardia dell'unità del nucleo familiare in una lettura compatibile con la giurisprudenza costituzionale in tema di trasferimento temporaneo del dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni di età, di cui all'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, con parametri ermeneutici che troverebbero estensione anche nella valutazione oggetto di contestazione,
Il primo giudice ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi proposti, esaminati in modo congiunto in quanto considerati connotati da affinità tematica. N. 06767/2025 REG.RIC.
Premesso un puntuale richiamo ai pertinenti passaggi della circolare contestata e alle posizioni delle partecipanti alla procedura di che trattasi, il giudice di prime cure non ha ritenuto fondato l'assunto che il requisito della stabilità lavorativa sarebbe comprovato da un'applicazione - quella del compagno della ricorrente - per una
“durata temporale estesa, verosimilmente, alla massima parte del periodo di riferimento, ovvero al primo triennio di vita del figlio”, trattandosi di una previsione non confortata da alcun provvedimento.
In ogni caso, ha osservato il TAR che la durata massima dell'applicazione infradistrettuale del compagno della ricorrente non potrebbe travalicare l'ultimo semestre utile al raggiungimento dei ventiquattro mesi (5 febbraio 2026), sempre inferiori al terzo anno di vita del proprio figlio (nato a [...] 2024).
Ad avviso del TAR, in sintesi, è risultato legittimo che il Consiglio Superiore della
Magistratura abbia accertato l'insussistenza della “stabile attività lavorativa”, con la conseguenza del mancato riconoscimento del punteggio incrementale richiesto, riconosciuto viceversa alla controinteressata.
Il ricorso è stato pertanto, come detto, respinto.
Avverso la sentenza impugnata in data 1° settembre 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio il CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, il
Ministero della Giustizia e la controinteressata LI ZZ;
In data 12 settembre 2025 ha depositato memoria il Consiglio Superiore della
Magistratura.
In data 23 dicembre 2025 ha depositato memoria la parte appellante.
All'udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto: N. 06767/2025 REG.RIC.
- Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione al primo motivo di ricorso in primo grado. Erroneità ed illogicità della motivazione.
Con il primo motivo, deduce l'appellante che, mentre il TAR avrebbe dovuto esprimersi sulla motivazione espressa dal CSM per il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo per la salvaguardia del nucleo familiare, contestata dalla ricorrente, si sarebbe invece completamente discostato da tale motivazione e dalle censure formulate dalla ricorrente, fornendo una nuova, inammissibile ed implausibile motivazione a supporto del diniego.
Dopo aver ricostruito la disciplina ed illustrato le motivazioni espresse dal CSM, il
TAR si sarebbe premurato, per l'appellante, di ripercorrere le scelte di vita, lavorative e di residenza, della ricorrente e del proprio coniuge, per poi svolgere decisivi e gratuiti apprezzamenti sulle medesime.
Secondo l'appellante, il TAR avrebbe poi escluso, quanto alla durata dell'applicazione, che possa farsi riferimento anche a proroghe ad oggi non ancora adottate, e dunque a poteri amministrativi non ancora esercitati, rilevando peraltro che, anche a voler considerare la durata massima dell'applicazione, la medesima non sarebbe superiore ai ventiquattro mesi (sino al 5 febbraio 2026), comunque inferiori al primo triennio di vita del figlio decorrente dal mese di settembre 2024 in cui il medesimo è nato.
Per le descritte motivazioni, il TAR avrebbe rilevato l'insussistenza del requisito della stabile attività lavorativa.
Si tratterebbe, per l'appellante, di motivazioni del tutto inconferenti rispetto al perimetro del giudizio determinato dalla motivazione espressa dal CSM nell'impugnata delibera e dalle censure espresse nel ricorso introduttivo. N. 06767/2025 REG.RIC.
L'unico motivo di diniego era rappresentato dalla ravvisata assenza del requisito della stabilità lavorativa del compagno convivente della ricorrente e tale doveva restare, per l'appellante, il tema centrale del contendere.
Tali considerazioni integrerebbero, ad avviso dell'appellante, un primo, grave e decisivo vizio della sentenza impugnata, in quanto fondata su argomentazioni del tutto inconferenti ed estranee alla motivazione del diniego espressa dal CSM.
Il che configurerebbe, in primo luogo, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., nonché del principio della domanda, che impongono al Giudice di pronunciarsi sui motivi dedotti e non su questioni non sollevate dalle parti e vietano di introdurre nuovi motivi di diniego non esplicitati dall'Amministrazione.
Risulterebbe altresì violato, per l'appellante, il perimetro del sindacato del Giudice
Amministrativo, come delineato dagli art. 113, comma 1, Cost. e dagli artt. 7, comma
1 e 34 c.p.a., che attribuiscono alla giurisdizione amministrativa, salve le deroghe legislativamente previste, un sindacato di pura legittimità che non consente al Giudice di sostituirsi all'Amministrazione, come invece è avvenuto.
- Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione al primo motivo di ricorso in primo grado. Erroneità ed illogicità della motivazione
Deduce poi l'appellante, con il secondo motivo, che il TAR avrebbe adottato un'interpretazione del tutto fuorviante della disciplina di riferimento e del requisito in esame, fondata su una valutazione prognostica della fattispecie, che non potrebbe avere ingresso nel giudizio.
La previsione regolamentare che consente l'attribuzione del punteggio aggiuntivo per l'unità del nucleo familiare, argomenta l'appellante, pone quale presupposto la sussistenza, al momento della presentazione e della valutazione della domanda, di una stabile attività lavorativa del coniuge del magistrato presso la sede di destinazione N. 06767/2025 REG.RIC.
richiesta. Si tratterebbe, dunque di un requisito concorsuale - al quale è legato il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo - che, per pacifico principio, deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e, come tale, non può essere oggetto di valutazioni prognostiche relative alla sua futura permanenza.
In tale quadro, la motivazione del TAR si rivelerebbe del tutto impropria ed illogica, nonché contraria ai richiamati princìpi, in quanto unicamente fondata, in parte qua, su una valutazione indebitamente prospettica del requisito della stabilità dell'attività lavorativa, sia nella parte in cui ha valutato la durata “massima” dell'applicazione
(ventiquattro mesi) rapportandola al primo triennio di vita del figlio preso in considerazione dalla disposizione regolamentare, sia nella parte in cui ha rilevato che, ai fini della valutazione, non possa comunque farsi riferimento anche a proroghe ad oggi non ancora adottate.
Il TAR avrebbe dunque adottato una motivazione illogica ed in contrasto con la previsione regolamentare che disciplina l'attribuzione del punteggio e la sua ratio.
Di qui, secondo l'appellante, la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina in esame, che imporrebbe un'interpretazione non meramente formalistica del concetto di stabilità, bensì preordinata e funzionale alla tutela del nucleo familiare.
- Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in relazione al secondo motivo del ricorso in primo grado
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il TAR avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sul secondo motivo del ricorso in primo grado, in asserita violazione dell'art. 112 c.p.c..
In particolare, rappresenta l'appellante di aver denunciato in primo grado l'illegittimità della circolare impugnata e della relativa delibera, nella parte in cui le avrebbe precluso il conseguimento del punteggio aggiuntivo per la salvaguardia N. 06767/2025 REG.RIC.
dell'unità del nucleo familiare, in violazione dei fondamentali diritti e principi costituzionali concernenti la tutela della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia.
Tale censura non avrebbe ricevuto alcun esame, neppure implicito, da parte del TAR, il quale ha completamente omesso di darne conto nella motivazione della sentenza.
La salvaguardia dell'unità del nucleo familiare risulterebbe vanificata o, comunque, gravemente compromessa, secondo l'appellante, dalla preponderante rilevanza dell'attività lavorativa del coniuge, che impedirebbe il ricongiungimento e/o il riavvicinamento al nucleo familiare laddove, come nel caso di specie, fosse ritenuta non stabile.
Vengono in evidenza, secondo l'appellante, diritti e principi inviolabili, che trovano diretto ed espresso riconoscimento nella Costituzione, come tali ribaditi, recentemente, proprio dalla Corte Costituzionale in una decisione che, seppur riferita alla disciplina del trasferimento temporaneo del dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni di età, di cui all'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2006, ha declinato principi, che non possono che trovare applicazione anche al caso di specie, che ampliano l'ambito di applicazione dell'istituto e che, oltre a risultare pienamente coerenti con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all'infanzia, rispondono anche all'esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori rispetto alle scelte concernenti la concreta definizione dell'indirizzo familiare.
A nulla rileverebbe, per l'appellante, la questione in ordine all'applicabilità al caso di specie, ovvero ai magistrati, dell'art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2006 - nella parte in cui disciplina il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico - oggetto della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale.
Ciò che infatti rileverebbe non è la portata e l'ambito soggettivo di applicazione della citata disposizione normativa, quanto, invece, il diritto alla salvaguardia dell'unità del nucleo familiare meritevole di tutela, nella sua portata, in ogni fattispecie.
L'appello è infondato. N. 06767/2025 REG.RIC.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che i motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione logica e giuridica.
Tanto premesso, il Collegio non ravvisa, anzitutto, il dedotto vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c., per come dedotto nei tre motivi di appello, tenuto conto che, nel loro complesso, le argomentazioni e le conclusioni del primo giudice appaiono investire tutti i profili essenziali del ricorso ancorchè esaminati, con scelta che non si presta a censure, in modo congiunto.
Al riguardo, la Sezione condivide senz'altro le osservazioni critiche esposte dall'appellante a fronte di alcuni passaggi argomentativi della pronuncia appellata, i quali sembrano inammissibilmente stigmatizzare le scelte professionali e personali dell'interessata e del compagno convivente.
L'oggetto del presente giudizio consiste, infatti, nella sola verifica di legittimità delle determinazioni assunte dall'organo di autogoverno, nell'applicazione dei criteri generali fissati per regolare le procedure di trasferimento dei magistrati, assegnando adeguato valore alle esigenze di stabilità dei nuclei familiari.
In particolare, il tema controverso è costituto dalla corretta qualificazione della posizione lavorativa assunta dal magistrato in “applicazione infradistrettuale”.
Come esposto in narrativa, il CSM ha ritenuto che le particolari caratteristiche delle funzioni svolte dal magistrato in applicazione infradistrettuale sono incompatibili con la qualificazione in termini di stabilità del rapporto lavorativo, ancorché esso si protragga per più mesi, presso il medesimo ufficio.
L'opzione interpretativa seguita dall'organo di autogoverno non risulta manifestamente irragionevole, perché si connette al dato oggettivo costituito dalla fisiologica temporaneità dell'incarico, senza che possa avere rilievo dirimente la circostanza che, in concreto, l'applicazione si protragga per un lasso di tempo non breve. N. 06767/2025 REG.RIC.
Nella disciplina delle procedure di trasferimento compete al CSM un potere di valutazione ampio, che si estende certamente anche all'apprezzamento degli elementi oggettivi alla base della tutela dell'integrità del nucleo familiare.
In questa prospettiva, il Collegio non ravvisa alcuno scostamento, nella deliberazione impugnata, dalla corretta applicazione delle norme della circolare recante disposizioni relative al sistema di tramutamento dei magistrati, peraltro attuate nei confronti della controinteressata.
Se, da un lato, occorre ribadire la fondatezza del richiamo all'esistenza di una collocazione lavorativa stabile da parte del coniuge o convivente quale requisito ineludibile per l'applicazione delle richiamate disposizioni, dall'altro lato pare evidente che il collegamento vincolante tra il luogo di residenza e l'attività lavorativa inamovibile del coniuge – come pure evidenziato nella memoria di parte appellata – risponde all'esigenza di attribuire il punteggio nei soli casi in cui la scelta della sede familiare non sia arbitraria, bensì ancorata ad elementi indipendenti dalla volontà dei coniugi, quale appunto, la sede lavorativa inamovibile del coniuge.
Non appare peraltro fondata né dimostrata neppure l'eccezione volta ad avvalorare una presunta violazione altresì il perimetro del sindacato del Giudice Amministrativo, come delineato dagli art. 113, comma 1, Cost. e dagli artt. 7, comma 1 e 34 c.p.a.; ed invero, il requisito della non riconosciuta stabilità della collocazione lavorativa non è riferibile a proroghe ipotetiche e imprevedibili, cui in tesi il primo giudice avrebbe impropriamente fatto riferimento, bensì alla natura stessa dell'applicazione infradistrettuale, sottoposta a precisi limiti di carattere temporale.
Quanto, infine, alla dedotta violazione dei fondamentali diritti e principi costituzionali concernenti la tutela della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia, e ai riferimenti dell'appellante a recente giurisprudenza costituzionale, ancorchè non riguardante la figura professionale dei magistrati, lo stesso appellante riferisce che il Consiglio
Superiore della Magistratura aveva già affrontato il caso posto dall'appellante in una N. 06767/2025 REG.RIC.
risposta a quesito dalla stessa formulato, cui era stata data risposta coerente con l'applicazione resa dal CSM della circolare e della delibera impugnate.
Questo giudice, fermo restando quanto detto in merito alla infondatezza della violazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 112 c.p.c., non rinviene indizi per ritenere le richiamate disposizioni non coerenti con i richiamati principi costituzionali concernenti la tutela della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia, ovvero per avvalorare, ad oggi, un'applicazione erga omnes delle disposizioni dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2006.
L'appello, pertanto, va respinto.
Sussistono nondimeno, in ragione della novità delle questioni proposte, i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA PA, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
MA EN, Consigliere, Estensore N. 06767/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
MA EN
IL PRESIDENTE
MA PA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02193 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06767/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6767 del 2025, proposto da
MA FI, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Coccoli, MA Di Lullo
e LO LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CSM-Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LI ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 06767/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Prima) n. 11156/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM-Consiglio Superiore della
Magistratura, del Ministero della Giustizia e di LI ZZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. MA EN
e uditi per le parti l'avvocato Franco Coccoli e l'avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l'originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l'annullamento:
- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 9 aprile 2025, relativa alla procedura indetta per la copertura di due posti di giudice del
Tribunale di Termini Imerese;
- della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 13778 del 24 luglio
2014;
- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 19 febbraio 2025, riferita al quesito posto in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale
n. 99/2024;
- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 23 febbraio 2005. N. 06767/2025 REG.RIC.
L'originaria ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura per la copertura di due posti di giudice del Tribunale di Termini
Imerese.
Con il ricorso introduttivo, ha lamentato il mancato riconoscimento, nei suoi confronti, del punteggio aggiuntivo previsto per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare.
In esito alla richiamata procedura, il cui avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del CSM il 19 dicembre 2024, la dott.ssa Giorgia Cotroneo, giudice del Tribunale di
Sciacca, ha ottenuto punti 14,5; alla dott.ssa LI ZZ, giudice del Tribunale di
Gela, sono stati assegnati punti 12, spettanti per attitudini, merito e anzianità (pari complessivamente a 9) ed ulteriori punti 3 per la salvaguardia del nucleo familiare ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, 46 e 47 della Circolare del CSM n.
13778 del 24 luglio 2014.
Entrambi i predetti magistrati – primi due classificati – sono stati, quindi, destinati alla sede di Termini Imerese.
All'originaria ricorrente sono stati invece riconosciuti 10 punti complessivi, senza l'attribuzione del punteggio ulteriore di 3 punti, correlato alla salvaguardia del nucleo familiare.
Tale esclusione è stata motivata dal CSM evidenziando che “il coniuge del magistrato risiede nella città di Palermo ed è giudice del Tribunale di Marsala; la città di
Marsala dista dalla residenza 110 km; non è pertanto attribuibile il punteggio aggiuntivo in quanto ai sensi dell'art. 31 comma 2 della circolare esso è riconosciuto
“solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località collocata a non più di 100 chilometri dal luogo di residenza”. Non possono, infatti, concedersi i punteggi aggiuntivi richiesti in relazione all'applicazione infradistrettuale del coniuge della dott.ssa FI presso una sezione della Corte d'Appello di Palermo in quanto, come già stabilito dal CSM nella delibera in data 19 febbraio 2025, l'attività N. 06767/2025 REG.RIC.
lavorativa svolta “in maniera temporanea” (alla quale è assimilabile l'attività svolta dal magistrato in applicazione), è priva del necessario requisito della “stabilità” di cui al richiamato art. 31, c. II, della Circolare”.
L'originaria ricorrente ha dedotto, in sede di ricorso introduttivo, articolati motivi di censura contro la decisione adottata dal CSM, muovendo dalla rappresentazione della situazione di fatto relativa alla residenza del proprio nucleo familiare, situazione che,
a suo dire, avrebbe imposto l'assegnazione del rivendicato punteggio aggiuntivo.
In primo luogo ha contestato – ritenendola priva di riscontro sia sotto il profilo letterale che in relazione alla ratio sottesa alla tutela dell'unità del nucleo familiare -
l'interpretazione resa dal CSM circa la natura dell'attività lavorativa del compagno, anch'egli magistrato, in applicazione infradistrettuale, ritenuta priva del necessario requisito della stabilità, in quanto svolta in maniera temporanea; sostenendo altresì, sul punto, la rilevanza di altri indici, oltre a quello di natura meramente temporale, che dovrebbero assistere la valutazione di “stabilità” della prestazione lavorativa.
In secondo luogo, ha dedotto l'illegittimità dell'impugnata circolare, per come interpretata dal CSM, in quanto irragionevole ed illogica ed in contrasto con l'articolo
3 della Costituzione e con i diritti della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia, costituzionalmente tutelati dagli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione.
L'originaria ricorrente ha in particolare sottolineato la rilevanza della salvaguardia dell'unità del nucleo familiare in una lettura compatibile con la giurisprudenza costituzionale in tema di trasferimento temporaneo del dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni di età, di cui all'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, con parametri ermeneutici che troverebbero estensione anche nella valutazione oggetto di contestazione,
Il primo giudice ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi proposti, esaminati in modo congiunto in quanto considerati connotati da affinità tematica. N. 06767/2025 REG.RIC.
Premesso un puntuale richiamo ai pertinenti passaggi della circolare contestata e alle posizioni delle partecipanti alla procedura di che trattasi, il giudice di prime cure non ha ritenuto fondato l'assunto che il requisito della stabilità lavorativa sarebbe comprovato da un'applicazione - quella del compagno della ricorrente - per una
“durata temporale estesa, verosimilmente, alla massima parte del periodo di riferimento, ovvero al primo triennio di vita del figlio”, trattandosi di una previsione non confortata da alcun provvedimento.
In ogni caso, ha osservato il TAR che la durata massima dell'applicazione infradistrettuale del compagno della ricorrente non potrebbe travalicare l'ultimo semestre utile al raggiungimento dei ventiquattro mesi (5 febbraio 2026), sempre inferiori al terzo anno di vita del proprio figlio (nato a [...] 2024).
Ad avviso del TAR, in sintesi, è risultato legittimo che il Consiglio Superiore della
Magistratura abbia accertato l'insussistenza della “stabile attività lavorativa”, con la conseguenza del mancato riconoscimento del punteggio incrementale richiesto, riconosciuto viceversa alla controinteressata.
Il ricorso è stato pertanto, come detto, respinto.
Avverso la sentenza impugnata in data 1° settembre 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio il CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, il
Ministero della Giustizia e la controinteressata LI ZZ;
In data 12 settembre 2025 ha depositato memoria il Consiglio Superiore della
Magistratura.
In data 23 dicembre 2025 ha depositato memoria la parte appellante.
All'udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto: N. 06767/2025 REG.RIC.
- Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione al primo motivo di ricorso in primo grado. Erroneità ed illogicità della motivazione.
Con il primo motivo, deduce l'appellante che, mentre il TAR avrebbe dovuto esprimersi sulla motivazione espressa dal CSM per il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo per la salvaguardia del nucleo familiare, contestata dalla ricorrente, si sarebbe invece completamente discostato da tale motivazione e dalle censure formulate dalla ricorrente, fornendo una nuova, inammissibile ed implausibile motivazione a supporto del diniego.
Dopo aver ricostruito la disciplina ed illustrato le motivazioni espresse dal CSM, il
TAR si sarebbe premurato, per l'appellante, di ripercorrere le scelte di vita, lavorative e di residenza, della ricorrente e del proprio coniuge, per poi svolgere decisivi e gratuiti apprezzamenti sulle medesime.
Secondo l'appellante, il TAR avrebbe poi escluso, quanto alla durata dell'applicazione, che possa farsi riferimento anche a proroghe ad oggi non ancora adottate, e dunque a poteri amministrativi non ancora esercitati, rilevando peraltro che, anche a voler considerare la durata massima dell'applicazione, la medesima non sarebbe superiore ai ventiquattro mesi (sino al 5 febbraio 2026), comunque inferiori al primo triennio di vita del figlio decorrente dal mese di settembre 2024 in cui il medesimo è nato.
Per le descritte motivazioni, il TAR avrebbe rilevato l'insussistenza del requisito della stabile attività lavorativa.
Si tratterebbe, per l'appellante, di motivazioni del tutto inconferenti rispetto al perimetro del giudizio determinato dalla motivazione espressa dal CSM nell'impugnata delibera e dalle censure espresse nel ricorso introduttivo. N. 06767/2025 REG.RIC.
L'unico motivo di diniego era rappresentato dalla ravvisata assenza del requisito della stabilità lavorativa del compagno convivente della ricorrente e tale doveva restare, per l'appellante, il tema centrale del contendere.
Tali considerazioni integrerebbero, ad avviso dell'appellante, un primo, grave e decisivo vizio della sentenza impugnata, in quanto fondata su argomentazioni del tutto inconferenti ed estranee alla motivazione del diniego espressa dal CSM.
Il che configurerebbe, in primo luogo, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., nonché del principio della domanda, che impongono al Giudice di pronunciarsi sui motivi dedotti e non su questioni non sollevate dalle parti e vietano di introdurre nuovi motivi di diniego non esplicitati dall'Amministrazione.
Risulterebbe altresì violato, per l'appellante, il perimetro del sindacato del Giudice
Amministrativo, come delineato dagli art. 113, comma 1, Cost. e dagli artt. 7, comma
1 e 34 c.p.a., che attribuiscono alla giurisdizione amministrativa, salve le deroghe legislativamente previste, un sindacato di pura legittimità che non consente al Giudice di sostituirsi all'Amministrazione, come invece è avvenuto.
- Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione al primo motivo di ricorso in primo grado. Erroneità ed illogicità della motivazione
Deduce poi l'appellante, con il secondo motivo, che il TAR avrebbe adottato un'interpretazione del tutto fuorviante della disciplina di riferimento e del requisito in esame, fondata su una valutazione prognostica della fattispecie, che non potrebbe avere ingresso nel giudizio.
La previsione regolamentare che consente l'attribuzione del punteggio aggiuntivo per l'unità del nucleo familiare, argomenta l'appellante, pone quale presupposto la sussistenza, al momento della presentazione e della valutazione della domanda, di una stabile attività lavorativa del coniuge del magistrato presso la sede di destinazione N. 06767/2025 REG.RIC.
richiesta. Si tratterebbe, dunque di un requisito concorsuale - al quale è legato il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo - che, per pacifico principio, deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e, come tale, non può essere oggetto di valutazioni prognostiche relative alla sua futura permanenza.
In tale quadro, la motivazione del TAR si rivelerebbe del tutto impropria ed illogica, nonché contraria ai richiamati princìpi, in quanto unicamente fondata, in parte qua, su una valutazione indebitamente prospettica del requisito della stabilità dell'attività lavorativa, sia nella parte in cui ha valutato la durata “massima” dell'applicazione
(ventiquattro mesi) rapportandola al primo triennio di vita del figlio preso in considerazione dalla disposizione regolamentare, sia nella parte in cui ha rilevato che, ai fini della valutazione, non possa comunque farsi riferimento anche a proroghe ad oggi non ancora adottate.
Il TAR avrebbe dunque adottato una motivazione illogica ed in contrasto con la previsione regolamentare che disciplina l'attribuzione del punteggio e la sua ratio.
Di qui, secondo l'appellante, la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina in esame, che imporrebbe un'interpretazione non meramente formalistica del concetto di stabilità, bensì preordinata e funzionale alla tutela del nucleo familiare.
- Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in relazione al secondo motivo del ricorso in primo grado
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il TAR avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sul secondo motivo del ricorso in primo grado, in asserita violazione dell'art. 112 c.p.c..
In particolare, rappresenta l'appellante di aver denunciato in primo grado l'illegittimità della circolare impugnata e della relativa delibera, nella parte in cui le avrebbe precluso il conseguimento del punteggio aggiuntivo per la salvaguardia N. 06767/2025 REG.RIC.
dell'unità del nucleo familiare, in violazione dei fondamentali diritti e principi costituzionali concernenti la tutela della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia.
Tale censura non avrebbe ricevuto alcun esame, neppure implicito, da parte del TAR, il quale ha completamente omesso di darne conto nella motivazione della sentenza.
La salvaguardia dell'unità del nucleo familiare risulterebbe vanificata o, comunque, gravemente compromessa, secondo l'appellante, dalla preponderante rilevanza dell'attività lavorativa del coniuge, che impedirebbe il ricongiungimento e/o il riavvicinamento al nucleo familiare laddove, come nel caso di specie, fosse ritenuta non stabile.
Vengono in evidenza, secondo l'appellante, diritti e principi inviolabili, che trovano diretto ed espresso riconoscimento nella Costituzione, come tali ribaditi, recentemente, proprio dalla Corte Costituzionale in una decisione che, seppur riferita alla disciplina del trasferimento temporaneo del dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni di età, di cui all'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2006, ha declinato principi, che non possono che trovare applicazione anche al caso di specie, che ampliano l'ambito di applicazione dell'istituto e che, oltre a risultare pienamente coerenti con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all'infanzia, rispondono anche all'esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori rispetto alle scelte concernenti la concreta definizione dell'indirizzo familiare.
A nulla rileverebbe, per l'appellante, la questione in ordine all'applicabilità al caso di specie, ovvero ai magistrati, dell'art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2006 - nella parte in cui disciplina il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico - oggetto della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale.
Ciò che infatti rileverebbe non è la portata e l'ambito soggettivo di applicazione della citata disposizione normativa, quanto, invece, il diritto alla salvaguardia dell'unità del nucleo familiare meritevole di tutela, nella sua portata, in ogni fattispecie.
L'appello è infondato. N. 06767/2025 REG.RIC.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che i motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione logica e giuridica.
Tanto premesso, il Collegio non ravvisa, anzitutto, il dedotto vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c., per come dedotto nei tre motivi di appello, tenuto conto che, nel loro complesso, le argomentazioni e le conclusioni del primo giudice appaiono investire tutti i profili essenziali del ricorso ancorchè esaminati, con scelta che non si presta a censure, in modo congiunto.
Al riguardo, la Sezione condivide senz'altro le osservazioni critiche esposte dall'appellante a fronte di alcuni passaggi argomentativi della pronuncia appellata, i quali sembrano inammissibilmente stigmatizzare le scelte professionali e personali dell'interessata e del compagno convivente.
L'oggetto del presente giudizio consiste, infatti, nella sola verifica di legittimità delle determinazioni assunte dall'organo di autogoverno, nell'applicazione dei criteri generali fissati per regolare le procedure di trasferimento dei magistrati, assegnando adeguato valore alle esigenze di stabilità dei nuclei familiari.
In particolare, il tema controverso è costituto dalla corretta qualificazione della posizione lavorativa assunta dal magistrato in “applicazione infradistrettuale”.
Come esposto in narrativa, il CSM ha ritenuto che le particolari caratteristiche delle funzioni svolte dal magistrato in applicazione infradistrettuale sono incompatibili con la qualificazione in termini di stabilità del rapporto lavorativo, ancorché esso si protragga per più mesi, presso il medesimo ufficio.
L'opzione interpretativa seguita dall'organo di autogoverno non risulta manifestamente irragionevole, perché si connette al dato oggettivo costituito dalla fisiologica temporaneità dell'incarico, senza che possa avere rilievo dirimente la circostanza che, in concreto, l'applicazione si protragga per un lasso di tempo non breve. N. 06767/2025 REG.RIC.
Nella disciplina delle procedure di trasferimento compete al CSM un potere di valutazione ampio, che si estende certamente anche all'apprezzamento degli elementi oggettivi alla base della tutela dell'integrità del nucleo familiare.
In questa prospettiva, il Collegio non ravvisa alcuno scostamento, nella deliberazione impugnata, dalla corretta applicazione delle norme della circolare recante disposizioni relative al sistema di tramutamento dei magistrati, peraltro attuate nei confronti della controinteressata.
Se, da un lato, occorre ribadire la fondatezza del richiamo all'esistenza di una collocazione lavorativa stabile da parte del coniuge o convivente quale requisito ineludibile per l'applicazione delle richiamate disposizioni, dall'altro lato pare evidente che il collegamento vincolante tra il luogo di residenza e l'attività lavorativa inamovibile del coniuge – come pure evidenziato nella memoria di parte appellata – risponde all'esigenza di attribuire il punteggio nei soli casi in cui la scelta della sede familiare non sia arbitraria, bensì ancorata ad elementi indipendenti dalla volontà dei coniugi, quale appunto, la sede lavorativa inamovibile del coniuge.
Non appare peraltro fondata né dimostrata neppure l'eccezione volta ad avvalorare una presunta violazione altresì il perimetro del sindacato del Giudice Amministrativo, come delineato dagli art. 113, comma 1, Cost. e dagli artt. 7, comma 1 e 34 c.p.a.; ed invero, il requisito della non riconosciuta stabilità della collocazione lavorativa non è riferibile a proroghe ipotetiche e imprevedibili, cui in tesi il primo giudice avrebbe impropriamente fatto riferimento, bensì alla natura stessa dell'applicazione infradistrettuale, sottoposta a precisi limiti di carattere temporale.
Quanto, infine, alla dedotta violazione dei fondamentali diritti e principi costituzionali concernenti la tutela della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia, e ai riferimenti dell'appellante a recente giurisprudenza costituzionale, ancorchè non riguardante la figura professionale dei magistrati, lo stesso appellante riferisce che il Consiglio
Superiore della Magistratura aveva già affrontato il caso posto dall'appellante in una N. 06767/2025 REG.RIC.
risposta a quesito dalla stessa formulato, cui era stata data risposta coerente con l'applicazione resa dal CSM della circolare e della delibera impugnate.
Questo giudice, fermo restando quanto detto in merito alla infondatezza della violazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 112 c.p.c., non rinviene indizi per ritenere le richiamate disposizioni non coerenti con i richiamati principi costituzionali concernenti la tutela della famiglia, della genitorialità e dell'infanzia, ovvero per avvalorare, ad oggi, un'applicazione erga omnes delle disposizioni dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2006.
L'appello, pertanto, va respinto.
Sussistono nondimeno, in ragione della novità delle questioni proposte, i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA PA, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
MA EN, Consigliere, Estensore N. 06767/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
MA EN
IL PRESIDENTE
MA PA
IL SEGRETARIO