Decreto cautelare 28 maggio 2024
Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
Decreto cautelare 23 luglio 2024
Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 10/02/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02581/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2581 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RM CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Formato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Sorrentino, Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Lobrace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della declaratoria di decadenza dalla graduatoria di merito del “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 60 Operatori Socio Sanitari, Cat. Bs” approvata con deliberazione n. 735 del 28.9.2022 del Direttore Generale AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, comunicato con pec del 24.5.2024 prot. n. 15654;
per quanto riguarda i motivi aggiunti: del provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento del 17.6.2024 prot. n. 13605 con il quale è stata disposta la sospensione della immissione in servizio della ricorrente e del successivo provvedimento comunicato con pec del 16 luglio 2024 dal Dirigente Responsabile U.O.C. Risorse Umane della predetta Azienda Ospedaliera, con il quale si confermava la sospensione della immissione in servizio della ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale, notificato il 27 maggio e depositato il successivo 28 maggio 2024, la ricorrente espone di aver partecipato al concorso “ per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario – Ctg. Bs Ruolo Tecnico ” indetto con delibera D.G. n. 240 del 25 settembre 2020 dall’azienda ospedaliera di rilievo nazionale Sant’Anna e San Sebastiano.
All’esito delle prove ella si collocava al posto 201 della graduatoria di merito, che era approvata dal Direttore generale con deliberazione n. 735 del 28 settembre 2022.
Puntualizza la ricorrente che la graduatoria approvata ha validità di tre anni dalla pubblicazione, cosicché i soggetti in essa inseriti – in base al disposto dell’articolo 35, comma 5- ter , d.lg. 31 marzo 2001, n. 165 – possono essere “ chiamati a ricoprire i posti che potrebbero rendersi disponibili entro il periodo di vigenza della graduatoria sia presso l’amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazioni secondo i criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale con sentenza 25 giugno 2020 n. 126 ”.
Di fatto l’azienda decideva di procedere a “ scorrimento ” della graduatoria per l’assunzione di ulteriore personale e quindi con nota inviata a mezzo p.e.c. il 9 aprile 2024 la invitava a far pervenire nel termine di tre giorni la dichiarazione di accettazione unitamente all’attestato di operatore socio-sanitario.
La ricorrente, per causa non imputabile all’amministrazione, prendeva visione della nota in tempo non utile e quindi inviava la documentazione richiesta solo il 30 aprile 2024.
A questo riguardo, la tesi della ricorrente è che, in conseguenza del mancato rispetto del termine fissato dalla nota del 9 aprile 2024, ella è sì decaduta dal diritto all’assunzione ma non anche dalla “ iscrizione alla graduatoria di merito fino al termine della sua efficacia ”.
Successivamente, la ricorrente veniva a conoscenza che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania: a) aveva disposto l’utilizzo delle graduatorie di concorso efficaci per il profilo di operatore socio-sanitario dell’A.S.L. Avellino e dell’azienda intimata per il soddisfacimento di ulteriori necessità di personale delle aziende sanitarie campane; b) con nota del 10 maggio 2024 aveva invitato i Direttori generali della A.S.L. Avellino e dell’azienda intimata a convocare gli idonei disponibili presso l’azienda universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona il giorno 31 maggio 2024 per acquisirne la disponibilità all’assunzione.
Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito alla convocazione, la ricorrente il 15 maggio 2024 inoltrava a mezzo del suo difensore una nota all’azienda intimata con cui chiedeva di essere convocata alla riunione del 31 maggio 2024.
Il 24 maggio 2024, con nota a firma del Responsabile UOS Trattamento Giuridico/Concorsi e del Direttore UOC Gestione Risorse Umane, l’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta” riscontrava l’istanza, comunicando che, non avendo dato riscontro alla richiesta del 9 aprile 2024, la ricorrente era risultata “ decaduta dalla graduatoria ” con conseguente difetto di titolo a partecipare alla procedura per il suo utilizzo.
