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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1247/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Alfio Caruso, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Scolaro, giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_3 C.F._3
D'Amore, giusta procura in atti;
pagina 1 di 3 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Spagnolo, giusta procura in atti;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con atto di citazione del 17 settembre 2024, hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 404/2024 del 19 febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 3834/2018 R.G.
Si sono costituiti in giudizio, con distinte difese per resistere al gravame, tutti gli appellati, e segnatamente: conducente della Fiat AN e la sua compagnia assicuratrice Parte_3 CP_2
già terza chiamata, nonché la con cui è assicurato il motociclo
[...] Controparte_3
condotto da e di proprietà della moglie Parte_1 Parte_2
Con ordinanza depositata in data 19 febbraio 2025 la Corte ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dagli appellanti ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c. e, contestualmente, ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del 26 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione senza l'assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che nessuna delle parti è comparsa né alla udienza 19 maggio 2025, né alla successiva udienza del 26 maggio 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle parti, ai sensi degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c.).
Il processo - avuto riguardo alla data della sua instaurazione in primo grado (successiva al 25 giugno
2008) - è soggetto, in forza del richiamo per il giudizio di impugnazione operato dall'art. 359 c.p.c., alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo come modificato dall'art. 50, comma primo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112).
Con la presente sentenza, pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 1247/2024 R.G.C.A., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 26 maggio
2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1247/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Alfio Caruso, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Scolaro, giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_3 C.F._3
D'Amore, giusta procura in atti;
pagina 1 di 3 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Spagnolo, giusta procura in atti;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con atto di citazione del 17 settembre 2024, hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 404/2024 del 19 febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 3834/2018 R.G.
Si sono costituiti in giudizio, con distinte difese per resistere al gravame, tutti gli appellati, e segnatamente: conducente della Fiat AN e la sua compagnia assicuratrice Parte_3 CP_2
già terza chiamata, nonché la con cui è assicurato il motociclo
[...] Controparte_3
condotto da e di proprietà della moglie Parte_1 Parte_2
Con ordinanza depositata in data 19 febbraio 2025 la Corte ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dagli appellanti ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c. e, contestualmente, ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del 26 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione senza l'assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che nessuna delle parti è comparsa né alla udienza 19 maggio 2025, né alla successiva udienza del 26 maggio 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle parti, ai sensi degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c.).
Il processo - avuto riguardo alla data della sua instaurazione in primo grado (successiva al 25 giugno
2008) - è soggetto, in forza del richiamo per il giudizio di impugnazione operato dall'art. 359 c.p.c., alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo come modificato dall'art. 50, comma primo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112).
Con la presente sentenza, pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 1247/2024 R.G.C.A., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 26 maggio
2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3