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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 945 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 (a cui è riunita la n. 948/2023 Rg) e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. Parte_1 C.F._1
86 cpc ed elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Piazza Gullo n. 6, presso lo studio legale MA
& Partners
- ATTORE NEL PROC. N. 945/2023 RG –
(c.f. ) rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 Parte_2 C.F._2
cpc ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Piazza Gullo n. 6, presso lo studio legale MA
& Partners
- ATTRICE NEL PROC. N. 948/2023 RG -
E
c.f. – p.i. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via Scola, 3, presso lo Studio Legale Clausi, associazione tra professionisti, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco
Clausi in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione
- CONVENUTA NEI DUE PROCEDIMENTI RIUNITI-
NONCHE'
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce CP_2 C.F._3 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Luigi Cupelli, presso il cui studio, sito in Cosenza, Via
Minzoni n. 36, è elettivamente domiciliata
1 - CONVENUTA NEI DUE PROCEDIMENTI RIUNITI -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2024 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc e Parte_1 richiamate all'udienza di cui all'art. 189 cpc): ““Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nel sinistro per cui è causa della Sig. ra Avv.
quale conducente e proprietaria del veicolo Nissan Micra Tg BF213ZB e, per CP_3
l'effetto, con dannare la stessa e la compagnia assicurativa , in solido tra Controparte_4
loro, al pagamento, in favore dell'attore di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro di cui è causa, nella misura e mediante pagamento della somma di €. 76.706,04 settatantaseimilasettecentosei/04) di cui € 29.271,54 per residuo danni fisici e spese già detratto
l'acconto di € 5.300,00 ricevuto nel mese di settembre 2022, ed € 47.434,50 quale lucro cessante in relazione ai giorni di invalidità riconosciuti al libero professionista, o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e che il Giudice riterrà di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc e Parte_2 richiamate all'udienza di cui all'art. 189 cpc): “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nel sinistro per cui è causa della Sig. ra Avv.
quale conducente e proprietaria del veicolo Nissan Micra Tg BF213ZB e, per CP_3
l'effetto, condannare la stessa e la compagnia assicurativa , in solido tra Controparte_4
loro, al pagamento, in favore dell'attrice di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro di cui è causa, nella misura e mediante pagamento della somma di€. 45.767,82, di cui € € 37.747,82 a titolo di differenza ancora dovuta per danni fisici e spese mediche documentate, già detratto l'acconto di
€ 5.600,00, ricevuto nel mese di settembre 2022, ed € 8.020,00 a titolo di danni patrimoniali, danno emergente e lucro cessante in relazione ai giorni di invalidità riconosciuti al libero professionista, o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o che il Giudice riterrà di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per la convenuta (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e Controparte_5 richiamate all'udienza di cui all'art. 189 cpc). Nel proc. n. 945/2023 Rg“- Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
- Rigettare la domanda attrice ritenendo equa e giusta la somma di € 5.300,00 già inviata all'Avv. nella fase stragiudiziale per come Parte_1
2 meglio esplicato in parte motiva. - Rigettare la domanda attrice trovando applicazione nel caso di specie quanto disposto dalla legge 24 marzo 2012 N° 27, che ha convertito con modificazione il decreto legge “liberalizzazioni” 24 gennaio 2012, N° 1, art. 32 comma 3-ter e art. 32 comma quater.
Il tutto con vittoria di spese e competenze. IN VIA SUBORDINATA Ridotta la domanda attrice al valore degli effettivi danni subiti in occasione del sinistro de quo detrarre, dalla somma così ridotta, quella di € 5.300,00 corrisposta nella fase stragiudiziale con vittoria di spese e competenze o, quantomeno, che vengano interamente compensate ponendo a carico della parte richiedente le spese per la espletata ctu medica..”. Nel proc. n. 948/2023 Rg: “- Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
- Rigettare la domanda attrice ritenendo equa e giusta la somma di €
5.600,00 già inviata all'Avv. nella fase stragiudiziale per come meglio esplicato in Parte_2
parte motiva. - Rigettare la domanda attrice trovando applicazione nel caso di specie quanto disposto dalla legge 24 marzo 2012 N° 27, che ha convertito con modificazione il decreto legge
“liberalizzazioni” 24 gennaio 2012, N° 1, art. 32 comma 3-ter e art. 32 comma quater. Il tutto con vittoria di spese e competenze. IN VIA SUBORDINATA Ridotta la domanda attrice al valore degli effettivi danni subiti in occasione del sinistro de quo detrarre dalla somma così ridotta quella di €
5.600,00 corrisposta nella fase stragiudiziale con vittoria di spese e competenze o, quantomeno, che vengano interamente compensate ponendo a carico della parte richiedente le spese per la espletata ctu medica”.
Per la convenuta (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e richiamate CP_3 all'udienza ex art. 189 cpc): Nel proc. n. 945/2023 Rg: “Voglia l'on. Tribunale civile adito, contrariis reiectis, 1) accertare la reale dinamica del sinistro e conseguentemente accertare e dichiarare
l'effettiva entità delle lesioni subite dal sig. avv. in conseguenza del sinistro per Parte_1
cui è causa;
2) in via meramente subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente della parte attrice nella causazione del sinistro e ridurre drasticamente le eccessive richieste risarcitorie perché manifestamente sproporzionate ed eccessive;
3) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, ridurre drasticamente le eccessive richieste risarcitorie dell'attrice, perché manifestamente sproporzionate ed eccessive, alla luce di quanto descritto in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge”. Nel proc. n.
948/2023 Rg: “Voglia l'on. Tribunale civile adito, contrariis reiectis, 1) accertare la reale dinamica del sinistro e conseguentemente accertare e dichiarare l'effettiva entità delle lesioni subite dalla sig.ra avv. in conseguenza del sinistro per cui è causa;
2) in via meramente Parte_2
subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente della parte attrice nella causazione del sinistro e ridurre drasticamente le eccessive richieste risarcitorie perché manifestamente sproporzionate ed eccessive;
3) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di condanna,
3 ridurre drasticamente le eccessive richieste risarcitorie dell'attrice, perché manifestamente sproporzionate ed eccessive, alla luce di quanto descritto in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge”
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio n. 945/2023 Rg l'avv. chiedeva il risarcimento Parte_1 dei danni sofferti in occasione dell'incidente stradale in cui rimaneva coinvolto in data 25.1.2021 quando l'attore, alle ore 19:50 circa, nel percorrere a piedi Piazza Gullo in Cosenza unitamente alla collega, avv. al fine di portarsi presso una rivendita di tabacchi ubicata di fronte al Parte_2
Tribunale, veniva investito sulle strisce pedonali dall'autovettura Nissan Micra tg BF213ZB, di proprietà dell'avv. e da quest'ultima nell'occasione condotta, assicurata per la CP_3
responsabilità civile con Controparte_5
Analoga domanda risarcitoria era proposta dall'avv. con l'atto introduttivo del procedimento Pt_2
n. 948/2023 Rg, riunito al primo con ordinanza del 18.9.2023.
Si costituiva in entrambi i giudizi riuniti , eccependo la mancanza di prova circa Controparte_5
le conseguenze lesive del sinistro oggetto di causa e comunque la satisfattività degli acconti da essa versati ante causam.
Si costituiva, altresì, l'avv. non contestando il fatto storico dell'investimento degli attori CP_3
nelle circostanze di tempo e luogo oggetto di citazione, ma ridimensionando le conseguenze lesive dell'evento, da ascriversi, comunque, secondo la prospettazione della convenuta, anche al comportamento imprudente dei pedoni nell'attraversamento della strada, data la ridotta velocità di marcia del veicolo da lei condotto.
Nel corso del giudizio aveva luogo CTU medico/legale e prova per testi nei limiti dell'ordinanza dell'8.10.2024. All'esito, disattesa ogni diversa istanza istruttoria, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc (come ratione temporis vigente rispetto alla data di instaurazione del giudizio) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sull'an debeatur.
In punto di an debeatur, la domanda degli attori deve certamente dirsi fondata. Non specificamente contestato dai convenuti è, infatti, il fatto storico dell'investimento degli avv.ti e da PT Pt_2 parte del veicolo Nissan Micra tg BF213ZB di proprietà e condotto dall'avv. nelle CP_3
circostanze di tempo e luogo oggetto di citazione. Vi è, inoltre, in atti relazione della Polizia Stradale di Cosenza che, nel ricostruire la dinamica del sinistro oggetto di rilievo, evidenzia come i due attori
4 stessero attraversando la strada posta di fronte l'ingresso principale del Tribunale servendosi delle strisce pedonali, quando venivano urtati dalla Nissan Micra di proprietà della convenuta la quale, a causa della velocità ritenuta non commisurata alle condizioni della strada (leggermente umida) e allo stato del veicolo condotto (che presentava gli pneumatici anteriori completamente usurati), colpiva con il paraurti anteriore destro e il parabrezza della macchina la parte laterale destra del corpo dell'avv. e la parte destra del corpo dell'avv. All'arrivo degli operanti i due pedoni PT Pt_2
erano ancora riversi per terra, mentre la conducente della Micra era scesa a prestare soccorso lasciando il mezzo in posizione di quiete lungo la corsia percorsa, al centro dei dissuasori in gomma presenti in corrispondenza delle strisce pedonali. Il parabrezza della Micra, sulla base delle fotografie versate in atti dagli attori, appariva del tutto lesionato nella sua parte inferiore, a riprova della dinamica ricostruita dalla Polizia Stradale. Venivano, inoltre, rilevate tracce di frenata per circa 4 metri lasciate dalla in corrispondenza del dosso in gomma presente lungo le strisce pedonali Pt_3
insistenti sulla carreggiata. Gli attori erano, poi, trasportati in Pronto Soccorso da personale del 118 giunto sul posto a seguito del verificarsi del sinistro. La convenuta, pur senza, come detto, contestare il fatto storico descritto dagli attori nei rispettivi atti introduttivi, ha contestato la configurabilità di una colpa esclusiva propria, evidenziando una velocità particolarmente moderata tenuta nell'occasione e una condotta imprudente degli attori nell'attraversamento. Deve, tuttavia, osservarsi, in diritto, che in presenza dell'investimento di un pedone da parte di un veicolo in marcia opera la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., che il conducente del veicolo investitore può vincere solo dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, quindi, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Cass. 9856/2022). Nel caso di specie, i pedoni stavano attraversando la strada lungo le strisce pedonali (sicché impossibile appare ipotizzare un loro comportamento anomalo o imprevedibile) e dal verbale redatto dalla Polizia Stradale di Cosenza e dai rilievi posti in essere dagli operanti, appare enucleabile un chiaro profilo di colpa in capo alla convenuta, consistente in una velocità non commisurata dalle caratteristiche del tratto di strada percorso (centro abitato con sede stradale leggermente umida, a fronte di un limite esistente di 30 km/h) e allo stato di usura degli pneumatici anteriori presenti sul veicolo di sua proprietà. Non ha trovato riscontro istruttorio, inoltre, la tesi dell'impatto di minima entità, data la significativa lesione del parabrezza nella sua parte inferiore, constatabile dai fotogrammi allegati da parte attrice. Non vi sono, peraltro, spiegazioni alternative alle lesioni riportate dagli attori e refertate nell'immediatezza
5 dei fatti, essendo gli stessi ancora per terra doloranti al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine e il veicolo investitore ancora in stato di quiete (e con il parabrezza lesionato) dopo l'arresto della marcia.
La domanda degli avv.ti e va, quindi, certamente accolta in punto di an debeatur. PT Pt_2
2. Sul quantum della pretesa risarcitoria dell'attore PT
Venendo al quantum debeatur, l'attore a chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale PT
(sub specie di danno biologico, danno da inabilità temporanea assoluta e parziale, danno morale, danno da cenestesi lavorativa) e danno patrimoniale (sub specie di rifusione delle spese mediche sostenute e danno da mancato guadagno) per un totale di euro 76.706,04, già computato l'acconto ricevuto ante causam dalla convenuta compagnia di assicurazione.
Quanto al danno non patrimoniale, nel corso del giudizio ha avuto luogo CTU medico/legale per l'individuazione delle conseguenze lesive riconducibili al sinistro oggetto di causa. Il CTU nominato, previa visita del periziando ed esaminata la documentazione medica in atti, concludeva che il in occasione del sinistro del 25.1.2021, riportava lesioni traumatiche alla spalla destra e al PT ginocchio destro (“spalla destra dolorosa post traumatica in patologia degenerativa;
gonalgia destra post-traumatica in patologia degenerativa”); lesioni giudicate pienamente compatibili con la dinamica del sinistro come descritta nell'atto introduttivo e comportanti postumi permanenti quantificati dall'ausiliario nella misura del 5%, sulla base dei baremes espressamente indicati nella relazione (e in particolare in applicazione della “Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” di cui all'art. 5, comma 5, l. 57/2001). Lo stato di malattia e convalescenza conseguenti al sinistro del giorno 25.1.2021 comportavano, inoltre, sempre secondo le conclusioni dell'ausiliario, un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta pari a giorni 10 (dieci), un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% pari a giorni 10 (dieci), un periodo di Inabilità
Temporanea Parziale al 50% pari a giorni 30 (trenta) ed un ulteriore periodo di Inabilità Temporanea
Parziale al 25% pari a giorni 25 (venticinque). L'attore ha, invero, contestato, anche per il tramite del consulente di parte, le conclusioni a cui il CTU è giunto, ma quest'ultimo ha ben ha esplicitato le ragioni delle valutazioni svolte, indicando la percentuale di inabilità prevista dai baremes di riferimento per le singole lesioni e le ragioni della valutazione complessiva fatta in relazione al caso concreto.
Vanno, pertanto, recepite le conclusioni dell'ausiliario in questa sede, apparendo le stesse conformi alla documentazione in atti e immuni da qualsiasi censura di ordine logico o tecnico.
Quanto alle modalità di liquidazione dei postumi sopra descritti, occorre osservare che, trattandosi di lesioni micropermanenti (in quanto pari al 5%), devono trovare applicazione, nel caso di specie, i criteri di cui all'art. 139 c.d.a..
6 Applicando, conseguentemente, l'ultimo aggiornamento di cui al D.M. 16.7.2024 e considerandosi l'età del danneggiato al momento del fatto (57 anni), il danno biologico da inabilità permanente va quantificato in euro 5.435,13 (punto base euro 947,30). Ad esso vanno aggiunte le seguenti somme:
a) Euro 552,40 a titolo di ristoro del periodo di ITA (considerandosi un'indennità giornaliera di euro 55,24);
b) euro 414,30 a titolo di ristoro del periodo di ITP al 75%;
c) euro 828,60 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea al 50%;
d) euro 345,25 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea al 25%; per un totale di euro 2.140,55 per danno da inabilità temporanea.
La somma complessiva così ottenuta (euro 7.575,68) è suscettibile di aumento ai sensi del comma 3 dell'art. 139 c.d.a., il quale dispone che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”. La "personalizzazione" della liquidazione è possibile solo qualora il caso concreto abbia presentato conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari rispetto a quelle normalmente associabili a lesioni della stessa entità. I parametri tabellari per le lesioni di lieve entità, inoltre, normalmente assorbono nella liquidazione del danno biologico, salvo rigorosa prova contraria da parte del danneggiato, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. 6444/2023; Cass. 25910/2023).
Nel caso specifico, l'istruttoria svolta ha evidenziato una particolare incidenza delle menomazioni riportate sulle condizioni di vita dell'attore (per la difficoltà a scrivere e guidare o anche mangiare da solo e per la necessità di rinunciare alle attività sportive prima praticate), che giustifica una personalizzazione del danno nella misura massima del 20%, assorbente anche l'invocato danno da cenestesi lavorativa (che si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, liquidabile onnicomprensivamente come danno alla salute: Cass. 31451/2024; Cass. 16628/2023).
Alcuna incidenza è emersa sulla capacità di lavoro generica o specifica dell'attore. Il CTU, infatti, ha bene evidenziato come le lesioni riportate dal periziando, pur comportando una maggiore fatica temporanea nell'espletamento dell'attività lavorativa (di cui si è tenuto conto nella quantificazione del danno biologico), non hanno comportato conseguenze lesive tali da rendere impossibile l'esercizio dell'attività lavorativa praticata e, d'altra parte, anche l'istruttoria svolta, pur evidenziando
7 come lo stato di salute dell'attore determinasse delle problematiche nell'attività dello studio (data la necessità di ricorrere a sostituti di udienza o di acquistare un mouse con peculiari caratteristiche ergonomiche per la scrittura al computer), in alcun modo faceva emergere un impedimento assoluto al lavoro (che è lavoro di concetto) per ragioni fisiche causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa.
Non è possibile, inoltre, considerata l'entità delle lesioni, ritenere provata una sofferenza soggettiva oltrepassante i limiti del normale nella persona della danneggiata, ai fini del ristoro di un danno morale, neppure peraltro sufficientemente allegato nella sua consistenza ontologica nei limiti assertivi stabiliti dal codice di rito.
Il danno non patrimoniale può, quindi, conclusivamente essere stimato all'attualità nella misura di euro 9.090,82.
Quanto al danno da spese mediche, le stesse sono state documentate nella misura di euro 1.500,00 per quanto riguarda la fisioterapia che l'attore doveva svolgere per via delle lesioni riportate;
euro
190,00 per spese relative ad esami RMN. Entro tali limiti le stesse sono state ritenute congrue dal
CTU in relazione alle lesioni considerate causalmente riconducibili al sinistro. Quanto agli scontrini versati in atti, difetta una specifica allegazione dei singoli esborsi e lo stesso CTU ha riconosciuto l'impossibilità di una riconduzione univoca degli scontrini prodotti ai danni fisici oggetto della domanda risarcitoria.
Quanto al mancato guadagno, l'attore ha dedotto una maggiore difficoltà di esercizio dell'attività libero professionale svolta, che aveva delle ripercussioni anche in punto di guadagno. Essendo stati indicati, tuttavia, peraltro in assenza di corrispondente documentazione, i soli redditi degli anni 2018,
2019 e 2020 (afferenti, quindi, il triennio antecedente il verificarsi del sinistro) e nulla dicendosi sui redditi riguardanti gli anni successivi non è possibile dire se vi sia stata effettivamente un'incidenza negativa delle lesioni riportate sulla capacità di guadagno dell'attore, né soccorre in tal senso l'istruttoria svolta che, pur mettendo in evidenza una maggiore difficoltà di esercizio dell'attività lavorativa da parte dell'attore e una sua minore presenza in studio per un certo arco temporale, nulla permetteva di ricostruire su un'eventuale contrazione dei redditi e sulle cause di essa.
Il danno ristorabile ammonta, pertanto e conclusivamente, ad euro 9.090,82 per danno non patrimoniale ed euro 1.690,00 per danno patrimoniale.
Da tale somma va scomputato quanto già versato ante causam da , in misura pari Controparte_5
(tolti i compensi legali) a euro 5.300,00 di cui € 4.486,00 per danno non patrimoniale ed euro 814,00 per rimborso spese mediche (cfr. nota del 10.9.2022). Tale operazione va condotta rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione) e poi detraendo l'acconto dal credito (Cass.
8 23927/2023; 16027/2022). Rivalutando, quindi, anche l'acconto corrisposto nel settembre 2022 alla data attuale (rendendolo così pari a euro 4.777,59 per danno non patrimoniale;
euro 866,91 per spese mediche) il risarcimento dovuto da parte dei convenuti diviene pari, all'attualità, ad euro 5.136,32
[(9.090,82 – 4.777,59) + (1690,00 – 866,91)].
Sulle predette somme, essendosi optato per una liquidazione all'attualità, non andrà computata la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione. Dalla data della presente decisione al soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
3. Sul quantum della pretesa risarcitoria dell'attrice Pt_2
L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale (sub specie di danno biologico, Pt_2
danno da inabilità temporanea assoluta e parziale, danno morale, danno da cenestesi lavorativa) e danno patrimoniale (sub specie di rifusione delle spese mediche sostenute;
danno da mancato guadagno;
danno emergente per perdita cellulare, fit bit orologio, borsa, montatura e lenti occhiali da vista, piumino) per un totale di euro 45.767,82, già computato l'acconto corrisposto ante causam dalla convenuta compagnia di assicurazione.
Quanto al danno non patrimoniale, nel corso del giudizio ha avuto luogo CTU medico/legale per l'individuazione delle conseguenze lesive riconducibili al sinistro oggetto di causa. Il CTU nominato, previa visita della perizianda ed esaminata la documentazione medica in atti, concludeva che la in occasione del sinistro del 25.1.2021, riportava trauma cervicale e trauma distorsivo Pt_2
contusivo del ginocchio destro con distrazione del LCM;
lesioni giudicate pienamente compatibili con la dinamica del sinistro come descritta nell'atto introduttivo e comportanti postumi permanenti quantificati dall'ausiliario nella misura del 5%, sulla base dei baremes espressamente indicati nella relazione (e in particolare in applicazione della “Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” di cui all'art. 5, comma 5, l. 57/2001). Lo stato di malattia e convalescenza conseguenti al sinistro del giorno 25.1.2021 comportavano, inoltre, sempre secondo le conclusioni dell'ausiliario, un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% pari a giorni 10
(dieci), un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 50% pari a giorni 30 (trenta) ed un ulteriore periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 25% pari a giorni 25 (venticinque). L'attrice ha, invero, contestato, anche per il tramite del consulente di parte, le conclusioni a cui il CTU è giunto, ma quest'ultimo ha ben ha esplicitato le ragioni delle valutazioni svolte, indicando la percentuale di inabilità prevista dai baremes di riferimento per le singole lesioni e le ragioni della valutazione complessiva fatta in relazione al caso concreto.
Vanno, pertanto, recepite le conclusioni dell'ausiliario in questa sede, apparendo le stesse conformi alla documentazione in atti e immuni da qualsiasi censura di ordine logico o tecnicoha, invero,
9 contestato, anche per il tramite del consulente di parte, le conclusioni a cui il CTU è giunto, ma quest'ultimo ha ben ha esplicitato le ragioni delle valutazioni svolte, indicando la percentuale di inabilità prevista dai baremes di riferimento per le singole lesioni e le ragioni della valutazione complessiva fatta in relazione al caso concreto.
Vanno, pertanto, recepite le conclusioni dell'ausiliario in questa sede, apparendo le stesse conformi alla documentazione in atti e immuni da qualsiasi censura di ordine logico o tecnico.
Quanto alle modalità di liquidazione dei postumi sopra descritti, occorre osservare che, trattandosi di lesioni micropermanenti (in quanto pari al 5%), devono trovare applicazione, nel caso di specie, i criteri di cui all'art. 139 c.d.a..
Applicando, conseguentemente, l'ultimo aggiornamento di cui al D.M. 16.7.2024 e considerandosi l'età del danneggiato al momento del fatto (41 anni), il danno biologico da inabilità permanente va quantificato in euro 6.003,51 (punto base euro 947,30). Ad esso vanno aggiunte le seguenti somme:
e) euro 414,30 a titolo di ristoro del periodo di ITP al 75%;
f) euro 828,60 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea al 50%;
g) euro 345,25 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea al 25%; per un totale di euro 1.588,15 per danno da inabilità temporanea.