Di qui la proposizione del ricorso con cui la ricorrente denuncia che la decadenza comunicatale è illegittima, in quanto non prevista da alcuna disposizione di legge o del bando di concorso; in pratica, la tesi della ricorrente è che il mancato riscontro alla nota del 9 aprile 2024 ha determinato la sola decadenza dal diritto all’assunzione ma non anche la decadenza dalla graduatoria in quanto: a) l’articolo 18, comma 7, D.P.R. 17 marzo 2001, n. 220) dispone che “ la graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profili professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili ”; a sua volta il successivo articolo 19 aggiunge che “ i candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’unità sanitaria o dall’azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso” ; b) il bando di concorso in punto di efficacia della graduatoria si limitava a stabilire una durata triennale dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 35 co. 5- ter D.Lgs n. 165 del 2001, senza stabilire “ alcuna decadenza … in caso di rinuncia all’invito di stipula del contratto individuale ”. A sostegno di questa tesi ella richiama un recente precedente giurisprudenziale favorevole (si tratta di T.A.R. Abruzzo, l’Aquila, 12 aprile 2022, n. 125).
L’azienda ospedaliera di rilievo nazionale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta resiste al ricorso.
Con Decreto Presidenziale n. 1083 del 28 maggio 2024, il Presidente della sezione accoglieva l’istanza di misure cautelari monocratiche e disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria in posizione successiva a quella della ricorrente.
Con successiva ordinanza n. 1353 del 10 luglio 2024 la sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare fissando la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 25 gennaio 2025.
In data 22 luglio 2024, la ricorrente notificava e depositata un atto recante motivi aggiunti coi quali impugnava gli atti coi quali l’azienda ospedaliera San Pio di Benevento aveva disposto la sospensione della sua immissione in servizio nelle more della definizione del ricorso chiedendone l’annullamento e proponendo domanda di risarcimento dei danni.
L’azienda ospedaliera di rilevo nazionale San Pio di Benevento si costituiva in giudizio.
Con ordinanza n. 1591 del 4 settembre 2024 la sezione respingeva l’istanza di tutela cautelare recata dai motivi aggiunti.
In data 16 gennaio 2025 la ricorrente ha notificato e depositato una rinuncia ai motivi aggiunti e alla relativa domanda risarcitoria.
Il ricorso principale è fondato.
Il Collegio, infatti, condivide le argomentazioni del precedente invocato dalla ricorrente (per quanto relativo al diverso comparto degli enti locali) e sopra citato, le cui conclusioni, mutatis mutandis , sono applicabili anche alla fattispecie all’esame.
E infatti: a) a fondamento della sua determinazione in ordine alla “ decadenza ” dalla graduatoria quale conseguenza del mancato inoltro nei termini del modulo recante la dichiarazione di accettazione e dell’attestato della qualifica di operatore socio-sanitario, l’AORN sant’Anna e San Sebastiano non ha indicato alcune disposizione di legge o regolamento; b) effettivamente questa conseguenza non è prevista da alcuna norma di legge o regolamento né era prevista dal bando di concorso; c) il solo articolo 19 del D.P.R. prevede la “ decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione ” al concorso del vincitore che non presenti nei termini i documenti occorrenti al perfezionamento dell’assunzione; tale disposizione si riferisce, però, al “ diritto soggettivo ” all’assunzione del vincitore (e infatti il vincitore del concorso ha un vero e proprio diritto, una volta che la graduatoria sia stata approvata; cfr. Cassazione civile sez. lav., 5marzo 2003, n.3252), mentre l’idoneo è titolare di una mera aspettativa alla utilizzazione della graduatoria in cui è inserito per ulteriori assunzioni.
In definitiva, la decadenza dalla graduatoria dell’idoneo in conseguenza della sua rinuncia all’assunzione a seguito di scorrimento è un effetto (della rinuncia, espressa o tacita che sia) non previsto dalle norme disciplinanti i concorsi presso i soggetti del Servizio sanitario nazionale e, quindi, non può essere introdotta in assenza di una previsione normativa; né potrebbe ritenersi che la decadenza dalla graduatoria sia una conseguenza necessaria della rinuncia, dato che questo effetto della rinuncia – come efficacemente osservato nel precedente citato – è invece espressamente previsto in altri comparti dell’impiego pubblico contrattualizzato (cfr. art. 1, comma 109, lettera a) della legge 13 luglio 2015, n. 107, che, nel disciplinare l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente, dispone che “ la rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalle graduatorie di merito ”). In pratica la circostanza che questo effetto sia oggetto di espressa previsione normativa esclude che esso possa essere riconosciuto in comparti ove non esista una analoga previsione.
Il ricorso principale va quindi accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
In merito ai motivi aggiunti il Collegio non può far altro che prendere atto della rinuncia.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione del complessivo esito della controversia e della particolarità e parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciandosi sul ricorso e sui motivi aggiunti, così dispone: accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; prende atto della rinuncia ai motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Soricelli | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO