Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/03/2026, n. 2193
TAR
Sentenza breve 9 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento punteggio aggiuntivo per salvaguardia nucleo familiare

    Il CSM ha negato il punteggio aggiuntivo poiché il coniuge della magistrata risiede a Marsala (110 km dalla residenza) e svolge attività lavorativa in applicazione infradistrettuale, considerata temporanea e priva del requisito di stabilità richiesto dalla circolare. Il TAR ha confermato questa decisione, ritenendo che la durata massima dell'applicazione non fosse sufficiente a garantire la stabilità richiesta e che non vi fossero elementi per considerare l'attività lavorativa del coniuge come stabile ai fini del punteggio.

  • Rigettato
    Illegittimità della circolare per irragionevolezza e contrasto con principi costituzionali

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la disciplina delle procedure di trasferimento preveda un ampio potere di valutazione del CSM, che include l'apprezzamento degli elementi oggettivi alla base della tutela dell'integrità del nucleo familiare. Ha confermato che la stabilità lavorativa del coniuge è un requisito ineludibile e che il collegamento tra residenza e attività lavorativa inamovibile del coniuge risponde all'esigenza di ancorare la scelta della sede familiare ad elementi indipendenti dalla volontà dei coniugi. Non ha ravvisato incoerenze con i principi costituzionali invocati.

  • Rigettato
    Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del sindacato del giudice amministrativo

    Il Collegio ha ritenuto che le argomentazioni e le conclusioni del primo giudice abbiano investito tutti i profili essenziali del ricorso, esaminati congiuntamente. Ha altresì precisato che l'oggetto del giudizio è la verifica di legittimità delle determinazioni del CSM nell'applicazione dei criteri generali, non la stigmatizzazione delle scelte personali. Ha escluso che il requisito della stabilità lavorativa si riferisca a proroghe ipotetiche, ma alla natura temporanea dell'applicazione infradistrettuale.

  • Rigettato
    Interpretazione fuorviante della disciplina e valutazione prognostica

    Il Collegio ha confermato che la stabilità lavorativa del coniuge è un requisito ineludibile e che il collegamento con la sede lavorativa inamovibile del coniuge risponde all'esigenza di attribuire il punteggio solo in casi in cui la scelta della sede familiare non sia arbitraria. Ha ritenuto che la natura temporanea dell'applicazione infradistrettuale, sottoposta a limiti temporali, sia un dato oggettivo che giustifica la mancata attribuzione del punteggio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/03/2026, n. 2193
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2193
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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