La somma complessiva così ottenuta (euro 7.591,66) è suscettibile di aumento ai sensi del comma 3 dell'art. 139 c.d.a., il quale dispone che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”. La "personalizzazione" della liquidazione è possibile solo qualora il caso concreto abbia presentato conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari rispetto a quelle normalmente associabili a lesioni della stessa entità. I parametri tabellari per le lesioni di lieve entità, inoltre, normalmente assorbono nella liquidazione del danno biologico, salvo rigorosa prova contraria da parte del danneggiato, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n. 6444 del 2023; Cass. 25910/2023).
Nel caso specifico, l'istruttoria svolta ha evidenziato una particolare incidenza delle menomazioni riportate sulle condizioni di vita dell'attrice (per la difficoltà a scrivere e guidare, il riacutizzarsi di dolori in corrispondenza dei cambiamenti climatici, la rinuncia ad attività sportive), che giustifica una personalizzazione del danno nella misura massima del 20%, assorbente anche l'invocato danno da
10 cenestesi lavorativa (che si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, liquidabile onnicomprensivamente come danno alla salute: Cass. 31451/2024; Cass. 16628/2023).
Alcuna incidenza è emersa sulla capacità di lavoro generica o specifica dell'attrice. Il CTU, infatti, ha bene evidenziato come le lesioni riportate dalla perizianda, pur comportando una maggiore fatica temporanea nell'espletamento dell'attività lavorativa (di cui si è tenuto conto nella quantificazione del danno biologico), non hanno comportato conseguenze lesive tali da rendere impossibile l'esercizio dell'attività lavorativa praticata e, d'altra parte, anche l'istruttoria svolta, pur evidenziando come lo stato di salute dell'attrice determinasse della problematiche nell'attività dello studio (data la necessità di ricorrere a sostituti di udienza), in alcun modo faceva emergere un impedimento assoluto al lavoro (che è lavoro di concetto) per ragioni fisiche causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa.
Non è possibile, inoltre, considerata l'entità delle lesioni, ritenere provata una sofferenza soggettiva oltrepassante i limiti del normale nella persona della danneggiata, ai fini del ristoro di un danno morale, neppure peraltro sufficientemente allegato nella sua consistenza ontologica nei limiti assertivi stabiliti dal codice di rito.
Il danno non patrimoniale può, quindi, conclusivamente essere stimato all'attualità nella misura di euro 9.109,99.
Quanto al danno da spese mediche documentate, le stesse sono state ritenute congrue dal CTU nella misura di euro 1.500,00 per quanto riguarda la fisioterapia che l'attrice doveva svolgere per via delle lesioni riportate;
euro 19,94 per acquisto di collare ortopedico;
euro 130,00 per esame RMN ginocchio destro;
euro 50,00 per Rx rachide cervicale e lombare. Non è stata, di contro, ritenuta congrua la spesa per Rx torace, in relazione alla tipologia di postumi riportati in conseguenza del sinistro. Quanto agli scontrini versati in atti, difetta una specifica allegazione dei singoli esborsi e lo stesso CTU ha riconosciuto l'impossibilità di una riconduzione univoca degli scontrini prodotti ai danni fisici oggetto della domanda risarcitoria. La posta risarcitoria in esame può, quindi, essere quantificata nella misura di euro 1699,94.
Quanto al mancato guadagno, l'attrice ha dedotto una maggiore difficoltà di esercizio dell'attività libero professionale svolta, che aveva delle ripercussioni anche in punto di guadagno. Essendo stati indicati, tuttavia, peraltro in assenza di corrispondente documentazione, i soli redditi degli anni 2018,
2019 e 2020 (afferenti, quindi, il triennio antecedente il verificarsi del sinistro) e nulla dicendosi sui redditi riguardanti gli anni successivi non è possibile dire se vi sia stata effettivamente un'incidenza negativa delle lesioni riportate sulla capacità di guadagno dell'attrice, né soccorre in tal senso l'istruttoria svolta che, pur mettendo in evidenza una maggiore difficoltà di esercizio dell'attività
11 lavorativa da parte dell'attrice e una sua minore presenza in studio per un certo arco temporale, nulla permetteva di ricostruire su un'eventuale contrazione dei redditi e sulle cause di essa.
Quanto al danno emergente, l'attrice ha lamentato la rottura, in occasione del sinistro, del cellulare;
dell'orologio Fit-Bit; della borsa;
degli occhiali da vista (montatura e lenti); del piumino indossato.
Quanto al cellulare e all'orologio vi è sufficiente prova sia dell'an (evincendosi la rottura di tali beni dalle fotografie in atti e dall'istruttoria svolta) che del quantum debeatur, avendo l'attrice richiesto somme corrispondenti al valore (attuale) dei beni, per come constatabile sulla base della fattura e dello scontrino prodotti e dalla data di acquisto. Quanto agli occhiali da vista e allo zaino, benché vi sia riscontro della rottura sulla base della documentazione fotografica e dell'istruttoria svolta, alcuna dimostrazione è stata offerta in punto di quantum debeatur, in mancanza di indicazioni su marca, modello, data di acquisto e relativo esborso. Il danno emergente, pertanto, può trovare ristoro nella misura di euro 800,00 (euro 300,00 per quanto riguarda l'orologio fit-bit; euro 500,00 per quanto riguarda il cellulare).
Il danno ristorabile ammonta, conclusivamente, ad euro 9.109,99 per danno non patrimoniale ed euro
2.499,94 per danno patrimoniale.
Da tale somma va scomputato quanto già versato ante causam da , in misura pari Controparte_5
(tolti i compensi legali) a euro 5.600,00 di cui € 4.803,00 per danno non patrimoniale ed euro 797,00 per rimborso spese mediche (cfr. nota del 10.9.2022). Tale operazione va condotta rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione) e poi detraendo l'acconto dal credito (Cass.
23927/2023; 16027/2022). Rivalutando, quindi, anche l'acconto corrisposto nel settembre 2022 alla data attuale (rendendolo così pari a euro 5.115,20 per danno non patrimoniale;
euro 848,81 per spese mediche) il risarcimento dovuto da parte dei convenuti diviene pari, all'attualità, ad euro 5.645,92
[(9.109,99 – 5.115,20) + (1699,94 – 848,81) + 800,00].
Sulle predette somme, essendosi optato per una liquidazione all'attualità, non andrà computata la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione. Dalla data della presente decisione al soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
4. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del “decisum”
(Cass., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014) – risultato essere inferiore al “disputatum” - e in applicazione dei medi tabellari, congrui rispetto alle caratteristiche concrete del giudizio. Anche le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, vengono definitivamente poste
12 a carico dei convenuti in solido, con conseguente obbligo per le parti onerate di rifondere agli attori quanto eventualmente versato a titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara la responsabilità di in ordine al verificarsi dell'investimento di CP_3
e in data 25.1.2021, oggetto delle domande introduttive Parte_1 Parte_2
dei due giudizi riuniti;
2. per l'effetto condanna , in persona del l.r.p.t. e il responsabile civile Controparte_5 in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura CP_3 PT di euro 5.136,32 (già computato l'acconto corrisposto ante causam dalla convenuta compagnia di assicurazioni) e in favore dell'attrice nella misura di euro 5.645,92 (già Pt_2 computato l'acconto corrisposto ante causam dalla convenuta compagnia di assicurazioni) oltre interessi come specificato in motivazione;
3. condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio in favore degli attori dei due giudizi riuniti, che si liquidano, per quanto riguarda PT
, in euro 786,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese
[...]
generali, IVA e CP come per legge;
per quanto riguarda in euro 545,00 per Parte_2
esborsi ed euro 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge;
4. pone le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido;
5. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 15/03/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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